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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/12/2025, n. 4507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4507 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5778 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.”, e vertente TRA (C.F. ) residente in [...] ed elettivamente domiciliato in San Marcellino alla via Gramsci n°10 presso lo studio dell'Avv. Francesco Conte (CF , dal quale è rappresentato C.F._2 e difeso, giusta procura in atti
ATTORE E in persona del Sindaco p.t. dr. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Di Controparte_2
OR c.f. , giusta delibera di Giunta C.F._3 Comunale n. 80 del 21/06/2022 e nomina del Responsabile di servizio del 14.09.2022 n.13017 ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Gricignano di Aversa via Berlinguer n. 3 giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 27.09.25
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 20/05/2022, Pt_1 conveniva in giudizio davanti all'intestato Giudice il
[...] [...]
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “1) CP_1 Condannare il in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni tutti sofferti dall'attore così distinti: - Danno Biologico, fisico e /o morale, prevedibili e imprevedibili, materiali e non che si quantificano in € 219.037,00 oltre spese mediche sostenute, o a quella somma maggiore
o minore che riterrà più giusta ed equa il Tribunale adito, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria del credito dal fatto al
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soddisfo, nonché alla refusione di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Esponeva l'istante che il 02/01/2017 verso le ore 16,30 circa, in Frattaminore (NA) nei pressi di un parco giochi situato in Via Turati, giocando a pallone in compagnia di amici, raccoglieva da terra un petardo rimasto inesploso che finiva per esplodergli in una mano;
altresì che, a seguito dell'incidente, all'epoca dell'evento Parte_1 minorenne, veniva portato d'urgenza, a mezzo 118, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Frattamaggiore dove i sanitari diagnosticavano ustioni varie arti inferiori sx 1° e 2° sfacelo traumatico mano sx e lo medicavano, per poi trasferirlo presso l'Ospedale Pellegrini di Napoli, ove gli veniva diagnosticato un disfacimento della mano sinistra con prognosi di 30 giorni;
infine che veniva ricoverato in chirurgia della mano e sottoposto ad una pluralità di interventi chirurgici con amputazione delle dita della mano sinistra.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il Controparte_3 il quale preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione
[...] attesa la genericità ed indeterminatezza dell'oggetto e della causa petendi, altresì la carenza di legittimazione passiva e l'insussistenza del nesso causale, non potendo configurarsi a carico del alcuna CP_1 responsabilità per i fatti lamentati secondo le norme regolatrici della responsabilità extracontrattuale da fatto illecito. Eccepiva, inoltre, l'ente convenuto l'assenza di qualsivoglia responsabilità ai sensi dell'art 2051 c.c. in considerazione del comportamento colposo del minore e concludeva chiedendo: “1) Rigettare la domanda attrice perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto anche considerando il fatto colposo dell'attore; 2)In Subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritengano sussistenti i presupposti di una totale e/o parziale affermazione responsabilità del
in persona del sindaco p.t., ridurre la condanna in CP_1 proporzione al concorso del fatto colposo dell'attore, all'epoca dei fatti minore, ed in misura corrispondente all'effettiva entità dei danni subiti in conseguenza dell'evento dedotto in giudizio, che saranno dimostrati in corso di causa, escludendo il danno morale ed il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
3)Condannarsi l'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. sollevata dall'ente convenuto, tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, 1° giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo la controparte nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa, essendo questa senza dubbio stata posta in
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grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito. Giova, in via preliminare, osservare che la controversia in esame debba ricondursi alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo l'istante, nell'atto di citazione, allegato che la responsabilità del convenuto per i danni sofferti, discendeva dalla esplosione di un petardo raccolto dal minore nei pressi del parco giochi di via Turati, area Parte_1 pubblica sulla quale il non aveva Controparte_4 provveduto ad effettuare la bonifica dopo la notte di Capodanno. Va dunque, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ente convenuto poiché come allegato da parte attrice il titolo di responsabilità risiede nel rapporto di custodia dell'ente con la cosa da cui è derivato il danno. Va, ancora, precisato che alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione non esiste alcun conflitto tra pronunce sulla questione relativa all'applicabilità alla pubblica amministrazione dell'art. 2051 c.c. in quanto si afferma ormai costantemente che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume, ai sensi dell'art. 2051 c.c., responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (cfr. Cassazione, Sezione 3, Sentenza n. 23919 del 22.10.2013, Rv. 629108, che richiama, ex multis, Cassazione, Sezione 3, Sentenza n. 8935 del 12.04.2013, Rv. 626013). La disciplina dell'art 2051 cc esclude l'addebitabilità dell'evento al custode tutte le volte che l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, ossia comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. Cass. Civ., 88/6340), fattori che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Civ., 90/4257), escludono la responsabilità del custode medesimo (cfr. anche Cass. Civ., 94/1332). Infine, sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. Civ., Sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2331); spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra. A riguardo, va rimarcato che l'utilizzatore di una strada è tenuto a preservare la propria incolumità: lo impone il generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte costituzionale proprio in materia di insidie stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (Corte cost. 159/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione
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dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta. In particolare, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. 22 ottobre 2013 n. 23919; Cass. 16 maggio 2013 n. 11946); anche nella fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c. (Cass. 20 gennaio 2014 n. 999). Secondo la giurisprudenza, va infatti valutata la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso, tanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. quanto nel caso di responsabilità ex art. 2043 c.c. (Cass. sent. n. 23919/2013). Nel merito, la domanda è infondata e non può essere accolta. Invero, secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione, le lesioni per cui è causa sono conseguite dall'esplosione di un petardo in mano al minore e tale esplosione si verificava dopo che Parte_1 quest'ultimo raccoglieva il petardo medesimo da terra e, per l'esattezza, nei pressi di un parco giochi situato in Via Turati in Frattaminore (NA). Tale prospettazione veniva, poi, confermata dai testi escussi in corso di causa: in particolare ha dichiarato: “Era di pomeriggio Testimone_1 intorno alle 16.30. mentre giocavamo il pallone era finito un po' più avanti e lo andò a recuperare e vide che vi era un petardo a terra Pt_1 e per allontanarlo dal pallone lo prese in mano ed esplose”; anche il teste affermava: “Ricordo che era il giorno dopo Testimone_2 Capodanno, intorno alle 16:00, ed ero andato con un gruppo di amici a a giocare a pallone in una piazzetta, ma non ricordo la CP_1 via, nel 2017; ora ricordo che la via si chiamava via Turati e che stavamo giocando fuori al parchetto che si trova su quella via;
mentre
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stavamo giocando a pallone l'attore è andato a riprenderlo e per allontanare un petardo che era vicino al pallone lo ha preso in mano ed è esploso” Di contra il teste , operatore ecologico in servizio Testimone_3 il giorno dell'evento ha dichiarato: “il primo gennaio 2017 è stata effettuata la pulizia dei parchi e delle strade di anche di CP_1 via Turati, in vari turni, dalle 4:00 del mattino alle 12:00 o alle 14:00; tanto posso dire perché anche io ero inserito in questi turni;
preciso che il giorno successivo a Capodanno viene effettuata la pulizia anche dei fuochi d'artificio, raccogliendoli con le pale e buttandoli nelle navette”. Dunque, dalla esposizione del fatto così come prospettato dall'istante, e confermato dai testi escussi, emerge un comportamento gravemente imprudente dell'infortunato, consistente nel raccogliere dalla pubblica via un petardo il giorno successivo ai festeggiamenti di Capodanno, al quale è ascrivibile in via esclusiva il verificarsi dell'evento di danno. Né in senso contrario varrebbe osservare che l'esplosione si sarebbe potuta verificare anche a seguito di un comportamento del tutto accidentale (come, ad esempio, l'esplosione di un petardo accidentalmente calpestato) poiché il nesso di causalità deve essere sempre ricostruito tenendo conto di ciò che è realmente avvenuto, ossia l'esplosione del petardo nella mano del minore Parte_1 Neppure assume rilevanza contraria la circostanza che l'infortunato avesse solo tredici anni e quattro mesi alla data dell'evento dannoso, poiché ciò che rileva è il riconoscimento in capo al minore, della capacità di prevedere, in relazione alle circostanze concrete, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo nel rispetto dei principi di solidarietà ex art. 2 Cost., autoresponsabilità e buona fede, applicabili anche in materia di responsabilità extracontrattuale (cfr. Corte di Appello di Napoli, sentenza 3215/2022 principio affermato con riferimento ai danni patiti da un bambino di 10 anni a seguito dell'esplosione di un petardo raccolto sulla pubblica via). Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'espressione fatto colposo di cui all'art. 1227 c.c. “non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza” (ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del 01.02.2018, conforme a Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 14548 del 22.06.2009). Con particolare riferimento ai danni patiti da minorenni per effetto dell'esplosione di petardi raccolti in strada la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi: - sia con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, sia in tema di danno cagionato da cose in custodia, è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità, rispettivamente, dell'esercente l'attività pericolosa e del custode, che si accerti un nesso
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di causalità tra l'attività o la cosa e il danno patito dal terzo: a tal fine, deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento; anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea - secondo l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione - a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso (ord. n. 24594/2013); nella specie la Suprema Corte ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva respinto la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice in relazione al danno consistito nella perdita della mano sinistra, amputatagli per effetto dello scoppio di un petardo rimasto inesploso, domanda proposta nei confronti dei titolari di una società che aveva allestito in un campo sportivo uno spettacolo di fuochi pirotecnici, contravvenendo - a conclusione dello stesso - a un preciso obbligo di bonificare il terreno, rilevando che l'attore, anziché avvertire la pubblica autorità del rinvenimento del materiale pirico inesploso, lo aveva portato in quantità nella sua abitazione, prendendo successivamente a maneggiarlo per giocare "all'artificiere"; - costituisce valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito che 'un evento dannoso sia stato ritenuto causalmente ascrivibile anche (o solo) alla condotta del danneggiato' (Cass. ord. n. 2329/2019, che ha confermato la statuizione di corresponsabilità di un minore che subì gravi lesioni dopo aver raccolto (qualche giorno la festa patronale) un petardo inesploso da terra e che, dopo un primo tentativo fallito, lo accese provocandone lo scoppio. Ebbene, ad avviso del Tribunale, la condotta di raccogliere un petardo da terra, nel giorno successivo alla festa di Capodanno, risulta essere intrinsecamente pericolosa e idonea ex se ad arrecare potenzialmente un danno, e tale valutazione ben può essere compiuta anche da un minore di 13-14 anni di età. L'idoneità della condotta del minore a causare, da sola, Parte_1 l'evento dannoso oggetto del presente giudizio per i motivi sopra indicati, integra l'ipotesi del caso fortuito che elide il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda attorea deve essere rigettata. Le peculiarità delle questioni affrontate, la risoluzione di questioni di fatto oggettivamente controverse e dall'incerto esito costituiscono, complessivamente considerate, gravi ed eccezionali ragioni giustificative all'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi di
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quanto previsto dalla disposizione normativa di cui al secondo comma dell'art. 92 cod. proc. Civ.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli, assorbita e rigettata ogni ulteriore istanza o eccezione:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Aversa, il 17.12.25
Il Giudice Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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