Art. 1.
L'assegnazione per l'anno finanziario 1974 per il funzionamento della Corte costituzionale di cui all' articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312 , ed indicata nell' articolo 4 della legge 23 febbraio 1974, n. 24 , e' elevata di L. 350.000.000.
L'assegnazione per l'anno finanziario 1974 per il funzionamento della Corte costituzionale di cui all' articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312 , ed indicata nell' articolo 4 della legge 23 febbraio 1974, n. 24 , e' elevata di L. 350.000.000.