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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/03/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
R.G. 3981/2024
Oggi 31.3.2025 h.11,00 dinanzi al giudice dott. Maria Teresa Latella sono comparsi
L'avv Caldart per il condominio e l'avv Barnaba per l'attrice
Le parti discutono la causa riportandosi agli atti
Il giudice pronuncia sentenza come di seguito
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dandone lettura ex art 281 sexies cpc
Nella causa tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. Palmiro Fronte
Contro
(C.F. ), in persona del suo Amministratore Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P. IVA , a sua volta in persona del Suo legale rappresentante CP_2 P.IVA_2
Dott.ssa Controparte_3
Con l'Avv. Roberto Caldart (C.F. ) C.F._2 Conclusioni delle parti
Per : Parte_1
Voglia il Tribunale adito così giudicare: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità della delibera del 12 marzo 2024,
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa;
Per : Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, per le ragioni di cui in narrativa così giudicare:
− Previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso − Dichiarare la carenza di legittimazione attiva della SI.ra che ha agito in proprio e non in Parte_1
rappresentanza di proprietaria di una delle unità immobiliari Controparte_4
che formano il;
ciò per tutti i motivi esposti in premessa e Controparte_1
secondo opportuna pronuncia di legge e di giustizia,
− Dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio a causa del mancato esperimento della mediazione obbligatoria e quindi la decadenza della SI.ra (ovvero della Pt_1
dal proporre impugnazione alla delibera del 12/03/2024 per Controparte_4
cui è giudizio;
il tutto secondo opportuna pronuncia di legge e di giustizia,
− In ogni caso, accogliendo le eccezioni preliminari, ovvero le argomentazioni nel merito, respingere ogni domanda, difesa, istanza, eccezione, deduzione di controparte in quanto improcedibile, inammissibile, irrituale, non provata, pretestuosa ed infondata in fatto e diritto,
− Con vittoria di spese e competenze professionali di causa oltre rimborso del 15% nonché Iva e C.p.a. come per legge.
pag. 2/7 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo
La SI.ra , proprietaria di un'unità immobiliare sita presso il condominio di Pt_1
Via Copernico n°19, in Cesano Maderno (MB), ha convenuto il condominio per veder dichiarata la nullità della delibera assunta dall'assemblea straordinaria del 12.03.2024.
L'attrice in particolare impugnava il relativo verbale allegando la mancata costituzione del fondo speciale ed eccependo la nullità della relativa delibera perché adottata in violazione dell'art. 1135 c.c. in relazione al punto n°1 all'o.d.g., : “delibere in merito ai lavori straordinari pratica antincendio: incarico opere edili e incarico per progetto adeguamento impianti elettrici”.
Contestava nella specie che si fosse imputato ad un “fondo recupero ”, mai Pt_2
approvato, il pagamento dei costi necessari all'esecuzione delle opere anziché predisporre apposito fondo speciale così come previsto per legge.
Nel verbale inoltre figurava l'errata indicazione dell'unanimità, non avendo ella reso alcuna autorizzazione in proposito ed essendosi anzi opposta con fermezza alla decisione di autorizzare “l'amministratrice a convocare le varie aziende, richiedere i documenti delle stesse e valutare a chi appaltare l'incarico, sia per serietà che per importo”.
Quanto all'erroneo riparto delle spese per la pratica antincendio, evidenziava di aver ricevuto dallo soltanto in data 8.04.2024, una PEC contenente il Controparte_2
riparto delle spese straordinarie in questione con oggetto “Esercizio straordinario dal
01.04.2024 al 31.12.2024 - Adeguamento antincendio : il relativo importo per CP_5
spese straordinarie pari ad € 2.693,19, avrebbe dovuto essere approvato esclusivamente dall'assemblea e non in luogo di un mero arbitrio dell'amministratore.
Dava atto della mediazione instaurata con domanda in data 8.04.2024 presso l'organismo di mediazione “Geo – C.A.M.” – Sezione distaccata di Milano conclusasi negativamente a causa della mancata comparizione del all'incontro del CP_1
14.05.2024. Di qui l'odierno giudizio.
pag. 3/7 Si è costituito il , eccependo, l'improcedibilità della domanda e Controparte_1 la pretestuosità dell'impugnazione della delibera assembleare.
In primo luogo l'attrice era carente di legittimazione avendo partecipato all'assemblea straordinaria del 12.03.2024 non come proprietaria di unità immobiliare , ma in rappresentanza della , società proprietaria invece di Controparte_4 un'unità immobiliare salvo poi aver personalmente introdotto la procedura di mediazione ed il presente giudizio
In ogni caso la mediazione era stata introdotta davanti ad un organismo incompetente territorialmente, la sezione distaccata di Milano dell'organismo Geo - CAM con sede legale in Campobasso ( e non avanti ad un organismo con sede (quantomeno secondaria) nella circoscrizione del Foro di Monza)
Infine sotto tale profilo la domanda di mediazione appariva generica quanto al petitum ed alla causa petendi
Nel merito rilevava il che nel corso dell'assemblea del 12.03.2024 fosse CP_1
stato solo scelto il preventivo della società , avente ad oggetto i Controparte_6 lavori di manutenzione straordinaria all'impianto elettrico già in precedenza approvati
[dall'assemblea del 03.07.2023] e non deliberato nuove opere di manutenzione straordinaria: l'assemblea aveva solo ratificato l'utilizzo di fondi, già regolarmente istituiti.
Contestava l'errata indicazione dell'unanimità ex adverso sostenuta, sottolineando peraltro che uno dei preventivi sottoposti all'assemblea era stato presentato agli altri condomini proprio dall'attrice.
Infine, quanto all'erroneo riparto delle spese per la pratica antincendio, il CP_1
ravvisava la genericità delle contestazioni( l' attribuzione di maggiori costi per la pratica antincendio in ragione della sua occupazione degli spazi del seminterrato) osservando tuttavia che i criteri di ripartizione delle spese straordinarie relative all'adeguamento dell'impianto antincendio fossero state approvate, nel corso dell'assemblea del
31.07.2023.
pag. 4/7 Nel corso del giudizio il primo difensore di parte attrice rinunziava al mandato e veniva sostituito le parti depositavano solo una memoria ed all'udienza odierna , in difetto di istruttoria, la causa viene discussa oralmente
2.Le eccezioni preliminari e l'improcedibilità
Parte attrice ha , sotto il profilo della legittimazione, correttamente introdotto la domanda in quanto socia accomandataria della società proprietaria e condomina :
l'eccezione di difetto di legittimazione è infondata.
Viceversa , procedendo nell'analisi e decisione delle varie questioni poste secondo il principio della ragione più liquida, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione , nel caso di specie obbligatoria stante la materia condominiale oggetto del contendere
Ai sensi dell'art.5 comma 1 bis D.L.vo n.28/2010 “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio “ quale la presente causa, “è tenuto … preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto. … L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. … L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art.
6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.”.
L 'art.4 del D.L.vo n.28/2010 prevede che la domanda di mediazione sia presentata
“mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia.” La previsione è stata introdotta dall'art. 84, comma 1, lett. a) del
D.L.21 giugno 2013 n.69 (c.d. decreto del fare), convertito con modificazioni in L. 9 agosto 2013 n. 98, in vigore a decorrere dal 21.9.2013 ed è pertanto applicabile al presente giudizio. L'art.4 citato pone dunque una corrispondenza tra luogo dell'organismo di mediazione e luogo del giudice competente nel senso di collegare la localizzazione dell'organismo amministrativo al foro della controversia e non viceversa.
pag. 5/7 Il meccanismo legislativo postula che sia prima individuato il foro giudiziale, secondo le regole processuali sulla competenza, e quindi sia individuato l'organismo cui accedere in fase conciliativa (in questo senso cfr Cass. ord. n.17480/2015, seppure relativa a controversia di diversa natura);
Inoltre la previsione di obbligatorietà del procedimento preventivo di mediazione risponde ad una finalità deflattiva: è con essa coerente la indicazione che l'organismo di mediazione debba aver sede “nel luogo del giudice competente per la controversia”, riportandosi quindi ai principi che determinano la competenza e che, sotto il profilo territoriale, individuano in via principale il luogo di residenza/domicilio/sede del convenuto, sì da consentirne la sua effettiva partecipazione senza oneri eccessivi.
L'instaurazione del procedimento in luogo diverso (arbitrariamente scelto da chi intenda promuovere l'azione) anziché favorire l'incontro preventivo delle parti al fine di addivenire ad un accordo, può porsi come ostacolo, così vanificando sin dall'origine lo scopo della mediazione, sostanzialmente privando di utilità e riducendo ad una mera formalità il procedimento così introdotto.
Ne consegue che il preventivo esperimento della mediazione presso la sede di un organismo in luogo diverso da quello del giudice competente per la controversia, non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda.
Nella specie il procedimento di mediazione è stato pacificamente introdotto presso un organo incompetente: Milano quale sede secondaria di un organismo con sede principale in Campobasso
La circostanza dell'incompetenza non è del resto contestata neppure da parte attrice ed il procedimento così introdotto non può ritenersi produttivo di alcun effetto: la condizione di procedibilità della domanda non si è pertanto verificata ed il giudizio non può proseguire
Né sotto altro profilo può ammettersi che la non sia decaduta dal richiedere il Pt_1
termine di 15 gg per l'instaurazione dinanzi all'organismo competente , come del resto ancora una volta riconosce chiedendo di essere rimessa in termini in proposito ( vedi note di trattazione scritta del 24.3.2025 ).
Si osserva infatti che a seguito della costituzione del e della relativa CP_1 eccezione, l'attrice non ha tempestivamente avanzato richiesta in tal senso con la prima pag. 6/7 memoria né insistito alla prima udienza: secondo la normativa vigente la parte eccepisce alla prima udienza il difetto di mediazione ed alla stessa il giudice la rileva.
Viceversa alla medesima udienza le parti hanno chiesto un rinvio concorde per trovare un accordo stragiudiziale, così di fatto l'attrice rinunciando implicitamente al termine medesimo
Nessuna rimessione in termini è dunque possibile e l'attrice non ha utilmente agito né si
è attivata per l'esperimento della mediazione obbligatoria.
Deve quindi essere dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita
La novità della questione trattata ( sotto il profilo della rinuncia al termine) consente di dichiarare compensate tra le parti le spese di lite nella misura della metà, ponendo la restante parte a carico dell'attrice secondo valori minimi e dimezzati per la semplicità della lite
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del giudizio per difetto di mediazione
Condanna l'attrice, previa parziale soccombenza, al pagamento delle spese pari ad euro
800,00 per compensi oltre accessori per legge
Monza 31.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 7/7
Seconda Sezione
R.G. 3981/2024
Oggi 31.3.2025 h.11,00 dinanzi al giudice dott. Maria Teresa Latella sono comparsi
L'avv Caldart per il condominio e l'avv Barnaba per l'attrice
Le parti discutono la causa riportandosi agli atti
Il giudice pronuncia sentenza come di seguito
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dandone lettura ex art 281 sexies cpc
Nella causa tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. Palmiro Fronte
Contro
(C.F. ), in persona del suo Amministratore Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P. IVA , a sua volta in persona del Suo legale rappresentante CP_2 P.IVA_2
Dott.ssa Controparte_3
Con l'Avv. Roberto Caldart (C.F. ) C.F._2 Conclusioni delle parti
Per : Parte_1
Voglia il Tribunale adito così giudicare: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità della delibera del 12 marzo 2024,
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa;
Per : Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, per le ragioni di cui in narrativa così giudicare:
− Previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso − Dichiarare la carenza di legittimazione attiva della SI.ra che ha agito in proprio e non in Parte_1
rappresentanza di proprietaria di una delle unità immobiliari Controparte_4
che formano il;
ciò per tutti i motivi esposti in premessa e Controparte_1
secondo opportuna pronuncia di legge e di giustizia,
− Dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio a causa del mancato esperimento della mediazione obbligatoria e quindi la decadenza della SI.ra (ovvero della Pt_1
dal proporre impugnazione alla delibera del 12/03/2024 per Controparte_4
cui è giudizio;
il tutto secondo opportuna pronuncia di legge e di giustizia,
− In ogni caso, accogliendo le eccezioni preliminari, ovvero le argomentazioni nel merito, respingere ogni domanda, difesa, istanza, eccezione, deduzione di controparte in quanto improcedibile, inammissibile, irrituale, non provata, pretestuosa ed infondata in fatto e diritto,
− Con vittoria di spese e competenze professionali di causa oltre rimborso del 15% nonché Iva e C.p.a. come per legge.
pag. 2/7 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo
La SI.ra , proprietaria di un'unità immobiliare sita presso il condominio di Pt_1
Via Copernico n°19, in Cesano Maderno (MB), ha convenuto il condominio per veder dichiarata la nullità della delibera assunta dall'assemblea straordinaria del 12.03.2024.
L'attrice in particolare impugnava il relativo verbale allegando la mancata costituzione del fondo speciale ed eccependo la nullità della relativa delibera perché adottata in violazione dell'art. 1135 c.c. in relazione al punto n°1 all'o.d.g., : “delibere in merito ai lavori straordinari pratica antincendio: incarico opere edili e incarico per progetto adeguamento impianti elettrici”.
Contestava nella specie che si fosse imputato ad un “fondo recupero ”, mai Pt_2
approvato, il pagamento dei costi necessari all'esecuzione delle opere anziché predisporre apposito fondo speciale così come previsto per legge.
Nel verbale inoltre figurava l'errata indicazione dell'unanimità, non avendo ella reso alcuna autorizzazione in proposito ed essendosi anzi opposta con fermezza alla decisione di autorizzare “l'amministratrice a convocare le varie aziende, richiedere i documenti delle stesse e valutare a chi appaltare l'incarico, sia per serietà che per importo”.
Quanto all'erroneo riparto delle spese per la pratica antincendio, evidenziava di aver ricevuto dallo soltanto in data 8.04.2024, una PEC contenente il Controparte_2
riparto delle spese straordinarie in questione con oggetto “Esercizio straordinario dal
01.04.2024 al 31.12.2024 - Adeguamento antincendio : il relativo importo per CP_5
spese straordinarie pari ad € 2.693,19, avrebbe dovuto essere approvato esclusivamente dall'assemblea e non in luogo di un mero arbitrio dell'amministratore.
Dava atto della mediazione instaurata con domanda in data 8.04.2024 presso l'organismo di mediazione “Geo – C.A.M.” – Sezione distaccata di Milano conclusasi negativamente a causa della mancata comparizione del all'incontro del CP_1
14.05.2024. Di qui l'odierno giudizio.
pag. 3/7 Si è costituito il , eccependo, l'improcedibilità della domanda e Controparte_1 la pretestuosità dell'impugnazione della delibera assembleare.
In primo luogo l'attrice era carente di legittimazione avendo partecipato all'assemblea straordinaria del 12.03.2024 non come proprietaria di unità immobiliare , ma in rappresentanza della , società proprietaria invece di Controparte_4 un'unità immobiliare salvo poi aver personalmente introdotto la procedura di mediazione ed il presente giudizio
In ogni caso la mediazione era stata introdotta davanti ad un organismo incompetente territorialmente, la sezione distaccata di Milano dell'organismo Geo - CAM con sede legale in Campobasso ( e non avanti ad un organismo con sede (quantomeno secondaria) nella circoscrizione del Foro di Monza)
Infine sotto tale profilo la domanda di mediazione appariva generica quanto al petitum ed alla causa petendi
Nel merito rilevava il che nel corso dell'assemblea del 12.03.2024 fosse CP_1
stato solo scelto il preventivo della società , avente ad oggetto i Controparte_6 lavori di manutenzione straordinaria all'impianto elettrico già in precedenza approvati
[dall'assemblea del 03.07.2023] e non deliberato nuove opere di manutenzione straordinaria: l'assemblea aveva solo ratificato l'utilizzo di fondi, già regolarmente istituiti.
Contestava l'errata indicazione dell'unanimità ex adverso sostenuta, sottolineando peraltro che uno dei preventivi sottoposti all'assemblea era stato presentato agli altri condomini proprio dall'attrice.
Infine, quanto all'erroneo riparto delle spese per la pratica antincendio, il CP_1
ravvisava la genericità delle contestazioni( l' attribuzione di maggiori costi per la pratica antincendio in ragione della sua occupazione degli spazi del seminterrato) osservando tuttavia che i criteri di ripartizione delle spese straordinarie relative all'adeguamento dell'impianto antincendio fossero state approvate, nel corso dell'assemblea del
31.07.2023.
pag. 4/7 Nel corso del giudizio il primo difensore di parte attrice rinunziava al mandato e veniva sostituito le parti depositavano solo una memoria ed all'udienza odierna , in difetto di istruttoria, la causa viene discussa oralmente
2.Le eccezioni preliminari e l'improcedibilità
Parte attrice ha , sotto il profilo della legittimazione, correttamente introdotto la domanda in quanto socia accomandataria della società proprietaria e condomina :
l'eccezione di difetto di legittimazione è infondata.
Viceversa , procedendo nell'analisi e decisione delle varie questioni poste secondo il principio della ragione più liquida, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione , nel caso di specie obbligatoria stante la materia condominiale oggetto del contendere
Ai sensi dell'art.5 comma 1 bis D.L.vo n.28/2010 “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio “ quale la presente causa, “è tenuto … preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto. … L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. … L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art.
6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.”.
L 'art.4 del D.L.vo n.28/2010 prevede che la domanda di mediazione sia presentata
“mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia.” La previsione è stata introdotta dall'art. 84, comma 1, lett. a) del
D.L.21 giugno 2013 n.69 (c.d. decreto del fare), convertito con modificazioni in L. 9 agosto 2013 n. 98, in vigore a decorrere dal 21.9.2013 ed è pertanto applicabile al presente giudizio. L'art.4 citato pone dunque una corrispondenza tra luogo dell'organismo di mediazione e luogo del giudice competente nel senso di collegare la localizzazione dell'organismo amministrativo al foro della controversia e non viceversa.
pag. 5/7 Il meccanismo legislativo postula che sia prima individuato il foro giudiziale, secondo le regole processuali sulla competenza, e quindi sia individuato l'organismo cui accedere in fase conciliativa (in questo senso cfr Cass. ord. n.17480/2015, seppure relativa a controversia di diversa natura);
Inoltre la previsione di obbligatorietà del procedimento preventivo di mediazione risponde ad una finalità deflattiva: è con essa coerente la indicazione che l'organismo di mediazione debba aver sede “nel luogo del giudice competente per la controversia”, riportandosi quindi ai principi che determinano la competenza e che, sotto il profilo territoriale, individuano in via principale il luogo di residenza/domicilio/sede del convenuto, sì da consentirne la sua effettiva partecipazione senza oneri eccessivi.
L'instaurazione del procedimento in luogo diverso (arbitrariamente scelto da chi intenda promuovere l'azione) anziché favorire l'incontro preventivo delle parti al fine di addivenire ad un accordo, può porsi come ostacolo, così vanificando sin dall'origine lo scopo della mediazione, sostanzialmente privando di utilità e riducendo ad una mera formalità il procedimento così introdotto.
Ne consegue che il preventivo esperimento della mediazione presso la sede di un organismo in luogo diverso da quello del giudice competente per la controversia, non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda.
Nella specie il procedimento di mediazione è stato pacificamente introdotto presso un organo incompetente: Milano quale sede secondaria di un organismo con sede principale in Campobasso
La circostanza dell'incompetenza non è del resto contestata neppure da parte attrice ed il procedimento così introdotto non può ritenersi produttivo di alcun effetto: la condizione di procedibilità della domanda non si è pertanto verificata ed il giudizio non può proseguire
Né sotto altro profilo può ammettersi che la non sia decaduta dal richiedere il Pt_1
termine di 15 gg per l'instaurazione dinanzi all'organismo competente , come del resto ancora una volta riconosce chiedendo di essere rimessa in termini in proposito ( vedi note di trattazione scritta del 24.3.2025 ).
Si osserva infatti che a seguito della costituzione del e della relativa CP_1 eccezione, l'attrice non ha tempestivamente avanzato richiesta in tal senso con la prima pag. 6/7 memoria né insistito alla prima udienza: secondo la normativa vigente la parte eccepisce alla prima udienza il difetto di mediazione ed alla stessa il giudice la rileva.
Viceversa alla medesima udienza le parti hanno chiesto un rinvio concorde per trovare un accordo stragiudiziale, così di fatto l'attrice rinunciando implicitamente al termine medesimo
Nessuna rimessione in termini è dunque possibile e l'attrice non ha utilmente agito né si
è attivata per l'esperimento della mediazione obbligatoria.
Deve quindi essere dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita
La novità della questione trattata ( sotto il profilo della rinuncia al termine) consente di dichiarare compensate tra le parti le spese di lite nella misura della metà, ponendo la restante parte a carico dell'attrice secondo valori minimi e dimezzati per la semplicità della lite
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del giudizio per difetto di mediazione
Condanna l'attrice, previa parziale soccombenza, al pagamento delle spese pari ad euro
800,00 per compensi oltre accessori per legge
Monza 31.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 7/7