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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/04/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6082/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Chiara-Ilaria Bitozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6082/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Matteo Beghin Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Maria Elena Morosinotto CP_1
, con il patrocinio dell'avv. Annapaola Malvestio Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Vania Beggiora Controparte_3
Convenuti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: per l'udienza del 2.4.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., chiedeva la convalida dell'accordo raggiunto tra le parti di cui alla scrittura privata datata 11.2.2025.
Per la convenuta : “NEL MERITO: per i motivi di cui in atti, preso atto dell'accordo CP_1
transattivo intervenuto tra le parti datato 11 febbraio 2025, dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate”
Per il convenuto : “insiste per la convalida degli accordi transattivi raggiunti dalle Controparte_2
parti con scrittura privata del 11.02.2025, così come allegata e riprodotta nella comparsa di costituzione e risposta del 18.02.2025.
Spese legali compensate, come da scrittura privata”.
Per il convenuto : “insiste per la convalida degli accordi transattivi raggiunti dalle Controparte_3
parti e consacrati nella scrittura privata datata 11.02.2025 allegata e riprodotta nella comparsa di costituzione e risposta del 21.02.2025 Spese di lite compensate come convenuto in scrittura privata transattiva”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice , con atto di citazione depositato in data 14.12.2024, conveniva in giudizio i figli Parte_1
, e , allegando di versare in stato di bisogno e di CP_1 Controparte_3 Controparte_2 non essere in grado di provvedere al proprio sostentamento, chiedendo, per l'effetto, il pagamento di un assegno alimentare di € 600,00 al mese a proprio favore e a carico dei convenuti.
e si costituivano rispettivamente in data CP_1 Controparte_3 Controparte_2
24.2.2025, 21.2.2025 e 18.2.2025, dando atto che, nelle more del procedimento avevano raggiunto un accordo (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione ) di cui ne chiedevano la convalida. Controparte_2
All'udienza del 2.4.2025, trattata in modalità cartolare, parte attrice e i convenuti depositavano note scritte in cui davano atto del raggiunto accordo transattivo;
quindi, il giudice tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo intervenuto con cui le parti, concludendo una transazione extragiudiziale, hanno integralmente definito la controversia oggetto del presente giudizio.
Ricorrono, di conseguenza, i presupposti per procedere alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, la quale appunto costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, allorquando venga meno la ragion d'essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto che priva i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio e del quale le parti abbiano dato atto al giudice mediante mutamento delle loro domande (Cass. 22 maggio 2006 n. 11931).
Si tratta infatti di una situazione che costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 3 marzo 2006 n. 4714); in ogni caso la cessazione della materia del contendere non necessariamente costituisce oggetto di eccezione in senso proprio risultando, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni (Cass. 7 marzo 2006 n. 4883).
Ciò posto, deve procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Come richiesto dalle parti, le spese sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 17.04.25.
Il Giudice
Chiara-Ilaria Bitozzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Chiara-Ilaria Bitozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6082/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Matteo Beghin Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Maria Elena Morosinotto CP_1
, con il patrocinio dell'avv. Annapaola Malvestio Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Vania Beggiora Controparte_3
Convenuti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: per l'udienza del 2.4.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., chiedeva la convalida dell'accordo raggiunto tra le parti di cui alla scrittura privata datata 11.2.2025.
Per la convenuta : “NEL MERITO: per i motivi di cui in atti, preso atto dell'accordo CP_1
transattivo intervenuto tra le parti datato 11 febbraio 2025, dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate”
Per il convenuto : “insiste per la convalida degli accordi transattivi raggiunti dalle Controparte_2
parti con scrittura privata del 11.02.2025, così come allegata e riprodotta nella comparsa di costituzione e risposta del 18.02.2025.
Spese legali compensate, come da scrittura privata”.
Per il convenuto : “insiste per la convalida degli accordi transattivi raggiunti dalle Controparte_3
parti e consacrati nella scrittura privata datata 11.02.2025 allegata e riprodotta nella comparsa di costituzione e risposta del 21.02.2025 Spese di lite compensate come convenuto in scrittura privata transattiva”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice , con atto di citazione depositato in data 14.12.2024, conveniva in giudizio i figli Parte_1
, e , allegando di versare in stato di bisogno e di CP_1 Controparte_3 Controparte_2 non essere in grado di provvedere al proprio sostentamento, chiedendo, per l'effetto, il pagamento di un assegno alimentare di € 600,00 al mese a proprio favore e a carico dei convenuti.
e si costituivano rispettivamente in data CP_1 Controparte_3 Controparte_2
24.2.2025, 21.2.2025 e 18.2.2025, dando atto che, nelle more del procedimento avevano raggiunto un accordo (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione ) di cui ne chiedevano la convalida. Controparte_2
All'udienza del 2.4.2025, trattata in modalità cartolare, parte attrice e i convenuti depositavano note scritte in cui davano atto del raggiunto accordo transattivo;
quindi, il giudice tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo intervenuto con cui le parti, concludendo una transazione extragiudiziale, hanno integralmente definito la controversia oggetto del presente giudizio.
Ricorrono, di conseguenza, i presupposti per procedere alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, la quale appunto costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, allorquando venga meno la ragion d'essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto che priva i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio e del quale le parti abbiano dato atto al giudice mediante mutamento delle loro domande (Cass. 22 maggio 2006 n. 11931).
Si tratta infatti di una situazione che costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 3 marzo 2006 n. 4714); in ogni caso la cessazione della materia del contendere non necessariamente costituisce oggetto di eccezione in senso proprio risultando, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni (Cass. 7 marzo 2006 n. 4883).
Ciò posto, deve procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Come richiesto dalle parti, le spese sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 17.04.25.
Il Giudice
Chiara-Ilaria Bitozzi