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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/11/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1625/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1625/2022 tra
Parte_1 ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 10 novembre 2025 ad ore 11.00 innanzi alla dott.ssa Serena Bordoni Marostica, sono comparsi: per parte attrice, presente personalmente, è presente l'Avv. Cristiana Rocchi;
per parte convenuta, è presente l'Avv. Davide Gori. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate. All'esito della discussione orale, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di seguito riportata, alla lettura della quale le parti dichiaro di non voler presenziare.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 1 di 4
R.G. Nr. 1625/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Serena Bordoni Marostica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1625/2022 promossa da:
Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Cristiana Rocchi, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso Avvocato, come da procura alle liti in atti ATTORE Contro
( ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Davide Gori, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso Avvocato, come da procura alle liti in atti CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 10.11.2025, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09.
La domanda formulata dal Sig. è manifestamente infondata e non può, pertanto, Parte_1 trovare accoglimento.
L'attore chiede che il Tribunale ordini, ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio di beni mobili, elencati in atti, di sua proprietà e siti nel bene immobile di cui è stato spogliato a seguito di pignoramento immobiliare.
Chiede, altresì, la condanna al risarcimento dei danni arrecati ad una statua a grandezza naturale di Co AD .
Si costituisce nel giudizio così incardinato il Sig. , aggiudicatario dell'immobile, CP_1 contestando ogni addebito, per aver adempiuto alla restituzione dei beni di cui si chiede oggi la pagina 2 di 4 rivendica, sin dal 05.04.2018.
L'azione, prevista dall'art. 948 c.c., deve essere proposta contro il possessore o il detentore. La mancanza del possesso o della detenzione, da parte del convenuto, fa venir meno una delle condizioni dell'azione. Il possesso o la detenzione deve esistere al momento della proposizione dell'azione.
Al momento della proposizione della domanda (25.05.2022 quale data di iscrizione a ruolo), il Sig. non era più né possessore né detentore dei beni mobili rivendicati. CP_1
Infatti, come si evince dalla documentazione in atti nonché dall'esame per testi, i beni mobili erano stati messi nella disponibilità – anzi consegnati – al Sig. , prima dall'Ufficiale Giudiziario con Pt_1
i diversi accessi, sino a quello del 06.03.2018, data in cui redigeva “verbale di rilascio immobile”.
Seguivano accordi tra i difensori delle parti al fine di individuare una data utile per l'asporto dei beni mobili.
In data 05.04.2018, il Sig. e il Sig. qualificato come “ausiliario giudiziario il Pt_1 Parte_2 signor per eseguire l'operazione di inventario dei beni mobili presenti in loco” Parte_2 dall'Ufficiale Giudiziario (testimonianza resa all'udienza del 21.10.24) redigevano inventario dei beni mobili presenti: per alcuni di essi – non oggetto del presente giudizio – il Sig. chiedeva di Pt_1 essere autorizzato al deposito nell'area esterna con prelievo degli stessi nella giornata successiva;
per altri – ovvero quelli del presente giudizio – posti all'interno del bene immobile, il Sig. Pt_1 dichiarava di prendere accordi direttamente con il Sig. CP_1
È appena il caso di rilevare come, in nessuna delle due elencazioni, si dà atto della presenza della statua Co di AD .
Seguono, poi, scambi di comunicazioni pec tra i difensori, in particolare quella del 10.04.2018 e quella del 24.04.2018, dalle quali si evince chiaramente come il Sig. avesse “ancora alcune cose da Pt_1 prelevare, che per comodità sono state poste nella pertinenza dell'immobile, così da non richiedere le chiavi al Vs Cliente” (pec del 10.04.2018 a firma Avv. Rocchi).
Beni che, però, alla data del 24.04.2018 ancora erano collocati nell'area esterna dell'immobile (pec del
24.04.2018 a firma Avv. Fabrizio Ravagli).
Da tutto quanto su esposto, non è dato comprendere per quale motivo il Sig. abbia atteso un Pt_1 lasso di tempo così ampio (ben quattro anni) per agire in rivendica, tenuto conto che i beni erano a sua disposizione, per il prelievo, sin dal novembre 2017, data del primo accesso dell'Ufficiale Giudiziario.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
1625/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 3 di 4 - rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano nell'importo di euro 2.540.00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla quale nessuno ha presenziato ed allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 10 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1625/2022 tra
Parte_1 ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 10 novembre 2025 ad ore 11.00 innanzi alla dott.ssa Serena Bordoni Marostica, sono comparsi: per parte attrice, presente personalmente, è presente l'Avv. Cristiana Rocchi;
per parte convenuta, è presente l'Avv. Davide Gori. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate. All'esito della discussione orale, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di seguito riportata, alla lettura della quale le parti dichiaro di non voler presenziare.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 1 di 4
R.G. Nr. 1625/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Serena Bordoni Marostica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1625/2022 promossa da:
Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Cristiana Rocchi, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso Avvocato, come da procura alle liti in atti ATTORE Contro
( ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Davide Gori, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso Avvocato, come da procura alle liti in atti CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 10.11.2025, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09.
La domanda formulata dal Sig. è manifestamente infondata e non può, pertanto, Parte_1 trovare accoglimento.
L'attore chiede che il Tribunale ordini, ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio di beni mobili, elencati in atti, di sua proprietà e siti nel bene immobile di cui è stato spogliato a seguito di pignoramento immobiliare.
Chiede, altresì, la condanna al risarcimento dei danni arrecati ad una statua a grandezza naturale di Co AD .
Si costituisce nel giudizio così incardinato il Sig. , aggiudicatario dell'immobile, CP_1 contestando ogni addebito, per aver adempiuto alla restituzione dei beni di cui si chiede oggi la pagina 2 di 4 rivendica, sin dal 05.04.2018.
L'azione, prevista dall'art. 948 c.c., deve essere proposta contro il possessore o il detentore. La mancanza del possesso o della detenzione, da parte del convenuto, fa venir meno una delle condizioni dell'azione. Il possesso o la detenzione deve esistere al momento della proposizione dell'azione.
Al momento della proposizione della domanda (25.05.2022 quale data di iscrizione a ruolo), il Sig. non era più né possessore né detentore dei beni mobili rivendicati. CP_1
Infatti, come si evince dalla documentazione in atti nonché dall'esame per testi, i beni mobili erano stati messi nella disponibilità – anzi consegnati – al Sig. , prima dall'Ufficiale Giudiziario con Pt_1
i diversi accessi, sino a quello del 06.03.2018, data in cui redigeva “verbale di rilascio immobile”.
Seguivano accordi tra i difensori delle parti al fine di individuare una data utile per l'asporto dei beni mobili.
In data 05.04.2018, il Sig. e il Sig. qualificato come “ausiliario giudiziario il Pt_1 Parte_2 signor per eseguire l'operazione di inventario dei beni mobili presenti in loco” Parte_2 dall'Ufficiale Giudiziario (testimonianza resa all'udienza del 21.10.24) redigevano inventario dei beni mobili presenti: per alcuni di essi – non oggetto del presente giudizio – il Sig. chiedeva di Pt_1 essere autorizzato al deposito nell'area esterna con prelievo degli stessi nella giornata successiva;
per altri – ovvero quelli del presente giudizio – posti all'interno del bene immobile, il Sig. Pt_1 dichiarava di prendere accordi direttamente con il Sig. CP_1
È appena il caso di rilevare come, in nessuna delle due elencazioni, si dà atto della presenza della statua Co di AD .
Seguono, poi, scambi di comunicazioni pec tra i difensori, in particolare quella del 10.04.2018 e quella del 24.04.2018, dalle quali si evince chiaramente come il Sig. avesse “ancora alcune cose da Pt_1 prelevare, che per comodità sono state poste nella pertinenza dell'immobile, così da non richiedere le chiavi al Vs Cliente” (pec del 10.04.2018 a firma Avv. Rocchi).
Beni che, però, alla data del 24.04.2018 ancora erano collocati nell'area esterna dell'immobile (pec del
24.04.2018 a firma Avv. Fabrizio Ravagli).
Da tutto quanto su esposto, non è dato comprendere per quale motivo il Sig. abbia atteso un Pt_1 lasso di tempo così ampio (ben quattro anni) per agire in rivendica, tenuto conto che i beni erano a sua disposizione, per il prelievo, sin dal novembre 2017, data del primo accesso dell'Ufficiale Giudiziario.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
1625/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 3 di 4 - rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano nell'importo di euro 2.540.00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla quale nessuno ha presenziato ed allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 10 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 4 di 4