Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5505 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG 25020 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BASILE GRAZIA presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
ATTORE
E ata in data 08/05/1982 a NAPOLI (NA) C.F. CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avv.ti NOBILI FABIO e SPINA FRANCESCO presso i quali elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/11/2024 chiedeva pronunziarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio contratto con in CP_1
NAPOLI il 27/05/2008 (atto n. 101, P. II, S.A SEZ. AR, anno 2008), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 2/10/2023, era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento rg. 15737/2023.
1
minorenni.
A fronte di posizioni inizialmente distanti i coniugi comparivano all'udienza del 13/05/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente anche alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc, e chiedevano recepirsi le condizioni accessorie del divorzio così come concordate e depositate dai difensori in data 8/05/25.
Le parti dichiaravano, inoltre, che non si registravano criticità nella relazione dei minori con il padre, genitore non convivente.
All'esito, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione;
recepiva le condizioni così come concordate dalle parti;
invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. I difensori chiedevano recepirsi le condizioni così come concordate.
Il giudice riservava la causa in decisione al Collegio, previo parere del PM che concludeva come in atti.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
I coniugi hanno definito i loro rapporti alle condizioni:
I minori e saranno affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata Per_1 Per_2
presso la madre, Sig.ra CP_1
I genitori pertanto stabiliscono che gli stessi continueranno ad abitare in via continuativa con la madre presso l'abitazione familiare in Napoli alla Piazza Leonardo, 14 come da separazione.
Entrambi i genitori, anche dopo il divorzio, continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli minori, dovendo concordare le scelte di vita di maggiore importanza per i ragazzi in relazione alla loro formazione, istruzione e sviluppo fisico, morale, culturale, sociale e religioso.
Il Sig. frequenterà i figli secondo le seguenti modalità: Parte_1
a) due fine settimana al mese dalle ore 10.00 del sabato mattina fino alle ore 21.00 della domenica sera;
un giorno a settimana, previo accordo tra i coniugi, dalle ore 19.00 alle 0re
22.00;
b) nel periodo di Natale, alternativamente anno dopo anno, i figli resteranno con la madre il giorno 24 dicembre ed il giorno 25 dicembre e fino al 30 dicembre con il padre, di contro resteranno con la madre dal giorno 31 dicembre e sino al 6 gennaio;
2 c) in relazione al periodo di Pasqua, poi, stante l'esiguità dei giorni festivi, questi saranno trascorsi dai minori, ad anni alterni, con il padre e con la madre;
d) le vacanze estive, inoltre, saranno trascorse con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, oppure in altro periodo dell'anno, da concordarsi con congruo anticipo;
e) in deroga al regime delle visite, i minori trascorreranno con la mamma la festa della mamma nonché il giorno del compleanno della stessa e con il padre la festa del papà, nonché il giorno del compleanno dello stesso;
I coniugi di comune accordo stabiliscono e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, pertanto, nessuno dei due dovrà corrispondere all'altro alcuna somma a titolo di assegno di mantenimento ovvero assegno divorzile;
il Sig. farà fronte interamente al pagamento del canone di locazione dell'immobile Pt_1 adibito a casa familiare sito in Napoli alla Piazza Leonardo n. 14 pari ad € 1.500,00
(millecinquecento/00) entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra locatrice dello stesso. In caso di disdetta o mancato rinnovo del suddetto Parte_2 contratto, il sig. si farà carico del canone di locazione fino alla somma di € 1.400,99 Pt_1
mensili per altro immobile da adibire a casa familiare per la sig.ra e i figli intestandosi il CP_1
relativo contratto.
Il sig. si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento per i figli e Pt_1 Per_1 Per_2 la somma di € 1500,00 (millecinquecento/00) mensili per ciascun figlio, per un totale di €
3.000,00 (tremila/00) mensili, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT. Tale somma sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, resta inteso che l'assegno di cui sono beneficiari entrambi i genitori andrà interamente in favore della sig.ra CP_1
Il sig. , qualora dovesse acquisire nei prossimi anni l'immobile già adibito a Parte_1
casa familiare e sito in Napoli alla piazza Leonardo n. 14 ovvero ad acquisire un altro immobile equivalente da adibire a casa familiare, intesterà la nuda proprietà ai figli e Per_1 CP_2
. I coniugi decidono, altresì, di comune accordo, che al sig. e alla sig.ra
[...] Parte_1 verrà intestato l'usufrutto al suddetto immobile. CP_1
Nel caso si verifichi l'ipotesi di acquisto del predetto immobile, il Sig. Parte_1
corrisponderà a titolo di solo mantenimento per i figli e la somma mensile ridotta Per_1 Per_2
di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) per ciascun minore, entro il giorno 5 di ogni mese.
Detta somma verrà annualmente aggiornata secondo gli indici Istat sul costo della vita. Resta inteso che l'assegno unico di cui sono beneficiari entrambi i genitori andrà interamente in favore della sig.ra senza corrispondere alcun contributo ulteriore per la casa familiare. CP_1
3 Le spese straordinarie per i figli saranno poste a carico del sig. nella misura del 50%. Pt_1
Tali spese includono quelle medico-specialistiche non mutuabili, scolastiche, universitarie ed extrascolastiche, secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Napoli.
In ogni caso i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto per se e per i figli.
In ogni caso la sig.ra si impegna a restituire tutte le rate mancanti del prestito CP_1 stipulato con sig. per l'acquisto della autovettura oggetto di scrittura privata tra Parte_1
le parti.
Il sig. darà il proprio consenso affinché l'assegno di cui sono titolari i genitori sia Pt_1
versato integralmente a beneficio della madre.
Resta inteso che con la sottoscrizione del nuovo accordo le parti non avranno più nulla a pretendere reciprocamente, anche in relazione a precedenti accordi ed intese.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, senza necessità di procedere all'ascolto degli stessi in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni proposte e concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Pt_1
e a NAPOLI il 27/05/2008 (atto n. 101, P. II, S.A SEZ. AR, anno
[...] CP_1
2008);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4 • compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 16/05/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
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