TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
30614/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 10/08/2020, discussa nella Camera di Consiglio del 12/02/2025, promossa
DA
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. Mario Alessandro Pianigiani e Manuela Erica Matera, presso lo studio dei quali in Milano, Via Papa Gregorio XIV n. 16, è elettivamente domiciliato,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...], il [...] CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Gazzotti, presso il cui studio in Milano, Via Cappuccini n. 19, è elettivamente domiciliato,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 24.09.2020
pagina 1 di 10 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito Parte_1 CP_1 alla signora e per l'effetto; CP_1
- anche in considerazioni delle mutate condizioni economiche del ricorrente come da modello disclosure aggiornato depositato telematicamente in data 09.08.2023, nulla statuire in punto di mantenimento della signora;
CP_1
- stante la sopravvenuta maggiore età del figlio , nulla statuire sull'affido del medesimo e Per_1 stabilire a carico del signor il pagamento, in favore del figlio , della somma mensile di Pt_1 Per_1
€. 500,00, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui il ricorrente fosse condannato al pagamento del mantenimento in favore della resistente, ridurre proporzionalmente il mantenimento in favore del figlio avuto riguardo dell'attuale situazione patrimoniale del ricorrente come da modello disclosure aggiornato depositato telematicamente in data 09.08.2023;
In via istruttoria: chiedesi ammettersi interrogatorio formale della resistente e prova per testi sui seguenti capitoli preceduti dall'inciso “E' vero che” epurati dagli eventuali elementi valutativi e/o negativi:
1) “Nell'anno 2015 la signora ha iniziato una relazione sentimentale con il Dr. CP_1 [...] Aradeo (LE)”; Controparte_2
2) “Nell'estate dell'anno 2016, la signora ha detto al marito di avere una relazione CP_1 sentimentale con il dentista Dr. di Aradeo (LE). Disse al marito che Controparte_2 voleva trasferirsi a Neviano con il figlio ed iscrivere quest'ultimo alle scuole medie del paese per frequentare il terzo anno. Lei avrebbe lavorato presso lo studio dentistico;
CP_2
3) “Confermo che nell'autunno 2016 il signor ha rinvenuto tutti i messaggi che la signora Pt_1
si scambiava con il Dr. e che la signora aveva trascritto su un CP_1 Controparte_2 CP_1 quaderno come da documento n. 10 che mi si rammostra (All.10)” 4) “Dall'anno 2016 all'anno 2019, la signora si è recata cinque volte l'anno a CP_1
Neviano (LE), riferendo al marito di andare a trovare i propri genitori. Il marito e il figlio Per_1 rimanevano a San Giuliano Milanese (MI). Giunta a Neviano, la signora si CP_1 incontrava con il Dr. di Aradeo (LE) e lo frequentava”; Controparte_2
5) “Nell'estate 2019, la signora accusò il signor di essersi accordato con il CP_1 Pt_1 Dr. e di tramare alle sue spalle in suo danno”; Controparte_2
6) “Confermo il documento che mi si rammostra come scritto dalla signora . Esso riproduce CP_1 messaggi whatsapp scambiati tra il Dr. e la signora Controparte_2 CP_1 (All.10)”;
7) “Nell'anno 2015, la signora ha deciso di aprire un proprio conto corrente CP_1 bancario e di continuare a prelevare dal conto corrente cointestato con il marito del quale deteneva il bancomat”; 8) “Nel mese di luglio 2020, la signora ha chiuso il conto corrente CP_1 cointestato con il marito”;
pagina 2 di 10 9) “In data 27 maggio 2020, la signora richiedeva al signor il pagamento, CP_1 Pt_1 in suo favore, della somma mensile in contanti di €.1.000,00 per restare nella casa familiare”;
10) “In data 27 maggio 2020, la signora richiedeva al signor di lavare il CP_1 Pt_1 proprio bucato, di preparare i propri pasti e di consumarli dopo che lei e il figlio avessero Per_1 finito di mangiare”;
11) “In data 31 maggio 2020, la signora intimava al signor di lasciare la CP_1 Pt_1 casa famigliare”;
12) “Dal mese di giugno 2020 ad oggi percepisco mensilmente da mio padre, , €. Parte_1 80,00 in contanti che utilizzo per le uscite con gli amici, l'acquisto di oggetti e vestiario”;
13) “Nel mese di dicembre 2020, il signor ha comprato il pc per la scuola per il Parte_1 figlio (All.13)”; Per_1
14) “Da aprile 2021 a ottobre 2021, il signor ha comprato per il figlio Parte_1 Per_1 vestiario e libri per la scuola e ha pagato le spese per la patente (All.14)”. Si indicano come testi sui capitoli 1, 4, 5, 6: il Dr. domiciliato in Aradeo Controparte_2
(LE), Piazzetta Indipendenza n. 9; sui capitoli 1, 4, 5, 6 e da 9 a 14: il signor Testimone_1 residente in [...]. L'interrogatorio formale della resistente è richiesto su tutti i capitoli sovra riportati. Chiedesi disporsi perizia informatica su chat whatsapp e sistema di messaggistica sull'utenza telefonica 333/8716561 intestata alla signora volta all'analisi e/o al recupero di tutti i CP_1 messaggi da questa inoltrati al Dr. di Aradeo dall'anno 2015 ad oggi Controparte_2 (previa identificazione dell'utenza del destinatario) e viceversa. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per : CP_1
“Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
• Disporre – a far tempo dall'introduzione del giudizio – un assegno mensile di mantenimento a carico di e a favore di , per dodici mensilità e rivalutabile annualmente Parte_1 CP_1 sulla base degli indici Istat, pari a € 1.500,00 o a quella diversa somma ritenuta di Giustizia;
• Disporre – a far tempo dell'introduzione del giudizio – un assegno mensile a carico di Pt_1 da versarsi a a titolo di mantenimento del figlio non economicamente
[...] CP_1 Per_1 autosufficiente, per dodici mensilità e rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, pari a € 1.500,00 o a quella diversa somma ritenuta di Giustizia;
oltre al concorso a carico paterno alle spese straordinarie del figlio nella misura del 100% o in quella differente proporzione ritenuta di Giustizia, con applicazione del protocollo in uso presso questo Tribunale;
• Si richiede, anche ex art. 210 c.p.c., che il ricorrente produca in giudizio le dichiarazioni dei redditi e le fatture emesse per gli anni 2023 e 2024, le ultime dichiarazioni dei redditi, nonchè la documentazione relativa ai propri conti correnti e/o depositi titoli, azioni, obbligazioni e/o fondi patrimoniali, assicurazioni o comunque di investimento e/o cassette di sicurezza;
• Si richiedono indagini tributarie sui redditi e sul patrimonio del ricorrente;
• Con integrale rigetto delle avverse pretese di merito e istruttorie e della domanda di addebito;
• Con ogni più ampia riserva processuale consentita;
• Con vittoria di spese e competenze di causa. ”
pagina 3 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in data 20 agosto 1994 in Tuglie (LE), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tuglie (LE) al n. 17, parte II, serie A, anno 1994. dell'anno 2009.
Dall'unione è nato in data [...] a [...] il figlio – oggi maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente;
Con ricorso depositato il 10.08.2020, il ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione con addebito alla moglie e l'affido condiviso del figlio;
Per_1
In data 04.03.2021 si costituiva la resistente la quale, con successiva memoria dell'11.03.2021, chiedeva la pronuncia della separazione dal marito, l'affidamento condiviso del figlio all'epoca minorenne con collocamento materno e regolamentazione delle frequentazioni paterne, un assegno di mantenimento per sé della somma mensile di 1.500 euro, un contributo paterno al mantenimento del figlio della somma mensile di 1.500 euro, oltre al 100% delle spese extra assegno a carico del Per_1
padre.
All'udienza del 23.03.2021, il Presidente f.f., sentite le parti e tentata inutilmente la conciliazione, riservava la decisione sui provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 23.03.2021, a scioglimento della riserva, il Presidente f.f. adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
“1) Autorizza ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Affida il figlio minore , nato il [...] in [...] condivisa ai genitori, Per_1
mantenendolo collocato presso la madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé il minore secondo liberi accordi con lo stesso;
3) Assegna la casa familiare di San Giuliano Milanese, Via Gioacchino Rossini n. 5, alla sig.ra
, con quanto l'arreda; CP_1
3) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, Parte_1
mediante versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2021, di un assegno mensile di € 600,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, in applicazione del Protocollo del Tribunale di Milano, sottoscritto il 14.11.2017;
pagina 4 di 10 4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Parte_1
mediante il versamento con decorrenza dalla mensilità di maggio 2021, in via CP_1 anticipata entro il 5 di ogni mese, della somma mensile di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.”
All'udienza del 30.09.2021, tenutasi a trattazione scritta il G.I., su domanda delle parti, assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
All'udienza del 24.02.2022 i procuratori delle parti si riportavano alle rispettive memorie istruttorie e il Giudice istruttore disponeva l'ammissione delle prove orali limitatamente ai capitoli indicati nelle memorie delle parti e rinviava per l'esame dei testi all'udienza del 16.06.2022, poi rinviata all'udienza dell'8.11.2022, tenutasi innanzi al GOP delegato, in cui veniva assunta la testimonianza del figlio delle parti;
Testimone_1
Alla successiva udienza del 22.02.2023 il Giudice istruttore all'epoca procedente, verificata la regolarità dell'intimazione del teste non comparso senza alcun legittimo impedimento CP_2
delegava il Tribunale competente per territorio all'assunzione della testimonianza.
All'udienza del 15.06.2023, i procuratori delle parti dichiaravano di rinunciare all'escussione degli ultimi due testi. Il G.I., pertanto, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 7.11.2024, tenutasi a trattazione scritta, il G.I. nelle more subentrato nella titolarità del procedimento su richiesta delle parti assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., rimettendo all'esito la causa in decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che la controversia in oggetto è matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere all'integrazione del materiale probatorio già in atti, idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte. In particolare, risultano del tutto irrilevanti ai fini della decisione le istanze istruttorie reiterate nelle proprie conclusioni dalla parte ricorrente, da ritenersi superflue, alla luce della documentazione già in atti e delle prove già acquisite.
pagina 5 di 10 Quanto alla complessiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti, si osserva comunque, , che secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, ai fini della decisione sulla determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass Sez. VI-I 15.11.2016 n. 23263 e succ. conf.); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, il tenore delle rispettive allegazioni e il fallimento del tentativo di conciliazione, sono tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione del rapporto di coniugio. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151,
1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione alla moglie presentata dal ricorrente è infondata e dev'essere pertanto rigettata.
Dall'istruttoria espletata, non è emersa infatti piena prova, né della sussistenza della pretesa relazione extraconiugale della moglie a far data dal 2015, né tantomeno del nesso causale tra la supposta violazione del dovere di fedeltà e la crisi matrimoniale. Tale prova non emerge né dalle testimonianze acquisite, che non hanno confermato l'esistenza della pretesa relazione, bensì che la coppia era in crisi già da tempo, vivendo di fatto da “separati in casa” (cfr. sul punto le dichiarazioni rese dal figlio all'udienza dell'8 novembre 2022 e dal Dr. il presunto amante, che ha Per_1 CP_2 smentito completamente l'esistenza di una relazione con la ); né può trarsi dai documenti CP_1
depositati in atti dal ricorrente – quali nello specifico dalle trascrizioni dei messaggi Whatsapp (doc. 10 ricorrente), di cui non può ritenersi accertata né la genuinità, né la completezza.
In difetto di altri elementi –non è quindi possibile sostenere né la veridicità della ricostruzione del marito in merito al preteso tradimento subito, né – soprattutto il nesso causale tra l'asserita relazione pagina 6 di 10 extraconiugale della moglie e la crisi del rapporto coniugale, atteso che è lo stesso ricorrente a riconoscere in atti che i coniugi hanno continuato a convivere sino al 2020.
Pertanto, a fronte degli scarsi elementi probatori acquisiti, la domanda di addebito della separazione dev'essere rigettata.
Il contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne
Quanto alla situazione economico-reddituale delle parti, le risultanze reddituali acquisite attestano un peggioramento nella situazione reddituale del ricorrente rispetto all'epoca della separazione (cfr. PF 2020 relativo al 2019 da cui risulta un reddito annuo lordo di 64.255,00 € a fronte del PF 2023 relativo all'anno di imposta 2022 attestante un reddito notevolmente inferiore, pari a soli €
11.373,00 annui lordi: doc. 32 ricorrente); trattasi tuttavia del periodo in cui il ricorrente era in cassa integrazione;
di seguito, a far data dal 2023, il ricorrente risulta aver avviato un'attività di consulenza, con introiti fatturati nel primo semestre pari a 2.000,00 € lordi mensili (doc. 36 ricorrente) – che, pur in assenza di dati reddituali aggiornati – devono ritenersi destinati a crescere, tenuto conto della capacità lavorativa attuale e potenziale del ricorrente e comunque solo parzialmente indicativi dell'effettiva situazione reddituale della parte. Sostiene altresì un canone di locazione di € 720,00 mensili (doc. 35 ricorrente) e ha accantonamenti patrimoniali pari a € 51.660,79 al 30.12.2022 (doc.42 ricorrente).
D'altro canto, la sig.ra non ha praticamente mai tentato di inserirsi nel mondo del lavoro CP_1
ed è priva di ogni fonte di reddito, oltre che di un'effettiva capacità lavorativa specifica, avuto riguardo anche all'età (essendo oggi 56 enne) e all'assenza di esperienza pregressa;
di conseguenza non ha alcuna prospettiva pensionistica, al contrario del ricorrente che ha lavorato da dipendente sino al 2022 ed è ora titolare di partita IVA. La resistente dispone tuttavia di propri risparmi acquistati per effetto di un'eredità (al 30.09.2023 pari a € 74.837,36 – doc. 15 resistente), con cui provvede al proprio sostentamento e a quello del figlio tuttora con lei convivente, in quanto studente universitario, Per_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente.
E' inoltre titolare dell'ex casa coniugale sita in San Giuliano Milanese e di un immobile sito in
Neviano (LE), Via Vico I Roma n. 4, ricevuto per donazione paterna (che, tuttavia, secondo quanto documentato in atti necessita di importanti lavori di ristrutturazione per poter essere messo a reddito: doc. 5 resistente), oltre che per la quota di 1/6, di svariati terreni nel comune di Neviano anch'essi ereditati e che pure risulterebbero non utilizzati né messi a reddito.
pagina 7 di 10 Così ricostruita la situazione economico-reddituale di ambo le parti, nonché tenuto conto dell'età
e delle esigenze del ragazzo, oggi ancora impegnato negli studi universitari, si ritiene equo e congruo rideterminare il contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio in € 700,00 mensili Per_1
– tenuto conto della rivalutazione ISTAT del contributo previsto in sede presidenziale (a far data dal mese di maggio 2021), oltre al 70% delle spese straordinarie già previste.
Non può essere invece accolta la domanda paterna di versamento diretto a favore del figlio che pr costante giurisprudenza, è ammissibile solo in presenza di autonoma iniziativa del figlio, volta ad ottenere il mantenimento diretto. In assenza di domanda del figlio maggiorenne, il contributo al mantenimento del figlio dovrà continuare ad essere versato direttamente alla madre richiedente con lui convivente.
L'assegno di mantenimento per la moglie
Alla luce della situazione economico-reddituale delle parti come sopra ricostruita, ritiene invece il Collegio di confermare l'importo di € 350,00 mensili, già statuito in favore dell'ex coniuge atteso che lo stesso allo stato conserva la natura di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. e tenuto conto della posizione economicamente più debole della resistente, essendo la stessa tuttora priva di adeguate fonti di reddito.
Le spese di lite
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, vista la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 20 agosto 1994 in CP_1
Tuglie (LE), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tuglie (LE) al n. 17, parte II, serie
A, anno 1994. dell'anno 2009;
Rigetta la domanda di addebito di parte ricorrente.
pagina 8 di 10 Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, con Parte_1
decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, mediante versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 700,00, oltre a rivalutazione annuale ISTAT (prima rivalutazione febbraio 2026);
Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 70% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 9 di 10 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Parte_1
mediante versamento in favore della stessa, entro il 5 di ogni mese, della somma CP_1 mensile di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, prima rivalutazione febbraio
2025.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Tuglie (LE), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Valentina Di Peppe Susanna Terni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 10/08/2020, discussa nella Camera di Consiglio del 12/02/2025, promossa
DA
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. Mario Alessandro Pianigiani e Manuela Erica Matera, presso lo studio dei quali in Milano, Via Papa Gregorio XIV n. 16, è elettivamente domiciliato,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...], il [...] CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Gazzotti, presso il cui studio in Milano, Via Cappuccini n. 19, è elettivamente domiciliato,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 24.09.2020
pagina 1 di 10 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito Parte_1 CP_1 alla signora e per l'effetto; CP_1
- anche in considerazioni delle mutate condizioni economiche del ricorrente come da modello disclosure aggiornato depositato telematicamente in data 09.08.2023, nulla statuire in punto di mantenimento della signora;
CP_1
- stante la sopravvenuta maggiore età del figlio , nulla statuire sull'affido del medesimo e Per_1 stabilire a carico del signor il pagamento, in favore del figlio , della somma mensile di Pt_1 Per_1
€. 500,00, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui il ricorrente fosse condannato al pagamento del mantenimento in favore della resistente, ridurre proporzionalmente il mantenimento in favore del figlio avuto riguardo dell'attuale situazione patrimoniale del ricorrente come da modello disclosure aggiornato depositato telematicamente in data 09.08.2023;
In via istruttoria: chiedesi ammettersi interrogatorio formale della resistente e prova per testi sui seguenti capitoli preceduti dall'inciso “E' vero che” epurati dagli eventuali elementi valutativi e/o negativi:
1) “Nell'anno 2015 la signora ha iniziato una relazione sentimentale con il Dr. CP_1 [...] Aradeo (LE)”; Controparte_2
2) “Nell'estate dell'anno 2016, la signora ha detto al marito di avere una relazione CP_1 sentimentale con il dentista Dr. di Aradeo (LE). Disse al marito che Controparte_2 voleva trasferirsi a Neviano con il figlio ed iscrivere quest'ultimo alle scuole medie del paese per frequentare il terzo anno. Lei avrebbe lavorato presso lo studio dentistico;
CP_2
3) “Confermo che nell'autunno 2016 il signor ha rinvenuto tutti i messaggi che la signora Pt_1
si scambiava con il Dr. e che la signora aveva trascritto su un CP_1 Controparte_2 CP_1 quaderno come da documento n. 10 che mi si rammostra (All.10)” 4) “Dall'anno 2016 all'anno 2019, la signora si è recata cinque volte l'anno a CP_1
Neviano (LE), riferendo al marito di andare a trovare i propri genitori. Il marito e il figlio Per_1 rimanevano a San Giuliano Milanese (MI). Giunta a Neviano, la signora si CP_1 incontrava con il Dr. di Aradeo (LE) e lo frequentava”; Controparte_2
5) “Nell'estate 2019, la signora accusò il signor di essersi accordato con il CP_1 Pt_1 Dr. e di tramare alle sue spalle in suo danno”; Controparte_2
6) “Confermo il documento che mi si rammostra come scritto dalla signora . Esso riproduce CP_1 messaggi whatsapp scambiati tra il Dr. e la signora Controparte_2 CP_1 (All.10)”;
7) “Nell'anno 2015, la signora ha deciso di aprire un proprio conto corrente CP_1 bancario e di continuare a prelevare dal conto corrente cointestato con il marito del quale deteneva il bancomat”; 8) “Nel mese di luglio 2020, la signora ha chiuso il conto corrente CP_1 cointestato con il marito”;
pagina 2 di 10 9) “In data 27 maggio 2020, la signora richiedeva al signor il pagamento, CP_1 Pt_1 in suo favore, della somma mensile in contanti di €.1.000,00 per restare nella casa familiare”;
10) “In data 27 maggio 2020, la signora richiedeva al signor di lavare il CP_1 Pt_1 proprio bucato, di preparare i propri pasti e di consumarli dopo che lei e il figlio avessero Per_1 finito di mangiare”;
11) “In data 31 maggio 2020, la signora intimava al signor di lasciare la CP_1 Pt_1 casa famigliare”;
12) “Dal mese di giugno 2020 ad oggi percepisco mensilmente da mio padre, , €. Parte_1 80,00 in contanti che utilizzo per le uscite con gli amici, l'acquisto di oggetti e vestiario”;
13) “Nel mese di dicembre 2020, il signor ha comprato il pc per la scuola per il Parte_1 figlio (All.13)”; Per_1
14) “Da aprile 2021 a ottobre 2021, il signor ha comprato per il figlio Parte_1 Per_1 vestiario e libri per la scuola e ha pagato le spese per la patente (All.14)”. Si indicano come testi sui capitoli 1, 4, 5, 6: il Dr. domiciliato in Aradeo Controparte_2
(LE), Piazzetta Indipendenza n. 9; sui capitoli 1, 4, 5, 6 e da 9 a 14: il signor Testimone_1 residente in [...]. L'interrogatorio formale della resistente è richiesto su tutti i capitoli sovra riportati. Chiedesi disporsi perizia informatica su chat whatsapp e sistema di messaggistica sull'utenza telefonica 333/8716561 intestata alla signora volta all'analisi e/o al recupero di tutti i CP_1 messaggi da questa inoltrati al Dr. di Aradeo dall'anno 2015 ad oggi Controparte_2 (previa identificazione dell'utenza del destinatario) e viceversa. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per : CP_1
“Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
• Disporre – a far tempo dall'introduzione del giudizio – un assegno mensile di mantenimento a carico di e a favore di , per dodici mensilità e rivalutabile annualmente Parte_1 CP_1 sulla base degli indici Istat, pari a € 1.500,00 o a quella diversa somma ritenuta di Giustizia;
• Disporre – a far tempo dell'introduzione del giudizio – un assegno mensile a carico di Pt_1 da versarsi a a titolo di mantenimento del figlio non economicamente
[...] CP_1 Per_1 autosufficiente, per dodici mensilità e rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, pari a € 1.500,00 o a quella diversa somma ritenuta di Giustizia;
oltre al concorso a carico paterno alle spese straordinarie del figlio nella misura del 100% o in quella differente proporzione ritenuta di Giustizia, con applicazione del protocollo in uso presso questo Tribunale;
• Si richiede, anche ex art. 210 c.p.c., che il ricorrente produca in giudizio le dichiarazioni dei redditi e le fatture emesse per gli anni 2023 e 2024, le ultime dichiarazioni dei redditi, nonchè la documentazione relativa ai propri conti correnti e/o depositi titoli, azioni, obbligazioni e/o fondi patrimoniali, assicurazioni o comunque di investimento e/o cassette di sicurezza;
• Si richiedono indagini tributarie sui redditi e sul patrimonio del ricorrente;
• Con integrale rigetto delle avverse pretese di merito e istruttorie e della domanda di addebito;
• Con ogni più ampia riserva processuale consentita;
• Con vittoria di spese e competenze di causa. ”
pagina 3 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in data 20 agosto 1994 in Tuglie (LE), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tuglie (LE) al n. 17, parte II, serie A, anno 1994. dell'anno 2009.
Dall'unione è nato in data [...] a [...] il figlio – oggi maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente;
Con ricorso depositato il 10.08.2020, il ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione con addebito alla moglie e l'affido condiviso del figlio;
Per_1
In data 04.03.2021 si costituiva la resistente la quale, con successiva memoria dell'11.03.2021, chiedeva la pronuncia della separazione dal marito, l'affidamento condiviso del figlio all'epoca minorenne con collocamento materno e regolamentazione delle frequentazioni paterne, un assegno di mantenimento per sé della somma mensile di 1.500 euro, un contributo paterno al mantenimento del figlio della somma mensile di 1.500 euro, oltre al 100% delle spese extra assegno a carico del Per_1
padre.
All'udienza del 23.03.2021, il Presidente f.f., sentite le parti e tentata inutilmente la conciliazione, riservava la decisione sui provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 23.03.2021, a scioglimento della riserva, il Presidente f.f. adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
“1) Autorizza ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Affida il figlio minore , nato il [...] in [...] condivisa ai genitori, Per_1
mantenendolo collocato presso la madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé il minore secondo liberi accordi con lo stesso;
3) Assegna la casa familiare di San Giuliano Milanese, Via Gioacchino Rossini n. 5, alla sig.ra
, con quanto l'arreda; CP_1
3) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, Parte_1
mediante versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2021, di un assegno mensile di € 600,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, in applicazione del Protocollo del Tribunale di Milano, sottoscritto il 14.11.2017;
pagina 4 di 10 4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Parte_1
mediante il versamento con decorrenza dalla mensilità di maggio 2021, in via CP_1 anticipata entro il 5 di ogni mese, della somma mensile di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.”
All'udienza del 30.09.2021, tenutasi a trattazione scritta il G.I., su domanda delle parti, assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
All'udienza del 24.02.2022 i procuratori delle parti si riportavano alle rispettive memorie istruttorie e il Giudice istruttore disponeva l'ammissione delle prove orali limitatamente ai capitoli indicati nelle memorie delle parti e rinviava per l'esame dei testi all'udienza del 16.06.2022, poi rinviata all'udienza dell'8.11.2022, tenutasi innanzi al GOP delegato, in cui veniva assunta la testimonianza del figlio delle parti;
Testimone_1
Alla successiva udienza del 22.02.2023 il Giudice istruttore all'epoca procedente, verificata la regolarità dell'intimazione del teste non comparso senza alcun legittimo impedimento CP_2
delegava il Tribunale competente per territorio all'assunzione della testimonianza.
All'udienza del 15.06.2023, i procuratori delle parti dichiaravano di rinunciare all'escussione degli ultimi due testi. Il G.I., pertanto, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 7.11.2024, tenutasi a trattazione scritta, il G.I. nelle more subentrato nella titolarità del procedimento su richiesta delle parti assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., rimettendo all'esito la causa in decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che la controversia in oggetto è matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere all'integrazione del materiale probatorio già in atti, idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte. In particolare, risultano del tutto irrilevanti ai fini della decisione le istanze istruttorie reiterate nelle proprie conclusioni dalla parte ricorrente, da ritenersi superflue, alla luce della documentazione già in atti e delle prove già acquisite.
pagina 5 di 10 Quanto alla complessiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti, si osserva comunque, , che secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, ai fini della decisione sulla determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass Sez. VI-I 15.11.2016 n. 23263 e succ. conf.); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, il tenore delle rispettive allegazioni e il fallimento del tentativo di conciliazione, sono tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione del rapporto di coniugio. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151,
1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione alla moglie presentata dal ricorrente è infondata e dev'essere pertanto rigettata.
Dall'istruttoria espletata, non è emersa infatti piena prova, né della sussistenza della pretesa relazione extraconiugale della moglie a far data dal 2015, né tantomeno del nesso causale tra la supposta violazione del dovere di fedeltà e la crisi matrimoniale. Tale prova non emerge né dalle testimonianze acquisite, che non hanno confermato l'esistenza della pretesa relazione, bensì che la coppia era in crisi già da tempo, vivendo di fatto da “separati in casa” (cfr. sul punto le dichiarazioni rese dal figlio all'udienza dell'8 novembre 2022 e dal Dr. il presunto amante, che ha Per_1 CP_2 smentito completamente l'esistenza di una relazione con la ); né può trarsi dai documenti CP_1
depositati in atti dal ricorrente – quali nello specifico dalle trascrizioni dei messaggi Whatsapp (doc. 10 ricorrente), di cui non può ritenersi accertata né la genuinità, né la completezza.
In difetto di altri elementi –non è quindi possibile sostenere né la veridicità della ricostruzione del marito in merito al preteso tradimento subito, né – soprattutto il nesso causale tra l'asserita relazione pagina 6 di 10 extraconiugale della moglie e la crisi del rapporto coniugale, atteso che è lo stesso ricorrente a riconoscere in atti che i coniugi hanno continuato a convivere sino al 2020.
Pertanto, a fronte degli scarsi elementi probatori acquisiti, la domanda di addebito della separazione dev'essere rigettata.
Il contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne
Quanto alla situazione economico-reddituale delle parti, le risultanze reddituali acquisite attestano un peggioramento nella situazione reddituale del ricorrente rispetto all'epoca della separazione (cfr. PF 2020 relativo al 2019 da cui risulta un reddito annuo lordo di 64.255,00 € a fronte del PF 2023 relativo all'anno di imposta 2022 attestante un reddito notevolmente inferiore, pari a soli €
11.373,00 annui lordi: doc. 32 ricorrente); trattasi tuttavia del periodo in cui il ricorrente era in cassa integrazione;
di seguito, a far data dal 2023, il ricorrente risulta aver avviato un'attività di consulenza, con introiti fatturati nel primo semestre pari a 2.000,00 € lordi mensili (doc. 36 ricorrente) – che, pur in assenza di dati reddituali aggiornati – devono ritenersi destinati a crescere, tenuto conto della capacità lavorativa attuale e potenziale del ricorrente e comunque solo parzialmente indicativi dell'effettiva situazione reddituale della parte. Sostiene altresì un canone di locazione di € 720,00 mensili (doc. 35 ricorrente) e ha accantonamenti patrimoniali pari a € 51.660,79 al 30.12.2022 (doc.42 ricorrente).
D'altro canto, la sig.ra non ha praticamente mai tentato di inserirsi nel mondo del lavoro CP_1
ed è priva di ogni fonte di reddito, oltre che di un'effettiva capacità lavorativa specifica, avuto riguardo anche all'età (essendo oggi 56 enne) e all'assenza di esperienza pregressa;
di conseguenza non ha alcuna prospettiva pensionistica, al contrario del ricorrente che ha lavorato da dipendente sino al 2022 ed è ora titolare di partita IVA. La resistente dispone tuttavia di propri risparmi acquistati per effetto di un'eredità (al 30.09.2023 pari a € 74.837,36 – doc. 15 resistente), con cui provvede al proprio sostentamento e a quello del figlio tuttora con lei convivente, in quanto studente universitario, Per_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente.
E' inoltre titolare dell'ex casa coniugale sita in San Giuliano Milanese e di un immobile sito in
Neviano (LE), Via Vico I Roma n. 4, ricevuto per donazione paterna (che, tuttavia, secondo quanto documentato in atti necessita di importanti lavori di ristrutturazione per poter essere messo a reddito: doc. 5 resistente), oltre che per la quota di 1/6, di svariati terreni nel comune di Neviano anch'essi ereditati e che pure risulterebbero non utilizzati né messi a reddito.
pagina 7 di 10 Così ricostruita la situazione economico-reddituale di ambo le parti, nonché tenuto conto dell'età
e delle esigenze del ragazzo, oggi ancora impegnato negli studi universitari, si ritiene equo e congruo rideterminare il contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio in € 700,00 mensili Per_1
– tenuto conto della rivalutazione ISTAT del contributo previsto in sede presidenziale (a far data dal mese di maggio 2021), oltre al 70% delle spese straordinarie già previste.
Non può essere invece accolta la domanda paterna di versamento diretto a favore del figlio che pr costante giurisprudenza, è ammissibile solo in presenza di autonoma iniziativa del figlio, volta ad ottenere il mantenimento diretto. In assenza di domanda del figlio maggiorenne, il contributo al mantenimento del figlio dovrà continuare ad essere versato direttamente alla madre richiedente con lui convivente.
L'assegno di mantenimento per la moglie
Alla luce della situazione economico-reddituale delle parti come sopra ricostruita, ritiene invece il Collegio di confermare l'importo di € 350,00 mensili, già statuito in favore dell'ex coniuge atteso che lo stesso allo stato conserva la natura di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. e tenuto conto della posizione economicamente più debole della resistente, essendo la stessa tuttora priva di adeguate fonti di reddito.
Le spese di lite
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, vista la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 20 agosto 1994 in CP_1
Tuglie (LE), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tuglie (LE) al n. 17, parte II, serie
A, anno 1994. dell'anno 2009;
Rigetta la domanda di addebito di parte ricorrente.
pagina 8 di 10 Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, con Parte_1
decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, mediante versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 700,00, oltre a rivalutazione annuale ISTAT (prima rivalutazione febbraio 2026);
Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 70% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 9 di 10 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Parte_1
mediante versamento in favore della stessa, entro il 5 di ogni mese, della somma CP_1 mensile di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, prima rivalutazione febbraio
2025.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Tuglie (LE), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Valentina Di Peppe Susanna Terni
pagina 10 di 10