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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 27/10/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
RGAC 49/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 22/10/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter cpc, la seguente Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n.49/2025, posta in deliberazione tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Adige 41, presso lo studio dell'Avv. Schimperna Cristina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...] domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale in CP_1
Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'avv. Bellassai Daniela, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha chiesto di
“accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione della prestazione e il conseguente diritto del ricorrente all'erogazione dei ratei non corrisposti a seguito della sospensione della prestazione, con conseguente condanna dell'
[...]
, in persona del legale rapp. te Controparte_1
p. t. ad erogare tutti i ratei di pensione non corrisposti 1 dall'1.06.2023 fino al 31.12.2023 con i relativi interessi o, in subordine, per il periodo che sarà ritenuto di giustizia”.
Parte ricorrente, a fondamento della domanda, ha in particolare esposto quanto segue:
- di essere in possesso dei requisiti di legge, ovvero 62 anni di età e 41 anni di contributi, per avere diritto alla pensione anticipata cd. Quota 103 prevista dalla Legge 29.12.2022 n. 197, art. 1 comma 283;
- di aver presentato in data 20.03.2023 la domanda di pensione anticipata;
- che con provvedimento datato 11.08.2023 l' ha accolto la CP_1 domanda inoltrata dal ricorrente, liquidando la pensione anticipata categoria VO numero 001- 330010062444 con decorrenza dal 1° giugno 2023;
- che il trattamento pensionistico veniva tuttavia sospeso dall CP_1 sin dalla data di decorrenza in ragione della comunicazione UN del 7.07.2023;
- di non aver svolto di fatto alcuna attività lavorativa in quanto alla comunicazione di assunzione al lavoro del CP_2
07.07.2023 faceva subito seguito la comunicazione di cessazione a far data dal 10.07.2023;
- di non aver altresì fruito di alcun compenso, trattandosi di periodo di prova;
- che con successiva nota del 26.02.2024 l' comunicava di CP_1 aver ricalcolato la pensione categoria VO numero 001- 330010062444 con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e con il pagamento dei ratei maturati da gennaio 2024 a marzo 2024;
- di aver contestato la sospensione della pensione per l'anno 2023, presentando domanda di ricostituzione reddituale all' , CP_1 allegando i mod. UN e la comunicazione di cessazione attività del 10.7.2023;
- che tale domanda veniva rigettata dall' . CP_1
Parte ricorrente, sul presupposto di non aver espletato alcuna attività lavorativa e di non aver percepito alcun reddito, ha chiesto al Giudice di accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione della prestazione dal mese di luglio 2023 sino al mese di dicembre 2023, con condanna dell' all'erogazione dei relativi ratei. CP_1
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto.
2 In particolare, l' ha eccepito di aver correttamente modificato CP_1 la data di decorrenza della pensione dal 1° giugno 2023 al 01.01.2024, a seguito dell'accertamento di inizio di attività lavorativa da parte del ricorrente, comunicata con MO. UN del 7/7/2023 contemporaneamente al periodo di erogazione della pensione.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 22/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito indicati.
Con il presente giudizio parte ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto alla corresponsione dei ratei pensionistici sospesi dall' per il periodo da luglio 2023 a dicembre 2023, ritenendo CP_1 illegittimo il provvedimento con cui l' ha modificato la CP_1 decorrenza della pensione anticipata riconosciutagli dal 1 giugno 2023 al 1° gennaio 2024, a seguito della comunicazione di inizio di attività lavorativa con MO. UN del 7/7/2023, immediatamente cessata in data 10/7/2025, senza aver percepito alcuna retribuzione.
Parte ricorrente ha allegato di aver ottenuto il riconoscimento della pensione anticipata con provvedimento del 11/8/2023 con decorrenza 1° giugno 2023 e di aver comunicato di aver cessato il periodo di prova, iniziato in data 7/7/2023, immediatamente in data 10/7/2023 senza aver percepito alcun reddito, non avendo di fatto svolo alcuna attività lavorativa nel breve lasso di tempo intercorso.
L' convenuto ha di contro dedotto che per il periodo di CP_1 anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, i redditi derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata svolta, successivamente alla decorrenza della pensione, comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione di detti redditi.
Ha dunque dedotto di aver correttamente sospeso l'erogazione dei ratei della pensione nell'anno 2023, essendo intervenuta la
3 sospensione a causa dell'inizio dell'attività lavorativa di cui all' del 7/7/2023 che prevedeva “retribuzione/compenso CP_2
6201”, individuando la corretta decorrenza al 01/01/2024, a seguito della cessazione dell'attività lavorativa del 10/7/2025.
Giova a questo punto richiamare la normativa e la giurisprudenza di riferimento.
La pensione anticipata flessibile (cd. Quota 103) è una prestazione sperimentale riconosciuta per gli anni 2023 e 2024 dall'articolo 1, co. 283 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e dall'articolo 1, co. 139 e 140 della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) a favore dei lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, e autonomi iscritti alle gestioni che CP_1 abbiano raggiunto un'anzianità minima di 62 anni e 41 anni di contributi.
Il comma 283 dell'art. 1 della L. 197/2022 prevede che: “Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall' in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi CP_1
243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presentearticolo.
3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.
4
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi”.
L' con Circolare del 29 gennaio 2019 n. 11 al paragrafo “1.4 CP_1
Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro” ha precisato che: “L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge in parola prevede l'incumulabilità della "pensione quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (…). Il superamento di tale limite reddituale annuo comporta la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno di produzione del suddetto reddito. Si specifica che il lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente;
l'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell'abitualità e della professionalità (cfr. la circolare n. 9 del 2004)”.
Sulla disposizione in questione e segnatamente sulle conseguenze della incumulabilità di cui al comma 3 appena riportato, la Suprema Corte, in un unico arresto giurisprudenziale, ha evidenziato che "In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato
- stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, conv. dalla L. n. 26 del 2019 comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensi per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva" (Cass. civ., Sez. L., 04.12.2024, n. 30994).
5 Appare opportuno, poi, richiamare la giurisprudenza costituzionale formatasi in relazione proprio al divieto di cumulo previsto per la cd. quota 100, avendone la medesima ratio rispetto all'analogo divieto previsto per la cd. quota 103.
Sul punto, la Consulta ha chiarito che "La scelta del legislatore, volta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019- 2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato.” (in motivazione, Corte cost., 24.11.2022 n. 234).
Ritiene quindi il Giudicante che, alla luce del ricostruito quadro normativo e giurisprudenziale, appaia preferibile un'interpretazione della disposizione dell'art. art. 1, comma 283 della L. 197/2022, che ha una formulazione analoga a quella contenuta nell'art. 14, comma 3, D.L. n. 4 del 2019, più conforme all'art. 38, comma 2, Cost., che impone di assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia (cfr., per alcuni casi simili, Trib. Rovereto, 06.02.2025, n. 3; Trib. Cagliari, n. 594/25).
E, invero, la revoca totale della pensione per tutto l'anno qualora vi sia produzione di redditi da lavoro dipendente, di qualunque
6 misura, implica necessariamente la erosione della funzione previdenziale della pensione, che deve trovare esplicazione nella misura in cui il pensionato non ricavi altri redditi da lavoro.
Nella vicenda oggetto di esame, accedendo alla tesi dell CP_1 parte ricorrente, a fronte di un reddito pari a 0, verrebbe privato di una pensione di un importo complessivo di Euro 29009,24 (doc. 2 memoria).
Si deve osservare, ancora, che la giurisprudenza costituzionale più sopra richiamata svolge le proprie considerazioni focalizzandosi sulla questione sollevata dal Giudice a quo, incentrata sulla presunta disparità di trattamento del pensionato che percepisca redditi di lavoro autonomo o dipendente, rispetto a quello che si sia dedicato a un lavoro occasionale, mentre non vi è alcun accenno alla questione della perdita del diritto alla pensione per tutto l'anno in cui i redditi di lavoro siano stati percepiti.
Detto in altri termini, la Corte costituzionale non ha inteso dichiarare legittima la sospensione della pensione per l'intero anno, a fronte della percezione di un reddito di lavoro, qualunque ne sia l'ammontare.
Vi è, poi, un argomento letterale a sostegno della tesi qui sostenuta, in quanto l'art. 1, comma 283 della L. 197/2022 non prevede in maniera espressa la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno, ma stabilisce soltanto la non cumulabilità di reddito da lavoro e pensione.
Pertanto, la tesi secondo cui la percezione del reddito da lavoro comporta la perdita del diritto alla pensione per l'intero anno e non fino a concorrenza di quel reddito, si fonda sull'interpretazione contenuta nella circolare dell' che, tuttavia, per quanto CP_1 sopra detto, non appare in alcun modo condivisibile, ad avviso di questo Tribunale.
Sulla base di queste considerazioni, pertanto, questo Giudicante ritiene di dover aderire ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., condividendone le motivazioni, all'orientamento seguito dalla giurisprudenza di merito e, in particolare, alla pronuncia della Corte d'Appello di Perugia che nella sentenza 33/2023 ha ritenuto che “il tenore letterale dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019 non autorizza l'interpretazione dell' espressa nella circolare n. CP_1
7 117 del 2019. La disposizione, in realtà, si limita a prevedere che la pensione conseguita con i requisiti previsti dal primo comma dell'art. 14 non possa essere cumulata con i redditi di lavoro. Ciò equivale a dire che il soggetto non può percepire contemporaneamente la pensione e il reddito di lavoro. Se il legislatore avesse inteso escludere il diritto dell'assicurato alla pensione per tutto l'anno solare in cui ha percepito redditi di lavoro, prevedendo, nella sostanza, una sanzione, l'avrebbe enunciato espressamente. Oltretutto, come già sottolineato dal Tribunale, se la privazione della pensione prescindesse dall'entità del reddito di lavoro, situazioni diverse sarebbero trattate in maniera identica, con un'evidente violazione del principio d'eguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma Cost. Una norma con un simile contenuto, inoltre, susciterebbe dubbi di costituzionalità, con riferimento all'art. 38, secondo comma Cost., secondo cui “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria” – per cui, ritiene la Corte – “sarebbe arduo sostenere la compatibilità con quel principio di una disposizione che escludesse il diritto alla pensione per un intero anno, a fronte di un reddito di lavoro anche minimo, o, in ogni caso, insufficiente a soddisfare le esigenze primarie di vita dell'assicurato”.
Inoltre, in ordine al profilo della distinzione fra incumulabilità ed incompatibilità, deve richiamarsi anche il recentissimo orientamento della Corte d'Appello di Brescia, secondo cui “i ratei di pensione la cui erogazione dev'essere sospesa sono soltanto quelli oggetto del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con i redditi da lavoro dipendente. Inoltre, tale criterio, di fatto, determinerebbe, seppur non per l'intero anno come inteso dall' bensì solo per il periodo di lavoro svolto, in via di fatto, una forma di vera e propria incompatibilità fra le due voci (l'una esclude in toto l'altra) e non già una incumulabilità (scomputo di una voce dall'altra) come previsto dal dettato normativo, finendo quindi, ancora una volta, per confondere due concetti ben distinti. Infine, anche tale soluzione, determinando la perdita dell'intera pensione per tutto il periodo lavorato a prescindere dal reddito in concreto prodotto, si tradurrebbe in una vera e propria sanzione punitiva che la norma non prevede e che, per le conseguenze che è destinata a produrre nei casi, come quello in esame, non garantirebbe il soddisfacimento dei bisogni di vita del
8 pensionato” – precisando –“la pensione ed il reddito da lavoro dipendente non sono cumulabili, ma la sospensione dell'erogazione della pensione interviene solo nelle mensilità in cui sussiste la violazione, e ciò in quanto il pensionato, nei mesi in cui non aveva ancora ripreso il lavoro, aveva pieno diritto di beneficiare della pensione .
Deve peraltro osservarsi che la circolare richiamata ha CP_1 carattere meramente regolamentare e non può essere interpretata oltre alla lettera della norma primaria, e non può quindi innovare l'ordinamento giuridico, introducendo una sanzione non prevista.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, ritiene il Giudicante che il divieto di cumulo, per il tenore letterale della norma primaria, deve essere inteso come divieto di cumulare, nello stesso periodo, il reddito di lavoro e la pensione, con la conseguenza che la pensione spettante nel corso di un determinato anno deve essere decurtata dell'importo del reddito percepito nel medesimo anno dal pensionato per l'attività di lavoro prestata.
In altri termini, l'impostazione di fatto applicata dall' , CP_1 secondo cui il divieto di cumulo determinerebbe la perdita del diritto alla pensione per l'intero anno non trova riscontro nel testo normativo.
Orbene, nel caso oggetto di giudizio, parte ricorrente ha allegato di aver comunicato l'assunzione al lavoro in data 7/7/2023 (venerdì) e di aver effettuato la cessazione del rapporto di lavoro (lunedì) in data 10/7/2023 (cfr. all. n. 3 e 4 del ricorso).
Ha inoltre dedotto di trovarsi in periodo di prova e di non aver percepito alcuna retribuzione, versando in atti la busta paga del mese di luglio 2023 relativa al periodo 7/7/2023 – 10/7/2023 (cfr. all. n. 5 ricorso).
Deve dunque ritenersi che nessuna attività lavorativa subordinata è stata prestata dal ricorrente.
Inoltre, a tutto voler concedere, qualora anche volesse darsi rilievo alla comunicazione di inizio dell'attività lavorativa - MO. UN del 7/7/2023, in ragione dei principi sopra formulati, questa tutto al più comporterebbe la decurtazione dell'importo del reddito percepito nel medesimo anno dal pensionato per l'attività di lavoro
9 prestata, e non anche la sospensione dell'erogazione della pensione per il periodo oggetto di giudizio.
Alla luce dei principi sopra richiamati, deve dunque ritenersi il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei ratei pensionistici sospesi e non corrisposti dall' per il periodo da CP_1 dall'1.06.2023 fino al 31.12.2023, non avendo di fatto espletato alcuna attività lavorativa, anche se formalmente comunicata in data 7/7/2023 e formalmente cessata in data 10/7/2023, avendo altresì il ricorrente provato di non aver percepito retribuzione alcuna nel periodo contestato.
Sulla base delle considerazioni sopra riportate, il ricorso deve ritenersi fondato e merita accoglimento, con annullamento del relativo provvedimento di sospensione.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della novità delle questioni giuridiche trattate e del contrasto giurisprudenziale sussistente.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa Parte_1 CP_1 iscritta al n. 49/2025 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione da parte dell' dei ratei pensionistici non corrisposti per il periodo CP_1 dall'1.06.2023 fino al 31.12.2023, per i motivi sopra riportati;
b) Condanna l' al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi CP_1 legali fino al soddisfo;
c) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Frosinone, 27/10/2025 Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
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TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 22/10/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter cpc, la seguente Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n.49/2025, posta in deliberazione tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Adige 41, presso lo studio dell'Avv. Schimperna Cristina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...] domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale in CP_1
Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'avv. Bellassai Daniela, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha chiesto di
“accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione della prestazione e il conseguente diritto del ricorrente all'erogazione dei ratei non corrisposti a seguito della sospensione della prestazione, con conseguente condanna dell'
[...]
, in persona del legale rapp. te Controparte_1
p. t. ad erogare tutti i ratei di pensione non corrisposti 1 dall'1.06.2023 fino al 31.12.2023 con i relativi interessi o, in subordine, per il periodo che sarà ritenuto di giustizia”.
Parte ricorrente, a fondamento della domanda, ha in particolare esposto quanto segue:
- di essere in possesso dei requisiti di legge, ovvero 62 anni di età e 41 anni di contributi, per avere diritto alla pensione anticipata cd. Quota 103 prevista dalla Legge 29.12.2022 n. 197, art. 1 comma 283;
- di aver presentato in data 20.03.2023 la domanda di pensione anticipata;
- che con provvedimento datato 11.08.2023 l' ha accolto la CP_1 domanda inoltrata dal ricorrente, liquidando la pensione anticipata categoria VO numero 001- 330010062444 con decorrenza dal 1° giugno 2023;
- che il trattamento pensionistico veniva tuttavia sospeso dall CP_1 sin dalla data di decorrenza in ragione della comunicazione UN del 7.07.2023;
- di non aver svolto di fatto alcuna attività lavorativa in quanto alla comunicazione di assunzione al lavoro del CP_2
07.07.2023 faceva subito seguito la comunicazione di cessazione a far data dal 10.07.2023;
- di non aver altresì fruito di alcun compenso, trattandosi di periodo di prova;
- che con successiva nota del 26.02.2024 l' comunicava di CP_1 aver ricalcolato la pensione categoria VO numero 001- 330010062444 con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e con il pagamento dei ratei maturati da gennaio 2024 a marzo 2024;
- di aver contestato la sospensione della pensione per l'anno 2023, presentando domanda di ricostituzione reddituale all' , CP_1 allegando i mod. UN e la comunicazione di cessazione attività del 10.7.2023;
- che tale domanda veniva rigettata dall' . CP_1
Parte ricorrente, sul presupposto di non aver espletato alcuna attività lavorativa e di non aver percepito alcun reddito, ha chiesto al Giudice di accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione della prestazione dal mese di luglio 2023 sino al mese di dicembre 2023, con condanna dell' all'erogazione dei relativi ratei. CP_1
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto.
2 In particolare, l' ha eccepito di aver correttamente modificato CP_1 la data di decorrenza della pensione dal 1° giugno 2023 al 01.01.2024, a seguito dell'accertamento di inizio di attività lavorativa da parte del ricorrente, comunicata con MO. UN del 7/7/2023 contemporaneamente al periodo di erogazione della pensione.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 22/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito indicati.
Con il presente giudizio parte ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto alla corresponsione dei ratei pensionistici sospesi dall' per il periodo da luglio 2023 a dicembre 2023, ritenendo CP_1 illegittimo il provvedimento con cui l' ha modificato la CP_1 decorrenza della pensione anticipata riconosciutagli dal 1 giugno 2023 al 1° gennaio 2024, a seguito della comunicazione di inizio di attività lavorativa con MO. UN del 7/7/2023, immediatamente cessata in data 10/7/2025, senza aver percepito alcuna retribuzione.
Parte ricorrente ha allegato di aver ottenuto il riconoscimento della pensione anticipata con provvedimento del 11/8/2023 con decorrenza 1° giugno 2023 e di aver comunicato di aver cessato il periodo di prova, iniziato in data 7/7/2023, immediatamente in data 10/7/2023 senza aver percepito alcun reddito, non avendo di fatto svolo alcuna attività lavorativa nel breve lasso di tempo intercorso.
L' convenuto ha di contro dedotto che per il periodo di CP_1 anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, i redditi derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata svolta, successivamente alla decorrenza della pensione, comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione di detti redditi.
Ha dunque dedotto di aver correttamente sospeso l'erogazione dei ratei della pensione nell'anno 2023, essendo intervenuta la
3 sospensione a causa dell'inizio dell'attività lavorativa di cui all' del 7/7/2023 che prevedeva “retribuzione/compenso CP_2
6201”, individuando la corretta decorrenza al 01/01/2024, a seguito della cessazione dell'attività lavorativa del 10/7/2025.
Giova a questo punto richiamare la normativa e la giurisprudenza di riferimento.
La pensione anticipata flessibile (cd. Quota 103) è una prestazione sperimentale riconosciuta per gli anni 2023 e 2024 dall'articolo 1, co. 283 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e dall'articolo 1, co. 139 e 140 della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) a favore dei lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, e autonomi iscritti alle gestioni che CP_1 abbiano raggiunto un'anzianità minima di 62 anni e 41 anni di contributi.
Il comma 283 dell'art. 1 della L. 197/2022 prevede che: “Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall' in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi CP_1
243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presentearticolo.
3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.
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5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi”.
L' con Circolare del 29 gennaio 2019 n. 11 al paragrafo “1.4 CP_1
Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro” ha precisato che: “L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge in parola prevede l'incumulabilità della "pensione quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (…). Il superamento di tale limite reddituale annuo comporta la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno di produzione del suddetto reddito. Si specifica che il lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente;
l'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell'abitualità e della professionalità (cfr. la circolare n. 9 del 2004)”.
Sulla disposizione in questione e segnatamente sulle conseguenze della incumulabilità di cui al comma 3 appena riportato, la Suprema Corte, in un unico arresto giurisprudenziale, ha evidenziato che "In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato
- stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, conv. dalla L. n. 26 del 2019 comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensi per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva" (Cass. civ., Sez. L., 04.12.2024, n. 30994).
5 Appare opportuno, poi, richiamare la giurisprudenza costituzionale formatasi in relazione proprio al divieto di cumulo previsto per la cd. quota 100, avendone la medesima ratio rispetto all'analogo divieto previsto per la cd. quota 103.
Sul punto, la Consulta ha chiarito che "La scelta del legislatore, volta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019- 2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato.” (in motivazione, Corte cost., 24.11.2022 n. 234).
Ritiene quindi il Giudicante che, alla luce del ricostruito quadro normativo e giurisprudenziale, appaia preferibile un'interpretazione della disposizione dell'art. art. 1, comma 283 della L. 197/2022, che ha una formulazione analoga a quella contenuta nell'art. 14, comma 3, D.L. n. 4 del 2019, più conforme all'art. 38, comma 2, Cost., che impone di assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia (cfr., per alcuni casi simili, Trib. Rovereto, 06.02.2025, n. 3; Trib. Cagliari, n. 594/25).
E, invero, la revoca totale della pensione per tutto l'anno qualora vi sia produzione di redditi da lavoro dipendente, di qualunque
6 misura, implica necessariamente la erosione della funzione previdenziale della pensione, che deve trovare esplicazione nella misura in cui il pensionato non ricavi altri redditi da lavoro.
Nella vicenda oggetto di esame, accedendo alla tesi dell CP_1 parte ricorrente, a fronte di un reddito pari a 0, verrebbe privato di una pensione di un importo complessivo di Euro 29009,24 (doc. 2 memoria).
Si deve osservare, ancora, che la giurisprudenza costituzionale più sopra richiamata svolge le proprie considerazioni focalizzandosi sulla questione sollevata dal Giudice a quo, incentrata sulla presunta disparità di trattamento del pensionato che percepisca redditi di lavoro autonomo o dipendente, rispetto a quello che si sia dedicato a un lavoro occasionale, mentre non vi è alcun accenno alla questione della perdita del diritto alla pensione per tutto l'anno in cui i redditi di lavoro siano stati percepiti.
Detto in altri termini, la Corte costituzionale non ha inteso dichiarare legittima la sospensione della pensione per l'intero anno, a fronte della percezione di un reddito di lavoro, qualunque ne sia l'ammontare.
Vi è, poi, un argomento letterale a sostegno della tesi qui sostenuta, in quanto l'art. 1, comma 283 della L. 197/2022 non prevede in maniera espressa la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno, ma stabilisce soltanto la non cumulabilità di reddito da lavoro e pensione.
Pertanto, la tesi secondo cui la percezione del reddito da lavoro comporta la perdita del diritto alla pensione per l'intero anno e non fino a concorrenza di quel reddito, si fonda sull'interpretazione contenuta nella circolare dell' che, tuttavia, per quanto CP_1 sopra detto, non appare in alcun modo condivisibile, ad avviso di questo Tribunale.
Sulla base di queste considerazioni, pertanto, questo Giudicante ritiene di dover aderire ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., condividendone le motivazioni, all'orientamento seguito dalla giurisprudenza di merito e, in particolare, alla pronuncia della Corte d'Appello di Perugia che nella sentenza 33/2023 ha ritenuto che “il tenore letterale dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019 non autorizza l'interpretazione dell' espressa nella circolare n. CP_1
7 117 del 2019. La disposizione, in realtà, si limita a prevedere che la pensione conseguita con i requisiti previsti dal primo comma dell'art. 14 non possa essere cumulata con i redditi di lavoro. Ciò equivale a dire che il soggetto non può percepire contemporaneamente la pensione e il reddito di lavoro. Se il legislatore avesse inteso escludere il diritto dell'assicurato alla pensione per tutto l'anno solare in cui ha percepito redditi di lavoro, prevedendo, nella sostanza, una sanzione, l'avrebbe enunciato espressamente. Oltretutto, come già sottolineato dal Tribunale, se la privazione della pensione prescindesse dall'entità del reddito di lavoro, situazioni diverse sarebbero trattate in maniera identica, con un'evidente violazione del principio d'eguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma Cost. Una norma con un simile contenuto, inoltre, susciterebbe dubbi di costituzionalità, con riferimento all'art. 38, secondo comma Cost., secondo cui “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria” – per cui, ritiene la Corte – “sarebbe arduo sostenere la compatibilità con quel principio di una disposizione che escludesse il diritto alla pensione per un intero anno, a fronte di un reddito di lavoro anche minimo, o, in ogni caso, insufficiente a soddisfare le esigenze primarie di vita dell'assicurato”.
Inoltre, in ordine al profilo della distinzione fra incumulabilità ed incompatibilità, deve richiamarsi anche il recentissimo orientamento della Corte d'Appello di Brescia, secondo cui “i ratei di pensione la cui erogazione dev'essere sospesa sono soltanto quelli oggetto del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con i redditi da lavoro dipendente. Inoltre, tale criterio, di fatto, determinerebbe, seppur non per l'intero anno come inteso dall' bensì solo per il periodo di lavoro svolto, in via di fatto, una forma di vera e propria incompatibilità fra le due voci (l'una esclude in toto l'altra) e non già una incumulabilità (scomputo di una voce dall'altra) come previsto dal dettato normativo, finendo quindi, ancora una volta, per confondere due concetti ben distinti. Infine, anche tale soluzione, determinando la perdita dell'intera pensione per tutto il periodo lavorato a prescindere dal reddito in concreto prodotto, si tradurrebbe in una vera e propria sanzione punitiva che la norma non prevede e che, per le conseguenze che è destinata a produrre nei casi, come quello in esame, non garantirebbe il soddisfacimento dei bisogni di vita del
8 pensionato” – precisando –“la pensione ed il reddito da lavoro dipendente non sono cumulabili, ma la sospensione dell'erogazione della pensione interviene solo nelle mensilità in cui sussiste la violazione, e ciò in quanto il pensionato, nei mesi in cui non aveva ancora ripreso il lavoro, aveva pieno diritto di beneficiare della pensione .
Deve peraltro osservarsi che la circolare richiamata ha CP_1 carattere meramente regolamentare e non può essere interpretata oltre alla lettera della norma primaria, e non può quindi innovare l'ordinamento giuridico, introducendo una sanzione non prevista.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, ritiene il Giudicante che il divieto di cumulo, per il tenore letterale della norma primaria, deve essere inteso come divieto di cumulare, nello stesso periodo, il reddito di lavoro e la pensione, con la conseguenza che la pensione spettante nel corso di un determinato anno deve essere decurtata dell'importo del reddito percepito nel medesimo anno dal pensionato per l'attività di lavoro prestata.
In altri termini, l'impostazione di fatto applicata dall' , CP_1 secondo cui il divieto di cumulo determinerebbe la perdita del diritto alla pensione per l'intero anno non trova riscontro nel testo normativo.
Orbene, nel caso oggetto di giudizio, parte ricorrente ha allegato di aver comunicato l'assunzione al lavoro in data 7/7/2023 (venerdì) e di aver effettuato la cessazione del rapporto di lavoro (lunedì) in data 10/7/2023 (cfr. all. n. 3 e 4 del ricorso).
Ha inoltre dedotto di trovarsi in periodo di prova e di non aver percepito alcuna retribuzione, versando in atti la busta paga del mese di luglio 2023 relativa al periodo 7/7/2023 – 10/7/2023 (cfr. all. n. 5 ricorso).
Deve dunque ritenersi che nessuna attività lavorativa subordinata è stata prestata dal ricorrente.
Inoltre, a tutto voler concedere, qualora anche volesse darsi rilievo alla comunicazione di inizio dell'attività lavorativa - MO. UN del 7/7/2023, in ragione dei principi sopra formulati, questa tutto al più comporterebbe la decurtazione dell'importo del reddito percepito nel medesimo anno dal pensionato per l'attività di lavoro
9 prestata, e non anche la sospensione dell'erogazione della pensione per il periodo oggetto di giudizio.
Alla luce dei principi sopra richiamati, deve dunque ritenersi il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei ratei pensionistici sospesi e non corrisposti dall' per il periodo da CP_1 dall'1.06.2023 fino al 31.12.2023, non avendo di fatto espletato alcuna attività lavorativa, anche se formalmente comunicata in data 7/7/2023 e formalmente cessata in data 10/7/2023, avendo altresì il ricorrente provato di non aver percepito retribuzione alcuna nel periodo contestato.
Sulla base delle considerazioni sopra riportate, il ricorso deve ritenersi fondato e merita accoglimento, con annullamento del relativo provvedimento di sospensione.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della novità delle questioni giuridiche trattate e del contrasto giurisprudenziale sussistente.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa Parte_1 CP_1 iscritta al n. 49/2025 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione da parte dell' dei ratei pensionistici non corrisposti per il periodo CP_1 dall'1.06.2023 fino al 31.12.2023, per i motivi sopra riportati;
b) Condanna l' al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi CP_1 legali fino al soddisfo;
c) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Frosinone, 27/10/2025 Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
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