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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1508/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di merito iscritta al n. 1508/2024 R.G., trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione, promossa
DA
, cod. fisc. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Sergio Poeta, che la rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato e firmata telematicamente dal difensore unitamente al ricorso depositato il 19 marzo 2024
RICORRENTE
CONTRO cod. fisc. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Dei, che lo rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato e firmata telematicamente dal difensore unitamente alla comparsa di risposta;
RESISTENTE
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie;
1 conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10.1.2025 riportandosi ai rispettivi atti introduttivi:
- per il ricorrente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, contrariis rejectis:
- dichiarare la responsabilità del dott. e della clinica per le Controparte_1 Controparte_2 lesioni subite dalla sig.ra nell'intervento di mastoplastica additiva e addominoplastica eseguito Parte_1 il giorno 08/05/2018 presso la clinica di Pesaro, come accertati nel procedimento ex Controparte_2 art. 696bis cpc R.G. n. 2838/2021 del Tribunale di Ancona;
- per l'effetto condannare il dott. e la clinica in solido fra loro, Controparte_1 Controparte_2 al risarcimento nei confronti della sig.ra di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali che Parte_1 non, nessuna voce esclusa, per la somma di euro 32.658,00= (trentaduemilaseicentocinquantotto/00=) oltre interessi e rivalutazione ISTAT o nella minore o maggiore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio;
- condannare altresì il dott. e la clinica in solido fra loro, alla Controparte_1 Controparte_2 refusione delle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 2838/2021 del Tribunale di Ancona;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, anche per la fase dell'ATP.”;
- per il resistente Controparte_1
“Voglia L'ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1) Respingere la domanda avversaria poiché infondata in fatto e in diritto e in ogni caso non provata
2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Salvis iuribus.”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.Previo esperimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c.,
[...]
ha citato in giudizio il chirurgo plastico e la clinica privata Pt_1 Controparte_1 [...] al fine di accertare la loro responsabilità e per l'effetto condannarli in solido al CP_2 risarcimento dei danni derivanti dalla cattiva esecuzione dell'operazione di addominoplastica con trasposizione ombelicale eseguita l' 8.05.2018.
In fatto, parte ricorrente ha esposto che in data 16.01.2018, a seguito di un importante dimagrimento, si è recata a visita presso lo studio medico situato a Bologna del chirurgo plastico al fine di eliminare un'evidente ipoplasia mammaria e Controparte_1
2 degli inestetismi nella regione addominale e al seno. In tale occasione il chirurgo, come si evince da modulo di consenso fatto sottoscrivere alla paziente (doc. 1), ha consigliato alla stessa di sottoporsi ad un intervento di mastoplastica additiva e addominoplastica con trasposizione ombelicale ed in tale ottica, in sede di seconda e terza visita in data 25.01.2018
e 27.03.2018, le ha prescritto farmaci per un'ulteriore riduzione di peso (docc. 2 e 3), nonché una serie di analisi da eseguire prima dell'intervento, eseguite in data 27.04.2018 e 5.05.2018
(docc. 3 e 4).
Nel citato modulo di consenso informato il chirurgo ha spiegato alla paziente che l'intervento sarebbe consistito nella “suzione delle adiposità addome e fianchi come rifinitura dell'addominoplastica”, l'intervento aveva come obiettivo e potenzialità concreta la “sottrazione delle adiposità in eccesso rispettando la conformazione della paziente (soggetto molto robusto)”, con la precisazione che “è stato sottolineato e ben chiarito che il risultato finale sarà il miglioramento e non una trasformazione trattandosi di un soggetto robusto”.
Tra i rischi è stato segnalato “residui adiposi postumi”.
In data 08.05.2018 la paziente è stata dunque sottoposta all'intervento da parte del dott. mediante ricovero in regime di day surgery presso la clinica privata P_ [...] di Pesaro (cfr. cartella clinica 82/2018, doc. 5) ed è stata dimessa il giorno CP_2 successivo, con visite di controllo eseguite dallo stesso in data 16.05.2018 e P_
13.06.2018, in cui le sono stati prescritti medicinali per il riassorbimento delle cicatrici (doc.
6).
La ricorrente ha affermato che il decorso dell'intervento è stato molto lento per il riassorbimento delle cicatrici e che anche a seguito della rimozione dei punti di sutura queste ultime sono rimase piuttosto evidenti, causando alla stessa un grave danno estetico: l'addome risulta infatti asimmetrico, specialmente sul fianco destro, con presenza di una cicatrice di
45cm che appare slargata soprattutto a sinistra e altre cicatrici puntiformi da applicazione di punti di sutura e grappe metalliche sia sopra che sotto la cicatrice;
quest'ultima si presenta ipocromica, non aderente ai piani profondi con consistenza similfibrosa dei piani sottocutanei;
inoltre l'ombelico è posizionato in sede non fisiologica, stirato verso il basso e contornato da cicatrici a raggiera molto visibili.
3 La cattiva esecuzione dell'intervento è stata accertata in data 5.01.2021 con consulenza di parte dei dott.ri chirurgo estetico, e , medico Persona_1 Controparte_3 legale.
In seguito, inviata formale diffida di sia al dott. che alla P_ Controparte_2
(doc. 8), in assenza di riscontro, la ricorrente ha proceduto ai sensi dell'art. 8 della l. 24/2017 all'introduzione del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. davanti a questo tribunale (doc. 9).
E' stato così iscritto il procedimento n.r.g. 2838/2021 in cui si è costituito unicamente il dott. ed in cui sono stati nominati i CT dott.ssa e dott. P_ Persona_2 Per_3
(doc. 10). All'esperimento della consulenza tecnica hanno partecipato sia i consulenti
[...] di parte dell'odierna ricorrente sopra citati, sia il consulente di parte del dott. dott. P_
. Nell'elaborato peritale (doc. 11) si ricoscontrano errori nell'esecuzione Persona_4 dell'intervento, da qui l'incardinamento del presente giudizio.
2.Costituendosi in giudizio, il chirurgo plastico ha chiesto il rigetto Controparte_1 della domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto e in ogni caso non provata.
In primo luogo, il resistente ha eccepito che nell'importo riconosciuto dalla CT svolta in sede di ATP è stato ricompreso a titolo di spese anche il costo dell'intervento di mastoplastica additiva in relazione al quale non sussiste alcuna contestazione da parte della ricorrente e che pertanto è stato correttamente eseguito. Ha quindi chiesto la decurtazione, dall'eventuale danno patrimoniale che le sarà riconosciuto, del costo di tale intervento quantificato dal resistente in euro 5.000,00, in linea con le tariffe applicate nel settore.
In secondo luogo, parte resistente ha affermato l'infondatezza della domanda relativa al danno non patrimoniale sub specie di danno dinamico relazionale, in quanto quest'ultimo costituirebbe una componente ricompresa nel danno biologico, già calcolato utilizzando i punti percentuali di invalidità permanente riconosciuti alla ricorrente e calcolati in sede di ricorso ex art. 281decies c.p.c. come segue: “La sofferenza soggettiva che la Perizianda ha subito ha avuto una intensità fisica media nel periodo di temporanea (assimilata alla normale evoluzione di una cicatrice: 7 gg 100%: immobilità nel letto con proscrizione di movimenti del tronco per evitare trazioni addominali;
15 gg al 50% mobilizzazione intradomiciliare;
15 giorni al 25% ritorno alla vita quotidiana) in quanto in quel lasso temporale la P. poteva accorgersi gradualmente che l'esito verificato era difforme e
4 lontano da quello atteso (che la P. con ogni probabilità conosceva già essendosi sottoposta in passato al medesimo intervento). La sofferenza intesa come disagio intimo personale a seguito del complesso minorativo permanente può essere catalogata nella classe lieve (tenuto conto che la peggiore cicatrice, ovvero quella addominale è celabile dallo slip) dato che solo la cicatrice ombelicale e l'asimmetria dei fianchi inciderebbero sulla sofferenza della donna.”.
Per l'effetto, in assenza di alcuna prova che offra al giudicante elementi per ritenere sussistente la personalizzazione del danno, il chirurgo plastico ha chiesto il rigetto della condanna all'ulteriore somma, pari ad euro 1.044,56, a titolo di danno dinamico relazionale, calcolata su un periodo decrescente di invalidità temporanea che non è stata riconosciuta.
3.Nessuno è comparso per la clinica privata dunque, stante la Controparte_2 regolarità della notifica del ricorso successivamente documentata, se ne dichiara in questa sede la contumacia.
A seguito dell'udienza di comparizione del 18.10.2024, è stata formulata alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c.: i convenuti pagano all'attrice la somma di
€ 5.000 a titolo di danno non patrimoniale ed € 18.894 a titolo di danno patrimoniale, oltre €
3.000, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, per spese processuali.
In data 11.11.2024 parte ricorrente ha depositato la propria adesione alla proposta, mentre parte resistente non ha fatto pervenire alcuna manifestazione di volontà nel termine assegnato, neppure nel successivo termine assegnato. All'udienza del 10.01.2025 il dott. non è comparso, nonostante l'intimazione e i procuratori hanno precisato le P_ conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi;
la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
4.Sulla natura della responsabilità azionata dall'odierna ricorrente va premesso che per quanto riguarda il medico, trattandosi di intervento di chirurgia plastica, ha Parte_1 incaricato personalmente il dott. dell'esecuzione degli interventi di Controparte_1 addominoplastica e mastoplastica additiva, concludendo con lo stesso un contratto di prestazione d'opera intellettuale, come emerge da documentazione firmata in data
16.01.2018 in sede di prima visita presso il suo studio medico di Bologna (doc. 1): trattasi dunque senza dubbio di un'ipotesi di responsabilità contrattuale.
5 Per quanto riguarda la natura della responsabilità della struttura ospedaliera ove si è svolto l'intervento, nel caso di specie si rileva che, sia essa pubblica che Controparte_2 privata, la responsabilità è di tipo contrattuale, in quanto, l'accettazione del paziente nella struttura deputata a fornire assistenza sanitaria e ospedaliera comporta la conclusione di un contratto atipico di spedalità, o di assistenza sanitaria, a contenuto complesso in quanto comprendente una serie di obblighi accessori, tra cui quello di mettere a disposizione personale medico, ausiliario e infermieristico, medicinali, attrezzature tecniche necessarie e prestazioni latu sensu alberghiere, fino alla sua dimissione (cfr. ex multis, Cass., sez. un., n. 9556 del 2002; Cass. n. 8826 del 2007, n. 19658 del 2014).
In presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale sia in relazione a propri fatti d'inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici della cui opera la struttura si avvale, ex art. 1228 c.c.
Proprio per il suo modo di manifestarsi e la sua fonte, la responsabilità della struttura ospedaliera è autonoma rispetto a quella eventuale del medico, nel senso che può esistere responsabilità della struttura senza la necessaria concorrenza di quella del medico, come avviene, ad esempio, nel caso di danno sofferto dal paziente per l'insufficienza delle apparecchiature necessarie a contrastare eventuali emergenze.
L'attore, paziente danneggiato, deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento), nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Più di recente la Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che “la prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non" (così Cass. n. 21008 del 2018) e più in generale che “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
6 "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (in questo senso Cass. n. 3704 del 2018; cfr. nello stesso senso, Cass. n.
12961 del 2011, Cass. civ. 4792 del2013, Cass. n. 12254 del 2015, Cass. n. 18392 del 2017,
Cass. n. 26824 del 2017, Cass. n. 29315 del 2017, Cass. n. Cass.n. 18392 del 2018, n. 26700 del 2018; da ultimo cfr. Cass. n. 28991 del 2019).
Ne discende che non basta che il paziente dimostri il contratto di spedalità e deduca l'aggravamento o l'insorgenza della patologia in conseguenza delle cure prestate, ma è necessario che sia data prova della concreta riconduzione di tale aggravamento o dell'insorgenza della lesione alla condotta, attiva od omissiva, dei medici che hanno operato nella struttura ospedaliera. Cosicché, quando le cause rimangano ignote o comunque incerte, anche all'esito dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, specie con riguardo alla verificazione di un esito infausto, la responsabilità non potrà essere ascritta alla struttura convenuta e tale incertezza ricade sul paziente e non sulla struttura ospedaliera.
In applicazione del criterio del “più probabile che non” deve risultare accertata la sussistenza del nesso di causalità tra, da un lato, l'omissione della struttura sanitaria e del medico e, dall'altro, il danno evento e i danni conseguenza.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità univoca ha chiarito che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti:
- il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del "più probabile che non" - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, prescindendo da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell'autore;
- il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 cod. civ., norma che pone essa stessa una regola eziologica (cfr. e multis Cass. n. 21619 del 2007). L'accertamento del nesso di casualità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze risarcibili dell'evento.
L'accertamento del nesso causale, da compiersi secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza (più probabile che non), implica una valutazione della idoneità della condotta
7 del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità. Lo standard di certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica: che indica il grado di conferma razionale della conclusione deduttiva con la quale si afferma che un singolo evento è stato causato dalla condotta di chi si assuma responsabile del suo accadimento, cfr. Cass. n. 3847 del 2011).
In tale contesto, tenuto conto della specificità della prestazione professionale resa dal medico resistente nel caso di specie, occorre evidenziare che la chirurgia estetica è rivolta al trattamento di alterazioni somatiche di pregnanza essenzialmente morfologica,
c.d. inestetismi, ha cioè la finalità di migliorare l'aspetto della persona e non ha finalità terapeutica;
è caratterizzata dall'assenza di urgenza e dalla ridotta o dall'assenza di necessità di intervento. Essa si distingue dalla chirurgia plastica che ha finalità terapeutiche tese al trattamento di alterazioni anatomo funzionali patologiche, cioè interviene per ripristinare la funzionalità di alcune parti anatomiche del corpo umano a seguito, ad esempio, di eventi traumatici che ne hanno compromesso l'integrità (si parla in questo caso di interventi necessari).
Nella specie, in mancanza di specificazioni nell'anamnesi della paziente,
l'intervento sembra inquadrarsi nella tipologia di intervento di chirurgia estetica.
Il paziente che intende sottoporsi a prestazioni sanitarie di natura “estetica” lo fa in vista del conseguimento di un ben determinato risultato e, quindi, non si rivolge al sanitario solo per ottenere dallo stesso la garanzia che egli farà il possibile per raggiungerlo.
A prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione in esame come di mezzi o di risultato (cfr. nel primo senso Cass. n. 10014 del 1994; contra, nel secondo senso Cass. n.
12253 del 1997; la questione è dibattuta nella giurisprudenza di merito e in dottrina), chi si rivolge ad un chirurgo plastico lo fa per finalità esclusivamente estetiche e, dunque, per rimuovere un difetto e per raggiungere un determinato risultato: ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell'aspetto del paziente non è solo un motivo, ma
8 entra a far parte del nucleo causale del contratto, determinandone la natura, (cfr. in questo senso, tra le varie: trib. Milano, Sez. I, 18 settembre 2017 in www.leggiditalia.it; trib. Milano,
Sez. I, 24 luglio 2017, n. 824 in www.lider-lab.sssup.it; trib. Milano, Sez. I, 29 ottobre 2015, n.
12113, in www.leggiditalia.it). Ciò tanto più quando il consenso del paziente risulti prestato in forma generica e senza che nel dettaglio gli si fosse prospettata l'evenienza anche degli esiti negativi poi verificatisi in concreto (cfr. app. Roma, sez. III, 10 gennaio 2012, in www. CP_4
[...
.sssup.it.)
Pertanto, fondamentale è che il sanitario informi il paziente che si sottopone consapevolmente al trattamento sanitario dei vantaggi, dei rischi e di ogni conseguenza derivante dalla sua decisione, al pari degli altri ambiti della chirurgia, ma in questo ambito il dovere informativo assume una particolare pregnanza atteso che l'omessa informazione circa i concreti effetti migliorativi, da un lato, e le cicatrici o altro tipo di peggioramento delle sue condizioni estetiche, dall'altro, non permette al paziente di scegliere consapevolmente se eseguire o meno l'intervento, operando un bilanciamento tra rischi e benefici (cfr. Cass., Sez.
III, 6 giugno 2014, n. 12830.
Quando ad un intervento di chirurgia estetica consegua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, all'accertamento che di tale possibile esito il paziente non era stato compiutamente e scrupolosamente informato consegue ordinariamente la responsabilità del medico per il danno derivatone, quand'anche l'intervento sia stato correttamente eseguito (cfr. Cass., Sez. III, 24 ottobre 2007, n. 22327; nello stesso senso: trib. Bari 19 febbraio 2018, n. 753, in www.lider-lab.sssup.it; trib. Milano,
Sez. I, 24 luglio n. 2017, n. 8243, in www.lider-lab.sssup.it.).
5.Nel merito, per quanto riguarda l'an del danno nel caso di specie, in sede di ATP all'esito della consulenza tecnica è risultato accertato che la ricorrente “di 40 anni all'epoca dei fatti, che si sottopone il 16.01.2018 ad una visita dal chirurgo plastico Dott. per risolvere una P_ ipoplasia mammaria con impianto di protesi al seno ed una adiposità localizzata in addome con addominoplastica totale. L'intervento si svolgeva regolarmente in data 08.05.2018 presso la CP_5
a Pesaro. Il follow-up per quanto di interesse alla presente causa e relativamente alla patologia
[...] addominale era caratterizzato da visite con rimozione di punti “senza certificazioni” (così asserisce la
9 perizianda) e da una progressiva riparazione cicatriziale che metteva in luce alcune irregolarità ed asimmetrie in addome.
Effettivamente l'esame obiettivo eseguito in corso di causa (operazioni peritali del 28.06.2022) metteva in evidenza sostanzialmente i seguenti elementi: asimmetria di forma con diastasi più slargata rispetto all'attesa e rispetto alla sinistra); asimmetria di posizione cicatriziale della branca destra della cicatrice di addominoplastica (che appariva tra la branca destra e sinistra a favore di una branca sinistra decorrente più in alto rispetto alla controlaterale;
accumulo di grasso al fianco sinistro a causa dell'effetto traente della cicatrice;
evidente cicatrice circolare attorno all'ombelico molto evidente e particolarmente lontana dalla cicatrice ombelicale “primitiva”, con riposizionamento ombelicale in sede non mediana (più in alto e spostato a sinistra rispetto all'attesa e alla normalità anatomica).
Effettivamente, come emerge anche dall'attenta analisi della relazione con supporto iconografico del
Dott. CT assieme a me nella presente causa, la chirurgia plastica non ha sortito l'effetto atteso, Per_3 anche di fronte ad un osservatore digiuno della materia. La menomazione più evidente è certamente rappresentata dalla cicatrice ombelicale circondata da un esito rotondeggiante disposto a raggera con contestuale spostamento dell'ombelico in una posizione più craniale e lateralizzata. In secondo luogo, le due branche cicatriziali vengono progettate ed eseguite al fine di sollevare la cute per consentire di escidere il tessuto cutaneo e sottocutaneo in eccesso e che poi vengono suturate con il lembo cutaneo in basso addome (nei pressi dell'area cutanea coperta degli slip), risultano chiaramente asimmetriche sia come posizione che come forma.
Tecnicamente, la riparazione della cicatrice post-chirurgia addominale risente della “trazione” che viene esercitata tra i lembi di cute sezionata ab origine;
la sezione avviene generalmente in basso addome con un disegno che si vede nell'immagine sotto riportata;
successivamente, dopo aver eliminato la cute e l'adipe sottocutaneo in eccesso, i lembi vengono riavvicinati e suturati cercando di effettuare una sutura il più possibile tension-free, continua in modo che si eviti la trazione tra i due lembi, condizione che favorisce una cicatrizzazione il più regolare possibile.
Nel caso di specie invece si è osservata una diastasi della cicatrice trasversale del lembo, nonché uno spostamento eccessivo della cicatrice peri-ombelicale (verso sinistra) come se il tessuto addominale, una volta ripulito dei tessuti eccedenti e accostato al lembo inferiore fosse stato sottoposto ad una eccessiva trazione per un planning preoperatorio non preciso.
10 […] la trazione non ben calcolata nel planning preoperatorio e la tecnica chirurgica usata hanno prodotto le già descritte asimmetrie, ovvero di forma (esubero di cute e sottocute sul fianco di sinistra) e di posizione (branca sinistra più craniale).
Per quanto attiene all'asimmetria di posizione, laddove si osserva chiaramente che la branca sinistra raggiunge un livello più craniale rispetto a quella destra, è ipotizzabile esclusivamente una “cattiva” pianificazione dell'intervento per cui la trazione tra i due lembi (superiore e inferiore) non era distribuita equamente. È altamente probabile che tale cattivo esito sia stato indotto da suture a punti staccati e non da suture estetiche continue (come dovrebbe avvenire di norma). Il planning preoperatorio non preciso potrebbe aver indotto l'operatore chirurgo a usare questa tipologia di sutura – a punti staccati – che ha una maggiore tenuta rispetto ad altre suture al fine di evitare il cedimento da eccessiva tensione. Per quanto attiene invece la cicatrice peri-ombelicale ugualmente la trazione della cute ha “spostato” delocalizzando il neo-ombelico.”
Pertanto, il collegio peritale ha riconosciuto chiaramente “l'esistenza di nesso causale tra le lesioni subite della signora e rappresentate sia dalla cicatrice addominale (asimmetria di forma per la Pt_1 diversa diastasi delle due branche e asimmetria di posizione tra branca destra e sinistra) sia dalla cicatrice periombelicale (con disposizione in sede non anatomica, ovvero lateralizzata) sia dal profilo del fianco sinistro
(diverso e più esuberane del controlaterale), e l'intervento chirurgico effettuato in data 08/05/2018 finalizzato a escindere il tessuto adiposo dalla superficie addominale.
Gli esiti cicatriziali della signora hanno costituito “un evento avverso prevedibile ed Pt_1 evitabile (con una tecnica chirurgica più precisa)”.
Si ritengono condivisibili le considerazioni tecniche espresse nella CT non appena esposte, le quali rilevano in maniera chiara:
-la sussistenza degli esiti menomativi sulla paziente rappresentati da tre cicatrici particolarmente evidenti ed evitabili: cicatrice addominale, che mostra due branche diastasate in maniera diversa (la destra e la sinistra) nonché una diversa disposizione (la sinistra più craniale rispetto all'altra; cicatrice circolare attorno all'ombelico, che si sarebbe dovuta posizionare all'interno della cicatrice in modo da dare un effetto naturale al nuovo ombelico;
spostamento dell'ombelico dalla posizione originale sulla linea mediana, andando a posizionarsi più lateralmente. Ulteriore danno evento è rappresentato dall'asimmetria al fianco sinistro legata ad esuberanza dei tessuti cute e sottocute quivi manifestatisi (forse per effetto traente della branca cicatriziale sinistra).
11 -il loro collegamento causale, in termini di evitabilità, con l'intervento di addominoplastica realizzato dal dott. e in particolare con errori intervenuti nella P_ fase di planning preoperatorio, di realizzazione dell'intervento e di sutura delle cicatrici.
In punto di danni conseguenza, i CT hanno concluso affermando che: “la durata della
“malattia” intesa come durata della riparazione della cicatrice, non ha subito una diversa espressione temporale a seguito dell'errore tecnico che si è verificato. In altri termini l'imperfetta tecnica chirurgica non ha prolungato la durata della cicatrizzazione in maniera tale da determinare un maggior danno temporaneo iatrogeno. Ovvero, se l'intervento chirurgico estetico fosse stato condotto in maniera esemplare la cicatrizzazione avrebbe avuto la stessa durata che si è prodotta con questo intervento, oggetto di atto giudiziale. […] Posso affermare questo in quanto non sono documentati né processi infettivi, né processi necrotici dei lembi, né sieromi od altro che avrebbero determinato un maggior danno temporaneo”.
Quanto al danno biologico permanente “Il danno biologico permanente si è configurato nella perizianda ed è rappresentato dagli esiti sopra descritti, ovvero 1) caratteristiche della cicatrice addominale che sarebbe dovuta essere più caudale, filiforme e simmetrica + diastasi delle due branche che sanciscono una asimmetria di forma e di volume con eccesso a sinistra di cute e sottocute al fianco sinistro;
2) cambiamento di posizione del neo-ombelico che non giace più sulla linea mediana;
3) cicatrice circolare posta attorno al neo- ombelico che sarebbe dovuta essere nascosta al suo interno.
L'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica considerata deve essere ricompresa nella classe II del danno estetico che cito come da Linee guida SIMLA 2016.
CLASSE II: IL PREGIUDIZIO ESTETICO È DA LIEVE A MODERATO
L'ANORMALITÀ RISULTA EVIDENTE ANCHE AD UN'OSSERVAZIONE
SUPERFICIALE ED È OGGETTO DI AUTO-PERCEZIONE NEGATIVA,
AMPLIFICATA DALLA CONSTATAZIONE DI UN'ATTENZIONE PARTICOLARE
DA PARTE DI TERZI. IN LINEA DI MASSIMA SI TRATTA DI CICATRICI
RELATIVAMENTE ESTESE AL VOLTO, O ALLA REGIONE ANTERIORE DEL
COLLO, O MAGGIORMENTE ESTESE AD ALTRE REGIONI CORPOREE.
RIENTRANO IN QUESTA CLASSE: CICATRICI: LINEARI O IRREGOLARI,
PIANE, DI MEDIA ESTENSIONE (NELL'ORDINE DI 3-5 CM) OPPURE DI MINOR
ESTENSIONE MA IPERTROFICHE E DISCROMICHE AL VOLTO E ALLA
REGIONE ANTERIORE DEL COLLO ED ALLE MANI;
CICATRICI LINEARI E/O
12 NASTRIFORMI ESTESE (NELL'ORDINE DI 10-15 CM), IPERTROFICHE O
DISCROMICHE, AL TRONCO O AGLI ARTI (MANI ESCLUSE) 6-15.
Il danno attuale va calcolato nella misura del 4% tenuto conto degli esiti sopra menzionati ma anche del fatto che del fatto che una delle menomazioni appare celabile dallo slip (come emerge dalle foto allegate alla relazione del Dott. che mostra una cicatrice addominale trasversa giacente in un'area pallida non Per_3 esposta al sole che significa in altri termini che la cicatrice appare celabile dallo slip)”.
I CT hanno evidenziato che in futuro la ricorrente per migliorare le conseguenze dannose subite dovrà sottoporsi ad ulteriore intervento chirurgico: “la branca sinistra della cicatrice trasversale addominale andrà corretta chirurgicamente con asportazione del tessuto adiposo rimasto in eccesso rispetto alla branca controlaterale, cercando di riposizionare la nuova cicatrice più in basso. Questo potrà consentire di ridurre la diastasi dei lembi cicatriziali e di eliminare l'eccesso di cute e sottocute presenti.
Quindi l'asimmetria al fianco sinistra è EMENDABILE.
Non è ovviamente possibile, invece, ridurre la lunghezza della cicatrice branca sinistra rispetto alla controlaterale per cercare una simmetria, anche se va sottolineato che durante interventi di questo genere è normale trovare cicatrici differenti fra i due lati poiché non vi è quasi mai simmetria di tessuti da correggere.
Per la branca destra della suddetta cicatrice sarà sufficiente correggerne chirurgicamente la diastasi.
Risulta difficile eliminare chirurgicamente l'aspetto cicatriziale indotto da un così abbondante impiego di punti staccati a causa della forte tensione che i tessuti presentano, per cui un'ampia rimozione di cute e sottocute per eliminare questi esiti comporterebbe un elevato rischio di necrosi dei lembi. La diastasi dei tessuti, tuttavia, è celabile con un semplice slip.
In merito, invece, alla cicatrice peri-ombelicale, sia per il dislocamento sia per la tensione residua dei tessuti si può cercare di correggerne chirurgicamente l'aspetto al fine di ottenerne almeno un parziale miglioramento.
Queste correzioni possono essere effettuate contestualmente in un unico intervento chirurgico, per il quale si possono prevedere costi intorno ai 7000,00 €.
Non è possibile prevedere le probabilità di miglioramento dopo un ulteriore intervento correttivo su due distretti anatomici diversi (fianco sinistro e peri-ombelicale)”.
I CT, su sollecitazione di specifico quesito posto in sede di ATP, hanno precisato che dal punto di vista della sofferenza soggettiva subita dalla ricorrente: “La sig.ra ha Pt_1 avuto una sofferenza di intensità fisica media nel periodo di temporanea (assimilata alla normale evoluzione
13 di una cicatrice: 7 gg 100%: immobilità nel letto con proscrizione di movimenti del tronco per evitare trazioni addominali;
15 gg al 50% mobilizzazione intradomiciliare;
15 giorni al 25% ritorno alla vita quotidiana) in quanto in quel lasso temporale la stessa, come accertato dai consulenti del Tribunale, poteva accorgersi gradualmente che l'esito verificato era difforme e lontano da quello atteso.
La sofferenza intesa come disagio intimo personale a seguito del complesso minorativo permanente può essere catalogata nella classe lieve (tenuto conto che la peggiore cicatrice, ovvero quella addominale è celabile dallo slip) dato che solo la cicatrice ombelicale e l'asimmetria dei fianchi inciderebbero sulla sofferenza della donna”.
Infine, sulla base della documentazione prodotta, risultano provate le seguenti spese:
-€ 3.394,00 quale importo dovuto per il finanziamento acceso in data 17.01.2018 per cure estetiche
-€4.165,00 quale importo dovuto per il finanziamento acceso 10.05.2018 per cure estetiche
-€ 652,00 per perizia Dott. Per_5
-€1.830,00 per perizia Prof. CP_3
A tale somma (€ 10.041,00) dovrà aggiungersi anche la somma ulteriore di € 2.500,00 che la sig.ra ha versato al dott. per il pagamento di parte del Parte_1 P_ compenso richiesto per l'esecuzione dell'intervento mediante ricariche eseguite, secondo le indicazioni dello stesso dott. sulla carta poste pay evolution n. 5333 1710 5796 P_
2637, intestata alla sig.ra segretaria del dott. le cui ricevute sono Persona_6 P_ state prodotte al doc. n. 12). Che i detti pagamenti siano inerenti al compenso del dott.
e siano stati eseguiti sulla detta poste pay intestata alla sua segretaria si ricava P_ dall'esame della chat che la sig.ra ha intrattenuto con il dottore e che in copia è Pt_1 allegata al ricorso (doc. n. 14), dalla foto della carta poste pay che il dott. ha inviato P_ alla sig.ra come indicata nella predetta chat (doc. n. 15) e dalla chat intrattenuta con la Pt_1 sig.ra che è allegata in copia (doc. n. 16). Persona_6
Dovrà invece essere detratta la somma sostenuta per l'intervento di mastoplastica additiva a cui la paziente si è sottoposta senza conseguenze dannose e che può calcolarsi in €
5.000,00 in base alle tariffe applicate nel settore, come indicato da parte resistente, e non specificamente contestato da parte ricorrente che non ha fornito elementi idonei a superare tale allegazione.
14 Tenuto conto delle condivisibili valutazioni operate dai CT, con motivazione congrua, logica e completa, il danno complessivo subito dalla ricorrente deve essere quantificato come segue, facendo applicazione dei criteri equitativi elaborati dalla giurisprudenza e individuati nelle tabelle del tribunale di Milano (ed. 2024):
- danno non patrimoniale per invalidità del 4 % in persona all'epoca dei fatti di 39 anni: € 6.701 comprensivo del danno biologico e dell'incremento del 25% per la sofferenza soggettiva, presumibimente subita dalla ricorrente, secondo l'id quod plerumque accidit; non si ritiene applicabile al caso di specie un'ulteriore personalizzazione del danno;
- danno patrimoniale:
-€7.000 per spese mediche future;
- spese mediche sostenute e documentate (finanziamenti bancari, compenso per consulenza di parte): (€10.041,00+ €2.500) – 5000,00 per mastoplastica = € 7.541;
- € 5.022,42 per rimborso del compenso pagato al CT (non contestato da parte convenuta) ;
- € 1.586 per rimborso del compenso pagato al CT (seppur non documentato, atteso lo svolgimento della CT è altamente probabile che esso sia stato sostenuto;
l'entità del compenso non è stato contestato da parte convenuta;
esso risulta ragionevole);
- € 259 contributo unificato pagato per il procedimento di ATP;
Pertanto, i resistenti, in solido tra loro, devono essere condannati a pagare alla signora la somma complessivamente pari a € 27.850,42, a titolo di danno non Pt_1
patrimoniale e patrimoniale.
Parte ricorrente, oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta mediante applicazione di tabelle di Milano attualizzate al 2024 (come noto, infatti, la rivalutazione monetaria costituisce l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore), ha chiesto anche il riconoscimento degli interessi legali sul credito (compensativi del danno da ritardo) con decorrenza dalla data del fatto (8/5/2018).
Pertanto, sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, dovrà esserle riconosciuto
- avendone fatto espressa richiesta - anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
15 Tale lucro cessante, dovrà essere equitativamente calcolato applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca dell'evento di danno, e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. S.U. n. 1712 del 1995).
Sulla predetta somma matureranno e spetteranno, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., stante la conversione in debito di valuta (cfr. ex multis Cass. n. 11594 del 2004; n. 9711 del 2004).
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dello
Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002 in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri medi previsti per le cause di valore pari al decisum, come richiesto in nota spese.
Sono inoltre a carico della parte soccombente anche le spese anticipate da parte ricorrente (all'epoca non ammessa al patrocinio a spese dello Stato) al procedimento per
A.T.P., liquidate in € 4.000, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, come richiesto. Al riguardo si precisa che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 21085 del 2023).
7. Ricorrono inoltre i presupposti per la condanna di parte resistente dott. P_ ex art. 96, terzo comma c.p.c, alla luce della condotta processuale tenuta.
La condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi primo e secondo, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale.
L'istituto introdotto dalla novella del 2009 "risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti". La condanna d'altronde è adattabile anche d'ufficio, e ciò "la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivo) quello della parte stessa,
e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici" per cui si tratta di una "condanna di natura sanzionatoria e officiosa [...] per l'offesa recata alla giurisdizione" (cfr. Corte Cost. n. 152 del 2016).
16 Alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi"(Cass. S.U. n. 16601 del 2017): nella motivazione della sentenza richiamata l'art. 96
u.c. c.p.c è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.
Il discrimine tra esercizio del diritto processuale e abuso del diritto processuale deve concretizzarsi nella presenza di malafede o colpa grave, non potendosi sostenere - tenuto conto della tutela costituzionale e sovranazionale della fruizione della giurisdizione pubblica - che quel che è una vera sanzione discenda da una sorta di responsabilità oggettiva per l'esito sfavorevole del processo;
agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (cfr. Cass. n. 3003 del 2014; Cass. n. 3376 del 2016;
Cass. n. 19285 del 2016; Cass. n. 28658 del 2017; Cass. n. 7901 del 2018; Cass. n. 5725 del
2019; Cass. n. 17814 del 2019; Cass. n. 34693 del 2022; Cass. n. 19948 del 2023; vi è orientamento che appare allo stato minoritario che afferma la non necessità del riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, cfr. Cass. n. 27623 del 2017, alla cui ampia motivazione si rinvia;
Cass. n. 29812 del 2019; Cass. n. 20018 del 2020; Cass. n. 3830 del 2021; Cass. n. 22208 del 2021).
In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza, dedotto in assenza della esposizione sommaria dei fatti oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia;
oppure un ricorso per cassazione fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., ove sia applicabile, ratione temporis, l'art. 348 ter u.c. c.p.c. che ne esclude la invocabilità oppure non osservante da tutti gli incombenti processuali, anche di rilievo pubblicistico, necessari per l'ammissibilità e/o la procedibilità del giudizio di legittimità; la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata;
una inconsistenza giuridica
17 percepibile che avrebbe dovuto indurre dal farla valere;
quando chi ha impugnato abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal giudice precedente, senza parametrare il contenuto dell'atto impugnativo con il contenuto dell'atto impugnato;
un'impugnazione che travisa un contenuto chiaro e lineare del provvedimento impugnato, attribuendo ad esso un contenuto diverso per sostenere la propria tesi di impugnante;
una impugnazione esclusivamente di merito dinanzi al giudice di legittimità.
In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti e alla risposta alle istanze di giustizia, ma risolvendosi soltanto, oggettivamente, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
Nel caso di specie, la condotta di parte resistente dott. al di là della P_ genericità della comparsa di risposta e delle relative conclusioni, ha dimostrato una totale mancanza di collaborazione, anche in un'ottica di possibile soluzione conciliativa della controversia, rispetto alle iniziative del giudice. Invero, dapprima, non ha minimamente preso in considerazione la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata per un importo di poco inferiore a quello contenuto nella condanna, omettendo qualsiasi riscontro, nonostante sia stato concesso allo stesso un ulteriore termine per manifestare la propria volontà.
L'adesione alla proposta conciliativa avrebbe evitato la prosecuzione del giudizio.
Successivamente, dimostrando ancor di più la completa noncuranza rispetto alle richieste della scrivente, non ha rispettato l'intimazione a comparire personalmente all'udienza del
10.01.2025 contenuta nel provvedimento del 4 dicembre 2024.
Tale condotta a parere di chi scrive non è compatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti
(cfr. art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l'osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto.
Conformemente agli insegnamenti della Cassazione, in tale contesto si intende pertanto sanzionare l'abuso dello strumento giudiziario (cfr. Cass. n. 10177 del 2015),
18 proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr. Cass. S.U. n.
12310 del 2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni e ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti (in questi termini, da ultimo, Cass. n.
25177 del 2018; Cass. n. 29812 del 2019).
Deve pertanto concludersi per la condanna del dott. al pagamento Controparte_1 in favore della ricorrente, di una somma equitativamente determinata in € 4.000,00, pari, all'incirca, in termini di proporzionalità (cfr. Cass. S.U. n. 16601 del 2017 cit.) alla metà dei compensi medi liquidabili in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
1) accoglie la domanda formulata da con ricorso depositato il 19 marzo Parte_1
2024 e, per l'effetto, condanna in solido tra loro e la a Controparte_1 Controparte_2 pagare in favore di la somma di € 27.850,42, oltre interessi come indicato in Parte_1
motivazione, dall'8 maggio 2018 sino alla pubblicazione della sentenza, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito conseguenza dei fatti di cui è causa;
oltre nteressi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c. dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) condanna in solido e la a rimborsare ad Controparte_1 Controparte_2 [...]
le spese processuali anticipate per il procedimento di ATP, liquidate in € 4.000, oltre Pt_1 rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale;
3) condanna in solido e la a pagare a favore dello Controparte_1 Controparte_2
Stato ex art. 133 d.P.R. 155/2002 le spese di lite sostenute in regime di patrocinio a carico dello Stato da , che si liquidano nella misura complessiva di € 7.600, per Parte_1 compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale;
4)condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., a pagare in favore di Controparte_1 [...]
la somma di € 4.000,00. Pt_1
Ancona, 12 febbraio 2025 La giudice
Willelma Monterotti
19 (provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Ylenia Barbieri)
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di merito iscritta al n. 1508/2024 R.G., trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione, promossa
DA
, cod. fisc. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Sergio Poeta, che la rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato e firmata telematicamente dal difensore unitamente al ricorso depositato il 19 marzo 2024
RICORRENTE
CONTRO cod. fisc. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Dei, che lo rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato e firmata telematicamente dal difensore unitamente alla comparsa di risposta;
RESISTENTE
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie;
1 conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10.1.2025 riportandosi ai rispettivi atti introduttivi:
- per il ricorrente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, contrariis rejectis:
- dichiarare la responsabilità del dott. e della clinica per le Controparte_1 Controparte_2 lesioni subite dalla sig.ra nell'intervento di mastoplastica additiva e addominoplastica eseguito Parte_1 il giorno 08/05/2018 presso la clinica di Pesaro, come accertati nel procedimento ex Controparte_2 art. 696bis cpc R.G. n. 2838/2021 del Tribunale di Ancona;
- per l'effetto condannare il dott. e la clinica in solido fra loro, Controparte_1 Controparte_2 al risarcimento nei confronti della sig.ra di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali che Parte_1 non, nessuna voce esclusa, per la somma di euro 32.658,00= (trentaduemilaseicentocinquantotto/00=) oltre interessi e rivalutazione ISTAT o nella minore o maggiore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio;
- condannare altresì il dott. e la clinica in solido fra loro, alla Controparte_1 Controparte_2 refusione delle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 2838/2021 del Tribunale di Ancona;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, anche per la fase dell'ATP.”;
- per il resistente Controparte_1
“Voglia L'ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1) Respingere la domanda avversaria poiché infondata in fatto e in diritto e in ogni caso non provata
2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Salvis iuribus.”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.Previo esperimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c.,
[...]
ha citato in giudizio il chirurgo plastico e la clinica privata Pt_1 Controparte_1 [...] al fine di accertare la loro responsabilità e per l'effetto condannarli in solido al CP_2 risarcimento dei danni derivanti dalla cattiva esecuzione dell'operazione di addominoplastica con trasposizione ombelicale eseguita l' 8.05.2018.
In fatto, parte ricorrente ha esposto che in data 16.01.2018, a seguito di un importante dimagrimento, si è recata a visita presso lo studio medico situato a Bologna del chirurgo plastico al fine di eliminare un'evidente ipoplasia mammaria e Controparte_1
2 degli inestetismi nella regione addominale e al seno. In tale occasione il chirurgo, come si evince da modulo di consenso fatto sottoscrivere alla paziente (doc. 1), ha consigliato alla stessa di sottoporsi ad un intervento di mastoplastica additiva e addominoplastica con trasposizione ombelicale ed in tale ottica, in sede di seconda e terza visita in data 25.01.2018
e 27.03.2018, le ha prescritto farmaci per un'ulteriore riduzione di peso (docc. 2 e 3), nonché una serie di analisi da eseguire prima dell'intervento, eseguite in data 27.04.2018 e 5.05.2018
(docc. 3 e 4).
Nel citato modulo di consenso informato il chirurgo ha spiegato alla paziente che l'intervento sarebbe consistito nella “suzione delle adiposità addome e fianchi come rifinitura dell'addominoplastica”, l'intervento aveva come obiettivo e potenzialità concreta la “sottrazione delle adiposità in eccesso rispettando la conformazione della paziente (soggetto molto robusto)”, con la precisazione che “è stato sottolineato e ben chiarito che il risultato finale sarà il miglioramento e non una trasformazione trattandosi di un soggetto robusto”.
Tra i rischi è stato segnalato “residui adiposi postumi”.
In data 08.05.2018 la paziente è stata dunque sottoposta all'intervento da parte del dott. mediante ricovero in regime di day surgery presso la clinica privata P_ [...] di Pesaro (cfr. cartella clinica 82/2018, doc. 5) ed è stata dimessa il giorno CP_2 successivo, con visite di controllo eseguite dallo stesso in data 16.05.2018 e P_
13.06.2018, in cui le sono stati prescritti medicinali per il riassorbimento delle cicatrici (doc.
6).
La ricorrente ha affermato che il decorso dell'intervento è stato molto lento per il riassorbimento delle cicatrici e che anche a seguito della rimozione dei punti di sutura queste ultime sono rimase piuttosto evidenti, causando alla stessa un grave danno estetico: l'addome risulta infatti asimmetrico, specialmente sul fianco destro, con presenza di una cicatrice di
45cm che appare slargata soprattutto a sinistra e altre cicatrici puntiformi da applicazione di punti di sutura e grappe metalliche sia sopra che sotto la cicatrice;
quest'ultima si presenta ipocromica, non aderente ai piani profondi con consistenza similfibrosa dei piani sottocutanei;
inoltre l'ombelico è posizionato in sede non fisiologica, stirato verso il basso e contornato da cicatrici a raggiera molto visibili.
3 La cattiva esecuzione dell'intervento è stata accertata in data 5.01.2021 con consulenza di parte dei dott.ri chirurgo estetico, e , medico Persona_1 Controparte_3 legale.
In seguito, inviata formale diffida di sia al dott. che alla P_ Controparte_2
(doc. 8), in assenza di riscontro, la ricorrente ha proceduto ai sensi dell'art. 8 della l. 24/2017 all'introduzione del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. davanti a questo tribunale (doc. 9).
E' stato così iscritto il procedimento n.r.g. 2838/2021 in cui si è costituito unicamente il dott. ed in cui sono stati nominati i CT dott.ssa e dott. P_ Persona_2 Per_3
(doc. 10). All'esperimento della consulenza tecnica hanno partecipato sia i consulenti
[...] di parte dell'odierna ricorrente sopra citati, sia il consulente di parte del dott. dott. P_
. Nell'elaborato peritale (doc. 11) si ricoscontrano errori nell'esecuzione Persona_4 dell'intervento, da qui l'incardinamento del presente giudizio.
2.Costituendosi in giudizio, il chirurgo plastico ha chiesto il rigetto Controparte_1 della domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto e in ogni caso non provata.
In primo luogo, il resistente ha eccepito che nell'importo riconosciuto dalla CT svolta in sede di ATP è stato ricompreso a titolo di spese anche il costo dell'intervento di mastoplastica additiva in relazione al quale non sussiste alcuna contestazione da parte della ricorrente e che pertanto è stato correttamente eseguito. Ha quindi chiesto la decurtazione, dall'eventuale danno patrimoniale che le sarà riconosciuto, del costo di tale intervento quantificato dal resistente in euro 5.000,00, in linea con le tariffe applicate nel settore.
In secondo luogo, parte resistente ha affermato l'infondatezza della domanda relativa al danno non patrimoniale sub specie di danno dinamico relazionale, in quanto quest'ultimo costituirebbe una componente ricompresa nel danno biologico, già calcolato utilizzando i punti percentuali di invalidità permanente riconosciuti alla ricorrente e calcolati in sede di ricorso ex art. 281decies c.p.c. come segue: “La sofferenza soggettiva che la Perizianda ha subito ha avuto una intensità fisica media nel periodo di temporanea (assimilata alla normale evoluzione di una cicatrice: 7 gg 100%: immobilità nel letto con proscrizione di movimenti del tronco per evitare trazioni addominali;
15 gg al 50% mobilizzazione intradomiciliare;
15 giorni al 25% ritorno alla vita quotidiana) in quanto in quel lasso temporale la P. poteva accorgersi gradualmente che l'esito verificato era difforme e
4 lontano da quello atteso (che la P. con ogni probabilità conosceva già essendosi sottoposta in passato al medesimo intervento). La sofferenza intesa come disagio intimo personale a seguito del complesso minorativo permanente può essere catalogata nella classe lieve (tenuto conto che la peggiore cicatrice, ovvero quella addominale è celabile dallo slip) dato che solo la cicatrice ombelicale e l'asimmetria dei fianchi inciderebbero sulla sofferenza della donna.”.
Per l'effetto, in assenza di alcuna prova che offra al giudicante elementi per ritenere sussistente la personalizzazione del danno, il chirurgo plastico ha chiesto il rigetto della condanna all'ulteriore somma, pari ad euro 1.044,56, a titolo di danno dinamico relazionale, calcolata su un periodo decrescente di invalidità temporanea che non è stata riconosciuta.
3.Nessuno è comparso per la clinica privata dunque, stante la Controparte_2 regolarità della notifica del ricorso successivamente documentata, se ne dichiara in questa sede la contumacia.
A seguito dell'udienza di comparizione del 18.10.2024, è stata formulata alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c.: i convenuti pagano all'attrice la somma di
€ 5.000 a titolo di danno non patrimoniale ed € 18.894 a titolo di danno patrimoniale, oltre €
3.000, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, per spese processuali.
In data 11.11.2024 parte ricorrente ha depositato la propria adesione alla proposta, mentre parte resistente non ha fatto pervenire alcuna manifestazione di volontà nel termine assegnato, neppure nel successivo termine assegnato. All'udienza del 10.01.2025 il dott. non è comparso, nonostante l'intimazione e i procuratori hanno precisato le P_ conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi;
la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
4.Sulla natura della responsabilità azionata dall'odierna ricorrente va premesso che per quanto riguarda il medico, trattandosi di intervento di chirurgia plastica, ha Parte_1 incaricato personalmente il dott. dell'esecuzione degli interventi di Controparte_1 addominoplastica e mastoplastica additiva, concludendo con lo stesso un contratto di prestazione d'opera intellettuale, come emerge da documentazione firmata in data
16.01.2018 in sede di prima visita presso il suo studio medico di Bologna (doc. 1): trattasi dunque senza dubbio di un'ipotesi di responsabilità contrattuale.
5 Per quanto riguarda la natura della responsabilità della struttura ospedaliera ove si è svolto l'intervento, nel caso di specie si rileva che, sia essa pubblica che Controparte_2 privata, la responsabilità è di tipo contrattuale, in quanto, l'accettazione del paziente nella struttura deputata a fornire assistenza sanitaria e ospedaliera comporta la conclusione di un contratto atipico di spedalità, o di assistenza sanitaria, a contenuto complesso in quanto comprendente una serie di obblighi accessori, tra cui quello di mettere a disposizione personale medico, ausiliario e infermieristico, medicinali, attrezzature tecniche necessarie e prestazioni latu sensu alberghiere, fino alla sua dimissione (cfr. ex multis, Cass., sez. un., n. 9556 del 2002; Cass. n. 8826 del 2007, n. 19658 del 2014).
In presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale sia in relazione a propri fatti d'inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici della cui opera la struttura si avvale, ex art. 1228 c.c.
Proprio per il suo modo di manifestarsi e la sua fonte, la responsabilità della struttura ospedaliera è autonoma rispetto a quella eventuale del medico, nel senso che può esistere responsabilità della struttura senza la necessaria concorrenza di quella del medico, come avviene, ad esempio, nel caso di danno sofferto dal paziente per l'insufficienza delle apparecchiature necessarie a contrastare eventuali emergenze.
L'attore, paziente danneggiato, deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento), nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Più di recente la Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che “la prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non" (così Cass. n. 21008 del 2018) e più in generale che “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
6 "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (in questo senso Cass. n. 3704 del 2018; cfr. nello stesso senso, Cass. n.
12961 del 2011, Cass. civ. 4792 del2013, Cass. n. 12254 del 2015, Cass. n. 18392 del 2017,
Cass. n. 26824 del 2017, Cass. n. 29315 del 2017, Cass. n. Cass.n. 18392 del 2018, n. 26700 del 2018; da ultimo cfr. Cass. n. 28991 del 2019).
Ne discende che non basta che il paziente dimostri il contratto di spedalità e deduca l'aggravamento o l'insorgenza della patologia in conseguenza delle cure prestate, ma è necessario che sia data prova della concreta riconduzione di tale aggravamento o dell'insorgenza della lesione alla condotta, attiva od omissiva, dei medici che hanno operato nella struttura ospedaliera. Cosicché, quando le cause rimangano ignote o comunque incerte, anche all'esito dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, specie con riguardo alla verificazione di un esito infausto, la responsabilità non potrà essere ascritta alla struttura convenuta e tale incertezza ricade sul paziente e non sulla struttura ospedaliera.
In applicazione del criterio del “più probabile che non” deve risultare accertata la sussistenza del nesso di causalità tra, da un lato, l'omissione della struttura sanitaria e del medico e, dall'altro, il danno evento e i danni conseguenza.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità univoca ha chiarito che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti:
- il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del "più probabile che non" - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, prescindendo da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell'autore;
- il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 cod. civ., norma che pone essa stessa una regola eziologica (cfr. e multis Cass. n. 21619 del 2007). L'accertamento del nesso di casualità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze risarcibili dell'evento.
L'accertamento del nesso causale, da compiersi secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza (più probabile che non), implica una valutazione della idoneità della condotta
7 del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità. Lo standard di certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica: che indica il grado di conferma razionale della conclusione deduttiva con la quale si afferma che un singolo evento è stato causato dalla condotta di chi si assuma responsabile del suo accadimento, cfr. Cass. n. 3847 del 2011).
In tale contesto, tenuto conto della specificità della prestazione professionale resa dal medico resistente nel caso di specie, occorre evidenziare che la chirurgia estetica è rivolta al trattamento di alterazioni somatiche di pregnanza essenzialmente morfologica,
c.d. inestetismi, ha cioè la finalità di migliorare l'aspetto della persona e non ha finalità terapeutica;
è caratterizzata dall'assenza di urgenza e dalla ridotta o dall'assenza di necessità di intervento. Essa si distingue dalla chirurgia plastica che ha finalità terapeutiche tese al trattamento di alterazioni anatomo funzionali patologiche, cioè interviene per ripristinare la funzionalità di alcune parti anatomiche del corpo umano a seguito, ad esempio, di eventi traumatici che ne hanno compromesso l'integrità (si parla in questo caso di interventi necessari).
Nella specie, in mancanza di specificazioni nell'anamnesi della paziente,
l'intervento sembra inquadrarsi nella tipologia di intervento di chirurgia estetica.
Il paziente che intende sottoporsi a prestazioni sanitarie di natura “estetica” lo fa in vista del conseguimento di un ben determinato risultato e, quindi, non si rivolge al sanitario solo per ottenere dallo stesso la garanzia che egli farà il possibile per raggiungerlo.
A prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione in esame come di mezzi o di risultato (cfr. nel primo senso Cass. n. 10014 del 1994; contra, nel secondo senso Cass. n.
12253 del 1997; la questione è dibattuta nella giurisprudenza di merito e in dottrina), chi si rivolge ad un chirurgo plastico lo fa per finalità esclusivamente estetiche e, dunque, per rimuovere un difetto e per raggiungere un determinato risultato: ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell'aspetto del paziente non è solo un motivo, ma
8 entra a far parte del nucleo causale del contratto, determinandone la natura, (cfr. in questo senso, tra le varie: trib. Milano, Sez. I, 18 settembre 2017 in www.leggiditalia.it; trib. Milano,
Sez. I, 24 luglio 2017, n. 824 in www.lider-lab.sssup.it; trib. Milano, Sez. I, 29 ottobre 2015, n.
12113, in www.leggiditalia.it). Ciò tanto più quando il consenso del paziente risulti prestato in forma generica e senza che nel dettaglio gli si fosse prospettata l'evenienza anche degli esiti negativi poi verificatisi in concreto (cfr. app. Roma, sez. III, 10 gennaio 2012, in www. CP_4
[...
.sssup.it.)
Pertanto, fondamentale è che il sanitario informi il paziente che si sottopone consapevolmente al trattamento sanitario dei vantaggi, dei rischi e di ogni conseguenza derivante dalla sua decisione, al pari degli altri ambiti della chirurgia, ma in questo ambito il dovere informativo assume una particolare pregnanza atteso che l'omessa informazione circa i concreti effetti migliorativi, da un lato, e le cicatrici o altro tipo di peggioramento delle sue condizioni estetiche, dall'altro, non permette al paziente di scegliere consapevolmente se eseguire o meno l'intervento, operando un bilanciamento tra rischi e benefici (cfr. Cass., Sez.
III, 6 giugno 2014, n. 12830.
Quando ad un intervento di chirurgia estetica consegua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, all'accertamento che di tale possibile esito il paziente non era stato compiutamente e scrupolosamente informato consegue ordinariamente la responsabilità del medico per il danno derivatone, quand'anche l'intervento sia stato correttamente eseguito (cfr. Cass., Sez. III, 24 ottobre 2007, n. 22327; nello stesso senso: trib. Bari 19 febbraio 2018, n. 753, in www.lider-lab.sssup.it; trib. Milano,
Sez. I, 24 luglio n. 2017, n. 8243, in www.lider-lab.sssup.it.).
5.Nel merito, per quanto riguarda l'an del danno nel caso di specie, in sede di ATP all'esito della consulenza tecnica è risultato accertato che la ricorrente “di 40 anni all'epoca dei fatti, che si sottopone il 16.01.2018 ad una visita dal chirurgo plastico Dott. per risolvere una P_ ipoplasia mammaria con impianto di protesi al seno ed una adiposità localizzata in addome con addominoplastica totale. L'intervento si svolgeva regolarmente in data 08.05.2018 presso la CP_5
a Pesaro. Il follow-up per quanto di interesse alla presente causa e relativamente alla patologia
[...] addominale era caratterizzato da visite con rimozione di punti “senza certificazioni” (così asserisce la
9 perizianda) e da una progressiva riparazione cicatriziale che metteva in luce alcune irregolarità ed asimmetrie in addome.
Effettivamente l'esame obiettivo eseguito in corso di causa (operazioni peritali del 28.06.2022) metteva in evidenza sostanzialmente i seguenti elementi: asimmetria di forma con diastasi più slargata rispetto all'attesa e rispetto alla sinistra); asimmetria di posizione cicatriziale della branca destra della cicatrice di addominoplastica (che appariva tra la branca destra e sinistra a favore di una branca sinistra decorrente più in alto rispetto alla controlaterale;
accumulo di grasso al fianco sinistro a causa dell'effetto traente della cicatrice;
evidente cicatrice circolare attorno all'ombelico molto evidente e particolarmente lontana dalla cicatrice ombelicale “primitiva”, con riposizionamento ombelicale in sede non mediana (più in alto e spostato a sinistra rispetto all'attesa e alla normalità anatomica).
Effettivamente, come emerge anche dall'attenta analisi della relazione con supporto iconografico del
Dott. CT assieme a me nella presente causa, la chirurgia plastica non ha sortito l'effetto atteso, Per_3 anche di fronte ad un osservatore digiuno della materia. La menomazione più evidente è certamente rappresentata dalla cicatrice ombelicale circondata da un esito rotondeggiante disposto a raggera con contestuale spostamento dell'ombelico in una posizione più craniale e lateralizzata. In secondo luogo, le due branche cicatriziali vengono progettate ed eseguite al fine di sollevare la cute per consentire di escidere il tessuto cutaneo e sottocutaneo in eccesso e che poi vengono suturate con il lembo cutaneo in basso addome (nei pressi dell'area cutanea coperta degli slip), risultano chiaramente asimmetriche sia come posizione che come forma.
Tecnicamente, la riparazione della cicatrice post-chirurgia addominale risente della “trazione” che viene esercitata tra i lembi di cute sezionata ab origine;
la sezione avviene generalmente in basso addome con un disegno che si vede nell'immagine sotto riportata;
successivamente, dopo aver eliminato la cute e l'adipe sottocutaneo in eccesso, i lembi vengono riavvicinati e suturati cercando di effettuare una sutura il più possibile tension-free, continua in modo che si eviti la trazione tra i due lembi, condizione che favorisce una cicatrizzazione il più regolare possibile.
Nel caso di specie invece si è osservata una diastasi della cicatrice trasversale del lembo, nonché uno spostamento eccessivo della cicatrice peri-ombelicale (verso sinistra) come se il tessuto addominale, una volta ripulito dei tessuti eccedenti e accostato al lembo inferiore fosse stato sottoposto ad una eccessiva trazione per un planning preoperatorio non preciso.
10 […] la trazione non ben calcolata nel planning preoperatorio e la tecnica chirurgica usata hanno prodotto le già descritte asimmetrie, ovvero di forma (esubero di cute e sottocute sul fianco di sinistra) e di posizione (branca sinistra più craniale).
Per quanto attiene all'asimmetria di posizione, laddove si osserva chiaramente che la branca sinistra raggiunge un livello più craniale rispetto a quella destra, è ipotizzabile esclusivamente una “cattiva” pianificazione dell'intervento per cui la trazione tra i due lembi (superiore e inferiore) non era distribuita equamente. È altamente probabile che tale cattivo esito sia stato indotto da suture a punti staccati e non da suture estetiche continue (come dovrebbe avvenire di norma). Il planning preoperatorio non preciso potrebbe aver indotto l'operatore chirurgo a usare questa tipologia di sutura – a punti staccati – che ha una maggiore tenuta rispetto ad altre suture al fine di evitare il cedimento da eccessiva tensione. Per quanto attiene invece la cicatrice peri-ombelicale ugualmente la trazione della cute ha “spostato” delocalizzando il neo-ombelico.”
Pertanto, il collegio peritale ha riconosciuto chiaramente “l'esistenza di nesso causale tra le lesioni subite della signora e rappresentate sia dalla cicatrice addominale (asimmetria di forma per la Pt_1 diversa diastasi delle due branche e asimmetria di posizione tra branca destra e sinistra) sia dalla cicatrice periombelicale (con disposizione in sede non anatomica, ovvero lateralizzata) sia dal profilo del fianco sinistro
(diverso e più esuberane del controlaterale), e l'intervento chirurgico effettuato in data 08/05/2018 finalizzato a escindere il tessuto adiposo dalla superficie addominale.
Gli esiti cicatriziali della signora hanno costituito “un evento avverso prevedibile ed Pt_1 evitabile (con una tecnica chirurgica più precisa)”.
Si ritengono condivisibili le considerazioni tecniche espresse nella CT non appena esposte, le quali rilevano in maniera chiara:
-la sussistenza degli esiti menomativi sulla paziente rappresentati da tre cicatrici particolarmente evidenti ed evitabili: cicatrice addominale, che mostra due branche diastasate in maniera diversa (la destra e la sinistra) nonché una diversa disposizione (la sinistra più craniale rispetto all'altra; cicatrice circolare attorno all'ombelico, che si sarebbe dovuta posizionare all'interno della cicatrice in modo da dare un effetto naturale al nuovo ombelico;
spostamento dell'ombelico dalla posizione originale sulla linea mediana, andando a posizionarsi più lateralmente. Ulteriore danno evento è rappresentato dall'asimmetria al fianco sinistro legata ad esuberanza dei tessuti cute e sottocute quivi manifestatisi (forse per effetto traente della branca cicatriziale sinistra).
11 -il loro collegamento causale, in termini di evitabilità, con l'intervento di addominoplastica realizzato dal dott. e in particolare con errori intervenuti nella P_ fase di planning preoperatorio, di realizzazione dell'intervento e di sutura delle cicatrici.
In punto di danni conseguenza, i CT hanno concluso affermando che: “la durata della
“malattia” intesa come durata della riparazione della cicatrice, non ha subito una diversa espressione temporale a seguito dell'errore tecnico che si è verificato. In altri termini l'imperfetta tecnica chirurgica non ha prolungato la durata della cicatrizzazione in maniera tale da determinare un maggior danno temporaneo iatrogeno. Ovvero, se l'intervento chirurgico estetico fosse stato condotto in maniera esemplare la cicatrizzazione avrebbe avuto la stessa durata che si è prodotta con questo intervento, oggetto di atto giudiziale. […] Posso affermare questo in quanto non sono documentati né processi infettivi, né processi necrotici dei lembi, né sieromi od altro che avrebbero determinato un maggior danno temporaneo”.
Quanto al danno biologico permanente “Il danno biologico permanente si è configurato nella perizianda ed è rappresentato dagli esiti sopra descritti, ovvero 1) caratteristiche della cicatrice addominale che sarebbe dovuta essere più caudale, filiforme e simmetrica + diastasi delle due branche che sanciscono una asimmetria di forma e di volume con eccesso a sinistra di cute e sottocute al fianco sinistro;
2) cambiamento di posizione del neo-ombelico che non giace più sulla linea mediana;
3) cicatrice circolare posta attorno al neo- ombelico che sarebbe dovuta essere nascosta al suo interno.
L'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica considerata deve essere ricompresa nella classe II del danno estetico che cito come da Linee guida SIMLA 2016.
CLASSE II: IL PREGIUDIZIO ESTETICO È DA LIEVE A MODERATO
L'ANORMALITÀ RISULTA EVIDENTE ANCHE AD UN'OSSERVAZIONE
SUPERFICIALE ED È OGGETTO DI AUTO-PERCEZIONE NEGATIVA,
AMPLIFICATA DALLA CONSTATAZIONE DI UN'ATTENZIONE PARTICOLARE
DA PARTE DI TERZI. IN LINEA DI MASSIMA SI TRATTA DI CICATRICI
RELATIVAMENTE ESTESE AL VOLTO, O ALLA REGIONE ANTERIORE DEL
COLLO, O MAGGIORMENTE ESTESE AD ALTRE REGIONI CORPOREE.
RIENTRANO IN QUESTA CLASSE: CICATRICI: LINEARI O IRREGOLARI,
PIANE, DI MEDIA ESTENSIONE (NELL'ORDINE DI 3-5 CM) OPPURE DI MINOR
ESTENSIONE MA IPERTROFICHE E DISCROMICHE AL VOLTO E ALLA
REGIONE ANTERIORE DEL COLLO ED ALLE MANI;
CICATRICI LINEARI E/O
12 NASTRIFORMI ESTESE (NELL'ORDINE DI 10-15 CM), IPERTROFICHE O
DISCROMICHE, AL TRONCO O AGLI ARTI (MANI ESCLUSE) 6-15.
Il danno attuale va calcolato nella misura del 4% tenuto conto degli esiti sopra menzionati ma anche del fatto che del fatto che una delle menomazioni appare celabile dallo slip (come emerge dalle foto allegate alla relazione del Dott. che mostra una cicatrice addominale trasversa giacente in un'area pallida non Per_3 esposta al sole che significa in altri termini che la cicatrice appare celabile dallo slip)”.
I CT hanno evidenziato che in futuro la ricorrente per migliorare le conseguenze dannose subite dovrà sottoporsi ad ulteriore intervento chirurgico: “la branca sinistra della cicatrice trasversale addominale andrà corretta chirurgicamente con asportazione del tessuto adiposo rimasto in eccesso rispetto alla branca controlaterale, cercando di riposizionare la nuova cicatrice più in basso. Questo potrà consentire di ridurre la diastasi dei lembi cicatriziali e di eliminare l'eccesso di cute e sottocute presenti.
Quindi l'asimmetria al fianco sinistra è EMENDABILE.
Non è ovviamente possibile, invece, ridurre la lunghezza della cicatrice branca sinistra rispetto alla controlaterale per cercare una simmetria, anche se va sottolineato che durante interventi di questo genere è normale trovare cicatrici differenti fra i due lati poiché non vi è quasi mai simmetria di tessuti da correggere.
Per la branca destra della suddetta cicatrice sarà sufficiente correggerne chirurgicamente la diastasi.
Risulta difficile eliminare chirurgicamente l'aspetto cicatriziale indotto da un così abbondante impiego di punti staccati a causa della forte tensione che i tessuti presentano, per cui un'ampia rimozione di cute e sottocute per eliminare questi esiti comporterebbe un elevato rischio di necrosi dei lembi. La diastasi dei tessuti, tuttavia, è celabile con un semplice slip.
In merito, invece, alla cicatrice peri-ombelicale, sia per il dislocamento sia per la tensione residua dei tessuti si può cercare di correggerne chirurgicamente l'aspetto al fine di ottenerne almeno un parziale miglioramento.
Queste correzioni possono essere effettuate contestualmente in un unico intervento chirurgico, per il quale si possono prevedere costi intorno ai 7000,00 €.
Non è possibile prevedere le probabilità di miglioramento dopo un ulteriore intervento correttivo su due distretti anatomici diversi (fianco sinistro e peri-ombelicale)”.
I CT, su sollecitazione di specifico quesito posto in sede di ATP, hanno precisato che dal punto di vista della sofferenza soggettiva subita dalla ricorrente: “La sig.ra ha Pt_1 avuto una sofferenza di intensità fisica media nel periodo di temporanea (assimilata alla normale evoluzione
13 di una cicatrice: 7 gg 100%: immobilità nel letto con proscrizione di movimenti del tronco per evitare trazioni addominali;
15 gg al 50% mobilizzazione intradomiciliare;
15 giorni al 25% ritorno alla vita quotidiana) in quanto in quel lasso temporale la stessa, come accertato dai consulenti del Tribunale, poteva accorgersi gradualmente che l'esito verificato era difforme e lontano da quello atteso.
La sofferenza intesa come disagio intimo personale a seguito del complesso minorativo permanente può essere catalogata nella classe lieve (tenuto conto che la peggiore cicatrice, ovvero quella addominale è celabile dallo slip) dato che solo la cicatrice ombelicale e l'asimmetria dei fianchi inciderebbero sulla sofferenza della donna”.
Infine, sulla base della documentazione prodotta, risultano provate le seguenti spese:
-€ 3.394,00 quale importo dovuto per il finanziamento acceso in data 17.01.2018 per cure estetiche
-€4.165,00 quale importo dovuto per il finanziamento acceso 10.05.2018 per cure estetiche
-€ 652,00 per perizia Dott. Per_5
-€1.830,00 per perizia Prof. CP_3
A tale somma (€ 10.041,00) dovrà aggiungersi anche la somma ulteriore di € 2.500,00 che la sig.ra ha versato al dott. per il pagamento di parte del Parte_1 P_ compenso richiesto per l'esecuzione dell'intervento mediante ricariche eseguite, secondo le indicazioni dello stesso dott. sulla carta poste pay evolution n. 5333 1710 5796 P_
2637, intestata alla sig.ra segretaria del dott. le cui ricevute sono Persona_6 P_ state prodotte al doc. n. 12). Che i detti pagamenti siano inerenti al compenso del dott.
e siano stati eseguiti sulla detta poste pay intestata alla sua segretaria si ricava P_ dall'esame della chat che la sig.ra ha intrattenuto con il dottore e che in copia è Pt_1 allegata al ricorso (doc. n. 14), dalla foto della carta poste pay che il dott. ha inviato P_ alla sig.ra come indicata nella predetta chat (doc. n. 15) e dalla chat intrattenuta con la Pt_1 sig.ra che è allegata in copia (doc. n. 16). Persona_6
Dovrà invece essere detratta la somma sostenuta per l'intervento di mastoplastica additiva a cui la paziente si è sottoposta senza conseguenze dannose e che può calcolarsi in €
5.000,00 in base alle tariffe applicate nel settore, come indicato da parte resistente, e non specificamente contestato da parte ricorrente che non ha fornito elementi idonei a superare tale allegazione.
14 Tenuto conto delle condivisibili valutazioni operate dai CT, con motivazione congrua, logica e completa, il danno complessivo subito dalla ricorrente deve essere quantificato come segue, facendo applicazione dei criteri equitativi elaborati dalla giurisprudenza e individuati nelle tabelle del tribunale di Milano (ed. 2024):
- danno non patrimoniale per invalidità del 4 % in persona all'epoca dei fatti di 39 anni: € 6.701 comprensivo del danno biologico e dell'incremento del 25% per la sofferenza soggettiva, presumibimente subita dalla ricorrente, secondo l'id quod plerumque accidit; non si ritiene applicabile al caso di specie un'ulteriore personalizzazione del danno;
- danno patrimoniale:
-€7.000 per spese mediche future;
- spese mediche sostenute e documentate (finanziamenti bancari, compenso per consulenza di parte): (€10.041,00+ €2.500) – 5000,00 per mastoplastica = € 7.541;
- € 5.022,42 per rimborso del compenso pagato al CT (non contestato da parte convenuta) ;
- € 1.586 per rimborso del compenso pagato al CT (seppur non documentato, atteso lo svolgimento della CT è altamente probabile che esso sia stato sostenuto;
l'entità del compenso non è stato contestato da parte convenuta;
esso risulta ragionevole);
- € 259 contributo unificato pagato per il procedimento di ATP;
Pertanto, i resistenti, in solido tra loro, devono essere condannati a pagare alla signora la somma complessivamente pari a € 27.850,42, a titolo di danno non Pt_1
patrimoniale e patrimoniale.
Parte ricorrente, oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta mediante applicazione di tabelle di Milano attualizzate al 2024 (come noto, infatti, la rivalutazione monetaria costituisce l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore), ha chiesto anche il riconoscimento degli interessi legali sul credito (compensativi del danno da ritardo) con decorrenza dalla data del fatto (8/5/2018).
Pertanto, sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, dovrà esserle riconosciuto
- avendone fatto espressa richiesta - anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
15 Tale lucro cessante, dovrà essere equitativamente calcolato applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca dell'evento di danno, e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. S.U. n. 1712 del 1995).
Sulla predetta somma matureranno e spetteranno, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., stante la conversione in debito di valuta (cfr. ex multis Cass. n. 11594 del 2004; n. 9711 del 2004).
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dello
Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002 in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri medi previsti per le cause di valore pari al decisum, come richiesto in nota spese.
Sono inoltre a carico della parte soccombente anche le spese anticipate da parte ricorrente (all'epoca non ammessa al patrocinio a spese dello Stato) al procedimento per
A.T.P., liquidate in € 4.000, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, come richiesto. Al riguardo si precisa che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 21085 del 2023).
7. Ricorrono inoltre i presupposti per la condanna di parte resistente dott. P_ ex art. 96, terzo comma c.p.c, alla luce della condotta processuale tenuta.
La condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi primo e secondo, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale.
L'istituto introdotto dalla novella del 2009 "risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti". La condanna d'altronde è adattabile anche d'ufficio, e ciò "la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivo) quello della parte stessa,
e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici" per cui si tratta di una "condanna di natura sanzionatoria e officiosa [...] per l'offesa recata alla giurisdizione" (cfr. Corte Cost. n. 152 del 2016).
16 Alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi"(Cass. S.U. n. 16601 del 2017): nella motivazione della sentenza richiamata l'art. 96
u.c. c.p.c è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.
Il discrimine tra esercizio del diritto processuale e abuso del diritto processuale deve concretizzarsi nella presenza di malafede o colpa grave, non potendosi sostenere - tenuto conto della tutela costituzionale e sovranazionale della fruizione della giurisdizione pubblica - che quel che è una vera sanzione discenda da una sorta di responsabilità oggettiva per l'esito sfavorevole del processo;
agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (cfr. Cass. n. 3003 del 2014; Cass. n. 3376 del 2016;
Cass. n. 19285 del 2016; Cass. n. 28658 del 2017; Cass. n. 7901 del 2018; Cass. n. 5725 del
2019; Cass. n. 17814 del 2019; Cass. n. 34693 del 2022; Cass. n. 19948 del 2023; vi è orientamento che appare allo stato minoritario che afferma la non necessità del riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, cfr. Cass. n. 27623 del 2017, alla cui ampia motivazione si rinvia;
Cass. n. 29812 del 2019; Cass. n. 20018 del 2020; Cass. n. 3830 del 2021; Cass. n. 22208 del 2021).
In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza, dedotto in assenza della esposizione sommaria dei fatti oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia;
oppure un ricorso per cassazione fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., ove sia applicabile, ratione temporis, l'art. 348 ter u.c. c.p.c. che ne esclude la invocabilità oppure non osservante da tutti gli incombenti processuali, anche di rilievo pubblicistico, necessari per l'ammissibilità e/o la procedibilità del giudizio di legittimità; la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata;
una inconsistenza giuridica
17 percepibile che avrebbe dovuto indurre dal farla valere;
quando chi ha impugnato abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal giudice precedente, senza parametrare il contenuto dell'atto impugnativo con il contenuto dell'atto impugnato;
un'impugnazione che travisa un contenuto chiaro e lineare del provvedimento impugnato, attribuendo ad esso un contenuto diverso per sostenere la propria tesi di impugnante;
una impugnazione esclusivamente di merito dinanzi al giudice di legittimità.
In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti e alla risposta alle istanze di giustizia, ma risolvendosi soltanto, oggettivamente, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
Nel caso di specie, la condotta di parte resistente dott. al di là della P_ genericità della comparsa di risposta e delle relative conclusioni, ha dimostrato una totale mancanza di collaborazione, anche in un'ottica di possibile soluzione conciliativa della controversia, rispetto alle iniziative del giudice. Invero, dapprima, non ha minimamente preso in considerazione la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata per un importo di poco inferiore a quello contenuto nella condanna, omettendo qualsiasi riscontro, nonostante sia stato concesso allo stesso un ulteriore termine per manifestare la propria volontà.
L'adesione alla proposta conciliativa avrebbe evitato la prosecuzione del giudizio.
Successivamente, dimostrando ancor di più la completa noncuranza rispetto alle richieste della scrivente, non ha rispettato l'intimazione a comparire personalmente all'udienza del
10.01.2025 contenuta nel provvedimento del 4 dicembre 2024.
Tale condotta a parere di chi scrive non è compatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti
(cfr. art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l'osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto.
Conformemente agli insegnamenti della Cassazione, in tale contesto si intende pertanto sanzionare l'abuso dello strumento giudiziario (cfr. Cass. n. 10177 del 2015),
18 proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr. Cass. S.U. n.
12310 del 2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni e ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti (in questi termini, da ultimo, Cass. n.
25177 del 2018; Cass. n. 29812 del 2019).
Deve pertanto concludersi per la condanna del dott. al pagamento Controparte_1 in favore della ricorrente, di una somma equitativamente determinata in € 4.000,00, pari, all'incirca, in termini di proporzionalità (cfr. Cass. S.U. n. 16601 del 2017 cit.) alla metà dei compensi medi liquidabili in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
1) accoglie la domanda formulata da con ricorso depositato il 19 marzo Parte_1
2024 e, per l'effetto, condanna in solido tra loro e la a Controparte_1 Controparte_2 pagare in favore di la somma di € 27.850,42, oltre interessi come indicato in Parte_1
motivazione, dall'8 maggio 2018 sino alla pubblicazione della sentenza, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito conseguenza dei fatti di cui è causa;
oltre nteressi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c. dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) condanna in solido e la a rimborsare ad Controparte_1 Controparte_2 [...]
le spese processuali anticipate per il procedimento di ATP, liquidate in € 4.000, oltre Pt_1 rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale;
3) condanna in solido e la a pagare a favore dello Controparte_1 Controparte_2
Stato ex art. 133 d.P.R. 155/2002 le spese di lite sostenute in regime di patrocinio a carico dello Stato da , che si liquidano nella misura complessiva di € 7.600, per Parte_1 compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale;
4)condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., a pagare in favore di Controparte_1 [...]
la somma di € 4.000,00. Pt_1
Ancona, 12 febbraio 2025 La giudice
Willelma Monterotti
19 (provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Ylenia Barbieri)
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