Versione
27 novembre 1988
27 novembre 1988
Art. 6. Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di anzianita'
per gli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 1. Gli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, conseguono il diritto alla pensione di anzianita' qualora, all'atto della cessazione dal servizio per dimissioni o licenziamento:
a) possano far valere un periodo utile di almeno 30 anni di cui almeno 20 di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo, qualunque sia l'eta';
b) ovvero abbiano compiuto 55 anni di eta' e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;
c) ovvero abbiano compiuto 50 anni di eta' e possano far valere un periodo di almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;
d) ovvero abbiano compiuto 50 anni di eta' e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In tal caso la misura della pensione e' ridotta in base ai seguenti coefficienti:
Anni di contribuzione Coefficienti
-
19 0,9737
18 0,9468
17 0,9196
16 0,8922
15 0,8647
e) ovvero abbiano compiuto 45 anni di eta' e possano far valere un periodo di almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In tal caso la misura della pensione e' ridotta in base ai seguenti cooefficienti:
Eta' Coefficienti
-
49 0,9737
48 0,9468
47 0,9196
46 0,8922
45 0,8647
2. Restano ferme le disposizioni relative alla pensione di invalidita' di cui all' articolo 22, comma secondo, della legge 13 luglio 1965, n. 859 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484 .
Nota all'art. 6:
Per il testo del secondo comma dell'art. 22 della legge n. 859/1965 si veda la nota all'art. 7.
per gli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 1. Gli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, conseguono il diritto alla pensione di anzianita' qualora, all'atto della cessazione dal servizio per dimissioni o licenziamento:
a) possano far valere un periodo utile di almeno 30 anni di cui almeno 20 di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo, qualunque sia l'eta';
b) ovvero abbiano compiuto 55 anni di eta' e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;
c) ovvero abbiano compiuto 50 anni di eta' e possano far valere un periodo di almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;
d) ovvero abbiano compiuto 50 anni di eta' e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In tal caso la misura della pensione e' ridotta in base ai seguenti coefficienti:
Anni di contribuzione Coefficienti
-
19 0,9737
18 0,9468
17 0,9196
16 0,8922
15 0,8647
e) ovvero abbiano compiuto 45 anni di eta' e possano far valere un periodo di almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In tal caso la misura della pensione e' ridotta in base ai seguenti cooefficienti:
Eta' Coefficienti
-
49 0,9737
48 0,9468
47 0,9196
46 0,8922
45 0,8647
2. Restano ferme le disposizioni relative alla pensione di invalidita' di cui all' articolo 22, comma secondo, della legge 13 luglio 1965, n. 859 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484 .
Nota all'art. 6:
Per il testo del secondo comma dell'art. 22 della legge n. 859/1965 si veda la nota all'art. 7.
Giurisprudenza • 16
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2003, n. 15979Provvedimento: […] Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 10 del D.Lgs. n. 502 del 1992, dell'art. 6 della legge n. 480 del 1988, dell'art. 3, comma 22, del D.Lgs. n. 164 del 1997, degli articoli 22 e 27 della legge n. 859 del 1965,Leggi di più...
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