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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/05/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2480/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Rovellasca, via Piave n. 57 Rovellasca, con l'Avv. FORTUNATI LUISA e l'Avv. MINASI DELLA
ROCCA ALBERTO
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], CP_1 C.F._2
via Carugo n. 7, con l'Avv. BOFFELLI BORIS
con regolare comunicazione all , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento
OGGETTO modifica di precedente regolamentazione (decreto del Tribunale di Como del 7.12.2016, come già modificato con decreto del Tribunale di Como del 4.11.2022)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
RILEVATO che, all'udienza di comparizione delle parti in data 12.5.2025, queste ultime hanno raggiunto il seguente accordo per la definizione della controversia, nell'interesse della figlia maggiorenne economicamente non indipendente, , nata il [...] da relazione more uxorio: Per_1 1. revoca dell'assegnazione della casa ex familiare, sita in Rovellasca via Carugo 7, alla signora , con rilascio dell'immobile entro il 30.9.2025 e con rinuncia, da parte del CP_1 signor , alla domanda risarcitoria collegata all'occupazione della casa. Parte_1
2. il padre verserà, con decorrenza dalla mensilità successiva al rilascio della casa ex familiare
e comunque dalla mensilità di ottobre 2025, entro il giorno 15 di ogni mese alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma di € 350, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione ottobre 2026), oltre al 50% delle spese extra assegno con applicazione del
Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018;
3. i genitori si impegnano a comunicarsi via mail, entro il giorno 15 di ogni mese aggiornamenti sulle questioni di istruzione e salute di , collegate alle spese straordinarie;
Per_1
4. spese di lite compensate.
Le parti dichiarano inoltre di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Como del 7.12.2016, già modificato con decreto del Tribunale di Como del 4.11.2022:
PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 16.5.2025.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Rovellasca, via Piave n. 57 Rovellasca, con l'Avv. FORTUNATI LUISA e l'Avv. MINASI DELLA
ROCCA ALBERTO
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], CP_1 C.F._2
via Carugo n. 7, con l'Avv. BOFFELLI BORIS
con regolare comunicazione all , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento
OGGETTO modifica di precedente regolamentazione (decreto del Tribunale di Como del 7.12.2016, come già modificato con decreto del Tribunale di Como del 4.11.2022)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
RILEVATO che, all'udienza di comparizione delle parti in data 12.5.2025, queste ultime hanno raggiunto il seguente accordo per la definizione della controversia, nell'interesse della figlia maggiorenne economicamente non indipendente, , nata il [...] da relazione more uxorio: Per_1 1. revoca dell'assegnazione della casa ex familiare, sita in Rovellasca via Carugo 7, alla signora , con rilascio dell'immobile entro il 30.9.2025 e con rinuncia, da parte del CP_1 signor , alla domanda risarcitoria collegata all'occupazione della casa. Parte_1
2. il padre verserà, con decorrenza dalla mensilità successiva al rilascio della casa ex familiare
e comunque dalla mensilità di ottobre 2025, entro il giorno 15 di ogni mese alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma di € 350, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione ottobre 2026), oltre al 50% delle spese extra assegno con applicazione del
Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018;
3. i genitori si impegnano a comunicarsi via mail, entro il giorno 15 di ogni mese aggiornamenti sulle questioni di istruzione e salute di , collegate alle spese straordinarie;
Per_1
4. spese di lite compensate.
Le parti dichiarano inoltre di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Como del 7.12.2016, già modificato con decreto del Tribunale di Como del 4.11.2022:
PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 16.5.2025.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao