Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/03/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5643/2009 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, composto dai seguenti magistrati:
dott. Luigi Bobbio Presidente dott.ssa Stefania Giudice rel. dott.ssa Gisella Ciniglio Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5643/2009 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 6.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 46 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
CRESCENZO ANTONIO (c.f.: ) e dell'Avv. CRESCENZO C.F._2
ALFREDO Indirizzo Telematico;
dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._3
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._4
C/O AVV. SCUTIERO FRANCESCO V. DANTE ALIGHIERI, 46 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. BAROSSO MAURO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e C.F._5
difesa;
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._6
VIA FRANCESCO FARAO, 4 84124 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. MANZIONE
WLADIMIRO (c.f.: ) e dell'Avv. MANZIONE GAETANO C.F._7
Pagina 1 di 15
rappresentato e difeso;
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_3 C.F._9 in VIA FRANCESCO FARAO 84100 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. MANZIONE
WLADIMIRO (c.f.: ) e dell'Avv. MANZIONE GAETANO C.F._7
( ) VIA FRANCESCO FARAO, 4 SALERNO, dal quale è C.F._8
rappresentata e difesa;
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_4 C.F._10
VIA FRANCESCO FARAO, 4 84124 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. MANZIONE
WLADIMIRO (c.f.: ) e dell'Avv. MANZIONE GAETANO C.F._7
( ) VIA FRANCESCO FARAO, 4 SALERNO, dal quale è C.F._8
rappresentata e difesa;
CONVENUTA
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata aperta la successione di nato a [...] Persona_1
(SA) il 22.7.1914 e ivi deceduto il 19.4.1967 e di nata a [...] il Persona_2
20.12.1921 e deceduta a Sarno il 25.12.2006.
Il Tribunale sempre in via preliminare ritiene di procedere alla divisione dei compendi ereditari in modo separato, attesa la diversità dei soggetti assumenti la qualità di eredi.
Invero, a seguito della successione ab intestato di quest'ultimo ha Persona_1
lasciato quali eredi il coniuge , avente diritto ad una quota di ¼ ed i figli Persona_2 CP_1
ed , ciascuno aventi diritto ad una quota di 1/3 della
[...] Parte_1 Controparte_5 metà del patrimonio (cfr. art. 542 c.c.).
In conseguenza del successivo decesso di nella sua quota di 1/3 sono Controparte_5
succeduti la di lui coniuge ed i figli , e Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
Controparte_2
Pagina 2 di 15 In conseguenza del successivo decesso di nella sua quota di ¼ sono succeduti Persona_2
le figlie ed e, per rappresentazione del figlio premorto Parte_1 Controparte_1
, i nipoti e Controparte_5 Persona_1 Controparte_4 Controparte_2
In conseguenza del successivo decesso di (1981), la sua quota si è Persona_1 accresciuta in favore degli eredi testamentari e (germani). Controparte_4 Controparte_2
La massa ereditaria del de cuius risulta costituita da un unico Persona_1
appartamento sito in Sarno via De Liguori 26 (foglio 20 part.lla 4134 sub. 2).
Con riguardo, poi, alle modalità di scioglimento della comunione ereditaria, il Tribunale
ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU ing. di in- Persona_3 divisibilità pro quota dell'immobile, in considerazione della completezza degli accertamenti, esami e rilievi tecnici compiuti e della adeguata motivazione e coerenza logica delle valutazioni da esso espresse, pienamente corrispondenti alla situazione fattuale dell'immobile ed alle risultanze di causa.
In particolare, l'accesso e la tipologia dell'unico immobile rendono sicuramente impossibile la divisione dello stesso in tre quote uguali dotate ciascuna di autonomia funzionale e di destinazione.
Detta risultanza non risulta d'altronde contestata dalle parti costituite.
Deve dunque ritenersi che l'immobile, ai sensi dell'art. 720 cc, non sia comodamente divisibile in natura in tre quote, corrispondenti al numero dei coeredi legittimi.
Nessuno dei coeredi ha chiesto l'attribuzione del suddetto immobile e, pertanto, occorre procedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 720, 748 e 788 cpc alla vendita, delegando all'uopo un notaio secondo le modalità di cui alla separata ordinanza emessa in pari data.
Tuttavia, il ctu ha accertato che attualmente l'unità abitativa n. 4 è collegata, al secondo piano, alla unità n. 3 e pertanto, prima di procedere alla vendita, va ordinato a tutti gli eredi di separare le due unità mediante realizzazione di muratura in corrispondenza del corridoio che collega le due unità (secondo quanto indicato dal ctu a pag. 112).
Per quanto attiene, inoltre, al valore da attribuire all'immobile quale prezzo base per la vendita giudiziaria, ritiene il Tribunale di condividere pienamente la valutazione espressa dal
CTU nella relazione depositata il 30.4.2014, per la completezza dei rilievi ed accertamenti compiuti, l'adeguatezza e coerenza logica dei criteri utilizzati, la congruenza delle conclusioni cui
è pervenuto con la tipologia, ubicazione, estensione, stato di conservazione dell'immobile in oggetto.
Il valore dell'immobile va dunque stimato in euro 74.447,61 (vedi ctu pagg. 49 e 112).
All'esito delle operazioni delegate, il ricavato della vendita verrà assegnato alle parti in ragione delle quote loro spettanti, detratte le spese a carico della massa.
Pagina 3 di 15 Quanto alle spese di lite, si osserva che secondo il costante orientamento della Suprema
Corte le spese del giudizio di divisione non sono regolate dal principio della soccombenza, ma vengono liquidate a carico della massa con la sentenza che definisce il giudizio o con l'ordinanza ex art. 789 c.p.c. di approvazione del progetto divisionale. Ciò in quanto gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti (cfr. Cass. 13.5.2015, n.
9813).
La condanna al pagamento delle spese processuali è infatti una conseguenza legale della soccombenza e, non potendosi di regola configurare nel procedimento di divisione una vera e propria soccombenza, le spese di causa debbono essere poste “a carico della mas-sa” per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento alla sua conclusione.
Pertanto, le spese di lite ed 1/3 di quelle della ctu, nel caso di specie, vanno poste a carico della massa ereditaria e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55.
A questo, punto occorre procedere alla divisione della massa ereditaria della de cuius Per_2
.
[...]
A seguito del decesso ab intestato della stessa sono succeduti le figlie , Parte_1
e per rappresentazione del figlio premorto , Controparte_6 Controparte_5 Persona_1
e
[...] Controparte_4 Controparte_2
In seguito al decesso di (1981), la sua quota si è accresciuta in favore Persona_1
dei suoi eredi testamentari e Controparte_4 Controparte_2
La massa ereditaria è costituita dagli immobili siti in Sarno traversa Giacomo EO n.
36 (foglio 19 part.lla 637 sub 35 e 36); dagli immobili siti in Sarno via De Liguori 26 (foglio 20
part.lla 4126 sub 6 e 10); dal locale sito in Sarno al Corso G. Amendola (foglio 20 part.lla 4819
sub 4); dall'appartamento con annesso box auto sito in Sarno alla Piazza Marconi n. 26 (foglio 20
part.lla 4819 sub 15 e 28); dal saldo creditore sul c.c. n. 11565,88 presso la banca Monte dei
Paschi di Siena filiale di Sarno di euro 1918,32.
Con atto pubblico dell'11.3.1999 la de cuius ha donato alla figlia Persona_2 Parte_1
la nuda proprietà degli immobili siti in via De Liguori n. 17 e 15 (foglio 20 mappale 4122
[...] sub 1 e mappale 4125 sub 1); con atto pubblico del 31.3.1999 la de cuius ha donato Persona_2 alla figlia la nuda proprietà degli immobili siti in via De Liguori n. 21 e 23 Controparte_1
(foglio 20 mappale 4126 sub 2 e mappale 4126 sub 5).
Il Tribunale evidenzia che, notoriamente, la collazione di cui all'art. 737 c.c. è un istituto proprio della divisione ereditaria, con il quale i discendenti e il coniuge che accettano l'eredità
conferiscono nell'asse ereditario (in natura o per imputazione) tutto quanto ricevuto dal defunto in donazione secondo un meccanismo che è obbligatorio per legge (salvo dispensa); pertanto, i beni
Pagina 4 di 15 donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti,
essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione (Cass.
1.2.1995 n.1159).
Nel caso di specie, dall'esame degli di donazione sopra citati si evince che la stessa è stata fatta con imputazione alla quota legittima e, per l'eventuale supero, alla quota disponibile, con dispensa da collazione.
Occorre, pertanto, procedere al preliminare calcolo della disponibile con il procedimento di riunione che è necessario ogni qual volta sia rilevante appurare quale sia nel caso concreto la disponibile (Cass. n. 14193/2022).
Occorre procedere alla riunione fittizia di tutti i beni relitti, sulla base del valore che essi avevano al momento dell'apertura della successione;
si riuniscono, quindi, fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato ai sensi degli articoli da 747 a 750 c.c. e sull'asse così formato si calcola la quota di cui la de cuius Per_2
poteva disporre.
[...]
Al riguardo rilevano le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu, ritenute dal Tribunale pienamente condivisibili, in considerazione della correttezza della metodologia adoperata nell'effettuare la stima degli immobili.
Pertanto, al momento del decesso di l'asse ereditario era pari ad euro Persona_2
871.160,22 (relictum =euro 757.179,22+ donatum= euro 113.981,00 (euro 48533,00 donazione
, donazione ). CP_7 Pt_1
Ne discende, che la quota di cui la de cuius poteva disporre era pari ad euro 290.386,75 (1/3
di 871.160,26).
Pertanto, con le donazioni in questione la de cuius ha disposto nei limiti della disponibile,
con conseguente rigetto dell'azione di riduzione proposta dagli eredi di . Controparte_5
Ad ogni modo, atteso che le donazioni a favore delle figlie ed sono state Pt_1 CP_1
dispensate dalla collazione (ai sensi dell'art. 737 comma 2 c.c.) ma non anche dall'imputazione (ai sensi dell'art. 747 c.c.), operando la collazione per imputazione, correttamente si è considerato il valore dell'immobile al momento dell'apertura della successione, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo i medesimi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi secondo la misura del diritto di ciascuno.
Pagina 5 di 15 Con riguardo, poi, alle modalità di scioglimento della comunione ereditaria, il Tribunale ritiene di aderire all'ipotesi sviluppata dal ctu che tenga conto della separazione delle masse ereditarie da dividere (per le motivazioni di cui sopra).
In particolare, si ritiene corretta la soluzione che esclude dal patrimonio ereditario i beni donati (in ragione delle considerazioni di cui sopra) e la polizza vita, atteso che come chiarito dal ctu, non si conoscono i reali beneficiari di essa.
Pertanto, il valore del patrimonio immobiliare è pari ad euro 757.179,22 e la quota spettante a ciascun condividente ( e per rappresentazione Parte_1 Controparte_1
gli eredi di ) è pari ad euro 250.393,07 (1/3 di euro 757.179,22). Controparte_5
Tenuto conto della circostanza che ed hanno già ricevuto per Parte_1 CP_1
effetto delle donazioni la somma rispettivamente di euro 65.448,00 e di euro 48533,00, la loro quota si riduce rispettivamente ad euro 184.945,07 e ad euro 201.860,07.
Per quanto concerne la domanda attorea di rendicontazione e di pagamento della quota spettante dei frutti civili e naturali, si osserva quanto segue.
Prevede l'art. 723 c.c. che "dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti".
La ragione di tale domanda – che può proporsi anche autonomamente rispetto a quella di divisione - risiede nel fatto che il compimento di attività di gestione ed amministrazione di beni anche parzialmente altrui, in base ad assunzione volontaria ovvero a mandato anche tacito ad amministrare, comporta per sua natura l'obbligo di portare a conoscenza degli altri aventi diritto, secondo il principio di responsabilità e buona fede, tutti gli atti posti in essere nell'interesse comune, ed in special modo quelli dai quali possono scaturire reciproche partite debitorie e creditorie.
In particolare, l'obbligo di rappresentazione dei frutti discende dal fatto che, in seno alla comunione - ereditaria e non - i condividenti hanno pari diritto sulla massa comune in proporzione delle rispettive quote, le quali tuttavia si concretano in natura solo per effetto dello scioglimento della comunione: pertanto, fino a quando permane lo stato di indivisione, questo attrae necessariamente nella sua orbita non solo le singole componenti della massa comune ma anche i rispettivi frutti, facendoli entrare indiscriminatamente nel coacervo, onde essere poi attribuiti agli aventi diritto in proporzione delle singole quote astratte e non già quali accessori dei singoli beni che verranno specificamente assegnati a ciascun coerede.
Pagina 6 di 15 I frutti, pertanto, costituiscono tecnicamente degli incrementi della massa e sono pertanto sempre dovuti a tutti gli aventi diritto, sia nella forma degli incrementi in natura, sia nell'ipotesi dei frutti civili, derivanti dalla collocazione sul mercato dei cespiti comuni.
Diverso discorso è da farsi con riferimento ai cosiddetti frutti civili derivanti dal godimento esclusivo di un cespite immobiliare comune da parte di uno solo degli aventi diritto, che si configura, più propriamente, come obbligo indennitario, ovvero risarcitorio, correlato alla privazione del godimento del bene comune in danno degli altri aventi diritto.
Tale posizione creditoria, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, non discende tuttavia automaticamente dall'utilizzo esclusivo di un bene comune da parte di uno soltanto dei condividenti, richiedendosi al contrario la dimostrazione che vi sia stato impedimento all'esercizio dell'altrui concorrente diritto sul bene, ovvero che quest'ultimo abbia in concreto prodotto incrementi patrimoniali suscettibili di distribuzione fra tutti i contitolari.
In difetto di tale prova, il godimento diretto di un bene comune costituisce invero – di per sé solo considerato - normale estrinsecazione del diritto di proprietà ai sensi dell'art. 1102
c.c, ferma la possibilità dell'altrui concorrente godimento, e non può pertanto ingenerare in capo agli altri contitolari un diritto di credito per il sol fatto che gli stessi si siano astenuti da un contestuale utilizzo del bene comune, lasciandone al congiunto il godimento esclusivo (in tal senso, fra le ultime, Cass., Sent. 20 gennaio 2022, n. 1738, secondo la quale "..se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale", ovvero, come già detto, abbiano posto in essere condotte ostative all'altrui godimento, nel qual caso – senz'altro – dovranno essere tenuti alla rappresentazione dei frutti in favore degli altri aventi diritto, attraverso il riconoscimento di una somma di denaro equivalente ai frutti civili propriamente considerati..").
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti ed alla stregua degli accertamenti eseguiti dal ctu (cfr. paragrafo 4.5.1 della ctu), emerge che ha Parte_1 percepito rendite per euro 30.685,61 per il fitto dell'unità immobiliare n. 1 (cfr. contratti di fitto allegati).
Pagina 7 di 15 Per quanto concerne l'unità immobiliare n. 2, è emerso che essa è stata detenuta da in forza di contratto di comodato d'uso gratuito sottoscritto con la de cuius Parte_1
; che gli eredi per rappresentazione di hanno chiesto alla Persona_2 Controparte_5 comodataria la restituzione dell'immobile con raccomandata ricevuta il 17.4.2009 e, pertanto, considerando la stima effettuata dal ctu (alla quale si rinvia integralmente in quanto congrua e corretta) a partire da tale data, la rendita per tale unità immobiliare è pari ad euro 33.297,33.
Con riguardo all'immobile detenuto dal terzo sig.ra , ad uso ufficio in Controparte_3
base a contratto di comodato gratuito, dalla documentazione in atti si evince che le eredi Pt_1 ed ebbero a richiedere alla la restituzione dell'immobile con raccomandata CP_1 CP_3
ricevuta il 21.3.2009.
Trattasi di comodato a tempo indeterminato per il quale trova applicazione la disposizione di cui all'art. 1810 c.c. e, pertanto, il comodatario ( ) era tenuta Controparte_3
a restituire l'unità immobiliare non appena gli eredi della comodante ne avevano fatto richiesta con la raccomandata sopra menzionata.
Risulta circostanza pacifica che l'immobile è stato restituito in corso di causa e pertanto, va a questo punto esaminata la domanda di pagamento di una indennità per occupazione sine titulo dell'immobile formulata dalla convenuta Controparte_1
La domanda in questione va esaminata facendo applicazione dei principi recentemente dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 33645/2022) in forza dei quali fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può, quindi, qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di
Pagina 8 di 15 mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici.
Orbene, nel caso di specie, la domanda va rigettata atteso che non ha Controparte_1
dedotto e provato specifiche circostanze da cui inferire un danno (concreto) per l'occupazione del bene da parte di . Controparte_3
Infine, in relazione all'unità immobiliare identificata dal ctu con il n. 10, è emerso che le eredi ed ebbero a stipulare un contratto di fitto con un terzo (cfr. documentazione Pt_1 CP_1
in atti) e, pertanto, la rendita da esse percepite è pari ad euro 32.297,74.
Quanto alla richiesta di rimborso delle spese sostenute da si osserva Controparte_1
quanto segue.
Quanto alle obbligazioni tributarie, sul piano di teoria generale, va rilevato che esse gravano pro-quota sui coeredi. Ciò in quanto quest'ultimi subentrano in tutte le situazioni giuridiche soggettive attive e passive - comprese quelle di natura tributaria - del defunto in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
Nello specifico, ciascun erede è tenuto di regola al pagamento del tributo limitatamente alla quota di propria spettanza.
In deroga all'anzidetta responsabilità "parziaria", il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65 in materia di imposte sui redditi prevede in via eccezionale che: "Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa".
Sotto il profilo, invece, dell'adempimento dell'obbligazione, devono distinguersi due ipotesi: la prima, in cui il partecipante alla comunione paghi il debito altrui nella convinzione che si tratti di debito proprio in base ad errore scusabile con conseguente diritto alla ripetizione dell'indebito soggettivo ex art. 2036 c.c. (Nel caso di specie non viene considerata affatto l'ipotesi dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. in quanto le parti non hanno messo in discussione la causa solvendi e dunque, del titolo da cui sorgono il credito e il debito tributario.); la seconda, in cui il partecipante alla comunione provveda spontaneamente, quindi volontariamente, al pagamento di una quota debitoria gravante su un altro comunista ex art. 1180 c.c. per cui il "solvens" non avrà diritto ad alcuna ripetizione verso l'altro comunista.
Nel caso di specie, dunque, la convenuta ha prodotto i versamenti Controparte_1
relativi all'Ici: pagamenti eseguiti tutti in pendenza della successione.
Alla luce di quanto premesso sopra, la convenuta non ha dimostrato ex art. 2697 c.c. di essere incorsa in alcun errore scusabile, e dunque deve ritenersi che la stessa abbia voluto
Pagina 9 di 15 estinguere la quota di debito dei coeredi ai sensi dell'art. 1180 c.c. (adempimento del terzo).
Ciò vuol dire che l'adempimento dell'obbligazione non fa sorgere automaticamente in capo a chi ha pagato alcun titolo per agire nei confronti del debitore fuori dai casi legalmente previsti di surroga ("L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203 c.c., n. 3, la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altro al pagamento del debito" (Trib. Roma, sent. del 17.05.2018)).
Quanto alle spese sostenute per la manutenzione degli immobili, si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità “ Il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 c.c. - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore ( (Cass. Civ. Sez. 2^ Sent., 21/02/2019, n. 5135).
Tale principio trova in effetti applicazione al caso di specie.
Posto che per miglioria sul punto: "deve ribadirsi che al fine di identificare il concetto di miglioria, tenuto presente dall'art. 748 c.c., deve riconoscersi natura di miglioria a quell'opera che si incorpori nel fondo ed aumenti le opere esistenti, ovvero ne migliori l'efficienza, non potendo invece riconoscersi identica natura a quell'opera che valga solo a conservare le opere esistenti, minacciate di deperimento o di crollo, giacché in tal caso si tratta piuttosto di spese di straordinaria manutenzione (così già Cass. n. 2621/1974)". (Cassazione civile sez. 2^,
21/12/2021, ud. 09/12/2021, dep. 21/12/2021, n. 41132) deve intendersi l'opera che aumenta il valore o migliora l'efficienza del bene incorporandosi ad esso in forza del principio di accessione.
Per le spese di conservazione dell'immobile, il diritto di rimborso matura solo quando chi ha sostenuto i relativi pagamenti abbia provato di avervi provveduto "in caso di trascuranza degli altri partecipanti" ex art. 1110 c.c..
Egli dunque è gravato dall'onere di provare la necessità dei lavori finalizzati ad assicurare l'integrità della cosa e l'inerzia del partecipante, regolarmente avvertito e interpellato (Sul punto: "In materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la
Pagina 10 di 15 conservazione della cosa comune, l'art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il comunista che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori" (Cassazione civile sez. 6^, 18/02/2022, n. 5465)).
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita da Controparte_1
La massa ereditaria della de cuius è comodamente divisibile per come Persona_2
illustrato dal ctu.
Va considerato che “ In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore. “ Così di recente anche Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, n. 11857.
Il Tribunale, tenuto conto che l'unità immobiliare identificata dal ctu con il n. 2 è adibita ad abitazione del nucleo familiare di della richiesta dalla stessa Parte_1
formulata di attribuzione di tale unità immobiliare, delle altre richieste di attribuzione avanzate dalle parti, ritiene di derogare al principio del sorteggio procedendo ad una assegnazione diretta delle quote elaborate in sede peritale.
In particolare, quanto alle condizioni obiettive, lo scrivente giudice ritiene necessario valorizzare il possesso attuale dei beni facenti parte del compendio ereditario, anche al fine di non pregiudicare il valore economico degli stessi e la destinazione d'uso già impressa per
Pagina 11 di 15 volontà delle parti posseditrici e di evitare dispendiosi conguagli in denaro, onde evitare che l'assegnazione mediante estrazione a sorte si traduca in un maggior aggravio per le parti.
Pertanto, tenuto conto dell'ipotesi divisionale sub 4 suggerita dal ctu a pag 116, assegna ad le unità immobiliari identificate ai nn. 2 ( sita in Sarno I Traversa di via Parte_1
EO foglio 19 part.lla 637 sub 36 dal valore di euro 166.677) e 10 (sito in Sarno Corso G.
Amendola foglio 20 part.lla 4819 sub 4 dal valore di euro 45.299) della ctu, con obbligo della stessa di versare a titolo di eccedenza la somma di euro 27.030,93 (euro 13.515,46 ad ed euro 13.515,46 ad ed;
assegna ad Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2
le unità immobiliari nn. 1 (in Sarno I traversa di via EO foglio 19 Controparte_1
part.lla 637 sub 35 dal valore di euro 129.365) e 3 (sita in via De Liguori n. 26 foglio 20 part.lla 4126 sub 15 dal valore di euro 118.540), con obbligo della stessa di versare a titolo di eccedenza la somma di euro 46.044,93 (euro 23.022,46 ad ed euro Parte_1
23022,46 ad ed;
assegna ad ed Controparte_4 Controparte_2 Controparte_4
l'unità immobiliare n.. 5, con annesso box (sito in Corso Giorgio Amendola Controparte_2
foglio 19 part.lla 4819 sub 15 dal valore di euro 235.413) e la somma di euro 14.980,07 a titolo di differenza.
Tali somme vanno maggiorate degli interessi legali dalla data di stima effettuata dal ctu
(30.4.2014) al soddisfo.
Tenuto conto delle rendite percepite da alcuni eredi come sopra determinate e della richiesta di rendicontazione avanzata da alcuni di essi, condanna (che ha Parte_1
percepito da sola complessivamente la somma di euro 63.982,94) al pagamento in favore di e di e la somma di euro 21.327,65 Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2
ciascuno.
Inoltre, ed hanno percepito la rendita di euro Parte_1 Controparte_1
32.297,74 in relazione all'unità abitativa n. 10 e pertanto, le stesse vanno condannate al pagamento di euro 5.382,96 ciascuno in favore di ed Controparte_4 Controparte_2
Anche queste somme vanno maggiorate degli interessi dalla data di stima effettuata dal ctu (30.4.2014) al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, valgono le medesime considerazioni svolte per la divisione del de cuius (alle quali si rinvia). Persona_1
Pertanto, le spese di lite e i 2/3 di quelle della ctu vanno poste a carico della massa ereditaria di e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della Persona_2 causa (della massa da dividere) e dell'attività esercitata in base ai parametri di cui al D.M.
2014/55.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara aperta la successione di nato a [...] il [...] e Persona_1
ivi deceduto il 19.4.1967;
2) Dichiara ad essi succeduti ab intestato le figlie (1/3), Parte_1 CP_1
(1/3) e gli eredi di : ,
[...] Controparte_5 Controparte_4 Controparte_2
ed (tutti nella quota di 1/3); Controparte_3
3) Dichiara non comodamente divisibile l'immobile oggetto della predetta eredità e precisamente l'immobile sito in Sarno via De Liguori n. 26 identificato al catasto al foglio 20 part.lla 4134 sub 2;
4) Dispone la vendita giudiziaria di detto cespite immobiliare (previa separazione di detta unità immobiliare da quella identificata al n. 3 della ctu secondo parte motiva), secondo le disposizioni di cui alla contestuale separata ordinanza, delegando all'uopo il notaio ivi nominato;
5) Determina il valore dell'immobile, ai fini di detta vendita giudiziaria, in € 74.448,00;
6) Pone 1/3 delle spese della ctu, come liquidate con separato decreto, a carico della massa ereditaria del de cuius Persona_1
7) Pone le spese del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria del de cuius a carico della massa e liquida quelle relative ad Persona_1 Parte_1
in euro 7.052, per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%, con attribuzione agli avv.ti Crescenzo Antonio e Crescenzo Alfredo;
liquida quelle relative ad CP_1
in euro 7052,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%; liquida
[...]
quelle relative ad , ed in euro Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
7.052,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%,
8) dichiara aperta la successione di nata a [...] il [...] e Persona_2
deceduta a Sarno il 25.12.2006;
9) Dichiara ad essi succeduti ab intestato le figlie (1/3), Parte_1 CP_1
(1/3) e i nipoti ed (quest'ultimi nella quota
[...] Controparte_4 Controparte_2
di 1/3);
10) dichiara comodamente divisibile la massa ereditaria oggetto della predetta eredità e costituita precisamente: dagli immobili siti in Sarno traversa Giacomo EO n. 36
(foglio 19 part.lla 637 sub 35 e 36); dagli immobili siti in Sarno via De Liguori 26
(foglio 20 part.lla 4126 sub 6 e 10); dal locale sito in Sarno al Corso G. Amendola
Pagina 13 di 15 (foglio 20 part.lla 4819 sub 4); dall'appartamento con annesso box auto sito in Sarno alla Piazza Marconi n. 26 (foglio 20 part.lla 4819 sub 15 e 28); dal saldo creditore sul c.c. n. 11565,88 presso la banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Sarno di euro
1918,32;
11) assegna ad le unità immobiliari identificate ai nn. 2 ( sita in Sarno I Parte_1
Traversa di via EO foglio 19 part.lla 637 sub 36 dal valore di euro 166.677) e 10
(sito in Sarno Corso G. Amendola foglio 20 part.lla 4819 sub 4 dal valore di euro
45.299) della ctu, con obbligo della stessa di versare a titolo di eccedenza la somma di euro 13.515,46 ad e la somma di euro 13.515,46 ad Controparte_1 CP_4
ed
[...] Controparte_2
12) Assegna ad le unità immobiliari nn. 1 (in Sarno I traversa di via Controparte_1
EO foglio 19 part.lla 637 sub 35 dal valore di euro 129.365) e 3 (sita in via De
Liguori n. 26 foglio 20 part.lla 4126 sub 15 dal valore di euro 118.540), con obbligo della stessa di versare a titolo di eccedenza la somma di euro 23.022,46 ad Parte_1
ed euro 23022,46 ad ed
[...] Controparte_4 Controparte_2
13) assegna ad ed l'unità immobiliare n. 5, con Controparte_4 Controparte_2
annesso box (sito in Corso Giorgio Amendola foglio 19 part.lla 4819 sub 15 dal valore di euro 235.413) e la somma di euro 14.980,07 a titolo di differenza;
14) condanna al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1
di euro 21.327,65 ed al pagamento della somma di euro 21.327,65 in favore di e oltre interessi legali dal 30.4.2014 al soddisfo;
Controparte_4 Controparte_2
15) Condanna ed al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
ed della somma di euro 5.382,96, oltre interessi Controparte_4 Controparte_2
legali dal 30.4.2014 al soddisfo;
16) pone i 2/3 delle spese della ctu, come liquidate con separato decreto, a carico della massa ereditaria della de cuius;
Persona_2
17) Pone le spese del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria della de cuius a carico della massa e liquida quelle relative ad in euro Persona_2 Parte_1
14.598,00, per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%, con attribuzione agli avv.ti Crescenzo Antonio e Crescenzo Alfredo;
liquida quelle relative ad CP_1
in euro 14.598 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%; liquida quelle
[...]
Pagina 14 di 15 relative ad , in euro 14.598,00 per compenso, oltre Controparte_4 Controparte_2
iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 26/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Stefania Fontanarosa dott. Luigi Bobbio
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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