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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16507/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16507/2023 promossa da:
(P.I. FR69828002204) ed Parte_1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti MATTIA
[...] C.F._1
ERNESTI e ALESSANDRO POLIDORO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CARLO MASTROVITO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di seguito, per brevità, “ ) ed Parte_1 Parte_1 Parte_2 anno citato in giudizio al fine di ottenere
[...] Controparte_1 la risoluzione del contratto, conclusosi mediante pagamento dell'importo di euro 1.500 a fine marzo 2021, comportante accettazione della proposta del 22 febbraio 2021 (denominata
“Progetto di comunicazione per ”, cfr. doc. 1 convenuto), nonché la Parte_1 restituzione delle somme pagate a in esecuzione del contratto e il risarcimento dei danni CP_1 asseritamente patiti e indicati in atto di citazione. si è costituito in giudizio chiedendo il CP_1 rigetto delle domande formulate dagli attori – o, in subordine, accoglimento previa compensazione di quanto spettantegli per il lavoro già svolto – nonché, in via riconvenzionale di merito, la condanna di al pagamento di € 5.100,00 quale compenso per Parte_2 prestazioni estranee al contratto originario e dallo stesso domandate in corso di esecuzione del rapporto.
Tutte le domande – sia quelle formulate dagli attori, sia quella riconvenzionale proposta dal convenuto – devono essere rigettate: le prime perché dal compendio probatorio risulta che il comportamento tenuto da non integra inadempimento a lui imputabile;
la seconda CP_1 perché sfornita di idoneo supporto probatorio sia nell'an, sia nel quantum.
Prendendo le mosse dal merito delle domande formulate dagli attori, si deve per prima cosa osservare che il contratto stipulato da e non risultava sottoposto a termine Parte_2 CP_1 essenziale, dovendosi dunque escludere l'operatività della risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c. Da un lato, non v'è spazio per una essenzialità oggettiva, in quanto la prestazione promessa da non rientra tra quelle che, per le proprie caratteristiche, divengono inutili se non CP_1 compiute entro un preciso termine;
dall'altro lato, non v'è traccia di alcuna essenzialità soggettiva, la quale, come noto, dovrebbe invece risultare da univoca volontà delle parti (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. L., 2 dicembre 1996, n. 10751; Cass. Sez. II, 25 luglio 1980, n. 4842). Invero, non può essere valorizzato, in questo senso, il fatto che tra le “condizioni” del “Progetto di comunicazione per ” fosse stato indicato, quale “durata del progetto”, il Parte_1 lasso temporale “febbraio-maggio 2021” (cfr. p. 5 doc. 1 convenuto). In assenza di ulteriori specificazioni circa l'essenzialità del termine, tale clausola contrattuale è da intendersi quale indicazione di massima dei tempi astrattamente necessari per la realizzabilità del progetto, e non quale termine perentorio di consegna dello stesso a Del resto, la stessa clausola Parte_2 presupponeva che il contratto venisse immediatamente concluso, ciò che però non è avvenuto per scelta degli attori. Il pagamento del “deposito” di 1.500€, comportante accettazione della proposta contrattuale (cfr. p. 5 doc. 1 convenuto), è stato infatti effettuato in data 30 marzo 2021 (cfr. doc. 4 attori). Tale slittamento della conclusione del contratto, oltre a costringere a una riorganizzazione del proprio lavoro su tempistiche differenti da quelle CP_1 preventivate, ha fatto sì che, sin dall'inizio del rapporto contrattuale, il suddetto lasso temporale non potesse essere rispettato. Senza considerare che, nel corso del rapporto contrattuale, è capitato che chiedesse prestazioni diverse da quelle inizialmente pattuite, ciò che Parte_2 inevitabilmente impattava sull'organizzazione del lavoro da parte di e sulle tempistiche CP_1 necessarie (cfr. docc. 3, 5 convenuto).
Esclusa la configurabilità di una risoluzione di diritto, la risoluzione del contratto domandata dall'attore deve necessariamente passare da una sentenza costitutiva, che presuppone pagina 2 di 6 l'accertamento giudiziale di un inadempimento di non «scarsa importanza», cioè di un inadempimento grave, da parte di . CP_1
Tale valutazione di gravità – come a più riprese e condivisibilmente chiarito dalla Corte di cassazione – deve fondarsi sia su un criterio oggettivo, volto a verificare «che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale», sia su «elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti […], che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata» (Cass. Sez. VI, 24 marzo 2021, n. 8220; Cass. Sez. II, 7 febbraio 2001, n. 1773; Cass. Sez. III, 28 marzo 2006, n. 7083; Cass. Sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22346; Cass. Sez. II, 27 maggio 2015, n. 10995). Tra gli elementi di carattere soggettivo che il giudice deve tenere in debita considerazione vi sono anche la presenza di un inadempimento reciproco e la protratta tolleranza dell'altra parte (cfr. ancora Cass. Sez. VI, 24 marzo 2021, n. 8220).
Ebbene, lo svolgimento di questo processo ha fatto emergere, piuttosto che inadempimenti imputabili all'una o all'altra parte, un rapporto contrattuale caratterizzato da ripetute dilazioni nell'adempimento e da atti di accettazione di esse da entrambe le parti.
Anzitutto, si deve osservare che, come risulta dalla documentazione acquisita e dallo stesso atto di citazione, i pagamenti effettuati dagli attori non avvenivano con cadenza mensile, come invece richiesto dal contratto (cfr. p. 5 doc. 1 convenuto, ove si legge che, successivamente al pagamento del deposito, il committente avrebbe dovuto corrispondere «rate mensili di €500 dal mese successivo all'accettazione del contratto fino al raggiungimento del compenso pattuito»). Basti ricordare che l'ultimo pagamento, di €2.537,00 (cfr. doc. 13 attori) avveniva a quasi quattro mesi di distanza dal precedente (cfr. doc. 11 attori). Della inesattezza di tale adempimento lo stesso era consapevole, tanto che si scusava dei ritardi con cui Parte_2 rispondeva alle sollecitazioni dei collaboratori di (cfr. e-mail di cui al doc. 9 convenuto: CP_1
«Mi scuso non essere a risponderti subito, lo faccio spesso, mi dispiace»; «non preoccuparti per la pressione […] Capisco il problema con i sospesi»).
Inoltre, sebbene gli attori affermino di aver pagato un corrispettivo addirittura superiore rispetto a quello pattuito (6.805,00€ in luogo di 6.500,00€, cfr. p. 10 comparsa conclusionale attori) – circostanza che peraltro sarebbe di per sé non priva di ambiguità –, dalla lettura delle condizioni contrattuali si ricava agevolmente come, in realtà, la prestazione concretamente effettuata dagli attori risulti inesatta anche sul piano del quantum, dal momento che oltre al compenso di 6.500,00€ andavano corrisposte anche le somme dovute per I.V.A. e . CP_2
Ma la negligenza degli attori non ha riguardato soltanto i tempi e i modi di pagamento del corrispettivo dovuto. Invero, l'analisi del compendio documentale lascia emergere più di un ritardo anche nell'ambito della cooperazione che gli attori, in qualità di committenti, avrebbero dovuto fornire al debitore convenuto per consentirgli di completare la propria prestazione. In proposito, a nulla vale l'osservazione degli attori per cui «il contratto non prevedeva […] alcuna obbligazione di carattere “tecnico” in capo alla controparte contrattuale del CP_3 CP_1
(cfr. p. 4 memoria di replica attori). Al di là del fatto che, in realtà, lo stesso contratto prevedeva “contenuti creati dal cliente” (homepage, laboratorio, storia, contatti) e “contenuti pagina 3 di 6 inviati dal cliente” (elenco dei prodotti, didascalie e dettagli dei prodotti, foto dei prodotti), è noto che «il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità» (art. 1374 c.c.), e rappresenta un principio generale quello secondo cui il creditore è tenuto a compiere «quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione» (art. 1206 c.c.). Tale obbligo di cooperazione si atteggia diversamente a seconda delle peculiarità dell'oggetto del contratto (in proposito cfr. Cass. Sez. II, 22 novembre 2013, n. 26260) e viene ad assumere particolare rilevanza a fronte di prestazioni che
– come nel caso di specie – risultano fortemente “ritagliate” sull'identità e sui peculiari desiderata del creditore. Lo stesso del resto, era consapevole che i ritardi nella Parte_2 cooperazione dovuta da parte sua ostacolavano in maniera insuperabile il prosieguo del lavoro che doveva essere svolto da , e di questo si scusava per e-mail (cfr. ad esempio doc. n. 8 CP_1 convenuto: «Questo messaggio per tenervi aggiornati della progressione della parte nostra. Sono in ritardo sui elementi che vi dovevo consegnare 2 mesi fa. E successo un drama da parte mia al livello famigliare, dopo di che mi sono fatto superare dagli eventi, una vera tempesta nella vita mia. Mi dispiace sinceramente per quest'imprevisto, che vi avrà messo in difficoltà sia al livello della produzione che del pagamento delle fatture. Per questo, tengo assolutamente a presentarvi le mie scuse le più sincere»).
La cooperazione da parte di proseguiva anche nel 2022, e fino alla fine di febbraio Parte_2 il rapporto contrattuale, nonostante la lentezza nell'avanzamento, si svolgeva in un clima disteso, privo di tensioni o pressioni (cfr. in particolare doc. 24 convenuto, e-mail del 23 febbraio 2022: «Spero tu stia bene, troverai qui una serie di foto per fare iter sulla parte negozio online e i testi rettificati per il modulo. Avrei anche bisogno sapere cosa serve come taglia e formato di imagine da fornirti per il sito web, per i progetti. Vi dobbiamo fornire i stesti per ogni progetto. Sarebbe ottimo farsi un punto sull'avanzamento globale, questa settimana»).
Solo a inizio marzo 2022 pur riconoscendo di non aver ancora completato la Parte_2 necessaria collaborazione («riceverete la lista dei prodotti in vendita domattina, con foto temporanee per i elementi che non abbiamo ancora nello stock»), faceva presente che il progetto doveva essere completato entro la fine del mese («Deve essere pronto il tutto questo mese, spero giusto che non ci sarà tempo aggiuntivo», cfr. doc. 15 attori). A tale sollecitazione i collaboratori del convenuto rispondevano prospettando aprile come “deadline” (cfr. doc. 16 attore), e tale risposta incontrava l'accettazione degli attori, i quali, anzi, ancora a fine marzo e poi ad aprile temporeggiavano nell'invio di materiale che doveva essere da loro fornito (cfr. doc. 35-36 convenuto: «Per quanto riguarda i materiali da inserire nelle icone del sito che sono già aperte e le relative descrizioni, ci prendiamo un po' più di tempo. In quanto potremo gestirle noi dal backhand»).
Simile ambiguità nell'atteggiamento di si coglie anche con riferimento all'episodio Parte_2 della mostra Leds Do.it, svoltasi a giugno 2022 durante il Salone internazionale del mobile di Milano. Sebbene gli attori, in questo giudizio, abbiano più volte posto l'accento sui danni patiti in ragione della mancata disponibilità del sito in quell'occasione, risulta documentalmente che, a fine giugno 2022, gli stessi avessero mostrato una tendenza all'accettazione della dilazione, affermando che in quel momento la disponibilità del sito non rappresentasse una priorità (cfr. doc. 12 convenuto).
pagina 4 di 6 Dal canto suo, il convenuto ha soddisfatto l'onere della prova su di lui gravante dimostrando gli avanzamenti della propria prestazione (cfr. docc. 13-20 convenuto, in alcuni dei quali compare anche la data del lavoro svolto, es. doc. 18, ove si legge «Last edited by admin on March 17, 2022), che venivano comunicati e fatti visualizzare a (cfr. docc. 21-23, 35 Parte_2 convenuto;
sul punto si osserva incidentalmente che non v'è ragione per dubitare che il link fosse concretamente consultabile da parte di dato il tenore delle comunicazioni Parte_2 intercorse e l'assenza di rimostranze da parte di quest'ultimo). È chiaro che l'attività svolta da non può essere considerata tamquam non esset, come invece sostengono gli attori: CP_1 sebbene la prestazione gravante sul primo avesse ad oggetto la messa a disposizione di un sito internet e di un tool completi, e dunque un risultato, in giurisprudenza è ormai pacifico che la distinzione tra “obbligazioni di mezzi” e “obbligazioni di risultato” sia sostanzialmente inutile al fine di risolvere problemi di ordine pratico, dal momento che ogni obbligazione richiede la compresenza sia del comportamento del debitore che del risultato e che il conseguimento di tale risultato è stato ostacolato dalla negligenza dello stesso committente.
La comunicazione dell'intenzione di voler risolvere il contratto nell'ottobre 2022 (docc. 17-18 attori) ha dunque rappresentato un netto e improvviso cambio di registro nell'economia dei rapporti tenuti fino ad allora, rapporti fatti perlopiù di ritardi nella collaborazione dovuta dal nel mettere i contenuti a disposizione di e nell'adempimento dei Parte_2 CP_1 pagamenti del corrispettivo. È proprio tenendo a mente tali elementi di carattere soggettivo – come vuole la condivisibile giurisprudenza di legittimità richiamata retro – che questo giudice ritiene di non poter ravvisare nel contegno di , alcun inadempimento imputabile a lui. CP_1
Il rigetto della domanda di risoluzione del contratto comporta, automaticamente, il rigetto della domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione del contratto (che sarebbe conseguenza della retroattività della risoluzione ex art. 1458 c.c.).
Quanto alle domande di risarcimento, si deve osservare che le stesse, in ogni caso, risultano infondate in fatto e in diritto.
La corresponsione delle somme a (€ 33.956,00), nella prospettazione degli attori Parte_2 per svolgere il lavoro che avrebbe dovuto fare il , ha infatti avuto inizio ad agosto CP_1
2021, quando ancora essi non avevano neppure finito di adempiere le proprie prestazioni principali e di fornire la necessaria cooperazione (v. supra). Ciò dimostra che le prestazioni che sarebbero state rese da in favore di non coincidevano con quelle che Parte_2 Parte_1 dovevano essere rese da – come si ricava anche dalla significativa sproporzione tra il CP_1 corrispettivo pagato a e quello pattuito con – e, dunque, non avrebbero Parte_2 CP_1 alcuna relazione con l'invocato inadempimento del convenuto.
Rispetto alla domanda risarcitoria di € 6.500,00 (somma che corrisponde a parte del corrispettivo preventivato dalla società Combeenation), si deve osservare che la stessa sarebbe stata rigettata anche se si fosse accolta la ricostruzione fattuale prospettata dagli attori, in quanto travisa la funzione della responsabilità contrattuale. Come noto, quest'ultima ha una fisionomia eminentemente compensativa, «basata sulla c.d. teoria differenziale, in virtù della quale il danno risarcibile deve essere quantificato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito» (cfr., ex plurimis e da ultimo, Cass. Sez. III, 28 luglio 2023, n. 23123). Ebbene, chiedendo (oltre alla restituzione delle somme pagate e ai danni asseritamente subiti, anche) di pagina 5 di 6 addossare sul convenuto parte del compenso dovuto in virtù di un nuovo rapporto contrattuale, gli attori mirano sostanzialmente a ottenere un ingiustificato arricchimento.
Venendo alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, avente ad oggetto la somma di
€ 5.100,00 per prestazioni “extra” richieste da ed eseguite nel corso del rapporto Parte_2 contrattuale, la stessa non può che essere rigettata, in quanto sfornita di adeguato supporto probatorio. In particolare, il convenuto non ha specificamente dimostrato la variazione contrattuale asseritamente intervenuta, non ha individuato le singole prestazioni cui la domanda si riferisce, né tantomeno ha offerto elementi per quantificare il valore delle stesse.
Volgendo lo sguardo alle spese di lite, parametrate al valore della causa e alla attività svolta, il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. può trovare applicazione soltanto rispetto alla posizione di , mentre, per quanto riguarda – si versa in Parte_1 Parte_2 un'ipotesi di soccombenza reciproca, determinata dal rigetto, oltre che delle domande attoree, anche della domanda riconvenzionale (cfr. ex multis Cass. Sez. VI, 16 aprile 2014, n. 8862), che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite fra queste parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande avanzate da ed Parte_1 Parte_2 ei confronti di;
[...] Controparte_1
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da nei Controparte_1 confronti di Parte_2
condanna a rimborsare a le Pt_1 Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 4.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
compensa per intero le spese di lite tra Parte_2 [...]
. Controparte_1
Minuta redatta con la collaborazione del dott. Dario Albanese, magistrato ordinario in tirocinio.
Milano, 4 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16507/2023 promossa da:
(P.I. FR69828002204) ed Parte_1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti MATTIA
[...] C.F._1
ERNESTI e ALESSANDRO POLIDORO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CARLO MASTROVITO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di seguito, per brevità, “ ) ed Parte_1 Parte_1 Parte_2 anno citato in giudizio al fine di ottenere
[...] Controparte_1 la risoluzione del contratto, conclusosi mediante pagamento dell'importo di euro 1.500 a fine marzo 2021, comportante accettazione della proposta del 22 febbraio 2021 (denominata
“Progetto di comunicazione per ”, cfr. doc. 1 convenuto), nonché la Parte_1 restituzione delle somme pagate a in esecuzione del contratto e il risarcimento dei danni CP_1 asseritamente patiti e indicati in atto di citazione. si è costituito in giudizio chiedendo il CP_1 rigetto delle domande formulate dagli attori – o, in subordine, accoglimento previa compensazione di quanto spettantegli per il lavoro già svolto – nonché, in via riconvenzionale di merito, la condanna di al pagamento di € 5.100,00 quale compenso per Parte_2 prestazioni estranee al contratto originario e dallo stesso domandate in corso di esecuzione del rapporto.
Tutte le domande – sia quelle formulate dagli attori, sia quella riconvenzionale proposta dal convenuto – devono essere rigettate: le prime perché dal compendio probatorio risulta che il comportamento tenuto da non integra inadempimento a lui imputabile;
la seconda CP_1 perché sfornita di idoneo supporto probatorio sia nell'an, sia nel quantum.
Prendendo le mosse dal merito delle domande formulate dagli attori, si deve per prima cosa osservare che il contratto stipulato da e non risultava sottoposto a termine Parte_2 CP_1 essenziale, dovendosi dunque escludere l'operatività della risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c. Da un lato, non v'è spazio per una essenzialità oggettiva, in quanto la prestazione promessa da non rientra tra quelle che, per le proprie caratteristiche, divengono inutili se non CP_1 compiute entro un preciso termine;
dall'altro lato, non v'è traccia di alcuna essenzialità soggettiva, la quale, come noto, dovrebbe invece risultare da univoca volontà delle parti (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. L., 2 dicembre 1996, n. 10751; Cass. Sez. II, 25 luglio 1980, n. 4842). Invero, non può essere valorizzato, in questo senso, il fatto che tra le “condizioni” del “Progetto di comunicazione per ” fosse stato indicato, quale “durata del progetto”, il Parte_1 lasso temporale “febbraio-maggio 2021” (cfr. p. 5 doc. 1 convenuto). In assenza di ulteriori specificazioni circa l'essenzialità del termine, tale clausola contrattuale è da intendersi quale indicazione di massima dei tempi astrattamente necessari per la realizzabilità del progetto, e non quale termine perentorio di consegna dello stesso a Del resto, la stessa clausola Parte_2 presupponeva che il contratto venisse immediatamente concluso, ciò che però non è avvenuto per scelta degli attori. Il pagamento del “deposito” di 1.500€, comportante accettazione della proposta contrattuale (cfr. p. 5 doc. 1 convenuto), è stato infatti effettuato in data 30 marzo 2021 (cfr. doc. 4 attori). Tale slittamento della conclusione del contratto, oltre a costringere a una riorganizzazione del proprio lavoro su tempistiche differenti da quelle CP_1 preventivate, ha fatto sì che, sin dall'inizio del rapporto contrattuale, il suddetto lasso temporale non potesse essere rispettato. Senza considerare che, nel corso del rapporto contrattuale, è capitato che chiedesse prestazioni diverse da quelle inizialmente pattuite, ciò che Parte_2 inevitabilmente impattava sull'organizzazione del lavoro da parte di e sulle tempistiche CP_1 necessarie (cfr. docc. 3, 5 convenuto).
Esclusa la configurabilità di una risoluzione di diritto, la risoluzione del contratto domandata dall'attore deve necessariamente passare da una sentenza costitutiva, che presuppone pagina 2 di 6 l'accertamento giudiziale di un inadempimento di non «scarsa importanza», cioè di un inadempimento grave, da parte di . CP_1
Tale valutazione di gravità – come a più riprese e condivisibilmente chiarito dalla Corte di cassazione – deve fondarsi sia su un criterio oggettivo, volto a verificare «che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale», sia su «elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti […], che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata» (Cass. Sez. VI, 24 marzo 2021, n. 8220; Cass. Sez. II, 7 febbraio 2001, n. 1773; Cass. Sez. III, 28 marzo 2006, n. 7083; Cass. Sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22346; Cass. Sez. II, 27 maggio 2015, n. 10995). Tra gli elementi di carattere soggettivo che il giudice deve tenere in debita considerazione vi sono anche la presenza di un inadempimento reciproco e la protratta tolleranza dell'altra parte (cfr. ancora Cass. Sez. VI, 24 marzo 2021, n. 8220).
Ebbene, lo svolgimento di questo processo ha fatto emergere, piuttosto che inadempimenti imputabili all'una o all'altra parte, un rapporto contrattuale caratterizzato da ripetute dilazioni nell'adempimento e da atti di accettazione di esse da entrambe le parti.
Anzitutto, si deve osservare che, come risulta dalla documentazione acquisita e dallo stesso atto di citazione, i pagamenti effettuati dagli attori non avvenivano con cadenza mensile, come invece richiesto dal contratto (cfr. p. 5 doc. 1 convenuto, ove si legge che, successivamente al pagamento del deposito, il committente avrebbe dovuto corrispondere «rate mensili di €500 dal mese successivo all'accettazione del contratto fino al raggiungimento del compenso pattuito»). Basti ricordare che l'ultimo pagamento, di €2.537,00 (cfr. doc. 13 attori) avveniva a quasi quattro mesi di distanza dal precedente (cfr. doc. 11 attori). Della inesattezza di tale adempimento lo stesso era consapevole, tanto che si scusava dei ritardi con cui Parte_2 rispondeva alle sollecitazioni dei collaboratori di (cfr. e-mail di cui al doc. 9 convenuto: CP_1
«Mi scuso non essere a risponderti subito, lo faccio spesso, mi dispiace»; «non preoccuparti per la pressione […] Capisco il problema con i sospesi»).
Inoltre, sebbene gli attori affermino di aver pagato un corrispettivo addirittura superiore rispetto a quello pattuito (6.805,00€ in luogo di 6.500,00€, cfr. p. 10 comparsa conclusionale attori) – circostanza che peraltro sarebbe di per sé non priva di ambiguità –, dalla lettura delle condizioni contrattuali si ricava agevolmente come, in realtà, la prestazione concretamente effettuata dagli attori risulti inesatta anche sul piano del quantum, dal momento che oltre al compenso di 6.500,00€ andavano corrisposte anche le somme dovute per I.V.A. e . CP_2
Ma la negligenza degli attori non ha riguardato soltanto i tempi e i modi di pagamento del corrispettivo dovuto. Invero, l'analisi del compendio documentale lascia emergere più di un ritardo anche nell'ambito della cooperazione che gli attori, in qualità di committenti, avrebbero dovuto fornire al debitore convenuto per consentirgli di completare la propria prestazione. In proposito, a nulla vale l'osservazione degli attori per cui «il contratto non prevedeva […] alcuna obbligazione di carattere “tecnico” in capo alla controparte contrattuale del CP_3 CP_1
(cfr. p. 4 memoria di replica attori). Al di là del fatto che, in realtà, lo stesso contratto prevedeva “contenuti creati dal cliente” (homepage, laboratorio, storia, contatti) e “contenuti pagina 3 di 6 inviati dal cliente” (elenco dei prodotti, didascalie e dettagli dei prodotti, foto dei prodotti), è noto che «il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità» (art. 1374 c.c.), e rappresenta un principio generale quello secondo cui il creditore è tenuto a compiere «quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione» (art. 1206 c.c.). Tale obbligo di cooperazione si atteggia diversamente a seconda delle peculiarità dell'oggetto del contratto (in proposito cfr. Cass. Sez. II, 22 novembre 2013, n. 26260) e viene ad assumere particolare rilevanza a fronte di prestazioni che
– come nel caso di specie – risultano fortemente “ritagliate” sull'identità e sui peculiari desiderata del creditore. Lo stesso del resto, era consapevole che i ritardi nella Parte_2 cooperazione dovuta da parte sua ostacolavano in maniera insuperabile il prosieguo del lavoro che doveva essere svolto da , e di questo si scusava per e-mail (cfr. ad esempio doc. n. 8 CP_1 convenuto: «Questo messaggio per tenervi aggiornati della progressione della parte nostra. Sono in ritardo sui elementi che vi dovevo consegnare 2 mesi fa. E successo un drama da parte mia al livello famigliare, dopo di che mi sono fatto superare dagli eventi, una vera tempesta nella vita mia. Mi dispiace sinceramente per quest'imprevisto, che vi avrà messo in difficoltà sia al livello della produzione che del pagamento delle fatture. Per questo, tengo assolutamente a presentarvi le mie scuse le più sincere»).
La cooperazione da parte di proseguiva anche nel 2022, e fino alla fine di febbraio Parte_2 il rapporto contrattuale, nonostante la lentezza nell'avanzamento, si svolgeva in un clima disteso, privo di tensioni o pressioni (cfr. in particolare doc. 24 convenuto, e-mail del 23 febbraio 2022: «Spero tu stia bene, troverai qui una serie di foto per fare iter sulla parte negozio online e i testi rettificati per il modulo. Avrei anche bisogno sapere cosa serve come taglia e formato di imagine da fornirti per il sito web, per i progetti. Vi dobbiamo fornire i stesti per ogni progetto. Sarebbe ottimo farsi un punto sull'avanzamento globale, questa settimana»).
Solo a inizio marzo 2022 pur riconoscendo di non aver ancora completato la Parte_2 necessaria collaborazione («riceverete la lista dei prodotti in vendita domattina, con foto temporanee per i elementi che non abbiamo ancora nello stock»), faceva presente che il progetto doveva essere completato entro la fine del mese («Deve essere pronto il tutto questo mese, spero giusto che non ci sarà tempo aggiuntivo», cfr. doc. 15 attori). A tale sollecitazione i collaboratori del convenuto rispondevano prospettando aprile come “deadline” (cfr. doc. 16 attore), e tale risposta incontrava l'accettazione degli attori, i quali, anzi, ancora a fine marzo e poi ad aprile temporeggiavano nell'invio di materiale che doveva essere da loro fornito (cfr. doc. 35-36 convenuto: «Per quanto riguarda i materiali da inserire nelle icone del sito che sono già aperte e le relative descrizioni, ci prendiamo un po' più di tempo. In quanto potremo gestirle noi dal backhand»).
Simile ambiguità nell'atteggiamento di si coglie anche con riferimento all'episodio Parte_2 della mostra Leds Do.it, svoltasi a giugno 2022 durante il Salone internazionale del mobile di Milano. Sebbene gli attori, in questo giudizio, abbiano più volte posto l'accento sui danni patiti in ragione della mancata disponibilità del sito in quell'occasione, risulta documentalmente che, a fine giugno 2022, gli stessi avessero mostrato una tendenza all'accettazione della dilazione, affermando che in quel momento la disponibilità del sito non rappresentasse una priorità (cfr. doc. 12 convenuto).
pagina 4 di 6 Dal canto suo, il convenuto ha soddisfatto l'onere della prova su di lui gravante dimostrando gli avanzamenti della propria prestazione (cfr. docc. 13-20 convenuto, in alcuni dei quali compare anche la data del lavoro svolto, es. doc. 18, ove si legge «Last edited by admin on March 17, 2022), che venivano comunicati e fatti visualizzare a (cfr. docc. 21-23, 35 Parte_2 convenuto;
sul punto si osserva incidentalmente che non v'è ragione per dubitare che il link fosse concretamente consultabile da parte di dato il tenore delle comunicazioni Parte_2 intercorse e l'assenza di rimostranze da parte di quest'ultimo). È chiaro che l'attività svolta da non può essere considerata tamquam non esset, come invece sostengono gli attori: CP_1 sebbene la prestazione gravante sul primo avesse ad oggetto la messa a disposizione di un sito internet e di un tool completi, e dunque un risultato, in giurisprudenza è ormai pacifico che la distinzione tra “obbligazioni di mezzi” e “obbligazioni di risultato” sia sostanzialmente inutile al fine di risolvere problemi di ordine pratico, dal momento che ogni obbligazione richiede la compresenza sia del comportamento del debitore che del risultato e che il conseguimento di tale risultato è stato ostacolato dalla negligenza dello stesso committente.
La comunicazione dell'intenzione di voler risolvere il contratto nell'ottobre 2022 (docc. 17-18 attori) ha dunque rappresentato un netto e improvviso cambio di registro nell'economia dei rapporti tenuti fino ad allora, rapporti fatti perlopiù di ritardi nella collaborazione dovuta dal nel mettere i contenuti a disposizione di e nell'adempimento dei Parte_2 CP_1 pagamenti del corrispettivo. È proprio tenendo a mente tali elementi di carattere soggettivo – come vuole la condivisibile giurisprudenza di legittimità richiamata retro – che questo giudice ritiene di non poter ravvisare nel contegno di , alcun inadempimento imputabile a lui. CP_1
Il rigetto della domanda di risoluzione del contratto comporta, automaticamente, il rigetto della domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione del contratto (che sarebbe conseguenza della retroattività della risoluzione ex art. 1458 c.c.).
Quanto alle domande di risarcimento, si deve osservare che le stesse, in ogni caso, risultano infondate in fatto e in diritto.
La corresponsione delle somme a (€ 33.956,00), nella prospettazione degli attori Parte_2 per svolgere il lavoro che avrebbe dovuto fare il , ha infatti avuto inizio ad agosto CP_1
2021, quando ancora essi non avevano neppure finito di adempiere le proprie prestazioni principali e di fornire la necessaria cooperazione (v. supra). Ciò dimostra che le prestazioni che sarebbero state rese da in favore di non coincidevano con quelle che Parte_2 Parte_1 dovevano essere rese da – come si ricava anche dalla significativa sproporzione tra il CP_1 corrispettivo pagato a e quello pattuito con – e, dunque, non avrebbero Parte_2 CP_1 alcuna relazione con l'invocato inadempimento del convenuto.
Rispetto alla domanda risarcitoria di € 6.500,00 (somma che corrisponde a parte del corrispettivo preventivato dalla società Combeenation), si deve osservare che la stessa sarebbe stata rigettata anche se si fosse accolta la ricostruzione fattuale prospettata dagli attori, in quanto travisa la funzione della responsabilità contrattuale. Come noto, quest'ultima ha una fisionomia eminentemente compensativa, «basata sulla c.d. teoria differenziale, in virtù della quale il danno risarcibile deve essere quantificato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito» (cfr., ex plurimis e da ultimo, Cass. Sez. III, 28 luglio 2023, n. 23123). Ebbene, chiedendo (oltre alla restituzione delle somme pagate e ai danni asseritamente subiti, anche) di pagina 5 di 6 addossare sul convenuto parte del compenso dovuto in virtù di un nuovo rapporto contrattuale, gli attori mirano sostanzialmente a ottenere un ingiustificato arricchimento.
Venendo alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, avente ad oggetto la somma di
€ 5.100,00 per prestazioni “extra” richieste da ed eseguite nel corso del rapporto Parte_2 contrattuale, la stessa non può che essere rigettata, in quanto sfornita di adeguato supporto probatorio. In particolare, il convenuto non ha specificamente dimostrato la variazione contrattuale asseritamente intervenuta, non ha individuato le singole prestazioni cui la domanda si riferisce, né tantomeno ha offerto elementi per quantificare il valore delle stesse.
Volgendo lo sguardo alle spese di lite, parametrate al valore della causa e alla attività svolta, il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. può trovare applicazione soltanto rispetto alla posizione di , mentre, per quanto riguarda – si versa in Parte_1 Parte_2 un'ipotesi di soccombenza reciproca, determinata dal rigetto, oltre che delle domande attoree, anche della domanda riconvenzionale (cfr. ex multis Cass. Sez. VI, 16 aprile 2014, n. 8862), che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite fra queste parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande avanzate da ed Parte_1 Parte_2 ei confronti di;
[...] Controparte_1
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da nei Controparte_1 confronti di Parte_2
condanna a rimborsare a le Pt_1 Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 4.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
compensa per intero le spese di lite tra Parte_2 [...]
. Controparte_1
Minuta redatta con la collaborazione del dott. Dario Albanese, magistrato ordinario in tirocinio.
Milano, 4 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
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