TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 14160/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 15.04.2024, rimessa al Collegio con ordinanza del 22.1.2025 , discussa nella
Camera di Consiglio del 22.01.2025 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/07/1964, rappresentato e difeso dall' avv. D'ERCOLE MANUELA con studio in VIA T.
GROSSI N. 2 20090 CESANO BOSCONE presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
6.5.2024
pagina 1 di 3
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Milano il 9.12.1991 tra il Sig Parte_1
e la Sig.ra ed ordinare la trascrizione della relativa sentenza
[...] CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in MILANO il 09/12/1991, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
MILANO nell'anno 1991 , atto 704 parte I dal matrimonio non sono nati figli,
i coniugi si sono separati con sentenza n 1909/23 dell'1.3.2023 pubblicata il 3.3.2023 e passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria, con ricorso depositato in data 15.4.2024 ha chiesto lo Parte_1
scioglimento del matrimonio, la resistente è rimasta contumace, il ricorrente è comparso avanti al GD all'udienza del 10.12.2024 insistendo nella domanda, la causa è stata rinviata all'udienza del 22.1.2025 al fine di acquisire attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione , nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, quindi con ordinanza del 22.1.2025 il GD ha rimesso la causa per la decisione al Collegio avanti al quale è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio in pari data.
Considerato in diritto
pagina 2 di 3 La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Milano n. 1709/23 dell'1.3.2023 pubblicata in data 3.3.2023 e passata in giudicato come da attestazione della Cancelleria.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 15.4.2024 e l'udienza avanti il Presidente nel giudizio di separazione si è svolta in data 11.10.2022), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio le spese di lite sono irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, ///nella contumacia della parte resistente così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in
[...] Controparte_1
MILANO il 09/12/1991, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 1991 , n.704, parte I,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Dichiara irripetibili le spese di lite
Milano 22/01/2025
Il Presidente est. dott. Susanna Terni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 15.04.2024, rimessa al Collegio con ordinanza del 22.1.2025 , discussa nella
Camera di Consiglio del 22.01.2025 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/07/1964, rappresentato e difeso dall' avv. D'ERCOLE MANUELA con studio in VIA T.
GROSSI N. 2 20090 CESANO BOSCONE presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
6.5.2024
pagina 1 di 3
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Milano il 9.12.1991 tra il Sig Parte_1
e la Sig.ra ed ordinare la trascrizione della relativa sentenza
[...] CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in MILANO il 09/12/1991, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
MILANO nell'anno 1991 , atto 704 parte I dal matrimonio non sono nati figli,
i coniugi si sono separati con sentenza n 1909/23 dell'1.3.2023 pubblicata il 3.3.2023 e passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria, con ricorso depositato in data 15.4.2024 ha chiesto lo Parte_1
scioglimento del matrimonio, la resistente è rimasta contumace, il ricorrente è comparso avanti al GD all'udienza del 10.12.2024 insistendo nella domanda, la causa è stata rinviata all'udienza del 22.1.2025 al fine di acquisire attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione , nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, quindi con ordinanza del 22.1.2025 il GD ha rimesso la causa per la decisione al Collegio avanti al quale è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio in pari data.
Considerato in diritto
pagina 2 di 3 La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Milano n. 1709/23 dell'1.3.2023 pubblicata in data 3.3.2023 e passata in giudicato come da attestazione della Cancelleria.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 15.4.2024 e l'udienza avanti il Presidente nel giudizio di separazione si è svolta in data 11.10.2022), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio le spese di lite sono irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, ///nella contumacia della parte resistente così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in
[...] Controparte_1
MILANO il 09/12/1991, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 1991 , n.704, parte I,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Dichiara irripetibili le spese di lite
Milano 22/01/2025
Il Presidente est. dott. Susanna Terni
pagina 3 di 3