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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 5258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5258 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 11665/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. LL ER ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con gli Avv.ti Lorenzo Franceschinis e Francesco Parte_1 C.F._1
Franceschinis, con domicilio eletto Milano, Via Lario 26
RICORRENTE contro
) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la nullità delle clausole contenute nell'art. 31.6 del CCNL della mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 (dall'1.1.2017 art. 30.6 del CCNL 16.12.2016); nell'art.20.3 del Contratto Aziendale EN 22.6.2012 nella parte in cui prevede che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art. 48.1.1 e con la sola lett. d (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art.48.1.2; il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019; accerta e dichiara per l'effetto il diritto del ricorrente alla retribuzione di ciascun giorno di ferie con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art. 54 del CC EN (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015; condanna per l'effetto a corrispondere le differenze retributive per l'effetto maturate CP_1 dal ricorrente nel periodo 01/01/2013 - 31/05/2025 per euro 11.636,54, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
4.216,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione ai procuratori antistatari;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 27/11/2025
Il Giudice
LL ER
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. LL ER ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con gli Avv.ti Lorenzo Franceschinis e Francesco Parte_1 C.F._1
Franceschinis, con domicilio eletto Milano, Via Lario 26
RICORRENTE contro
) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la nullità delle clausole contenute nell'art. 31.6 del CCNL della mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 (dall'1.1.2017 art. 30.6 del CCNL 16.12.2016); nell'art.20.3 del Contratto Aziendale EN 22.6.2012 nella parte in cui prevede che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art. 48.1.1 e con la sola lett. d (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art.48.1.2; il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019; accerta e dichiara per l'effetto il diritto del ricorrente alla retribuzione di ciascun giorno di ferie con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art. 54 del CC EN (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015; condanna per l'effetto a corrispondere le differenze retributive per l'effetto maturate CP_1 dal ricorrente nel periodo 01/01/2013 - 31/05/2025 per euro 11.636,54, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
4.216,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione ai procuratori antistatari;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 27/11/2025
Il Giudice
LL ER