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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 616/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 616/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la Sentenza n° 1772/2022 emessa dal Tribunale di Nocera
Inferiore, seconda sezione civile, G.U. dott. Ermanno Di Nuzzo, nella causa iscritta al n.
3025/2015 R.G., in data 1° dicembre 2022 e pubblicata in pari data;
TRA il , c.f. , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 amministratore p.t. e legale rappresentante, rappresentato e difeso, in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello, dall'Avv. Gennaro Guida, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cava de' Tirreni (SA) al corso Umberto I n. 140 - PEC
, Email_1
- appellante –
CONTRO
c.f. , e c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura su foglio separato allegato C.F._2 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Rosaria Raffaella Lanzara, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Nocera Inferiore, alla via Attilio Barbarulo n. 62, PEC
Email_2
- appellati –
*********
1 avente ad oggetto: Appello avverso la Sentenza n° 1772/2022 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, G.U. dott. Ermanno Di Nuzzo, nella causa iscritta al n. 3025/2015 R.G., in data
1° dicembre 2022 e pubblicata in pari data (pagamento spese di giudizio di primo grado).
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: le Parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 31/05/2023 per gli appellati presso il procuratore costituito in primo grado, ed iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno, il ha proposto gravame Parte_1 avverso la sentenza nr. 1772/2022 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella causa iscritta al n. 3025/2015 R.G., in data 1° dicembre 2022 e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore così decideva: “a. Dichiara inammissibile
l'azione per inosservanza del termine decadenziale di cui all'art. 1137 cod. civ.; b. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione gli attori e Controparte_1 CP_2 hanno adito il Tribunale di Nocera Inferiore, esponendo che è
[...] Controparte_1 risultato proprietario dell'appartamento sito al secondo piano, interno 9, del Parte_1
“ ”, ubicato in Scafati, alla Via M. D'Ungheria, Trav. S. Pellico n. 4, in forza Parte_1 di atto notarile rogato dalla dott.ssa in data 26.02.1993; che Persona_1 CP_2 ha acquistato l'unità immobiliare al terzo piano, interno 11, dello stesso stabile,
[...] come da atto notarile stipulato in data 02.08.1976 dal notaio dott. . Hanno Persona_2 rappresentato che l'assemblea condominiale, riunitasi in seconda convocazione il giorno
07.02.2015, ha deliberato: l'approvazione del rendiconto per l'anno 2014; alcune modifiche al bilancio preventivo per l'anno 2015. Hanno dedotto che assente alla Controparte_1 riunione, ha ricevuto il relativo verbale in data 18.02.2015, mentre ne ha Controparte_2 avuto comunicazione il 12.03.2015, a mezzo raccomandata A/R. Secondo quanto allegato, la delibera è stata ritenuta invalida per l'evidente incongruenza dei conteggi predisposti dall'amministratore, in violazione dei criteri legali di ripartizione delle spese. Le parti hanno promosso istanza di mediazione, notificando regolare invito al convenuto;
il Parte_1 procedimento si è concluso in data 27.04.2015 con esito negativo, per espressa volontà
pag. 2/11 contraria manifestata dal . Con comparsa, parte convenuta si è costituita in Parte_1 giudizio, eccependo: – l'improponibilità e improcedibilità della domanda per asserita nullità della mediazione;
– l'inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta decadenza dal termine di legge;
– l'infondatezza nel merito, in fatto e in diritto.
La causa è stata rinviata per le conclusioni senza attività istruttoria ed è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Successivamente, è stata rimessa sul ruolo per la decisione. All'esito della trattazione scritta, disposta ex art. 281-sexies c.p.c., le parti hanno depositato note conclusive e hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande. Con sentenza n. 1772/2022, il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, ha definito il giudizio iscritto al n. 3025/2015 R.G., in data 1° dicembre 2022, disponendone la pubblicazione nello stesso giorno. Il Tribunale ha pronunciato le seguenti determinazioni: a) ha dichiarato inammissibile l'azione per intervenuta decadenza dal termine di cui all'art. 1137 cod. civ.; b) ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti. Con la proposizione del gravame, l'appellante censura suddetta sentenza, chiedendo a Questo Collegio “in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata dai sigg. e ed in applicazione del principio della Controparte_2 Controparte_1 soccombenza, condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, svoltosi innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore;
2) condannare, in ogni caso, i sigg. CP_2
e in solido tra loro, al pagamento in favore del
[...] Controparte_1 Parte_1 delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”, sulla base dei motivi che seguono.
1.0 - Violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonché degli articoli 24
e 111, primo comma, della Costituzione;
motivazione carente, contraddittoria e insufficiente su un punto decisivo della controversia - La sentenza impugnata presenterebbe profili di illegittimità nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, pur avendo accolto le eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta e dichiarato l'inammissibilità dell'azione attorea per intervenuta decadenza ex art. 1137 c.c..
In tal modo, il primo giudice si sarebbe discostato dal principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., secondo cui la parte risultata soccombente dovrebbe essere condannata al pagamento delle spese processuali. Tale principio garantirebbe la piena attuazione del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., evitando che chi sia stato ingiustamente convenuto debba sopportare l'onere economico dell'attività difensiva svolta. Nel caso di specie, la parte pag. 3/11 convenuta avrebbe ottenuto l'accoglimento della propria eccezione preliminare e la domanda degli attori sarebbe stata rigettata per inammissibilità. Tuttavia, la sentenza impugnata, alla pagina 4, si sarebbe limitata ad affermare che “le spese dovrebbero seguire la soccombenza”, per poi concludere, in modo apodittico e contraddittorio, che “tenuto conto che la causa è stata decisa sulle eccezioni preliminari e del comportamento tenuto dal convenuto in sede di mediazione”, le spese dovevano essere compensate.
Tale motivazione apparirebbe interrotta, incompleta e priva di coerenza logica e giuridica, in quanto non avrebbe fornito alcuna giustificazione concreta che consentisse di derogare al principio generale della soccombenza.
1.1 - Insussistenza della soccombenza reciproca - L'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella formulazione vigente, consente la compensazione delle spese solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente in motivazione. Nel caso in esame, non vi sarebbe stata alcuna soccombenza reciproca. Parte convenuta, infatti, non avrebbe proposto domande riconvenzionali né risulterebbe essere stata soccombente su alcun profilo. Il Tribunale, accogliendo l'eccezione preliminare, ha dichiarato l'azione inammissibile per decadenza, con rigetto integrale della pretesa attorea.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022, ha chiarito che la soccombenza reciproca è configurabile esclusivamente quando le parti formulano domande contrapposte o quando un'unica domanda è accolta solo in parte.
Nessuna di tali condizioni ricorrerebbe nel caso in esame.
1.2 – Inesistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione o dell'estrema controvertibilità delle questioni trattate - La giurisprudenza della Suprema
Corte richiede che le gravi ed eccezionali ragioni a fondamento della compensazione siano specifiche, concrete e riferite al caso deciso, non potendo consistere in enunciazioni generiche o formule di stile. Tali ragioni devono essere espressamente motivate dal giudice,
a pena di nullità della sentenza sul punto. Nel caso de quo, il Tribunale avrebbe giustificato la compensazione con un riferimento generico al “comportamento tenuto dal convenuto in sede di mediazione”, senza alcuna esplicitazione concreta degli elementi che avrebbero potuto giustificare la deroga al principio della soccombenza.
Si osserva, in proposito, che il Condominio, pur avendo ricevuto un'istanza di mediazione generica e priva delle indicazioni richieste dall'art. 4 del D.lgs. 28/2010, si sarebbe comunque pag. 4/11 attivato, partecipando all'incontro di mediazione, senza giungere a un accordo, proprio per l'impossibilità di valutare correttamente le pretese attoree. Tale comportamento, quindi, non potrebbe essere considerato scorretto o contrario alla legge, tanto più che l'art. 8, comma 4- bis, del D.lgs. 28/2010, attribuirebbe rilevanza processuale solo alla mancata partecipazione ingiustificata, circostanza che nel caso in esame non si sarebbe verificata.
La sentenza impugnata risulterebbe altresì viziata per violazione dell'art. 111, primo comma, della Costituzione, secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Nel caso in oggetto, il provvedimento del Tribunale avrebbe omesso ogni motivazione concreta sul punto della compensazione, limitandosi a riportare una formula generica e priva di contenuto effettivo, tale da impedire ogni controllo di legittimità. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il potere discrezionale del giudice in materia di spese processuali non potrebbe essere esercitato in modo arbitrario, ma dovrebbe essere sempre ancorato alla verifica dei presupposti di legge e alla loro chiara esplicitazione in motivazione.
Poiché tali presupposti non emergerebbero affatto dalla sentenza impugnata, la statuizione sulla compensazione non risulterebbe conforme alla legge e dovrebbe essere riformata. In ragione di quanto sopra esposto, l'appellante chiede la riforma della sentenza n. 1772/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore, e, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna degli appellati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Con memoria difensiva, si è costituito in giudizio il sig. deducendo Controparte_2
l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello ed eccependo quanto segue.
Sulla sollevata eccezione di violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c. e
24, 111, primo comma, Cost. - L'unico profilo sul quale la parte appellante fonderebbe le proprie censure avverso la sentenza impugnata riguarderebbe la statuizione con la quale il
Tribunale di Nocera Inferiore avrebbe disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti. Secondo la tesi proposta, il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere di poter compensare le spese in assenza dei presupposti previsti dagli artt. 91 e
92 c.p.c., incorrendo altresì in una violazione del diritto di difesa della parte vittoriosa. A detta dell'appellante, il Tribunale, una volta dichiarata l'inammissibilità dell'azione per inosservanza del termine decadenziale ex art. 1137 c.c., avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite. Tale
pag. 5/11 prospettazione, tuttavia, non è condivisa dall'appellato, secondo cui, da un'attenta analisi degli atti di causa e della documentazione allegata al fascicolo di primo grado, si potrebbe agevolmente desumere come il Tribunale sia incorso in un errore nel dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta dai sig.ri e Controparte_2 Controparte_1 fondandosi su una erronea applicazione dei termini di cui all'art. 1137 c.c.. In primo luogo, non risulterebbe fondata — sotto alcun profilo giuridico — l'eccezione di improcedibilità dell'atto di citazione per asserita violazione dell'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 28/2010. La tesi di controparte, per la quale l'istanza di mediazione non avrebbe indicato in modo sufficiente l'oggetto e le motivazioni della pretesa, rendendo invalido l'intero procedimento non troverebbe riscontro. Come emergerebbe chiaramente dal verbale di mediazione depositato in atti, il convenuto avrebbe dichiarato espressamente di “aderire al Parte_1 procedimento di mediazione senza alcun accordo”. Da ciò si desumerebbe che il
, sin dall'inizio, non avrebbe avuto alcuna intenzione di partecipare attivamente Parte_1 al procedimento conciliativo né di valutare le ragioni degli istanti, avendo deciso a priori di non accedere ad alcuna soluzione conciliativa, indipendentemente dal contenuto o dalla chiarezza dell'istanza di mediazione.
Inoltre, neppure l'eccezione di violazione dell'art. 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo sembrerebbe fondata. L'appellante sostiene che il procedimento di mediazione sarebbe stato avviato oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento del verbale impugnato, in quanto il sig. lo avrebbe ricevuto in data 18 febbraio 2015 e l'istanza sarebbe CP_1 stata comunicata soltanto il 24 marzo 2015. Tale ricostruzione non troverebbe conferma negli atti. Risulterebbe, infatti, che il verbale impugnato sarebbe stato ricevuto dal sig. il 18 febbraio 2015 e dal sig. il 12 marzo 2015, mentre l'istanza CP_1 Controparte_2 di mediazione risulterebbe depositata presso l'Organismo competente il 19 marzo 2015, come dimostrato dal timbro dell'Organismo stesso. Pertanto, il deposito dell'istanza sarebbe avvenuto nel pieno rispetto del termine di legge.
Parimenti infondata sarebbe l'ulteriore eccezione concernente la data di notifica dell'atto di citazione, che la controparte assumerebbe essere avvenuta in violazione del termine di cui al citato art. 5, comma 6, D.lgs. 28/2010. In realtà, l'atto di citazione sarebbe stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario in data 26 maggio 2015 e notificato alla controparte in data 3 giugno
2015, con pieno rispetto dei termini previsti.
pag. 6/11 Sul punto, l'appellato ricorda che, secondo il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, consolidato dalla giurisprudenza costituzionale, gli effetti della notificazione devono essere distinti per il notificante e per il destinatario: la notificazione, quindi, si considera tempestiva per il notificante al momento della consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario, a prescindere dalla data di ricezione da parte del destinatario.
Alla luce di quanto precede, la condotta del che avrebbe Parte_1 deliberato di “aderire alla mediazione senza alcun accordo”, potrebbe qualificarsi come palesemente ostruzionistica e contraria ai principi di leale collaborazione e di economia processuale sanciti dal D.lgs. 28/2010. Tale atteggiamento, volto unicamente a precludere il raggiungimento di un'intesa conciliativa, denoterebbe una mala fede processuale e potrebbe integrare gli estremi dell'art. 96 c.p.c., avendo il Condominio resistito in giudizio con colpa grave e senza alcuna reale volontà di deflazionare la controversia. Pertanto,
l'eccezione sollevata dall'appellante — che costituirebbe l'unico motivo di impugnazione — non parrebbe in alcun modo fondata e dovrebbe essere respinta, confermandosi la decisione di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione del comportamento processuale tenuto dal Parte_1 appellante.
In ragione di quanto sopra esposto, l'appellato chiede a Questo Collegio di voler: “1)
DICHIARARE nullo, inammissibile, improcedibile nonché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui innanzi l'appello proposto dal in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., 2) CONDANNARE l'appellante al pagamento delle spese, del compenso professionale, oltre agli accessori, come stabiliti dalla legge diritti del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
È stata, quindi, fissata udienza dinanzi al consigliere istruttore per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini perentori di cui all'art. 352, comma 1 nn.
1), 2), 3), c.p.c.. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 09.10.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento n. cronol. 2287/2025 del 23/10/2025, il giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione al collegio.
pag. 7/11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame, l'appellante censura la sentenza n. 1772/2022, con cui il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, ha definito il giudizio iscritto al n. 3025/2015
R.G., in data 1° dicembre 2022, disponendone la pubblicazione nello stesso giorno – per avere erroneamente: disposto la compensazione integrale delle spese di lite in assenza di adeguata motivazione;
statuito la compensazione integrale delle spese di lite in difetto del presupposto della soccombenza reciproca;
disposto la compensazione integrale delle spese di lite in assenza del presupposto delle gravi ed eccezionali ragioni o dell'estrema controvertibilità delle questioni trattate.
L'appello, come proposto, è fondato.
Nel merito, si rileva quanto segue.
1.0 - Violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonché degli articoli
24 e 111, primo comma, della Costituzione;
motivazione carente, contraddittoria e insufficiente su un punto decisivo della controversia - Va evidenziato che il Tribunale, nel dispositivo della sentenza impugnata, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, mentre nella parte motiva si è limitato ad affermare che “le spese del giudizio dovrebbero seguire la soccombenza”, aggiungendo che “tenuto conto che la causa è stata decisa sulle eccezioni preliminari e del comportamento tenuto dal convenuto in sede di mediazione”, si sarebbe giustificata la compensazione.
Tale motivazione non risulta conforme ai requisiti imposti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., che consente la deroga al principio della soccombenza solo in presenza di specifiche e tassative ipotesi, ovvero: soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata;
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'esercizio del potere discrezionale del giudice in tema di compensazione delle spese presuppone una motivazione rafforzata, fondata su circostanze concrete, specifiche e riferibili alla fattispecie, tali da giustificare in modo non apparente la deroga al principio della soccombenza.
Nel caso in esame, non sussistono né una soccombenza reciproca, né profili di novità interpretativa della questione trattata, né un mutamento giurisprudenziale. La sentenza di primo grado ha accolto in toto le eccezioni preliminari sollevate dal , dichiarando Parte_1 inammissibile l'azione degli attori, con integrale rigetto della domanda proposta.
pag. 8/11 Quanto al riferimento generico al comportamento del convenuto in sede di mediazione, esso non appare né specificato né argomentato in modo idoneo a giustificare la compensazione.
Anzi, dagli atti di causa risulta che il abbia formalmente aderito al procedimento Parte_1 di mediazione, pur non formulando proposte conciliative, comportamento che, per quanto discutibile, non integra una causa tipica o sufficiente a derogare al principio di cui all'art. 91
c.p.c..
Ne consegue che la motivazione resa dal giudice di primo grado sulla compensazione delle spese è inadeguata, apparente e in contrasto con i principi normativi e costituzionali (art. 111, comma 6, Cost.), rendendo la relativa statuizione meritevole di riforma.
1.1 - Insussistenza della soccombenza reciproca – 1.2 – Inesistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione o dell'estrema controvertibilità delle questioni trattate - Alla luce dell'accoglimento del primo motivo di appello, con cui si è riformata la sentenza impugnata nella parte relativa alla statuizione sulle spese di lite, risulta superfluo l'esame degli ulteriori motivi di gravame attinenti al merito della controversia. Gli stessi devono ritenersi assorbiti, in quanto privi di rilevanza ai fini della decisione.
Sulle eccezioni, questioni preliminari e difese di merito articolate dalla parte appellata - La parte appellata contesta integralmente le censure avanzate dall'appellante incidentale, deducendo l'infondatezza della doglianza relativa alla compensazione integrale delle spese disposta dal Tribunale. In particolare, eccepisce che:
i) la statuizione sulle spese sarebbe giustificata dalla erronea declaratoria di inammissibilità dell'azione per asserita tardività ai sensi dell'art. 1137 c.c., fondata su un calcolo errato del termine decadenziale;
ii) le eccezioni di improcedibilità per vizi nella procedura di mediazione obbligatoria sarebbero infondate, poiché l'istanza conteneva indicazioni sufficienti e il Parte_1 aveva manifestato sin dall'inizio una volontà ostruzionistica di non aderire ad alcuna soluzione conciliativa;
iii) il termine di trenta giorni ex art. 5, co. 6, D.lgs. n. 28/2010 sarebbe stato rispettato, come risulta dalla documentazione versata in atti;
iv) anche la notifica dell'atto di citazione sarebbe tempestiva ai sensi del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione;
pag. 9/11 v) la condotta del , contraria ai principi di lealtà processuale e di collaborazione, Parte_1 potrebbe integrare gli estremi dell'art. 96 c.p.c., giustificando la compensazione delle spese adottata in primo grado.
Si rileva che, alla luce dell'accoglimento del motivo di appello concernente la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., con conseguente riforma della statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata, risultano assorbite tutte le ulteriori eccezioni sollevate dall'appellato, in quanto prive di autonoma incidenza sulla decisione adottata e comunque superate dalla declaratoria di fondatezza del gravame. Non residuando profili giuridici ulteriori da esaminare, né sussistendo ragioni di ordine sostanziale o processuale che impongano una diversa valutazione, non si rende necessario procedere all'analisi dettagliata delle difese sviluppate dalla parte appellata, la quale ha omesso di proporre autonomo appello incidentale, limitandosi a chiedere la conferma della sentenza di primo grado.
Per quanto afferisce le spese del giudizio, giova rammemorare che nel caso in cui riformi, anche solo parzialmente, la sentenza impugnata, il giudice di appello è tenuto a disporre d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese processuali, quale effetto consequenziale della decisione di merito adottata. Come sancito da consolidata giurisprudenza di legittimità,
l'attribuzione dell'onere delle spese deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo della controversia, atteso che la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione, deve seguire un criterio unitario e complessivo, ragione per cui violerebbe l'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice che attribuisse le spese sulla base di una considerazione separata dei singoli gradi di giudizio, ritenendo soccombente una parte in primo grado e vittoriosa in appello.
In tale prospettiva, le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , avverso la sentenza n. Parte_1
1772/2022 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, ogni diversa domanda o eccezione reietta, ed assorbita così provvede:
pag. 10/11 i. Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 1772/2022 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, pubblicata in data 1° dicembre 2022, limitatamente alla statuizione sulle spese di lite.
ii. Condanna l'appellato costituito al pagamento, in favore Controparte_2 dell'appellante, delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, che liquida, per il primo ed il secondo grado, in € 2.400,00(1.200,00 per ciascun grado) per compenso complessivo difensore, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge per ciascun grado.
iii. Condanna l'appellato contumace al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro 1.200,00 per compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali.
Dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto. iv. Attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 30 /10/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 616/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 616/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la Sentenza n° 1772/2022 emessa dal Tribunale di Nocera
Inferiore, seconda sezione civile, G.U. dott. Ermanno Di Nuzzo, nella causa iscritta al n.
3025/2015 R.G., in data 1° dicembre 2022 e pubblicata in pari data;
TRA il , c.f. , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 amministratore p.t. e legale rappresentante, rappresentato e difeso, in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello, dall'Avv. Gennaro Guida, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cava de' Tirreni (SA) al corso Umberto I n. 140 - PEC
, Email_1
- appellante –
CONTRO
c.f. , e c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura su foglio separato allegato C.F._2 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Rosaria Raffaella Lanzara, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Nocera Inferiore, alla via Attilio Barbarulo n. 62, PEC
Email_2
- appellati –
*********
1 avente ad oggetto: Appello avverso la Sentenza n° 1772/2022 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, G.U. dott. Ermanno Di Nuzzo, nella causa iscritta al n. 3025/2015 R.G., in data
1° dicembre 2022 e pubblicata in pari data (pagamento spese di giudizio di primo grado).
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: le Parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 31/05/2023 per gli appellati presso il procuratore costituito in primo grado, ed iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno, il ha proposto gravame Parte_1 avverso la sentenza nr. 1772/2022 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella causa iscritta al n. 3025/2015 R.G., in data 1° dicembre 2022 e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore così decideva: “a. Dichiara inammissibile
l'azione per inosservanza del termine decadenziale di cui all'art. 1137 cod. civ.; b. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione gli attori e Controparte_1 CP_2 hanno adito il Tribunale di Nocera Inferiore, esponendo che è
[...] Controparte_1 risultato proprietario dell'appartamento sito al secondo piano, interno 9, del Parte_1
“ ”, ubicato in Scafati, alla Via M. D'Ungheria, Trav. S. Pellico n. 4, in forza Parte_1 di atto notarile rogato dalla dott.ssa in data 26.02.1993; che Persona_1 CP_2 ha acquistato l'unità immobiliare al terzo piano, interno 11, dello stesso stabile,
[...] come da atto notarile stipulato in data 02.08.1976 dal notaio dott. . Hanno Persona_2 rappresentato che l'assemblea condominiale, riunitasi in seconda convocazione il giorno
07.02.2015, ha deliberato: l'approvazione del rendiconto per l'anno 2014; alcune modifiche al bilancio preventivo per l'anno 2015. Hanno dedotto che assente alla Controparte_1 riunione, ha ricevuto il relativo verbale in data 18.02.2015, mentre ne ha Controparte_2 avuto comunicazione il 12.03.2015, a mezzo raccomandata A/R. Secondo quanto allegato, la delibera è stata ritenuta invalida per l'evidente incongruenza dei conteggi predisposti dall'amministratore, in violazione dei criteri legali di ripartizione delle spese. Le parti hanno promosso istanza di mediazione, notificando regolare invito al convenuto;
il Parte_1 procedimento si è concluso in data 27.04.2015 con esito negativo, per espressa volontà
pag. 2/11 contraria manifestata dal . Con comparsa, parte convenuta si è costituita in Parte_1 giudizio, eccependo: – l'improponibilità e improcedibilità della domanda per asserita nullità della mediazione;
– l'inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta decadenza dal termine di legge;
– l'infondatezza nel merito, in fatto e in diritto.
La causa è stata rinviata per le conclusioni senza attività istruttoria ed è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Successivamente, è stata rimessa sul ruolo per la decisione. All'esito della trattazione scritta, disposta ex art. 281-sexies c.p.c., le parti hanno depositato note conclusive e hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande. Con sentenza n. 1772/2022, il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, ha definito il giudizio iscritto al n. 3025/2015 R.G., in data 1° dicembre 2022, disponendone la pubblicazione nello stesso giorno. Il Tribunale ha pronunciato le seguenti determinazioni: a) ha dichiarato inammissibile l'azione per intervenuta decadenza dal termine di cui all'art. 1137 cod. civ.; b) ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti. Con la proposizione del gravame, l'appellante censura suddetta sentenza, chiedendo a Questo Collegio “in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata dai sigg. e ed in applicazione del principio della Controparte_2 Controparte_1 soccombenza, condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, svoltosi innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore;
2) condannare, in ogni caso, i sigg. CP_2
e in solido tra loro, al pagamento in favore del
[...] Controparte_1 Parte_1 delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”, sulla base dei motivi che seguono.
1.0 - Violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonché degli articoli 24
e 111, primo comma, della Costituzione;
motivazione carente, contraddittoria e insufficiente su un punto decisivo della controversia - La sentenza impugnata presenterebbe profili di illegittimità nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, pur avendo accolto le eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta e dichiarato l'inammissibilità dell'azione attorea per intervenuta decadenza ex art. 1137 c.c..
In tal modo, il primo giudice si sarebbe discostato dal principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., secondo cui la parte risultata soccombente dovrebbe essere condannata al pagamento delle spese processuali. Tale principio garantirebbe la piena attuazione del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., evitando che chi sia stato ingiustamente convenuto debba sopportare l'onere economico dell'attività difensiva svolta. Nel caso di specie, la parte pag. 3/11 convenuta avrebbe ottenuto l'accoglimento della propria eccezione preliminare e la domanda degli attori sarebbe stata rigettata per inammissibilità. Tuttavia, la sentenza impugnata, alla pagina 4, si sarebbe limitata ad affermare che “le spese dovrebbero seguire la soccombenza”, per poi concludere, in modo apodittico e contraddittorio, che “tenuto conto che la causa è stata decisa sulle eccezioni preliminari e del comportamento tenuto dal convenuto in sede di mediazione”, le spese dovevano essere compensate.
Tale motivazione apparirebbe interrotta, incompleta e priva di coerenza logica e giuridica, in quanto non avrebbe fornito alcuna giustificazione concreta che consentisse di derogare al principio generale della soccombenza.
1.1 - Insussistenza della soccombenza reciproca - L'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella formulazione vigente, consente la compensazione delle spese solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente in motivazione. Nel caso in esame, non vi sarebbe stata alcuna soccombenza reciproca. Parte convenuta, infatti, non avrebbe proposto domande riconvenzionali né risulterebbe essere stata soccombente su alcun profilo. Il Tribunale, accogliendo l'eccezione preliminare, ha dichiarato l'azione inammissibile per decadenza, con rigetto integrale della pretesa attorea.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022, ha chiarito che la soccombenza reciproca è configurabile esclusivamente quando le parti formulano domande contrapposte o quando un'unica domanda è accolta solo in parte.
Nessuna di tali condizioni ricorrerebbe nel caso in esame.
1.2 – Inesistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione o dell'estrema controvertibilità delle questioni trattate - La giurisprudenza della Suprema
Corte richiede che le gravi ed eccezionali ragioni a fondamento della compensazione siano specifiche, concrete e riferite al caso deciso, non potendo consistere in enunciazioni generiche o formule di stile. Tali ragioni devono essere espressamente motivate dal giudice,
a pena di nullità della sentenza sul punto. Nel caso de quo, il Tribunale avrebbe giustificato la compensazione con un riferimento generico al “comportamento tenuto dal convenuto in sede di mediazione”, senza alcuna esplicitazione concreta degli elementi che avrebbero potuto giustificare la deroga al principio della soccombenza.
Si osserva, in proposito, che il Condominio, pur avendo ricevuto un'istanza di mediazione generica e priva delle indicazioni richieste dall'art. 4 del D.lgs. 28/2010, si sarebbe comunque pag. 4/11 attivato, partecipando all'incontro di mediazione, senza giungere a un accordo, proprio per l'impossibilità di valutare correttamente le pretese attoree. Tale comportamento, quindi, non potrebbe essere considerato scorretto o contrario alla legge, tanto più che l'art. 8, comma 4- bis, del D.lgs. 28/2010, attribuirebbe rilevanza processuale solo alla mancata partecipazione ingiustificata, circostanza che nel caso in esame non si sarebbe verificata.
La sentenza impugnata risulterebbe altresì viziata per violazione dell'art. 111, primo comma, della Costituzione, secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Nel caso in oggetto, il provvedimento del Tribunale avrebbe omesso ogni motivazione concreta sul punto della compensazione, limitandosi a riportare una formula generica e priva di contenuto effettivo, tale da impedire ogni controllo di legittimità. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il potere discrezionale del giudice in materia di spese processuali non potrebbe essere esercitato in modo arbitrario, ma dovrebbe essere sempre ancorato alla verifica dei presupposti di legge e alla loro chiara esplicitazione in motivazione.
Poiché tali presupposti non emergerebbero affatto dalla sentenza impugnata, la statuizione sulla compensazione non risulterebbe conforme alla legge e dovrebbe essere riformata. In ragione di quanto sopra esposto, l'appellante chiede la riforma della sentenza n. 1772/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore, e, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna degli appellati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Con memoria difensiva, si è costituito in giudizio il sig. deducendo Controparte_2
l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello ed eccependo quanto segue.
Sulla sollevata eccezione di violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c. e
24, 111, primo comma, Cost. - L'unico profilo sul quale la parte appellante fonderebbe le proprie censure avverso la sentenza impugnata riguarderebbe la statuizione con la quale il
Tribunale di Nocera Inferiore avrebbe disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti. Secondo la tesi proposta, il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere di poter compensare le spese in assenza dei presupposti previsti dagli artt. 91 e
92 c.p.c., incorrendo altresì in una violazione del diritto di difesa della parte vittoriosa. A detta dell'appellante, il Tribunale, una volta dichiarata l'inammissibilità dell'azione per inosservanza del termine decadenziale ex art. 1137 c.c., avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite. Tale
pag. 5/11 prospettazione, tuttavia, non è condivisa dall'appellato, secondo cui, da un'attenta analisi degli atti di causa e della documentazione allegata al fascicolo di primo grado, si potrebbe agevolmente desumere come il Tribunale sia incorso in un errore nel dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta dai sig.ri e Controparte_2 Controparte_1 fondandosi su una erronea applicazione dei termini di cui all'art. 1137 c.c.. In primo luogo, non risulterebbe fondata — sotto alcun profilo giuridico — l'eccezione di improcedibilità dell'atto di citazione per asserita violazione dell'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 28/2010. La tesi di controparte, per la quale l'istanza di mediazione non avrebbe indicato in modo sufficiente l'oggetto e le motivazioni della pretesa, rendendo invalido l'intero procedimento non troverebbe riscontro. Come emergerebbe chiaramente dal verbale di mediazione depositato in atti, il convenuto avrebbe dichiarato espressamente di “aderire al Parte_1 procedimento di mediazione senza alcun accordo”. Da ciò si desumerebbe che il
, sin dall'inizio, non avrebbe avuto alcuna intenzione di partecipare attivamente Parte_1 al procedimento conciliativo né di valutare le ragioni degli istanti, avendo deciso a priori di non accedere ad alcuna soluzione conciliativa, indipendentemente dal contenuto o dalla chiarezza dell'istanza di mediazione.
Inoltre, neppure l'eccezione di violazione dell'art. 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo sembrerebbe fondata. L'appellante sostiene che il procedimento di mediazione sarebbe stato avviato oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento del verbale impugnato, in quanto il sig. lo avrebbe ricevuto in data 18 febbraio 2015 e l'istanza sarebbe CP_1 stata comunicata soltanto il 24 marzo 2015. Tale ricostruzione non troverebbe conferma negli atti. Risulterebbe, infatti, che il verbale impugnato sarebbe stato ricevuto dal sig. il 18 febbraio 2015 e dal sig. il 12 marzo 2015, mentre l'istanza CP_1 Controparte_2 di mediazione risulterebbe depositata presso l'Organismo competente il 19 marzo 2015, come dimostrato dal timbro dell'Organismo stesso. Pertanto, il deposito dell'istanza sarebbe avvenuto nel pieno rispetto del termine di legge.
Parimenti infondata sarebbe l'ulteriore eccezione concernente la data di notifica dell'atto di citazione, che la controparte assumerebbe essere avvenuta in violazione del termine di cui al citato art. 5, comma 6, D.lgs. 28/2010. In realtà, l'atto di citazione sarebbe stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario in data 26 maggio 2015 e notificato alla controparte in data 3 giugno
2015, con pieno rispetto dei termini previsti.
pag. 6/11 Sul punto, l'appellato ricorda che, secondo il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, consolidato dalla giurisprudenza costituzionale, gli effetti della notificazione devono essere distinti per il notificante e per il destinatario: la notificazione, quindi, si considera tempestiva per il notificante al momento della consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario, a prescindere dalla data di ricezione da parte del destinatario.
Alla luce di quanto precede, la condotta del che avrebbe Parte_1 deliberato di “aderire alla mediazione senza alcun accordo”, potrebbe qualificarsi come palesemente ostruzionistica e contraria ai principi di leale collaborazione e di economia processuale sanciti dal D.lgs. 28/2010. Tale atteggiamento, volto unicamente a precludere il raggiungimento di un'intesa conciliativa, denoterebbe una mala fede processuale e potrebbe integrare gli estremi dell'art. 96 c.p.c., avendo il Condominio resistito in giudizio con colpa grave e senza alcuna reale volontà di deflazionare la controversia. Pertanto,
l'eccezione sollevata dall'appellante — che costituirebbe l'unico motivo di impugnazione — non parrebbe in alcun modo fondata e dovrebbe essere respinta, confermandosi la decisione di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione del comportamento processuale tenuto dal Parte_1 appellante.
In ragione di quanto sopra esposto, l'appellato chiede a Questo Collegio di voler: “1)
DICHIARARE nullo, inammissibile, improcedibile nonché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui innanzi l'appello proposto dal in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., 2) CONDANNARE l'appellante al pagamento delle spese, del compenso professionale, oltre agli accessori, come stabiliti dalla legge diritti del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
È stata, quindi, fissata udienza dinanzi al consigliere istruttore per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini perentori di cui all'art. 352, comma 1 nn.
1), 2), 3), c.p.c.. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 09.10.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento n. cronol. 2287/2025 del 23/10/2025, il giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione al collegio.
pag. 7/11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame, l'appellante censura la sentenza n. 1772/2022, con cui il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, ha definito il giudizio iscritto al n. 3025/2015
R.G., in data 1° dicembre 2022, disponendone la pubblicazione nello stesso giorno – per avere erroneamente: disposto la compensazione integrale delle spese di lite in assenza di adeguata motivazione;
statuito la compensazione integrale delle spese di lite in difetto del presupposto della soccombenza reciproca;
disposto la compensazione integrale delle spese di lite in assenza del presupposto delle gravi ed eccezionali ragioni o dell'estrema controvertibilità delle questioni trattate.
L'appello, come proposto, è fondato.
Nel merito, si rileva quanto segue.
1.0 - Violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonché degli articoli
24 e 111, primo comma, della Costituzione;
motivazione carente, contraddittoria e insufficiente su un punto decisivo della controversia - Va evidenziato che il Tribunale, nel dispositivo della sentenza impugnata, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, mentre nella parte motiva si è limitato ad affermare che “le spese del giudizio dovrebbero seguire la soccombenza”, aggiungendo che “tenuto conto che la causa è stata decisa sulle eccezioni preliminari e del comportamento tenuto dal convenuto in sede di mediazione”, si sarebbe giustificata la compensazione.
Tale motivazione non risulta conforme ai requisiti imposti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., che consente la deroga al principio della soccombenza solo in presenza di specifiche e tassative ipotesi, ovvero: soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata;
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'esercizio del potere discrezionale del giudice in tema di compensazione delle spese presuppone una motivazione rafforzata, fondata su circostanze concrete, specifiche e riferibili alla fattispecie, tali da giustificare in modo non apparente la deroga al principio della soccombenza.
Nel caso in esame, non sussistono né una soccombenza reciproca, né profili di novità interpretativa della questione trattata, né un mutamento giurisprudenziale. La sentenza di primo grado ha accolto in toto le eccezioni preliminari sollevate dal , dichiarando Parte_1 inammissibile l'azione degli attori, con integrale rigetto della domanda proposta.
pag. 8/11 Quanto al riferimento generico al comportamento del convenuto in sede di mediazione, esso non appare né specificato né argomentato in modo idoneo a giustificare la compensazione.
Anzi, dagli atti di causa risulta che il abbia formalmente aderito al procedimento Parte_1 di mediazione, pur non formulando proposte conciliative, comportamento che, per quanto discutibile, non integra una causa tipica o sufficiente a derogare al principio di cui all'art. 91
c.p.c..
Ne consegue che la motivazione resa dal giudice di primo grado sulla compensazione delle spese è inadeguata, apparente e in contrasto con i principi normativi e costituzionali (art. 111, comma 6, Cost.), rendendo la relativa statuizione meritevole di riforma.
1.1 - Insussistenza della soccombenza reciproca – 1.2 – Inesistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione o dell'estrema controvertibilità delle questioni trattate - Alla luce dell'accoglimento del primo motivo di appello, con cui si è riformata la sentenza impugnata nella parte relativa alla statuizione sulle spese di lite, risulta superfluo l'esame degli ulteriori motivi di gravame attinenti al merito della controversia. Gli stessi devono ritenersi assorbiti, in quanto privi di rilevanza ai fini della decisione.
Sulle eccezioni, questioni preliminari e difese di merito articolate dalla parte appellata - La parte appellata contesta integralmente le censure avanzate dall'appellante incidentale, deducendo l'infondatezza della doglianza relativa alla compensazione integrale delle spese disposta dal Tribunale. In particolare, eccepisce che:
i) la statuizione sulle spese sarebbe giustificata dalla erronea declaratoria di inammissibilità dell'azione per asserita tardività ai sensi dell'art. 1137 c.c., fondata su un calcolo errato del termine decadenziale;
ii) le eccezioni di improcedibilità per vizi nella procedura di mediazione obbligatoria sarebbero infondate, poiché l'istanza conteneva indicazioni sufficienti e il Parte_1 aveva manifestato sin dall'inizio una volontà ostruzionistica di non aderire ad alcuna soluzione conciliativa;
iii) il termine di trenta giorni ex art. 5, co. 6, D.lgs. n. 28/2010 sarebbe stato rispettato, come risulta dalla documentazione versata in atti;
iv) anche la notifica dell'atto di citazione sarebbe tempestiva ai sensi del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione;
pag. 9/11 v) la condotta del , contraria ai principi di lealtà processuale e di collaborazione, Parte_1 potrebbe integrare gli estremi dell'art. 96 c.p.c., giustificando la compensazione delle spese adottata in primo grado.
Si rileva che, alla luce dell'accoglimento del motivo di appello concernente la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., con conseguente riforma della statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata, risultano assorbite tutte le ulteriori eccezioni sollevate dall'appellato, in quanto prive di autonoma incidenza sulla decisione adottata e comunque superate dalla declaratoria di fondatezza del gravame. Non residuando profili giuridici ulteriori da esaminare, né sussistendo ragioni di ordine sostanziale o processuale che impongano una diversa valutazione, non si rende necessario procedere all'analisi dettagliata delle difese sviluppate dalla parte appellata, la quale ha omesso di proporre autonomo appello incidentale, limitandosi a chiedere la conferma della sentenza di primo grado.
Per quanto afferisce le spese del giudizio, giova rammemorare che nel caso in cui riformi, anche solo parzialmente, la sentenza impugnata, il giudice di appello è tenuto a disporre d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese processuali, quale effetto consequenziale della decisione di merito adottata. Come sancito da consolidata giurisprudenza di legittimità,
l'attribuzione dell'onere delle spese deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo della controversia, atteso che la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione, deve seguire un criterio unitario e complessivo, ragione per cui violerebbe l'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice che attribuisse le spese sulla base di una considerazione separata dei singoli gradi di giudizio, ritenendo soccombente una parte in primo grado e vittoriosa in appello.
In tale prospettiva, le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , avverso la sentenza n. Parte_1
1772/2022 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, ogni diversa domanda o eccezione reietta, ed assorbita così provvede:
pag. 10/11 i. Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 1772/2022 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, pubblicata in data 1° dicembre 2022, limitatamente alla statuizione sulle spese di lite.
ii. Condanna l'appellato costituito al pagamento, in favore Controparte_2 dell'appellante, delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, che liquida, per il primo ed il secondo grado, in € 2.400,00(1.200,00 per ciascun grado) per compenso complessivo difensore, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge per ciascun grado.
iii. Condanna l'appellato contumace al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro 1.200,00 per compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali.
Dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto. iv. Attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 30 /10/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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