Decreto presidenziale 24 settembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00890/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2025, proposto da Benucci Petroli Terni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Garzuglia e Giovanni Ranalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Benci, Annalisa Rocchini e Luciano Ricci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luciano Ricci in Perugia, corso Vannucci, 30 - Pal. Ajo’;
nei confronti
Agenzia delle dogane e dei monopoli, Direzione territoriale Toscana e Umbria, Ufficio delle dogane di Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
previa sospensione,
della determina dirigenziale della Regione Umbria n. 7345 dell’11 luglio 2025, nonché degli atti ad essa presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Direzione territoriale Toscana e Umbria, Ufficio delle dogane di Terni;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa LA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il ricorso in epigrafe è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, della determinazione dirigenziale n. 7345 dell’11 luglio 2025, con la quale la Regione Umbria ha diffidato la società ricorrente a sanare, nel termine di novanta giorni, le non conformità riscontrate e ripristinare quanto autorizzato con decreto prefettizio prot. n.8161/sett. II del 30 agosto 1996, « ovvero provvedere alla netta separazione funzionale e impiantistica tra la linea di erogazione a servizio del distributore privato da quella a servizio della baia di carico commerciale, previa presentazione (entro 90 giorni) di un progetto di modifica dell’impianto »;
- si sono costituiti per resistere in giudizio la Regione Umbria e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- in sede camerale, su concorde richiesta delle parti, la trattazione è stata rinviata al merito fissato per il 16 dicembre 2025;
- le parti hanno depositato agli atti di causa documentazione inerente i sopraggiunti contatti tra la ricorrente e le Amministrazioni resistenti, volti al superamento in via amministrativa delle questioni dedotte in giudizio;
- in data 15 dicembre 2025 la difesa di parte ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio;
- le controparti, con rispettive note, hanno aderito, senza opporti all’istanza di compensazione delle spese;
- all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto, per quanto esposto, che non resti al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese di giudizio, stante la mancata opposizione delle controparti all’istanza attorea;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RF GA, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
LA RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA RA | RF GA |
IL SEGRETARIO