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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/11/2025, n. 3034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3034 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 671/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Valentina Paletto Presidente rel. dott. Maria Vicidomini Consigliere dott. Lucio Marcantonio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 671/2025 R.G. avente ad oggetto atto di appello avverso la sentenza n. 11198/2024 in materia di separazione personale dei coniugi, emessa dal Tribunale di Milano in data 18.12.2024, pubblicata il 31.12.2024 pendente tra nato a [...] il [...] residente a [...] Parte_1
C.F. C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Cirillo Carmelo del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18, ha eletto domicilio APPELLANTE e nata a [...] il [...], residente a [...]
Mincio n. 12 C.F. C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Dapino del Foro di Asti, presso il cui studio in Asti, Piazza Statuto n. 1, ha eletto domicilio APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE e
avv. Alessandra Fornesi con studio in Milano, Via Cerva Controparte_2
n. 22 pagina 1 di 20 con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott. ssa Simonetta Bellaviti che, con parere del 5.9.2025, ha chiesto il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza impugnata .
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante: “ Voglia la Corte, ogni contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza del 18.12.2024, depositata il 31.12.2024, resa dal Tribunale di Milano inter partes e notificata allo scrivente il 3.02.2025, così pronunciarsi: In via pregiudiziale 1) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della sentenza 2573/2024 e conseguente provvedere alla rimessione al giudice di primo grado. Nel merito, quanto al ricorso principale: 2) DISPORRE ex art 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre con delega esclusiva allo stesso per le scelte di maggiore interesse che riguardano l'educazione, l'istruzione e la salute. 3) SOSPENDERE e/o limitare la responsabilità genitoriale della sola sig.ra ; 4) ASSEGNARE CP_1 conseguentemente la casa familiare al resistente signor 5) PORRE A CARICO della Sig.ra Pt_1 CP_1 un assegno di mantenimento per la minore in almeno euro 600,00 oltre al 75% delle spese straordinarie. Quanto al procedimento sub1) sull'astreinte rimasta senza pronuncia dal Giudice di primo grado: 6) ACCERTARE E DICHIARARE, che la sig.ra ha ostacolato il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e CP_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
7) ACCERTARE E DICHIARARE, che la sig.ra è CP_1 genitore inadempiente all'ordinanza del 24 aprile 2023 della dott.ssa Fulvia De Luca confermata in data 22 maggio 2023; e conseguentemente CONDANNARE La Sig.ra 8) porre a carico della Sig.ra CP_1
un assegno di mantenimento per la minore in almeno euro 600,00 oltre al 75% delle spese CP_1 straordinarie. 9) al pagamento a favore della ai sensi dell' l'art. 473- bis 39 del c.p.c., di Controparte_3 una somma tra un minimo di € 75,00 a un massimo di € 5.000,00, tenuto conto anche del protrarsi dell'inadempienza a tutt'oggi; 10) al risarcimento dei danni subiti dal sig. nella somma di € 11.491,12 Pt_1
[di cui € 5.587,68 per il maggior tempo dedicato agli spostamenti ed € 5.903,44 per spese vive extra dedicati agli spostamenti], oppure quella somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta secondo giustizia, nonché nella ulteriore somma, da determinarsi in via equitativa, in favore della figlia , disponendo che tale Per_1 somma sia versata su un libretto bancario intestato alla minore. In ogni caso, 11) al pagamento delle competenze professionali a favore dell'avv. Adriano Cirillo che si dichiara anticipatario, con IVA e CPA oltre a spese generali al 15%”. Per parte appellata: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare l'appello improcedibile. In via principale nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. In via principale nel merito, accogliere l'appello incidentale presentato dalla sig.ra e in parziale Controparte_1 riforma della sentenza impugnata provvedere al collocamento della minore presso la madre e Persona_2 mettere a carico del padre un assegno di mantenimento indiretto pari ad euro 300,00. Vinte le spese ed i compensi”.
Per il Curatore speciale: “ chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano voglia:
1.rigettare le domande formulate dalle parti nei rispettivi atti e, per l'effetto, confermare le disposizioni della sentenza n.11198/2024. Con riserva di successivamente dedurre, produrre, indicare testimoni e formulare istanze istruttorie”. Per il PG : chiede la conferma della sentenza appellata.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 2 di 20 1.Con sentenza resa in data 18.12.2024, il Tribunale di Milano, decidendo sulla domanda di separazione giudiziale, iscritta a ruolo in data 28.7.2022 da , in relazione Controparte_1 al matrimonio contratto con rito civile a Milano in data 16.7.2011 con , nel corso del Parte_1 quale, in data 2.11.2011, è nata la figlia , ha dichiarato la separazione personale dei Per_1 coniugi, ha confermato l'affido della minore all'Ente, Comune di Milano, per un periodi di 24 mesi, limitando la responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni di maggiore interesse con riferimento alle scelte scolastiche, educative e sanitarie, nonché gli aspetti relativi al collocamento, alle frequentazioni con i genitori e alle pratiche amministrative, comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ha disposto il collocamento prevalente della minore presso il padre nell'abitazione della nonna paterna, ha, conseguentemente, revocato l'assegnazione della casa familiare al padre, già disposta a favore dello stesso nel corso del giudizio di primo grado a mezzo di provvedimenti provvisori, ha incaricato il Servizio sociale territoriale di continuare a regolamentare i rapporti tra la minore e la madre, con progressivo ampliamento ed immediata introduzione di un pernottamento infrasettimanale, fino ad una ripartizione equilibrata e tendenzialmente paritaria dei tempi di frequentazione di ciascun genitore, ha individuato gli ambiti di intervento rispetto alle questioni sanitarie, educative, scolastiche ed amministrative del genitore collocatario in via prevalente, ha incaricato l'Ente affidatario di intervenire, in caso di disaccordo tra i genitori, anche con riferimento agli atti di gestione straordinaria e di avviare/proseguire il percorso di sostegno psicologico a favore della minore, il sostegno alla genitorialità e psicologico a favore della coppia genitoriale e l'intervento di educativa domiciliare presso ciascun genitore, assicurando, nel contempo, un'attenta attività di monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare e sulle condizioni di benessere di , con trasmissione di relazioni semestrali al Giudice tutelare Per_1
e segnalazione alla competente Procura minorile in caso di ravvisato pregiudizio ai danni della minore, ha posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia tramite il versamento al padre dell'importo mensile di 300,00 euro, oltre il 50% delle spese straordinarie, ha compensato le spese di lite tra le parti ed ha posto a carico di entrambe, nella misura del 50% ciascuna, le spese della CTU. Quanto alle statuizioni relative al regime di affido, il Tribunale - prendendo atto della persistente ed insanabile conflittualità genitoriale, della conseguente incapacità di entrambi i genitori di relazionarsi in maniera funzionale alle esigenze della figlia e delle fragilità personali di ciascuno, incidenti sulla funzione genitoriale e sulla possibilità di esercitarla con modalità condivise, come emerse nel corso degli approfondimenti delegati al Servizio sociale e nell'ambito della disposta CTU psicodiagnostica, che hanno reso necessaria l'adozione di frequenti provvedimenti provvisori nel corso del giudizio di primo grado - ha ritenuto maggiormente tutelante per la minore il suo affido all'Ente, anche alla luce del mancato avvio del percorso di coordinazione genitoriale, in particolare non ritenendo accoglibili le contrapposte domande di affidamento esclusivo della figlia, in ragione delle rispettive gravi carenze genitoriali. Quanto agli incontri tra madre e figlia, il Tribunale prendendo atto del progressivo miglioramento della relazione, avendo la minore iniziato a trascorrere fine settimana alternati con la genitrice, ha incaricato il Servizio sociale di intervenire nella regolamentazione dei rapporti, sostenendoli ed pagina 3 di 20 incrementandoli, nel rispetto delle esigenze di gradualità di , nella prospettiva di una Per_1 normalizzazione degli stessi in termini di equilibrio delle frequentazioni con ciascun genitore. Quanto all'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva della , già Controparte_1 assegnata al padre nel corso del giudizio in quanto collocatario prevalente della minore, il Tribunale rilevando che dal mese di aprile 2023 si è trasferita unitamente al padre nell'abitazione della Per_1 nonna paterna, mentre la madre è rimasta a vivere nell'abitazione coniugale e ritenendo non più attuale l'esigenza di garantire alla minore la conservazione del legame con la casa familiare ormai rescisso dalla prolungata assenza, ha revocato l'assegnazione della stessa al non ritenendo più Pt_1 sussistenti i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c., anche alla luce del prospettato futuro collocamento paritetico della ragazza presso ciascun genitore. Quanto, infine, al contributo al mantenimento della minore, il Tribunale, evidenziando che entrambe le parti non hanno provveduto ad aggiornare le informazioni relative alle loro situazioni reddituali, risalendo le ultime dichiarazioni dei redditi all'anno 2021, ha affermato che la risulta essere CP_1 socia accomandante per il 5% della società Anfelettrica s.a.s (che si occupa di impianti elettrici) di cui il marito è socio accomandatario per il restante 95% delle quote, ha dichiarato di trarre il proprio sostentamento dalle lezioni di inglese impartite privatamente, percependo circa 12.000,00/13.000,00 euro annui (benché le dichiarazioni dei redditi prodotte riportino redditi inferiori rispetto a quelli dichiarati in udienza), è titolare di un conto corrente presso Credit Agricole con saldo positivo al 2021 e di un cospicuo capitale investito che, alla data del 1.10.2022, ammontava a circa 202.604,85 euro (cfr. disclosure del 28.11.2022), è esclusiva proprietaria della casa familiare non gravata da mutuo, mentre il pur essendo socio al 95% della società Anfelettrica s.a.s. ha dichiarato di non Pt_1 ricavare alcun reddito da tale attività, l'ultima dichiarazione dei redditi prodotta risalente al 2021 reca un reddito negativo, pur avendo dichiarato, all' udienza del 28.3.2023, di trascorrere l'intera giornata fuori casa per motivi di lavoro e non ha oneri abitativi vivendo nell'abitazione della madre. A fronte di ciò il Tribunale, rilevando opacità reddituale/patrimoniale rispetto ad entrambe le parti e la scarsa corrispondenza dei redditi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi prodotte rispetto alle effettive capacità reddituali di ciascuno, (avendo, la , dichiarato in udienza di percepire CP_1 dalla propria attività lavorativa somme superiori a quelle dichiarate, disponendo, inoltre, di integra e specifica capacità lavorativa essendo madrelingua inglese e non gravata da stringenti oneri di accudimento della figlia, stante l'età della stessa ed i tempi di frequentazione ridotti e non avendo, il chiarito come possa provvedere al soddisfacimento delle esigenze di vita proprie e della Pt_1 figlia), ha individuato in 300,00 euro mensili il contributo materno al mantenimento indiretto della minore, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della sentenza di primo grado, in ragione del prevalente collocamento di presso il padre. Per_1
2.Avverso la predetta sentenza, con atto depositato in data 7.3.2025, la difesa di Parte_1 ha proposto tempestivo appello ed ha chiesto, in via pregiudiziale una dichiarazione di nullità della sentenza impugnata con rimessione della causa al giudice di primo grado e nel merito, in via principale, in parziale riforma della sentenza appellata, l'affidamento esclusivo della figlia al padre, la limitazione della responsabilità genitoriale della sola madre, l'assegnazione della casa familiare al e la previsione di un assegno di mantenimento a carico della madre di almeno 600,00 euro Pt_1
pagina 4 di 20 mensili, oltre il 75% delle spese straordinarie;
con riferimento al sub procedimento radicato in primo grado con ricorso depositato in data 7.9.2023, ha chiesto, previo accertamento della condotta ostacolante realizzata dalla madre rispetto al corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché dell'inadempimento da parte della stessa all'ordinanza del 24.4.2023 emessa dal Tribunale di Milano, confermata in data 22.5.2023, la condanna di controparte al pagamento a favore della ai sensi dell'art. 473 bis Controparte_3
.39 c.p.c., di una somma tra un minimo di 75,00 euro ed un massimo di 5.000,00 euro e al risarcimento del danno subito dal indicato nella somma di 11.491,12 euro, in relazione agli Pt_1 esborsi dovuti sostenere per gli spostamenti, nonché di ulteriore somma, individuata in via equitativa, in favore della figlia , con relativo versamento su libretto bancario intestato alla Per_1 stessa;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite e competenze professionali. Con il primo motivo d'appello, la difesa ha eccepito la nullità della sentenza emessa dal Pt_1
Tribunale di Milano in quanto meramente apparente, avendo il giudice motivato per relationem, richiamando provvedimenti pregressi, nonché gli esiti degli approfondimenti peritali e delle indagini dei Servizi sociali incaricati, in palese violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c. Con il secondo motivo di appello, la difesa ha contestato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 337 ter, 337 quater e 330 c.c., evidenziando che l'espletata CTU non ha fornito valutazioni negative sul padre - il quale, peraltro, è genitore di altro figlio, , ormai trentenne, nato da Per_3 precedente matrimonio, rispetto al quale non sono mai state rilevate criticità genitoriali – a differenza della madre, la quale, nel corso degli approfondimenti peritali, è risultata essere pervasa da una dimensione di accumulo che si è riverberata, contaminandolo, nello spazio di vita della figlia minore, elemento non valorizzato dal Tribunale, unitamente al quadro clinico della donna, nella decisione assunta in punto affido della minore. La difesa ha, altresì, stigmatizzato la mancata valorizzazione del comportamento tutelante del padre, il quale ha segnalato la problematica situazione familiare agli assistenti sociali, venendo, poi, incomprensibilmente limitato nell'esercizio delle funzioni genitoriali. La difesa ha, quindi, affermato che sussistono i presupposti per disporre l'affido esclusivo della minore al padre, il quale, oltre ad avere denunciato la problematica situazione familiare e le inadeguatezze materne, si è sempre preoccupato di assicurare alla figlia un ambiente di vita sereno e protettivo. Con il terzo motivo di appello, la difesa ha contestato la mancata valorizzazione della figura Pt_1 paterna, cui è conseguito l'affidamento della minore al Servizio sociale, pur a fronte della accertata idoneità del nello svolgimento delle funzioni genitoriali, della dichiarata volontà della Pt_1 minore di volere vivere con il padre (cfr. verbale del 28.3.2023) e delle difficoltà relazionali esistenti tra madre e figlia (avendo dichiarato di non avere un buon rapporto con la genitrice, la Per_1 quale, in una occasione, le ha messo le mani al collo, cfr. mi stava strozzando). A fronte di ciò, la difesa ha evidenziato che il rapporto tra ed il padre è improntato al dialogo Per_1
e all'accudimento, che la minore ha riferito di avere un buon rapporto con il genitore e che il Pt_1
a seguito del cambio della serratura dell'abitazione familiare effettuato arbitrariamente dalla
[...]
, che aveva impedito a padre e figlia di permanere nella casa familiare, benché agli stessi CP_1 assegnata, si è fatto carico con dedizione dell'accudimento della figlia, nonostante i disagi e gli pagina 5 di 20 aggravi economici conseguenti all'agito materno, incentivando, inoltre, la minore a rispondere ai messaggi della madre e a frequentarla, nonostante le sue ritrosie. La difesa ha, quindi, affermato l'assenza di pregiudizi ai danni della minore rispetto alla figura paterna, con la quale , nell'attualità, vive tranquillamente e che l'ha sempre accudita ed Per_1 accolta, anche con l'aiuto della propria madre, nonna paterna della minore. Con il quarto motivo di appello, la difesa ha contestato la statuizione relativa all'assegnazione Pt_1 della casa familiare alla ed ha affermato che il trasferimento di padre e figlia Controparte_1 presso l'abitazione della nonna paterna è stata una necessità conseguita al mancato arbitrario rilascio da parte della madre della casa coniugale, (disattendendo, così, il provvedimento del giudice), comportamento che impedendo alla minore di rientrare a casa sua, ha reso difficoltosi sia gli approfondimenti della CTU, sia l'avvio degli interventi territoriali a favore di da parte del Per_1
Servizio sociale. A tale proposito, la difesa ha affermato che la decisione del giudice ha finito per premiare il comportamento contra legem tenuto dalla madre. Con il quinto motivo di appello, la difesa ha contestato la statuizione relativa al contributo al Pt_1 mantenimento della minore, affermando che non vi sono, allo stato, prove che possano confutare la prospettazione resa dal circa le proprie condizioni reddituali, avendo la parte ottemperato Pt_1 alle richieste documentali del giudice e non avendo, peraltro, il Tribunale neppure tenuto in considerazione il pignoramento subito (DOC.15), sicché in assenza di ulteriore istruttoria, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la tesi difensiva, in base alla quale, dopo l'emergenza sanitaria COVID 19, l'attività del ha subito un duro arresto, faticando ancora nell'attualità a ripartire. In tale Pt_1 contesto, infatti, l'appellante si è trovato fuori di casa, a dovere sostenere da solo le spese di mantenimento della figlia e pagare un canone di locazione. A fronte di ciò, la difesa ha evidenziato le discrepanze lampanti rispetto alla situazione reddituale documentata dalla , che avrebbe dovuto portare il giudice a stabile un importo per Controparte_1 il mantenimento della figlia almeno nella misura di 600,00 euro mensili, tenuto, altresì, conto del pregresso tenore di vita di e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Per_1
Con il sesto motivo di appello, la difesa ha eccepito l'assenza di pronuncia da parte del Pt_1
Tribunale in ordine al sub procedimento radicato in data 11.9.2023 dal padre, avente ad oggetto il mancato rispetto da parte della dell'ordinanza di assegnazione della casa Controparte_1 familiare e volto, ai sensi dell' art. 473 bis.39 c.p.c., ad ammonire la madre per il comportamento pregiudizievole tenuto ai danni della figlia ed ostacolante l'affidamento, a condannarla al pagamento di una sanzione prevista dalla legge e a disporre un risarcimento nei confronti del padre, nella misura di 11.491,12 euro relativo alle spese aggiuntive sostenute per i trasporti della minore per il tempo extra dedicato a tali spostamenti. Al riguardo la difesa, chiedendo una pronuncia di questa Corte sullo specifico aspetto, ha affermato che trattasi di violazioni a diritti della persona (in specie alla genitorialità) e pertanto contrastanti con il diritto dell'effettività di tutela e con l'art. 8 della Convenzione EDU.
3. Integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 10.7.2025,
[...]
ha chiesto, in via preliminare una dichiarazione di inammissibilità dell'appello, Controparte_1
pagina 6 di 20 in via principale e nel merito il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto ed in via incidentale, il collocamento della minore presso di sé con conseguente obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di 300,00 euro mensili. In via preliminare, la difesa ha eccepito la mancata citazione nel procedimento di appello CP_1 da parte del del Curatore speciale, litisconsorte necessario, con conseguente violazione del Pt_1 contraddittorio e dei diritto di difesa, tale da inficiare la regolare costituzione del rapporto processuale e configurare un'ipotesi di improcedibilità dell'appello. Al riguardo la difesa, citando la giurisprudenza della Suprema Corte, ha affermato che trattasi di violazione che non attiene alla mera vocatio in ius, bensì alla editio ationis, afferendo ad un difetto radicale che incide sull'esistenza del rapporto processuale e che, in ogni caso, non possono riaprirsi i termini per l'impugnazione, in quanto decorsi. Nel merito, quanto alla dedotta nullità della sentenza, la difesa ha affermato che, Controparte_1 nel caso in esame, non si ravvisa un'ipotesi di motivazione apparente, atteso che, come richiesto dalla giurisprudenza in tema di motivazione per relationem, sono presenti nel testo del provvedimento impugnato argomentazioni idonee a fare conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento, essendo, comunque, i contenuti mutuati stati oggetto di autonoma valutazione critica, risultando le ragioni della decisione in modo chiaro, univoco ed esaustivo (cfr. Cass. Sez.U.
4.6.2008 n.14814). Quanto alle censure relative alla responsabilità genitoriale e al regime di affido, la difesa ha affermato la correttezza delle statuizioni assunte dal Tribunale, anche alla luce della espletata CTU, nella quale non sono emersi elementi idonei ad affermare l'inidoneità genitoriale materna e a suffragare la tesi di controparte, secondo la quale la sarebbe affetta da malattie mentali/psichiche, CP_1 affermazione rimasta priva di qualsivoglia riscontro. La difesa, inoltre, richiamando l'annotazione di servizio dei Carabinieri di Milano intervenuti presso l'abitazione della coppia genitoriale, ha evidenziato come in nessun passo di detta annotazione la minore, benché espressamente interrogata sullo specifico aspetto dai Pubblici ufficiali, ha riportato la realizzazione ai propri danni di condotte violente da parte della madre. La difesa ha, quindi, affermato la bontà della statuizione assunta dal Tribunale in relazione all'affido della minore all'Ente, anche al fine di evitare, come evidenziato dal CTU, che venga Per_1 triangolata nelle vicissitudini dei genitori, con il rischio di nuove polarizzazioni a difesa del padre. Con riferimento all'assegnazione della casa familiare, la difesa ha affermato che il CP_1 presupposto che aveva fondato l'originario provvedimento di assegnazione dell'abitazione coniugale al (segnatamente all'esigenza di conservare l'habitat domestico della minore), è nel corso del Pt_1 giudizio venuto meno, stanti la prolungata assenza di da detta abitazione ed il Per_1 consolidamento del suo collocamento, in un primo momento, presso la casa della nonna paterna e successivamente presso quella paterna. La difesa ha, quindi, evidenziato che il cambio della serratura ad opera della è Controparte_1 avvenuto a seguito di un episodio che aveva visto la donna ancora una volta vittima dell'atteggiamento aggressivo del marito e che aveva reso necessario l'intervento delle per Pt_2 allontanarlo dall'abitazione, con contestuale volontaria consegna delle chiavi da parte del medesimo e pagina 7 di 20 che comunque, prima di tale momento, il giudice aveva già disposto il collocamento temporaneo di presso la nonna paterna. Per_1
La difesa ha, poi, affermato che, nell'attualità, la questione è superata dal fatto che padre e figlia abitano in via Broni n.16 già dal mese di settembre 2024, luogo in cui la minore ha trasferito la residenza, senza che ciò abbia comportato una modifica del Servizio sociale competente. Quanto al contributo materno al mantenimento economico, la difesa ha affermato l'inattendibilità della documentazione prodotta dal sia alla luce del fatto che il medesimo ha sempre Pt_1 dichiarato di lavorare, sia tenuto conto delle richieste avanzate da controparte nella propria conclusionale, segnatamente alla previsione di un mantenimento diretto della figlia nei tempi di permanenza presso ciascun genitore, sicché, non potendosi operare un'analisi comparata dei redditi (dichiarando il da anni un reddito pari a zero, nonostante continui a lavorare assiduamente), Pt_1 appare corretta la determinazione del contributo materno operata dal Tribunale. In relazione alla eccepita omessa pronuncia in ordine al sub procedimento, la difesa appellata, precisando che trattavasi di ricorso ex art. 709 ter c.p.c. (vertendo in un procedimento pre Cartabia) e non ex art. 473 bis.39 c.p.c. , ha affermato la natura di dipendenza strutturale e funzionale di detto procedimento cautelare (incidentale e privo di autonomia) dal giudizio principale di separazione giudiziale dei coniugi, sicché con la pronuncia della sentenza e della definizione del giudizio principale, a cautela del quale il sub procedimento era stato introdotto, si determina l'automatica caducazione dell'efficacia del provvedimento cautelare emesso o della relativa istanza, ove non ancora decisa. In via incidentale, la difesa , richiamando gli esiti dell'espletata CTU, che aveva suggerito il CP_1 collocamento di presso la madre anche ai fini anagrafici, prospettazione fatta propria anche Per_1 dal Curatore speciale nelle proprie conclusioni, ha affermato che la decisione del giudice si discosta inspiegabilmente da tale indicazione, in assenza di una stringente e rafforzata motivazione contenente le ragioni del discostamento dalle conclusioni del consulente dell'ufficio. Conclusivamente la difesa ha, quindi, chiesto la riforma della sentenza appellata in relazione al collocamento della minore, da individuarsi presso la madre, con previsione di un obbligo di mantenimento a carico del padre nella misura di 300,00 euro mensili.
4. Con relazione di aggiornamento del 7.8.2025, il Servizio sociale del Comune di Milano, riportando l'andamento degli interventi attivati a favore del nucleo familiare successivamente alla sentenza del Tribunale in questa sede impugnata, ha evidenziato il miglioramento della relazione genitoriale sotto il profilo della comunicazione e della collaborazione nell'ambito del percorso di mediazione genitoriale avviato, che ha comportato l'attenuazione della conflittualità della coppia ed importanti ricadute positive sulle condizioni di benessere della minore, la quale ha proseguito l'intervento di psicoterapia e presenta un positivo andamento scolastico. Conclusivamente il Servizio, alla luce del miglioramento del clima relazionale della coppia, non avanzando richieste di revoca dell'affido all'Ente della minore o modifiche al regime di affidamento a favore dell'uno o dell'altro genitore, ha prospettato la necessità della prosecuzione del percorso di mediazione genitoriale e degli interventi in atto.
pagina 8 di 20 5. Con parere del 5.9.2025, il PG sede ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6. Con note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 8.9.2025, le difese delle parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi chiedendone l'accoglimento. In particolare, la difesa di parte appellante ha chiesto il rigetto dell'eccezione di improcedibilità dell'appello per omessa citazione del Curatore speciale sollevata da controparte, chiedendo l'integrazione del contraddittorio ed il rigetto dell'appello incidentale.
7. L'udienza del 10.9.2025 è stata celebrata nell'assenza delle parti, come da provvedimento presidenziale del 13.3.2025. Preliminarmente la Corte, preso atto della mancata citazione del Curatore speciale, ha rinviato il processo all'udienza del 5.11.2025, onerando parte appellante a notificare nei temini indicati il ricorso introduttivo al difensore della minore, assegnando a quest'ultimo termine per la propria costituzione ed ulteriore temine alle parti per il deposito di note conclusive.
8.Con memoria depositata il 31.10.2025, si è costituito il Curatore speciale, il quale ha chiesto il rigetto dei motivi di appello principale ed incidentale e la conferma della sentenza di primo grado. In particolare, il Curatore ha riferito di aver incontrato la minore in data 29.10.2025, riportando che la stessa è apparsa serena e a suo agio, entusiasta del positivo percorso iniziato presso il liceo artistico di Brera, dell'instaurazione di nuovi legami con i compagni di classe, dell'avvio di una relazione sentimentale, della positiva prosecuzione del percorso di supporto psicologico, del quale
è apparsa molto contenta, riconoscendone l'utilità e del miglioramento, a suo dire, dei Per_1 rapporti interpersonali dei genitori. Quanto alla relazione con la madre, il Curatore ha riportato una timida apertura di verso la Per_1
, avendo comunque la minore affermato che il rapporto tra loro è così e così, in Controparte_1 quanto non improntato ad un vero dialogo e che pertanto non si sente pronta ad ampliare i momenti di frequentazione infrasettimanali. A tale riguardo il Curatore, pur affermando che le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado hanno consentito al nucleo familiare di fare passi in avanti, ha, tuttavia, evidenziato che l'equilibrio familiare è ancora precario, sicché sono necessari la presenza del Servizio sociale e l'intervento della terapeuta privata che ha in cura la minore. Quanto ai motivi di appello principale ed incidentale, il Curatore ne ha affermato l' infondatezza, rilevando la correttezza delle statuizioni di primo grado, sia in ordine all'affido all'Ente della minore, (decisione motivata richiamando gli esiti dell'espletata CTU), sia in ordine all'assegnazione della casa familiare, (alla luce del fatto che al momento dell'emissione della sentenza di primo grado l'abitazione familiare non rappresentava più il centro di interessi e di vita di , essendosi la Per_1 stessa trasferita con il padre in altra abitazione da circa un anno e mezzo), sia in ordine alla conferma del collocamento della minore presso il padre, in particolare affermando che un'eventuale modifica di tali assetti rischierebbe di riacutizzare il conflitto genitoriale a discapito della minore.
pagina 9 di 20 A tale riguardo, il Curatore ha affermato che le richieste di entrambi i genitori, come articolate nel presente giudizio di appello, sono ancora significative dell'attuale difficoltà dei medesimi di mettere la figlia al centro delle proprie priorità. Infine, il Curatore ha prospettato l'opportunità di mantenere l'intervento del Servizio sociale anche nella regolamentazione dei rapporti tra madre e figlia, nella prospettiva di una auspicata graduale normalizzazione.
9. Con note scritte depositate il 3.11.2025 la difesa prendendo atto delle conclusioni del Pt_1
Curatore speciale, si è riportata ai propri motivi di appello, chiedendone l'accoglimento. Con note scritte depositate il 4.11.2025, , costituendosi con nuovo difensore, Controparte_1 stigmatizzando il comportamento paterno, non ritenuto tutelante per la minore, si è riportata alle proprie difese e conclusioni, chiedendone l'accoglimento.
10. All'udienza del 5.11.2025, la Corte, preso atto della ritualità delle notifiche al Curatore speciale, letto il parere del PG, che ha chiesto il rigetto dell'appello principale e incidentale e viste le richieste delle difese, che si sono riportate, anche nelle note depositate in data 3 e 4.11.2025, alle proprie conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione.
11. Ritiene la Corte che i motivi di appello principale e incidentale non possano trovare accoglimento e che conseguentemente la sentenza di primo grado debba essere integralmente confermata. Deve, preliminarmente, essere superata l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dalla difesa , con riferimento alla mancata citazione nel presente grado di giudizio del Controparte_1
Curatore speciale della minore, omissione che, pur rappresentando una violazione al principio del contraddittorio, essendo il Curatore, nella sua veste di difensore del minore, litisconsorte necessario, può tuttavia, essere sanata ai sensi dell'art. 331 c.p.c. dal giudice, il quale, in grado di appello, può ordinare l'integrazione del contraddittorio, disponendo la citazione della parte a cura della parte inadempiente. Al riguardo, va osservato che all'udienza del 10.9.2025, la Corte, rilevata l'irritualità del contraddittorio, ha onerato parte appellante alla citazione del Curatore speciale, nella persona dell'avv.to Alessandra Fornesi, il quale, nei termini indicati, si è ritualmente costituito nel presente grado di giudizio. Venendo, quindi, all'esame dei motivi di gravame, deve, innanzi tutto, essere rigettato il primo motivo di appello principale, avente ad oggetto la nullità della sentenza impugnata, in quanto apparente e munita di motivazione per relationem che, a dire della difesa non consentirebbe Pt_1 di fare conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. A tale riguardo si osserva, infatti, che il Tribunale ha riportato i provvedimenti adottati in via provvisoria nel corso del giudizio di primo grado, al fine di ricostruire in modo preciso le fasi e l'iter del procedimento svoltosi avanti i giudici di prime cure, sicché il richiamo a detti provvedimenti è stato utilizzato al solo fine di illustrare ciò che è stato disposto sulla base delle domande delle parti, degli accertamenti effettuati dai Servizi sociali incaricati ed in sede di CTU psicodiagnostica.
pagina 10 di 20 Va, inoltre, rilevato che il Tribunale, nello statuire puntualmente su ogni questione portata al suo vaglio (separazione delle parti, regime di affido della minore, collocamento prevalente della stessa, assegnazione della casa familiare, regolamentazione degli incontri con ciascun genitore e contributo al mantenimento della prole), ha adeguatamente argomentato le ragioni delle decisioni assunte, sia sulla base degli esiti degli accertamenti sul nucleo familiare delegati al Servizio sociale, nonché di quelli demandati al consulente tecnico dell'ufficio, richiamandoli specificatamente ed integrandoli con l'espletato ascolto della minore e con le osservazioni delle dinamiche familiari, come potute apprezzare nel prolungato arco temporale nel quale si sono dispiegati i tempi processuali, sia sulla base della documentazione fiscale prodotta nel corso del giudizio da entrambe le parti. Non pare, pertanto, alla Corte che la sentenza di primo grado possa essere tacciata di “apparenza” o di “inesistenza” , rilevandosi che l'inconsistenza di tale argomento difensivo è indirettamente provata dal tenore dell'atto di appello presentato, con particolare riferimento all'articolazione dei motivi di gravame addotti, che implicitamente confermano l'esplicitazione da parte dei giudici di prime cure di argomentazioni approfondite e motivate, che hanno consentito alla difesa di cogliere a pieno l'iter motivazionale e le ragioni delle decisioni assunte. Venendo all'esame del secondo e del terzo motivo di appello principale, aventi ad oggetto la dedotta erroneità della decisione assunta dal Tribunale in punto responsabilità genitoriale ed affidamento della minore all'Ente, ritiene la Corte pienamente condivisibile la statuizione adottata, apparendo la stessa del tutto coerente e consequenziale agli esiti del giudizio di primo grado. In particolare, va rilevato che il Tribunale non ha ritenuto sussistenti i presupposti né per l'affido condiviso della minore, né per il suo affido in via esclusiva a favore di uno o dell'altro genitore, alla luce dell'elevata ed insanabile conflittualità della coppia genitoriale, che ricadendo, depotenziandole, sulle rispettive capacità di relazionarsi in maniera funzionale alle esigenze della figlia, non solo ha esposto la minore a dinamiche relazionali fortemente disfunzionali e pregiudizievoli, ma ha, altresì, alimentato, elicitandole, posizioni di schieramento della ragazzina a favore di un genitore e discapito dell'altro, nella totale assenza di movimenti di elaborazione critica e riparativa, non essendo nel corso del giudizio di primo grado stato avviato il percorso di coordinazione genitoriale, a causa del mancato consenso da parte di . Parte_1
Con i propri motivi di appello sullo specifico aspetto, la difesa ha affermato che il Tribunale Pt_1 ha omesso di valutare adeguatamente i problemi psichici della , con particolare Controparte_1 riguardo al tema dell'accumulo di oggetti, come confermato anche in sede di CTU e conseguentemente il suo quadro clinico, che ove correttamente valorizzato, avrebbe condotto all'accoglimento della domanda di affido esclusivo della minore formulata dal padre. A tale riguardo, la difesa ha evidenziato quali elementi di erroneità/contraddittorietà della sentenza impugnata, il fatto che solo grazie al padre la situazione del nucleo familiare è stata segnalata al Servizio sociale, che l'uomo si è sempre posto nei confronti della figlia con modalità protettive ed accudenti, che il rapporto tra il padre e , diversamente da quello con la madre, è sempre Per_1 stato improntato al dialogo e al rispetto reciproco e che il a seguito della separazione dalla Pt_1 moglie e dell'uscita dalla casa familiare, si è sempre fatto carico dell'accudimento della figlia,
pagina 11 di 20 nonostante le sue difficoltà economiche, elementi tutti che avrebbero dovuto escludere l'affido della minore all'Ente e portare il Tribunale a prevedere l'affido esclusivo di a favore del Per_1 Pt_1
Dissente la Corte da tale lettura dei fatti che - non considerando gli aspetti di criticità personologica di ciascun genitore e le ricadute che da dette fragilità individuali discendono sulle dinamiche relazionali del sistema familiare - appare minimizzante e gravemente disancorata dai dati di realtà emersi dall'approfondimento psicodiagnostico espletato nel corso del giudizio di primo grado, non contestato dalle parti. Sullo specifico aspetto, l'espletata CTU ha affermato come il conflitto genitoriale sia la composizione esterna di dinamiche personologiche che, a vario titolo, alimentano e sedimentano l'esternalizzazione del conflitto, rispetto alle cause del quale, entrambi i genitori, hanno manifestato, in sede di valutazione, un massiccio arroccamento rispetto alle proprie posizioni, all'interno di una dimensione di attacco/difesa, nella quale emerge una visione diametralmente opposta della realtà, in relazione alla quale non è possibile, allo stato, individuare una composizione e comunque spazi di confronto e di comunicazione costruttiva nell'interesse della figlia minore. L'espletata CTU ha, inoltre, ben spiegato come tali dinamiche conflittuali abbiano rappresentato il presupposto dei movimenti di scissione e di sbilanciamento verso la figura paterna, anche nell'assenza di elementi di pregiudizio tout court nella relazione con la madre, verificatisi nella minore, la quale in assenza di una legittimazione nel potere mantenere vivo un legame affettivo duale paritetico, a causa della reciproca disistima dei genitori nei confronti del ruolo dell'altro, .. si è sottratta al conflitto di lealtà tra le parti “rinunciando” alla madre e strutturando una pericoloso dicotomia che contrappone ad una mamma cattiva un papà buono…. Svuotando il legame del proprio contenuto affettivo viene meno il senso di perdita e la relativa nostalgia legata all'assenza di ciò che è stato. Il diniego è un potente meccanismo difensivo che consente di eludere la matrice dolorosa che alimenta esperienze psichicamente destabilizzanti, privandole del loro potenziale traumatico (cfr. relazione CTU a firma dott.ssa del Per_4
19.2.2023, pag. 45). Va, inoltre, evidenziato come le valutazioni psicodiagnostiche abbiano riportato aspetti di criticità rispetto a ciascun genitore. In particolare, quanto alla madre, è emersa la presenza di difese psichiche estremamente primitive, che sostengono un bisogno di controllo, discendenti da problematici ed instabili legami primari e da angosce separative, che la portano a vivere l'amore sull'oggetto e sull'accumulo materiale come antidoto alla perdita dell'oggetto d'amore, tuttavia in presenza della consapevolezza di dovere effettuare dei cambiamenti nella sua vita per potere stare meglio ed assumersi le proprie responsabilità. Dalla valutazione testistica è, inoltre, emerso che la presenta un Controparte_1 bagaglio molto contenuto di risorse che distribuisce nel ponderato sforzo di escludere il più possibile l'emotività dai suoi processi decisionali e di problem solving…in quanto al momento fa fatica a gestire e modulare bene le sue emozioni, specialmente quelle dolorose che derivano dalla contingenza attuale del rapporto con la figlia. Quando affiorano, infatti, tendono ad intrudere nel suo pensiero , provocandone un disturbo, anche se non grave (può perdere a tratti il contatto con la realtà in queste circostanze) …La sua soluzione al momento è quella di costringere e inibire tutte queste emozioni.. (cfr. relazione di CTU a firma dott.ssa pag. 48). Per_4
pagina 12 di 20 Quanto al padre, risultato dotato di risorse endogene modeste e tendente alla banalizzazione, la valutazione testistica ha evidenziato aspetti insidiosi della sua organizzazione psichica, risultando l'uomo proteso a fare affidamento sul controllo, sull'evitamento, sull'isolamento e sulla negazione finalizzati a scotomizzare l'emotività allo scopo anche di rifuggire il contatto con una profonda e pervasiva incertezza del sé ed antichi bisogni emotivi… Questo assetto lo espone altresì a possibili movimenti cortocircuitali attraverso i quali può tendere a squalificare l'altro non comprendendone a fondo i bisogni e i vissuti… Non avendo molte risorse per gestire questa crisi ed essendo fondamentalmente immaturo, si pone in una posizione sostanzialmente dipendente, aspettandosi nelle relazioni, non tanto il contatto e la vicinanza, quanto il sostegno e il nutrimento concreti.. in questo consiste il suo funzionamento simil narcisistico: egli è fondamentalmente preoccupato per sé e ripiegato su se stesso e i suoi malesseri e non pare molto orientato verso il prossimo. Questa attitudine lo rende meno competente dal punto di vista sociale e potrebbe renderlo anche meno empatico e propenso alla sintonizzazione sui bisogni del prossimo. Tuttavia non si dichiara nemmeno molto disposto a mettersi in discussione, come segnala il suo stile difensivo.. (cfr. relazione CTU a firma dott.
pagg. 48, 49), aspetto, quest'ultimo, pienamente confermato nel corso del giudizio di primo Per_4 grado, con riguardo alla mancata accettazione da parte del dell'intervento di coordinamento Pt_1 genitoriale. Con riferimento, poi, al piano delle competenze genitoriali, l'espletata CTU ha evidenziato in capo ad entrambi i genitori importanti deficitarietà, sia rispetto alle competenze concrete di cura, sia riguardo alle competenze più evolute, come la capacità riflessiva e di mentalizzazione. In particolare, quanto alla madre, il consulente ha affermato che la problematica dell'accumulo ha determinato una grave contaminazione dello spazio di vita della figlia minore, la quale ha faticato a trovare un posto all'interno del disordine e della disorganizzazione materna, senza che ciò e le relative ricadute traumatiche, fossero adeguatamente comprese dalla . Controparte_1
A fronte di ciò, la posizione passivo -vittimistica incarnata dal padre (sia rispetto alle problematiche della moglie, che ai propri motivi di salute, cfr. cardiopatia) lo ha reso co responsabile della condizione di pregiudizio della figlia, omettendo di assumere una posizione matura, ponendosi in un assetto accusatorio e screditante della figura materna, alleandosi con la minore e lasciando, così, il posto ad una modalità collusiva rispetto al posizionamento di verso la madre, aderendo alla posizione Per_1 di rifiuto della figlia (cfr. relazione CTU cit. pag. 50) . Alla luce di quanto sin qui riportato, appare alla Corte evidente che entrambi i genitori manifestino ancora aspetti di fragilità personologica che necessitano di essere adeguatamente sostenuti ed elaborati, tenuto conto che il percorso di coordinamento genitoriale, benché espressamente indicato come necessario all'esito della CTU, non è stato avviato nel corso del giudizio di primo grado. Al riguardo, se è pur vero che, come riportato dal Servizio sociale nella relazione di aggiornamento del 7.8.2025, i genitori, successivamente alla sentenza di primo grado, hanno di recente attivato un percorso di mediazione familiare che sta cominciando a dare segnali positivi, va, tuttavia, osservato che lo stesso Servizio, non prospettando la revoca dell'affidamento della minore al Servizio sociale, né alcuna modica al regime di affido a favore dell'uno o dell'altro genitore, ha affermato la necessità di mantenere gli interventi in essere, non potendosi ancora ritenere superati gli aspetti di criticità individuale che, anche in passato, hanno reso difficoltosa la gestione in autonomia della pagina 13 di 20 responsabilità genitoriale, essendo entrambi i genitori, estremamente concentrati sul loro conflitto, risultati fortemente carenti nel preservare la minore da situazioni di pregiudizio. Quanto, poi, alla richiesta paterna di affido esclusivo della figlia minore, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'affido esclusivo del minore deve essere fondato su una effettiva valutazione della capacità genitoriale, sicché, nel rispetto del principio della bigenitorialità, la scelta dell'affidamento del figlio minore ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole e all'esito di una complessiva, coerente e motivata valutazione dell' effettiva capacità genitoriale (cfr. Cass.Civ.Sez.I, ord. 17 giugno 2025 n. 16324). In tale prospettiva, osserva la Corte, che la richiesta riforma della sentenza di primo grado sullo specifico aspetto, si attesterebbe dannosa per la minore e ciò in ragione delle complesse dinamiche familiari, acuite da andamenti personologici che, non essendo ancora stati adeguatamente elaborati e modificati, rappresentano fattori di possibile pregiudizio ai danni di . Per_1
A tale riguardo, ritiene la Corte che un eventuale affido esclusivo della minore al padre, tenuto conto della elevata conflittualità che contraddistingue ad oggi la relazione dei genitori, comporterebbe un inevitabile sbilanciamento di tutte le facoltà genitoriali in capo al medesimo, con conseguente esclusione della madre da tutti gli aspetti di vita che riguardano la quotidianità della figlia, con conseguente rischio di triangolazione nel conflitto genitoriale e di riattivazione in Giorgia dei movimenti di polarizzazione sulla figura paterna che, nel recente passato, hanno portato la ragazzina a rifiutarsi di incontrare la madre. Va, del resto, ricordato che dalla valutazione psicodiagnostica del padre, sono chiaramente emersi sia andamenti di squalificazione dell'altro e difficoltà ad assumere una posizione matura, con tendenza ad agire una modalità collusiva rispetto alla posizione della figlia di rifiuto della madre, sia resistenza al cambiamento, aspetto che, in un prospettiva di affido monogenitoriale, si attesta quale componente prognosticamente non favorevole ad una gestione della genitorialità in grado di preservare la figura ed il ruolo dell'altro genitore.
Va, poi, osservato che è attualmente in atto una strutturata progettualità volta a ripristinare i rapporti tra madre e figlia, nella prospettiva di una normalizzazione della relazione, comportante interventi di accompagnamento e di supporto individuale a , progettualità che deve essere Per_1 mantenuta ed assicurata dalla presenza di un soggetto terzo che possa agire con ampi poteri decisionali, con facoltà di attivazione, anche in tempo reale, degli interventi ritenuti necessari al conseguimento degli obbiettivi predisposti a tutela della minore e con possibilità di superare anche le possibili ritrosie e chiusure dei genitori.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene la Corte maggiormente tutelante per la minore il mantenimento del suo affido all'Ente, come disposto dalla sentenza impugnata, sicché devono essere rigettati i motivi di appello principale aventi ad oggetto la specifica questione.
Deve, altresì, essere rigettato anche il quarto motivo di appello principale, avente ad oggetto la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre, (di esclusiva proprietà di , Controparte_1 sita in Milano, Via Mincio 12), originariamente disposta dal Tribunale a favore del Pt_1 condividendosi le argomentazioni poste in sentenza a fondamento della specifica statuizione.
pagina 14 di 20 In particolare, dalla lettura degli atti del giudizio di primo grado emerge che , già dal mese Per_1 di aprile 2023, si era trasferita unitamente al padre presso l'abitazione della nonna paterna, (al riguardo nel verbale di udienza del 28.3.2023 si legge : i genitori dichiarano concordemente che, nelle more dei richiesti accertamenti peritali e dei Servizi sociali, a tutela della minore e per sottrarla alle dinamiche relazionali attualmente in essere tra di loro, si trasferirà quanto prima presso l'abitazione della Per_1 nonna paterna, signora EL Ferrazzi), trasferendosi, poi, in un'abitazione condotta in locazione dal padre (come si evince dai motivi di appello della difesa , non facendo, così, più rientro, da Pt_1 tale data, nell' abitazione familiare, rimasta nella piena disponibilità della madre. Appare, pertanto, corretto quanto affermato dal Tribunale circa l'essere venuta meno, in ragione dello stabile collocamento di con il padre nella casa della nonna paterna, l'esigenza di Per_1 garantire alla minore il mantenimento del legame con la casa familiare, di fatto ormai da tempo rescisso in ragione della prolungata assenza. Va, al riguardo, ricordato che secondo costante giurisprudenza, l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario in via prevalente della prole, ha come presupposto esclusivo la tutela dell'interesse della stessa a conservazione l'habitat domestico e le abitudini di vita, al fine di garantire ai figli continuità e stabilità del contesto all'interno del quale si è sviluppata la vita familiare. Va, inoltre, rilevato che la stessa , in sede di ascolto avvenuto in data 28.3.2023, aveva Per_1 prospettato il suo trasferimento presso l'abitazione della nonna paterna, avendo espresso, anche in sede di CTU, scarsa affezione ed evidenti fatiche rispetto alla casa familiare, associata ad un luogo degradato, in quanto disordinato e pieno di oggetti accumulati dalla madre e conseguentemente privo di spazi vitali e fruibili per le sue esigenze di vita (cfr. ..lascia trapelare nel racconto la fatica di vivere in un contesto caotico, impossibilitata ad avere un proprio spazio personale e ad invitare le amiche.. cfr. relazione CTU cit. pag. 30). Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere rigettato lo specifico motivo di appello e confermata la sentenza impugnata. Parimenti, prive di pregio si ritengono le argomentazioni difensive poste a fondamento del quinto motivo di appello, avente ad oggetto la richiesta di riforma della sentenza impugnata con riferimento all'entità del contributo materno al mantenimento della figlia minore, determinato dal Tribunale in 300,00 euro mensili e richiesto dal nella misura di 600,00 euro mensili, oltre il 75% delle spese Pt_1 straordinarie. Sullo specifico aspetto la difesa ha affermato che mentre la situazione reddituale prospettata Pt_1 dal proprio assistito nel corso del giudizio è del tutto corrispondente alla sua effettiva condizione economico/patrimoniale, peraltro gravemente compromessa dalla pandemia Covid 19, quella prospettata da controparte appare lacunosa e contraddittoria, tale da fare ritenere, anche alla luce del rilevante capitale investito dalla (ammontante, alla data del 1.10.2022, a Controparte_1
202.604,85 euro), del tutto inattendibile la ricostruzione di parte portata al vaglio del Tribunale. Come correttamente affermato dai giudici di prime cure, ritiene la Corte, che entrambe le parti, non abbiano fornito una prospettazione attendibile delle rispettive condizioni reddituali, sia avuto riguardo alle discrepanze rilevate tra i redditi dichiarati fiscalmente dalla e quelli Controparte_1 riferiti in sede di udienza, sia avuto riguardo alla prospettata indigenza economico reddituale del pagina 15 di 20 il quale, benché socio accomandatario al 95% della società Anfelettrica, operante nel Pt_1 settore degli impianti elettrici, ha dichiarato di non essersi più ripreso dalle perdite conseguite al periodo pandemico, faticando, inoltre, a lavorare a causa dei problemi cardiaci da cui è affetto, rilevandosi, inoltre, che l'appellante non ha neppure provveduto ad aggiornare nel presente grado di giudizio le proprie dichiarazioni fiscali (essendo le ultime prodotte risalenti all'anno di imposta 2021). Al riguardo, la prospettazione difensiva appare poco credibile, sia tenuto conto del fatto che a circa 5 anni dall'epidemia Covid 19 è difficile ipotizzare che lo specifico settore di commercio nel quale opera il (peraltro particolarmente richiesto e remunerativo) non si sia ancora ripreso, Pt_1 svolgendo, peraltro, l'uomo un'attività in autonomia che gli consente di introiettare guadagni non facilmente tracciabili, sia avuto riguardo al fatto che lo stesso nel corso del giudizio di primo Pt_1 grado, ha in più occasioni dichiarato di stare fuori di casa per tutta a giornata per motivi lavorativi, sicché è evidente che il lavoro non gli manchi, sia tenuto conto del fatto che l'uomo, nell'attualità, non vive più con la propria madre e che pertanto paga un affitto, i cui costi non sono stati documentati nel presente giudizio, oltre a provvedere al mantenimento diretto della figlia, esborsi che pur sussistenti, l'appellante non ha chiarito come possano essere sostenuti stante il lamentato stato di indigenza economica. L'importo individuato dal Tribunale, anche nella percentuale del 50% delle spese straordinarie, oltre ad attestarsi proporzionale alle disponibilità reddituali delle parti come, ritenute nel corso del giudizio, appare, inoltre, congruo, avuto riguardo alle esigenze di crescita della minore ed ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, che si attestano, ormai, in progressivo aumento rispetto alla madre, trascorrendo week end alternati a casa della genitrice, con possibilità di effettuare Per_1 pernottamenti infrasettimanali preso la stessa. Deve, conseguentemente essere confermata la statuizione di natura economica assunta dal Tribunale, con conseguentemente rigetto del relativo motivo di appello. Quanto, infine, al sesto motivo di appello principale, avente ad oggetto la lamentata omessa statuizione in relazione alla domanda di risarcimento ex art. 473 bis.39 c.p.c. proposta dal in Pt_1 data 12.9.2023, (che ha determinato il radicamento del sub procedimento recante n.29440-1/22 e che, come correttamente evidenziato da controparte, deve essere riqualificata ai sensi dell'art.709 ter c.p.c., essendo il procedimento in esame stato proposto in data antecedente al 28.2.2023), ritiene il Collegio che il Tribunale, nel definire il procedimento di separazione dei coniugi con la sentenza in questa sede impugnata, abbia deciso su tutte le domande delle parti (come del resto si desume dal provvedimento del 18.7.2024 di assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. in relazione a tutti i procedimenti radicati, riferito ai numeri 29640/2022, 29640-1/22 e 29640-2/22), sicché, quanto ai sub procedimenti, deve ritenersi essere intervenuto un rigetto implicito delle relative domande. Va, in ogni caso, osservato che, alla luce di quanto verificatosi nel corso del giudizio di primo grado, non sussistono i presupposti per una pronuncia di condanna della ai sensi Controparte_1 dell'art. 709 ter c.p.c. in relazione al mancato rilascio dell'abitazione familiare, poiché assegnata al come disposto dal Tribunale con provvedimenti rispettivamente del 24.4.2023 e del Pt_1
22.5.2023.
pagina 16 di 20 Deve, innanzi tutto, rilevarsi che il cambio della serratura dell'immobile da parte della
[...]
, è intervenuto dopo un litigio tra le parti che aveva reso necessario l'intervento dei CP_1
Carabinieri per allontanare il dall'abitazione, al quale era seguita la consegna volontaria da Pt_1 parte del predetto delle chiavi di casa alla moglie e comunque in un momento in cui le parti avevano già concordato il trasferimento della minore presso l'abitazione della nonna paterna (cfr. verbale di udienza del 28.3.2023), sicché può affermarsi che il trattenimento della Controparte_1 presso l'abitazione di sua esclusiva proprietà, nonostante la vigenza dei provvedimenti provvisori aventi ad oggetto l'assegnazione della casa coniugale, fosse in parte sostenuto dalla convinzione del reperimento di una migliore collocazione abitativa per la figlia minore. Va, inoltre, osservato che il mancato rilascio dell'abitazione familiare, tenuto conto di quanto sopra affermato, non si attesta quale grave inadempienza o condotta atta ad arrecare un pregiudizio alla minore o ad ostacolare il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, sia avuto riguardo al fatto che, come detto, la minore, come peraltro dalla stessa richiesto in sede di ascolto del 28.3.2023 (cfr. mi piacerebbe stare con mia nonna) è stata collocata presso l'abitazione della nonna paterna, non venendosi, così, a trovare in una situazione di pregiudizio abitativo, sia avuto riguardo al fatto che tale collocamento non ha alterato in alcun modo gli interventi prospettati dal Servizio sociale a suo favore, emergendo chiaramente dagli atti di causa che la posticipazione dell' avvio dell'intervento di Contr
a favore di è stata ritenuta opportuna dagli operatori sociali in ragione dell'avvio della Per_1
CTU psicodiagnostica (disposta dal Tribunale in data 20.4.2023) e ciò nella prospettiva di meglio valorizzare gli elementi emersi nell'ambito del percorso valutativo. A tale riguardo, risulta dirimente la relazione di aggiornamento del Servizio sociale di Milano del 28.11.2023 nella parte in cui afferma che attualmente l'intervento educativo non è iniziato poiché la valutazione della dott.ssa Consulente tecnico d'Ufficio incaricato dal Tribunale ordinario, è ancora in Per_5 corso. Si è ritenuto opportuno attendere l'inizio dell'intervento educativo, tenendo conto del parere della dott.ssa un intervento ora svincolato dalle valutazioni effettuate rischierebbe di essere Per_5 una risorsa non adeguatamente spesa. Alla luce di quanto sopra riportato, risulta evidente che il mancato avvio del supporto educativo a favore di non è stato determinato dal mancato rilascio della casa familiare da parte della Per_1 madre, bensì da una valutazione di opportunità effettuata da tutti gli operatori socio sanitari, consulente tecnico compreso, in relazione al concomitante avvio delle operazioni peritali. Quanto, poi, alle doglianze di parte appellante circa l'avere dovuto effettuare maggiori spostamenti per gli accompagnamenti della figlia, con conseguente incremento dei costi a carico del padre, per altro non documentati nel loro effettivo ammontare, si ritiene che la circostanza non configuri alcun ostacolo al corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, non comprendendosi come possa incidere negativamente sull'esercizio della funzione genitoriale l'allungamento di pochi chilometri degli accompagnamenti della figlia, cui il era comunque tenuto. Pt_1
Deve, pertanto, essere rigettato anche il sesto motivo di appello. Venendo, infine, alla valutazione dei motivi di appello incidentale, avanzati dalla difesa
[...]
con il proprio atto di costituzione, aventi ad oggetto il collocamento prevalente della CP_1 minore presso l'abitazione materna e la previsione a carico del padre di un contributo al mantenimento della figlia nella misura di 300,00 euro mensili, ne ritiene la Corte l'infondatezza. pagina 17 di 20 Al riguardo si osserva che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, il Tribunale, nel disporre il collocamento della minore presso il padre, così discostandosi dalle conclusioni dell'elaborato peritale del 9.3.2024, ha fornito un'adeguata motivazione, evidenziando come la relazione tra e la Per_1 madre necessitasse di essere ancora adeguatamente sostenuta e consolidata, sicché nel rispetto delle esigenze di gradualità della minore, un eventuale collocamento presso la madre si sarebbe attestato come un'imposizione, comportante una repentina e radicale modifica della sua quotidianità, con il conseguente rischio di compromettere il percorso di riavvicinamento tra madre e figlia avviato e di incidere negativamente sulla ricostruzione della relazione. Va, del resto, rilevato che lo stesso Curatore speciale, avendo sentito la minore in data 29.10.2025, ha evidenziato come , nell'attualità, non chieda di ampliare i momenti di incontro con la madre, Per_1 riportando una rapporto con la genitrice che necessita di essere ancora adeguatamente elaborato e consolidato. Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale circa l'opportunità di mantenere ancora collocata Per_1 presso il padre, appaiono, pertanto, alla Corte pienamente condivisibili e da confermare nell'attualità, avendo i giudici di prime cure tenuto in debita considerazione, sia la complessità delle dinamiche che hanno caratterizzato il funzionamento del nucleo familiare, cristallizzatesi in chiave psicopatologica come ben tratteggiato nell'ambito dell'espletata CTU, sia i vissuti psico emotivi espressi dalla minore nei confronti della figura materna, che meritano di essere ancora adeguatamente sostenuti ed elaborati, ritenendosi che un'accelerazione verso il materno, potrebbe compromettere definitivamente i movimenti di apertura della ragazzina in ultimo verificatisi verso la madre. A tale riguardo, appaiono significative le valutazioni effettuate nel corso dell'espletata CTU che hanno evidenziato la forte strutturazione nella minore di vissuti negativi nei confronti della madre, (sembra avere interiorizzato l'immagine di una madre colpevole e di un padre vittima, dove lei si colloca nella figura di salvatrice a fronte delle angherie materne…. ha infatti operato un movimento di inversione di Per_1 ruoli finalizzato alla protezione della condizione di “vittima passiva” del padre: contemporaneamente ha agito un controllo onnipotente della relazione con la madre considerata l'unica “colpevole” per le sue inadeguatezze rappresentando per lei un oggetto da attaccare rabbiosamente poiché non è stata in grado di accogliere i suoi bisogni cfr. relazione CTU cit., pagg. 30 e 51), che ancora, nell'attualità, inducono nella ragazzina movimenti di irrigidimento e di chiusura verso la genitrice. E', pertanto, evidente che la minore necessiti di essere supportata, per il tramite dell'intervento di sostegno psicologico avviato a suo favore, in un percorso di rielaborazione della relazione con la madre che, allo stato, non appare essersi ancora concluso, dovendosi rispettare i tempi della ragazzina, la quale, peraltro, come riportato nell'aggiornamento del Servizio sociale di Milano del 3.7.2024,pur avendo ricominciato ad incontrare la genitrice a fine settimana alternati, non se la sente ancora di ampliare ulteriormente le giornate con lei. In tale prospettiva è del tutto probabile che il mutamento del collocamento di presso la Per_1 madre, in un momento in cui è ancora in atto un lavoro di riparazione della relazione, rischierebbe di essere fortemente destabilizzante in quanto vissuto come una imposizione non corrispondente ai propri desideri ed espressivo, agli occhi della minore, dell'incapacità materna di ascoltare e di comprendere i suoi bisogni. pagina 18 di 20 E', pertanto, condivisibile la preoccupazione espressa dal Tribunale circa il rischio di compromissione e di arresto del percorso di ricostruzione della relazione avviato, con contestuale regressione rispetto ai risultati conseguiti. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere rigettato il motivo di appello incidentale proposto da , con conseguente conferma del collocamento prevalente di Controparte_1
presso il padre. Per_1
A fronte delle difficoltà che ancora contraddistinguono il funzionamento del sistema familiare, i cui pregiudizievoli effetti ricadono inevitabilmente su un equilibrato percorso di crescita della minore, i genitori devono in questa sede essere invitati a mantenere gli interventi supportivi avviati a loro favore, come, peraltro, indicato nella recente relazione del Servizio sociale del Comune di Milano del 7.8.2025. E', infatti, di tutta evidenza che le problematicità che connotano il nucleo familiare necessitano di essere adeguatamente affrontate ed elaborate da entrambi i genitori all'interno di un percorso strutturato con l'accompagnamento di un soggetto terzo, nella prospettiva di individuare modalità comunicative e relazionali maggiormente rispondenti al benessere della minore, non potendosi pensare che gli aspetti di criticità del sistema familiare, così gravemente perturbanti per , Per_1 possano essere superati nell'assenza di una rivisitazione critica e consapevole da parte di entrambi i genitori delle rispettive responsabilità rispetto alle disfunzionali dinamiche relazionali, come apprezzate nell'ambito di tutti gli approfondimenti espletati nel corso del giudizio di primo grado. Avuto riguardo alla reciproca soccombenza, le spese del presente grado di giudizio devono essere interamente compensate tra le parti. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art.13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento a carico di entrambe le parti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 di Milano resa in data 18.12.2024, pubblicata il 31.12.2024, così dispone
1) rigetta i motivi di appello principale e incidentale e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2) compensa integralmente tra e parti le spese di lite;
3) dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento a carico di entrambe le parti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
Si comunichi a cura della Cancelleria al Servizio sociale del Comune di Milano
Così deciso in Milano il 5 novembre 2025 Il Presidente est. Dott. Valentina Paletto pagina 19 di 20
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Valentina Paletto Presidente rel. dott. Maria Vicidomini Consigliere dott. Lucio Marcantonio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 671/2025 R.G. avente ad oggetto atto di appello avverso la sentenza n. 11198/2024 in materia di separazione personale dei coniugi, emessa dal Tribunale di Milano in data 18.12.2024, pubblicata il 31.12.2024 pendente tra nato a [...] il [...] residente a [...] Parte_1
C.F. C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Cirillo Carmelo del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18, ha eletto domicilio APPELLANTE e nata a [...] il [...], residente a [...]
Mincio n. 12 C.F. C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Dapino del Foro di Asti, presso il cui studio in Asti, Piazza Statuto n. 1, ha eletto domicilio APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE e
avv. Alessandra Fornesi con studio in Milano, Via Cerva Controparte_2
n. 22 pagina 1 di 20 con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott. ssa Simonetta Bellaviti che, con parere del 5.9.2025, ha chiesto il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza impugnata .
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante: “ Voglia la Corte, ogni contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza del 18.12.2024, depositata il 31.12.2024, resa dal Tribunale di Milano inter partes e notificata allo scrivente il 3.02.2025, così pronunciarsi: In via pregiudiziale 1) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della sentenza 2573/2024 e conseguente provvedere alla rimessione al giudice di primo grado. Nel merito, quanto al ricorso principale: 2) DISPORRE ex art 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre con delega esclusiva allo stesso per le scelte di maggiore interesse che riguardano l'educazione, l'istruzione e la salute. 3) SOSPENDERE e/o limitare la responsabilità genitoriale della sola sig.ra ; 4) ASSEGNARE CP_1 conseguentemente la casa familiare al resistente signor 5) PORRE A CARICO della Sig.ra Pt_1 CP_1 un assegno di mantenimento per la minore in almeno euro 600,00 oltre al 75% delle spese straordinarie. Quanto al procedimento sub1) sull'astreinte rimasta senza pronuncia dal Giudice di primo grado: 6) ACCERTARE E DICHIARARE, che la sig.ra ha ostacolato il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e CP_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
7) ACCERTARE E DICHIARARE, che la sig.ra è CP_1 genitore inadempiente all'ordinanza del 24 aprile 2023 della dott.ssa Fulvia De Luca confermata in data 22 maggio 2023; e conseguentemente CONDANNARE La Sig.ra 8) porre a carico della Sig.ra CP_1
un assegno di mantenimento per la minore in almeno euro 600,00 oltre al 75% delle spese CP_1 straordinarie. 9) al pagamento a favore della ai sensi dell' l'art. 473- bis 39 del c.p.c., di Controparte_3 una somma tra un minimo di € 75,00 a un massimo di € 5.000,00, tenuto conto anche del protrarsi dell'inadempienza a tutt'oggi; 10) al risarcimento dei danni subiti dal sig. nella somma di € 11.491,12 Pt_1
[di cui € 5.587,68 per il maggior tempo dedicato agli spostamenti ed € 5.903,44 per spese vive extra dedicati agli spostamenti], oppure quella somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta secondo giustizia, nonché nella ulteriore somma, da determinarsi in via equitativa, in favore della figlia , disponendo che tale Per_1 somma sia versata su un libretto bancario intestato alla minore. In ogni caso, 11) al pagamento delle competenze professionali a favore dell'avv. Adriano Cirillo che si dichiara anticipatario, con IVA e CPA oltre a spese generali al 15%”. Per parte appellata: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare l'appello improcedibile. In via principale nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. In via principale nel merito, accogliere l'appello incidentale presentato dalla sig.ra e in parziale Controparte_1 riforma della sentenza impugnata provvedere al collocamento della minore presso la madre e Persona_2 mettere a carico del padre un assegno di mantenimento indiretto pari ad euro 300,00. Vinte le spese ed i compensi”.
Per il Curatore speciale: “ chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano voglia:
1.rigettare le domande formulate dalle parti nei rispettivi atti e, per l'effetto, confermare le disposizioni della sentenza n.11198/2024. Con riserva di successivamente dedurre, produrre, indicare testimoni e formulare istanze istruttorie”. Per il PG : chiede la conferma della sentenza appellata.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 2 di 20 1.Con sentenza resa in data 18.12.2024, il Tribunale di Milano, decidendo sulla domanda di separazione giudiziale, iscritta a ruolo in data 28.7.2022 da , in relazione Controparte_1 al matrimonio contratto con rito civile a Milano in data 16.7.2011 con , nel corso del Parte_1 quale, in data 2.11.2011, è nata la figlia , ha dichiarato la separazione personale dei Per_1 coniugi, ha confermato l'affido della minore all'Ente, Comune di Milano, per un periodi di 24 mesi, limitando la responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni di maggiore interesse con riferimento alle scelte scolastiche, educative e sanitarie, nonché gli aspetti relativi al collocamento, alle frequentazioni con i genitori e alle pratiche amministrative, comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ha disposto il collocamento prevalente della minore presso il padre nell'abitazione della nonna paterna, ha, conseguentemente, revocato l'assegnazione della casa familiare al padre, già disposta a favore dello stesso nel corso del giudizio di primo grado a mezzo di provvedimenti provvisori, ha incaricato il Servizio sociale territoriale di continuare a regolamentare i rapporti tra la minore e la madre, con progressivo ampliamento ed immediata introduzione di un pernottamento infrasettimanale, fino ad una ripartizione equilibrata e tendenzialmente paritaria dei tempi di frequentazione di ciascun genitore, ha individuato gli ambiti di intervento rispetto alle questioni sanitarie, educative, scolastiche ed amministrative del genitore collocatario in via prevalente, ha incaricato l'Ente affidatario di intervenire, in caso di disaccordo tra i genitori, anche con riferimento agli atti di gestione straordinaria e di avviare/proseguire il percorso di sostegno psicologico a favore della minore, il sostegno alla genitorialità e psicologico a favore della coppia genitoriale e l'intervento di educativa domiciliare presso ciascun genitore, assicurando, nel contempo, un'attenta attività di monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare e sulle condizioni di benessere di , con trasmissione di relazioni semestrali al Giudice tutelare Per_1
e segnalazione alla competente Procura minorile in caso di ravvisato pregiudizio ai danni della minore, ha posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia tramite il versamento al padre dell'importo mensile di 300,00 euro, oltre il 50% delle spese straordinarie, ha compensato le spese di lite tra le parti ed ha posto a carico di entrambe, nella misura del 50% ciascuna, le spese della CTU. Quanto alle statuizioni relative al regime di affido, il Tribunale - prendendo atto della persistente ed insanabile conflittualità genitoriale, della conseguente incapacità di entrambi i genitori di relazionarsi in maniera funzionale alle esigenze della figlia e delle fragilità personali di ciascuno, incidenti sulla funzione genitoriale e sulla possibilità di esercitarla con modalità condivise, come emerse nel corso degli approfondimenti delegati al Servizio sociale e nell'ambito della disposta CTU psicodiagnostica, che hanno reso necessaria l'adozione di frequenti provvedimenti provvisori nel corso del giudizio di primo grado - ha ritenuto maggiormente tutelante per la minore il suo affido all'Ente, anche alla luce del mancato avvio del percorso di coordinazione genitoriale, in particolare non ritenendo accoglibili le contrapposte domande di affidamento esclusivo della figlia, in ragione delle rispettive gravi carenze genitoriali. Quanto agli incontri tra madre e figlia, il Tribunale prendendo atto del progressivo miglioramento della relazione, avendo la minore iniziato a trascorrere fine settimana alternati con la genitrice, ha incaricato il Servizio sociale di intervenire nella regolamentazione dei rapporti, sostenendoli ed pagina 3 di 20 incrementandoli, nel rispetto delle esigenze di gradualità di , nella prospettiva di una Per_1 normalizzazione degli stessi in termini di equilibrio delle frequentazioni con ciascun genitore. Quanto all'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva della , già Controparte_1 assegnata al padre nel corso del giudizio in quanto collocatario prevalente della minore, il Tribunale rilevando che dal mese di aprile 2023 si è trasferita unitamente al padre nell'abitazione della Per_1 nonna paterna, mentre la madre è rimasta a vivere nell'abitazione coniugale e ritenendo non più attuale l'esigenza di garantire alla minore la conservazione del legame con la casa familiare ormai rescisso dalla prolungata assenza, ha revocato l'assegnazione della stessa al non ritenendo più Pt_1 sussistenti i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c., anche alla luce del prospettato futuro collocamento paritetico della ragazza presso ciascun genitore. Quanto, infine, al contributo al mantenimento della minore, il Tribunale, evidenziando che entrambe le parti non hanno provveduto ad aggiornare le informazioni relative alle loro situazioni reddituali, risalendo le ultime dichiarazioni dei redditi all'anno 2021, ha affermato che la risulta essere CP_1 socia accomandante per il 5% della società Anfelettrica s.a.s (che si occupa di impianti elettrici) di cui il marito è socio accomandatario per il restante 95% delle quote, ha dichiarato di trarre il proprio sostentamento dalle lezioni di inglese impartite privatamente, percependo circa 12.000,00/13.000,00 euro annui (benché le dichiarazioni dei redditi prodotte riportino redditi inferiori rispetto a quelli dichiarati in udienza), è titolare di un conto corrente presso Credit Agricole con saldo positivo al 2021 e di un cospicuo capitale investito che, alla data del 1.10.2022, ammontava a circa 202.604,85 euro (cfr. disclosure del 28.11.2022), è esclusiva proprietaria della casa familiare non gravata da mutuo, mentre il pur essendo socio al 95% della società Anfelettrica s.a.s. ha dichiarato di non Pt_1 ricavare alcun reddito da tale attività, l'ultima dichiarazione dei redditi prodotta risalente al 2021 reca un reddito negativo, pur avendo dichiarato, all' udienza del 28.3.2023, di trascorrere l'intera giornata fuori casa per motivi di lavoro e non ha oneri abitativi vivendo nell'abitazione della madre. A fronte di ciò il Tribunale, rilevando opacità reddituale/patrimoniale rispetto ad entrambe le parti e la scarsa corrispondenza dei redditi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi prodotte rispetto alle effettive capacità reddituali di ciascuno, (avendo, la , dichiarato in udienza di percepire CP_1 dalla propria attività lavorativa somme superiori a quelle dichiarate, disponendo, inoltre, di integra e specifica capacità lavorativa essendo madrelingua inglese e non gravata da stringenti oneri di accudimento della figlia, stante l'età della stessa ed i tempi di frequentazione ridotti e non avendo, il chiarito come possa provvedere al soddisfacimento delle esigenze di vita proprie e della Pt_1 figlia), ha individuato in 300,00 euro mensili il contributo materno al mantenimento indiretto della minore, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della sentenza di primo grado, in ragione del prevalente collocamento di presso il padre. Per_1
2.Avverso la predetta sentenza, con atto depositato in data 7.3.2025, la difesa di Parte_1 ha proposto tempestivo appello ed ha chiesto, in via pregiudiziale una dichiarazione di nullità della sentenza impugnata con rimessione della causa al giudice di primo grado e nel merito, in via principale, in parziale riforma della sentenza appellata, l'affidamento esclusivo della figlia al padre, la limitazione della responsabilità genitoriale della sola madre, l'assegnazione della casa familiare al e la previsione di un assegno di mantenimento a carico della madre di almeno 600,00 euro Pt_1
pagina 4 di 20 mensili, oltre il 75% delle spese straordinarie;
con riferimento al sub procedimento radicato in primo grado con ricorso depositato in data 7.9.2023, ha chiesto, previo accertamento della condotta ostacolante realizzata dalla madre rispetto al corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché dell'inadempimento da parte della stessa all'ordinanza del 24.4.2023 emessa dal Tribunale di Milano, confermata in data 22.5.2023, la condanna di controparte al pagamento a favore della ai sensi dell'art. 473 bis Controparte_3
.39 c.p.c., di una somma tra un minimo di 75,00 euro ed un massimo di 5.000,00 euro e al risarcimento del danno subito dal indicato nella somma di 11.491,12 euro, in relazione agli Pt_1 esborsi dovuti sostenere per gli spostamenti, nonché di ulteriore somma, individuata in via equitativa, in favore della figlia , con relativo versamento su libretto bancario intestato alla Per_1 stessa;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite e competenze professionali. Con il primo motivo d'appello, la difesa ha eccepito la nullità della sentenza emessa dal Pt_1
Tribunale di Milano in quanto meramente apparente, avendo il giudice motivato per relationem, richiamando provvedimenti pregressi, nonché gli esiti degli approfondimenti peritali e delle indagini dei Servizi sociali incaricati, in palese violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c. Con il secondo motivo di appello, la difesa ha contestato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 337 ter, 337 quater e 330 c.c., evidenziando che l'espletata CTU non ha fornito valutazioni negative sul padre - il quale, peraltro, è genitore di altro figlio, , ormai trentenne, nato da Per_3 precedente matrimonio, rispetto al quale non sono mai state rilevate criticità genitoriali – a differenza della madre, la quale, nel corso degli approfondimenti peritali, è risultata essere pervasa da una dimensione di accumulo che si è riverberata, contaminandolo, nello spazio di vita della figlia minore, elemento non valorizzato dal Tribunale, unitamente al quadro clinico della donna, nella decisione assunta in punto affido della minore. La difesa ha, altresì, stigmatizzato la mancata valorizzazione del comportamento tutelante del padre, il quale ha segnalato la problematica situazione familiare agli assistenti sociali, venendo, poi, incomprensibilmente limitato nell'esercizio delle funzioni genitoriali. La difesa ha, quindi, affermato che sussistono i presupposti per disporre l'affido esclusivo della minore al padre, il quale, oltre ad avere denunciato la problematica situazione familiare e le inadeguatezze materne, si è sempre preoccupato di assicurare alla figlia un ambiente di vita sereno e protettivo. Con il terzo motivo di appello, la difesa ha contestato la mancata valorizzazione della figura Pt_1 paterna, cui è conseguito l'affidamento della minore al Servizio sociale, pur a fronte della accertata idoneità del nello svolgimento delle funzioni genitoriali, della dichiarata volontà della Pt_1 minore di volere vivere con il padre (cfr. verbale del 28.3.2023) e delle difficoltà relazionali esistenti tra madre e figlia (avendo dichiarato di non avere un buon rapporto con la genitrice, la Per_1 quale, in una occasione, le ha messo le mani al collo, cfr. mi stava strozzando). A fronte di ciò, la difesa ha evidenziato che il rapporto tra ed il padre è improntato al dialogo Per_1
e all'accudimento, che la minore ha riferito di avere un buon rapporto con il genitore e che il Pt_1
a seguito del cambio della serratura dell'abitazione familiare effettuato arbitrariamente dalla
[...]
, che aveva impedito a padre e figlia di permanere nella casa familiare, benché agli stessi CP_1 assegnata, si è fatto carico con dedizione dell'accudimento della figlia, nonostante i disagi e gli pagina 5 di 20 aggravi economici conseguenti all'agito materno, incentivando, inoltre, la minore a rispondere ai messaggi della madre e a frequentarla, nonostante le sue ritrosie. La difesa ha, quindi, affermato l'assenza di pregiudizi ai danni della minore rispetto alla figura paterna, con la quale , nell'attualità, vive tranquillamente e che l'ha sempre accudita ed Per_1 accolta, anche con l'aiuto della propria madre, nonna paterna della minore. Con il quarto motivo di appello, la difesa ha contestato la statuizione relativa all'assegnazione Pt_1 della casa familiare alla ed ha affermato che il trasferimento di padre e figlia Controparte_1 presso l'abitazione della nonna paterna è stata una necessità conseguita al mancato arbitrario rilascio da parte della madre della casa coniugale, (disattendendo, così, il provvedimento del giudice), comportamento che impedendo alla minore di rientrare a casa sua, ha reso difficoltosi sia gli approfondimenti della CTU, sia l'avvio degli interventi territoriali a favore di da parte del Per_1
Servizio sociale. A tale proposito, la difesa ha affermato che la decisione del giudice ha finito per premiare il comportamento contra legem tenuto dalla madre. Con il quinto motivo di appello, la difesa ha contestato la statuizione relativa al contributo al Pt_1 mantenimento della minore, affermando che non vi sono, allo stato, prove che possano confutare la prospettazione resa dal circa le proprie condizioni reddituali, avendo la parte ottemperato Pt_1 alle richieste documentali del giudice e non avendo, peraltro, il Tribunale neppure tenuto in considerazione il pignoramento subito (DOC.15), sicché in assenza di ulteriore istruttoria, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la tesi difensiva, in base alla quale, dopo l'emergenza sanitaria COVID 19, l'attività del ha subito un duro arresto, faticando ancora nell'attualità a ripartire. In tale Pt_1 contesto, infatti, l'appellante si è trovato fuori di casa, a dovere sostenere da solo le spese di mantenimento della figlia e pagare un canone di locazione. A fronte di ciò, la difesa ha evidenziato le discrepanze lampanti rispetto alla situazione reddituale documentata dalla , che avrebbe dovuto portare il giudice a stabile un importo per Controparte_1 il mantenimento della figlia almeno nella misura di 600,00 euro mensili, tenuto, altresì, conto del pregresso tenore di vita di e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Per_1
Con il sesto motivo di appello, la difesa ha eccepito l'assenza di pronuncia da parte del Pt_1
Tribunale in ordine al sub procedimento radicato in data 11.9.2023 dal padre, avente ad oggetto il mancato rispetto da parte della dell'ordinanza di assegnazione della casa Controparte_1 familiare e volto, ai sensi dell' art. 473 bis.39 c.p.c., ad ammonire la madre per il comportamento pregiudizievole tenuto ai danni della figlia ed ostacolante l'affidamento, a condannarla al pagamento di una sanzione prevista dalla legge e a disporre un risarcimento nei confronti del padre, nella misura di 11.491,12 euro relativo alle spese aggiuntive sostenute per i trasporti della minore per il tempo extra dedicato a tali spostamenti. Al riguardo la difesa, chiedendo una pronuncia di questa Corte sullo specifico aspetto, ha affermato che trattasi di violazioni a diritti della persona (in specie alla genitorialità) e pertanto contrastanti con il diritto dell'effettività di tutela e con l'art. 8 della Convenzione EDU.
3. Integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 10.7.2025,
[...]
ha chiesto, in via preliminare una dichiarazione di inammissibilità dell'appello, Controparte_1
pagina 6 di 20 in via principale e nel merito il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto ed in via incidentale, il collocamento della minore presso di sé con conseguente obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di 300,00 euro mensili. In via preliminare, la difesa ha eccepito la mancata citazione nel procedimento di appello CP_1 da parte del del Curatore speciale, litisconsorte necessario, con conseguente violazione del Pt_1 contraddittorio e dei diritto di difesa, tale da inficiare la regolare costituzione del rapporto processuale e configurare un'ipotesi di improcedibilità dell'appello. Al riguardo la difesa, citando la giurisprudenza della Suprema Corte, ha affermato che trattasi di violazione che non attiene alla mera vocatio in ius, bensì alla editio ationis, afferendo ad un difetto radicale che incide sull'esistenza del rapporto processuale e che, in ogni caso, non possono riaprirsi i termini per l'impugnazione, in quanto decorsi. Nel merito, quanto alla dedotta nullità della sentenza, la difesa ha affermato che, Controparte_1 nel caso in esame, non si ravvisa un'ipotesi di motivazione apparente, atteso che, come richiesto dalla giurisprudenza in tema di motivazione per relationem, sono presenti nel testo del provvedimento impugnato argomentazioni idonee a fare conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento, essendo, comunque, i contenuti mutuati stati oggetto di autonoma valutazione critica, risultando le ragioni della decisione in modo chiaro, univoco ed esaustivo (cfr. Cass. Sez.U.
4.6.2008 n.14814). Quanto alle censure relative alla responsabilità genitoriale e al regime di affido, la difesa ha affermato la correttezza delle statuizioni assunte dal Tribunale, anche alla luce della espletata CTU, nella quale non sono emersi elementi idonei ad affermare l'inidoneità genitoriale materna e a suffragare la tesi di controparte, secondo la quale la sarebbe affetta da malattie mentali/psichiche, CP_1 affermazione rimasta priva di qualsivoglia riscontro. La difesa, inoltre, richiamando l'annotazione di servizio dei Carabinieri di Milano intervenuti presso l'abitazione della coppia genitoriale, ha evidenziato come in nessun passo di detta annotazione la minore, benché espressamente interrogata sullo specifico aspetto dai Pubblici ufficiali, ha riportato la realizzazione ai propri danni di condotte violente da parte della madre. La difesa ha, quindi, affermato la bontà della statuizione assunta dal Tribunale in relazione all'affido della minore all'Ente, anche al fine di evitare, come evidenziato dal CTU, che venga Per_1 triangolata nelle vicissitudini dei genitori, con il rischio di nuove polarizzazioni a difesa del padre. Con riferimento all'assegnazione della casa familiare, la difesa ha affermato che il CP_1 presupposto che aveva fondato l'originario provvedimento di assegnazione dell'abitazione coniugale al (segnatamente all'esigenza di conservare l'habitat domestico della minore), è nel corso del Pt_1 giudizio venuto meno, stanti la prolungata assenza di da detta abitazione ed il Per_1 consolidamento del suo collocamento, in un primo momento, presso la casa della nonna paterna e successivamente presso quella paterna. La difesa ha, quindi, evidenziato che il cambio della serratura ad opera della è Controparte_1 avvenuto a seguito di un episodio che aveva visto la donna ancora una volta vittima dell'atteggiamento aggressivo del marito e che aveva reso necessario l'intervento delle per Pt_2 allontanarlo dall'abitazione, con contestuale volontaria consegna delle chiavi da parte del medesimo e pagina 7 di 20 che comunque, prima di tale momento, il giudice aveva già disposto il collocamento temporaneo di presso la nonna paterna. Per_1
La difesa ha, poi, affermato che, nell'attualità, la questione è superata dal fatto che padre e figlia abitano in via Broni n.16 già dal mese di settembre 2024, luogo in cui la minore ha trasferito la residenza, senza che ciò abbia comportato una modifica del Servizio sociale competente. Quanto al contributo materno al mantenimento economico, la difesa ha affermato l'inattendibilità della documentazione prodotta dal sia alla luce del fatto che il medesimo ha sempre Pt_1 dichiarato di lavorare, sia tenuto conto delle richieste avanzate da controparte nella propria conclusionale, segnatamente alla previsione di un mantenimento diretto della figlia nei tempi di permanenza presso ciascun genitore, sicché, non potendosi operare un'analisi comparata dei redditi (dichiarando il da anni un reddito pari a zero, nonostante continui a lavorare assiduamente), Pt_1 appare corretta la determinazione del contributo materno operata dal Tribunale. In relazione alla eccepita omessa pronuncia in ordine al sub procedimento, la difesa appellata, precisando che trattavasi di ricorso ex art. 709 ter c.p.c. (vertendo in un procedimento pre Cartabia) e non ex art. 473 bis.39 c.p.c. , ha affermato la natura di dipendenza strutturale e funzionale di detto procedimento cautelare (incidentale e privo di autonomia) dal giudizio principale di separazione giudiziale dei coniugi, sicché con la pronuncia della sentenza e della definizione del giudizio principale, a cautela del quale il sub procedimento era stato introdotto, si determina l'automatica caducazione dell'efficacia del provvedimento cautelare emesso o della relativa istanza, ove non ancora decisa. In via incidentale, la difesa , richiamando gli esiti dell'espletata CTU, che aveva suggerito il CP_1 collocamento di presso la madre anche ai fini anagrafici, prospettazione fatta propria anche Per_1 dal Curatore speciale nelle proprie conclusioni, ha affermato che la decisione del giudice si discosta inspiegabilmente da tale indicazione, in assenza di una stringente e rafforzata motivazione contenente le ragioni del discostamento dalle conclusioni del consulente dell'ufficio. Conclusivamente la difesa ha, quindi, chiesto la riforma della sentenza appellata in relazione al collocamento della minore, da individuarsi presso la madre, con previsione di un obbligo di mantenimento a carico del padre nella misura di 300,00 euro mensili.
4. Con relazione di aggiornamento del 7.8.2025, il Servizio sociale del Comune di Milano, riportando l'andamento degli interventi attivati a favore del nucleo familiare successivamente alla sentenza del Tribunale in questa sede impugnata, ha evidenziato il miglioramento della relazione genitoriale sotto il profilo della comunicazione e della collaborazione nell'ambito del percorso di mediazione genitoriale avviato, che ha comportato l'attenuazione della conflittualità della coppia ed importanti ricadute positive sulle condizioni di benessere della minore, la quale ha proseguito l'intervento di psicoterapia e presenta un positivo andamento scolastico. Conclusivamente il Servizio, alla luce del miglioramento del clima relazionale della coppia, non avanzando richieste di revoca dell'affido all'Ente della minore o modifiche al regime di affidamento a favore dell'uno o dell'altro genitore, ha prospettato la necessità della prosecuzione del percorso di mediazione genitoriale e degli interventi in atto.
pagina 8 di 20 5. Con parere del 5.9.2025, il PG sede ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6. Con note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 8.9.2025, le difese delle parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi chiedendone l'accoglimento. In particolare, la difesa di parte appellante ha chiesto il rigetto dell'eccezione di improcedibilità dell'appello per omessa citazione del Curatore speciale sollevata da controparte, chiedendo l'integrazione del contraddittorio ed il rigetto dell'appello incidentale.
7. L'udienza del 10.9.2025 è stata celebrata nell'assenza delle parti, come da provvedimento presidenziale del 13.3.2025. Preliminarmente la Corte, preso atto della mancata citazione del Curatore speciale, ha rinviato il processo all'udienza del 5.11.2025, onerando parte appellante a notificare nei temini indicati il ricorso introduttivo al difensore della minore, assegnando a quest'ultimo termine per la propria costituzione ed ulteriore temine alle parti per il deposito di note conclusive.
8.Con memoria depositata il 31.10.2025, si è costituito il Curatore speciale, il quale ha chiesto il rigetto dei motivi di appello principale ed incidentale e la conferma della sentenza di primo grado. In particolare, il Curatore ha riferito di aver incontrato la minore in data 29.10.2025, riportando che la stessa è apparsa serena e a suo agio, entusiasta del positivo percorso iniziato presso il liceo artistico di Brera, dell'instaurazione di nuovi legami con i compagni di classe, dell'avvio di una relazione sentimentale, della positiva prosecuzione del percorso di supporto psicologico, del quale
è apparsa molto contenta, riconoscendone l'utilità e del miglioramento, a suo dire, dei Per_1 rapporti interpersonali dei genitori. Quanto alla relazione con la madre, il Curatore ha riportato una timida apertura di verso la Per_1
, avendo comunque la minore affermato che il rapporto tra loro è così e così, in Controparte_1 quanto non improntato ad un vero dialogo e che pertanto non si sente pronta ad ampliare i momenti di frequentazione infrasettimanali. A tale riguardo il Curatore, pur affermando che le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado hanno consentito al nucleo familiare di fare passi in avanti, ha, tuttavia, evidenziato che l'equilibrio familiare è ancora precario, sicché sono necessari la presenza del Servizio sociale e l'intervento della terapeuta privata che ha in cura la minore. Quanto ai motivi di appello principale ed incidentale, il Curatore ne ha affermato l' infondatezza, rilevando la correttezza delle statuizioni di primo grado, sia in ordine all'affido all'Ente della minore, (decisione motivata richiamando gli esiti dell'espletata CTU), sia in ordine all'assegnazione della casa familiare, (alla luce del fatto che al momento dell'emissione della sentenza di primo grado l'abitazione familiare non rappresentava più il centro di interessi e di vita di , essendosi la Per_1 stessa trasferita con il padre in altra abitazione da circa un anno e mezzo), sia in ordine alla conferma del collocamento della minore presso il padre, in particolare affermando che un'eventuale modifica di tali assetti rischierebbe di riacutizzare il conflitto genitoriale a discapito della minore.
pagina 9 di 20 A tale riguardo, il Curatore ha affermato che le richieste di entrambi i genitori, come articolate nel presente giudizio di appello, sono ancora significative dell'attuale difficoltà dei medesimi di mettere la figlia al centro delle proprie priorità. Infine, il Curatore ha prospettato l'opportunità di mantenere l'intervento del Servizio sociale anche nella regolamentazione dei rapporti tra madre e figlia, nella prospettiva di una auspicata graduale normalizzazione.
9. Con note scritte depositate il 3.11.2025 la difesa prendendo atto delle conclusioni del Pt_1
Curatore speciale, si è riportata ai propri motivi di appello, chiedendone l'accoglimento. Con note scritte depositate il 4.11.2025, , costituendosi con nuovo difensore, Controparte_1 stigmatizzando il comportamento paterno, non ritenuto tutelante per la minore, si è riportata alle proprie difese e conclusioni, chiedendone l'accoglimento.
10. All'udienza del 5.11.2025, la Corte, preso atto della ritualità delle notifiche al Curatore speciale, letto il parere del PG, che ha chiesto il rigetto dell'appello principale e incidentale e viste le richieste delle difese, che si sono riportate, anche nelle note depositate in data 3 e 4.11.2025, alle proprie conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione.
11. Ritiene la Corte che i motivi di appello principale e incidentale non possano trovare accoglimento e che conseguentemente la sentenza di primo grado debba essere integralmente confermata. Deve, preliminarmente, essere superata l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dalla difesa , con riferimento alla mancata citazione nel presente grado di giudizio del Controparte_1
Curatore speciale della minore, omissione che, pur rappresentando una violazione al principio del contraddittorio, essendo il Curatore, nella sua veste di difensore del minore, litisconsorte necessario, può tuttavia, essere sanata ai sensi dell'art. 331 c.p.c. dal giudice, il quale, in grado di appello, può ordinare l'integrazione del contraddittorio, disponendo la citazione della parte a cura della parte inadempiente. Al riguardo, va osservato che all'udienza del 10.9.2025, la Corte, rilevata l'irritualità del contraddittorio, ha onerato parte appellante alla citazione del Curatore speciale, nella persona dell'avv.to Alessandra Fornesi, il quale, nei termini indicati, si è ritualmente costituito nel presente grado di giudizio. Venendo, quindi, all'esame dei motivi di gravame, deve, innanzi tutto, essere rigettato il primo motivo di appello principale, avente ad oggetto la nullità della sentenza impugnata, in quanto apparente e munita di motivazione per relationem che, a dire della difesa non consentirebbe Pt_1 di fare conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. A tale riguardo si osserva, infatti, che il Tribunale ha riportato i provvedimenti adottati in via provvisoria nel corso del giudizio di primo grado, al fine di ricostruire in modo preciso le fasi e l'iter del procedimento svoltosi avanti i giudici di prime cure, sicché il richiamo a detti provvedimenti è stato utilizzato al solo fine di illustrare ciò che è stato disposto sulla base delle domande delle parti, degli accertamenti effettuati dai Servizi sociali incaricati ed in sede di CTU psicodiagnostica.
pagina 10 di 20 Va, inoltre, rilevato che il Tribunale, nello statuire puntualmente su ogni questione portata al suo vaglio (separazione delle parti, regime di affido della minore, collocamento prevalente della stessa, assegnazione della casa familiare, regolamentazione degli incontri con ciascun genitore e contributo al mantenimento della prole), ha adeguatamente argomentato le ragioni delle decisioni assunte, sia sulla base degli esiti degli accertamenti sul nucleo familiare delegati al Servizio sociale, nonché di quelli demandati al consulente tecnico dell'ufficio, richiamandoli specificatamente ed integrandoli con l'espletato ascolto della minore e con le osservazioni delle dinamiche familiari, come potute apprezzare nel prolungato arco temporale nel quale si sono dispiegati i tempi processuali, sia sulla base della documentazione fiscale prodotta nel corso del giudizio da entrambe le parti. Non pare, pertanto, alla Corte che la sentenza di primo grado possa essere tacciata di “apparenza” o di “inesistenza” , rilevandosi che l'inconsistenza di tale argomento difensivo è indirettamente provata dal tenore dell'atto di appello presentato, con particolare riferimento all'articolazione dei motivi di gravame addotti, che implicitamente confermano l'esplicitazione da parte dei giudici di prime cure di argomentazioni approfondite e motivate, che hanno consentito alla difesa di cogliere a pieno l'iter motivazionale e le ragioni delle decisioni assunte. Venendo all'esame del secondo e del terzo motivo di appello principale, aventi ad oggetto la dedotta erroneità della decisione assunta dal Tribunale in punto responsabilità genitoriale ed affidamento della minore all'Ente, ritiene la Corte pienamente condivisibile la statuizione adottata, apparendo la stessa del tutto coerente e consequenziale agli esiti del giudizio di primo grado. In particolare, va rilevato che il Tribunale non ha ritenuto sussistenti i presupposti né per l'affido condiviso della minore, né per il suo affido in via esclusiva a favore di uno o dell'altro genitore, alla luce dell'elevata ed insanabile conflittualità della coppia genitoriale, che ricadendo, depotenziandole, sulle rispettive capacità di relazionarsi in maniera funzionale alle esigenze della figlia, non solo ha esposto la minore a dinamiche relazionali fortemente disfunzionali e pregiudizievoli, ma ha, altresì, alimentato, elicitandole, posizioni di schieramento della ragazzina a favore di un genitore e discapito dell'altro, nella totale assenza di movimenti di elaborazione critica e riparativa, non essendo nel corso del giudizio di primo grado stato avviato il percorso di coordinazione genitoriale, a causa del mancato consenso da parte di . Parte_1
Con i propri motivi di appello sullo specifico aspetto, la difesa ha affermato che il Tribunale Pt_1 ha omesso di valutare adeguatamente i problemi psichici della , con particolare Controparte_1 riguardo al tema dell'accumulo di oggetti, come confermato anche in sede di CTU e conseguentemente il suo quadro clinico, che ove correttamente valorizzato, avrebbe condotto all'accoglimento della domanda di affido esclusivo della minore formulata dal padre. A tale riguardo, la difesa ha evidenziato quali elementi di erroneità/contraddittorietà della sentenza impugnata, il fatto che solo grazie al padre la situazione del nucleo familiare è stata segnalata al Servizio sociale, che l'uomo si è sempre posto nei confronti della figlia con modalità protettive ed accudenti, che il rapporto tra il padre e , diversamente da quello con la madre, è sempre Per_1 stato improntato al dialogo e al rispetto reciproco e che il a seguito della separazione dalla Pt_1 moglie e dell'uscita dalla casa familiare, si è sempre fatto carico dell'accudimento della figlia,
pagina 11 di 20 nonostante le sue difficoltà economiche, elementi tutti che avrebbero dovuto escludere l'affido della minore all'Ente e portare il Tribunale a prevedere l'affido esclusivo di a favore del Per_1 Pt_1
Dissente la Corte da tale lettura dei fatti che - non considerando gli aspetti di criticità personologica di ciascun genitore e le ricadute che da dette fragilità individuali discendono sulle dinamiche relazionali del sistema familiare - appare minimizzante e gravemente disancorata dai dati di realtà emersi dall'approfondimento psicodiagnostico espletato nel corso del giudizio di primo grado, non contestato dalle parti. Sullo specifico aspetto, l'espletata CTU ha affermato come il conflitto genitoriale sia la composizione esterna di dinamiche personologiche che, a vario titolo, alimentano e sedimentano l'esternalizzazione del conflitto, rispetto alle cause del quale, entrambi i genitori, hanno manifestato, in sede di valutazione, un massiccio arroccamento rispetto alle proprie posizioni, all'interno di una dimensione di attacco/difesa, nella quale emerge una visione diametralmente opposta della realtà, in relazione alla quale non è possibile, allo stato, individuare una composizione e comunque spazi di confronto e di comunicazione costruttiva nell'interesse della figlia minore. L'espletata CTU ha, inoltre, ben spiegato come tali dinamiche conflittuali abbiano rappresentato il presupposto dei movimenti di scissione e di sbilanciamento verso la figura paterna, anche nell'assenza di elementi di pregiudizio tout court nella relazione con la madre, verificatisi nella minore, la quale in assenza di una legittimazione nel potere mantenere vivo un legame affettivo duale paritetico, a causa della reciproca disistima dei genitori nei confronti del ruolo dell'altro, .. si è sottratta al conflitto di lealtà tra le parti “rinunciando” alla madre e strutturando una pericoloso dicotomia che contrappone ad una mamma cattiva un papà buono…. Svuotando il legame del proprio contenuto affettivo viene meno il senso di perdita e la relativa nostalgia legata all'assenza di ciò che è stato. Il diniego è un potente meccanismo difensivo che consente di eludere la matrice dolorosa che alimenta esperienze psichicamente destabilizzanti, privandole del loro potenziale traumatico (cfr. relazione CTU a firma dott.ssa del Per_4
19.2.2023, pag. 45). Va, inoltre, evidenziato come le valutazioni psicodiagnostiche abbiano riportato aspetti di criticità rispetto a ciascun genitore. In particolare, quanto alla madre, è emersa la presenza di difese psichiche estremamente primitive, che sostengono un bisogno di controllo, discendenti da problematici ed instabili legami primari e da angosce separative, che la portano a vivere l'amore sull'oggetto e sull'accumulo materiale come antidoto alla perdita dell'oggetto d'amore, tuttavia in presenza della consapevolezza di dovere effettuare dei cambiamenti nella sua vita per potere stare meglio ed assumersi le proprie responsabilità. Dalla valutazione testistica è, inoltre, emerso che la presenta un Controparte_1 bagaglio molto contenuto di risorse che distribuisce nel ponderato sforzo di escludere il più possibile l'emotività dai suoi processi decisionali e di problem solving…in quanto al momento fa fatica a gestire e modulare bene le sue emozioni, specialmente quelle dolorose che derivano dalla contingenza attuale del rapporto con la figlia. Quando affiorano, infatti, tendono ad intrudere nel suo pensiero , provocandone un disturbo, anche se non grave (può perdere a tratti il contatto con la realtà in queste circostanze) …La sua soluzione al momento è quella di costringere e inibire tutte queste emozioni.. (cfr. relazione di CTU a firma dott.ssa pag. 48). Per_4
pagina 12 di 20 Quanto al padre, risultato dotato di risorse endogene modeste e tendente alla banalizzazione, la valutazione testistica ha evidenziato aspetti insidiosi della sua organizzazione psichica, risultando l'uomo proteso a fare affidamento sul controllo, sull'evitamento, sull'isolamento e sulla negazione finalizzati a scotomizzare l'emotività allo scopo anche di rifuggire il contatto con una profonda e pervasiva incertezza del sé ed antichi bisogni emotivi… Questo assetto lo espone altresì a possibili movimenti cortocircuitali attraverso i quali può tendere a squalificare l'altro non comprendendone a fondo i bisogni e i vissuti… Non avendo molte risorse per gestire questa crisi ed essendo fondamentalmente immaturo, si pone in una posizione sostanzialmente dipendente, aspettandosi nelle relazioni, non tanto il contatto e la vicinanza, quanto il sostegno e il nutrimento concreti.. in questo consiste il suo funzionamento simil narcisistico: egli è fondamentalmente preoccupato per sé e ripiegato su se stesso e i suoi malesseri e non pare molto orientato verso il prossimo. Questa attitudine lo rende meno competente dal punto di vista sociale e potrebbe renderlo anche meno empatico e propenso alla sintonizzazione sui bisogni del prossimo. Tuttavia non si dichiara nemmeno molto disposto a mettersi in discussione, come segnala il suo stile difensivo.. (cfr. relazione CTU a firma dott.
pagg. 48, 49), aspetto, quest'ultimo, pienamente confermato nel corso del giudizio di primo Per_4 grado, con riguardo alla mancata accettazione da parte del dell'intervento di coordinamento Pt_1 genitoriale. Con riferimento, poi, al piano delle competenze genitoriali, l'espletata CTU ha evidenziato in capo ad entrambi i genitori importanti deficitarietà, sia rispetto alle competenze concrete di cura, sia riguardo alle competenze più evolute, come la capacità riflessiva e di mentalizzazione. In particolare, quanto alla madre, il consulente ha affermato che la problematica dell'accumulo ha determinato una grave contaminazione dello spazio di vita della figlia minore, la quale ha faticato a trovare un posto all'interno del disordine e della disorganizzazione materna, senza che ciò e le relative ricadute traumatiche, fossero adeguatamente comprese dalla . Controparte_1
A fronte di ciò, la posizione passivo -vittimistica incarnata dal padre (sia rispetto alle problematiche della moglie, che ai propri motivi di salute, cfr. cardiopatia) lo ha reso co responsabile della condizione di pregiudizio della figlia, omettendo di assumere una posizione matura, ponendosi in un assetto accusatorio e screditante della figura materna, alleandosi con la minore e lasciando, così, il posto ad una modalità collusiva rispetto al posizionamento di verso la madre, aderendo alla posizione Per_1 di rifiuto della figlia (cfr. relazione CTU cit. pag. 50) . Alla luce di quanto sin qui riportato, appare alla Corte evidente che entrambi i genitori manifestino ancora aspetti di fragilità personologica che necessitano di essere adeguatamente sostenuti ed elaborati, tenuto conto che il percorso di coordinamento genitoriale, benché espressamente indicato come necessario all'esito della CTU, non è stato avviato nel corso del giudizio di primo grado. Al riguardo, se è pur vero che, come riportato dal Servizio sociale nella relazione di aggiornamento del 7.8.2025, i genitori, successivamente alla sentenza di primo grado, hanno di recente attivato un percorso di mediazione familiare che sta cominciando a dare segnali positivi, va, tuttavia, osservato che lo stesso Servizio, non prospettando la revoca dell'affidamento della minore al Servizio sociale, né alcuna modica al regime di affido a favore dell'uno o dell'altro genitore, ha affermato la necessità di mantenere gli interventi in essere, non potendosi ancora ritenere superati gli aspetti di criticità individuale che, anche in passato, hanno reso difficoltosa la gestione in autonomia della pagina 13 di 20 responsabilità genitoriale, essendo entrambi i genitori, estremamente concentrati sul loro conflitto, risultati fortemente carenti nel preservare la minore da situazioni di pregiudizio. Quanto, poi, alla richiesta paterna di affido esclusivo della figlia minore, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'affido esclusivo del minore deve essere fondato su una effettiva valutazione della capacità genitoriale, sicché, nel rispetto del principio della bigenitorialità, la scelta dell'affidamento del figlio minore ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole e all'esito di una complessiva, coerente e motivata valutazione dell' effettiva capacità genitoriale (cfr. Cass.Civ.Sez.I, ord. 17 giugno 2025 n. 16324). In tale prospettiva, osserva la Corte, che la richiesta riforma della sentenza di primo grado sullo specifico aspetto, si attesterebbe dannosa per la minore e ciò in ragione delle complesse dinamiche familiari, acuite da andamenti personologici che, non essendo ancora stati adeguatamente elaborati e modificati, rappresentano fattori di possibile pregiudizio ai danni di . Per_1
A tale riguardo, ritiene la Corte che un eventuale affido esclusivo della minore al padre, tenuto conto della elevata conflittualità che contraddistingue ad oggi la relazione dei genitori, comporterebbe un inevitabile sbilanciamento di tutte le facoltà genitoriali in capo al medesimo, con conseguente esclusione della madre da tutti gli aspetti di vita che riguardano la quotidianità della figlia, con conseguente rischio di triangolazione nel conflitto genitoriale e di riattivazione in Giorgia dei movimenti di polarizzazione sulla figura paterna che, nel recente passato, hanno portato la ragazzina a rifiutarsi di incontrare la madre. Va, del resto, ricordato che dalla valutazione psicodiagnostica del padre, sono chiaramente emersi sia andamenti di squalificazione dell'altro e difficoltà ad assumere una posizione matura, con tendenza ad agire una modalità collusiva rispetto alla posizione della figlia di rifiuto della madre, sia resistenza al cambiamento, aspetto che, in un prospettiva di affido monogenitoriale, si attesta quale componente prognosticamente non favorevole ad una gestione della genitorialità in grado di preservare la figura ed il ruolo dell'altro genitore.
Va, poi, osservato che è attualmente in atto una strutturata progettualità volta a ripristinare i rapporti tra madre e figlia, nella prospettiva di una normalizzazione della relazione, comportante interventi di accompagnamento e di supporto individuale a , progettualità che deve essere Per_1 mantenuta ed assicurata dalla presenza di un soggetto terzo che possa agire con ampi poteri decisionali, con facoltà di attivazione, anche in tempo reale, degli interventi ritenuti necessari al conseguimento degli obbiettivi predisposti a tutela della minore e con possibilità di superare anche le possibili ritrosie e chiusure dei genitori.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene la Corte maggiormente tutelante per la minore il mantenimento del suo affido all'Ente, come disposto dalla sentenza impugnata, sicché devono essere rigettati i motivi di appello principale aventi ad oggetto la specifica questione.
Deve, altresì, essere rigettato anche il quarto motivo di appello principale, avente ad oggetto la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre, (di esclusiva proprietà di , Controparte_1 sita in Milano, Via Mincio 12), originariamente disposta dal Tribunale a favore del Pt_1 condividendosi le argomentazioni poste in sentenza a fondamento della specifica statuizione.
pagina 14 di 20 In particolare, dalla lettura degli atti del giudizio di primo grado emerge che , già dal mese Per_1 di aprile 2023, si era trasferita unitamente al padre presso l'abitazione della nonna paterna, (al riguardo nel verbale di udienza del 28.3.2023 si legge : i genitori dichiarano concordemente che, nelle more dei richiesti accertamenti peritali e dei Servizi sociali, a tutela della minore e per sottrarla alle dinamiche relazionali attualmente in essere tra di loro, si trasferirà quanto prima presso l'abitazione della Per_1 nonna paterna, signora EL Ferrazzi), trasferendosi, poi, in un'abitazione condotta in locazione dal padre (come si evince dai motivi di appello della difesa , non facendo, così, più rientro, da Pt_1 tale data, nell' abitazione familiare, rimasta nella piena disponibilità della madre. Appare, pertanto, corretto quanto affermato dal Tribunale circa l'essere venuta meno, in ragione dello stabile collocamento di con il padre nella casa della nonna paterna, l'esigenza di Per_1 garantire alla minore il mantenimento del legame con la casa familiare, di fatto ormai da tempo rescisso in ragione della prolungata assenza. Va, al riguardo, ricordato che secondo costante giurisprudenza, l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario in via prevalente della prole, ha come presupposto esclusivo la tutela dell'interesse della stessa a conservazione l'habitat domestico e le abitudini di vita, al fine di garantire ai figli continuità e stabilità del contesto all'interno del quale si è sviluppata la vita familiare. Va, inoltre, rilevato che la stessa , in sede di ascolto avvenuto in data 28.3.2023, aveva Per_1 prospettato il suo trasferimento presso l'abitazione della nonna paterna, avendo espresso, anche in sede di CTU, scarsa affezione ed evidenti fatiche rispetto alla casa familiare, associata ad un luogo degradato, in quanto disordinato e pieno di oggetti accumulati dalla madre e conseguentemente privo di spazi vitali e fruibili per le sue esigenze di vita (cfr. ..lascia trapelare nel racconto la fatica di vivere in un contesto caotico, impossibilitata ad avere un proprio spazio personale e ad invitare le amiche.. cfr. relazione CTU cit. pag. 30). Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere rigettato lo specifico motivo di appello e confermata la sentenza impugnata. Parimenti, prive di pregio si ritengono le argomentazioni difensive poste a fondamento del quinto motivo di appello, avente ad oggetto la richiesta di riforma della sentenza impugnata con riferimento all'entità del contributo materno al mantenimento della figlia minore, determinato dal Tribunale in 300,00 euro mensili e richiesto dal nella misura di 600,00 euro mensili, oltre il 75% delle spese Pt_1 straordinarie. Sullo specifico aspetto la difesa ha affermato che mentre la situazione reddituale prospettata Pt_1 dal proprio assistito nel corso del giudizio è del tutto corrispondente alla sua effettiva condizione economico/patrimoniale, peraltro gravemente compromessa dalla pandemia Covid 19, quella prospettata da controparte appare lacunosa e contraddittoria, tale da fare ritenere, anche alla luce del rilevante capitale investito dalla (ammontante, alla data del 1.10.2022, a Controparte_1
202.604,85 euro), del tutto inattendibile la ricostruzione di parte portata al vaglio del Tribunale. Come correttamente affermato dai giudici di prime cure, ritiene la Corte, che entrambe le parti, non abbiano fornito una prospettazione attendibile delle rispettive condizioni reddituali, sia avuto riguardo alle discrepanze rilevate tra i redditi dichiarati fiscalmente dalla e quelli Controparte_1 riferiti in sede di udienza, sia avuto riguardo alla prospettata indigenza economico reddituale del pagina 15 di 20 il quale, benché socio accomandatario al 95% della società Anfelettrica, operante nel Pt_1 settore degli impianti elettrici, ha dichiarato di non essersi più ripreso dalle perdite conseguite al periodo pandemico, faticando, inoltre, a lavorare a causa dei problemi cardiaci da cui è affetto, rilevandosi, inoltre, che l'appellante non ha neppure provveduto ad aggiornare nel presente grado di giudizio le proprie dichiarazioni fiscali (essendo le ultime prodotte risalenti all'anno di imposta 2021). Al riguardo, la prospettazione difensiva appare poco credibile, sia tenuto conto del fatto che a circa 5 anni dall'epidemia Covid 19 è difficile ipotizzare che lo specifico settore di commercio nel quale opera il (peraltro particolarmente richiesto e remunerativo) non si sia ancora ripreso, Pt_1 svolgendo, peraltro, l'uomo un'attività in autonomia che gli consente di introiettare guadagni non facilmente tracciabili, sia avuto riguardo al fatto che lo stesso nel corso del giudizio di primo Pt_1 grado, ha in più occasioni dichiarato di stare fuori di casa per tutta a giornata per motivi lavorativi, sicché è evidente che il lavoro non gli manchi, sia tenuto conto del fatto che l'uomo, nell'attualità, non vive più con la propria madre e che pertanto paga un affitto, i cui costi non sono stati documentati nel presente giudizio, oltre a provvedere al mantenimento diretto della figlia, esborsi che pur sussistenti, l'appellante non ha chiarito come possano essere sostenuti stante il lamentato stato di indigenza economica. L'importo individuato dal Tribunale, anche nella percentuale del 50% delle spese straordinarie, oltre ad attestarsi proporzionale alle disponibilità reddituali delle parti come, ritenute nel corso del giudizio, appare, inoltre, congruo, avuto riguardo alle esigenze di crescita della minore ed ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, che si attestano, ormai, in progressivo aumento rispetto alla madre, trascorrendo week end alternati a casa della genitrice, con possibilità di effettuare Per_1 pernottamenti infrasettimanali preso la stessa. Deve, conseguentemente essere confermata la statuizione di natura economica assunta dal Tribunale, con conseguentemente rigetto del relativo motivo di appello. Quanto, infine, al sesto motivo di appello principale, avente ad oggetto la lamentata omessa statuizione in relazione alla domanda di risarcimento ex art. 473 bis.39 c.p.c. proposta dal in Pt_1 data 12.9.2023, (che ha determinato il radicamento del sub procedimento recante n.29440-1/22 e che, come correttamente evidenziato da controparte, deve essere riqualificata ai sensi dell'art.709 ter c.p.c., essendo il procedimento in esame stato proposto in data antecedente al 28.2.2023), ritiene il Collegio che il Tribunale, nel definire il procedimento di separazione dei coniugi con la sentenza in questa sede impugnata, abbia deciso su tutte le domande delle parti (come del resto si desume dal provvedimento del 18.7.2024 di assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. in relazione a tutti i procedimenti radicati, riferito ai numeri 29640/2022, 29640-1/22 e 29640-2/22), sicché, quanto ai sub procedimenti, deve ritenersi essere intervenuto un rigetto implicito delle relative domande. Va, in ogni caso, osservato che, alla luce di quanto verificatosi nel corso del giudizio di primo grado, non sussistono i presupposti per una pronuncia di condanna della ai sensi Controparte_1 dell'art. 709 ter c.p.c. in relazione al mancato rilascio dell'abitazione familiare, poiché assegnata al come disposto dal Tribunale con provvedimenti rispettivamente del 24.4.2023 e del Pt_1
22.5.2023.
pagina 16 di 20 Deve, innanzi tutto, rilevarsi che il cambio della serratura dell'immobile da parte della
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, è intervenuto dopo un litigio tra le parti che aveva reso necessario l'intervento dei CP_1
Carabinieri per allontanare il dall'abitazione, al quale era seguita la consegna volontaria da Pt_1 parte del predetto delle chiavi di casa alla moglie e comunque in un momento in cui le parti avevano già concordato il trasferimento della minore presso l'abitazione della nonna paterna (cfr. verbale di udienza del 28.3.2023), sicché può affermarsi che il trattenimento della Controparte_1 presso l'abitazione di sua esclusiva proprietà, nonostante la vigenza dei provvedimenti provvisori aventi ad oggetto l'assegnazione della casa coniugale, fosse in parte sostenuto dalla convinzione del reperimento di una migliore collocazione abitativa per la figlia minore. Va, inoltre, osservato che il mancato rilascio dell'abitazione familiare, tenuto conto di quanto sopra affermato, non si attesta quale grave inadempienza o condotta atta ad arrecare un pregiudizio alla minore o ad ostacolare il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, sia avuto riguardo al fatto che, come detto, la minore, come peraltro dalla stessa richiesto in sede di ascolto del 28.3.2023 (cfr. mi piacerebbe stare con mia nonna) è stata collocata presso l'abitazione della nonna paterna, non venendosi, così, a trovare in una situazione di pregiudizio abitativo, sia avuto riguardo al fatto che tale collocamento non ha alterato in alcun modo gli interventi prospettati dal Servizio sociale a suo favore, emergendo chiaramente dagli atti di causa che la posticipazione dell' avvio dell'intervento di Contr
a favore di è stata ritenuta opportuna dagli operatori sociali in ragione dell'avvio della Per_1
CTU psicodiagnostica (disposta dal Tribunale in data 20.4.2023) e ciò nella prospettiva di meglio valorizzare gli elementi emersi nell'ambito del percorso valutativo. A tale riguardo, risulta dirimente la relazione di aggiornamento del Servizio sociale di Milano del 28.11.2023 nella parte in cui afferma che attualmente l'intervento educativo non è iniziato poiché la valutazione della dott.ssa Consulente tecnico d'Ufficio incaricato dal Tribunale ordinario, è ancora in Per_5 corso. Si è ritenuto opportuno attendere l'inizio dell'intervento educativo, tenendo conto del parere della dott.ssa un intervento ora svincolato dalle valutazioni effettuate rischierebbe di essere Per_5 una risorsa non adeguatamente spesa. Alla luce di quanto sopra riportato, risulta evidente che il mancato avvio del supporto educativo a favore di non è stato determinato dal mancato rilascio della casa familiare da parte della Per_1 madre, bensì da una valutazione di opportunità effettuata da tutti gli operatori socio sanitari, consulente tecnico compreso, in relazione al concomitante avvio delle operazioni peritali. Quanto, poi, alle doglianze di parte appellante circa l'avere dovuto effettuare maggiori spostamenti per gli accompagnamenti della figlia, con conseguente incremento dei costi a carico del padre, per altro non documentati nel loro effettivo ammontare, si ritiene che la circostanza non configuri alcun ostacolo al corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, non comprendendosi come possa incidere negativamente sull'esercizio della funzione genitoriale l'allungamento di pochi chilometri degli accompagnamenti della figlia, cui il era comunque tenuto. Pt_1
Deve, pertanto, essere rigettato anche il sesto motivo di appello. Venendo, infine, alla valutazione dei motivi di appello incidentale, avanzati dalla difesa
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con il proprio atto di costituzione, aventi ad oggetto il collocamento prevalente della CP_1 minore presso l'abitazione materna e la previsione a carico del padre di un contributo al mantenimento della figlia nella misura di 300,00 euro mensili, ne ritiene la Corte l'infondatezza. pagina 17 di 20 Al riguardo si osserva che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, il Tribunale, nel disporre il collocamento della minore presso il padre, così discostandosi dalle conclusioni dell'elaborato peritale del 9.3.2024, ha fornito un'adeguata motivazione, evidenziando come la relazione tra e la Per_1 madre necessitasse di essere ancora adeguatamente sostenuta e consolidata, sicché nel rispetto delle esigenze di gradualità della minore, un eventuale collocamento presso la madre si sarebbe attestato come un'imposizione, comportante una repentina e radicale modifica della sua quotidianità, con il conseguente rischio di compromettere il percorso di riavvicinamento tra madre e figlia avviato e di incidere negativamente sulla ricostruzione della relazione. Va, del resto, rilevato che lo stesso Curatore speciale, avendo sentito la minore in data 29.10.2025, ha evidenziato come , nell'attualità, non chieda di ampliare i momenti di incontro con la madre, Per_1 riportando una rapporto con la genitrice che necessita di essere ancora adeguatamente elaborato e consolidato. Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale circa l'opportunità di mantenere ancora collocata Per_1 presso il padre, appaiono, pertanto, alla Corte pienamente condivisibili e da confermare nell'attualità, avendo i giudici di prime cure tenuto in debita considerazione, sia la complessità delle dinamiche che hanno caratterizzato il funzionamento del nucleo familiare, cristallizzatesi in chiave psicopatologica come ben tratteggiato nell'ambito dell'espletata CTU, sia i vissuti psico emotivi espressi dalla minore nei confronti della figura materna, che meritano di essere ancora adeguatamente sostenuti ed elaborati, ritenendosi che un'accelerazione verso il materno, potrebbe compromettere definitivamente i movimenti di apertura della ragazzina in ultimo verificatisi verso la madre. A tale riguardo, appaiono significative le valutazioni effettuate nel corso dell'espletata CTU che hanno evidenziato la forte strutturazione nella minore di vissuti negativi nei confronti della madre, (sembra avere interiorizzato l'immagine di una madre colpevole e di un padre vittima, dove lei si colloca nella figura di salvatrice a fronte delle angherie materne…. ha infatti operato un movimento di inversione di Per_1 ruoli finalizzato alla protezione della condizione di “vittima passiva” del padre: contemporaneamente ha agito un controllo onnipotente della relazione con la madre considerata l'unica “colpevole” per le sue inadeguatezze rappresentando per lei un oggetto da attaccare rabbiosamente poiché non è stata in grado di accogliere i suoi bisogni cfr. relazione CTU cit., pagg. 30 e 51), che ancora, nell'attualità, inducono nella ragazzina movimenti di irrigidimento e di chiusura verso la genitrice. E', pertanto, evidente che la minore necessiti di essere supportata, per il tramite dell'intervento di sostegno psicologico avviato a suo favore, in un percorso di rielaborazione della relazione con la madre che, allo stato, non appare essersi ancora concluso, dovendosi rispettare i tempi della ragazzina, la quale, peraltro, come riportato nell'aggiornamento del Servizio sociale di Milano del 3.7.2024,pur avendo ricominciato ad incontrare la genitrice a fine settimana alternati, non se la sente ancora di ampliare ulteriormente le giornate con lei. In tale prospettiva è del tutto probabile che il mutamento del collocamento di presso la Per_1 madre, in un momento in cui è ancora in atto un lavoro di riparazione della relazione, rischierebbe di essere fortemente destabilizzante in quanto vissuto come una imposizione non corrispondente ai propri desideri ed espressivo, agli occhi della minore, dell'incapacità materna di ascoltare e di comprendere i suoi bisogni. pagina 18 di 20 E', pertanto, condivisibile la preoccupazione espressa dal Tribunale circa il rischio di compromissione e di arresto del percorso di ricostruzione della relazione avviato, con contestuale regressione rispetto ai risultati conseguiti. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere rigettato il motivo di appello incidentale proposto da , con conseguente conferma del collocamento prevalente di Controparte_1
presso il padre. Per_1
A fronte delle difficoltà che ancora contraddistinguono il funzionamento del sistema familiare, i cui pregiudizievoli effetti ricadono inevitabilmente su un equilibrato percorso di crescita della minore, i genitori devono in questa sede essere invitati a mantenere gli interventi supportivi avviati a loro favore, come, peraltro, indicato nella recente relazione del Servizio sociale del Comune di Milano del 7.8.2025. E', infatti, di tutta evidenza che le problematicità che connotano il nucleo familiare necessitano di essere adeguatamente affrontate ed elaborate da entrambi i genitori all'interno di un percorso strutturato con l'accompagnamento di un soggetto terzo, nella prospettiva di individuare modalità comunicative e relazionali maggiormente rispondenti al benessere della minore, non potendosi pensare che gli aspetti di criticità del sistema familiare, così gravemente perturbanti per , Per_1 possano essere superati nell'assenza di una rivisitazione critica e consapevole da parte di entrambi i genitori delle rispettive responsabilità rispetto alle disfunzionali dinamiche relazionali, come apprezzate nell'ambito di tutti gli approfondimenti espletati nel corso del giudizio di primo grado. Avuto riguardo alla reciproca soccombenza, le spese del presente grado di giudizio devono essere interamente compensate tra le parti. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art.13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento a carico di entrambe le parti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 di Milano resa in data 18.12.2024, pubblicata il 31.12.2024, così dispone
1) rigetta i motivi di appello principale e incidentale e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2) compensa integralmente tra e parti le spese di lite;
3) dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento a carico di entrambe le parti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
Si comunichi a cura della Cancelleria al Servizio sociale del Comune di Milano
Così deciso in Milano il 5 novembre 2025 Il Presidente est. Dott. Valentina Paletto pagina 19 di 20
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