Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 71
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella presupposta

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata tramite raccomandata a/r a familiare convivente, come da documentazione prodotta dall'Agente della riscossione.

  • Inammissibile
    Decadenza dal potere di riscossione per tardiva notifica della cartella

    La Corte ha ritenuto l'eccezione inammissibile, poiché la cartella è stata regolarmente notificata nei termini di legge e le successive intimazioni di pagamento, anch'esse non impugnate, confermano la regolarità della procedura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 71
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 71
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo