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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/06/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 1001/2023
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1001/2023 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Parte_1 C.F._1 via A. Manzoni n. 24, presso lo studio dell'avv. Francesco Mobilio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Ricorrente E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Fatigato e MA NI
Fatigato, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Foggia al Corso Cairoli n. 37, giusta procura in atti
Resistente
E
(P.IVA , in persona dell'amministratore Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. MA Repaci ed elettivamente domiciliata presso il suo CP_3
studio sito in Rozzano (MI) alla via Monviso 95, giusta procura in atti
Resistente
Oggetto: ricostituzione continuità occupazionale.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.03.2023, deduceva: - di aver presentato ricorso ai Parte_1
sensi dell'art. 700 c.p.c., depositato in data 26 luglio 2022, contro la società la Controparte_1
- di essere stato dipendente della società sin dal 12 luglio
[...] Parte_2
2002 con la qualifica di operaio e le mansioni di autista;
- che svolgeva servizio presso il Comune di
Monasterace; - che con lettera del 30 giugno 2022 prot. n. 1890/CC/ AD/2022 la Parte_2 comunicava la risoluzione del rapporto di lavoro in essere a decorrere dal 1° luglio 2022 “per
[...] passaggio di appalto a nuovo operatore economico da parte del Comune di Monasterace.”; - che con la medesima nota la società cessante rappresentava altresì di aver già comunicato all'Ente appaltante “i dati per le procedure di passaggio diretto alle dipendenze della nuova società subentrante ai sensi della normativa vigente”; - che con nota del 6 luglio 2022 l'organizzazione sindacale SLAI-COBAS di Vibo Valentia provvedeva ad attivare la procedura di passaggio diretto del personale alla società subentrante nel servizio prevista e regolamentata dall'art. 6 del CCNL Fise
Assoambiente applicato nel comparto trasmettendo alla società resistente subentrata nel servizio,
l'elenco del personale in forza all'impresa cessante;
- che ciononostante la società resistente non provvedeva ad avviarlo al lavoro;
- che rimaneva senza esito anche l'ulteriore richiesta/diffida inviata in data 22 luglio 2022; - che con ordinanza del 19 gennaio 2023 comunicata in pari data l'intestato
Tribunale dichiarava inammissibile la domanda cautelare;
- che a seguito di ulteriore cambio nella gestione del servizio presso il medesimo Comune di Monasterace e del relativo avvicendamento di imprese, alla subentrava, a partire dal 1° febbraio 2023, la Controparte_1
- che con nota del 17 gennaio 2023 inviata via p.e.c. a mezzo Controparte_2 dell'organizzazione sindacale, veniva avanzata richiesta di assunzione alla subentrata
[...]
rimasta senza esito;
- che l'art. 6 C.C.N.L. di categoria siglato in data 6 Controparte_2
dicembre 2016 riconosce il diritto all'assunzione ai lavoratori che risultino dipendenti a tempo indeterminato dell'azienda uscente, che siano addetti in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento e che gli stessi siano in possesso di un'anzianità di servizio di almeno 240 giorni;
- che in presenza di tali requisiti scatta in maniera automatica l'obbligo per la società subentrante di assumere il lavoratore;
- che pertanto essendo stato assunto dalla " con Parte_2
contratto a tempo determinato e parziale, trasformato poi in contratto a tempo indeterminato senza alcuna soluzione di continuità sin dal 1° ottobre 2016, e venendo sempre utilizzato presso il predetto cantiere aveva maturato il diritto a transitare alle dipendenze della società resistente, quale società subentrante nello svolgimento del servizio presso il Comune di Monasterace.
Alla luce di quanto dedotto, concludeva come segue: «1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto alle dipendenze della resistente Controparte_1
ai sensi dell'art. 6 C.C.N.L. FISE dalla data del 1° luglio 2022 fino al 31 gennaio 2023; 2. di conseguenza, accertata e dichiarata la ricostituzione della continuità occupazionale del ricorrente, accertare e dichiarare, altresì, il diritto del ricorrente ad essere assunto alle dipendenze della resistente ai sensi dell'art. 6 C.C.N.L. FISE dalla data del 1° febbraio Controparte_2
2023; 3. per l'effetto condannare le società resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, all'assunzione del ricorrente alle proprie dipendenze con decorrenza dal 1° luglio 2022
e fino a tutto il 31 gennaio 2023 per quanto riguarda la e a Controparte_1
partire dal 1° febbraio 2023 per quanto riguarda la con la medesima Controparte_2
qualifica, livello e mansioni dallo stesso già possedute;
4. sempre per l'effetto, condannare le società resistenti, in persona del rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria, delle retribuzioni non percepite a partire dal 1° luglio
2022 fino a tutto il 31 gennaio 2023, per quanto riguarda la Controparte_1
e dal 1° febbraio 2023 fino al momento della sua effettiva assunzione alle proprie dipendenze per quanto riguarda la oltre comunque al versamento dei contributi Controparte_2
previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo, ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
5. condannare, infine, le resistenti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore al pagamento delle spese e dei compensi di difesa del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi». Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società CP_1 Controparte_1
eccependo: - l'infondatezza della domanda in quanto nessun passaggio di appalto o affidamento
[...]
Contr ai sensi dell'art. 6 del CCNL FISE Ambiente era intercorso tra la e la Parte_2 destinataria di un'ordinanza sindacale con la quale, in via d'urgenza e in deroga alla normativa vigente ex D.lgs. n. 50/2016, era stata obbligata a svolgere il servizio ritiro rifiuti del Comune di Monasterace
(RC) dal 10 giugno e fino al 30 agosto 2022; - l'insussistenza in capo al lavoratore dei requisiti di cui all'art. 6 del CCNL FISE Assoambiente per la prosecuzione automatica del rapporto di lavoro nel trasferimento d'azienda o ramo di essa.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si costituiva altresì la eccependo l'insussistenza dei requisiti Controparte_2 previsti dall'art. 6 del CCNL di settore in capo al lavoratore per poter procedere all'assunzione diretta, nonché la mancata prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. dei fatti posti fondamento a fondamento della domanda.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile e infondata in fatto ed in diritto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 20.02.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente, dipendente di sin dal 2002 e fino al giugno 2022, agisce in Parte_2
giudizio chiedendo l'accertamento della continuità professionale e conseguentemente l'assunzione alle dipendenze rispettivamente della della Controparte_1 CP_2
per l'arco temporale di competenza, stante il dedotto passaggio nell'appalto relativo
[...]
alla gestione dei rifiuti del Comune di Monasterace da alla Parte_2 CP_1
prima e alla Parte_3
A dette domande si unisce altresì richiesta di risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata assunzione.
In particolare, parte ricorrente fonda le proprie pretese su quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente. Esaminata la documentazione versta in atti dalle parti ed alla luce di quanto dalle stesse dedotto, deve ritenersi che la pretesa del ricorrente non possa trovare accoglimento, in quanto nel caso in esame non è configurabile un passaggio d'appalto riconducibile al menzionato articolo 6 del CCNL di settore ma un'ipotesi del tutto diversa.
La resistente ha infatti allegato alla memoria di costituzione un'ordinanza d'urgenza CP_1
emessa dal sindaco del Comune di Monasterace, la n.15/2022, con la quale il e ha gestito CP_4
l'emergenza rifiuti che si era venuta a creare sul territorio nel giugno 2022 quale conseguenza del mancato svolgimento del servizio di raccolta da parte della società inizialmente titolare dell'appalto, la che non aveva più provveduto a dare esecuzione al servizio, costringendo Parte_2
il alla risoluzione del relativo contratto e all'adozione di misure d'emergenza in grado di CP_4
Contr tutelare la salute dei cittadini (v. doc. 2 memoria .
Alla luce della particolare natura del rapporto contrattuale sorto tra la resistente e il CP_1
Comune di Monasterace non può ritenersi che sia applicabile nel caso in esame l'ordinaria disciplina prevista per la successione negli appalti anche dalla contrattazione collettiva, con conseguente passaggio dei lavoratori impiegati dall'una all'altra società, con le garanzie di cui all'art. 2112 c.c.
Merita peraltro evidenziare che la durata dell'impegno della è stato circoscritto nel CP_1
tempo come si evince dalla suddetta ordinanza.
Parte ricorrente nelle note di trattazione successivamente depositate ha contestato la legittimità dell'ordinanza in questione senza documentare di aver mai in precedenza avanzato censure alla stessa e senza far alcun richiamo nel ricorso a detto documento. Deve ad ogni modo essere considerato che le doglianze avanzate non evidenziano profili di illegittimità nell'esercizio dei poteri extra ordinem da parte del sindaco di Monasterace e ad ogni buon conto dette censure non possono in alcun caso determinare un diverso inquadramento della fattispecie concreta che non può ritenersi riconducibile alle previsioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e all'art. 6 del CCNL di settore.
Fermo quanto sopra, deve anche evidenziarsi che parte ricorrente non ha provveduto a soddisfare né
l'onere di puntuale allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda né quello probatorio in quanto al di là della mera allegazione della ritenuta applicabilità della suddetta disposizione della contrattazione collettiva non ha provato la sussistenza in capo al lavoratore dei requisiti previsti dalla stessa per il passaggio del lavoratore dal un soggetto contrattuale all'altro.
In particolare, in base al suddetto art. 6 il lavoratore deve provare: 1) di essere stato addetto in via
“ordinaria” o “prevalente” all'appalto oggetto di subentro;
2) di essere stato impiegato dalla società cessante, per l'intero periodo di 240 giorni precedente l'inizio della nuova gestione;
3) l'inserimento nell'elenco nominativo dei dipendenti trasmesso dal soggetto cessante.
Il ricorrente non ha offerto alcun puntuale riscontro in ordine alle suddette circostanze che pure costituiscono fatti posti a fondamento della domanda dei quali, pertanto, nel rispetto delle rigide preclusioni del rito lavoro ed in considerazione della disponibilità della parte della documentazione idonea allo scopo, avrebbe dovuto dar conto sin dal deposito dell'atto introduttivo.
In considerazione di quanto sopra esposto non è stata infatti accolta la richiesta di ammissione di prova testimoniale promossa solo successivamente alla costituzione delle parti resistenti, non ricorrendo nel caso specifico l'ipotesi di dar seguito ad una esigenza difensiva sorta solo dalle difese svolte dalle altre parti di causa.
Alla luce di quanto sopra esposto, non potendosi ritenere soddisfatto da parte ricorrente né l'onere di puntuale allegazione dei fatti né quello probatorio, il ricorso deve essere rigettato sia per quel che
Con riguarda la che la . CP_1
Ogni altra questione o eccezione o domanda assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente venendo liquidate secondo i valori tariffari minimi stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità (v. D.M. 55/2014 e succ. modif.).
P.Q.M
Il Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da
(C.F. , R.G. 1001/2023, disattesa ogni contraria Parte_1 C.F._1
istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre
15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge;
importo da corrispondere rispettivamente in favore di ciascuna delle parti resistenti.
Locri, 08.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli