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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente e Relatore
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13045/2023 depositato il 22/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239013832058000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239013832058000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239013832058000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060226439576000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060226439576000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060226439576000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060226439576000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060226439576000 IVA-ALTRO 1999 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060226439576000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060226439576000 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060226439576000 IRAP 2000
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9013832058 000, limitatamente ai crediti tributari di cui alla sottesa cartella di pagamento n. 097 2006
0226439576 000.
Il ricorrente deduceva l'omessa notifica della cartella presupposta e la decadenza dal potere di riscossione per tardiva notifica della stessa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo la regolare notifica della cartella consegnata a familiare convivente come da documentazione prodotta in atti, l'inammissibilità del ricorso, l'intervenuta notifica di successive intimazioni di pagamento, l'infondatezza dell'eccezione di decadenza essendo crediti derivanti da avvisi di accertamento divenuti definitivi.
All'udienza del 15/12/2025 il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
La cartella n. 097 2006 0226439576 000 risulta essere stata regolarmente notificata in data 23.01.2007 tramite raccomandata a/r n. 60470069709-0 con consegna del plico a "familiare convivente" che ha sottoscritto il relativo avviso di ricevimento.
A conferma della regolarità della notificazione in esame, basti dire che la notificazione effettuata dall'Agente direttamente a mezzo del servizio postale è considerata pienamente legittima e detta cartella doveva essere impugnata nel termine perentorio di legge ex art. 21 D.lgs. 546/92.
Inoltre dalla documentazione prodotta è risultato che successivamente sono state notificate l'intimazione di pagamento n. 097 2013 9111451011 000 in data 20.06.2013 l'intimazione di pagamento n. 097 2016
9012470143 000 in data 16.04.2016 e l'intimazione di pagamento n. 0972017 9018735086 000 in data
27.03.2017, anch'esse, non impugnate dal contribuente nel termine perentorio di legge di giorni 60 dall'intervenuta notifica.
L'eccezione di decadenza risulta pertanto del tutto inammissibile, essendo stata la cartella regolarmente notificata e dovendo proporsi l'eccezione nel termine perentorio di legge ex art. 21 D.lgs. 546/92.
Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €5000,00 oltre accessori di legge se dovuti in favore dell'Ufficio costituito, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di lite liquidate in complessivi €5000,00 oltre accessori di legge se dovuti da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente e Relatore
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13045/2023 depositato il 22/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239013832058000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239013832058000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239013832058000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060226439576000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060226439576000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060226439576000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060226439576000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060226439576000 IVA-ALTRO 1999 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060226439576000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060226439576000 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060226439576000 IRAP 2000
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9013832058 000, limitatamente ai crediti tributari di cui alla sottesa cartella di pagamento n. 097 2006
0226439576 000.
Il ricorrente deduceva l'omessa notifica della cartella presupposta e la decadenza dal potere di riscossione per tardiva notifica della stessa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo la regolare notifica della cartella consegnata a familiare convivente come da documentazione prodotta in atti, l'inammissibilità del ricorso, l'intervenuta notifica di successive intimazioni di pagamento, l'infondatezza dell'eccezione di decadenza essendo crediti derivanti da avvisi di accertamento divenuti definitivi.
All'udienza del 15/12/2025 il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
La cartella n. 097 2006 0226439576 000 risulta essere stata regolarmente notificata in data 23.01.2007 tramite raccomandata a/r n. 60470069709-0 con consegna del plico a "familiare convivente" che ha sottoscritto il relativo avviso di ricevimento.
A conferma della regolarità della notificazione in esame, basti dire che la notificazione effettuata dall'Agente direttamente a mezzo del servizio postale è considerata pienamente legittima e detta cartella doveva essere impugnata nel termine perentorio di legge ex art. 21 D.lgs. 546/92.
Inoltre dalla documentazione prodotta è risultato che successivamente sono state notificate l'intimazione di pagamento n. 097 2013 9111451011 000 in data 20.06.2013 l'intimazione di pagamento n. 097 2016
9012470143 000 in data 16.04.2016 e l'intimazione di pagamento n. 0972017 9018735086 000 in data
27.03.2017, anch'esse, non impugnate dal contribuente nel termine perentorio di legge di giorni 60 dall'intervenuta notifica.
L'eccezione di decadenza risulta pertanto del tutto inammissibile, essendo stata la cartella regolarmente notificata e dovendo proporsi l'eccezione nel termine perentorio di legge ex art. 21 D.lgs. 546/92.
Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €5000,00 oltre accessori di legge se dovuti in favore dell'Ufficio costituito, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di lite liquidate in complessivi €5000,00 oltre accessori di legge se dovuti da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.