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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4228/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4228 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 4 dicembre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Via P. Baffi, 2 presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Costanzo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli Controparte_1 C.F._2 alla Via P. Baffi, 2 presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Costanzo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1 V.G. n. 4228/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 4 novembre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Pozzuoli l'8 novembre 2019, in regime di separazione dei beni, dal quale non sono nati figli, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La signora trasferirà altrove la propria residenza una volta ottenuta Parte_1
l'autorizzazione a vivere separatamente in quanto la casa dove viveva con il coniuge, sita in
Giugliano in Campania al Viale dei Pini Sud n. 139, è condotta in locazione dalla madre del
[...]
– cui appartengono gli arredi ivi esistenti - che ha ospitato la coppia di coniugi. CP_1
3) Le parti non hanno nulla da pretendere l'una dall'altra in quanto dichiarano di aver risolto tutte le loro questioni anche di natura economica ed essendo entrambe autonome dal punto di vista lavorativo nulla è necessario stabilire in merito al mantenimento.
4) Le parti si autorizzano ora per allora al reciproco rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento anche con validità per l'espatrio.
5) Le parti dichiarano che non sono pendenti altri procedimenti aventi a oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse;
6) Le parti si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti attestanti i redditi indicati nel codice di rito;
7) Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia e con la sottoscrizione del presente accordo si danno reciprocamente atto di avere definito ogni rapporto di dare/avere tra loro pendente.
2 V.G. n. 4228/2025
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...] l' 7.8.1995) e Parte_1 [...]
(nato a [...] il [...]); Controparte_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI (atto n.210, parte II, Serie C, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2019) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4228 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 4 dicembre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Via P. Baffi, 2 presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Costanzo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli Controparte_1 C.F._2 alla Via P. Baffi, 2 presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Costanzo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1 V.G. n. 4228/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 4 novembre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Pozzuoli l'8 novembre 2019, in regime di separazione dei beni, dal quale non sono nati figli, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La signora trasferirà altrove la propria residenza una volta ottenuta Parte_1
l'autorizzazione a vivere separatamente in quanto la casa dove viveva con il coniuge, sita in
Giugliano in Campania al Viale dei Pini Sud n. 139, è condotta in locazione dalla madre del
[...]
– cui appartengono gli arredi ivi esistenti - che ha ospitato la coppia di coniugi. CP_1
3) Le parti non hanno nulla da pretendere l'una dall'altra in quanto dichiarano di aver risolto tutte le loro questioni anche di natura economica ed essendo entrambe autonome dal punto di vista lavorativo nulla è necessario stabilire in merito al mantenimento.
4) Le parti si autorizzano ora per allora al reciproco rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento anche con validità per l'espatrio.
5) Le parti dichiarano che non sono pendenti altri procedimenti aventi a oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse;
6) Le parti si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti attestanti i redditi indicati nel codice di rito;
7) Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia e con la sottoscrizione del presente accordo si danno reciprocamente atto di avere definito ogni rapporto di dare/avere tra loro pendente.
2 V.G. n. 4228/2025
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...] l' 7.8.1995) e Parte_1 [...]
(nato a [...] il [...]); Controparte_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI (atto n.210, parte II, Serie C, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2019) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Anna Scognamiglio
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