Art. 16. (Soppressione dei contributi) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall' articolo 17, primo comma, lettere b) e c), della legge 9 febbraio 1963, n. 160 , e successive modificazioni. 2. I contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410 , e successive modificazioni, sono soppressi per la quota spettante alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, per la quota spettante alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, e per la quota spettante alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, con decorrenza dal primo giorno, rispettivamente, del secondo, del quinto e del settimo anno successivi a quello di entrata in vigore della presente legge. 3. Fino alla soppressione dei contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410 , e successive modificazioni, la vendita delle relative marche ai rivenditori di valori bollati puo' essere affidata, mediante stipula di apposita convenzione, alle federazioni dei rivenditori stessi, ad enti, societa' ed altre organizzazioni che possono operare su tutto il territorio nazionale. Nella cessione dei valori assicurativi e' da intendersi aggio lo sconto sul prezzo facciale riconosciuto sia ai distributori primari che ai rivenditori di valori bollati, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge 12 marzo 1968, n. 410 , e successive modificazioni. 4. I consigli di amministrazione delle Casse emittenti hanno facolta' di adeguare l'aggio riconosciuto ai rivenditori di marche assicurative a quello fissato per le marche da bollo, al regime fiscale delle quali l'aggio medesimo e' assimilato.
Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 17, primo comma, lettere b) e c), della citata legge n. 160/1963 , come modificato dall' art. 7 della legge n. 410/1968 , e' il seguente:
"Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:
(Omissis);
b) il contributo derivante dall'applicazione delle marche denominate "Luca Paciolo" a cura del ragioniere o perito commerciale su ogni atto che rilascia nell'esercizio della professione relativo a procedure concorrenziali, sui documenti emessi dai collegi professionali, sulle relazioni di consulenza tecnica del giudice e perizie, sulle parcelle professionali;
c) la percentuale sugli onorari percepiti negli incarichi giudiziari o di sindaco nelle societa'".
- La legge n. 410/1968 , reca: "Modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali".
Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 17, primo comma, lettere b) e c), della citata legge n. 160/1963 , come modificato dall' art. 7 della legge n. 410/1968 , e' il seguente:
"Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:
(Omissis);
b) il contributo derivante dall'applicazione delle marche denominate "Luca Paciolo" a cura del ragioniere o perito commerciale su ogni atto che rilascia nell'esercizio della professione relativo a procedure concorrenziali, sui documenti emessi dai collegi professionali, sulle relazioni di consulenza tecnica del giudice e perizie, sulle parcelle professionali;
c) la percentuale sugli onorari percepiti negli incarichi giudiziari o di sindaco nelle societa'".
- La legge n. 410/1968 , reca: "Modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali".