Art. 12. Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 949
Il termine del 30 giugno 1964, previsto dagli articoli 6 , 10 e 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , recante agevolazioni creditizie per l'acquisto di macchine agricole e per la costruzione di impianti irrigui e di edifici rurali, e' prorogato al 30 giugno 1969.
La durata, dell'ammortamento delle operazioni di credito destinate ad opere di irrigazione ed alla costruzione di edifici rurali, stabilita in anni 6 e 12 dall'articolo 11, primo comma, lettere b) e c) della legge suddetta, e' elevata, rispettivamente, a 8 e 20 anni per i mutui stipulati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65.
Con atti aggiuntivi saranno apportate le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate ai termini dell'articolo 7 della stessa legge.
A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge i prestiti di cui all' articolo 5, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949 , possono essere concessi anche per l'acquisto di macchine agricole non prodotte in Italia.
Sono considerate macchine agricole, oltre quelle specificate nell'ultimo comma dell'articolo 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317 , le attrezzature per il condizionamento e la vendita dei prodotti lavorati ove trattisi di impianti collettivi gestiti dagli enti indicati alla lettera b) dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165 , e successive modificazioni.
Il termine del 30 giugno 1964, previsto dagli articoli 6 , 10 e 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , recante agevolazioni creditizie per l'acquisto di macchine agricole e per la costruzione di impianti irrigui e di edifici rurali, e' prorogato al 30 giugno 1969.
La durata, dell'ammortamento delle operazioni di credito destinate ad opere di irrigazione ed alla costruzione di edifici rurali, stabilita in anni 6 e 12 dall'articolo 11, primo comma, lettere b) e c) della legge suddetta, e' elevata, rispettivamente, a 8 e 20 anni per i mutui stipulati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65.
Con atti aggiuntivi saranno apportate le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate ai termini dell'articolo 7 della stessa legge.
A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge i prestiti di cui all' articolo 5, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949 , possono essere concessi anche per l'acquisto di macchine agricole non prodotte in Italia.
Sono considerate macchine agricole, oltre quelle specificate nell'ultimo comma dell'articolo 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317 , le attrezzature per il condizionamento e la vendita dei prodotti lavorati ove trattisi di impianti collettivi gestiti dagli enti indicati alla lettera b) dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165 , e successive modificazioni.