Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11857/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione n. 11857/2023 R.G. promosso da
( ) (avv. STEFANIA NICOLETTA PISANO) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
) (avv. CASTAURO MARIA GRAZIA) CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in data 19/2/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “dichiararsi la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...] che ebbero a contrarre matrimonio in Salò (BS) il 19.01.2019, trascritto nei Registri dello Stato Civile, Atti Pt_1 di Matrimonio, Parte II, Serie A, Anno 2019 al n. 1; - disporsi l'affido condiviso di nato a [...] il Per_1
22.04.22, ai genitori, con residenza presso la madre alla quale sarà assegnata la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi e sita in Manerba D/G, Via della Valle 16 lett. N, cosicché la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi in modo che le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute vengano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
mentre le questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche o urgenti, scelte alimentari, colloqui con insegnanti, organizzazione del tempo libero, ecc.) vengano assunte dal genitore con il quale il figlio si trova di volta in volta;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo il seguente calendario, schematizzato su due settimane: I settimana: dal lunedì all'uscita dalla scuola materna sino al mercoledì mattina quando avrà cura di riaccompagnarlo alla scuola materna, nonché dal venerdì all'uscita dalla scuola materna sino al lunedì mattina
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II settimana: dal mercoledì all'uscita dalla scuola materna sino al venerdì mattina quando avrà cura di accompagnarlo presso la scuola materna;
- durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere un periodo di vacanza con il minore di tre settimane non consecutive, impegnandosi i genitori a comunicarsi entro il 30.05 di ogni anno le settimane prescelte, con impegno a provvedere alla comunicazione, qualora i genitori siano in possesso del piano ferie precedentemente a tale data, entro il 30.04.
Dal compimento dei cinque anni del minore, i genitori potranno trascorrere con quest'ultimo un periodo di vacanza estiva di due settimane consecutive. Qualora non ci sia accordo sulle settimane di vacanza estiva, avendo i genitori indicato i medesimi periodi, negli anni dispari sceglierà le settimana di vacanza il padre e negli anni pari la madre.
Nel periodo natalizio, il minore trascorrerà con la madre ed il padre i giorni dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre Per_ sino al 6 gennaio, alternando ogni anno il periodo (nell'anno 2024 ha trascorso il Natale con la madre e l'ultimo dell'anno con il padre). Il minore verrà prelevato dal genitore presso il quale trascorrerà il periodo natalizio la mattina del 24 ore 10,00 e riaccompagnato presso la residenza del genitore con il quale trascorrerà il periodo comprendente l'ultimo dell'anno, la mattina del 31.12 ore 10,00 e, quindi, riaccompagnato dall'altro genitore il 6 gennaio ore 20,00. Nel periodo pasquale, il minore trascorrerà metà delle vacanze scolastiche (tre giorni) con un Per_ genitore e tre con l'altro, alternando ogni anno il giorno di Pasqua e di Pasquetta. In particolare, trascorrerà la Pasqua con il genitore con il quale non ha festeggiato il Natale nell'anno precedente ed il giorno di Pasquetta con l'altro. Il passaggio da un genitore all'altro avverrà la sera di Pasqua ore 20,00. In occasione dei compleanni Per_ dei genitori, nonché delle feste del papà e della mamma, trascorrerà il giorno con il genitore che festeggia la ricorrenza dalla mattina alle ore 10.00 (qualora la predetta ricorrenza cada nei giorni in cui il minore si trova a casa ovvero cada nei fine settimana), o dall'uscita da scuola (qualora la predetta ricorrenza cada nei giorni infrasettimanali), facendo rientro dal genitore in quel momento collocatario - in ragione dell'usuale calendario - per il pernotto. Il giorno di S. IA a decorrere dalla sera del 12.12 sino al 14.12 quando verrà accompagnato Per_ presso la scuola materna, starà con il genitore con il quale non festeggerà il Natale. I cd ponti saranno divisi a metà, preferibilmente in continuità con il week end più vicino quindi, a titolo esemplificativo, se il ponte cade il Per_ lunedì, lo trascorrerà con il genitore con il quale ha trascorso il week end precedente, se cade di venerdì con il genitore con il quale trascorrerà il week end successivo;
- il padre verserà, a titolo di concorso al mantenimento per il figlio, la somma di € 250,00 al mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno
10 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora fino a quanto il figlio Pt_1 non avrà raggiunto la sua indipendenza economico-lavorativa; - i genitori concorreranno, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore, come da Protocollo datato 14.07.2016 in essere nell'adito Tribunale e che nel dettaglio dispone siano spese eccedenti l'ordinario mantenimento le seguenti: Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal
[...]
ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) Controparte_2 tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentisti- che, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
spese scolastiche che richiedono il
2 preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese per la custodia di prole minorenne: Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (Baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
- i coniugi concordano che l'Assegno Unico Universale, ovvero analogo altro beneficio, venga integralmente percepito dalla IG.ra . Spese di lite compensate”. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 19/01/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Per_ Comune di SALO' (BS) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2019), unione dalla quale è nato il figlio (n. 22/4/2022).
Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al resistente e l'adozione dei provvedimenti inerenti alla prole.
Con comparsa in data 14/11/2023 si è costituito il resistente, aderendo alla domanda di separazione ma rimanendo controverse le ulteriori questioni.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti (cfr. verbale d'udienza del 6/3/2024), la causa è stata istruita mediante l'espletamento di C.T.U. sistemica sul nucleo familiare a firma della dott.ssa . Persona_2
Con ordinanza del 12/11/2024 il Giudice ha modificato il calendario delle visite, recependo quello elaborato in sede di CTU e ha sollecitato le parti ad addivenire ad una conciliazione.
Con note scritte depositate il 19/2/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della lite;
hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 6/3/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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