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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/06/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4242/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4242/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FINI FEDERICO e dell'avv. CIANFRONE CARLO ( ) VIA C.F._1 ROMA 113 35122 PADOVA;
( ) VIA S. Parte_1 C.F._2
ORSOLA 36 41121 MODENA;
elettivamente domiciliato in VIA SAN MAMOLO 12
BOLOGNA presso il difensore avv. FINI FEDERICO
Attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILI' FABRIZIO e dell'avv. CP_2 P.IVA_2
AGAMI MARCO ( ) VIA DELLE INDUSTRIE 19 VENEZIA - C.F._3
MARGHERTA; ( ) VIA DELLE Controparte_3 C.F._4
INDUSTRIE, 19 30175 MARGHERA;
elettivamente domiciliato in VIA DELLE
INDUSTRIE, 19 30175 MARGHERA presso il difensore avv. FILI' FABRIZIO
Convenuto
Conclusioni delle parti
Conclusioni per parte attrice opponente Controparte_4 come da note di udienza depositate in data 19.3.2025 ai sensi dell'art 127ter c.p.c
“la difesa della Società dichiara di precisare le conclusioni, nel merito, come da atto di citazione.
In via istruttoria insiste:
pagina 1 di 15 A.- Per l'ammissione delle prove richieste nella memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma
c.p.c. n 2 dimesse tanto nel procedimento rg. 4242/2021 che nel procedimento 7268/2021;
B.- Insiste per l'ammissione delle prove dirette e contrarie sui capitoli dedotti da CP_2 indicati nelle memorie ex articolo 183 sesto comma c pc numero 3 depositate successivamente alla riunione al procedimento 7268/2021 del procedimento rg 4242/2021.
C.- Per le ragioni ampiamente illustrate, ribadita la eccezione di nullità della consulenza tecnica e comunque stante la necessità di integrazione della TU, si insiste affinché venga disposta la rinnovazione della consulenza tecnica ovvero venga disposta la convocazione del consulente per favorire la integrazione egli accertamenti suppletivi sui temi segnalati nella relazione integrativa del consulente di parte attrice, Prof. Ing. e nella relazione Per_1 accompagnatoria del Perito Ind. depositata all'udienza del 20/03/2024. Ed Persona_2 ancora, in via ulteriormente subordinata, si chiede che si disponga la convocazione del TU per richiedere i chiarimenti sui temi segnalati nelle relazioni sopra ricordate”
Conclusioni per parte convenuta CP_2 come da note di udienza depositate in data 19.3.2025 ai sensi dell'art 127ter c.p.c;
“In via principale respingersi l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, anche alla luce di tutte le eccezioni e deduzioni di cui alla narrativa;
e per l'effetto;
confermare il d.ing. n. 1302/2021 del 21.05.2021, sub n. 3487/2021 R.G., opposto e/o, in ogni caso, accertare il diritto di credito di in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, per i titoli di cui alla narrativa e, conseguentemente, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della Controparte_1 somma di € 524.464,20 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, ovvero la diversa somma, anche maggiore, accertata in corso di causa, per i titoli di cui alla narrativa, respingendo ogni domanda ed eccezione avversa;
nonché accertata l'inesistenza di un qualsiasi inadempimento di in relazione al contratto di cui è causa, CP_2
- respingere la domanda di risoluzione del contratto di fornitura dell'Impianto in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa, e
- respingere tutte le domande formulate da in quanto Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa e, per l'effetto,
- accertare che nulla è dovuto da a per i CP_2 Controparte_1 titoli di cui in narrativa.
In via subordinata, nella non creduta ipotesi di accertamento di un qualsiasi inadempimento di in relazione alla consegna dell'Impianto, CP_2 in ogni caso, confermare, eventualmente anche in via parziale, il d.ing. n. 1302/2021 del
21.05.2021, sub n. 3487/2021 R.G., opposto e/o, in ogni caso, accertare il diritto di credito di
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli di cui alla CP_2 narrativa, per l'importo non inferiore ad € 147.464,20, oltre interessi moratori ex D.Lgs.
pagina 2 di 15 231/2002, ovvero per quello, anche maggiore, che sarà accertato in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, e, quindi, condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 147.464,20 ovvero la diversa somma, anche maggiore, accertata in corso di causa, respingendo ogni domanda ed eccezione avversa in quanto tale importo non risulta contestato;
nonché in ogni caso, respingere la domanda di risoluzione del contratto di fornitura dell'Impianto in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa, e, per l'effetto, respingere la domanda di restituzione del prezzo dell'Impianto stesso;
e dichiarare che nulla
è dovuto da a titolo di risarcimento del danno per i motivi di cui alla narrativa CP_2 ovvero anche ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c.
In via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi di accertamento di un qualsiasi inadempimento di in relazione alla consegna dell'Impianto, in ogni caso CP_2 respingere la domanda di risoluzione del contratto di fornitura dell'Impianto in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cuialla narrativa, e, per l'effetto, respingere la domanda di restituzione del prezzo dell'Impianto stesso;
ridurre la condanna di al risarcimento del danno di CP_2 [...] nella minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio ovvero Controparte_1
l'ammontare del risarcimento entro il limite del 5% del costo dell'Impianto come previsto dall'art. 14 del contratto di cui è causa.
In ogni caso di condanna di accertare l'operatività della polizza assicurativa CP_2 sottoscritta tra e e, per l'effetto, condannare CP_2 Controparte_5 quest'ultima a tenere indenne nei limiti del massimale previsto ovvero delle CP_2 altre limitazioni contenute nella polizza.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria, anche solo per mero scrupolo difensivo, al fine di non precluderne la riproposizione in un eventuale secondo grado di giudizio, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dimesse da
con particolare riferimento alla prova testimoniale e all'interpello formale. CP_2
Conclusioni per la terza chiamata in causa : Controparte_5 come da note di udienza depositate in data 19.3.2025 ai sensi dell'art 127ter c.p.c;
“NEL MERITO:
In via principale: per i motivi esposti in narrativa, rigettarsi ogni e qual-siasi domanda formulata nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, CP_2 non provata;
pagina 3 di 15 In via subordinata: per i motivi esposti in narrativa, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertata la non operatività della polizza n. 1/57128/61/165744008, rigettarsi la domanda svolta in via di manleva nei confronti di Controparte_5
In via ulteriormente subordinata: nella duplice denegata ipotesi di acco-glimento della domanda attorea e della domanda di manleva formulata dall'assicurata, limitarsi il risarcimento a quanto rigorosamente accertato in corso di causa, mantenendosi il diritto dell'assicurata all'indennizzo ex art.1917 c.c., nei limiti del massimale pattuito e con gli scoperti e franchi-gie ivi previsti, con esclusione del diritto alla manleva in relazione alle ri- chieste di restituzione del corrispettivo;
In ogni caso spese e compensi professionali interamente rifusi.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1302/2021, il Tribunale di Padova ingiungeva a di pagare, in favore di Controparte_4 CP_2
l'importo di € 524.464,20 (oltre interessi e spese) a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura del macchinario denominato NA Meltblown Line” e di un laboratorio analisi.
Con atto di citazione ritualmente notificato (giudizio RG 4242/2021),
[...]
(nel prosieguo solo ) proponeva opposizione avverso detto decreto Controparte_4 CP_1 ingiuntivo lamentando la presenza di vizi nel macchinario NA Meltblown Line” che ne avrebbero determinato il malfunzionamento.
A sostegno della domanda esponeva:
-di aver concluso con la convenuta, in data 8.5.2020, contratto per la fornitura del macchinario NA Meltblown Line” per il corrispettivo di € 3.400.000 e, in data 25.6.2020 contratto per la fornitura di un laboratorio per l'analisi del materiale prodotto con il macchinario Leonardo;
-che, in attesa della posa e realizzazione della linea di media/alta tensione da parte di CP_6
l'impianto Leonardo era stato installato con l'alimentazione di generatori di corrente forniti da società terza;
-che l'impianto era stato avviato in data 14.1.2021 e dopo 14 ore si era determinata la rottura di alcune componenti dell'impianto;
-che anche nei giorni successivi si erano verificati continui blocchi del gruppo di alimentazione elttrogeno fornito da ditte terze con conseguente fermo del macchinario;
-che, dai controlli effettuati, era emerso che l'impianto produceva una serie di “distorsioni armoniche, risonanze anomale, interferenze elettriche e ritorni e anomala corrente” tali da far saltare e danneggiare i generatori di corrente e determinare il fermo dell'impianto;
-che inoltre la macchina sporcava il tappeto di trasporto del meltblown;
-che la convenuta non aveva consegnato i manuali completi dell'impianto, la targa CE per l'insieme di macchine e le copie della documentazione correlata al collaudo;
pagina 4 di 15 -di aver promosso, alla luce dei vizi manifestati dal macchinario, ricorso per accertamento tecnico preventivo avanti al Tribunale di Modena;
-che il macchinario non era poi conforme alla normativa tecnica di riferimento.
Si costituiva in giudizio chiedeno il rigetto dell'opposizione in quanto infondata CP_2 in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. La convenuta contestava la presenza dei vizi lamentati deducendo in particolare, rispetto alle problematiche elettriche, che queste erano dovute ad errori di progettazione dell'impianto di alimentazione da parte di . CP_1
Con ordinanza del 30.7.2021 veniva rigettata l'istanza ex art 649 c.p.c avanzata da parte attrice.
All'udienza del 18.11.2021, sostituita dal deposito di note scritte, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art 183 comma sesto c.p.c e le parti depositavano le relative memorie. A seguito dell'udienza indicata, instaurava nuovo giudizio Controparte_4
(RG 7268/2021) allegando che nelle nore del giudizio di opposizione per decreto ingiuntivo il macchinario NA N” aveva cessato di funzionare senza possibilità di riattivazione. Chiedeva pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto di fornitura dell'8.5.2020 con condanna della convenuta alla restituzione del corrispettivo versato e al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 10.000.000.
Nel giudizio così instuarato si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e, in CP_2 via subordinata, di essere manlevata dalla propria compagnia di assicurazione
[...]
, di cui chiedeva la chiamata in causa. Controparte_5
Autorizzata detta chiamata, si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_5 rigetto della domanda proposta da e contestando l'operatività della polizza per i CP_1 danni lamentati.
Con provvedimento del 25.7.2022 veniva disposta la riunione dei due procedimenti.
Assegnati i termini di cui all'art 183 comma sesto c.p.c anche nel fascicolo RG 7268/2021, e rinviata la causa all'udienza del 15.12.2022, con ordinanza del 9.1.2023 veniva disposta TU tecnica e rigettate parte delle prove per testi articolate da parte attrice.
Con ordinanza del 18.1.2024 veniva rigettata l'istanza di revoca del TU depositata da parte attrice e concessa al consulente la proporoga richiesta.
Depositata la relazione peritale, con provvedimento del 22.3.2024 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 5.3.2025 la causa veniva assegnata al ruolo di questo Giudice e trattenuta in decisione all'udienza del 20.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127ter c.p.c, con assegnazione alle parti di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusioni e successivi giorni venti per il deposito di memorie di replica.
2.
Va premesso che il decreto ingiuntivo per cui è causa è stato richiesto da per il CP_2 pagamento del saldo del corrispettivo dovuto per il macchinario NA N” (per pagina 5 di 15 l'importo di € 377.000) e per un laboratorio di analisi (per € 147.160), oggetto di diverso contratto (cfr doc. 3 bis di parte attrice).
La presente causa ha ad oggetto i vizi lamentati da parte attrice rispetto al macchinario
NA N”. Dall'esame dell'atto di citazione del presente giudizio (posto che nell'atto introduttivo del giudizio RG 7268/2021, ha allegato le inadempienze e i malfunzionamenti in quelli CP_1 indicati in sede di opposizione a decreto ingiuntivo oppure, cfr pag. 6, come “una serie infinita di problemi che non hanno permesso di produrre con continuità, problemi analiticamente descritti nell'atto di citazione qui richiamato”) questi possono riassumersi:
-nella rottura di alcuni componenti;
-nella produzione di elevatissime onde armoniche tali da non essere sostenibili dall'impianto di alimentazione, determinando il blocco dell'impianto;
-nell'eccessivo sporco sul tappeto di trasporto del meltblown;
-in una non conformità alla normatica tecnica di riferimento.
A detta dell'attrice gli stessi renderebbero inidoneo all'uso il macchinario per cui è causa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, risoluzione del contratto, restituzione del corrispettivo sinora pagato e condanna di controparte al risarcimento del danno (così dovendosi riassumere le conclusioni di parte sulla base degli atti depositati, posto che in sede di precisazione delle conclusioni l'opponente ha precisato “come in atto di citazione”, senza indicazione più puntuale).
Nessuna contestazione è stata invece avanzata rispetto al laboratorio analisi, il cui prezzo non
è stato pagato per intero.
3.
Venendo, quindi, ai vizi lamentati, quanto alla “rottura di alcuni componenti” va rilevato quanto segue.
In data 15.1.2021, la ha denunciato la rottura di una canalina “che ha strappato tubi e CP_1 cavi elettrici della parte di riavvolgimento del materiale” (cfr doc. 24 di parte attrice).
La convenuta ha provveduto ad inviare i pezzi per procedere al ripristino (cfr doc. 9 di parte convenuta).
Non è stato specificamente contestato da parte attrice che tale rottura ha riguardato una parte marginale dell'impianto e che l'impianto sia poi stato utilizzato per la produzione.
La problematica è stata quindi risolta dalla convenuta, come dimostra anche il fatto che le contestazioni per il periodo successivo riguardano in via principale la presenza del diverso problema delle distorsioni armoniche e dei conseguenti blocchi dei generatori.
4.
4.1
Per l'accertamento degli ulteriori vizi indicati, è stata disposta TU tecnica in corso di causa
(posto che, da quanto emergerebbe dagli atti, il ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto avanti al Tribunale di Modena non si è poi svolto e concluso).
pagina 6 di 15 Gli esiti della consulenza tecnica sono stati oggetto di contestazione da parte dell'opponente, la quale ha, in primo luogo, proceduto a denuncia querela nei confronti del TU nominato per la fattispecie di cui all'art 64 c.c. comma secondo c.c. ed, in secondo luogo, con la comparsa conclusionale, ha chiesto dichiararsi la nullità assoluta della consulenza.
Per quanto riguarda la querela proposta, ritiene il Tribunale che questo non determini una inutilizzabilità o inattendibilità ex se della consulenza depositata, dovendo in ogni caso procedersi ad una valutazione delle risultanze ivi emerse e delle conclusioni rassegnate dal
TU.
Quanto invece alla eccezione di nullità assoluta, (richiamando le motivazioni poste CP_1 alla base della denuncia querela) sostiene che questa deriverebbe dall'aver il TU richiesto una proroga per il deposito dell'elaborato a tempo scaduto e dopo l'istanza di revoca avanzata dalla stessa opponente.
La tesi non è condivisibile. L'eventuale richiesta di proroga a termine già scaduto non determina una nullità della consulenza, incidendo in caso sul compenso spettante al TU.
Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, infatti, “poiché il termine di deposito della consulenza tecnica preventiva ha carattere ordinatorio, la sua inosservanza non dà luogo a nullità ed il giudice può consentire il deposito della relazione anche dopo la scadenza del termine stesso” (cfr Cass. 8406/2014).
In secondo luogo, afferma esservi violazione del principio del contraddittorio in CP_1 quanto il consulente non ha rilasciato, a seguito di richiesta del ctp attoreo (e del suo ausiliario, soggetto peraltro che non risultava nominato), i verbali delle operazioni peritali svolte a marzo e giugno 2023, le fotografie fatte durante i sopralluoghi, e i dati sulle misurazioni;
non ha risposto ai rilievo svolti via mail a luglio 2023 e ai messaggi inviati;
non ha inviato nulla dopo la prima richiesta di proroga (e quindi nel periodo settembre 2023 – gennaio 2024).
La doglianza non è fondata.
Il principio del contraddittorio che governa le operazioni peritali richiede che il TU condivida con i consulenti di entrambe le parti i verbali e i dati raccolti nel corso delle operazioni peritali, così da consentire il loro studio e la predisposizione delle osservazioni e contestazioni alla bozza di elaborato. Ciò è stato fatto, non essendo stato contestato l'invio di tutto il materiale raccolto ai consulenti unitamente alla bozza dell'elaborato peritale, avendo peraltro parte attrice depositato ampie contestazioni alla bozza di TU.
Non è richiesto, al contrario, che questo invio venga fatto prima del momento di deposito della bozza.
Peraltro, una doglianza per violazione del contraddittorio, presuppone che vi sia stato un diverso comportamento del TU rispetto alla controparte, circostanza non evidenziata dall'attrice.
Irrilevante che il TU non abbia risposto a messaggi inviati, rilevando al contrario che abbia risposto nel contraddittorio alle osservazioni formulate.
pagina 7 di 15 Sul fatto che il TU non abbia depositato o inviato nulla nel periodo intercorrente tra la prima proroga concessa e quella successiva, non si comprende come possa determinare una violazione del contraddittorio, né peraltro questo è esplicitato dall'opponente.
Vanno quindi respinte le contestazioni di nullità assoluta della TU (richiamate anche dai consulenti di parte con le osservazioni riportate in comparsa conclusionale).
Può quindi passarsi all'analisi nel merito delle risultanze emerse all'esito delle operazioni peritali.
4.2
Il TU ha dato innazitutto atto di anomalie pregiudizievoli emerse nel corso dei sopralluoghi:
“Durante le attività di verifica preliminare è emersa la circostanza che alcuni motori elettrici dell'impianto ruotavano in senso opposto al corretto senso di rotazione. Si è accertato che le fasi, dalla cabina di ingresso nel fabbricato ai sezionatori presenti nei singoli quadri erano coerenti. Si è inoltre accertato che i quadri elettrici che comandano i motori che presentano tale anomalia sono tutti alimentati dalla blindo identificata “Blindo bassa”. Si è quindi deciso di invertire le fasi al fine di garantire ai motori la rotazione prescritta (allegato n.
08)” (cfr pag. 16 e ss).
Le prova sono state effettuate prima con le fasi invertite ed è stata poi svolta una prova con riposizionamento dei cavi come trovati prima dell'avvio dell'impianto (“Al termine delle prove su espressa richiesta del Consulente tecnico di Parte Attrice si è proceduto a riposizionare i cavi, alimentati dalla “blindo bassa” come in origine. Conseguentemente i motori ruotano in senso opposto rispetto a quello richiesto. L'impianto viene quindi avviato. Dopo 35 minuti l'impianto va in allarme bloccandosi. Si decide di sospendere la prova al fine di non rovinare parti dell'impianto”). Scrive il TU “si è ricercato l'origine del vizio e si è accertato, mediante strumentazione messa a disposizione dell'ausiliario del Consulente Tecnico di Parte Attrice Opponente, che al momento della verifica le fasi, dalla cabina di ingresso al fabbricato all'uscita dal sezionatore presente nei quadri dell'impianto le fasi erano coerenti. La conseguenza di tale vizio è che tutti i motori trifase, così alimentati (estrusore e fusione, nastro e calandra fredda), non potevano ruotare nel corretto senso e pertanto svolgere il loro compito a cui erano chiamati.
Non è dato di sapere la ragione di tale anomalia che ha interessato esclusivamente i motori collegati alla sbarra di potenza denominata “Blindo Bassa”. Sicuramente in tale configurazione i motori non potevano svolgere correttamente il loro compito ed un uso in tale configurazione portava non solo ad interruzioni all'impianto, ma alla rottura certa di componenti, rotture che, per quanto riportato in atti, non si sono mai verificate. E' pertanto ragionevole ritenere che tale inversione sia riconducibile ad attività eseguite dopo
l'installazione ed avvio dell'impianto e conseguenti a lavori di completamento linee elettriche” (cfr pag. 17). Il TU non ha quindi potuto individuare la ragione dell'anomalia riscontrata né stabilire con precisione il momento in cui sarebbe avvenuto lo scambio di fasi, è ciò considerato anche il pagina 8 di 15 fatto, più volte rilevato dal consulente, che dall'avvio dell'impianto (gennaio 2021) al momento del sopralluogo erano mutate le condizioni di alimentazione, essendo la macchina passata da un alimentazione da gruppo elettrogeno a cabina elettrica (e ciò partire dal novembre 2021).
La consulenza si ritiene sul punto condivisibile, anche con riferimento alle risposte fornite dal consulente alle osservazioni svolte sul punto dal ctp di parte attrice e del suo ausiliario.
Quanto alle ulteriori osservazioni svolte da parte dei consulenti e riportate integralmente in sede di comparsa conclusionale, va rilevato che, anche a voler ritenere che evidenze di tale mal funzionamento vi fossero già all'epoca di avvio del macchinario (essendo lamentato che la cappa soffiava invece di aspirare), per la soluzione del problema era sufficiente invertire le fasi nel senso corretto, come fatto in sede di operazioni peritali. Operazione che certo non risulta complessa o particolarmente costosa.
Il che esclude che possa parlarsi di un vizio che rende il macchinario del tutto inidoneo all'uso (questa essendo la tesi dell'attrice alla luce della domanda formulata di risoluzione del contratto).
4.3
La seconda anomalia riscontrata ha riguardato la filiera.
Si legge infatti: “durante la fase di preriscaldo dell'impianto (operazioni peritali del 06 giugno 2023) è emerso che la filiera installata nell'impianto, causa il lungo lasso di tempo in cui è rimasta non utilizzata, non ha superato la fase di spurgo e pertanto necessitava di pulizia. Per accelerare i tempi si è pensato di utilizzare la seconda filiera, la quale però ha presentato gravi problemi di allineamento meccanici oltre alla presenza di una guarnizione di tenuta di diametro e lunghezza diversa da quella prescritta dal costruttore (foto n. 12).
Problematiche conseguenti ad interventi di pulizia non eseguiti a regola d'arte da parte di personale Dopo lo smontaggio completo, il Controparte_1 riallineamento meccanico delle parti e la sostituzione della guarnizione, la seconda filiera è risultata funzionante ed ha permesso di procedere con l'avviamento dell'impianto. Al termine delle verifiche e degli interventi risolutivi delle problematiche emerse, l'impianto ha funzionato” (cfr pag. 18 e ss). Conclude il TU che “le problematiche conseguenti ad una incostanza di prodotto con la seconda filiera è stato accertato che queste sono riconducibili ad una non corretto allineamento delle parti che compongono la filiera, attività svolta in conseguenza ad una azione di pulizia della stessa, oltre ad un utilizzo di una guarnizione non idonea sia per diametro che per forma”, ed escludendo che ciò possa determinare una inidoneità all'uso dell'impianto. Anche sul punto le conclusioni risultano attendibili e completa la risposta all'osservazione formulata dal ctp attoreo. Peraltro, ogni ulteriore osservazioni svolta sul punto dal ctp (circa la ragione della mancata manutenzione o sostituzione della guarnizione per il rifiuto opposto da risultano inconferenti alla luce del fatto che la problematica non era comunque CP_2 tale da determinare l'impossibilità di uso dell'impianto.
pagina 9 di 15 4.4
Venendo, poi, alla contestazione sulle distorsioni armoniche, il TU ha evidenziato:
“il giorno 04 luglio 2023, dopo aver controllato le varie funzionalità dell'impianto, si è avviato il medesimo, alimentato da rete pubblica ed eseguito misure per rilevare la presenza di disturbi di natura elettrica. Si segnala che la configurazione di alimentazione attuale è totalmente diversa da quella esistente al momento dell'avvio dell'impianto in quanto al momento dell'avvio, lo stesso era alimentato da un generatore di energia affiancato da un secondo di supporto in caso di fermo (…) Per le misure sono stati utilizzati due data logger messi a disposizione dai Consulenti tecnici di Parte (…).
Analizzando i dati rilevabili dal grafico fornito dal Consulente Tecnico di Parte Attrice
Opponente, si può rilevare che questi si riferiscono a misure di potenza, ma non presentano informazioni relativamente a distorsioni armoniche totali né di tensione che di corrente.
Analizzando i dati rilevabili dall'elaborato grafico fornito dal Consulente Tecnico di Parte
Convenuta Opposta, si può rilevare che: - Sono Sono stati registrati in forma tabellare i valori di tensione, corrente e potenza, tensione RMS – fase – neutro, tensione RMS – fase – fase, Corrente RMS, potenza attiva e quindi distorsione armoniche totale tensione fase neutro
e tensione fase-fase. Infine è presente la distorsione armonica totale corrente. Lo strumento ha rilevato una misura con una cadenza di 1 secondo. La trasformazione grafica e l'indizione dei valori tipo è stata eseguita dal software presente nello strumento. - La potenza attiva massima misurata è pari a 374.6 kW ed un valore medio pari a 125.4 kW;
- La distorsione armonica totale corrente presentano picchi sia in fase di avvio che nel successivo riavvio dell'impianto. Il loro valore massimo per singola fase sono pari a 53.7%, 65.08 % e 73.4%.
La loro durata è limitata a circa 5 minuti per poi scendere drasticamente. I valori medi risultano essere pari a 19.22%, 17.59% e 22.4%.- Il maggiore valore percentuale di distorsione armonica totale si rileva nei primi minuti di avvio dell'impianto ovvero nella fase in cui gli inverter si trovano a modulare maggiormente in quanto l'impianto non è ancora arrivato a regime. Raggiunta la stabilità di esercizio le distorsioni si riducono a valori inferiori. Dall'analisi dei rilevamenti si può pertanto affermare che i valori di distorsioni armoniche rilevati si possono ritenere accettabili. I picchi accertati sono da ritenersi poco significativi in quanto la loro durata nel tempo è limitata. La causa di queste distorsioni è riconducibile fondamentalmente ad una serie di apparecchiature presenti sull'impianto che per loro natura provocano tali disturbi. (…) Le misure effettuate portano esclusivamente ad affermare che attualmente i valori di distorsioni rilevate ad impianto funzionante, sono accettabili e che l'attuale impianto di alimentazione progettato da
[...] non è causa dei vizi denunciati. In particolare le distorsioni armoniche sono Controparte_1 di entità tali da permettere il suo uso” (cfr pag. 19 e ss).
Il TU ha quindi concluso che i valori di distorsioni armoniche rilevati si possono ritenere accettabili e tali da consentire l'uso del macchinario, in quanto i picchi accertati sono da ritenersi poco significativi stante la loro limitata durata nel tempo.
pagina 10 di 15 Anche in tal caso, il Tribunale ritiene le conclusioni condivisibili e adeguatamente motivate, anche considerate le risposte alle osservazioni svolte dal ctp di parte attrice e dal suo ausiliario
(cfr in particolare pagg. 46 – 48 e pagg. 50 e ss anche sull'assenza di una norma di riferimento per i picchi di distorsione e quindi sulla non correttezza di quella richiamata da parte attrice).
Circa la ulteriori osservazioni del ctp di parte attrice va rilevato quanto segue:
-vi è stato accordo tra le parti di procedere alla misurazione mediante i due distinti strumenti proposti da parte attrice e da parte convenuta. Il TU ha poi verificato che solo lo strumento messo a disposizione da parte convenuta rilevava i dati necessari alla verifica delle distorsioni, il che esclude la sussistenza di prove ambigue;
-le doglianze relative alla mancata effettuazione di prove con il macchinario a massimo regime, formulate anche con le osservazioni in sede di comparsa conclusionale, ad avviso del
Tribunale non sono accoglibili. Oltre alle argomentazioni tecniche svolte dal TU a confutazione di quanto sostenuto (cfr le già richiamate pagg. 48 e ss), va infatti evidenziato, contrariamente a quanto sostenuto dal ctp attoreo, che non vi è alcuna contestazione specifica da parte di sulla presenza di distorsioni al momento di massima potenza CP_1 dell'impianto. L'allegazione, infatti, non conteneva alcun tipo di precisazione circa l'andamento o le modalità di utilizzazione del macchinario al momento del verificarsi degli asseriti blocchi di funzionamento;
-sono irrilevanti le questioni circa la qualità del prodotto realizzato (il TU ha affermato che all'esito della prova “il materiale non presenta difetti macroscopici”). Alcuna doglianza è stata svolta in atto di citazione sulla capacità filtrante del tessuto (neanche in quello introduttivo del giudizio RG 7269/2021, ove l'attrice ha elencato i danni prodotti per difficoltà di produzione stante i continui blocchi del macchinario), sicchè la questione non era oggetto dell'indagine peritale.
Quanto alle ulteriori doglianze contenute negli elaborati tecnici riportati negli atti conclusivi, ad avviso del Tribunale, queste non risultano dirimenti.
Le stesse, infatti, risultano assorbite dalla circostanza, non oggetto di contestazione, che l'impianto in questione, al momento in cui sono state svolte le operazioni peritali, era alimentato e risultava allacciato alla rete elettrica, mentre in precedenza era alimentato da generatori.
Non risulta quindi dirimente il richiamo a valutazioni attinenti a tale precedente fase di funzionamento dell'impianto.
Il consulente, sul punto senza specifica contestazione da parte dei ctp, ha peraltro accertato che non era possibile ricreare le condizioni di alimentazione derivante dai generatori come al momento dell'avvio dell'impianto (cfr pagg. 13, 31, e 63 “il ricreare le condizioni di alimentazione derivante da generatori come al momento dell'avvio impianto risulta impossibile causa le poche e scarne informazioni presenti in atti, oltre ad un non ben noto completamento del fabbricato”).
Pertanto, le precedenti condizioni del macchinario non possono essere accertate, mentre quelle attuali hanno escluso che vi sia una totale inidoneità all'uso.
pagina 11 di 15 Conclusione che, peraltro, trova indiretta conferma anche nel fatto che il macchinario
Leonardo risulta essere stato utilizzato prima del suo scollegamento, come dimostrano sia i log in scaricati dal ctu, che l'attestazione prodotta dalla società produttrice del compressore del macchinario (cfr docc. 17 e 27 di parte convenuta), non oggetto di specifica contestazione da parte di . CP_1
In conclusione, il vizio lamentato non risulta sussistente.
4.5
L'attrice opponente ha poi lamentato, sulla base di una perizia di parte, una non conformità dell'impianto alla normativa tecnica di riferimento. Sul punto, all'esito della TU è emerso che il macchinario NA” “non gode di una specifica norma di prodotto. Ne consegue che l'impianto deve fare riferimento alla Direttiva Macchina 2006/42. “L'impianto è composto da un insieme di macchine che sono classificabili delle quasi macchine in quanto possono utilizzate anche in altre applicazioni. Da un controllo effettuato emerge che tutte le parti di macchine presentano la marcatura CE e riportano un proprio codice identificativo. Non è stato rilevato nessuna targa di marcatura CE attestante la conformità di linea, ossia la conformità delle macchine quando queste sono state poste in connessione fra loro con la sequenza rilevabile. (…) Al di là dell'aspetto formale, visionando l'impianto nella sua globalità risulta palese la presenza di alcuni punti pericolosi di facile accessibilità non solo per gli operatori, ma anche per chi si trova per altre ragioni a circolare nello stabilimento. L'indicazione che appare la più semplice in termini realizzativi e di gestione risulta essere quella che l'impianto deve essere recintato perimetralmente con cancelli di accesso al suo interno per il personale autorizzato. Recinzione che deve precludere l'area presente anche tra la calandra fredda e l'avvolgitore impedendo l'accesso dal portone. La recinzione sul soppalco in prossimità della sbarra di potenza è priva di recinzione. I pannelli risultano essere appoggiati al muro ed alla recinzione limitrofa. (…)
Nel punto in cui il tubo di aspirazione fumi attraversa la pavimentazione della pedana aerea
è stato praticato un foro di dimensioni eccessive (…) Lungo il nastro formazione velo deve essere previsto una pedana al fine di limitare l'altezza da terra del nastro formazione velo e facilitare le operazioni di inserimento nastro sulla macchina (…)” (cfr pag 22 e ss).
Il TU ha quindi verificato la marcatura CE per tutte le macchine.
Quanto alla dichiarazione di conformità CE dell'intera linea, questa è stata inviata da parte di in data 10.2.2021 (cfr doc. 25 di parte convenuta nonché pag. 70 della CP_2 consulenza).
Quanto alla targa CE di tutto l'impianto, non presente, la convenuta aveva dichiarato la propria disponibilità alla consegna già con mail del 18.5.2021 previa disponibilità e accordo con (cfr doc. 26 di parte convenuta) che, tuttavia, non risulta essere stato dato. CP_1
Non può quindi ritenersi sussistente, per tale motivo, un vizio del macchinario.
Quanto, invece, ai punti pericolosi riscontrati - e fatti rientrare nell'attività di interconnessione della varie macchine di cui si compone il macchinario Leonardo – il TU ha pagina 12 di 15 indicato le attività necessarie per porre rimedio, consistenti, essenzialmente, nella predisposizione di una recinzione.
Considerate le argomentazioni svolte dal TU, che il Tribunale ritiene condivisibili, non si ritiene sussistente un vizio dell'impianto che le ronde inidoneo all'uso.
La correzione indicata dal TU non si dimostra particolarmente complessa o onerosa. E conferma di ciò la si può evincere dal fatto che la si era espressamente fatta carico di CP_1 eseguire le attività necessarie sul soppalco (sia per la posa della recizione che per il foro sulla pavimentazione;
cfr verbale di collaudo sub doc. 7), non aveva installato segnalazioni dei possibili pericoli né aveva disposto un fermo dell'attività dell'impianto, che al contrario, come visto, è stato posto in funzione quantomeno sino a settembre 2021.
Pertanto, la stessa opponente non aveva ritenuto dette criticità tali da incidere negativamente sul funionamento del macchinario.
5. In conclusione i vizi lamentati con l'atto di citazione sono risultati insussistenti.
Vanno respinte le ulteriori istanze istruttorie (prova per testi) articolate dalle parti in quanto vertenti su circostanze che risultano documentali, valutative o che sono già state oggetto di consulenza tecnica, nonché l'istanza di rinnovazione della TU o di chiamata del consulente a chiarimenti.
Il mancato accertamento dei vizi lamentati determina il rigetto delle domande avanzate da parte attrice di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, oltre al rigetto dell'opposizione.
Considerato che
non erano state svolte contestazioni rispetto al “laboratorio analisi”, di cui parte convenuta ha chiesto il pagamento in via monitoria per l'importo di € 147.160, il decreto ingiuntivo va confermato per l'intera somma.
Resta assorbita la domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti di
[...]
e la questione di operatività della polizza. CP_5
6.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Per quanto riguarda la convenuta va considerata l'intervenuta riunione di cause CP_2
e, pertanto, vanno liquidate le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per il presente giudizio ed anche le fasi di studio e introduttiva relative al giudizio RG 7268/2021
(cfr Cass. 20147/2013 “in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione” e Cass. 17693/2022).
Le spese sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da € 520.000 ad € 1.000.000 considerato il valore dell'atto di citazione in opposizione, non avendo l'ampliamento del quantum oggetto di richiesta risarcitoria e restitutoria comportato un aumento dell'attività difensiva di parte convenuta), della trattazione esperita (vi è stata attività istruttoria) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondi i valori pagina 13 di 15 medi per tutte le fasi del giudizio (e così in € 29.193). Quanto alle fasi di studio e introduttiva per il giudizio RG 7268/2021 vanno liquidati i valori medi ridotti del 30% considerata la parziale identità delle questioni trattate (e così in € 5352,20).
Vanno poste a carico di parte attrice anche le spese sostenute dalla terza chiamata in causa non essendo la stessa palesemente arbitraria (cfr Cass. 23123/2019 Controparte_5
“le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”). Queste vanno liquidate secondo lo scaglione di riferimento sopra indicato e nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. Nulla per l'attività istruttoria non avendo la compagnia depositato le relative memorie ex art 183 comma sesto cpc o fatto osservazioni alla TU (e così in €
15.659 oltre accessori).
Le spese di TU, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice, in quanto parte soccombente.
Quest'ultima deve essere altresì condannata al pagamento, in favore della convenuta CP_2
delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte. Ricorrono, tuttavia, le condizioni
[...] di cui all'art 92 comma 1 c.p.c per disporre una loro riduzione, essendo l'importo richiesto eccessivo considerato anche quanto liquidato al TU (cfr, ex multis, Cass. 9548/2017 “questa
Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 3-1-2013 n. 84; Cass. 16-6-1990 n. 6056; Cass. 11-6-1980 n.
3716)”). Alla convenuta deve quindi essere restituito, a tale titolo, l'importo di € 6.000 oltre IVA.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Controparte_4 conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
RIGETTA la domanda di parte attrice di risoluzione del contratto e risarcimento del danno;
CONDANNA al pagamento, in favore della convenuta Controparte_4
delle spese di lite che liquida in € 6.000 oltre accessori per spese di consulente CP_2 tecnico di parte, ed in € 34.545,20 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
pagina 14 di 15 CONDANNA al pagamento, in favore della terza Controparte_4 chiamata in causa , delle spese di lite che liquida in € 15.659 per Controparte_5 compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
PONE le spese di TU definitivamente a carico di parte attrice.
Padova 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4242/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FINI FEDERICO e dell'avv. CIANFRONE CARLO ( ) VIA C.F._1 ROMA 113 35122 PADOVA;
( ) VIA S. Parte_1 C.F._2
ORSOLA 36 41121 MODENA;
elettivamente domiciliato in VIA SAN MAMOLO 12
BOLOGNA presso il difensore avv. FINI FEDERICO
Attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILI' FABRIZIO e dell'avv. CP_2 P.IVA_2
AGAMI MARCO ( ) VIA DELLE INDUSTRIE 19 VENEZIA - C.F._3
MARGHERTA; ( ) VIA DELLE Controparte_3 C.F._4
INDUSTRIE, 19 30175 MARGHERA;
elettivamente domiciliato in VIA DELLE
INDUSTRIE, 19 30175 MARGHERA presso il difensore avv. FILI' FABRIZIO
Convenuto
Conclusioni delle parti
Conclusioni per parte attrice opponente Controparte_4 come da note di udienza depositate in data 19.3.2025 ai sensi dell'art 127ter c.p.c
“la difesa della Società dichiara di precisare le conclusioni, nel merito, come da atto di citazione.
In via istruttoria insiste:
pagina 1 di 15 A.- Per l'ammissione delle prove richieste nella memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma
c.p.c. n 2 dimesse tanto nel procedimento rg. 4242/2021 che nel procedimento 7268/2021;
B.- Insiste per l'ammissione delle prove dirette e contrarie sui capitoli dedotti da CP_2 indicati nelle memorie ex articolo 183 sesto comma c pc numero 3 depositate successivamente alla riunione al procedimento 7268/2021 del procedimento rg 4242/2021.
C.- Per le ragioni ampiamente illustrate, ribadita la eccezione di nullità della consulenza tecnica e comunque stante la necessità di integrazione della TU, si insiste affinché venga disposta la rinnovazione della consulenza tecnica ovvero venga disposta la convocazione del consulente per favorire la integrazione egli accertamenti suppletivi sui temi segnalati nella relazione integrativa del consulente di parte attrice, Prof. Ing. e nella relazione Per_1 accompagnatoria del Perito Ind. depositata all'udienza del 20/03/2024. Ed Persona_2 ancora, in via ulteriormente subordinata, si chiede che si disponga la convocazione del TU per richiedere i chiarimenti sui temi segnalati nelle relazioni sopra ricordate”
Conclusioni per parte convenuta CP_2 come da note di udienza depositate in data 19.3.2025 ai sensi dell'art 127ter c.p.c;
“In via principale respingersi l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, anche alla luce di tutte le eccezioni e deduzioni di cui alla narrativa;
e per l'effetto;
confermare il d.ing. n. 1302/2021 del 21.05.2021, sub n. 3487/2021 R.G., opposto e/o, in ogni caso, accertare il diritto di credito di in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, per i titoli di cui alla narrativa e, conseguentemente, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della Controparte_1 somma di € 524.464,20 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, ovvero la diversa somma, anche maggiore, accertata in corso di causa, per i titoli di cui alla narrativa, respingendo ogni domanda ed eccezione avversa;
nonché accertata l'inesistenza di un qualsiasi inadempimento di in relazione al contratto di cui è causa, CP_2
- respingere la domanda di risoluzione del contratto di fornitura dell'Impianto in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa, e
- respingere tutte le domande formulate da in quanto Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa e, per l'effetto,
- accertare che nulla è dovuto da a per i CP_2 Controparte_1 titoli di cui in narrativa.
In via subordinata, nella non creduta ipotesi di accertamento di un qualsiasi inadempimento di in relazione alla consegna dell'Impianto, CP_2 in ogni caso, confermare, eventualmente anche in via parziale, il d.ing. n. 1302/2021 del
21.05.2021, sub n. 3487/2021 R.G., opposto e/o, in ogni caso, accertare il diritto di credito di
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli di cui alla CP_2 narrativa, per l'importo non inferiore ad € 147.464,20, oltre interessi moratori ex D.Lgs.
pagina 2 di 15 231/2002, ovvero per quello, anche maggiore, che sarà accertato in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, e, quindi, condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 147.464,20 ovvero la diversa somma, anche maggiore, accertata in corso di causa, respingendo ogni domanda ed eccezione avversa in quanto tale importo non risulta contestato;
nonché in ogni caso, respingere la domanda di risoluzione del contratto di fornitura dell'Impianto in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa, e, per l'effetto, respingere la domanda di restituzione del prezzo dell'Impianto stesso;
e dichiarare che nulla
è dovuto da a titolo di risarcimento del danno per i motivi di cui alla narrativa CP_2 ovvero anche ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c.
In via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi di accertamento di un qualsiasi inadempimento di in relazione alla consegna dell'Impianto, in ogni caso CP_2 respingere la domanda di risoluzione del contratto di fornitura dell'Impianto in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cuialla narrativa, e, per l'effetto, respingere la domanda di restituzione del prezzo dell'Impianto stesso;
ridurre la condanna di al risarcimento del danno di CP_2 [...] nella minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio ovvero Controparte_1
l'ammontare del risarcimento entro il limite del 5% del costo dell'Impianto come previsto dall'art. 14 del contratto di cui è causa.
In ogni caso di condanna di accertare l'operatività della polizza assicurativa CP_2 sottoscritta tra e e, per l'effetto, condannare CP_2 Controparte_5 quest'ultima a tenere indenne nei limiti del massimale previsto ovvero delle CP_2 altre limitazioni contenute nella polizza.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria, anche solo per mero scrupolo difensivo, al fine di non precluderne la riproposizione in un eventuale secondo grado di giudizio, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dimesse da
con particolare riferimento alla prova testimoniale e all'interpello formale. CP_2
Conclusioni per la terza chiamata in causa : Controparte_5 come da note di udienza depositate in data 19.3.2025 ai sensi dell'art 127ter c.p.c;
“NEL MERITO:
In via principale: per i motivi esposti in narrativa, rigettarsi ogni e qual-siasi domanda formulata nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, CP_2 non provata;
pagina 3 di 15 In via subordinata: per i motivi esposti in narrativa, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertata la non operatività della polizza n. 1/57128/61/165744008, rigettarsi la domanda svolta in via di manleva nei confronti di Controparte_5
In via ulteriormente subordinata: nella duplice denegata ipotesi di acco-glimento della domanda attorea e della domanda di manleva formulata dall'assicurata, limitarsi il risarcimento a quanto rigorosamente accertato in corso di causa, mantenendosi il diritto dell'assicurata all'indennizzo ex art.1917 c.c., nei limiti del massimale pattuito e con gli scoperti e franchi-gie ivi previsti, con esclusione del diritto alla manleva in relazione alle ri- chieste di restituzione del corrispettivo;
In ogni caso spese e compensi professionali interamente rifusi.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1302/2021, il Tribunale di Padova ingiungeva a di pagare, in favore di Controparte_4 CP_2
l'importo di € 524.464,20 (oltre interessi e spese) a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura del macchinario denominato NA Meltblown Line” e di un laboratorio analisi.
Con atto di citazione ritualmente notificato (giudizio RG 4242/2021),
[...]
(nel prosieguo solo ) proponeva opposizione avverso detto decreto Controparte_4 CP_1 ingiuntivo lamentando la presenza di vizi nel macchinario NA Meltblown Line” che ne avrebbero determinato il malfunzionamento.
A sostegno della domanda esponeva:
-di aver concluso con la convenuta, in data 8.5.2020, contratto per la fornitura del macchinario NA Meltblown Line” per il corrispettivo di € 3.400.000 e, in data 25.6.2020 contratto per la fornitura di un laboratorio per l'analisi del materiale prodotto con il macchinario Leonardo;
-che, in attesa della posa e realizzazione della linea di media/alta tensione da parte di CP_6
l'impianto Leonardo era stato installato con l'alimentazione di generatori di corrente forniti da società terza;
-che l'impianto era stato avviato in data 14.1.2021 e dopo 14 ore si era determinata la rottura di alcune componenti dell'impianto;
-che anche nei giorni successivi si erano verificati continui blocchi del gruppo di alimentazione elttrogeno fornito da ditte terze con conseguente fermo del macchinario;
-che, dai controlli effettuati, era emerso che l'impianto produceva una serie di “distorsioni armoniche, risonanze anomale, interferenze elettriche e ritorni e anomala corrente” tali da far saltare e danneggiare i generatori di corrente e determinare il fermo dell'impianto;
-che inoltre la macchina sporcava il tappeto di trasporto del meltblown;
-che la convenuta non aveva consegnato i manuali completi dell'impianto, la targa CE per l'insieme di macchine e le copie della documentazione correlata al collaudo;
pagina 4 di 15 -di aver promosso, alla luce dei vizi manifestati dal macchinario, ricorso per accertamento tecnico preventivo avanti al Tribunale di Modena;
-che il macchinario non era poi conforme alla normativa tecnica di riferimento.
Si costituiva in giudizio chiedeno il rigetto dell'opposizione in quanto infondata CP_2 in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. La convenuta contestava la presenza dei vizi lamentati deducendo in particolare, rispetto alle problematiche elettriche, che queste erano dovute ad errori di progettazione dell'impianto di alimentazione da parte di . CP_1
Con ordinanza del 30.7.2021 veniva rigettata l'istanza ex art 649 c.p.c avanzata da parte attrice.
All'udienza del 18.11.2021, sostituita dal deposito di note scritte, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art 183 comma sesto c.p.c e le parti depositavano le relative memorie. A seguito dell'udienza indicata, instaurava nuovo giudizio Controparte_4
(RG 7268/2021) allegando che nelle nore del giudizio di opposizione per decreto ingiuntivo il macchinario NA N” aveva cessato di funzionare senza possibilità di riattivazione. Chiedeva pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto di fornitura dell'8.5.2020 con condanna della convenuta alla restituzione del corrispettivo versato e al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 10.000.000.
Nel giudizio così instuarato si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e, in CP_2 via subordinata, di essere manlevata dalla propria compagnia di assicurazione
[...]
, di cui chiedeva la chiamata in causa. Controparte_5
Autorizzata detta chiamata, si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_5 rigetto della domanda proposta da e contestando l'operatività della polizza per i CP_1 danni lamentati.
Con provvedimento del 25.7.2022 veniva disposta la riunione dei due procedimenti.
Assegnati i termini di cui all'art 183 comma sesto c.p.c anche nel fascicolo RG 7268/2021, e rinviata la causa all'udienza del 15.12.2022, con ordinanza del 9.1.2023 veniva disposta TU tecnica e rigettate parte delle prove per testi articolate da parte attrice.
Con ordinanza del 18.1.2024 veniva rigettata l'istanza di revoca del TU depositata da parte attrice e concessa al consulente la proporoga richiesta.
Depositata la relazione peritale, con provvedimento del 22.3.2024 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 5.3.2025 la causa veniva assegnata al ruolo di questo Giudice e trattenuta in decisione all'udienza del 20.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127ter c.p.c, con assegnazione alle parti di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusioni e successivi giorni venti per il deposito di memorie di replica.
2.
Va premesso che il decreto ingiuntivo per cui è causa è stato richiesto da per il CP_2 pagamento del saldo del corrispettivo dovuto per il macchinario NA N” (per pagina 5 di 15 l'importo di € 377.000) e per un laboratorio di analisi (per € 147.160), oggetto di diverso contratto (cfr doc. 3 bis di parte attrice).
La presente causa ha ad oggetto i vizi lamentati da parte attrice rispetto al macchinario
NA N”. Dall'esame dell'atto di citazione del presente giudizio (posto che nell'atto introduttivo del giudizio RG 7268/2021, ha allegato le inadempienze e i malfunzionamenti in quelli CP_1 indicati in sede di opposizione a decreto ingiuntivo oppure, cfr pag. 6, come “una serie infinita di problemi che non hanno permesso di produrre con continuità, problemi analiticamente descritti nell'atto di citazione qui richiamato”) questi possono riassumersi:
-nella rottura di alcuni componenti;
-nella produzione di elevatissime onde armoniche tali da non essere sostenibili dall'impianto di alimentazione, determinando il blocco dell'impianto;
-nell'eccessivo sporco sul tappeto di trasporto del meltblown;
-in una non conformità alla normatica tecnica di riferimento.
A detta dell'attrice gli stessi renderebbero inidoneo all'uso il macchinario per cui è causa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, risoluzione del contratto, restituzione del corrispettivo sinora pagato e condanna di controparte al risarcimento del danno (così dovendosi riassumere le conclusioni di parte sulla base degli atti depositati, posto che in sede di precisazione delle conclusioni l'opponente ha precisato “come in atto di citazione”, senza indicazione più puntuale).
Nessuna contestazione è stata invece avanzata rispetto al laboratorio analisi, il cui prezzo non
è stato pagato per intero.
3.
Venendo, quindi, ai vizi lamentati, quanto alla “rottura di alcuni componenti” va rilevato quanto segue.
In data 15.1.2021, la ha denunciato la rottura di una canalina “che ha strappato tubi e CP_1 cavi elettrici della parte di riavvolgimento del materiale” (cfr doc. 24 di parte attrice).
La convenuta ha provveduto ad inviare i pezzi per procedere al ripristino (cfr doc. 9 di parte convenuta).
Non è stato specificamente contestato da parte attrice che tale rottura ha riguardato una parte marginale dell'impianto e che l'impianto sia poi stato utilizzato per la produzione.
La problematica è stata quindi risolta dalla convenuta, come dimostra anche il fatto che le contestazioni per il periodo successivo riguardano in via principale la presenza del diverso problema delle distorsioni armoniche e dei conseguenti blocchi dei generatori.
4.
4.1
Per l'accertamento degli ulteriori vizi indicati, è stata disposta TU tecnica in corso di causa
(posto che, da quanto emergerebbe dagli atti, il ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto avanti al Tribunale di Modena non si è poi svolto e concluso).
pagina 6 di 15 Gli esiti della consulenza tecnica sono stati oggetto di contestazione da parte dell'opponente, la quale ha, in primo luogo, proceduto a denuncia querela nei confronti del TU nominato per la fattispecie di cui all'art 64 c.c. comma secondo c.c. ed, in secondo luogo, con la comparsa conclusionale, ha chiesto dichiararsi la nullità assoluta della consulenza.
Per quanto riguarda la querela proposta, ritiene il Tribunale che questo non determini una inutilizzabilità o inattendibilità ex se della consulenza depositata, dovendo in ogni caso procedersi ad una valutazione delle risultanze ivi emerse e delle conclusioni rassegnate dal
TU.
Quanto invece alla eccezione di nullità assoluta, (richiamando le motivazioni poste CP_1 alla base della denuncia querela) sostiene che questa deriverebbe dall'aver il TU richiesto una proroga per il deposito dell'elaborato a tempo scaduto e dopo l'istanza di revoca avanzata dalla stessa opponente.
La tesi non è condivisibile. L'eventuale richiesta di proroga a termine già scaduto non determina una nullità della consulenza, incidendo in caso sul compenso spettante al TU.
Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, infatti, “poiché il termine di deposito della consulenza tecnica preventiva ha carattere ordinatorio, la sua inosservanza non dà luogo a nullità ed il giudice può consentire il deposito della relazione anche dopo la scadenza del termine stesso” (cfr Cass. 8406/2014).
In secondo luogo, afferma esservi violazione del principio del contraddittorio in CP_1 quanto il consulente non ha rilasciato, a seguito di richiesta del ctp attoreo (e del suo ausiliario, soggetto peraltro che non risultava nominato), i verbali delle operazioni peritali svolte a marzo e giugno 2023, le fotografie fatte durante i sopralluoghi, e i dati sulle misurazioni;
non ha risposto ai rilievo svolti via mail a luglio 2023 e ai messaggi inviati;
non ha inviato nulla dopo la prima richiesta di proroga (e quindi nel periodo settembre 2023 – gennaio 2024).
La doglianza non è fondata.
Il principio del contraddittorio che governa le operazioni peritali richiede che il TU condivida con i consulenti di entrambe le parti i verbali e i dati raccolti nel corso delle operazioni peritali, così da consentire il loro studio e la predisposizione delle osservazioni e contestazioni alla bozza di elaborato. Ciò è stato fatto, non essendo stato contestato l'invio di tutto il materiale raccolto ai consulenti unitamente alla bozza dell'elaborato peritale, avendo peraltro parte attrice depositato ampie contestazioni alla bozza di TU.
Non è richiesto, al contrario, che questo invio venga fatto prima del momento di deposito della bozza.
Peraltro, una doglianza per violazione del contraddittorio, presuppone che vi sia stato un diverso comportamento del TU rispetto alla controparte, circostanza non evidenziata dall'attrice.
Irrilevante che il TU non abbia risposto a messaggi inviati, rilevando al contrario che abbia risposto nel contraddittorio alle osservazioni formulate.
pagina 7 di 15 Sul fatto che il TU non abbia depositato o inviato nulla nel periodo intercorrente tra la prima proroga concessa e quella successiva, non si comprende come possa determinare una violazione del contraddittorio, né peraltro questo è esplicitato dall'opponente.
Vanno quindi respinte le contestazioni di nullità assoluta della TU (richiamate anche dai consulenti di parte con le osservazioni riportate in comparsa conclusionale).
Può quindi passarsi all'analisi nel merito delle risultanze emerse all'esito delle operazioni peritali.
4.2
Il TU ha dato innazitutto atto di anomalie pregiudizievoli emerse nel corso dei sopralluoghi:
“Durante le attività di verifica preliminare è emersa la circostanza che alcuni motori elettrici dell'impianto ruotavano in senso opposto al corretto senso di rotazione. Si è accertato che le fasi, dalla cabina di ingresso nel fabbricato ai sezionatori presenti nei singoli quadri erano coerenti. Si è inoltre accertato che i quadri elettrici che comandano i motori che presentano tale anomalia sono tutti alimentati dalla blindo identificata “Blindo bassa”. Si è quindi deciso di invertire le fasi al fine di garantire ai motori la rotazione prescritta (allegato n.
08)” (cfr pag. 16 e ss).
Le prova sono state effettuate prima con le fasi invertite ed è stata poi svolta una prova con riposizionamento dei cavi come trovati prima dell'avvio dell'impianto (“Al termine delle prove su espressa richiesta del Consulente tecnico di Parte Attrice si è proceduto a riposizionare i cavi, alimentati dalla “blindo bassa” come in origine. Conseguentemente i motori ruotano in senso opposto rispetto a quello richiesto. L'impianto viene quindi avviato. Dopo 35 minuti l'impianto va in allarme bloccandosi. Si decide di sospendere la prova al fine di non rovinare parti dell'impianto”). Scrive il TU “si è ricercato l'origine del vizio e si è accertato, mediante strumentazione messa a disposizione dell'ausiliario del Consulente Tecnico di Parte Attrice Opponente, che al momento della verifica le fasi, dalla cabina di ingresso al fabbricato all'uscita dal sezionatore presente nei quadri dell'impianto le fasi erano coerenti. La conseguenza di tale vizio è che tutti i motori trifase, così alimentati (estrusore e fusione, nastro e calandra fredda), non potevano ruotare nel corretto senso e pertanto svolgere il loro compito a cui erano chiamati.
Non è dato di sapere la ragione di tale anomalia che ha interessato esclusivamente i motori collegati alla sbarra di potenza denominata “Blindo Bassa”. Sicuramente in tale configurazione i motori non potevano svolgere correttamente il loro compito ed un uso in tale configurazione portava non solo ad interruzioni all'impianto, ma alla rottura certa di componenti, rotture che, per quanto riportato in atti, non si sono mai verificate. E' pertanto ragionevole ritenere che tale inversione sia riconducibile ad attività eseguite dopo
l'installazione ed avvio dell'impianto e conseguenti a lavori di completamento linee elettriche” (cfr pag. 17). Il TU non ha quindi potuto individuare la ragione dell'anomalia riscontrata né stabilire con precisione il momento in cui sarebbe avvenuto lo scambio di fasi, è ciò considerato anche il pagina 8 di 15 fatto, più volte rilevato dal consulente, che dall'avvio dell'impianto (gennaio 2021) al momento del sopralluogo erano mutate le condizioni di alimentazione, essendo la macchina passata da un alimentazione da gruppo elettrogeno a cabina elettrica (e ciò partire dal novembre 2021).
La consulenza si ritiene sul punto condivisibile, anche con riferimento alle risposte fornite dal consulente alle osservazioni svolte sul punto dal ctp di parte attrice e del suo ausiliario.
Quanto alle ulteriori osservazioni svolte da parte dei consulenti e riportate integralmente in sede di comparsa conclusionale, va rilevato che, anche a voler ritenere che evidenze di tale mal funzionamento vi fossero già all'epoca di avvio del macchinario (essendo lamentato che la cappa soffiava invece di aspirare), per la soluzione del problema era sufficiente invertire le fasi nel senso corretto, come fatto in sede di operazioni peritali. Operazione che certo non risulta complessa o particolarmente costosa.
Il che esclude che possa parlarsi di un vizio che rende il macchinario del tutto inidoneo all'uso (questa essendo la tesi dell'attrice alla luce della domanda formulata di risoluzione del contratto).
4.3
La seconda anomalia riscontrata ha riguardato la filiera.
Si legge infatti: “durante la fase di preriscaldo dell'impianto (operazioni peritali del 06 giugno 2023) è emerso che la filiera installata nell'impianto, causa il lungo lasso di tempo in cui è rimasta non utilizzata, non ha superato la fase di spurgo e pertanto necessitava di pulizia. Per accelerare i tempi si è pensato di utilizzare la seconda filiera, la quale però ha presentato gravi problemi di allineamento meccanici oltre alla presenza di una guarnizione di tenuta di diametro e lunghezza diversa da quella prescritta dal costruttore (foto n. 12).
Problematiche conseguenti ad interventi di pulizia non eseguiti a regola d'arte da parte di personale Dopo lo smontaggio completo, il Controparte_1 riallineamento meccanico delle parti e la sostituzione della guarnizione, la seconda filiera è risultata funzionante ed ha permesso di procedere con l'avviamento dell'impianto. Al termine delle verifiche e degli interventi risolutivi delle problematiche emerse, l'impianto ha funzionato” (cfr pag. 18 e ss). Conclude il TU che “le problematiche conseguenti ad una incostanza di prodotto con la seconda filiera è stato accertato che queste sono riconducibili ad una non corretto allineamento delle parti che compongono la filiera, attività svolta in conseguenza ad una azione di pulizia della stessa, oltre ad un utilizzo di una guarnizione non idonea sia per diametro che per forma”, ed escludendo che ciò possa determinare una inidoneità all'uso dell'impianto. Anche sul punto le conclusioni risultano attendibili e completa la risposta all'osservazione formulata dal ctp attoreo. Peraltro, ogni ulteriore osservazioni svolta sul punto dal ctp (circa la ragione della mancata manutenzione o sostituzione della guarnizione per il rifiuto opposto da risultano inconferenti alla luce del fatto che la problematica non era comunque CP_2 tale da determinare l'impossibilità di uso dell'impianto.
pagina 9 di 15 4.4
Venendo, poi, alla contestazione sulle distorsioni armoniche, il TU ha evidenziato:
“il giorno 04 luglio 2023, dopo aver controllato le varie funzionalità dell'impianto, si è avviato il medesimo, alimentato da rete pubblica ed eseguito misure per rilevare la presenza di disturbi di natura elettrica. Si segnala che la configurazione di alimentazione attuale è totalmente diversa da quella esistente al momento dell'avvio dell'impianto in quanto al momento dell'avvio, lo stesso era alimentato da un generatore di energia affiancato da un secondo di supporto in caso di fermo (…) Per le misure sono stati utilizzati due data logger messi a disposizione dai Consulenti tecnici di Parte (…).
Analizzando i dati rilevabili dal grafico fornito dal Consulente Tecnico di Parte Attrice
Opponente, si può rilevare che questi si riferiscono a misure di potenza, ma non presentano informazioni relativamente a distorsioni armoniche totali né di tensione che di corrente.
Analizzando i dati rilevabili dall'elaborato grafico fornito dal Consulente Tecnico di Parte
Convenuta Opposta, si può rilevare che: - Sono Sono stati registrati in forma tabellare i valori di tensione, corrente e potenza, tensione RMS – fase – neutro, tensione RMS – fase – fase, Corrente RMS, potenza attiva e quindi distorsione armoniche totale tensione fase neutro
e tensione fase-fase. Infine è presente la distorsione armonica totale corrente. Lo strumento ha rilevato una misura con una cadenza di 1 secondo. La trasformazione grafica e l'indizione dei valori tipo è stata eseguita dal software presente nello strumento. - La potenza attiva massima misurata è pari a 374.6 kW ed un valore medio pari a 125.4 kW;
- La distorsione armonica totale corrente presentano picchi sia in fase di avvio che nel successivo riavvio dell'impianto. Il loro valore massimo per singola fase sono pari a 53.7%, 65.08 % e 73.4%.
La loro durata è limitata a circa 5 minuti per poi scendere drasticamente. I valori medi risultano essere pari a 19.22%, 17.59% e 22.4%.- Il maggiore valore percentuale di distorsione armonica totale si rileva nei primi minuti di avvio dell'impianto ovvero nella fase in cui gli inverter si trovano a modulare maggiormente in quanto l'impianto non è ancora arrivato a regime. Raggiunta la stabilità di esercizio le distorsioni si riducono a valori inferiori. Dall'analisi dei rilevamenti si può pertanto affermare che i valori di distorsioni armoniche rilevati si possono ritenere accettabili. I picchi accertati sono da ritenersi poco significativi in quanto la loro durata nel tempo è limitata. La causa di queste distorsioni è riconducibile fondamentalmente ad una serie di apparecchiature presenti sull'impianto che per loro natura provocano tali disturbi. (…) Le misure effettuate portano esclusivamente ad affermare che attualmente i valori di distorsioni rilevate ad impianto funzionante, sono accettabili e che l'attuale impianto di alimentazione progettato da
[...] non è causa dei vizi denunciati. In particolare le distorsioni armoniche sono Controparte_1 di entità tali da permettere il suo uso” (cfr pag. 19 e ss).
Il TU ha quindi concluso che i valori di distorsioni armoniche rilevati si possono ritenere accettabili e tali da consentire l'uso del macchinario, in quanto i picchi accertati sono da ritenersi poco significativi stante la loro limitata durata nel tempo.
pagina 10 di 15 Anche in tal caso, il Tribunale ritiene le conclusioni condivisibili e adeguatamente motivate, anche considerate le risposte alle osservazioni svolte dal ctp di parte attrice e dal suo ausiliario
(cfr in particolare pagg. 46 – 48 e pagg. 50 e ss anche sull'assenza di una norma di riferimento per i picchi di distorsione e quindi sulla non correttezza di quella richiamata da parte attrice).
Circa la ulteriori osservazioni del ctp di parte attrice va rilevato quanto segue:
-vi è stato accordo tra le parti di procedere alla misurazione mediante i due distinti strumenti proposti da parte attrice e da parte convenuta. Il TU ha poi verificato che solo lo strumento messo a disposizione da parte convenuta rilevava i dati necessari alla verifica delle distorsioni, il che esclude la sussistenza di prove ambigue;
-le doglianze relative alla mancata effettuazione di prove con il macchinario a massimo regime, formulate anche con le osservazioni in sede di comparsa conclusionale, ad avviso del
Tribunale non sono accoglibili. Oltre alle argomentazioni tecniche svolte dal TU a confutazione di quanto sostenuto (cfr le già richiamate pagg. 48 e ss), va infatti evidenziato, contrariamente a quanto sostenuto dal ctp attoreo, che non vi è alcuna contestazione specifica da parte di sulla presenza di distorsioni al momento di massima potenza CP_1 dell'impianto. L'allegazione, infatti, non conteneva alcun tipo di precisazione circa l'andamento o le modalità di utilizzazione del macchinario al momento del verificarsi degli asseriti blocchi di funzionamento;
-sono irrilevanti le questioni circa la qualità del prodotto realizzato (il TU ha affermato che all'esito della prova “il materiale non presenta difetti macroscopici”). Alcuna doglianza è stata svolta in atto di citazione sulla capacità filtrante del tessuto (neanche in quello introduttivo del giudizio RG 7269/2021, ove l'attrice ha elencato i danni prodotti per difficoltà di produzione stante i continui blocchi del macchinario), sicchè la questione non era oggetto dell'indagine peritale.
Quanto alle ulteriori doglianze contenute negli elaborati tecnici riportati negli atti conclusivi, ad avviso del Tribunale, queste non risultano dirimenti.
Le stesse, infatti, risultano assorbite dalla circostanza, non oggetto di contestazione, che l'impianto in questione, al momento in cui sono state svolte le operazioni peritali, era alimentato e risultava allacciato alla rete elettrica, mentre in precedenza era alimentato da generatori.
Non risulta quindi dirimente il richiamo a valutazioni attinenti a tale precedente fase di funzionamento dell'impianto.
Il consulente, sul punto senza specifica contestazione da parte dei ctp, ha peraltro accertato che non era possibile ricreare le condizioni di alimentazione derivante dai generatori come al momento dell'avvio dell'impianto (cfr pagg. 13, 31, e 63 “il ricreare le condizioni di alimentazione derivante da generatori come al momento dell'avvio impianto risulta impossibile causa le poche e scarne informazioni presenti in atti, oltre ad un non ben noto completamento del fabbricato”).
Pertanto, le precedenti condizioni del macchinario non possono essere accertate, mentre quelle attuali hanno escluso che vi sia una totale inidoneità all'uso.
pagina 11 di 15 Conclusione che, peraltro, trova indiretta conferma anche nel fatto che il macchinario
Leonardo risulta essere stato utilizzato prima del suo scollegamento, come dimostrano sia i log in scaricati dal ctu, che l'attestazione prodotta dalla società produttrice del compressore del macchinario (cfr docc. 17 e 27 di parte convenuta), non oggetto di specifica contestazione da parte di . CP_1
In conclusione, il vizio lamentato non risulta sussistente.
4.5
L'attrice opponente ha poi lamentato, sulla base di una perizia di parte, una non conformità dell'impianto alla normativa tecnica di riferimento. Sul punto, all'esito della TU è emerso che il macchinario NA” “non gode di una specifica norma di prodotto. Ne consegue che l'impianto deve fare riferimento alla Direttiva Macchina 2006/42. “L'impianto è composto da un insieme di macchine che sono classificabili delle quasi macchine in quanto possono utilizzate anche in altre applicazioni. Da un controllo effettuato emerge che tutte le parti di macchine presentano la marcatura CE e riportano un proprio codice identificativo. Non è stato rilevato nessuna targa di marcatura CE attestante la conformità di linea, ossia la conformità delle macchine quando queste sono state poste in connessione fra loro con la sequenza rilevabile. (…) Al di là dell'aspetto formale, visionando l'impianto nella sua globalità risulta palese la presenza di alcuni punti pericolosi di facile accessibilità non solo per gli operatori, ma anche per chi si trova per altre ragioni a circolare nello stabilimento. L'indicazione che appare la più semplice in termini realizzativi e di gestione risulta essere quella che l'impianto deve essere recintato perimetralmente con cancelli di accesso al suo interno per il personale autorizzato. Recinzione che deve precludere l'area presente anche tra la calandra fredda e l'avvolgitore impedendo l'accesso dal portone. La recinzione sul soppalco in prossimità della sbarra di potenza è priva di recinzione. I pannelli risultano essere appoggiati al muro ed alla recinzione limitrofa. (…)
Nel punto in cui il tubo di aspirazione fumi attraversa la pavimentazione della pedana aerea
è stato praticato un foro di dimensioni eccessive (…) Lungo il nastro formazione velo deve essere previsto una pedana al fine di limitare l'altezza da terra del nastro formazione velo e facilitare le operazioni di inserimento nastro sulla macchina (…)” (cfr pag 22 e ss).
Il TU ha quindi verificato la marcatura CE per tutte le macchine.
Quanto alla dichiarazione di conformità CE dell'intera linea, questa è stata inviata da parte di in data 10.2.2021 (cfr doc. 25 di parte convenuta nonché pag. 70 della CP_2 consulenza).
Quanto alla targa CE di tutto l'impianto, non presente, la convenuta aveva dichiarato la propria disponibilità alla consegna già con mail del 18.5.2021 previa disponibilità e accordo con (cfr doc. 26 di parte convenuta) che, tuttavia, non risulta essere stato dato. CP_1
Non può quindi ritenersi sussistente, per tale motivo, un vizio del macchinario.
Quanto, invece, ai punti pericolosi riscontrati - e fatti rientrare nell'attività di interconnessione della varie macchine di cui si compone il macchinario Leonardo – il TU ha pagina 12 di 15 indicato le attività necessarie per porre rimedio, consistenti, essenzialmente, nella predisposizione di una recinzione.
Considerate le argomentazioni svolte dal TU, che il Tribunale ritiene condivisibili, non si ritiene sussistente un vizio dell'impianto che le ronde inidoneo all'uso.
La correzione indicata dal TU non si dimostra particolarmente complessa o onerosa. E conferma di ciò la si può evincere dal fatto che la si era espressamente fatta carico di CP_1 eseguire le attività necessarie sul soppalco (sia per la posa della recizione che per il foro sulla pavimentazione;
cfr verbale di collaudo sub doc. 7), non aveva installato segnalazioni dei possibili pericoli né aveva disposto un fermo dell'attività dell'impianto, che al contrario, come visto, è stato posto in funzione quantomeno sino a settembre 2021.
Pertanto, la stessa opponente non aveva ritenuto dette criticità tali da incidere negativamente sul funionamento del macchinario.
5. In conclusione i vizi lamentati con l'atto di citazione sono risultati insussistenti.
Vanno respinte le ulteriori istanze istruttorie (prova per testi) articolate dalle parti in quanto vertenti su circostanze che risultano documentali, valutative o che sono già state oggetto di consulenza tecnica, nonché l'istanza di rinnovazione della TU o di chiamata del consulente a chiarimenti.
Il mancato accertamento dei vizi lamentati determina il rigetto delle domande avanzate da parte attrice di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, oltre al rigetto dell'opposizione.
Considerato che
non erano state svolte contestazioni rispetto al “laboratorio analisi”, di cui parte convenuta ha chiesto il pagamento in via monitoria per l'importo di € 147.160, il decreto ingiuntivo va confermato per l'intera somma.
Resta assorbita la domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti di
[...]
e la questione di operatività della polizza. CP_5
6.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Per quanto riguarda la convenuta va considerata l'intervenuta riunione di cause CP_2
e, pertanto, vanno liquidate le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per il presente giudizio ed anche le fasi di studio e introduttiva relative al giudizio RG 7268/2021
(cfr Cass. 20147/2013 “in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione” e Cass. 17693/2022).
Le spese sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da € 520.000 ad € 1.000.000 considerato il valore dell'atto di citazione in opposizione, non avendo l'ampliamento del quantum oggetto di richiesta risarcitoria e restitutoria comportato un aumento dell'attività difensiva di parte convenuta), della trattazione esperita (vi è stata attività istruttoria) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondi i valori pagina 13 di 15 medi per tutte le fasi del giudizio (e così in € 29.193). Quanto alle fasi di studio e introduttiva per il giudizio RG 7268/2021 vanno liquidati i valori medi ridotti del 30% considerata la parziale identità delle questioni trattate (e così in € 5352,20).
Vanno poste a carico di parte attrice anche le spese sostenute dalla terza chiamata in causa non essendo la stessa palesemente arbitraria (cfr Cass. 23123/2019 Controparte_5
“le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”). Queste vanno liquidate secondo lo scaglione di riferimento sopra indicato e nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. Nulla per l'attività istruttoria non avendo la compagnia depositato le relative memorie ex art 183 comma sesto cpc o fatto osservazioni alla TU (e così in €
15.659 oltre accessori).
Le spese di TU, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice, in quanto parte soccombente.
Quest'ultima deve essere altresì condannata al pagamento, in favore della convenuta CP_2
delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte. Ricorrono, tuttavia, le condizioni
[...] di cui all'art 92 comma 1 c.p.c per disporre una loro riduzione, essendo l'importo richiesto eccessivo considerato anche quanto liquidato al TU (cfr, ex multis, Cass. 9548/2017 “questa
Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 3-1-2013 n. 84; Cass. 16-6-1990 n. 6056; Cass. 11-6-1980 n.
3716)”). Alla convenuta deve quindi essere restituito, a tale titolo, l'importo di € 6.000 oltre IVA.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Controparte_4 conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
RIGETTA la domanda di parte attrice di risoluzione del contratto e risarcimento del danno;
CONDANNA al pagamento, in favore della convenuta Controparte_4
delle spese di lite che liquida in € 6.000 oltre accessori per spese di consulente CP_2 tecnico di parte, ed in € 34.545,20 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
pagina 14 di 15 CONDANNA al pagamento, in favore della terza Controparte_4 chiamata in causa , delle spese di lite che liquida in € 15.659 per Controparte_5 compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
PONE le spese di TU definitivamente a carico di parte attrice.
Padova 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
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