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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 19/06/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
n. 457/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di ConSIlio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 457/2025 promossa con ricorso depositato in data 12/03/2025
da
(C.F. )
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. TOMASELLA ELISA
elettivamente domiciliati presso il difensore avv. TOMASELLA
ELISA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
1 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli (nato il primo settembre 2017), (nata il Per_1 Per_2
6 maggio 2019) e (nata il [...]); Per_3
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo Parte_2
2 di reciproco rispetto alle condizioni formulate nel ricorso, qui richiamate:
1) dispone l'affidamento condiviso dei figli , e Per_1 Per_2 Per_3
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relativamente all'educazione, all'istruzione ed alla salute degli stessi saranno assunte dai genitori di comune accordo, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ciascuno nel periodo in cui avrà i figli presso di sé;
2) i figli trascorreranno con il papà i giorni indicati nello schema allegato al ricorso, di seguito meglio descritti: a) durante la prima settimana i figli staranno con il padre dalle ore 15 e 30 del lunedì
fino alla mattina del giorno seguente (il papà accompagnerà a scuola o all'asilo i figli mentre nell'eventualità in cui i figli non siano impegnati con la scuola o all'asilo staranno con il padre fino alle ore 13.00), nonché dalle 15 e 30 del sabato fino a tutta la domenica;
b) durante la seconda settimana staranno con il papà il lunedì fino alle ore 20.00 e dalle ore 15 e 30 del mercoledì fino alla mattina seguente (il papà accompagnerà a scuola o all'asilo i figli mentre nell'eventualità in cui i figli non siano impegnati con la scuola o all'asilo staranno con il padre fino alle ore 13.00); durante la terza settimana staranno con il papà dalle ore 18.00 del martedì
fino alle ore 20.00 del mercoledì, nonché dalle ore 15 e 30 del sabato fino alle ore 20 del lunedì; durante la quarta settimana
3 staranno con il papà dalla 15 e 30 del giovedì fino alle 13.00 del sabato;
durante la quinta settimana staranno con il papà dalle 15 e
30 del martedì fino alla mattina del giorno seguente (il papà
accompagnerà a scuola o all'asilo i figli mentre nell'eventualità in cui i figli non siano impegnati con la scuola o all'asilo staranno con il padre fino alle ore 13.00), dalle 13.00 del giovedì fino alla mattina seguente (il papà accompagnerà a scuola o all'asilo i figli mentre nell'eventualità in cui i figli non siano impegnati con la scuola o all'asilo staranno con il padre fino alle ore 13.00), dalle
18.00 del venerdì sino alla mattina del lunedì (il papà
accompagnerà a scuola o all'asilo i figli mentre nell'eventualità in cui i figli non siano impegnati con la scuola o all'asilo staranno con il padre fino alle ore 13.00); durante la sesta settimana staranno con il papà dalle 18 del giovedì sino alle 20 del sabato. Al termine della sesta settimana le visite riprenderanno secondo la calendarizzazione sopra descritta, partendo nuovamente con quanto previsto dalla prima settimana fino alla sesta. Il padre potrà
altresì tenere i figli con sé per almeno 15 giorni anche non consecutivi nel periodo delle vacanze scolastiche estive, con l'obbligo di presegnalare le ferie alla madre entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
metà delle vacanze pasquali, avendo cura di alternare di anno in anno la Pasqua presso ciascun genitore;
metà
delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il Natale e il
Capodanno; per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Viene riconosciuta la facoltà per i genitori di variare i
4 suddetti periodi a seconda delle eSIenze dei figli, senza necessità
di ulteriori formalità.
3) il SI. corrisponderà a titolo di concorso nel Parte_1
mantenimento dei figli alla SI.ra la somma di €. Parte_2
600,00 (euro 200,00 per ogni figlio), entro il giorno 15 di ogni mese;
detto importo sarà rivalutato secondo gli indici Istat a partire dal marzo 2026;
4) è previsto l'obbligo per entrambi i genitori di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie come indicate nel Protocollo in uso presso l'Intestato Tribunale;
5) le parti, costituendo questa condizione elemento essenziale per la definizione del loro accordo in ordine agli aspetti patrimoniali,
convengono di sciogliere la comunione ancora in essere sul bene immobile già casa familiare, che rimarrà assegnata al SI. Pt_1
comprensiva delle pertinenze, in comproprietà tra loro in
[...]
ragione della metà ciascuno, così contraddistinto: NCEU del comune di Belluno, Via Libertà n. 102, Foglio 117, particella n.
515, sub 3, categoria A/7, classe 2, consistenza 10 vani, superficie catastale totale mq 230, totale escluse are scoperte mq 196;
nonché il terreno identificato al NCT del Comune di Belluno, Foglio
117, particella 519, qualità prato arborato, classe 3, superficie 170
mq;
6) per l'effetto, la SI.ra si impegna a trasferire la Parte_2
propria quota di ½ della proprietà dell'immobile così come sopra descritto, unitamente al terreno meglio identificato al punto
5 precedente, al SI. che accetta. A fronte del Parte_1
trasferimento della quota di ½ il SI. corrisponderà Parte_1
alla SI.ra la somma, tra loro concordata in Parte_2
ragione dell'apporto dato alla conduzione del ménage familiare e alla costituzione del patrimonio comune, di euro 20.000,00, di cui la somma di € 2.000,00 già corrisposta prima della firma del presente ricorso, mentre la restante somma di € 18.000,00, all'atto del rogito notarile;
7) Il trasferimento verrà effettuato con atto pubblico da redigersi entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione a spese dell'acquirente, chiedendo le parti l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art.19 della legge n.74/87 e quindi l'esenzione da ogni tassa, tributo ed imposta;
8) le parti dichiarano sin d'ora che, con l'adempimento di quanto sopra, si ritengono reciprocamente soddisfatte e, per l'effetto,
rinunciano ad ogni loro pretesa o ragione derivante, o anche solo connessa, al pregresso rapporto di coniugio;
9) l'assegno unico sarà percepito dalla SI.ra ; Parte_2
10) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere autosufficienti sotto il profilo economico per cui non avanzano nessuna pretesa a titolo di assegno di mantenimento.
11) dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per ogni decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6 Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 22/05/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di ConSIlio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 457/2025 promossa con ricorso depositato in data 12/03/2025
da
(C.F. )
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. TOMASELLA ELISA
elettivamente domiciliati presso il difensore avv. TOMASELLA
ELISA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
1 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli (nato il primo settembre 2017), (nata il Per_1 Per_2
6 maggio 2019) e (nata il [...]); Per_3
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo Parte_2
2 di reciproco rispetto alle condizioni formulate nel ricorso, qui richiamate:
1) dispone l'affidamento condiviso dei figli , e Per_1 Per_2 Per_3
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relativamente all'educazione, all'istruzione ed alla salute degli stessi saranno assunte dai genitori di comune accordo, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ciascuno nel periodo in cui avrà i figli presso di sé;
2) i figli trascorreranno con il papà i giorni indicati nello schema allegato al ricorso, di seguito meglio descritti: a) durante la prima settimana i figli staranno con il padre dalle ore 15 e 30 del lunedì
fino alla mattina del giorno seguente (il papà accompagnerà a scuola o all'asilo i figli mentre nell'eventualità in cui i figli non siano impegnati con la scuola o all'asilo staranno con il padre fino alle ore 13.00), nonché dalle 15 e 30 del sabato fino a tutta la domenica;
b) durante la seconda settimana staranno con il papà il lunedì fino alle ore 20.00 e dalle ore 15 e 30 del mercoledì fino alla mattina seguente (il papà accompagnerà a scuola o all'asilo i figli mentre nell'eventualità in cui i figli non siano impegnati con la scuola o all'asilo staranno con il padre fino alle ore 13.00); durante la terza settimana staranno con il papà dalle ore 18.00 del martedì
fino alle ore 20.00 del mercoledì, nonché dalle ore 15 e 30 del sabato fino alle ore 20 del lunedì; durante la quarta settimana
3 staranno con il papà dalla 15 e 30 del giovedì fino alle 13.00 del sabato;
durante la quinta settimana staranno con il papà dalle 15 e
30 del martedì fino alla mattina del giorno seguente (il papà
accompagnerà a scuola o all'asilo i figli mentre nell'eventualità in cui i figli non siano impegnati con la scuola o all'asilo staranno con il padre fino alle ore 13.00), dalle 13.00 del giovedì fino alla mattina seguente (il papà accompagnerà a scuola o all'asilo i figli mentre nell'eventualità in cui i figli non siano impegnati con la scuola o all'asilo staranno con il padre fino alle ore 13.00), dalle
18.00 del venerdì sino alla mattina del lunedì (il papà
accompagnerà a scuola o all'asilo i figli mentre nell'eventualità in cui i figli non siano impegnati con la scuola o all'asilo staranno con il padre fino alle ore 13.00); durante la sesta settimana staranno con il papà dalle 18 del giovedì sino alle 20 del sabato. Al termine della sesta settimana le visite riprenderanno secondo la calendarizzazione sopra descritta, partendo nuovamente con quanto previsto dalla prima settimana fino alla sesta. Il padre potrà
altresì tenere i figli con sé per almeno 15 giorni anche non consecutivi nel periodo delle vacanze scolastiche estive, con l'obbligo di presegnalare le ferie alla madre entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
metà delle vacanze pasquali, avendo cura di alternare di anno in anno la Pasqua presso ciascun genitore;
metà
delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il Natale e il
Capodanno; per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Viene riconosciuta la facoltà per i genitori di variare i
4 suddetti periodi a seconda delle eSIenze dei figli, senza necessità
di ulteriori formalità.
3) il SI. corrisponderà a titolo di concorso nel Parte_1
mantenimento dei figli alla SI.ra la somma di €. Parte_2
600,00 (euro 200,00 per ogni figlio), entro il giorno 15 di ogni mese;
detto importo sarà rivalutato secondo gli indici Istat a partire dal marzo 2026;
4) è previsto l'obbligo per entrambi i genitori di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie come indicate nel Protocollo in uso presso l'Intestato Tribunale;
5) le parti, costituendo questa condizione elemento essenziale per la definizione del loro accordo in ordine agli aspetti patrimoniali,
convengono di sciogliere la comunione ancora in essere sul bene immobile già casa familiare, che rimarrà assegnata al SI. Pt_1
comprensiva delle pertinenze, in comproprietà tra loro in
[...]
ragione della metà ciascuno, così contraddistinto: NCEU del comune di Belluno, Via Libertà n. 102, Foglio 117, particella n.
515, sub 3, categoria A/7, classe 2, consistenza 10 vani, superficie catastale totale mq 230, totale escluse are scoperte mq 196;
nonché il terreno identificato al NCT del Comune di Belluno, Foglio
117, particella 519, qualità prato arborato, classe 3, superficie 170
mq;
6) per l'effetto, la SI.ra si impegna a trasferire la Parte_2
propria quota di ½ della proprietà dell'immobile così come sopra descritto, unitamente al terreno meglio identificato al punto
5 precedente, al SI. che accetta. A fronte del Parte_1
trasferimento della quota di ½ il SI. corrisponderà Parte_1
alla SI.ra la somma, tra loro concordata in Parte_2
ragione dell'apporto dato alla conduzione del ménage familiare e alla costituzione del patrimonio comune, di euro 20.000,00, di cui la somma di € 2.000,00 già corrisposta prima della firma del presente ricorso, mentre la restante somma di € 18.000,00, all'atto del rogito notarile;
7) Il trasferimento verrà effettuato con atto pubblico da redigersi entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione a spese dell'acquirente, chiedendo le parti l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art.19 della legge n.74/87 e quindi l'esenzione da ogni tassa, tributo ed imposta;
8) le parti dichiarano sin d'ora che, con l'adempimento di quanto sopra, si ritengono reciprocamente soddisfatte e, per l'effetto,
rinunciano ad ogni loro pretesa o ragione derivante, o anche solo connessa, al pregresso rapporto di coniugio;
9) l'assegno unico sarà percepito dalla SI.ra ; Parte_2
10) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere autosufficienti sotto il profilo economico per cui non avanzano nessuna pretesa a titolo di assegno di mantenimento.
11) dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per ogni decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6 Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 22/05/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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