Articolo 84 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 83Articolo 85
Versione
11 maggio 1966
Art. 84.
Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249 , e' stabilito per l'anno finanziario 1966 in 70 unita'.
Entrata in vigore il 11 maggio 1966
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