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11 maggio 1966
11 maggio 1966
Art. 84.
Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249 , e' stabilito per l'anno finanziario 1966 in 70 unita'.
Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249 , e' stabilito per l'anno finanziario 1966 in 70 unita'.
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Napoli, sentenza 25/06/2021, n. 6011Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in composizione monocratica Nella persona del Giudice Dott Nicola Mazzocca Ha emesso SENTENZA nella causa iscritta al n. 968/2015 avente ad oggetto PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE pendente TRA E_ (C.F. C.F._1 , el.te domiciliato in Napoli alla Via Armando Diaz n. 24, presso lo studio dell'Avv. Massimo Casaretti dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, ATTORE E Controparte_1 ex art. 11 L 887/84, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. P.IVA_1 ), …Leggi di più...
- art. 11 L. 887/1984·
- art. 1362 c.c.·
- art. 92 codice contratti pubblici·
- giurisdizione giudice del lavoro·
- deroga evidenza pubblica·
- compenso incentivante·
- prestazione d'opera intellettuale·
- commissario straordinario di governo·
- incompetenza per materia·
- legittimazione passiva·
- compenso professionale·
- art. 2041 c.c.