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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/06/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 6232 /2023
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 6232 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 12 maggio 2025 avente ad oggetto “modifica delle condizioni di separazione”
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Cerignola alla Parte_1 C.F._1
Viale Di Levante n. 67, presso lo studio dell'Avv. Liscio Mario (C.F. ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE
E
(C.F. e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Cerignola alla Via L. Barriello n. 46, C.F._4
presso lo studio dell'Avv. Fino Maria Rosaria (C.F. ), dal quale sono C.F._5
rappresentati e difesi in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
- RESISTENTI
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE Conclusioni: All'udienza del 12.05.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da “note di trattazione scritta” in atti;
Il P.M. ha concluso favorevolmente con nota del 21.05.2025, come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2023 ha chiesto, a modifica delle Parte_1
condizioni di separazione di cui alla sentenza del Tribunale di Foggia n. 3155/2022, pubblicata il
21.12.2022, di revocare il contributo al mantenimento della moglie e del figlio , Controparte_2
previsto nella sentenza di separazione, essendo nelle more mutate le condizioni economiche del coniuge e del figlio, ultratrentenne.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente, in particolare, ha dedotto:
- che con sentenza definitiva n. 3155/2022 del 21.12.2022 il Tribunale di Foggia ha posto a carico di il versamento dell'assegno mensile di euro 600,00 a titolo di Parte_1
mantenimento della moglie nonché ulteriori 600,00 euro a titolo di mantenimento del figlio, da disporsi direttamente in favore di quest'ultimo, oltre alle spese straordinarie al 50%;
- che ad oggi sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle condizioni di separazione, in quanto la presta attività lavorativa come insegnante CP_1 presso la Scuola materna di Via Plebiscito n.81 in Cerignola denominata “Nuova Alba società
Cooperativa Sociale Onlus”, con conseguente mutamento delle proprie condizioni economiche personali;
- che in ottemperanza a quanto previsto nell'accordo di separazione, sono stati stipulati diversi atti pubblici nei confronti della , con conseguente aumento del suo patrimonio CP_1
immobiliare diventando proprietaria esclusiva dei seguenti immobili riportati in Catasto
Fabbricati del Comune di Cerignola al Foglio 202, p.lle 6600 sub 32, 6600 sub 15, 6600 sub
39; p.lla 7287 sub 48;
- che è divenuta esecutiva giusto decreto esecutorio del 3.7.2023 la sentenza emessa nel proc. prot. N. 192/2021 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese e di Appello per l'Albania in data 30.5.2023, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio celebrato tra le parti;
- che è tutt'ora pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari il procedimento di delibazione della sentenza di nullità (proc. n. 1579/2023 r.g. C.A. Bari);
- che non sussistono i presupposti per la permanenza dell'obbligo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne , ormai prossimo al compimento del suo Controparte_2 trentatreesimo anno di età.
Pag. 2 di 7 Con memoria di costituzione del 23.02.2024 i resistenti hanno chiesto di rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, di confermare tutte le statuizioni contenute nella sentenza di separazione n. 3155/2022, pubblicata il 21.12.2022, del Tribunale di Foggia, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In particolare, i resistenti hanno evidenziato:
- il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio , Controparte_2
in quanto inoccupato nonostante si stia impegnando nella ricerca di una occupazione;
- la mancanza di indipendenza economica da parte della in quanto la stessa ha CP_1
sottoscritto un contratto di lavora part-time ed a tempo determinato, da settembre 2023 a giugno 2024, che le consente solo di disporre di somme per il minimo vitale;
- che la è affetta da numerose patologie ed al fine di sistemarsi economicamente CP_1
frequenta il corso di TFA sostegno infanzia, che le consentirà, a fine corso di inserirsi nelle graduatorie provinciali, e a tal proposito, essendo il corso privato, ha dovuto richiedere un prestito presso la Pt_2
- che con atto del 09.03.2023 ha donato la nuda proprietà dei beni di cui è diventata proprietaria esclusiva al figlio , diventandone pertanto solo usufruttuaria. Controparte_2
Con ordinanza del 28.03.2024 il precedente Giudice Istruttore in via provvisoria ed urgente ha modificato la sentenza n. 3155/2022, emessa da questo Tribunale in data 21 dicembre 2022 nel procedimento n. 7177/2019 R.G., revocando l'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente in favore del figlio e riducendo ad euro 300,00 mensili l'assegno dovuto alla Controparte_2
resistente.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato, per la rimessione della causa al Collegio, all'udienza dell 30.12.2024, da trattarsi ex art. 127 ter c.p.c. con le modalità della trattazione scritta.
All'udienza del 12.05.2024, pervenuta a seguito di nuova calendarizzazione delle udienze, il Giudice
Istruttore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, come da nuovo rito Cartabia.
*****
Passando all'esame del merito della domanda, si premette che, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., nel caso sopravvengano “giustificati motivi” le parti hanno facoltà di chiedere, in ogni tempo, “la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
È richiesto, a tal fine, un sopravvenuto mutamento dello status quo accertato con la pronunzia adottata a seguito della disgregazione del nucleo familiare tale da giustificare una modifica delle statuizioni in quella sede dettate.
Pag. 3 di 7 I “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono quindi ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (in questo senso, Cass., n. 28436/2017; Cass., n. 11488/2008).
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento de qua natura di “revisio prioris istantiae”, e, quindi, di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o di divorzio, ovvero in altro giudizio tendente alla modifica dei provvedimenti ivi stabiliti, ma di “novum iudicium”, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici) tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove, una siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio.
Nell'ambito del procedimento in discorso il giudice non è quindi chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione (nel caso in cui si chieda la revisione dell'assegno di mantenimento), importando il riferimento alla sopravvenienza dei “giustificati motivi” l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante.
Pertanto, la richiesta di revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio (o separazione) deve necessariamente poggiare su una modifica delle circostanze di fatto considerate all'epoca della pronuncia, il cui giudicato fa bensì stato ma con la nota formula “rebus sic stantibus”. Tanto si desume dal constante orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi prima della riforma introdotta con D.Lgs. n. 149/2022 (art. 3 co. 33°), secondo cui “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art.
9, (così come modificato dalla L. n. 436 del 1978, art. 2, e dalla L. n. 74 del 1987, art. 13), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto
e il deducibile” (così, di recente, Cass., n. 2953/2017; cfr. anche Cass., n. 17320/2005 e Cass., n.
30033/2011).
D'altra parte, nei procedimenti di separazione e divorzio, ove gli elementi di fatto che possono incidere sull'attribuzione e determinazione degli obblighi economici si siano verificati in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus, trovando applicazione l'istituto della revisione soltanto in relazione ai fatti successivi all'accertamento coperto da giudicato, dovendo, invece, le altre emergenze essere esaurite nei gradi
Pag. 4 di 7 d'impugnazione relativi al merito (Cass. n. 174/2020).
Ebbene, con riferimento all'odierno thema decidendum, si evidenzia quanto segue.
In riferimento al figlio , nei cui confronti il ricorrente ha chiesto la revoca del Controparte_2 mantenimento, avendo quest'ultimo oramai raggiunto un'età tale da consentirli una propria indipendenza economica va confermato quanto stabilito con l'ordinanza del 28.03.2024, non avendo il figlio provato né il suo stato di inoccupazione, né la sua incolpevole inerzia nella Controparte_2
attuale condizione ed essendo lo stesso oramai prossimo al compimento del suo trentatreesimo anno di età.
All'uopo la Cassazione ha precisato che occorre presumere l'autosufficienza nel maggiorenne, salvo che questi fornisca prova contraria, ovvero provi di aver intrapreso un percorso di studi da portare a termine ovvero dia prova concreta di aver cercato opportunità lavorative che, in mancanza di una specifica professionalità, devono essere ricercate in settori di diverso genere e tipo. Sul punto si richiama Cassazione civile, sez. I, 14/08/2020, n. 17183 e Cass. N. 26875 del 20/09/2023: “L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro” ed anche Cassazione civile , sez. VI , 29/12/2020, n.
29779 con cui si è statuito che: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”. I predetti orientamenti sono confortati altresì dalla giurisprudenza europea della CGUE.
Ebbene, nel caso in esame, il resistente , quale destinatario diretto del Controparte_2
mantenimento da parte del padre, nulla ha dedotto sulle ragioni che giustificherebbero il perdurare delle condizioni per il suo mantenimento, limitandosi a dedurre di essere semplicemente inoccupato in cerca di occupazione.
Passando ad esaminare la domanda proposta dal ricorrente per la revoca del mantenimento nei confronti della moglie, va rilevato che la stessa non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Il ricorrente, nel chiedere la revoca del mantenimento nei confronti della moglie, ha dedotto che la
Pag. 5 di 7 , ad oggi, ha reperito una occupazione, lavorando come insegnante presso la Scuola CP_1 materna di Via Plebiscito n.81 in Cerignola denominata “Nuova Alba società Cooperativa Sociale
Onlus” e che, nelle more, ha visto accrescere il proprio patrimonio immobiliare diventando proprietaria esclusiva di diversi cespiti immobiliari. Ha altresì dedotto che è intervenuta sentenza di nullità del matrimonio da parte del Tribunale Ecclesiastico Regionale, in attesa di delibazione da parte della Corte di Appello di Bari.
La , dal canto suo, ha dedotto come la sua situazione lavorativa sia del tutto instabile e CP_1
precaria avendo sottoscritto un primo contratto di lavoro a tempo determinato da settembre 2023 a giugno 2024 ed un secondo contratto di lavoro presso la Direzione Didattica Statale “E. De Amicis” con sede in Trani da settembre 2024 con scadenza a giugno 2025, in grado di garantirle soltanto il minimo vitale per sopravvivere;
di essere affetta da diverse patologie nonché di aver contratto alcune debitorie per consentirle la propria formazione diretta al conseguimento del TFA.
Ciò posto, il pur avendo provato una modifica delle condizioni economiche e patrimoniali CP_2
della , depositando all'uopo anche il secondo contratto di lavoro sottoscritto dalla stessa, CP_1
non può ottenere un accoglimento totale della propria domanda, che preveda la sua elusione dall'obbligo del mantenimento nei confronti della moglie, posto che l'attività lavorativa della resistente è comunque a tempo determinato, tale quindi da non consentirle una totale indipendenza economica che la donna ha, comunque, in questi anni avviato.
Infatti, i contratti di lavoro sottoscritti dalla , seppur la vedano impegnata per il secondo CP_1
anno scolastico consecutivo, sono indice di una condizione lavorativa precaria non idonea a far desumere la propria indipendenza economica, in considerazione anche della circostanza che vede l'ultimo contratto di lavoro volgere al termine il prossimo 30.06.2025.
Ed ancora, alcuna rilevanza può attribuirsi nel caso di specie alla sentenza di nullità del matrimonio emessa da parte del Tribunale Ecclesiastico Regionale, in quanto la stessa è in attesa di delibazione da parte della Corte di Appello di Bari, al fine di ottenere riconoscimento di efficacia nel territorio della Repubblica Italiana.
Pertanto, considerando i redditi documentati delle parti nonché le mutate condizioni economiche della resistente, il Collegio ritiene di confermare quanto già stabilito con l'ordinanza del 28.03.2024 riducendo a 300,00 euro mensili il mantenimento posto a carico del in favore della Parte_1
moglie.
La modifica di dette condizioni decorrerà dalla data della domanda non potendo gli effetti della modificazione dell'assegno di separazione retroagire a data anteriore a quella di preposizione della domanda (cfr. Cass. civ. 13.07.2023 n. 20101).
2. Alla luce dell'esito della controversia che ha determinato un accoglimento parziale delle ragioni di
Pag. 6 di 7 parte ricorrente e tenuto, altresì, conto del comportamento delle parti, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa o assorbita o dalle parti abbandonata, così provvede:
- A modifica della sentenza n. 3155/2022 del Tribunale di Foggia, revoca l'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente in favore del figlio e riduce, a Controparte_2
far data dal deposito del ricorso (19.12.2023), ad euro 300,00 mensili l'assegno di mantenimento posto a carico di ed in favore di quale Parte_1 Controparte_1
contributo al suo mantenimento;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 04.06.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 6232 /2023
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 6232 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 12 maggio 2025 avente ad oggetto “modifica delle condizioni di separazione”
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Cerignola alla Parte_1 C.F._1
Viale Di Levante n. 67, presso lo studio dell'Avv. Liscio Mario (C.F. ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE
E
(C.F. e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Cerignola alla Via L. Barriello n. 46, C.F._4
presso lo studio dell'Avv. Fino Maria Rosaria (C.F. ), dal quale sono C.F._5
rappresentati e difesi in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
- RESISTENTI
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE Conclusioni: All'udienza del 12.05.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da “note di trattazione scritta” in atti;
Il P.M. ha concluso favorevolmente con nota del 21.05.2025, come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2023 ha chiesto, a modifica delle Parte_1
condizioni di separazione di cui alla sentenza del Tribunale di Foggia n. 3155/2022, pubblicata il
21.12.2022, di revocare il contributo al mantenimento della moglie e del figlio , Controparte_2
previsto nella sentenza di separazione, essendo nelle more mutate le condizioni economiche del coniuge e del figlio, ultratrentenne.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente, in particolare, ha dedotto:
- che con sentenza definitiva n. 3155/2022 del 21.12.2022 il Tribunale di Foggia ha posto a carico di il versamento dell'assegno mensile di euro 600,00 a titolo di Parte_1
mantenimento della moglie nonché ulteriori 600,00 euro a titolo di mantenimento del figlio, da disporsi direttamente in favore di quest'ultimo, oltre alle spese straordinarie al 50%;
- che ad oggi sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle condizioni di separazione, in quanto la presta attività lavorativa come insegnante CP_1 presso la Scuola materna di Via Plebiscito n.81 in Cerignola denominata “Nuova Alba società
Cooperativa Sociale Onlus”, con conseguente mutamento delle proprie condizioni economiche personali;
- che in ottemperanza a quanto previsto nell'accordo di separazione, sono stati stipulati diversi atti pubblici nei confronti della , con conseguente aumento del suo patrimonio CP_1
immobiliare diventando proprietaria esclusiva dei seguenti immobili riportati in Catasto
Fabbricati del Comune di Cerignola al Foglio 202, p.lle 6600 sub 32, 6600 sub 15, 6600 sub
39; p.lla 7287 sub 48;
- che è divenuta esecutiva giusto decreto esecutorio del 3.7.2023 la sentenza emessa nel proc. prot. N. 192/2021 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese e di Appello per l'Albania in data 30.5.2023, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio celebrato tra le parti;
- che è tutt'ora pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari il procedimento di delibazione della sentenza di nullità (proc. n. 1579/2023 r.g. C.A. Bari);
- che non sussistono i presupposti per la permanenza dell'obbligo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne , ormai prossimo al compimento del suo Controparte_2 trentatreesimo anno di età.
Pag. 2 di 7 Con memoria di costituzione del 23.02.2024 i resistenti hanno chiesto di rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, di confermare tutte le statuizioni contenute nella sentenza di separazione n. 3155/2022, pubblicata il 21.12.2022, del Tribunale di Foggia, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In particolare, i resistenti hanno evidenziato:
- il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio , Controparte_2
in quanto inoccupato nonostante si stia impegnando nella ricerca di una occupazione;
- la mancanza di indipendenza economica da parte della in quanto la stessa ha CP_1
sottoscritto un contratto di lavora part-time ed a tempo determinato, da settembre 2023 a giugno 2024, che le consente solo di disporre di somme per il minimo vitale;
- che la è affetta da numerose patologie ed al fine di sistemarsi economicamente CP_1
frequenta il corso di TFA sostegno infanzia, che le consentirà, a fine corso di inserirsi nelle graduatorie provinciali, e a tal proposito, essendo il corso privato, ha dovuto richiedere un prestito presso la Pt_2
- che con atto del 09.03.2023 ha donato la nuda proprietà dei beni di cui è diventata proprietaria esclusiva al figlio , diventandone pertanto solo usufruttuaria. Controparte_2
Con ordinanza del 28.03.2024 il precedente Giudice Istruttore in via provvisoria ed urgente ha modificato la sentenza n. 3155/2022, emessa da questo Tribunale in data 21 dicembre 2022 nel procedimento n. 7177/2019 R.G., revocando l'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente in favore del figlio e riducendo ad euro 300,00 mensili l'assegno dovuto alla Controparte_2
resistente.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato, per la rimessione della causa al Collegio, all'udienza dell 30.12.2024, da trattarsi ex art. 127 ter c.p.c. con le modalità della trattazione scritta.
All'udienza del 12.05.2024, pervenuta a seguito di nuova calendarizzazione delle udienze, il Giudice
Istruttore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, come da nuovo rito Cartabia.
*****
Passando all'esame del merito della domanda, si premette che, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., nel caso sopravvengano “giustificati motivi” le parti hanno facoltà di chiedere, in ogni tempo, “la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
È richiesto, a tal fine, un sopravvenuto mutamento dello status quo accertato con la pronunzia adottata a seguito della disgregazione del nucleo familiare tale da giustificare una modifica delle statuizioni in quella sede dettate.
Pag. 3 di 7 I “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono quindi ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (in questo senso, Cass., n. 28436/2017; Cass., n. 11488/2008).
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento de qua natura di “revisio prioris istantiae”, e, quindi, di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o di divorzio, ovvero in altro giudizio tendente alla modifica dei provvedimenti ivi stabiliti, ma di “novum iudicium”, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici) tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove, una siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio.
Nell'ambito del procedimento in discorso il giudice non è quindi chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione (nel caso in cui si chieda la revisione dell'assegno di mantenimento), importando il riferimento alla sopravvenienza dei “giustificati motivi” l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante.
Pertanto, la richiesta di revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio (o separazione) deve necessariamente poggiare su una modifica delle circostanze di fatto considerate all'epoca della pronuncia, il cui giudicato fa bensì stato ma con la nota formula “rebus sic stantibus”. Tanto si desume dal constante orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi prima della riforma introdotta con D.Lgs. n. 149/2022 (art. 3 co. 33°), secondo cui “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art.
9, (così come modificato dalla L. n. 436 del 1978, art. 2, e dalla L. n. 74 del 1987, art. 13), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto
e il deducibile” (così, di recente, Cass., n. 2953/2017; cfr. anche Cass., n. 17320/2005 e Cass., n.
30033/2011).
D'altra parte, nei procedimenti di separazione e divorzio, ove gli elementi di fatto che possono incidere sull'attribuzione e determinazione degli obblighi economici si siano verificati in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus, trovando applicazione l'istituto della revisione soltanto in relazione ai fatti successivi all'accertamento coperto da giudicato, dovendo, invece, le altre emergenze essere esaurite nei gradi
Pag. 4 di 7 d'impugnazione relativi al merito (Cass. n. 174/2020).
Ebbene, con riferimento all'odierno thema decidendum, si evidenzia quanto segue.
In riferimento al figlio , nei cui confronti il ricorrente ha chiesto la revoca del Controparte_2 mantenimento, avendo quest'ultimo oramai raggiunto un'età tale da consentirli una propria indipendenza economica va confermato quanto stabilito con l'ordinanza del 28.03.2024, non avendo il figlio provato né il suo stato di inoccupazione, né la sua incolpevole inerzia nella Controparte_2
attuale condizione ed essendo lo stesso oramai prossimo al compimento del suo trentatreesimo anno di età.
All'uopo la Cassazione ha precisato che occorre presumere l'autosufficienza nel maggiorenne, salvo che questi fornisca prova contraria, ovvero provi di aver intrapreso un percorso di studi da portare a termine ovvero dia prova concreta di aver cercato opportunità lavorative che, in mancanza di una specifica professionalità, devono essere ricercate in settori di diverso genere e tipo. Sul punto si richiama Cassazione civile, sez. I, 14/08/2020, n. 17183 e Cass. N. 26875 del 20/09/2023: “L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro” ed anche Cassazione civile , sez. VI , 29/12/2020, n.
29779 con cui si è statuito che: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”. I predetti orientamenti sono confortati altresì dalla giurisprudenza europea della CGUE.
Ebbene, nel caso in esame, il resistente , quale destinatario diretto del Controparte_2
mantenimento da parte del padre, nulla ha dedotto sulle ragioni che giustificherebbero il perdurare delle condizioni per il suo mantenimento, limitandosi a dedurre di essere semplicemente inoccupato in cerca di occupazione.
Passando ad esaminare la domanda proposta dal ricorrente per la revoca del mantenimento nei confronti della moglie, va rilevato che la stessa non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Il ricorrente, nel chiedere la revoca del mantenimento nei confronti della moglie, ha dedotto che la
Pag. 5 di 7 , ad oggi, ha reperito una occupazione, lavorando come insegnante presso la Scuola CP_1 materna di Via Plebiscito n.81 in Cerignola denominata “Nuova Alba società Cooperativa Sociale
Onlus” e che, nelle more, ha visto accrescere il proprio patrimonio immobiliare diventando proprietaria esclusiva di diversi cespiti immobiliari. Ha altresì dedotto che è intervenuta sentenza di nullità del matrimonio da parte del Tribunale Ecclesiastico Regionale, in attesa di delibazione da parte della Corte di Appello di Bari.
La , dal canto suo, ha dedotto come la sua situazione lavorativa sia del tutto instabile e CP_1
precaria avendo sottoscritto un primo contratto di lavoro a tempo determinato da settembre 2023 a giugno 2024 ed un secondo contratto di lavoro presso la Direzione Didattica Statale “E. De Amicis” con sede in Trani da settembre 2024 con scadenza a giugno 2025, in grado di garantirle soltanto il minimo vitale per sopravvivere;
di essere affetta da diverse patologie nonché di aver contratto alcune debitorie per consentirle la propria formazione diretta al conseguimento del TFA.
Ciò posto, il pur avendo provato una modifica delle condizioni economiche e patrimoniali CP_2
della , depositando all'uopo anche il secondo contratto di lavoro sottoscritto dalla stessa, CP_1
non può ottenere un accoglimento totale della propria domanda, che preveda la sua elusione dall'obbligo del mantenimento nei confronti della moglie, posto che l'attività lavorativa della resistente è comunque a tempo determinato, tale quindi da non consentirle una totale indipendenza economica che la donna ha, comunque, in questi anni avviato.
Infatti, i contratti di lavoro sottoscritti dalla , seppur la vedano impegnata per il secondo CP_1
anno scolastico consecutivo, sono indice di una condizione lavorativa precaria non idonea a far desumere la propria indipendenza economica, in considerazione anche della circostanza che vede l'ultimo contratto di lavoro volgere al termine il prossimo 30.06.2025.
Ed ancora, alcuna rilevanza può attribuirsi nel caso di specie alla sentenza di nullità del matrimonio emessa da parte del Tribunale Ecclesiastico Regionale, in quanto la stessa è in attesa di delibazione da parte della Corte di Appello di Bari, al fine di ottenere riconoscimento di efficacia nel territorio della Repubblica Italiana.
Pertanto, considerando i redditi documentati delle parti nonché le mutate condizioni economiche della resistente, il Collegio ritiene di confermare quanto già stabilito con l'ordinanza del 28.03.2024 riducendo a 300,00 euro mensili il mantenimento posto a carico del in favore della Parte_1
moglie.
La modifica di dette condizioni decorrerà dalla data della domanda non potendo gli effetti della modificazione dell'assegno di separazione retroagire a data anteriore a quella di preposizione della domanda (cfr. Cass. civ. 13.07.2023 n. 20101).
2. Alla luce dell'esito della controversia che ha determinato un accoglimento parziale delle ragioni di
Pag. 6 di 7 parte ricorrente e tenuto, altresì, conto del comportamento delle parti, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa o assorbita o dalle parti abbandonata, così provvede:
- A modifica della sentenza n. 3155/2022 del Tribunale di Foggia, revoca l'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente in favore del figlio e riduce, a Controparte_2
far data dal deposito del ricorso (19.12.2023), ad euro 300,00 mensili l'assegno di mantenimento posto a carico di ed in favore di quale Parte_1 Controparte_1
contributo al suo mantenimento;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 04.06.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
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