Art. 3.
Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 29 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1949-50, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.
Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 29 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1949-50, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.