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Decreto 12 marzo 2025
Decreto 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, decreto 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 476/2024 R.G. L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il G.O.P. dott.ssa Maria Claudia Colangelo, considerato che:
-all'udienza del 18 ottobre 2024 parte ricorrente ha contestato le conclusioni del C.T.U.;
-parte ricorrente non ha depositato il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis, sesto comma,
c.p.c. nel termine assegnato dal giudice;
-il mancato deposito del ricorso deve essere equiparato alla mancata contestazione delle conclusioni del C.T.U. il quale ha accertato l'insussistenza di entrambi i requisiti sanitari indicati nel ricorso;
Vista l'istanza depositata da parte ricorrente in data 10 marzo 2025;
Rilevato che non vi è più alcuna attività processuale da compiere e che si rende necessario dichiarare formalmente l'estinzione del procedimento;
Ritenuto che
le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti e le spese di CTU poste definitivamente a carico dell' avendo parte ricorrente dichiarato di versare nelle CP_1 condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procedimento;
Dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Ivrea, li 11 marzo 2025
Il G.O.P. Dott.ssa Maria Claudia Colangelo
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il G.O.P. dott.ssa Maria Claudia Colangelo, considerato che:
-all'udienza del 18 ottobre 2024 parte ricorrente ha contestato le conclusioni del C.T.U.;
-parte ricorrente non ha depositato il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis, sesto comma,
c.p.c. nel termine assegnato dal giudice;
-il mancato deposito del ricorso deve essere equiparato alla mancata contestazione delle conclusioni del C.T.U. il quale ha accertato l'insussistenza di entrambi i requisiti sanitari indicati nel ricorso;
Vista l'istanza depositata da parte ricorrente in data 10 marzo 2025;
Rilevato che non vi è più alcuna attività processuale da compiere e che si rende necessario dichiarare formalmente l'estinzione del procedimento;
Ritenuto che
le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti e le spese di CTU poste definitivamente a carico dell' avendo parte ricorrente dichiarato di versare nelle CP_1 condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procedimento;
Dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Ivrea, li 11 marzo 2025
Il G.O.P. Dott.ssa Maria Claudia Colangelo