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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/09/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2726 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2017, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Potenza al P.le Rizzo n. 12, presso e nello studio dell'avv. Salvatore Laguardia, che rappresenta e difende, in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Attore-Opponente
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Potenza alla via Consolini n. 54, presso lo studio dell'avv. Francesco Missanella, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, in forza di mandato alle liti steso in calce alla comparsa dell'atto di nomina di nuovo difensore;
Convenuta-Opposta
*******
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21/03/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, l'attore opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
422/2017, emesso dal Tribunale di Potenza in data 18/05/2017, con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma pari ad € 25.522,76, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di , per insoluto derivante da prestito CP_1
personale. L'opponente chiedeva all'adito Tribunale “A)in via principale, previo accertamento
e conseguente declaratoria, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato ed illegittimo in fatto e in diritto, e, per
l'effetto, revocarlo in toto;
B)in via subordinata: 1)accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio (che sin d'ora si richiede) che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta, con riferimento al prestito personale per cui e causa. Con vittoria delle spese di lite”.
Nel merito, a sostegno dell'opposizione, è stata dedotta la carenza di prova scritta poiché non è stata prodotta in atti l'estratto conto recante la certificazione di cui all'art. 50 d. lgs. 385/93; dagli atti si rileva, afferma l'opponente, che nessuna certificazione necessaria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo è stata prodotta.
Inoltre, l'opponente ha eccepito la nullità per palese illeggibilità delle clausole contrattuali per cui il contratto non poteva che essere dichiarato nullo per mancanza di forma scritta in violazione dell'art. 117 TUB.
2) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/03/2018 si costituiva in giudizio l'opposta formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto della opposizione proposta dal sig. , rigettarla in toto e confermare il decreto ingiuntivo n. Parte_1
422/2017, n. 1766/2017 R.G. In subordine: Accertare e dichiarare che il sig.
[...]
è debitore nei confronti di della somma di € 25.522,76, Parte_1 Controparte_1
e, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannare l'odierno opponente al pagamento della somma di € 25.522,76 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi, competenze e spese. In ogni caso: Con integrale vittoria di spese e compenso professionale”.
A sostegno deduceva la non necessarietà della produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, in quanto il piano di rimborso viene già concordato nel contratto e non dipende, come nelle aperture di credito in c/c, dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente e ricavabile solo ex post. Nonostante ciò, l'opposta ha prodotto in atti (doc. 6 fasc. monitorio) comunque, un estratto conto certificante la liquidità e certezza del credito. Inoltre, sulla nullità del contratto per illeggibilità delle clausole, pur concordando sulla poca nitidezza della copia depositata mediante scannerizzazione, il testo del contratto era leggibile, ovvero tutti gli elementi contrattuali pattuiti (dati del richiedente, bene finanziato, importo erogato, rate concordate e loro importo, TAN e TAEG etc.), tant'è che il approvava specificamente le clausole del contratto. Contratto che su Parte_1
autorizzazione del giudice veniva depositato in modo cartaceo ed una copia depositata con la memoria istruttoria secondo termine.
3) All'udienza del 21/03/2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) preliminarmente, il decreto ingiuntivo è stato emesso per il credito derivante dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 09/02/2010, con il quale è stato finanziato l'importo di € 30.200,00, da restituirsi in 72 rate mensili di € 522,00 ciascuna per un importo complessivo da rimborsare pari ad € 37.584,00.
Parte opponente ha eccepito la non corrispondenza del numero del riepilogo contabile, al contratto.
Dalla lettura dei documenti, però, si evince che il contratto, non contestato e/o disconosciuto, è stato sottoscritto in data 09/02/2010 e nell'estratto conto viene indicata la medesima data di inizio del rapporto;
la somma finanziata con il contratto era pari ad € 30.200,00 e nell'estratto conto viene contabilizzata in data 09/02/2010
l'erogazione in favore dell'opponente di un finanziamento di medesimo importo;
anche le rate pattuite hanno il medesimo importo di € 522.00 mensili. Quindi, benché venga indicato nel riepilogo contabile del rapporto un numero che appare non coincidente con il numero del contratto, comunque, si può ritenere che l'estratto conto sia riferibile al contratto di credito finalizzato all'acquisto di un mezzo , CP_2
modello C220CDI SW n. telaio 205132, presso CP_3
Inoltre, ha eccepito la mancata produzione, in sede monitoria, di un estratto conto certificato ex art 50 TUB.
Invero, com'è noto, la predetta norma prevede che la NC d'IA e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione, previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile, anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido. Dunque, la produzione di un estratto conto certificato è una mera facoltà riconosciuta, peraltro, alle sole banche, mentre, nel caso di specie il credito azionato dalla società
era in capo al creditore originario IC Spa, che non era Controparte_1 anch'essa una “banca”, bensì un intermediario autorizzato.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, ha in più riprese, sancito il principio secondo il quale, qualora la ragione di credito azionata discende, come nella fattispecie, da un rapporto mutuo/prestito, l'onere probatorio del creditore viene soddisfatto, con deposito del contratto di mutuo e dell'atto di erogazione e quietanza dello stesso mutuo contenente, contenente, fra l'altro, il piano di ammortamento, in quanto detta documentazione avendo natura negoziale costituisce non solo una ricognizione del debito, ma anche una promessa di pagamento “titolata” e, come tale, sufficiente ad attestare l'obbligazione restitutoria ed è assolutamente irrilevante la circostanza che la depositi, o meno, attestazione contabile relativa allo svolgimento del rapporto CP_1
… Viceversa, prosegue il suddetto insegnamento della Suprema Corte, grava sul debitore allegare eventuali fatti modificativi e/o impeditivi e/o estintivi del credito, circostanza assolutamente inesistente nel presente giudizio (principio confermato con
Ord. Sez. 1 n. 5373/2024).
Nella fattispecie vi è stata la concessione di un prestito finalizzato, che prevedeva un
TAN del 7.48% ed un TAEG al 8%, che doveva essere rimborsato con 72 rate costanti di € 522,00 ciascuna, come da piano di ammortamento prodotto in atti con memoria istruttoria secondo termine.
Quindi, il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Potenza legittimamente e sulla scorta di idonea documentazione, oltre ai contratti, gli estratti conto attestanti l'evoluzione dei rapporti (cfr. docc. 2 e 6 fasc. monitorio).
5) Nel merito della presente causa.
Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335; Corte appello
Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016,
n. 75; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione
Civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533;
Cass. Civ. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006,
n. 8615).
Nel caso di specie, la fonte negoziale, del diritto fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, risulta indiscussa e non contestata tra le parti.
Invero, parte opponente non ha contestato l'esistenza di un contratto di prestito personale sottoscritto, con la società IC Spa, tale circostanza, oltre a risultare documentalmente provata, è anche incontestato, ed ai sensi dell'art. 115,
1° comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 45 Legge n. 69/2009), il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche "i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita". In proposito, si deve osservare che il principio di non contestazione consacrato nel novellato art. 115, 1° comma, c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo
2015 n. 3666; Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498; Tribunale
Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in).
6) Parte attrice opponente ha di fatto eccepito, con la propria opposizione a decreto ingiuntivo, essenzialmente, l'illeggibilità della copia del contratto prodotta in atti. Preliminarmente, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in materia di contratti conclusi attraverso la sottoscrizione di moduli e formulari prestampati, ha affermato che deve farsi parte diligente chi appone la firma, chiedendo un nuovo modulo se quello che sta firmando non è leggibile in tutte le sue parti, se vi sono sbavature di inchiostro o cancellature. Quindi, è onere del sottoscrittore del contratto esigere dalla controparte che gli venisse fornito un modello contrattuale chiaramente leggibile, qualora non lo fosse, e l'omessa domanda di fornire un nuovo modulo, rende valida la clausola sottoscritta anche se illeggibile (così Cass. civ. VI Sez. Sent. 12 febbraio
2018 n. 3307).
Comunque, nella fattispecie, l'eccepita illeggibilità è relativa alla copia del contratto che è stata depositata nel fascicolo del monitorio, la poca nitidezza è stata confermata anche dall'opposta con le proprie difese.
Però, osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione "in tema di procedimenti monitori, con
l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudice è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, anche se il decreto risulti emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, sì che la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito" (Cass. civ., sez. II, 8 settembre
1998 n.8853).
L'opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sicché, il giudice che accerti che l'ingiunzione sia stata emessa illegittimamente, in difetto dei presupposti processuali, non può limitarsi a revocare l'opposto decreto, ma deve pronunciare nel merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione, tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio ritualmente acquisiti agli atti, potendo influire la mancanza o l'insufficienza degli elementi probatori sulla cui base fu emesso il decreto soltanto sul regolamento delle spese processuali (Cass. Civ., sez. II, 17 novembre 1994,
n.9708).
In corso di causa, va evidenziato, che l'opposta su richiesta del G.I. ha prodotto in atti l'originale del contratto, nonché copia dell'originale depositata telematicamente con le memorie istruttorie secondo termine, quindi, entro i previsti termini decadenziali. Dall'analisi anche della sola copia depositata emerge chiaramente che la lamentata illeggibilità è riferibile alla sola copia scannerizzata ed allegata nel fascicolo del monitorio, poiché il contratto risulta chiaramente leggibile non solo nella parte dei dati contrattuali relativi alle parti, al credito, agli interessi applicati ed al numero delle rate e l'importo di ciascuna, ma anche relativamente alle clausole del contratto medesimo.
Detto ciò si può affermare, quindi, che la pretesa azionata in via monitoria risulta comprovata da sufficiente prova scritta e da elementi complessivamente idonei a corroborare l'esistenza e consistenza della posizione creditoria, avendo la convenuta opposta e già ricorrente, dedotto l'altrui inadempimento e allegato - già in sede monitoria (con fasc. poi riprodotto anche in questa sede), nonché alla luce dell'ulteriore documentazione ulteriormente esibita in questa sede - i pertinenti documenti negoziali e contabili.
Risulta, comprovata la vicenda circolatoria de qua, da plurimi e convergenti elementi (oltre che, evidentemente, dalla stessa “disponibilità del titolo” - i.e. il contratto sopra richiamato ed allegato al fascicolo monitorio -, non aliunde giustificabile e costituendo anche quest'ultimo “elemento documentale rilevante”
e “potenzialmente decisivo” “per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto” (vedasi. Cass. civ., 16.04.2021, n. 10200).
Di contro, oltre le circoscritte eccezioni di natura formale risultate infondate,
l'opponente non ha fornito alcuna prova di eventuali fatti modificativi e/o impeditivi e/o estintivi del credito, circostanza assolutamente inesistente nel presente giudizio;
pertanto, si deve addivenire al rigetto della formulata opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7) Le spese processuali del presente giudizio di opposizione, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G. 2726/2017, promossa da (attore-opponente) contro Parte_1 CP_1
(convenuta-opposta), nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza,
[...]
deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
a) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , per Parte_1
quanto in parte motiva, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto nr.
422/2017, emesso dal Tribunale di Potenza in data 18/05/2017;
b) Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che determina in €
2.547,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Potenza, in data 10/09/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante