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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 976/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 976/2024 promossa da:
, difeso dall'avv. Stefano Magni;
Parte_1
RICORRENTE contro
, difesa dall'avv. Anastasia Pettini;
CP_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO -sede- INTERVENUTO NECESSARIO
Avente ad oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue: per la parte ricorrente: piaccia all'On. Tribunale di Prato, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta: a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale posta in Prato, Via A. Meucci n° 24, di esclusiva proprietà del Sig. alla Sig.ra affinché vi abiti insieme Parte_1 CP_1 alla figlia fino a quando la stessa non sarà autosufficiente. La Sig.ra Per_1 CP_1 sarà tenuta al pagamento delle utenze, da volturare a suo nome, gli oneri
[...] condominiali per la quota spettante all'utilizzatore e la TARI;
affidamento in forma condivisa ad entrambi i genitori della figlia che abiterà Per_1 prevalentemente presso l'abitazione coniugale assegnata alla madre, con previsione di frequentazione con il padre almeno un fine settimana ogni due, almeno due giorni durante la settimana, compresi i pernottamenti, almeno 30 giorni durante le vacanze estive;
contributo al mantenimento della figlia minorenne da parte del padre: Per_1
pagina 1 di 5 In tesi: pagamento del 100% delle spese straordinarie e versamento della somma mensile di Euro 250,00= (ducentocinquanta/00=); In ipotesi: pagamento del 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore e versamento della somma mensile di Euro
300,00= (Trecento/00=); Assegno unico ed universale per i figli interamente a favore della Sig.ra Utilizzo del veicolo di proprietà del Sig. da parte CP_1 Pt_1 della Sig.ra limitatamente alle esigenze di trasporto della figlia;
Nessun contributo CP_1 per il mantenimento della Sig.ra b) respingere la domanda di addebito CP_1 della separazione in quanto del tutto infondata. In ogni caso: vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio.
Per la parte resistente: Voglia il Tribunale di Prato: disporre la separazione personale dei medesimi, con addebito della stessa a carico del sig. per violazione del Parte_1 dovere di fedeltà coniugale ex art. 143 c.c., alle condizioni indicate nell'ordinanza del 1.10.2024 contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui chiede la conferma in tutte le sue parti, salvo nella determinazione dell'assegno di mantenimento a favore della figlia minore. A tal riguardo infatti al sig.ra chiede che tale assegno venga CP_1 fissato in Euro 750,00 mensili o quella diversa somma che dovesse risultare nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, attività e compensi.
Ragioni in fatto e in diritto della domanda
ha adito il Tribunale di Prato per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale da CP_1
A sostegno della domanda ha allegato che: i coniugi hanno contratto matrimonio in Prato il 26 settembre 2009, con rito civile;
dal matrimonio è nata il [...]; Per_1 l'unione affettiva è con il tempo venuta meno;
egli è gravato mensilmente da una rata di mutuo di € 610,00 per l'acquisto della casa coniugale, che avrà termine nel settembre 2041; ha diverse quote di comproprietà di immobili dai quale percepisce redditi per € 2.175,00 annui e percepisce utili da per circa € 24.000,00 annui;
Parte_2 ha un finanziamento di € 124,00 mensili con scadenza ottobre 2024 per l'acquisto della cameretta della figlia;
la a quarantasei anni ed è ancora studentessa della facoltà di CP_1 scienze politiche;
fa la cartomante online e percepisce circa € 3000,00 annui di reddito;
ha chiesto l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente della medesima presso la madre, alla quale assegnare la casa familiare;
si è dichiarato disposto a versare € 300,00 mensili per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie ma nulla per la CP_1
Si è costituita che ha dedotto che: l'unione coniugale è stata felice sino a CP_1 che il non ha iniziato una relazione extraconiugale;
dal 2023, dunque, la Pt_1 convivenza e il prosieguo del vincolo sono divenuti intollerabili;
la separazione, dunque, è da addebitare al per via della violazione del dovere di fedeltà, documentato dal Pt_1 rapporto dell'agenzia investigativa in atti;
da quando il ha iniziato una relazione Pt_1 extraconiugale ha trascurato la moglie e la figlia nei loro bisogni;
non ha più dato alla CP_1 il denaro per fare la spesa ma vi ha provveduto personalmente, non comprando frutta e verdura, necessari per la figlia;
non ha più pagato l'utenza telefonica fissa, necessaria alla per lavorare, costringendola a pagarla di tasca propria;
ha negato l'uso della Honda CP_1 Jazz che prima ha sempre lasciato in uso alla moglie;
ha chiesto l'affido condiviso di dando atto che la madre è la persona che principalmente si occupa della minore Per_1
e che la nonna paterna la aiuta quando è impossibilitata;
ha dunque chiesto il collocamento presso di sé, con l'assegnazione della casa coniugale e la regolamentazione delle visite pagina 2 di 5 padre\figlia; sotto il profilo economico, ha chiesto un assegno di mantenimento per sé di € 250,00 mensili e uno per la figlia di € 750,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie della figlia a carico del padre;
LA, infatti, ha aperto la partita iva nel 2023 per svolgere l'attività di lettura delle carte on line e ha percepito nell'anno meno di € 700,00; LA ha trasformato il suo hobby in lavoro dopo che nel 2009 ha perso il lavoro che aveva e ha dovuto assistere lungamente la propria madre e occuparsi della figlia;
è iscritta a scienze politiche e prossima alla laurea in scienze politiche, iniziata in accordo con il coniuge con la speranza di trovare di nuovo un lavoro;
non ha beni mobili né immobili e risparmi per € 4.351,00 sul conto corrente;
il invece, è titolare di una ditta di spedizioni;
ha un Pt_1 reddito di € 21.000,00 annui, è proprietario pro quota di tre immobili e un terreno a Prato, ha redditi da locazione ed è proprietario duna Honda Jazz.
All'esito dell'audizione personale delle parti, il Giudice ha affidato la minore Per_1 congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
ha disciplinato le visite padre figlia;
ha previsto un assegno separatile di € 200,00 mensili per la e un mantenimento di € 250 mensili per la figlia, oltre al 100% delle spese CP_1 straordinarie.
La causa è stata istruita con prove documentali e l'audizione di un teste di parte resistente. In data 11 marzo 2025 è stata trattenuta in decisione.
La separazione personale.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi. I coniugi comparsi, infatti, davano atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
La domanda di addebito. La domanda di addebito è fondata e deve essere accolta. Ed infatti, la relazione della Star
Intelligence documenta che, in data 6 gennaio 2024, quando era sposato con la si CP_1 trovava presso un supermercato e si baciava e abbracciava con un'altra donna;
da ciò è evidente la violazione del dovere di fedeltà, esercitato anche in maniera plateale in luogo pubblico. Che il fatto, quando conosciuto dalla abbia determinato la decisione di CP_1 separarsi si coglie dal breve lasso di tempo trascorso tra gennaio (data del fatto accertato) e maggio (data del deposito del ricorso per separazione). Il peraltro, non ha provato Pt_1 che fosse in atto una crisi irreversibile della coppia.
L'affidamento della minore il collocamento, il regime di visita padre figlia e Per_1 l'assegnazione della casa familiare. Le parti hanno concluso concordemente su tutti i punti di questo capo, ad eccezione dei due pernottamenti infrasettimanali. Il Tribunale ritiene di recepire gli accordi delle parti ritenendoli nell'interesse della minore. Con riferimento ai pernottamenti di dal padre infrasettimanalmente, ciò sarà Per_1 effettivo nel periodo extrascolastico. Nel periodo scolastico, sarà possibile con l'accordo delle parti, sentita la minore, di anni quindici, e dunque in grado di esprimere chiaramente la propria volontà.
Il mantenimento della moglie.
Ritiene il collegio che abbia diritto ad un assegno di mantenimento, da porsi a CP_1 carico di risulta, infatti, che la ha cessato, sin dal 2009, di Parte_1 CP_1 lavorare e, dunque, per quindici anni, è stata a carico del coniuge al quale si deve il tenore di vita dalla medesima per lungo tempo condotto.
pagina 3 di 5 Circa la quantificazione dell'assegno separatile, non può non rilevarsi che la è CP_1 assegnataria della casa coniugale di cui potrà godere, (mentre il coniuge si fa carico del mutuo di € 610,00 mensili sino al 2041), ha iniziato una nuova attività di cartomante online di cui però non ha certificato i redditi, ha, in ogni caso capacità lavorativa, anche all'età di quarantasette anni.
Considerato che
il ha documentato redditi da lavoro per € Pt_1 21.000,00 e da locazione per poco più di € 2.000,00, il Tribunale ritiene equo quantificare l'assegno separatile nella misura di € 200,00 mensili;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Il mantenimento della figlia.
Richiamati i redditi del e tenuto conto della non documentata ma, pacificamente, Pt_1 esigua entità dei redditi della il Tribunale ritiene congruo determinare a carico del CP_1 padre non collocatario un assegno di mantenimento per la figlia di € 250,00 mensili;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico sarà percepito e\o versato interamente alla collocataria prevalente CP_1 della figlia minore.
Il padre provvederà, inoltre, per intero, alle spese straordinarie della figlia minore, individuate secondo il Protocollo Tribunale di Prato\COA Prato.
Non può essere, invece, oggetto di pronuncia da parte del Tribunale la disciplina dell'uso dell'auto del che dovrà essere oggetto di specifico accordo tra le parti. Pt_1
Le spese del giudizio.
In ragione della parziale soccombenza di entrambe le parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale di e Parte_1 CP_1
-addebita la separazione a Parte_1
-ordina all'Ufficiale di Stato civile l'annotazione della sentenza;
-affida congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Controparte_2 prevalente presso la madre;
-dispone che tenga con sé due fine settimana al mese Parte_1 Per_1 alternati, dal venerdì sera all'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola nonché due pomeriggi la settimana (indicativamente il martedì ed il giovedì), dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30 quando la riaccompagnerà dalla madre
(nel periodo extrascolastico fino al giorno successivo con pernottamento e riaccompagnamento dalla madre la mattina successiva). Per le festività: la bambina trascorrerà le festività scolastiche natalizie e pasquali per metà con il padre e per metà con la madre, alternativamente di anno in anno. Il genitore che trascorrerà con la figlia la prima parte delle vacanze natalizie fino al 30 dicembre, l'anno successivo trascorrerà la seconda parte delle vacanze natalizie dal 30 dicembre fino al giorno del rientro a scuola. Il genitore che trascorrerà con la figlia la seconda parte delle vacanze natalizie (dal 30 dicembre fino al giorno del rientro a scuola) potrà comunque trascorrere con la stessa il giorno di Natale oppure la Vigilia. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere la bambina quattro settimane anche continuative da concordare entro il mese di maggio, indicativamente nel mese di giugno, luglio e/o agosto;
salvo migliori accordi tra le parti;
pagina 4 di 5 -dispone che versi a a titolo di assegno separatile, la Parte_1 CP_1 somma di € 200,00 mensili;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
-dispone che versi a a titolo di mantenimento per la Parte_1 CP_1 figlia, entro il cinque del mese, la somma di € 250,00 mensili;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico sarà riscosso o versato interamente a CP_1
-dispone che provveda al 100% delle spese straordinarie della minore, Parte_1 individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Prato/COA Prato;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Prato, così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 976/2024 promossa da:
, difeso dall'avv. Stefano Magni;
Parte_1
RICORRENTE contro
, difesa dall'avv. Anastasia Pettini;
CP_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO -sede- INTERVENUTO NECESSARIO
Avente ad oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue: per la parte ricorrente: piaccia all'On. Tribunale di Prato, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta: a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale posta in Prato, Via A. Meucci n° 24, di esclusiva proprietà del Sig. alla Sig.ra affinché vi abiti insieme Parte_1 CP_1 alla figlia fino a quando la stessa non sarà autosufficiente. La Sig.ra Per_1 CP_1 sarà tenuta al pagamento delle utenze, da volturare a suo nome, gli oneri
[...] condominiali per la quota spettante all'utilizzatore e la TARI;
affidamento in forma condivisa ad entrambi i genitori della figlia che abiterà Per_1 prevalentemente presso l'abitazione coniugale assegnata alla madre, con previsione di frequentazione con il padre almeno un fine settimana ogni due, almeno due giorni durante la settimana, compresi i pernottamenti, almeno 30 giorni durante le vacanze estive;
contributo al mantenimento della figlia minorenne da parte del padre: Per_1
pagina 1 di 5 In tesi: pagamento del 100% delle spese straordinarie e versamento della somma mensile di Euro 250,00= (ducentocinquanta/00=); In ipotesi: pagamento del 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore e versamento della somma mensile di Euro
300,00= (Trecento/00=); Assegno unico ed universale per i figli interamente a favore della Sig.ra Utilizzo del veicolo di proprietà del Sig. da parte CP_1 Pt_1 della Sig.ra limitatamente alle esigenze di trasporto della figlia;
Nessun contributo CP_1 per il mantenimento della Sig.ra b) respingere la domanda di addebito CP_1 della separazione in quanto del tutto infondata. In ogni caso: vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio.
Per la parte resistente: Voglia il Tribunale di Prato: disporre la separazione personale dei medesimi, con addebito della stessa a carico del sig. per violazione del Parte_1 dovere di fedeltà coniugale ex art. 143 c.c., alle condizioni indicate nell'ordinanza del 1.10.2024 contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui chiede la conferma in tutte le sue parti, salvo nella determinazione dell'assegno di mantenimento a favore della figlia minore. A tal riguardo infatti al sig.ra chiede che tale assegno venga CP_1 fissato in Euro 750,00 mensili o quella diversa somma che dovesse risultare nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, attività e compensi.
Ragioni in fatto e in diritto della domanda
ha adito il Tribunale di Prato per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale da CP_1
A sostegno della domanda ha allegato che: i coniugi hanno contratto matrimonio in Prato il 26 settembre 2009, con rito civile;
dal matrimonio è nata il [...]; Per_1 l'unione affettiva è con il tempo venuta meno;
egli è gravato mensilmente da una rata di mutuo di € 610,00 per l'acquisto della casa coniugale, che avrà termine nel settembre 2041; ha diverse quote di comproprietà di immobili dai quale percepisce redditi per € 2.175,00 annui e percepisce utili da per circa € 24.000,00 annui;
Parte_2 ha un finanziamento di € 124,00 mensili con scadenza ottobre 2024 per l'acquisto della cameretta della figlia;
la a quarantasei anni ed è ancora studentessa della facoltà di CP_1 scienze politiche;
fa la cartomante online e percepisce circa € 3000,00 annui di reddito;
ha chiesto l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente della medesima presso la madre, alla quale assegnare la casa familiare;
si è dichiarato disposto a versare € 300,00 mensili per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie ma nulla per la CP_1
Si è costituita che ha dedotto che: l'unione coniugale è stata felice sino a CP_1 che il non ha iniziato una relazione extraconiugale;
dal 2023, dunque, la Pt_1 convivenza e il prosieguo del vincolo sono divenuti intollerabili;
la separazione, dunque, è da addebitare al per via della violazione del dovere di fedeltà, documentato dal Pt_1 rapporto dell'agenzia investigativa in atti;
da quando il ha iniziato una relazione Pt_1 extraconiugale ha trascurato la moglie e la figlia nei loro bisogni;
non ha più dato alla CP_1 il denaro per fare la spesa ma vi ha provveduto personalmente, non comprando frutta e verdura, necessari per la figlia;
non ha più pagato l'utenza telefonica fissa, necessaria alla per lavorare, costringendola a pagarla di tasca propria;
ha negato l'uso della Honda CP_1 Jazz che prima ha sempre lasciato in uso alla moglie;
ha chiesto l'affido condiviso di dando atto che la madre è la persona che principalmente si occupa della minore Per_1
e che la nonna paterna la aiuta quando è impossibilitata;
ha dunque chiesto il collocamento presso di sé, con l'assegnazione della casa coniugale e la regolamentazione delle visite pagina 2 di 5 padre\figlia; sotto il profilo economico, ha chiesto un assegno di mantenimento per sé di € 250,00 mensili e uno per la figlia di € 750,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie della figlia a carico del padre;
LA, infatti, ha aperto la partita iva nel 2023 per svolgere l'attività di lettura delle carte on line e ha percepito nell'anno meno di € 700,00; LA ha trasformato il suo hobby in lavoro dopo che nel 2009 ha perso il lavoro che aveva e ha dovuto assistere lungamente la propria madre e occuparsi della figlia;
è iscritta a scienze politiche e prossima alla laurea in scienze politiche, iniziata in accordo con il coniuge con la speranza di trovare di nuovo un lavoro;
non ha beni mobili né immobili e risparmi per € 4.351,00 sul conto corrente;
il invece, è titolare di una ditta di spedizioni;
ha un Pt_1 reddito di € 21.000,00 annui, è proprietario pro quota di tre immobili e un terreno a Prato, ha redditi da locazione ed è proprietario duna Honda Jazz.
All'esito dell'audizione personale delle parti, il Giudice ha affidato la minore Per_1 congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
ha disciplinato le visite padre figlia;
ha previsto un assegno separatile di € 200,00 mensili per la e un mantenimento di € 250 mensili per la figlia, oltre al 100% delle spese CP_1 straordinarie.
La causa è stata istruita con prove documentali e l'audizione di un teste di parte resistente. In data 11 marzo 2025 è stata trattenuta in decisione.
La separazione personale.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi. I coniugi comparsi, infatti, davano atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
La domanda di addebito. La domanda di addebito è fondata e deve essere accolta. Ed infatti, la relazione della Star
Intelligence documenta che, in data 6 gennaio 2024, quando era sposato con la si CP_1 trovava presso un supermercato e si baciava e abbracciava con un'altra donna;
da ciò è evidente la violazione del dovere di fedeltà, esercitato anche in maniera plateale in luogo pubblico. Che il fatto, quando conosciuto dalla abbia determinato la decisione di CP_1 separarsi si coglie dal breve lasso di tempo trascorso tra gennaio (data del fatto accertato) e maggio (data del deposito del ricorso per separazione). Il peraltro, non ha provato Pt_1 che fosse in atto una crisi irreversibile della coppia.
L'affidamento della minore il collocamento, il regime di visita padre figlia e Per_1 l'assegnazione della casa familiare. Le parti hanno concluso concordemente su tutti i punti di questo capo, ad eccezione dei due pernottamenti infrasettimanali. Il Tribunale ritiene di recepire gli accordi delle parti ritenendoli nell'interesse della minore. Con riferimento ai pernottamenti di dal padre infrasettimanalmente, ciò sarà Per_1 effettivo nel periodo extrascolastico. Nel periodo scolastico, sarà possibile con l'accordo delle parti, sentita la minore, di anni quindici, e dunque in grado di esprimere chiaramente la propria volontà.
Il mantenimento della moglie.
Ritiene il collegio che abbia diritto ad un assegno di mantenimento, da porsi a CP_1 carico di risulta, infatti, che la ha cessato, sin dal 2009, di Parte_1 CP_1 lavorare e, dunque, per quindici anni, è stata a carico del coniuge al quale si deve il tenore di vita dalla medesima per lungo tempo condotto.
pagina 3 di 5 Circa la quantificazione dell'assegno separatile, non può non rilevarsi che la è CP_1 assegnataria della casa coniugale di cui potrà godere, (mentre il coniuge si fa carico del mutuo di € 610,00 mensili sino al 2041), ha iniziato una nuova attività di cartomante online di cui però non ha certificato i redditi, ha, in ogni caso capacità lavorativa, anche all'età di quarantasette anni.
Considerato che
il ha documentato redditi da lavoro per € Pt_1 21.000,00 e da locazione per poco più di € 2.000,00, il Tribunale ritiene equo quantificare l'assegno separatile nella misura di € 200,00 mensili;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Il mantenimento della figlia.
Richiamati i redditi del e tenuto conto della non documentata ma, pacificamente, Pt_1 esigua entità dei redditi della il Tribunale ritiene congruo determinare a carico del CP_1 padre non collocatario un assegno di mantenimento per la figlia di € 250,00 mensili;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico sarà percepito e\o versato interamente alla collocataria prevalente CP_1 della figlia minore.
Il padre provvederà, inoltre, per intero, alle spese straordinarie della figlia minore, individuate secondo il Protocollo Tribunale di Prato\COA Prato.
Non può essere, invece, oggetto di pronuncia da parte del Tribunale la disciplina dell'uso dell'auto del che dovrà essere oggetto di specifico accordo tra le parti. Pt_1
Le spese del giudizio.
In ragione della parziale soccombenza di entrambe le parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale di e Parte_1 CP_1
-addebita la separazione a Parte_1
-ordina all'Ufficiale di Stato civile l'annotazione della sentenza;
-affida congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Controparte_2 prevalente presso la madre;
-dispone che tenga con sé due fine settimana al mese Parte_1 Per_1 alternati, dal venerdì sera all'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola nonché due pomeriggi la settimana (indicativamente il martedì ed il giovedì), dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30 quando la riaccompagnerà dalla madre
(nel periodo extrascolastico fino al giorno successivo con pernottamento e riaccompagnamento dalla madre la mattina successiva). Per le festività: la bambina trascorrerà le festività scolastiche natalizie e pasquali per metà con il padre e per metà con la madre, alternativamente di anno in anno. Il genitore che trascorrerà con la figlia la prima parte delle vacanze natalizie fino al 30 dicembre, l'anno successivo trascorrerà la seconda parte delle vacanze natalizie dal 30 dicembre fino al giorno del rientro a scuola. Il genitore che trascorrerà con la figlia la seconda parte delle vacanze natalizie (dal 30 dicembre fino al giorno del rientro a scuola) potrà comunque trascorrere con la stessa il giorno di Natale oppure la Vigilia. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere la bambina quattro settimane anche continuative da concordare entro il mese di maggio, indicativamente nel mese di giugno, luglio e/o agosto;
salvo migliori accordi tra le parti;
pagina 4 di 5 -dispone che versi a a titolo di assegno separatile, la Parte_1 CP_1 somma di € 200,00 mensili;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
-dispone che versi a a titolo di mantenimento per la Parte_1 CP_1 figlia, entro il cinque del mese, la somma di € 250,00 mensili;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico sarà riscosso o versato interamente a CP_1
-dispone che provveda al 100% delle spese straordinarie della minore, Parte_1 individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Prato/COA Prato;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Prato, così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 5 di 5