Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/05/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
RG. 1992/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 22/05/2025 nella causa n. 1992 /2024 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to Canu Maria Antonietta, Pt_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dagli Avv.ti FAIS ETTORE e Controparte_1 C.F._1
CAMPUS GIOVANNI;
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente , dopo avere presentato contestazione rispetto all'esito Pt_1 dell'accertamento peritale demandato al CTU dott. nell'ambito Persona_1 del procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., ha introdotto il giudizio di merito lamentando l'errata decorrenza dell'accertato requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L.18/1980, individuata dal CTU nella data di presentazione della domanda amministrativa del 21.12.2021 e non invece dalla data della visita specialistica fisiatrica del 13.09.2022;
- parte convenuta si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso alla luce delle logiche argomentazioni svolte nell'elaborato peritale;
ha chiesto, inoltre, il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, co. 3, legge n. 104/92, in quanto non oggetto di contestazione in ricorso;
- la causa è stata istruita chiamando a chiarimenti il CTU nominato in sede di ATP.
Rilevato che:
“Ritengo che le precarie condizioni di salute della Ricorrente e la conseguente necessità di Assistenza, così come la sua decorrenza, siano state ampiamente descritte e motivate nella Perizia depositata in data 27/07/2024.
Infatti, dall'attento studio della Documentazione e dall'approfondito esame della Paziente che, al momento della visita, aveva superato già da 8 mesi gli 84 anni, sono emerse le numerose Patologie, insorte ormai da tanti anni, che hanno determinato il notevole scadimento del suo stato di salute.
È oltremodo importante considerare che le alterazioni che minano lo stato di salute della Signora sono tutte ad andamento Cronico, non certo acuto, Patologie che necessitano di lunghi periodi di tempo, addirittura di anni per determinare danni irreversibili all'organismo. Una malattia è definita cronica quando presenta sintomi che non si risolvono nel tempo (dai 3 ai 6 mesi), né giungono a miglioramento, e sono caratterizzate da un lento e progressivo declino delle funzioni fisiologiche. Secondo l'OMS, l'Organizzazione mondiale della sanità, le malattie croniche costituiscono la principale causa di morte nel mondo, e causano in Europa l'86% dei decessi.
Tutte le Patologie di cui è affetta la Signora Patologie Controparte_1 presenti ben prima del 21/12/2021, documentate nel corso delle numerose visite specialistiche eseguite negli anni e confermate durante l'accertamento del 13/06/2024, rispecchiano tali caratteristiche: la Cardiopatia ipertensiva che necessita dell'assunzione di ben 4 farmaci per essere controllata, l'
[...]
, la , l'Aortosclerosi con Controparte_2 Controparte_3
Insufficienza Valvolare Aortica moderata, l'Insufficienza Mitralica seppur lieve, l'Insufficienza Cardiaca classe 2 NYHA, con la Dispnea che ne consegue, non insorgono certamente nel giro di qualche mese, ma richiedono lunghi periodi di tempo, addirittura anni, per evidenziarsi e danneggiare in modo irreversibile l'organismo, Patologie importanti che spesso impongono l'assistenza da parte di terze persone. Se ciò non bastasse, la Signora è affetta da Insufficienza Renale Cronica (entrambi i Reni nelle Ecografie si presentano ridotti per dimensioni e spessore parenchimale come da nefropatia medica riscontrata già dal 05/09/2019). È presente, inoltre, una Grave Ipocusia Neurosensoriale Bilaterale riscontrata il 27/04/2022, e un importante Deficit Visivo (edema maculare e rottura della BER interna evidenziata il 20/07/2022, deficit che compromettono notevolmente l'autonomia della Ricorrente. Da non scordare l'Obesità, la Dislipidemia Mista, la Steatosi e l'Idatidosi Epatica. Il precario stato di salute e la necessità di Assistenza è inoltre fortemente legato alle condizioni dell'Apparato Osteo-Muscolare: la marcata Instabilità Posturale, l'importante Deficit evidenziato nei cambiamenti posturali, il Deficit nel mantenere la stazione eretta, la necessità di appoggio per il pericolo di caduta (recenti fratture costali), gli esiti dell'Intervento di Protesi totale dell'Anca Dx risalente al 2015, la Coxartrosi Sn, la Gonartrosi Bilaterale, la grave Osteoporosi che ha determinato un'importante riduzione in altezza delle vertebre dorsali con conseguente deficit respiratorio, l'Ipercifosi dorsale e la Rotoscoliosi lombare, la Lombalgia su base degenerativa, le numerose Discopatie con conseguente deficit funzionale, ne sono la conferma.
Nel corso della Visita Fisiatrica del 13/09/2022, (eseguita solamente 9 mesi dopo la presentazione della Domanda per il riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento, la Dott.ssa on ha potuto che evidenziare Controparte_4 lo scadimento delle condizioni di salute della Paziente legate a tali Patologie preesistenti e la necessità di Assistenza durante le attività quotidiane della vita, scadimento evidentemente presente ben prima della Visita, trattandosi, come già detto, di Patologie Croniche che necessitano di anni per determinare tali deficit.
Per quanto esposto confermo che tali Requisiti Sanitari erano presenti ben prima del 21/12/2021, quando venne presentata la domanda per il riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento”;
Ritenuto che:
- le conclusioni cui è pervenuto il CTU anche in questa sede, con argomentazione ineccepibile dal punto di vista logico ed argomentativo, sono del tutto condivisibili in quanto coerenti con la documentazione medica in atti;
non risultano peraltro pervenute al CTU osservazioni da parte dei consulenti delle parti;
- ne deriva che parte convenuta si trova nelle condizioni sanitarie per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento ex e, stante la mancata Numero_1 contestazione delle risultanze della CTU sotto tale profilo, della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, co. 3, legge n. 104/92 con decorrenza dal 21/12/2021;
- il ricorso deve quindi essere rigettato;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
- le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
-dichiara che parte convenuta è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L.18/1980 e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, co. 3, legge n. 104/92, entrambe con decorrenza dal 21/12/2021; - condanna l' al pagamento delle spese che si liquidano in € 3.300,00 oltre spese Pt_1 forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore deli procuratori antistatari.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. Pt_1
Sassari, 22/05/2025
La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso