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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/10/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 431/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 431 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bianca Pierangeli, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Rubinetti, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.09.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 30.01.2025, Parte_1 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 in Albano Laziale (RM) il 9.09.1989, rappresentando che dall'unione coniugale erano nate le figlie (26.09.1990), (13.11.1996) e (26.10.2005), che si erano Persona_1 Per_2 Per_3 separati consensualmente a seguito di negoziazione assistita autorizzata con provvedimento della
Procura della Repubblica di Velletri in data 28.04.2021, che dal giorno della separazione i coniugi non si erano più riuniti e che era cessata tra gli stessi ogni comunione materiale e spirituale.
Alle luce delle predette allegazioni il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e;
Parte_1 CP_1
2) porre nell'interesse della figlia , maggiorenne, non autonoma economicamente, Per_3 convivente con il padre, la somma di € 200,00 carico della GN;
CP_1
3) nulla a carico del padre che provvede quotidianamente al sostentamento della figlia convivente;
4) nulla a pretendere fra i coniugi autonomi economicamente;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.08.2025 si costituiva in giudizio
, la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva di “pronunciare la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, onerando il padre, in via esclusiva, dell'eventuale mantenimento, se dovuto, alla figlia e stabilendo a carico del Sig. un Per_3 Parte_1 assegno divorzile per il mantenimento della Sig.ra pari ad almeno €. 300,00 mensili, CP_1 come già concordato in sede di separazione consensuale. Con vittoria di spese e compensi di giudizio in caso di opposizione.”.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“1) nulla a pretendere reciprocamente in merito all'assegno divorzile;
2) nulla a pretendere reciprocamente in merito al mantenimento della figlia ormai Per_3 maggiorenne ed autonoma economicamente;
3) nulla a pretendere reciprocamente in riferimento alle reciproche proprietà immobiliari, facendo salvo quanto già stabilito quale elemento indispensabile nell'atto di separazione e precisamente che la GN si impegna a cedere al sig. la propria CP_1 Parte_1 quota parte corrispondente ad ½ dell'immobile sito in Palliano (FR) Viale Francesco D'Assisi
n. 15 piano T distinto al Catasto al Foglio 12 particella 356 sub. 9 Cat. A3, Classe 2 consistenza
n. 1,5 vani superficie di 26 mq. Al trasferimento della quota parte dell'immobile si applicheranno le agevolazioni previste dell'art. 19 della legge n. 74/1987 e sue mm. ii;
(esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e tributo); spese notarili a carico del cessionario.
4) nulla a pretendere per eventuali pendenze in corso e/o pretese pregresse;
5) spese legali compensate.”. In ragione di ciò i procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, comma 3, c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita e la proposizione del ricorso in oggetto;
da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/1970, nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 431/2025, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Albano Laziale (RM) il 9.09.1989 da , nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, e nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 CP_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Albano C.F._2
Laziale al N. 137, Parte 2, Serie A, Anno 1989;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Anzio di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000; c) prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 431 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bianca Pierangeli, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Rubinetti, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.09.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 30.01.2025, Parte_1 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 in Albano Laziale (RM) il 9.09.1989, rappresentando che dall'unione coniugale erano nate le figlie (26.09.1990), (13.11.1996) e (26.10.2005), che si erano Persona_1 Per_2 Per_3 separati consensualmente a seguito di negoziazione assistita autorizzata con provvedimento della
Procura della Repubblica di Velletri in data 28.04.2021, che dal giorno della separazione i coniugi non si erano più riuniti e che era cessata tra gli stessi ogni comunione materiale e spirituale.
Alle luce delle predette allegazioni il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e;
Parte_1 CP_1
2) porre nell'interesse della figlia , maggiorenne, non autonoma economicamente, Per_3 convivente con il padre, la somma di € 200,00 carico della GN;
CP_1
3) nulla a carico del padre che provvede quotidianamente al sostentamento della figlia convivente;
4) nulla a pretendere fra i coniugi autonomi economicamente;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.08.2025 si costituiva in giudizio
, la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva di “pronunciare la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, onerando il padre, in via esclusiva, dell'eventuale mantenimento, se dovuto, alla figlia e stabilendo a carico del Sig. un Per_3 Parte_1 assegno divorzile per il mantenimento della Sig.ra pari ad almeno €. 300,00 mensili, CP_1 come già concordato in sede di separazione consensuale. Con vittoria di spese e compensi di giudizio in caso di opposizione.”.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“1) nulla a pretendere reciprocamente in merito all'assegno divorzile;
2) nulla a pretendere reciprocamente in merito al mantenimento della figlia ormai Per_3 maggiorenne ed autonoma economicamente;
3) nulla a pretendere reciprocamente in riferimento alle reciproche proprietà immobiliari, facendo salvo quanto già stabilito quale elemento indispensabile nell'atto di separazione e precisamente che la GN si impegna a cedere al sig. la propria CP_1 Parte_1 quota parte corrispondente ad ½ dell'immobile sito in Palliano (FR) Viale Francesco D'Assisi
n. 15 piano T distinto al Catasto al Foglio 12 particella 356 sub. 9 Cat. A3, Classe 2 consistenza
n. 1,5 vani superficie di 26 mq. Al trasferimento della quota parte dell'immobile si applicheranno le agevolazioni previste dell'art. 19 della legge n. 74/1987 e sue mm. ii;
(esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e tributo); spese notarili a carico del cessionario.
4) nulla a pretendere per eventuali pendenze in corso e/o pretese pregresse;
5) spese legali compensate.”. In ragione di ciò i procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, comma 3, c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita e la proposizione del ricorso in oggetto;
da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/1970, nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 431/2025, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Albano Laziale (RM) il 9.09.1989 da , nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, e nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 CP_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Albano C.F._2
Laziale al N. 137, Parte 2, Serie A, Anno 1989;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Anzio di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000; c) prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera