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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/04/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 09/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 251 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vicenzo De Parte_1
Simone
PARTE RICORRENTE
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Riccardi
Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Harald
Bonura
PARTI RESISTENTI avente ad oggetto: obbligo contributivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.1.2024, proponeva Parte_1
opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
04376202300001845000, notificatagli in data 12.12.2023, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 04320160001048204000 dell'importo di euro 1.312,99 (contributi
[...]
anno 2013), 04320170000851364000 dell'importo di euro 5.462,16 (contributi CP_2
anno 2014) e 04320180000879853000 dell'importo di euro 6.463,53 CP_2
(contributi anno 2015). CP_2 Con un unico motivo il ricorrente eccepiva la prescrizione del credito contributivo, deducendo che le cartelle erano state notificate, rispettivamente, nelle date del 23.6.2016, dell'11.12.2017
e dell'8.6.2018, sicchè, alla data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, era decorso il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/1995, non avendo egli ricevuto atti interruttivi nel periodo intermedio.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “
1. In via cautelare, attesa l'esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti opposti;
2. nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese contributive portate nelle cartelle sopra indicate, per estinzione dovuta alla sopravvenuta prescrizione, secondo le causali indicate in narrativa e, per l'effetto, annullare le cartelle oggetto di opposizione nonché, per quanto di ragione, il preavviso di iscrizione ipotecaria n.
04376202300001845000; 3. condannare parti resistenti al pagamento delle spese e dei compensi di causa, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Sospesa – con decreto inaudita altera parte – l'efficacia esecutiva degli atti impugnati ed instaurato il contraddittorio, si costituiva l , eccependo Controparte_3
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure attinenti al merito della pretesa contributiva e deducendo di aver regolarmente notificato le cartelle di pagamento sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria.
Eccepiva, altresì, l'interruzione della prescrizione, evidenziando di aver notificato al ricorrente un preavviso di fermo amministrativo nonché un'intimazione di pagamento (contraddistinta dal n. 043 2022 90032591 57/000).
Si costituiva anche la contestando la fondatezza del ricorso e deducendo, in CP_2
estrema sintesi, che: a) alcuna prescrizione avrebbe potuto decorrere, stante l'omessa presentazione, da parte di delle dichiarazioni reddituali, quali previste dall'art. 6 Pt_1
del proprio Regolamento interno;
b) erano stati notificati al debitore plurimi solleciti di pagamento, aventi efficacia interruttiva della prescrizione;
c) il termine prescrizionale era rimasto sospeso in virtù della disciplina speciale introdotta durante l'emergenza COVID-19.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 9.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Va opportunamente premesso che la parte ricorrente – lungi dal denunciare vizi formali e/o procedimentali (come tali deducibili, in linea di principio, entro il termine decadenziale di venti giorni, quale previsto dall'art. 617 c.p.c.) – ha inteso contestare esclusivamente la
2 fondatezza della pretesa contributiva vantata dalla eccependo, a tal fine, la prescrizione CP_2
del credito asseritamente maturata in epoca successiva alla notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento.
A ciò si aggiunga, sotto un concorrente profilo, che, secondo un ormai consolidato orientamento di legittimità, “L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione” (Cass. n. 6844/2024; conf. Cass.
n. 28509/2022; Cass. n. 24234/2015).
Ne consegue che l'iniziativa processuale dell'odierno ricorrente non è assimilabile agli atti esperibili nell'ambito della procedura esecutiva, ma si configura quale ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'Agente della riscossione di eseguire l'iscrizione ipotecaria, restando, pertanto, sottratta all'osservanza dei termini propri dell'opposizione agli atti esecutivi.
Anche per tal via il ricorso non è affetto, dunque, da alcuna inammissibilità.
3. Sempre in limine, deve dichiararsi – in coerenza con il chiaro contenuto della domanda attorea – il difetto di legittimazione passiva dell' , e ciò in Controparte_3
conformità al principio enunciato da Cass. Sez. Un. n. 7514/2022, secondo cui “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
4. Passando al merito, il ricorso è parzialmente fondato e va, per quanto di ragione, accolto, nei limiti di seguito precisati.
4.1. Ed invero, pacifico che le cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria siano state tutte ritualmente notificate e, tuttavia, non opposte entro il termine decadenziale all'uopo
3 previsto, correttamente l'eccezione di prescrizione è stata circoscritta al (solo) periodo successivo alla notificazione di detti titoli.
Fatta questa precisazione, occorre rammentare che la prescrizione per i crediti della è quinquennale (in tal senso Cass 4981/2014: “In materia contributiva CP_2
previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del CP_2 volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge”).
Per altro verso, trattandosi, nella fattispecie in esame, di contribuzione minima (come chiaramente si evince dai solleciti di pagamento versati in atti dall'Ente creditore e recanti importi perfettamente coincidenti con quelli portati dalle cartelle: cfr., al riguardo, docc. 10-
11, fascicolo della , la prescrizione non decorre dalla comunicazione CP_2
della dichiarazione dei redditi, bensì dall'anno di riferimento (principio espresso da Cass. Sez.
Lav. n. 27218/2018 per la contribuzione minima dovuta alla ma valevole Parte_2
anche per la attesa l'evidente identità di ratio tra le due ipotesi: “In tema di CP_2
previdenza forense, la prescrizione della contribuzione minima decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art. 19 della l. n. 576 del 1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi”).
A ciò si aggiunga che, una volta che il credito contributivo portato dalle cartelle sia diventato, come nella specie, irretrattabile, deve trovare applicazione il principio di diritto secondo cui
“La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per
4 l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento CP_4
per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con CP_5 modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. Sez. Un. n. 23397 del 17.11.2016).
4.2. Ciò posto, l' ha allegato il compimento dei seguenti atti Controparte_6 interruttivi della prescrizione: “
1. Comunicazione preventiva di fermo amministrativo (fasc. n.
2022/000010047), notificata il 06/12/2022 per irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c. (cfr. allegati nn. 9, 10);
2. Intimazione di pagamento n. 043 2022 90032591 57/000, notificata il
26/07/2022 per irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c. (cfr. allegati nn. 11, 12)” (pag. 3 del ricorso).
Sennonchè, tali atti non s'appalesano idonei a realizzare l'effetto interruttivo di cui all'art. 2943 c.c.
Difatti, essi sono stati notificati in una situazione di temporanea assenza del destinatario.
Occorreva, quindi, procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. (v. Cass. Sez. VI,
16 luglio 2019, n. 18978: “In tema di notifica, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre
2012 relativa all'art. 26, terzo comma (ora quarto), del D.P.R. n. 602 del 1973, va applicato
l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art.
60, comma 1, alinea, del D.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. n. 25079 del 2014), o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa (Corte costituzionale n. 3 del 2010 e n. 258 del 2012; Cassazione 2017 n. 8433).
Dall'avviso di ricevimento della raccomandata deve risultare compiutamente l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario o dal pubblico ufficiale, vale a dire il tentativo di consegna, i motivi dell'omessa consegna e, indi, la compiuta giacenza (...)”.
Nella fattispecie in esame, dall'esame degli atti risulta che la raccomandata con avviso di ricevimento è stata solo spedita ma non anche “recapitata” al destinatario, prima della restituzione al mittente per compiuta giacenza.
Difatti, l'avviso di ricevimento non reca alcuna indicazione circa le ragioni della mancata consegna della raccomanda informativa.
Ne consegue che – come correttamente eccepito dal ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 27.6.2024 – il procedimento di notificazione ex art. 140 c.p.c. non si è
5 validamente perfezionato, sicchè alcun effetto interruttivo può farsi discendere dai suddetti atti.
Dal canto suo, l'Ente creditore ha dedotto sul punto: “per i ruoli 2016 e 2017, in disparte eventuali atti esecutivi notificati dal , la , dopo la notificazione delle CP_7 CP_2
relative cartelle di pagamento (avvenute, rispettivamente in data 23.06.2016 e 11.12.2017), e prima del decorso del termine quinquennale, ha inviato al contribuente il sollecito di pagamento ruoli 2016 e 2017 (doc. 10); ➢ per il ruolo 2018, in disparte eventuali atti esecutivi notificati dal Concessionario, la , dopo la notificazione della relativa cartella CP_2
di pagamento (avvenuta in data 8.06.2018), e prima del decorso del termine quinquennale, ha inviato al contribuente il sollecito di pagamento ruoli 2018 e 2019 notificato – a mezzo raccomandata a/r – in data 7.04.2022 (doc. 11)” (pag. 5 della memoria).
Sennonchè, quanto al sollecito inerente ai ruoli 2016 e 2017 (comprensivo dei crediti relativi agli anni 2013 e 2014), non v'è prova della sua ricezione da parte del debitore.
Né, d'altro canto, v'è spazio per l'eventuale attivazione dei poteri istruttori ufficiosi di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., non essendo stata neppure dedotta l'effettiva ricezione dell'atto ed ignorandosi finanche la data in cui il sollecito sarebbe stato spedito al debitore.
In proposito, non sembra superfluo rammentare che, se è pur vero che gli artt. 421 e 437 c.p.c. attribuiscono al Giudice il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, è altrettanto vero che l'esercizio di tale potere presuppone che i fatti in questione siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo e, quindi, oggetto del dibattito processuale (Cass. Sez. Lav. n.
22484/2016): ciò che, come detto, non può dirsi avvenuto nella vicenda in esame.
Quanto, invece, al sollecito di pagamento dei crediti iscritti a ruolo nel 2018 (e concernenti i contributi pretesi per l'anno 2015), è in atti l'avviso di ricevimento, comprovante il recapito della raccomandata al destinatario in data 7.4.2022.
Tenuto conto, pertanto, della data di notificazione della cartella di pagamento n.
04320180000879853000 (8.6.2018), alcuna prescrizione è in concreto maturata, avuto riguardo alla successiva notificazione – in data 12.12.2023 – del preavviso di iscrizione ipotecaria.
4.3. Resta da aggiungere che, con riferimento alle cartelle di pagamento nn.
04320160001048204000 e 04320170000851364000 (notificate, rispettivamente, il 23.6.2016
e l'11.12.2017), non può giovare alla la speciale causa di sospensione, quale introdotta CP_2
dalla disciplina emergenziale per COVID-19.
6 Più in dettaglio, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, al secondo comma dispone: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Pertanto, in forza dell'art. 37 D.L. n. 18/2020, il termine di prescrizione del credito previdenziale per cui è causa è stato sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per 129 giorni.
È seguito un secondo periodo di sospensione, di ulteriori 182 giorni, in forza dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito in L. n. 21/2021, ai sensi del quale: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Alla luce di quanto precede, la prescrizione dei contributi è rimasta sospesa per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (129 giorni) ex art. 37, comma 2, D.L.
n. 18/2020, e dall'1.1.2021 al 30.6.2021 (182 giorni) ex art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020.
Nella specie, il termine di prescrizione ex art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 scadeva, quanto alla cartella n. 04320160001048204000, il giorno 30.4.2022 (23.6.2016 + 5 anni = 23.6.2021
+ 311 giorni) e, quanto alla cartella n. 04320170000851364000, il giorno 18.10.2023
(11.12.2017 + 5 anni = 11.12.2022 + 311 giorni).
A torto l' invoca, poi, l'art. 68 D.L. n. 18/2020. Controparte_6
Ed invero, il richiamato art. 68 al comma 1 prevede: “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del
7 periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Segue, per quanto qui rileva, il comma 4-bis, a mente del quale: “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonchè … sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate….”.
Sennonchè, risulta per tabulas che il carico relativo alle cartelle in questione sia stato affidato all' (non già durante il periodo di sospensione ope legis Controparte_8
dei termini di versamento, bensì) negli anni 2016 e 2017.
Non vi è margine, quindi, per poter beneficiare, in via eccezionale, dell'ulteriore proroga di cui al comma 4-bis sopra citato, il quale, come detto, riguarda espressamente solo i carichi, affidati all durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- Controparte_6
bis ovvero a far data dall'8.3.2020 (comma 1) “e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021” (v., in tal senso, Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav., 11 febbraio 2025, n. 62).
Da ultimo, resta priva di rilievo la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, presentata da in data 20.4.2017 in relazione alla cartella di pagamento n. Pt_1
04320160001048204000 (v. dichiarazione depositata dall' in data 15.1.2025). CP_9
Ed invero, pacifico che – come statuito dalla Suprema Corte (da ultimo, Cass. Sez. Lav. n.
10015/2024) – “il comma 1 dell'art.6 d.l. n.193/16 e il comma 6, lett. e-bis), come interpretato autenticamente dal d.l. n.8/17, debbano riferirsi ai soli enti previdenziali pubblici, e non alle Casse previdenziali dei professionisti, persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni: art.1, co.1 e 2 d.lgs. n.509/94)”, la dichiarazione in questione non potrebbe sortire alcun effetto interruttivo della prescrizione, avuto riguardo alla data di notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria (11.12.2023).
4.4. Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto, dovendo dichiararsi che nulla deve l'istante in favore della
[...]
con riferimento alle cartelle di pagamento n. 04320160001048204000 e n. CP_2
04320170000851364000.
8 5. Le spese di lite vengono integralmente compensate, ravvisandosi nel significativo ridimensionamento della pretesa contributiva una situazione di fatto assimilabile alla soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e assorbita:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' in Controparte_3
relazione alle contestazioni inerenti al merito della pretesa contributiva;
b) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente nulla deve alla relativamente alle Controparte_2
cartelle di pagamento n. 04320160001048204000 e n. 04320170000851364000;
c) rigetta, nel resto, il ricorso;
d) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 09/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 09/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 251 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vicenzo De Parte_1
Simone
PARTE RICORRENTE
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Riccardi
Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Harald
Bonura
PARTI RESISTENTI avente ad oggetto: obbligo contributivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.1.2024, proponeva Parte_1
opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
04376202300001845000, notificatagli in data 12.12.2023, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 04320160001048204000 dell'importo di euro 1.312,99 (contributi
[...]
anno 2013), 04320170000851364000 dell'importo di euro 5.462,16 (contributi CP_2
anno 2014) e 04320180000879853000 dell'importo di euro 6.463,53 CP_2
(contributi anno 2015). CP_2 Con un unico motivo il ricorrente eccepiva la prescrizione del credito contributivo, deducendo che le cartelle erano state notificate, rispettivamente, nelle date del 23.6.2016, dell'11.12.2017
e dell'8.6.2018, sicchè, alla data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, era decorso il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/1995, non avendo egli ricevuto atti interruttivi nel periodo intermedio.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “
1. In via cautelare, attesa l'esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti opposti;
2. nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese contributive portate nelle cartelle sopra indicate, per estinzione dovuta alla sopravvenuta prescrizione, secondo le causali indicate in narrativa e, per l'effetto, annullare le cartelle oggetto di opposizione nonché, per quanto di ragione, il preavviso di iscrizione ipotecaria n.
04376202300001845000; 3. condannare parti resistenti al pagamento delle spese e dei compensi di causa, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Sospesa – con decreto inaudita altera parte – l'efficacia esecutiva degli atti impugnati ed instaurato il contraddittorio, si costituiva l , eccependo Controparte_3
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure attinenti al merito della pretesa contributiva e deducendo di aver regolarmente notificato le cartelle di pagamento sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria.
Eccepiva, altresì, l'interruzione della prescrizione, evidenziando di aver notificato al ricorrente un preavviso di fermo amministrativo nonché un'intimazione di pagamento (contraddistinta dal n. 043 2022 90032591 57/000).
Si costituiva anche la contestando la fondatezza del ricorso e deducendo, in CP_2
estrema sintesi, che: a) alcuna prescrizione avrebbe potuto decorrere, stante l'omessa presentazione, da parte di delle dichiarazioni reddituali, quali previste dall'art. 6 Pt_1
del proprio Regolamento interno;
b) erano stati notificati al debitore plurimi solleciti di pagamento, aventi efficacia interruttiva della prescrizione;
c) il termine prescrizionale era rimasto sospeso in virtù della disciplina speciale introdotta durante l'emergenza COVID-19.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 9.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Va opportunamente premesso che la parte ricorrente – lungi dal denunciare vizi formali e/o procedimentali (come tali deducibili, in linea di principio, entro il termine decadenziale di venti giorni, quale previsto dall'art. 617 c.p.c.) – ha inteso contestare esclusivamente la
2 fondatezza della pretesa contributiva vantata dalla eccependo, a tal fine, la prescrizione CP_2
del credito asseritamente maturata in epoca successiva alla notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento.
A ciò si aggiunga, sotto un concorrente profilo, che, secondo un ormai consolidato orientamento di legittimità, “L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione” (Cass. n. 6844/2024; conf. Cass.
n. 28509/2022; Cass. n. 24234/2015).
Ne consegue che l'iniziativa processuale dell'odierno ricorrente non è assimilabile agli atti esperibili nell'ambito della procedura esecutiva, ma si configura quale ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'Agente della riscossione di eseguire l'iscrizione ipotecaria, restando, pertanto, sottratta all'osservanza dei termini propri dell'opposizione agli atti esecutivi.
Anche per tal via il ricorso non è affetto, dunque, da alcuna inammissibilità.
3. Sempre in limine, deve dichiararsi – in coerenza con il chiaro contenuto della domanda attorea – il difetto di legittimazione passiva dell' , e ciò in Controparte_3
conformità al principio enunciato da Cass. Sez. Un. n. 7514/2022, secondo cui “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
4. Passando al merito, il ricorso è parzialmente fondato e va, per quanto di ragione, accolto, nei limiti di seguito precisati.
4.1. Ed invero, pacifico che le cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria siano state tutte ritualmente notificate e, tuttavia, non opposte entro il termine decadenziale all'uopo
3 previsto, correttamente l'eccezione di prescrizione è stata circoscritta al (solo) periodo successivo alla notificazione di detti titoli.
Fatta questa precisazione, occorre rammentare che la prescrizione per i crediti della è quinquennale (in tal senso Cass 4981/2014: “In materia contributiva CP_2
previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del CP_2 volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge”).
Per altro verso, trattandosi, nella fattispecie in esame, di contribuzione minima (come chiaramente si evince dai solleciti di pagamento versati in atti dall'Ente creditore e recanti importi perfettamente coincidenti con quelli portati dalle cartelle: cfr., al riguardo, docc. 10-
11, fascicolo della , la prescrizione non decorre dalla comunicazione CP_2
della dichiarazione dei redditi, bensì dall'anno di riferimento (principio espresso da Cass. Sez.
Lav. n. 27218/2018 per la contribuzione minima dovuta alla ma valevole Parte_2
anche per la attesa l'evidente identità di ratio tra le due ipotesi: “In tema di CP_2
previdenza forense, la prescrizione della contribuzione minima decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art. 19 della l. n. 576 del 1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi”).
A ciò si aggiunga che, una volta che il credito contributivo portato dalle cartelle sia diventato, come nella specie, irretrattabile, deve trovare applicazione il principio di diritto secondo cui
“La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per
4 l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento CP_4
per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con CP_5 modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. Sez. Un. n. 23397 del 17.11.2016).
4.2. Ciò posto, l' ha allegato il compimento dei seguenti atti Controparte_6 interruttivi della prescrizione: “
1. Comunicazione preventiva di fermo amministrativo (fasc. n.
2022/000010047), notificata il 06/12/2022 per irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c. (cfr. allegati nn. 9, 10);
2. Intimazione di pagamento n. 043 2022 90032591 57/000, notificata il
26/07/2022 per irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c. (cfr. allegati nn. 11, 12)” (pag. 3 del ricorso).
Sennonchè, tali atti non s'appalesano idonei a realizzare l'effetto interruttivo di cui all'art. 2943 c.c.
Difatti, essi sono stati notificati in una situazione di temporanea assenza del destinatario.
Occorreva, quindi, procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. (v. Cass. Sez. VI,
16 luglio 2019, n. 18978: “In tema di notifica, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre
2012 relativa all'art. 26, terzo comma (ora quarto), del D.P.R. n. 602 del 1973, va applicato
l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art.
60, comma 1, alinea, del D.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. n. 25079 del 2014), o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa (Corte costituzionale n. 3 del 2010 e n. 258 del 2012; Cassazione 2017 n. 8433).
Dall'avviso di ricevimento della raccomandata deve risultare compiutamente l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario o dal pubblico ufficiale, vale a dire il tentativo di consegna, i motivi dell'omessa consegna e, indi, la compiuta giacenza (...)”.
Nella fattispecie in esame, dall'esame degli atti risulta che la raccomandata con avviso di ricevimento è stata solo spedita ma non anche “recapitata” al destinatario, prima della restituzione al mittente per compiuta giacenza.
Difatti, l'avviso di ricevimento non reca alcuna indicazione circa le ragioni della mancata consegna della raccomanda informativa.
Ne consegue che – come correttamente eccepito dal ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 27.6.2024 – il procedimento di notificazione ex art. 140 c.p.c. non si è
5 validamente perfezionato, sicchè alcun effetto interruttivo può farsi discendere dai suddetti atti.
Dal canto suo, l'Ente creditore ha dedotto sul punto: “per i ruoli 2016 e 2017, in disparte eventuali atti esecutivi notificati dal , la , dopo la notificazione delle CP_7 CP_2
relative cartelle di pagamento (avvenute, rispettivamente in data 23.06.2016 e 11.12.2017), e prima del decorso del termine quinquennale, ha inviato al contribuente il sollecito di pagamento ruoli 2016 e 2017 (doc. 10); ➢ per il ruolo 2018, in disparte eventuali atti esecutivi notificati dal Concessionario, la , dopo la notificazione della relativa cartella CP_2
di pagamento (avvenuta in data 8.06.2018), e prima del decorso del termine quinquennale, ha inviato al contribuente il sollecito di pagamento ruoli 2018 e 2019 notificato – a mezzo raccomandata a/r – in data 7.04.2022 (doc. 11)” (pag. 5 della memoria).
Sennonchè, quanto al sollecito inerente ai ruoli 2016 e 2017 (comprensivo dei crediti relativi agli anni 2013 e 2014), non v'è prova della sua ricezione da parte del debitore.
Né, d'altro canto, v'è spazio per l'eventuale attivazione dei poteri istruttori ufficiosi di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., non essendo stata neppure dedotta l'effettiva ricezione dell'atto ed ignorandosi finanche la data in cui il sollecito sarebbe stato spedito al debitore.
In proposito, non sembra superfluo rammentare che, se è pur vero che gli artt. 421 e 437 c.p.c. attribuiscono al Giudice il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, è altrettanto vero che l'esercizio di tale potere presuppone che i fatti in questione siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo e, quindi, oggetto del dibattito processuale (Cass. Sez. Lav. n.
22484/2016): ciò che, come detto, non può dirsi avvenuto nella vicenda in esame.
Quanto, invece, al sollecito di pagamento dei crediti iscritti a ruolo nel 2018 (e concernenti i contributi pretesi per l'anno 2015), è in atti l'avviso di ricevimento, comprovante il recapito della raccomandata al destinatario in data 7.4.2022.
Tenuto conto, pertanto, della data di notificazione della cartella di pagamento n.
04320180000879853000 (8.6.2018), alcuna prescrizione è in concreto maturata, avuto riguardo alla successiva notificazione – in data 12.12.2023 – del preavviso di iscrizione ipotecaria.
4.3. Resta da aggiungere che, con riferimento alle cartelle di pagamento nn.
04320160001048204000 e 04320170000851364000 (notificate, rispettivamente, il 23.6.2016
e l'11.12.2017), non può giovare alla la speciale causa di sospensione, quale introdotta CP_2
dalla disciplina emergenziale per COVID-19.
6 Più in dettaglio, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, al secondo comma dispone: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Pertanto, in forza dell'art. 37 D.L. n. 18/2020, il termine di prescrizione del credito previdenziale per cui è causa è stato sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per 129 giorni.
È seguito un secondo periodo di sospensione, di ulteriori 182 giorni, in forza dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito in L. n. 21/2021, ai sensi del quale: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Alla luce di quanto precede, la prescrizione dei contributi è rimasta sospesa per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (129 giorni) ex art. 37, comma 2, D.L.
n. 18/2020, e dall'1.1.2021 al 30.6.2021 (182 giorni) ex art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020.
Nella specie, il termine di prescrizione ex art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 scadeva, quanto alla cartella n. 04320160001048204000, il giorno 30.4.2022 (23.6.2016 + 5 anni = 23.6.2021
+ 311 giorni) e, quanto alla cartella n. 04320170000851364000, il giorno 18.10.2023
(11.12.2017 + 5 anni = 11.12.2022 + 311 giorni).
A torto l' invoca, poi, l'art. 68 D.L. n. 18/2020. Controparte_6
Ed invero, il richiamato art. 68 al comma 1 prevede: “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del
7 periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Segue, per quanto qui rileva, il comma 4-bis, a mente del quale: “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonchè … sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate….”.
Sennonchè, risulta per tabulas che il carico relativo alle cartelle in questione sia stato affidato all' (non già durante il periodo di sospensione ope legis Controparte_8
dei termini di versamento, bensì) negli anni 2016 e 2017.
Non vi è margine, quindi, per poter beneficiare, in via eccezionale, dell'ulteriore proroga di cui al comma 4-bis sopra citato, il quale, come detto, riguarda espressamente solo i carichi, affidati all durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- Controparte_6
bis ovvero a far data dall'8.3.2020 (comma 1) “e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021” (v., in tal senso, Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav., 11 febbraio 2025, n. 62).
Da ultimo, resta priva di rilievo la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, presentata da in data 20.4.2017 in relazione alla cartella di pagamento n. Pt_1
04320160001048204000 (v. dichiarazione depositata dall' in data 15.1.2025). CP_9
Ed invero, pacifico che – come statuito dalla Suprema Corte (da ultimo, Cass. Sez. Lav. n.
10015/2024) – “il comma 1 dell'art.6 d.l. n.193/16 e il comma 6, lett. e-bis), come interpretato autenticamente dal d.l. n.8/17, debbano riferirsi ai soli enti previdenziali pubblici, e non alle Casse previdenziali dei professionisti, persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni: art.1, co.1 e 2 d.lgs. n.509/94)”, la dichiarazione in questione non potrebbe sortire alcun effetto interruttivo della prescrizione, avuto riguardo alla data di notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria (11.12.2023).
4.4. Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto, dovendo dichiararsi che nulla deve l'istante in favore della
[...]
con riferimento alle cartelle di pagamento n. 04320160001048204000 e n. CP_2
04320170000851364000.
8 5. Le spese di lite vengono integralmente compensate, ravvisandosi nel significativo ridimensionamento della pretesa contributiva una situazione di fatto assimilabile alla soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e assorbita:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' in Controparte_3
relazione alle contestazioni inerenti al merito della pretesa contributiva;
b) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente nulla deve alla relativamente alle Controparte_2
cartelle di pagamento n. 04320160001048204000 e n. 04320170000851364000;
c) rigetta, nel resto, il ricorso;
d) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 09/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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