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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 16/05/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 373/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-terdecies c.p.c. ed ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
nel procedimento civile ex art. 281-decies s.s. c.p.c. iscritto al n. r.g. 373/2025 promosso da:
, (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FREGOLA EMANUELE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, via
Gioacchino Rasponi n. 16
PARTE RICORRENTE contro
, (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BALSIMELLI ELENA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo, piazza Guido
Monaco n. 11
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione di rivendica
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 14 aprile 2025, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies e s.s. c.p.c ritualmente notificato ha convenuto in Parte_2
giudizio formulando azione di rivendica ex art. 948 c.c. e chiedendo che quest'ultima Controparte_1 le consegnasse le chiavi d'accesso all'immobile sito in Foiano della Chiana (AR) in Via Gramsci 13, in comproprietà tra la parte ricorrente e la convenuta. In particolare, la ricorrente ha allegato: di aver ricevuto in donazione dal padre della resistente ¼ della nuda proprietà del suddetto immobile;
di essere diventata piena proprietaria di tale quota a seguito della morte del donante usufruttuario;
di aver chiesto invano alla figlia del proprio dante causa, , divenuta comproprietaria Controparte_1 dell'immobile a seguito del decesso del padre, di ottenere l'accesso all'immobile comune, con consegna delle chiavi di accesso, senza ottenere riscontro, e di essere dunque stata costretta ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.
Si è costituita in giudizio non contestando i fatti posti a fondamento della domanda Controparte_1 avversaria e non resistendo all'azione dispiegata, offrendosi di porre la ricorrente banco iudicis nella disponibilità dell'immobile, mediante la consegna delle chiavi all'udienza del 14.05.2025.
In considerazione di quanto sopra, le parti hanno dunque chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, controvertendo tuttavia unicamente sulla regolamentazione delle spese di lite, dal momento che la parte ricorrente ha insistito per la condanna alle spese della resistente, che invece ha chiesto che venissero compensate.
Ciò premesso, occorre in primo luogo dare atto che è cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa sostanziale dispiegata in ricorso dalla parte ricorrente, ossia in relazione alla domanda ex art. 948 c.c. avanzata da e che le chiavi di accesso all'immobile sono state consegnate Parte_1
al difensore della parte ricorrente all'udienza del 14.05.2025.
Appaiono integrati i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, così come richiesto da tutte le parti all'udienza del 14.05.2025. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
“la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio
e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere” (cfr. Cass. n. 4167/2020).
Quanto al profilo delle spese di lite, ritiene il Tribunale che nel caso di specie non ricorrano i presupposti di legge per la compensazione e alla parte ricorrente spetti la refusione delle suddette spese. Ciò in applicazione del principio di causalità, che per costante giurisprudenza rappresenta il principio alla base della determinazione della soccombenza ai fini dell'allocazione del carico relativo alle spese.
Infatti, la regolazione delle spese di lite va effettuata sulla base del principio di causalità, sul quale, in particolare, si richiama Cass., Sez. 3, 30 maggio 2000 n. 7182, secondo cui “l'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi” (conf., tra le tante: Cass., Sez. 3, 7 agosto
2001 n. 10911; Sez. 3, 15 ottobre 2004 n. 20335; Sez. 2, 26 gennaio 2006 n. 1513; Sez. 3, 27 novembre 2006 n. 25141; Sez. 2, 8 giugno 2007 n. 13430; Sez. 3, 15 luglio 2008 n. 19456; Sez. 3, 30 marzo 2010 n. 7625; Sez. 6, 30 marzo 2011 n. 7307).
Nel caso di specie, si ritiene di dover riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere la refusione delle spese di lite in quanto è documentato (doc. 3) che la stessa aveva tentato, con formale diffida trasmessa a mezzo PEC nel gennaio 2025, di ottenere in via stragiudiziale il riconoscimento del proprio diritto, non ottenendo riscontro, rendendo dunque necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.
L'adesione alle difese sostanziali della parte ricorrente, come avvenuto fin da subito nel caso di specie, non appare rilevante ai fini dell'esclusione del diritto della parte medesima di ottenere il rimborso delle spese di lite, poiché tali spese sono state comunque causalmente determinate dal comportamento della parte convenuta, potendo invece incidere sul quantum (cfr. Cass. n.
32537/2022), giustificando una liquidazione che si attesti sui valori minimi previsti dai parametri forensi vigenti.
Le spese sono dunque poste a carico della parte convenuta e determinate sulla base Controparte_1
dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori minimi dello scaglione relativo a cause dal valore indeterminabile e bassa complessità e liquidate, in relazione alle fasi effettivamente svolte (studio e introduttiva) in complessivi € 1.453, di cui € 851 per la fase di studio della controversia, € 602 per la fase introduttiva del giudizio, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.453, oltre al 15% per spese generali, iva
[...]
e cpa come per legge.
Arezzo, 16 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-terdecies c.p.c. ed ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
nel procedimento civile ex art. 281-decies s.s. c.p.c. iscritto al n. r.g. 373/2025 promosso da:
, (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FREGOLA EMANUELE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, via
Gioacchino Rasponi n. 16
PARTE RICORRENTE contro
, (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BALSIMELLI ELENA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo, piazza Guido
Monaco n. 11
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione di rivendica
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 14 aprile 2025, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies e s.s. c.p.c ritualmente notificato ha convenuto in Parte_2
giudizio formulando azione di rivendica ex art. 948 c.c. e chiedendo che quest'ultima Controparte_1 le consegnasse le chiavi d'accesso all'immobile sito in Foiano della Chiana (AR) in Via Gramsci 13, in comproprietà tra la parte ricorrente e la convenuta. In particolare, la ricorrente ha allegato: di aver ricevuto in donazione dal padre della resistente ¼ della nuda proprietà del suddetto immobile;
di essere diventata piena proprietaria di tale quota a seguito della morte del donante usufruttuario;
di aver chiesto invano alla figlia del proprio dante causa, , divenuta comproprietaria Controparte_1 dell'immobile a seguito del decesso del padre, di ottenere l'accesso all'immobile comune, con consegna delle chiavi di accesso, senza ottenere riscontro, e di essere dunque stata costretta ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.
Si è costituita in giudizio non contestando i fatti posti a fondamento della domanda Controparte_1 avversaria e non resistendo all'azione dispiegata, offrendosi di porre la ricorrente banco iudicis nella disponibilità dell'immobile, mediante la consegna delle chiavi all'udienza del 14.05.2025.
In considerazione di quanto sopra, le parti hanno dunque chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, controvertendo tuttavia unicamente sulla regolamentazione delle spese di lite, dal momento che la parte ricorrente ha insistito per la condanna alle spese della resistente, che invece ha chiesto che venissero compensate.
Ciò premesso, occorre in primo luogo dare atto che è cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa sostanziale dispiegata in ricorso dalla parte ricorrente, ossia in relazione alla domanda ex art. 948 c.c. avanzata da e che le chiavi di accesso all'immobile sono state consegnate Parte_1
al difensore della parte ricorrente all'udienza del 14.05.2025.
Appaiono integrati i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, così come richiesto da tutte le parti all'udienza del 14.05.2025. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
“la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio
e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere” (cfr. Cass. n. 4167/2020).
Quanto al profilo delle spese di lite, ritiene il Tribunale che nel caso di specie non ricorrano i presupposti di legge per la compensazione e alla parte ricorrente spetti la refusione delle suddette spese. Ciò in applicazione del principio di causalità, che per costante giurisprudenza rappresenta il principio alla base della determinazione della soccombenza ai fini dell'allocazione del carico relativo alle spese.
Infatti, la regolazione delle spese di lite va effettuata sulla base del principio di causalità, sul quale, in particolare, si richiama Cass., Sez. 3, 30 maggio 2000 n. 7182, secondo cui “l'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi” (conf., tra le tante: Cass., Sez. 3, 7 agosto
2001 n. 10911; Sez. 3, 15 ottobre 2004 n. 20335; Sez. 2, 26 gennaio 2006 n. 1513; Sez. 3, 27 novembre 2006 n. 25141; Sez. 2, 8 giugno 2007 n. 13430; Sez. 3, 15 luglio 2008 n. 19456; Sez. 3, 30 marzo 2010 n. 7625; Sez. 6, 30 marzo 2011 n. 7307).
Nel caso di specie, si ritiene di dover riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere la refusione delle spese di lite in quanto è documentato (doc. 3) che la stessa aveva tentato, con formale diffida trasmessa a mezzo PEC nel gennaio 2025, di ottenere in via stragiudiziale il riconoscimento del proprio diritto, non ottenendo riscontro, rendendo dunque necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.
L'adesione alle difese sostanziali della parte ricorrente, come avvenuto fin da subito nel caso di specie, non appare rilevante ai fini dell'esclusione del diritto della parte medesima di ottenere il rimborso delle spese di lite, poiché tali spese sono state comunque causalmente determinate dal comportamento della parte convenuta, potendo invece incidere sul quantum (cfr. Cass. n.
32537/2022), giustificando una liquidazione che si attesti sui valori minimi previsti dai parametri forensi vigenti.
Le spese sono dunque poste a carico della parte convenuta e determinate sulla base Controparte_1
dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori minimi dello scaglione relativo a cause dal valore indeterminabile e bassa complessità e liquidate, in relazione alle fasi effettivamente svolte (studio e introduttiva) in complessivi € 1.453, di cui € 851 per la fase di studio della controversia, € 602 per la fase introduttiva del giudizio, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.453, oltre al 15% per spese generali, iva
[...]
e cpa come per legge.
Arezzo, 16 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio