Art. 16.
Autorizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attivita'
1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza ai sensi dell' articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 , i prestatori di servizi per le cripto-attivita' di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento. La Consob, sentita la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 64 del medesimo regolamento.
2. La Consob riceve le informazioni di cui all' articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114 , comunicate dai depositari centrali di titoli e dalle SIM diverse da quelle di classe 1. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia copia della comunicazione ricevuta e dei documenti a essa allegati. La Consob riceve le informazioni di cui all' articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114 , comunicate dai gestori di mercati regolamentati e trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia copia della comunicazione ricevuta dai gestori di sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e dei documenti a essa allegati.
3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza ai sensi dell' articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 , le SIM diverse da quelle di classe 1 alla prestazione di servizi per le cripto-attivita' non equivalenti a quelli di cui all'articolo 60, paragrafo 3, del medesimo regolamento. La Consob, sentita la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 64 del medesimo regolamento.
4. La Banca d'Italia riceve le informazioni di cui all' articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114 , comunicate dalle banche, dalle SIM di classe 1, dagli istituti di moneta elettronica e dalle societa' di gestione del risparmio. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente alla Consob copia della comunicazione ricevuta e dei documenti a essa allegati.
5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza ai sensi dell' articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 , gli istituti di moneta elettronica alla prestazione di servizi per le cripto-attivita' non equivalenti a quelli di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del medesimo regolamento, quando per l'attivita' di emissione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di pagamento e le relative attivita' accessorie e strumentali, nonche' per l'attivita' di emissione di token di moneta elettronica e la prestazione di servizi per le cripto-attivita' di cui all' articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 , si sia costituito un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, del TUB, con le modalita' e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-quinquies.1, comma 5, e dall'articolo 114-terdecies del medesimo testo unico. La Banca d'Italia, sentita la Consob, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni dell' articolo 64 del regolamento (UE) 2023/1114 . Resta fermo l'articolo 114-quinquies, comma 5, del TUB.
6. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza gli istituti di pagamento alla prestazione di servizi per le cripto-attivita' ai sensi dell' articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 , quando per la prestazione di servizi di pagamento e le relative attivita' accessorie e strumentali si sia costituito un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del TUB, con le modalita' e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-terdecies del medesimo decreto. La Banca d'Italia, sentita la Consob, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni dell' articolo 64 del regolamento (UE) 2023/1114 . Resta fermo l'articolo 114-novies, comma 5, del TUB.
7. I soggetti di cui all' articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114 , diversi dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento, dalle SIM diverse da quelle di classe 1:
a) adottano la forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) oltre ai servizi per le cripto-attivita', possono svolgere l'attivita' di emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attivita', a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell' articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114 , nonche' le attivita' connesse e strumentali.
Note all'art. 16:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 114-quinquies, 114-quinquies.1, 114-terdecies e 114-novies del decreto legislativo 01/09/1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) si veda nelle note all'articolo 11.
Autorizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attivita'
1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza ai sensi dell' articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 , i prestatori di servizi per le cripto-attivita' di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento. La Consob, sentita la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 64 del medesimo regolamento.
2. La Consob riceve le informazioni di cui all' articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114 , comunicate dai depositari centrali di titoli e dalle SIM diverse da quelle di classe 1. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia copia della comunicazione ricevuta e dei documenti a essa allegati. La Consob riceve le informazioni di cui all' articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114 , comunicate dai gestori di mercati regolamentati e trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia copia della comunicazione ricevuta dai gestori di sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e dei documenti a essa allegati.
3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza ai sensi dell' articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 , le SIM diverse da quelle di classe 1 alla prestazione di servizi per le cripto-attivita' non equivalenti a quelli di cui all'articolo 60, paragrafo 3, del medesimo regolamento. La Consob, sentita la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 64 del medesimo regolamento.
4. La Banca d'Italia riceve le informazioni di cui all' articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114 , comunicate dalle banche, dalle SIM di classe 1, dagli istituti di moneta elettronica e dalle societa' di gestione del risparmio. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente alla Consob copia della comunicazione ricevuta e dei documenti a essa allegati.
5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza ai sensi dell' articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 , gli istituti di moneta elettronica alla prestazione di servizi per le cripto-attivita' non equivalenti a quelli di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del medesimo regolamento, quando per l'attivita' di emissione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di pagamento e le relative attivita' accessorie e strumentali, nonche' per l'attivita' di emissione di token di moneta elettronica e la prestazione di servizi per le cripto-attivita' di cui all' articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 , si sia costituito un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, del TUB, con le modalita' e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-quinquies.1, comma 5, e dall'articolo 114-terdecies del medesimo testo unico. La Banca d'Italia, sentita la Consob, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni dell' articolo 64 del regolamento (UE) 2023/1114 . Resta fermo l'articolo 114-quinquies, comma 5, del TUB.
6. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza gli istituti di pagamento alla prestazione di servizi per le cripto-attivita' ai sensi dell' articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 , quando per la prestazione di servizi di pagamento e le relative attivita' accessorie e strumentali si sia costituito un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del TUB, con le modalita' e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-terdecies del medesimo decreto. La Banca d'Italia, sentita la Consob, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni dell' articolo 64 del regolamento (UE) 2023/1114 . Resta fermo l'articolo 114-novies, comma 5, del TUB.
7. I soggetti di cui all' articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114 , diversi dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento, dalle SIM diverse da quelle di classe 1:
a) adottano la forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) oltre ai servizi per le cripto-attivita', possono svolgere l'attivita' di emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attivita', a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell' articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114 , nonche' le attivita' connesse e strumentali.
Note all'art. 16:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 114-quinquies, 114-quinquies.1, 114-terdecies e 114-novies del decreto legislativo 01/09/1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) si veda nelle note all'articolo 11.