TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/04/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1038/2020 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t.) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_1 generale alle liti in atti. RICORRENTE e
, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, alla Via D. Alighieri, Pal. Master int. CP_1
4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Stuppia (PEC: Email_2 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 05/06/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, dopo aver tempestivamente formulato (in data 3.6.2020) il proprio dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, al fine di ottenere il disconoscimento dei benefici derivanti dall'invalidità totale riconosciuta al resistente nella fase di ATP. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e Dichiarare il Sig.
, invalido nella misura del 100% ad ogni occupazione con totale e permanente CP_1 inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti della vita fin dalla presentazione della domanda (11/09/2018); - Condannare l in persona del Presidente pro Parte_1 tempore, legale rappresentante, alla corresponsione in favore del Sig. della CP_1 pensione d'inabilità e dell'indennità d'accompagnamento richiesta a far data dalla domanda amministrativa (11/09/2018) con interessi e rivalutazione sui ratei scaduti;
- Rigettare le contestazioni e le richieste formulate dall essendo le stesse, per tutti i motivi Pt_1 sopra esposti, destituite di ogni e qualsiasi fondamento giuridico e fattuale;
- Condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Pt_1
Sig. , delle spese e competenze difensive entrambi i giudizi, da distrarsi, ex art. 93 CP_1
C.P.C., in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Emettere ogni opportuno, ulteriore ed eventuale provvedimento di Legge.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse Pt_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente una: << INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA DEL 100% CON DIRITTO ALLA PENSIONE DI INABILITA', CON DECORRENZA MESE DI SETTEMBRE 2018, data di presentazione della domanda amministrativa, epoca in cui le patologie responsabili dello stato invalidante erano già presenti e strutturate in tutta la loro gravità. .Non si riconosce al periziando l'indennità di accompagnamento poiché tali patologie, allo stato attuale, non compromettono gravemente lo. svolgimento autonomo degli atti della vita quotidiana e la deambulazione. Non sono pervenute osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale dai rappresentanti legali delle parti.>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 100% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 11/09/2018.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del CP_1 requisito sanitario necessario per percepire la pensione di invalidità ex art. 12 L. n. 118/1971, con decorrenza dall'1.10.2018 (primo giorno del mese seguente a quello di presentazione della domanda amministrativa del 11/09/2018);
- condanna , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di , e CP_1 liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in euro 1400,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Giuseppe Stuppia, in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t.) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_1 generale alle liti in atti. RICORRENTE e
, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, alla Via D. Alighieri, Pal. Master int. CP_1
4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Stuppia (PEC: Email_2 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 05/06/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, dopo aver tempestivamente formulato (in data 3.6.2020) il proprio dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, al fine di ottenere il disconoscimento dei benefici derivanti dall'invalidità totale riconosciuta al resistente nella fase di ATP. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e Dichiarare il Sig.
, invalido nella misura del 100% ad ogni occupazione con totale e permanente CP_1 inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti della vita fin dalla presentazione della domanda (11/09/2018); - Condannare l in persona del Presidente pro Parte_1 tempore, legale rappresentante, alla corresponsione in favore del Sig. della CP_1 pensione d'inabilità e dell'indennità d'accompagnamento richiesta a far data dalla domanda amministrativa (11/09/2018) con interessi e rivalutazione sui ratei scaduti;
- Rigettare le contestazioni e le richieste formulate dall essendo le stesse, per tutti i motivi Pt_1 sopra esposti, destituite di ogni e qualsiasi fondamento giuridico e fattuale;
- Condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Pt_1
Sig. , delle spese e competenze difensive entrambi i giudizi, da distrarsi, ex art. 93 CP_1
C.P.C., in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Emettere ogni opportuno, ulteriore ed eventuale provvedimento di Legge.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse Pt_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente una: << INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA DEL 100% CON DIRITTO ALLA PENSIONE DI INABILITA', CON DECORRENZA MESE DI SETTEMBRE 2018, data di presentazione della domanda amministrativa, epoca in cui le patologie responsabili dello stato invalidante erano già presenti e strutturate in tutta la loro gravità. .Non si riconosce al periziando l'indennità di accompagnamento poiché tali patologie, allo stato attuale, non compromettono gravemente lo. svolgimento autonomo degli atti della vita quotidiana e la deambulazione. Non sono pervenute osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale dai rappresentanti legali delle parti.>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 100% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 11/09/2018.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del CP_1 requisito sanitario necessario per percepire la pensione di invalidità ex art. 12 L. n. 118/1971, con decorrenza dall'1.10.2018 (primo giorno del mese seguente a quello di presentazione della domanda amministrativa del 11/09/2018);
- condanna , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di , e CP_1 liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in euro 1400,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Giuseppe Stuppia, in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani