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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15303/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.15303/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/01/1989, rappresentata e difesa dall'Avv. TRANQUILLI SABRINA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
04/07/1984, rappresentato e difeso dall'Avv. TRANQUILLI SABRINA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 03/12/2024 le parti, premesso che dalla loro relazione era nato il figlio (Roma, 29.09.2015), riconosciuto da Per_1
entrambi i genitori, e che con provvedimento del 17.07.2023 il Tribunale di Tivoli aveva regolamentato le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento del
1 minore, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni previamente stabilite.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate: “- Il figlio minore sarà Per_1 affidato in via super esclusiva alla madre, sig.ra , almeno per l'intera Parte_1
durata della restrizione della libertà personale del padre con CP_1
collocazione e residenza anagrafica presso la casa della stessa, sita in Roma alla via Martinica n. 35, ove attualmente madre e figlio già risiedono. La madre prenderà le decisioni di maggior interesse per il figlio , i principali criteri Per_1
per la sua educazione, gli indirizzi scolastici, medici, specialistici e sportivi, le attività extrascolastiche praticate dal minore, tenendo conto delle sue inclinazioni naturali. Ad ogni modo, la sig.ra si impegna sin da ora a salvaguardare il Pt_1
rapporto padre-figlio, garantendo la continuità del rapporto genitoriale nell'esclusivo interesse del minore, con le opportune modalità di visita e/o contatti telefonici. - il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo di mantenimento per il figlio , l'importo mensile di euro 150,00 Per_1
(centocinquanta/00) oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondersi mensilmente alla sig.ra alle coordinate della sua POST PAY già note al sig. Parte_1 CP_1
nonchè il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Roma. Si precisa che il sig. seppur in detenzione carceraria, all'interno CP_1
della stessa Casa Circondariale di Velletri, svolge diversi lavori per i quali percepisce delle esigue somme necessarie per il suo sostentamento in carcere.
Avrà, quindi, la possibilità di versare anche delle somme alla madre, seppur esigue,
a titolo di contributo di mantenimento per il figlio ”. Per_1
Ebbene, possono essere recepite le condizioni proposte dalle parti, che appaiono conformi all'interesse del figlio minore. Nel caso in esame, difatti, tenuto conto dell'attuale stato di detenzione del sig. presso la Casa Circondariale di CP_1
Velletri, ritiene il Collegio che siano emerse ragioni che richiedono di derogare al regime dell'affidamento condiviso, previsto come regola dal Codice civile a tutela della bigenitorialità e che risulterebbe, nel caso che ci occupa, pregiudizievole per il minore. Occorre altresì precisare, tuttavia, che la regolamentazione del regime di affidamento dei figli minori non può in alcun modo essere sottoposta a termine e
2 che, pertanto, qualunque ulteriore modifica dello stesso potrà avvenire solo a seguito di intervento della competente autorità giudiziaria.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.
15303/2024:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore n conformità a quanto indicato dalle Persona_2
parti nel ricorso congiunto, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 04/02/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.15303/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/01/1989, rappresentata e difesa dall'Avv. TRANQUILLI SABRINA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
04/07/1984, rappresentato e difeso dall'Avv. TRANQUILLI SABRINA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 03/12/2024 le parti, premesso che dalla loro relazione era nato il figlio (Roma, 29.09.2015), riconosciuto da Per_1
entrambi i genitori, e che con provvedimento del 17.07.2023 il Tribunale di Tivoli aveva regolamentato le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento del
1 minore, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni previamente stabilite.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate: “- Il figlio minore sarà Per_1 affidato in via super esclusiva alla madre, sig.ra , almeno per l'intera Parte_1
durata della restrizione della libertà personale del padre con CP_1
collocazione e residenza anagrafica presso la casa della stessa, sita in Roma alla via Martinica n. 35, ove attualmente madre e figlio già risiedono. La madre prenderà le decisioni di maggior interesse per il figlio , i principali criteri Per_1
per la sua educazione, gli indirizzi scolastici, medici, specialistici e sportivi, le attività extrascolastiche praticate dal minore, tenendo conto delle sue inclinazioni naturali. Ad ogni modo, la sig.ra si impegna sin da ora a salvaguardare il Pt_1
rapporto padre-figlio, garantendo la continuità del rapporto genitoriale nell'esclusivo interesse del minore, con le opportune modalità di visita e/o contatti telefonici. - il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo di mantenimento per il figlio , l'importo mensile di euro 150,00 Per_1
(centocinquanta/00) oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondersi mensilmente alla sig.ra alle coordinate della sua POST PAY già note al sig. Parte_1 CP_1
nonchè il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Roma. Si precisa che il sig. seppur in detenzione carceraria, all'interno CP_1
della stessa Casa Circondariale di Velletri, svolge diversi lavori per i quali percepisce delle esigue somme necessarie per il suo sostentamento in carcere.
Avrà, quindi, la possibilità di versare anche delle somme alla madre, seppur esigue,
a titolo di contributo di mantenimento per il figlio ”. Per_1
Ebbene, possono essere recepite le condizioni proposte dalle parti, che appaiono conformi all'interesse del figlio minore. Nel caso in esame, difatti, tenuto conto dell'attuale stato di detenzione del sig. presso la Casa Circondariale di CP_1
Velletri, ritiene il Collegio che siano emerse ragioni che richiedono di derogare al regime dell'affidamento condiviso, previsto come regola dal Codice civile a tutela della bigenitorialità e che risulterebbe, nel caso che ci occupa, pregiudizievole per il minore. Occorre altresì precisare, tuttavia, che la regolamentazione del regime di affidamento dei figli minori non può in alcun modo essere sottoposta a termine e
2 che, pertanto, qualunque ulteriore modifica dello stesso potrà avvenire solo a seguito di intervento della competente autorità giudiziaria.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.
15303/2024:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore n conformità a quanto indicato dalle Persona_2
parti nel ricorso congiunto, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 04/02/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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