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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1205/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1205/2023
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
(avv.ti Patrizio Tofi e Luca Casiccio) Parte_2
- ricorrente -
contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 14.2.2025, alle ore
10.27 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro Parte_2
CP_ l' per sentire accogliere nei confronti dell' convenuto le seguenti domande “accertare e CP_2
dichiarare il diritto del ricorrente di percepire l'anticipazione della indennità di disoccupazione Parte_2
Naspi, nella misura di legge o di giustizia e , per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore del CP_1
ricorrente della suddetta indennità di disoccupazione nella misura di legge, con ogni conseguente Parte_2
statuizione di legge e di giustizia”
Ha esposto che in data 07.03.2023, presentava domanda di anticipazione dell'indennità di disoccupazione Naspi;
che L' di Perugia, con provvedimento del 05.04.2023, comunicava CP_1
l'accoglimento della suddetta domanda di anticipazione;
che con provvedimento del 14.04.2023
rigettava la richiesta avanzata dal ricorrente in quanto “il richiedente non risulta iscritto alla gestione
art/com, quindi la partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o d'impresa”;
pagina 1 di 5 che presentava quindi ricorso amministrativo in data 07.07.2023 contestando il provvedimento di rigetto della richiesta avanzata;
che il suddetto ricorso, tuttavia veniva rigettato con provvedimento del 13.09.2023 nel quale, tra i motivi esplicitati del diniego, vi era quello della mancata iscrizione ad alcuna gestione previdenziale per lavoratori autonomi;
che il motivo di rigetto del ricorso amministrativo e, in generale, del diniego della prestazione è infondato in quanto in data 07.03.2023
ha costituito la società assumendone, oltre alla qualità di socio, anche quella di CP_3
amministratore unico ed in quanto svolge, unitamente all'altro socio, l'attività di socio lavoratore,
come elettricista ed impiantista, “con carattere di abitualità e prevalenza”. Ha poi evidenziato che la
CP_ mancata iscrizione alla Gestione Artigiani deriva dal fatto che la Camera di Commercio di
Perugia impediva (all'epoca della richiesta) e impedisce tutt'oggi aa esso ricorrente l'iscrizione a tale gestione, poiché uno dei soci della Electric Art RL (società di cui egli è socio e amministratore) riveste anche la qualità di titolare di una ditta individuale il che, comporterebbe, l'impossibilità, anche per esso ricorrente, di iscrizione alla gestione artigiani.
CP_ Si è costituito l' contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto ed esponendo che
“il ricorrente non svolge attività lavorativa autonoma, non è socio di Cooperativa, non è titolare di impresa
individuale. Egli ha costituito, unitamente ad altra persona, una Società di capitali dove allo stato entrambi
rivestono la qualifica di amministratore”. Ha dedotto che parte ricorrente avrebbe dovuto chiedere alla camera di commercio di essere iscritto quale impresa artigiana e che ha, invece, avanzato istanza ad
CP_ di iscriversi come esercente attività commerciale alla relativa gestione ma che l'istanza è stata respinta per carenza dei presupposti di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
L'art 8 del D,Lgs n 22/2015, incentivo all'autoimprenditorialita'. prevede testualmente “
1. Il lavoratore
avente diritto alla corresponsione della NASPI puo' richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione,
dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo
all'avvio di un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di
capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività
lavorative da parte del socio”.
pagina 2 di 5 Ai sensi dell'art. 2082 c.c., “È imprenditore [1330, 1368, 1655, 1722n. 4, 1824, 2710] chi esercita
professionalmente [2070] un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di
servizi”.
Ora, nell'interpretare la norma di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015, occorre, ad avviso di questo giudicante, abbracciare un'interpretazione estensiva della nozione di impresa individuale,
riconoscendo tale qualificazione anche in ipotesi di imprenditore che eserciti concretamente un'attività di impresa che sia formalmente riferibile soggettivamente a società di capitali, della quale l'imprenditore sia amministratore e socio, con esclusione del mero apporto di capitali.
In sostanza, anche nella prospettiva di cui all'art. 3 Cost., non vi sarebbe alcuna plausibile ragione nell'individuare un discrimine, rispetto al riconoscimento del beneficio, basato sulla forma dello svolgimento dell'impresa, concedendo l'incentivo solo a favore di chi opti per l'apertura di una ditta individuale ed escludendo chi, come il ricorrente, decida di aprire una società di capitali svolgendovi la propria attività di lavoro in modo esclusivo.
D'altronde, sotto altro angolo prospettico, la stessa normativa previdenziale prevede espressamente che l'attività d'impresa commerciale possa essere svolta in forma societaria e che essa dia luogo alla costituzione di una posizione assicurativa alle specifiche condizioni stabilite dell'art. 1, comma 203,
della L. n. 662/1996 “…per i soggetti che………..a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a
prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori
preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i
rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di
vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con
carattere di abitualità e prevalenza”.
Tra l'altro, proprio l' con la sua circolare n. 174 del 23.11.2017 ha abbracciato la medesima ottica CP_1
interpretativa stabilendo che l'incentivo di cui all'art. 8 spetti in caso di “…costituzione o ingresso in
società di capitali (S.r.L) per la medesima considerazione sulla natura del reddito derivante dall'attività in
ambito societario, qualificato anch'esso fiscalmente reddito di impresa. Resta fermo che ai beneficiari di NASpI
che rivestono la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale e la cui partecipazione alla
società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l'incentivo
all'autoimprenditorialità…”.
pagina 3 di 5 Il ricorrente è titolare dell'impresa commerciale societaria, ne è socio e vi svolge la sua attività
lavorativa in modo abituale e prevalente come appurato dalla prova orale svolta sul punto.
Ad avviso di questo giudicante, si tratta di presupposti fattuali sufficienti per il riconoscimento del diritto al beneficio in questione.
Non sembra, invece, potersi annettere valenza ostativa alla circostanza, evidenziata dall' , della CP_2
mancata iscrizione del ricorrente alla camera di commercio quale artigiano e a quella, asseritamente conseguente, della sua mancata iscrizione alla gestione previdenziale per gli esercenti attività
artigiana.
In disparte, infatti, ogni considerazione sulla legittimità di tali provvedimenti, non essendo comprensibile il motivo per il quale la camera di commercio abbia ritenuto di non potere iscrivere parte ricorrente alla camera di commercio quale imprenditore artigiano a causa della titolarità di altra e distinta impresa artigiana da parte del socio, ciò che appare dirimente, a fini decisori, è che l'art. 8
del d.lgs. n. 22 del 2015 riconosce l'incentivo per cui è processo in relazione al presupposto fattuale dell'avvio di un'attività di impresa da parte del beneficiario e tale presupposto si è certamente realizzato nel caso di specie, anche in base alla prospettiva ermeneutica estensiva di cui si è dato conto abbracciata dallo stesso con la circolare n. 174 del 23.11.2017. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_2
provvede: dichiara il diritto del ricorrente di percepire l'anticipazione della indennità di Parte_2 disoccupazione Naspi, nella misura di legge e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore CP_1
del ricorrente della suddetta indennità ex art. 8 d.lgs. n. 22 del 2015 oltre interessi legali o Parte_2
rivalutazione monetaria ex art. 16 della l. n. 412/1991 dal giorno della maturazione del credito al soddisfo. Condanna l' al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano nella CP_1
misura di €2.500,00 per compensi di avvocato, oltre al 15% dei compensi per il rimborso delle spese generali, al rimborso delle spese di CU, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 14.2.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1205/2023
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
(avv.ti Patrizio Tofi e Luca Casiccio) Parte_2
- ricorrente -
contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 14.2.2025, alle ore
10.27 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro Parte_2
CP_ l' per sentire accogliere nei confronti dell' convenuto le seguenti domande “accertare e CP_2
dichiarare il diritto del ricorrente di percepire l'anticipazione della indennità di disoccupazione Parte_2
Naspi, nella misura di legge o di giustizia e , per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore del CP_1
ricorrente della suddetta indennità di disoccupazione nella misura di legge, con ogni conseguente Parte_2
statuizione di legge e di giustizia”
Ha esposto che in data 07.03.2023, presentava domanda di anticipazione dell'indennità di disoccupazione Naspi;
che L' di Perugia, con provvedimento del 05.04.2023, comunicava CP_1
l'accoglimento della suddetta domanda di anticipazione;
che con provvedimento del 14.04.2023
rigettava la richiesta avanzata dal ricorrente in quanto “il richiedente non risulta iscritto alla gestione
art/com, quindi la partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o d'impresa”;
pagina 1 di 5 che presentava quindi ricorso amministrativo in data 07.07.2023 contestando il provvedimento di rigetto della richiesta avanzata;
che il suddetto ricorso, tuttavia veniva rigettato con provvedimento del 13.09.2023 nel quale, tra i motivi esplicitati del diniego, vi era quello della mancata iscrizione ad alcuna gestione previdenziale per lavoratori autonomi;
che il motivo di rigetto del ricorso amministrativo e, in generale, del diniego della prestazione è infondato in quanto in data 07.03.2023
ha costituito la società assumendone, oltre alla qualità di socio, anche quella di CP_3
amministratore unico ed in quanto svolge, unitamente all'altro socio, l'attività di socio lavoratore,
come elettricista ed impiantista, “con carattere di abitualità e prevalenza”. Ha poi evidenziato che la
CP_ mancata iscrizione alla Gestione Artigiani deriva dal fatto che la Camera di Commercio di
Perugia impediva (all'epoca della richiesta) e impedisce tutt'oggi aa esso ricorrente l'iscrizione a tale gestione, poiché uno dei soci della Electric Art RL (società di cui egli è socio e amministratore) riveste anche la qualità di titolare di una ditta individuale il che, comporterebbe, l'impossibilità, anche per esso ricorrente, di iscrizione alla gestione artigiani.
CP_ Si è costituito l' contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto ed esponendo che
“il ricorrente non svolge attività lavorativa autonoma, non è socio di Cooperativa, non è titolare di impresa
individuale. Egli ha costituito, unitamente ad altra persona, una Società di capitali dove allo stato entrambi
rivestono la qualifica di amministratore”. Ha dedotto che parte ricorrente avrebbe dovuto chiedere alla camera di commercio di essere iscritto quale impresa artigiana e che ha, invece, avanzato istanza ad
CP_ di iscriversi come esercente attività commerciale alla relativa gestione ma che l'istanza è stata respinta per carenza dei presupposti di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
L'art 8 del D,Lgs n 22/2015, incentivo all'autoimprenditorialita'. prevede testualmente “
1. Il lavoratore
avente diritto alla corresponsione della NASPI puo' richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione,
dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo
all'avvio di un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di
capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività
lavorative da parte del socio”.
pagina 2 di 5 Ai sensi dell'art. 2082 c.c., “È imprenditore [1330, 1368, 1655, 1722n. 4, 1824, 2710] chi esercita
professionalmente [2070] un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di
servizi”.
Ora, nell'interpretare la norma di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015, occorre, ad avviso di questo giudicante, abbracciare un'interpretazione estensiva della nozione di impresa individuale,
riconoscendo tale qualificazione anche in ipotesi di imprenditore che eserciti concretamente un'attività di impresa che sia formalmente riferibile soggettivamente a società di capitali, della quale l'imprenditore sia amministratore e socio, con esclusione del mero apporto di capitali.
In sostanza, anche nella prospettiva di cui all'art. 3 Cost., non vi sarebbe alcuna plausibile ragione nell'individuare un discrimine, rispetto al riconoscimento del beneficio, basato sulla forma dello svolgimento dell'impresa, concedendo l'incentivo solo a favore di chi opti per l'apertura di una ditta individuale ed escludendo chi, come il ricorrente, decida di aprire una società di capitali svolgendovi la propria attività di lavoro in modo esclusivo.
D'altronde, sotto altro angolo prospettico, la stessa normativa previdenziale prevede espressamente che l'attività d'impresa commerciale possa essere svolta in forma societaria e che essa dia luogo alla costituzione di una posizione assicurativa alle specifiche condizioni stabilite dell'art. 1, comma 203,
della L. n. 662/1996 “…per i soggetti che………..a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a
prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori
preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i
rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di
vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con
carattere di abitualità e prevalenza”.
Tra l'altro, proprio l' con la sua circolare n. 174 del 23.11.2017 ha abbracciato la medesima ottica CP_1
interpretativa stabilendo che l'incentivo di cui all'art. 8 spetti in caso di “…costituzione o ingresso in
società di capitali (S.r.L) per la medesima considerazione sulla natura del reddito derivante dall'attività in
ambito societario, qualificato anch'esso fiscalmente reddito di impresa. Resta fermo che ai beneficiari di NASpI
che rivestono la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale e la cui partecipazione alla
società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l'incentivo
all'autoimprenditorialità…”.
pagina 3 di 5 Il ricorrente è titolare dell'impresa commerciale societaria, ne è socio e vi svolge la sua attività
lavorativa in modo abituale e prevalente come appurato dalla prova orale svolta sul punto.
Ad avviso di questo giudicante, si tratta di presupposti fattuali sufficienti per il riconoscimento del diritto al beneficio in questione.
Non sembra, invece, potersi annettere valenza ostativa alla circostanza, evidenziata dall' , della CP_2
mancata iscrizione del ricorrente alla camera di commercio quale artigiano e a quella, asseritamente conseguente, della sua mancata iscrizione alla gestione previdenziale per gli esercenti attività
artigiana.
In disparte, infatti, ogni considerazione sulla legittimità di tali provvedimenti, non essendo comprensibile il motivo per il quale la camera di commercio abbia ritenuto di non potere iscrivere parte ricorrente alla camera di commercio quale imprenditore artigiano a causa della titolarità di altra e distinta impresa artigiana da parte del socio, ciò che appare dirimente, a fini decisori, è che l'art. 8
del d.lgs. n. 22 del 2015 riconosce l'incentivo per cui è processo in relazione al presupposto fattuale dell'avvio di un'attività di impresa da parte del beneficiario e tale presupposto si è certamente realizzato nel caso di specie, anche in base alla prospettiva ermeneutica estensiva di cui si è dato conto abbracciata dallo stesso con la circolare n. 174 del 23.11.2017. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_2
provvede: dichiara il diritto del ricorrente di percepire l'anticipazione della indennità di Parte_2 disoccupazione Naspi, nella misura di legge e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore CP_1
del ricorrente della suddetta indennità ex art. 8 d.lgs. n. 22 del 2015 oltre interessi legali o Parte_2
rivalutazione monetaria ex art. 16 della l. n. 412/1991 dal giorno della maturazione del credito al soddisfo. Condanna l' al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano nella CP_1
misura di €2.500,00 per compensi di avvocato, oltre al 15% dei compensi per il rimborso delle spese generali, al rimborso delle spese di CU, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 14.2.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
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