Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2016, n. 1422
CASS
Sentenza 26 gennaio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di tutela dei dati personali, la mancata preventiva formale informativa ex art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, non è sanzionabile ove l'utente fruisca di un meccanismo, azionabile a sua iniziativa, che consente l'erogazione di specifiche prestazioni programmate, dovendosi escludere, in ragione di tale automatismo e del consenso dell'interessato, una preventiva informazione che resta connaturata all'azione posta in essere. (Nella specie, il Garante aveva sanzionato una società di gestione di impianti sciistici per l'omessa comunicazione formale agli sciatori della presenza di etichette RFID che verificavano, nel momento in cui gli stessi si avvicinavano al tornello muniti di tesserino, che non avessero superato il credito prepagato per poter accedere a luoghi riservati).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2016, n. 1422
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1422
    Data del deposito : 26 gennaio 2016

    Testo completo