Sentenza 26 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di tutela dei dati personali, la mancata preventiva formale informativa ex art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, non è sanzionabile ove l'utente fruisca di un meccanismo, azionabile a sua iniziativa, che consente l'erogazione di specifiche prestazioni programmate, dovendosi escludere, in ragione di tale automatismo e del consenso dell'interessato, una preventiva informazione che resta connaturata all'azione posta in essere. (Nella specie, il Garante aveva sanzionato una società di gestione di impianti sciistici per l'omessa comunicazione formale agli sciatori della presenza di etichette RFID che verificavano, nel momento in cui gli stessi si avvicinavano al tornello muniti di tesserino, che non avessero superato il credito prepagato per poter accedere a luoghi riservati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2016, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2016 |
Testo completo
6 1 / 2 2 ESENTE 4 1 0 0 0 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *SANZIONI AMM. VE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DIVERSE DA LAVORO, SECONDA SEZIONE CIVILE PREVIDENZA, FINANZ. E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TRIB. Dott. ETTORE BUCCIANTE Presidente - R.G.N. 25850/2012 Cron.1422 Dott. IPPOLISTO PARZIALE Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI Rel. Consigliere Rep. Dott. MILENA FALASCHI Consigliere Ud. 11/12/2015 PU ConsigliereDott. MAURO CRISCUOLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25850-2012 proposto da: Il Garante per la protezione dei dati personali, c.f. 97139590588, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente 2015 contro 2408 Società SKI AREA VALCHIAVENNA, c.f. 006005810146, in persona del Presidente del consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA GOFFREDO MARIA679, presso lo studio dell'avvocato BARBANTINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TIZIANA MEVIO;
controricorrente avverso la sentenza n. 16/2012 del TRIBUNALE DI SONDRIO - SEZ. DISTACCATA di MORBEGNO, depositata il 09/05/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2015 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l'Avvocato ALBERTO GANDINI, con delega dell'Avvocato TIZIANA MEVIO difensore del controricorrente, che ha chiesto l'accoglimento delle difese esposte ed in atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO Il Garante per la protezione dei dati personali propone ricorso per cassazione
contro
Ski Area Valchiavenna spa, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio, sezione di Morbegno, che ha accolto il ricorso di Ski Area Valchiavenna annullando l'o.i. che aveva disposto l'archiviazione relativamente alla contestazione di cui agli artt. 37, 38, 163 del Codice in materia di protezione di dati personali ma ritenuto sussistente la contestazione riguardante la mancata informativa di cui agli artt. 13 e 161 applicando la sanzione di euro 12.000. La sentenza impugnata statuisce che, rispetto alla originaria contestazione della ritenuta presenza di dati che indicano la posizione geografica di persone tramite una rete di comunicazione elettronica, si era dato luogo poi a quella di omessa comunicazione agli interessati della presenza di etichette RFID e della possibilità di raccogliere dati personali senza che gli interessati si attivassero al riguardo, ma il sistema aveva un raggio di azione di soli 40 cm ed era pacifico ed evidente che la lettura del dato poteva avvenire per volontà dello sciatore che, avvicinandosi al tornello, munito di tesserino, intendeva trasmettere i dati ed ottenerne l'apertura. Ricorre il Garante con tre motivi, resiste Ski Area Valchiavenna. Il ricorrente denunzia 1) omessa o insufficiente motivazione perché secondo l'impostazione dell'opponente la posizione geografica è il presupposto comune di entrambe le violazioni e non si spiegano le ragioni per cui l'art. 13 non inibisce la mera geolocalizzazione bensì esige una informativa sulle modalità di raccolta dei dati;
2) violazione dell'art. 13 comma I lett. A e dell'art. 163 d.lgs. 196/03 perché è richiesta una preventiva informativa orale o scritta;
3) violazione dell'art. 4 I lett. A d.lgs. 196/03 per essere stato escluso che la rilevazione dei dati ed il relativo invio ad una centrale integrino un trattamento degli stessi. Ciò premesso si osserva: Come dedotto, la sentenza impugnata statuisce che, rispetto alla originaria contestazione della ritenuta presenza di dati che indicano la posizione geografica di persone tramite una rete di comunicazione elettronica, si era dato luogo poi a quella di omessa comunicazione agli interessati della presenza di etichette RFID e della possibilità di raccogliere dati personali senza che gli interessati si attivassero al riguardo, ma il sistema aveva un raggio di azione di soli 40 cm ed era pacifico ed evidente che la lettura del dato poteva avvenire per volontà dello 3 sciatore che, avvicinandosi al tornello, munito di tesserino intendeva trasmettere i dati ed ottenerne l'apertura. Questo automatismo esclude una preventiva informazione che è in se stessa perchè lo sciatore si avvicina per ottenere l'apertura del tornello ed è consapevole che il meccanismo consente l'accesso e verifica il non superamento del credito prepagato. Del resto il provvedimento del Garante non prevede espressamente detti accessi ma idonee cautele per gli accessi a luoghi di lavoro e per quelli occasionali. Il provvedimento, dettato dalla necessità di controllare l'accesso a luoghi riservati, si pone il problema del trattamento dei dati effettuato all'insaputa dell'interessato e della limitazione alla libertà delle persone e prevede che l'utilizzo di RFID che implichi un trattamento di dati personali può essere effettuato solo con il consenso dell'interessato (art. 23) fermo restando l'obbligo di notificazione al Garante dei trattamenti effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato o ad analizzarne abitudini e scelte in ordine ai prodotti acquistati (art. 37 comma 1 lett. d). Può, pertanto, concludersi che la mancata formale informativa in materia di dati personali non è sanzionabile quando l'utente fruisce di un meccanismo, azionabile a sua iniziativa, che consente determinate prestazioni programmate, dovendosi escludere, a motivo di tale automatismo e del consenso dell'interessato, una preventiva informazione che è in se stessa. In definitiva, il ricorso va rigettato con condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in euro 3200, di cui 200 per spese vive, oltre accessori. Roma 11 dicembre 2015. Il Presidente Il Consigliere estensore Coment Якои Викей A Funzionano Giud DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 26 GEN 2016