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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/12/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE- SEZIONE DIST. DI TARANTO sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr.ssa Maristella Agostinacchio Presidente rel.
2. dr.ssa Monica Sgarro Consigliere
3. dr.ssa Antonella Gialdino Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale, riunita in Camera di Consiglio, il giorno 4 dicembre 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.32/2021 r.g. lavoro vertente
T R A
(Cod. Fisc. – P.I. Parte_1 P.IVA_1
) , in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria P.IVA_2
LE BE ( C. F. : ) unitamente alla quale elettivamente domicilia in C.F._1
TA , Via Golfo di TA , 7/D , presso l'Avvocatura della Sede Prov.le dell' stesso, giusta Pt_1
procura generale alle liti conferita con atto del Notaio di Roma del 21 luglio 2015, Persona_1
repertorio n. 80974.
La procuratrice indica, per le comunicazioni e notificazioni, i seguenti indirizzi e n. fax 099/7768560 Email_1
APPELLANTE
E
, 19/04/1953, , residente in [...]e domiciliata in TA CP_1 C.F._2
in via C. Nitti, 22, presso lo studio professionale dell'Avv. Cosimo Sammarco, c.f.
, tel./fax 099/9739155, PEC dal quale è C.F._3 Email_3
rappresentata e difesa per mandato in calce alla memoria di costituzione
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di TA n. 1720/2020 pubblicata il 21 luglio 2020.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21 gennaio 2021 l' ha proposto appello parziale avverso la sentenza Pt_1
indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di TA, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda proposta da e condannò l al pagamento in favore di quest'ultima della CP_1 Pt_1
pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal giorno 1.03.2017 (epoca di insorgenza dell'invalidità all'80%), oltre che al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva tempestivo appello l' affidando il gravame ad un Pt_1
unico motivo;
in particolare, l' poneva la questione della applicabilità anche all'ipotesi della Pt_1
pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore alla misura dell'80%, della disciplina delle c.d. “finestre” di cui all'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, norma che prevede lo slittamento della decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla maturazione dei requisiti per un periodo di 12 mesi non solo per i soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato" ma altresì oltre alle lavoratrici del pubblico impiego, pure contemplate nella norma, di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia
"alle età previste dagli specifici ordinamenti".
Chiedeva, in riforma della sentenza di primo grado, dichiararsi che la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata fosse riconosciuta con decorrenza dal giorno 1 marzo 2018.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio la che ha CP_1
resistito al gravame di cui ha invocato il rigetto.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, determinati da esigenze di ruolo, in data 14.11.2025 il procedimento era assegnato alla scrivente.
Quindi, all'esito della discussione del 4.12.2025 e della successiva camera di consigio, la causa è stata decisa come da dispositivo di seguito trascritto,
Preliminarmente deve essere rilevata la sussistenza dell'interesse al gravame atteso che l' -pur Pt_1
applicando “de facto” le finestre di uscita, come affermato dalla parte appellata nella propria memoria- ha interesse ad una pronuncia che consacri la legittimità del suo operato onde evitare eventuali azioni di esatto adempimento.
Tanto premesso, si rileva che l'appello è fondato per le seguenti ragioni. In merito alla questione dell'applicabilità delle finestre mobili (di cui all'articolo 12 del decreto-legge n.
78/2010 convertito in legge n. 122/2010) alle pensioni di vecchiaia anticipata ex d.lgs 503/1992 va osservato che già da tempo si è formato l'orientamento che ha dato risposta positiva al quesito;
tale soluzione interpretativa è stata ribadita anche, da ultimo, con la recente ordinanza n. 15626/2021 della
Suprema Corte.
In materia difatti la Cassazione – in funzione di nomofilachia – si è pronunciata più volte in modo uniforme accogliendo le argomentazioni proposte dall' e respingendo le difese dei pensionati (tra Pt_1
le tante Cass. nn. 10613/2020, 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018, 29191/2018).
Ed invero “la disposizione dell'art. 12, co.
1 - per motivi letterali, logici e sistematici - individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia”; si tratta “non solo dei soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato" (secondo l'interpretazione che era stata fornita da alcuni giudici di merito) “ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". “E' sbagliato perciò sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi') utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dall'art.1 comma 5 della legge
247/2007)” (cfr Cass. cit).
Con riferimento alla questione della abrogazione della disposizione citata della legge 122/2010 a seguito della entrata in vigore della cd. “riforma RN” nelle citate decisioni di legittimità si legge che
– ad avviso della Corte – “nessun argomento contrario all'interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma RN (L. n. 214/2011 di conversione del D.L.
201/2011) che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12 del d.l. n. 78 del 2010 esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi da 6 a 11 - assoggettati dalla stessa data a requisiti più gravosi rispetto al passato per l'accesso al pensionamento - tra i quali non rientrano però
i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l'accesso a pensione. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle a mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato art.1, comma 8 del decreto legislativo n.503/1992), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui all'art. 12 d.l.
78/2010 ( Cass. n. 32591/2018)”.
L'interpretazione fornita dalla Suprema Corte si basa sulla sistematica lettura delle norme in oggetto, avendo la cd. riforma RN modificato la disciplina dell'accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
ciò comporta che anche dopo la legge RN le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza.
In aggiunta, l'opzione ermeneutica innanzi illustrata è stata ritenuta dalla Corte conforme ai principi di ordine costituzionale: nella pronuncia citata si è difatti ribadito che “non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale. D'altra parte si tratta di scelte che, come già detto, non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con l'art.1, comma 8 del decreto legislativo n.503/1992; che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini. Inoltre, lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della "finestra", dato che in tale periodo l'assicurato invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare;
ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa.
Le stesse considerazioni di ordine costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla c.d. legge RN n. 211/2011, dovendosi escludere la violazione di principi affermati dalla
Carta costituzionale, sia pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non invalidi, assunto come tertium comparationis, cui il sistema delle finestre, come già detto non si applica;
e ciò perché la regolamentazione dell'accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto per i primi sono stati invece comunque alzati dalla i CP_2
requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi i secondi che mantengono il requisito anagrafico di favore ed un accesso alla pensione di vecchiaia anticipato siccome fissato previsto dall'art.1, comma 8 d.lgs 503/1992” (in termini Cass.10613/2020).
Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il motivo di gravame deve essere accolto e per l'effetto va dichiarato il diritto dell'originaria parte ricorrente alla pensione ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.lgs.
n. 503 del 1992 con decorrenza dal 1.03.2018, ossia con il differimento di 12 mesi rispetto all'accertamento compiuto dal primo giudice, con condanna alla conseguente riliquidazione della prestazione ed all'erogazione dei ratei da tale data, oltre accessori come per legge.
In ordine al regolamento delle spese processuali, considerata la novità della questione nonché la complessità della normativa, sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, dichiara il diritto dell'originaria parte ricorrente alla pensione ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 con decorrenza dal giorno 1.03.2018, ossia con il differimento di 12 mesi rispetto alla decorrenza riconosciuta in prime cure;
2) Compensa tra le parti le spese del grado.
TA, 4 dicembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Maristella Agostinacchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE- SEZIONE DIST. DI TARANTO sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr.ssa Maristella Agostinacchio Presidente rel.
2. dr.ssa Monica Sgarro Consigliere
3. dr.ssa Antonella Gialdino Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale, riunita in Camera di Consiglio, il giorno 4 dicembre 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.32/2021 r.g. lavoro vertente
T R A
(Cod. Fisc. – P.I. Parte_1 P.IVA_1
) , in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria P.IVA_2
LE BE ( C. F. : ) unitamente alla quale elettivamente domicilia in C.F._1
TA , Via Golfo di TA , 7/D , presso l'Avvocatura della Sede Prov.le dell' stesso, giusta Pt_1
procura generale alle liti conferita con atto del Notaio di Roma del 21 luglio 2015, Persona_1
repertorio n. 80974.
La procuratrice indica, per le comunicazioni e notificazioni, i seguenti indirizzi e n. fax 099/7768560 Email_1
APPELLANTE
E
, 19/04/1953, , residente in [...]e domiciliata in TA CP_1 C.F._2
in via C. Nitti, 22, presso lo studio professionale dell'Avv. Cosimo Sammarco, c.f.
, tel./fax 099/9739155, PEC dal quale è C.F._3 Email_3
rappresentata e difesa per mandato in calce alla memoria di costituzione
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di TA n. 1720/2020 pubblicata il 21 luglio 2020.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21 gennaio 2021 l' ha proposto appello parziale avverso la sentenza Pt_1
indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di TA, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda proposta da e condannò l al pagamento in favore di quest'ultima della CP_1 Pt_1
pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal giorno 1.03.2017 (epoca di insorgenza dell'invalidità all'80%), oltre che al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva tempestivo appello l' affidando il gravame ad un Pt_1
unico motivo;
in particolare, l' poneva la questione della applicabilità anche all'ipotesi della Pt_1
pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore alla misura dell'80%, della disciplina delle c.d. “finestre” di cui all'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, norma che prevede lo slittamento della decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla maturazione dei requisiti per un periodo di 12 mesi non solo per i soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato" ma altresì oltre alle lavoratrici del pubblico impiego, pure contemplate nella norma, di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia
"alle età previste dagli specifici ordinamenti".
Chiedeva, in riforma della sentenza di primo grado, dichiararsi che la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata fosse riconosciuta con decorrenza dal giorno 1 marzo 2018.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio la che ha CP_1
resistito al gravame di cui ha invocato il rigetto.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, determinati da esigenze di ruolo, in data 14.11.2025 il procedimento era assegnato alla scrivente.
Quindi, all'esito della discussione del 4.12.2025 e della successiva camera di consigio, la causa è stata decisa come da dispositivo di seguito trascritto,
Preliminarmente deve essere rilevata la sussistenza dell'interesse al gravame atteso che l' -pur Pt_1
applicando “de facto” le finestre di uscita, come affermato dalla parte appellata nella propria memoria- ha interesse ad una pronuncia che consacri la legittimità del suo operato onde evitare eventuali azioni di esatto adempimento.
Tanto premesso, si rileva che l'appello è fondato per le seguenti ragioni. In merito alla questione dell'applicabilità delle finestre mobili (di cui all'articolo 12 del decreto-legge n.
78/2010 convertito in legge n. 122/2010) alle pensioni di vecchiaia anticipata ex d.lgs 503/1992 va osservato che già da tempo si è formato l'orientamento che ha dato risposta positiva al quesito;
tale soluzione interpretativa è stata ribadita anche, da ultimo, con la recente ordinanza n. 15626/2021 della
Suprema Corte.
In materia difatti la Cassazione – in funzione di nomofilachia – si è pronunciata più volte in modo uniforme accogliendo le argomentazioni proposte dall' e respingendo le difese dei pensionati (tra Pt_1
le tante Cass. nn. 10613/2020, 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018, 29191/2018).
Ed invero “la disposizione dell'art. 12, co.
1 - per motivi letterali, logici e sistematici - individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia”; si tratta “non solo dei soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato" (secondo l'interpretazione che era stata fornita da alcuni giudici di merito) “ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". “E' sbagliato perciò sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi') utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dall'art.1 comma 5 della legge
247/2007)” (cfr Cass. cit).
Con riferimento alla questione della abrogazione della disposizione citata della legge 122/2010 a seguito della entrata in vigore della cd. “riforma RN” nelle citate decisioni di legittimità si legge che
– ad avviso della Corte – “nessun argomento contrario all'interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma RN (L. n. 214/2011 di conversione del D.L.
201/2011) che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12 del d.l. n. 78 del 2010 esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi da 6 a 11 - assoggettati dalla stessa data a requisiti più gravosi rispetto al passato per l'accesso al pensionamento - tra i quali non rientrano però
i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l'accesso a pensione. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle a mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato art.1, comma 8 del decreto legislativo n.503/1992), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui all'art. 12 d.l.
78/2010 ( Cass. n. 32591/2018)”.
L'interpretazione fornita dalla Suprema Corte si basa sulla sistematica lettura delle norme in oggetto, avendo la cd. riforma RN modificato la disciplina dell'accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
ciò comporta che anche dopo la legge RN le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza.
In aggiunta, l'opzione ermeneutica innanzi illustrata è stata ritenuta dalla Corte conforme ai principi di ordine costituzionale: nella pronuncia citata si è difatti ribadito che “non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale. D'altra parte si tratta di scelte che, come già detto, non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con l'art.1, comma 8 del decreto legislativo n.503/1992; che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini. Inoltre, lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della "finestra", dato che in tale periodo l'assicurato invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare;
ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa.
Le stesse considerazioni di ordine costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla c.d. legge RN n. 211/2011, dovendosi escludere la violazione di principi affermati dalla
Carta costituzionale, sia pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non invalidi, assunto come tertium comparationis, cui il sistema delle finestre, come già detto non si applica;
e ciò perché la regolamentazione dell'accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto per i primi sono stati invece comunque alzati dalla i CP_2
requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi i secondi che mantengono il requisito anagrafico di favore ed un accesso alla pensione di vecchiaia anticipato siccome fissato previsto dall'art.1, comma 8 d.lgs 503/1992” (in termini Cass.10613/2020).
Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il motivo di gravame deve essere accolto e per l'effetto va dichiarato il diritto dell'originaria parte ricorrente alla pensione ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.lgs.
n. 503 del 1992 con decorrenza dal 1.03.2018, ossia con il differimento di 12 mesi rispetto all'accertamento compiuto dal primo giudice, con condanna alla conseguente riliquidazione della prestazione ed all'erogazione dei ratei da tale data, oltre accessori come per legge.
In ordine al regolamento delle spese processuali, considerata la novità della questione nonché la complessità della normativa, sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, dichiara il diritto dell'originaria parte ricorrente alla pensione ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 con decorrenza dal giorno 1.03.2018, ossia con il differimento di 12 mesi rispetto alla decorrenza riconosciuta in prime cure;
2) Compensa tra le parti le spese del grado.
TA, 4 dicembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Maristella Agostinacchio