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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 08/10/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2218 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
E entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
LC IA, giusta delega in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 6.07.2001 in Lasnigo (CO), trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Lasnigo al numero 5, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2001, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lasnigo, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza,
alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, previa ogni declaratoria di legge, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e Parte_2 Parte_1
in Lasnigo (CO) il 06/07/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo
[...]
Comune (Atto n. 5, P. II, serie A, anno 2001); Omologare le seguenti condizioni, concordate tra le parti a regolamentazione dei loro rapporti personali e patrimoniali e di quelli relativi alla prole:
“1) Affidamento e collocamento del figlio minore: Il figlio minore (nato il [...]) Persona_1
è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre,
sig.ra , presso la residenza di quest'ultima. Parte_1 2) Diritto di visita: Il padre, sig. , potrà vedere e tenere con sé il figlio Parte_2 Per_1
secondo le modalità e i tempi liberamente concordati con la madre, nel rispetto delle esigenze scolastiche, sportive e relazionali del minore.
3) Mantenimento dei figli: Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e (queste ultime in Per_1 Per_2 Per_3
quanto maggiorenni ma non economicamente autosufficienti), la somma mensile di € 500,00
(cinquecento/00), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente indicato dalla madre. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT.
4) Spese straordinarie: Le spese straordinarie relative ai figli (mediche, scolastiche, sportive, ludiche e ricreative) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Si intendono per spese straordinarie da concordare preventivamente: tasse di istituti privati e universitari, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, lezioni private, attività extrascolastiche e relative attrezzature, viaggi e vacanze studio, spese mediche specialistiche private non urgenti. Si
intendono per spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo in quanto obbligatorie:
tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici, libri di testo, spese mediche urgenti e/o effettuate tramite il SSN (ticket). Il genitore che sostiene la spesa dovrà presentare idonea documentazione all'altro, il quale provvederà al rimborso della propria quota entro 15 giorni dalla richiesta.
5) Assegno divorzile: I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto,
rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di assegno divorzile.
6) Disposizioni finali: I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e per quelli del figlio minore.
7) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lasnigo (CO) di procedere all'annotazione della emananda sentenza”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 7.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Erica Passalalpi
Dott.ssa NA AN