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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/05/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2681/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
riunito in camera di consiglio in data 14/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/6/2024 da (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato DUILIO CUOCI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via San Carlo Borromeo n.24, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) liberi i coniugi di vivere separatamente;
2) i coniugi dichiarano di essere ciascuno indipendente, autonomo ed autosufficiente sotto il profilo economico e per l'effetto di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e, successivamente, a titolo di assegno divorzile;
3) la casa coniugale, sita in Viareggio (LU) alla via Aurelia Aurelia Nord 131, interamente di proprietà della sola sig.ra rimarrà assegnata alla stessa comprensiva di arredi ad eccezione di Pt_1 quelli indicati con separata scrittura privata;
4) le parti riconoscono di essere debitrici dell'avv. del Foro di Lucca Controparte_1 ( ) per l'importo, non fruttifero, di € 15.000,00 e per l'effetto si obbligano ad C.F._3 estinguere il debito contestualmente al deposito del presente ricorso gravando, nei rapporti interni, per € 5.000,00 in capo alla sig.ra e per i restanti € 10.000,00 in capo al sig. Pt_1 Parte_2 con corrispondente riduzione di eventuali azioni di regresso entro i predetti limiti;
5) relativamente al figlio , il sig. si obbliga a corrispondere Persona_1 Parte_2 direttamente nelle mani del figlio, a titolo di mantenimento, la somma mensile di € 500,00 fino al raggiungimento dell'autonomia e indipendenza economica dello stesso, salva modica al ricorrere dei presupposti di legge da richiedere nelle modalità di rito;
spese straordinarie poste in capo ad entrambi i genitori in pari misura come da protocollo vigente
1 presso il Tribunale di Lucca e successive modifiche;
6) compensi del difensore interamente a carico del sig. . Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 25/7/1994, dal quale sono nati i due figli
(nato il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Persona_2 [...]
(nato il [...]), anch'egli maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente Per_1
- hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione dell'accordo raggiunto, si giustifica l'integrale pagamento delle spese di lite a carico del sig. Parte_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 in Viareggio (LU) in data 25/7/1994, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 56, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno
1994; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PONE a carico del sig. il pagamento integrale delle spese di lite;
Parte_2
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 14/5/2025. Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
riunito in camera di consiglio in data 14/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/6/2024 da (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato DUILIO CUOCI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via San Carlo Borromeo n.24, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) liberi i coniugi di vivere separatamente;
2) i coniugi dichiarano di essere ciascuno indipendente, autonomo ed autosufficiente sotto il profilo economico e per l'effetto di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e, successivamente, a titolo di assegno divorzile;
3) la casa coniugale, sita in Viareggio (LU) alla via Aurelia Aurelia Nord 131, interamente di proprietà della sola sig.ra rimarrà assegnata alla stessa comprensiva di arredi ad eccezione di Pt_1 quelli indicati con separata scrittura privata;
4) le parti riconoscono di essere debitrici dell'avv. del Foro di Lucca Controparte_1 ( ) per l'importo, non fruttifero, di € 15.000,00 e per l'effetto si obbligano ad C.F._3 estinguere il debito contestualmente al deposito del presente ricorso gravando, nei rapporti interni, per € 5.000,00 in capo alla sig.ra e per i restanti € 10.000,00 in capo al sig. Pt_1 Parte_2 con corrispondente riduzione di eventuali azioni di regresso entro i predetti limiti;
5) relativamente al figlio , il sig. si obbliga a corrispondere Persona_1 Parte_2 direttamente nelle mani del figlio, a titolo di mantenimento, la somma mensile di € 500,00 fino al raggiungimento dell'autonomia e indipendenza economica dello stesso, salva modica al ricorrere dei presupposti di legge da richiedere nelle modalità di rito;
spese straordinarie poste in capo ad entrambi i genitori in pari misura come da protocollo vigente
1 presso il Tribunale di Lucca e successive modifiche;
6) compensi del difensore interamente a carico del sig. . Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 25/7/1994, dal quale sono nati i due figli
(nato il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Persona_2 [...]
(nato il [...]), anch'egli maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente Per_1
- hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione dell'accordo raggiunto, si giustifica l'integrale pagamento delle spese di lite a carico del sig. Parte_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 in Viareggio (LU) in data 25/7/1994, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 56, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno
1994; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PONE a carico del sig. il pagamento integrale delle spese di lite;
Parte_2
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 14/5/2025. Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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