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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/11/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7854 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
NT RR Presidente
VI ON Giudice rel.
Stefania Caparello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7854 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORIN Parte_1 C.F._1
NC presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMPONI CP_1 C.F._2
AL , presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE: come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 24.7.2025.
PARTE RESISTENTE: come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 23.7.2025.
pagina 1 di 11 PUBBLICO MINISTERO: nulla oppone.
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Matrimonio e figli
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10.12.2005 a SO (VR), matrimonio trascritto al Registro
Atti di matrimonio di SO (Verona), nell'anno 2005, al n. 12 , parte I , Serie / , Ufficio 1 e dalla loro unione non sono nati figli.
Condizioni economico patrimoniali delle parti
Parte ricorrente, di anni 54, è dipendente presso il Comune di Verona e ha dichiarato, nel corso dell'anno d'imposta 2023, un reddito annuo netto per l'anno d'imposta 2023 di euro 25.156,00 pari ad una disponibilità mensile netta media per 12 mensilità di euro 2.096,00 (cfr. doc. 82 730/24 ricorrente); mentre dalla sola CU 2025 si evince un reddito annuo netto di euro 22.467 pari ad una disponibilità mensile media netta per 12 mensilità di euro 1.872,00 (cfr. doc. doc. 83 CU 2025 ricorrente).
È proprietario dell'immobile costituente casa famigliare di cui non ha documentato il pagamento di spese fisse abitative.
Parte resistente, di anni 60, è dipendente comunale part time e insegnante di ginnastica.
Ha percepito per il lavoro in Comune nel corso dell'anno d'imposta 2024 un reddito annuo netto di euro
9.325,00 pari ad una disponibilità mensile netta media per 12 mensilità di euro 777,00 mensili netti (cfr. doc. 46 CU 2025 resistente).
Dall'informativa della Guardia di Finanza in atti depositata in data 23.4.2024 emerge come i redditi complessivi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo per l'anno d'imposta 2020 sono stati di euro
17.943,00 annui netti per cui pari ad una disponibilità mensile media netta per 12 mensilità di euro
1.495,00 mensili netti.
Dall'estratto di conto corrente presente in atti si evince che in data 20.3.2024 la stessa ha eseguito un giroconto di euro 20.000,00 su un altro conto corrente a lei intestato e non prodotto in causa e dall'esame dello stesso estratto di conto corrente sono evidenziabili numerosi versamenti di contante che non trovano riscontro nelle dichiarazioni dei redditi agli atti (cfr. doc. 47 resistente).
È proprietaria di un immobile sito nelle vicinanze della casa famigliare. pagina 3 di 11 Non ha documentato di sostenere spese fisse abitative.
Domande delle parti
Parte ricorrente chiede:
Rigettarsi la domanda di addebito della separazione formulata dalla sig.ra in quanto infondata in CP_1 fatto e in diritto.
2)
In ragione dell'assenza di prole, nulla disporsi in punto di assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del ricorrente e già rilasciata dalla sig.ra CP_1
3)
Rigettarsi la domanda della sig.ra di porre a carico del sig. un contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento a suo favore e nulla disporsi a titolo di assegno di mantenimento dei coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
4)
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e disponendo le Parte_1 CP_1 opportune annotazioni da parte dell'Ufficiale di Stato Civile competente.
5)
Rigettarsi la domanda della sig.ra di vedere porre a carico del sig. un assegno divorzile CP_1 Parte_1
a suo favore e nulla disporsi a titolo di assegno divorzile tra i coniugi non sussistendo i presupposti di legge.
6)
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.
Parte resistente, chiede:
1.
Addebitarsi integralmente al ricorrente la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
stante quanto esposto in narrativa, e provato nel corso dell'istruttoria; Parte_1
2. pagina 4 di 11 Disporsi il versamento, dalla data della domanda, da parte del sig. a favore della Parte_1 sig.ra quale contributo al suo mantenimento della somma di €. 800,00= (ottocento) mensili, CP_1
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato;
detta somma sarà soggetta, come per legge, ad adeguamento ISTAT a partire dal mese di marzo 2025;
3.
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e essendo già spirati i CP_1 Parte_1 termini di legge dalla data della comparizione personale dei coniugi, addì 06/03/2024;
4.
Disporsi il versamento da parte del sig. a favore della sig.ra quale Parte_1 CP_1 assegno divorzile della somma di €. 800,00= (ottocento), a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato;
detta somma sarà soggetta, come per legge, ad adeguamento ISTAT.
Trattandosi il presente, di procedimento in cui sono allegati abusi familiari e condotte di violenza domestica, se ritenuto opportuno e visti i poteri istruttori del Giudice di cui all'art. 473 bis 44 cpc, voglia il Tribunale acquisire i verbali d'udienza e la produzione documentale e audio del procedimento n.
7797/23 R.G. e del procedimento penale n. 9221/2023 R.G.N.R..
Provvedimenti giurisdizionali ante causam in corso di causa
Con decreto inaudita altera parte emesso in data 201.2.2023 nell'ambito del procedimento per ordine di protezione iscritto a ruolo sub RG 7797/2023 è stata ordinata la cessazione di ogni condotta pregiudizievole per la resistente posta in essere dal ricorrente e è stato ordinato l'allontanamento dello stesso dalla ricorrente con divieto di avvicinamento (cfr. doc. 7 resistente).
Tale provvedimento cautelare è stato in seguito confermato con provvedimento depositato in data
4.1.2024 (cfr. doc. 8 resistente).
In data 5.3.2024 in sede di udienza ex art. 473 bis n. 21 cpc, sulla base della documentazione esistente agli atti e tenuto conto della necessità di eseguire degli accertamenti in ordine alle effettive condizioni pagina 5 di 11 economico patrimoniali della resistente, sono stati emessi i provvedimenti temporanei e urgenti nel senso della sola autorizzazione ai coniugi a vivere separati.
In data 22.3.2024 è stata depositata la sentenza parziale di separazione n. 721/2024.
Decisione in ordine alla domanda di addebito
Parte resistente chiede l'addebito della separazione al marito, allegando una serie di condotte violente dallo stesso asseritamente poste in essere, afferenti soprattutto a violenza psicologica e verbale con imposizione alla moglie e ai figli di lei di un regime di vita assolutamente autoritario che li privava delle più elementari libertà personali, tra cui quella di lavarsi, di stare in casa, di usare la corrente elettrica e l'acqua calda.
Tali condotte del ricorrente hanno trovato riscontro in una serie di elementi acquisiti agli atti:
• ordine di protezione emesso prima dell'inizio del presente procedimento da altro Giudice nel procedimento iscritto a ruolo sub 7797/2023 inaudita altera parte in data 20.12.2023 poi confermato nel contraddittorio in data 4.1.2024 (cfr. doc. 7 e 8 parte resistente);
• audio di minacce e insulti da parte del ricorrente (cfr. doc. 23 resistente);
• provvedimento del Gip di Verona di data 27.11.2023 in cui viene negata la misura cautelare solo sul presupposto dell'interruzione della convivenza tra le parti;
• richiesta di ASO da parte del medico competente in data 21.11.2023 su segnalazione dei
Carabinieri (cfr. doc. 9 resistente);
• provvedimento di accertamento sanitario obbligatorio del 22.11.2023 del Sindaco di SO (cfr. doc. 10 resistente) e del 25.11.2025 (cfr. doc. 12 resistente);
• foto e video in cui si vede il ricorrente intento a danneggiare il giardino della casa di abitazione
(cfr. doc. 29 e 31 resistente);
• annotazione di Polizia giudiziaria dell'8.10.2023 in cui gli operanti danno atto che nonostante la loro presenza, il ricorrente usava un tono di voce accesso e aggressivo nei confronti della moglie per cui in seguito si scusava con i Carabinieri (cfr. fascicolo penale in atti);
pagina 6 di 11 • verbali di sommarie informazioni rese dai figli della resistente e dalla compagna di uno di essi acquisiti nell'ambito del procedimento penale (cfr. verbale sommarie informazioni
[...] di data 20.10.2023, di data 20.10.2023, di data Per_1 Persona_2 Persona_3
31.10.2023);
• avviso di conclusione delle indagini preliminari con articolato capo di imputazione per maltrattamenti in famiglia dal 1998 ad oggi perdurante con udienza dibattimentale fissata a settembre 2026.
Dall'insieme di elementi sopra indicati e valutati da più magistrati nel corso degli anni, emerge un quadro di sopraffazione costante da parte del ricorrente nei confronti della moglie e dei figli della stessa, anche quando gli stessi erano minorenni. Le dinamiche della coppia emergono dai racconti delle parti coinvolte, nonché dai riscontri degli operanti a più riprese intervenuti in quanto chiamati in soccorso, che danno atto di una forte alterazione del ricorrente con atteggiamenti aggressivi nei confronti della moglie, non arginati neanche dalla loro presenza, e appaiono tali da confermare il quadro di violenza psicologica allegato dalla resistente.
Del resto, trattandosi di condotte violente che si sono consumate nell'intimità della vita famigliare, appare normale che gli unici testimoni diretti di tali agiti siano stretti famigliari, i cui racconti sono del tutto concordanti e omogenei, sia pure visti dai diversi angoli visuali dei figli e della compagna di uno di essi.
Non appaiono scalfire tale quadro le deposizioni della madre e della sorella del ricorrente che focalizzano l'attenzione su allegate violazioni da parte della resistente in merito ai doveri di cura e accudimento del marito, o sul forte legame esistente tra di essi, con grande trasporto da parte della resistente (cfr. verbale udienza 27.3.2025 testi e . Tes_1 Testimone_2
Ciò in quanto i comportamenti violenti, ove provati, sono incomparabili con qualsiasi altra violazione dei doveri discendenti dal matrimonio in quanto incidenti sulla stessa dignità della persona. La presenza di violenza, poi, appare anche indipendente dall'eventuale, e normalmente presente, attaccamento emotivo e sentimentale della vittima al soggetto violento, cui si sente indissolubilmente legata. Anzi, è
pagina 7 di 11 proprio tale attaccamento e tale legame che mette in condizione il soggetto violento di esercitare il suo potere sulla stessa.
Sul punto la Cassazione con la pronuncia Sez. 1 - , Ordinanza n. 22294 del 07/08/2024 ha di recente confermato che “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente)”.
Pertanto, la gravità della condotta violenta è tale da travolgere gli equilibri relazionali della coppia in quanto ne sconvolge la necessaria parità dei suoi componenti, rendendo impossibile di fatto la prosecuzione della relazione che può essere solo una relazione tra pari. L'atto violento, invece, minando la dignità di uno dei componenti la coppia, incide in maniera significativa e irrimediabile sulla stessa possibilità di esistenza della famiglia, incrinandola definitivamente.
La stessa Suprema Corte ha più volte ricordato come l'atto violento nella relazione famigliare è inaccettabile e idoneo di per sé ad incidere causalmente in maniera preminente rispetto a qualsiasi altra causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis (cfr. Cass. 7388 del 22.3.2017).
Risulta, pertanto, provato nel presente procedimento che la situazione di intollerabilità della prosecuzione del rapporto famigliare appare riconducibile ad un comportamento sistematico assunto dal ricorrente di violazione dei più elementari doveri di rispetto della dignità dell'altro e di cura del suo benessere, in spregio ai doveri di assistenza morale e di cura nascenti dal matrimonio.
I riscontri ottenuti nel presente procedimento sono tali da ritenere integrata tale fattispecie, con conseguente addebito della separazione al ricorrente. pagina 8 di 11 Decisione in ordine alla domanda di contributo al mantenimento per la moglie
In considerazione della descrizione della condizione economico patrimoniale di parte resistente sopra effettuata, con le lacune documentali e riscontri in merito alla sussistenza di una redditività non dichiarata, che si somma a quella da lavoro dipendente, emerge come parte resistente abbia da sempre messo pienamente a frutto la sua capacità lavorativa, anche specifica, nel settore di suo interesse.
Da ciò emerge l'insussistenza dei presupposti di legge per il richiesto assegno di mantenimento, ovvero l'inadeguatezza reddituale rapportata al tenore di vita famigliare di cui all'art. 156 coma 1 cc.
Da ciò discende anche la revoca dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato con separato provvedimento.
La domanda di assegno di mantenimento deve, pertanto, essere rigettata.
Spese di lite della separazione
In considerazione della pronuncia di addebito al ricorrente della separazione, tutte le spese del procedimento vanno poste a suo carico, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, considerato il valore indeterminabile e lo scaglione medio e l'importo della metà non avendo le parti prodotto atti separati per il procedimento di divorzio.
Decisione in ordine alla domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Nell'ambito del ricorso introduttivo del presente procedimento parte ricorrente ha fin dall'inizio chiesto l'applicazione della disciplina di cui all'art. 473 bis n. 49 cpc di cui ricorrono tutti i presupposti, essendo comparse le parti davanti alla Giudice delegata per la separazione in data 6.3.2024 e avendo concluso per il divorzio in data 23.10.2025, risultando pertanto decorso il termine previsto dalla legge, e risultando passata in giudicato al sentenza di separazione in data 29.11.2024.
pagina 9 di 11 Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Decisione in ordine alla domanda di assegno divorzile
Non può trovare accoglimento la relativa domanda, per gli stessi motivi già illustrati in ordine all'assegno di mantenimento in separazione, ovvero afferenti alla completa indipendenza economica della resistente che mina di base la componente assistenziale dell'assegno divorzile, oltre che per la mancata prova in ordine ai presupposti della componente compensativa perequativa dell'assegno divorzile avendo la resistente sempre lavorato, sia nel settore del lavoro dipendente, sia coltivando le proprie passioni con il lavoro autonomo di insegnante di ginnastica fino ad arrivare ad aprire proprie attività.
Decisione sulle spese di lite del divorzio
In considerazione del carattere neutro della pronuncia sullo status, le spese del procedimento di divorzio vanno compensate per metà, mentre per il resto devono essere poste a carico di parte resistente, soccombente sulla domanda di assegno divorzile, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, considerato il valore indeterminabile e lo scaglione medio e l'importo della metà non avendo le parti prodotto atti separati per il procedimento di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara l'addebito della separazione al ricorrente Parte_1
2. Rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla resistente.
3. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del Parte_1 procedimento di separazione sostenute dalla resistente liquidate nel complessivo importo di euro
2.538,50, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA. pagina 10 di 11 4. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
n data 10.12.2005 a SO (VR), matrimonio trascritto al Registro Atti di matrimonio CP_1 di SO (Verona), nell'anno 2005, al n. 12 , parte I , Serie / , Ufficio 1.
5. Rigetta la domanda di assegno divorzile.
6. Compensa per la metà le spese del procedimento di divorzio e, per il residuo condanna parte resistente al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente liquidate nel complessivo importo di euro 1.269,25, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
7. Dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile territorialmente competente, una volta passata in giudicato, per le annotazioni di legge.
Verona, così deciso nella camera di consiglio dell'11.11.2025
La Giudice est.
VI ON
La Presidente
NT RR
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
NT RR Presidente
VI ON Giudice rel.
Stefania Caparello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7854 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORIN Parte_1 C.F._1
NC presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMPONI CP_1 C.F._2
AL , presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE: come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 24.7.2025.
PARTE RESISTENTE: come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 23.7.2025.
pagina 1 di 11 PUBBLICO MINISTERO: nulla oppone.
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Matrimonio e figli
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10.12.2005 a SO (VR), matrimonio trascritto al Registro
Atti di matrimonio di SO (Verona), nell'anno 2005, al n. 12 , parte I , Serie / , Ufficio 1 e dalla loro unione non sono nati figli.
Condizioni economico patrimoniali delle parti
Parte ricorrente, di anni 54, è dipendente presso il Comune di Verona e ha dichiarato, nel corso dell'anno d'imposta 2023, un reddito annuo netto per l'anno d'imposta 2023 di euro 25.156,00 pari ad una disponibilità mensile netta media per 12 mensilità di euro 2.096,00 (cfr. doc. 82 730/24 ricorrente); mentre dalla sola CU 2025 si evince un reddito annuo netto di euro 22.467 pari ad una disponibilità mensile media netta per 12 mensilità di euro 1.872,00 (cfr. doc. doc. 83 CU 2025 ricorrente).
È proprietario dell'immobile costituente casa famigliare di cui non ha documentato il pagamento di spese fisse abitative.
Parte resistente, di anni 60, è dipendente comunale part time e insegnante di ginnastica.
Ha percepito per il lavoro in Comune nel corso dell'anno d'imposta 2024 un reddito annuo netto di euro
9.325,00 pari ad una disponibilità mensile netta media per 12 mensilità di euro 777,00 mensili netti (cfr. doc. 46 CU 2025 resistente).
Dall'informativa della Guardia di Finanza in atti depositata in data 23.4.2024 emerge come i redditi complessivi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo per l'anno d'imposta 2020 sono stati di euro
17.943,00 annui netti per cui pari ad una disponibilità mensile media netta per 12 mensilità di euro
1.495,00 mensili netti.
Dall'estratto di conto corrente presente in atti si evince che in data 20.3.2024 la stessa ha eseguito un giroconto di euro 20.000,00 su un altro conto corrente a lei intestato e non prodotto in causa e dall'esame dello stesso estratto di conto corrente sono evidenziabili numerosi versamenti di contante che non trovano riscontro nelle dichiarazioni dei redditi agli atti (cfr. doc. 47 resistente).
È proprietaria di un immobile sito nelle vicinanze della casa famigliare. pagina 3 di 11 Non ha documentato di sostenere spese fisse abitative.
Domande delle parti
Parte ricorrente chiede:
Rigettarsi la domanda di addebito della separazione formulata dalla sig.ra in quanto infondata in CP_1 fatto e in diritto.
2)
In ragione dell'assenza di prole, nulla disporsi in punto di assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del ricorrente e già rilasciata dalla sig.ra CP_1
3)
Rigettarsi la domanda della sig.ra di porre a carico del sig. un contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento a suo favore e nulla disporsi a titolo di assegno di mantenimento dei coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
4)
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e disponendo le Parte_1 CP_1 opportune annotazioni da parte dell'Ufficiale di Stato Civile competente.
5)
Rigettarsi la domanda della sig.ra di vedere porre a carico del sig. un assegno divorzile CP_1 Parte_1
a suo favore e nulla disporsi a titolo di assegno divorzile tra i coniugi non sussistendo i presupposti di legge.
6)
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.
Parte resistente, chiede:
1.
Addebitarsi integralmente al ricorrente la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
stante quanto esposto in narrativa, e provato nel corso dell'istruttoria; Parte_1
2. pagina 4 di 11 Disporsi il versamento, dalla data della domanda, da parte del sig. a favore della Parte_1 sig.ra quale contributo al suo mantenimento della somma di €. 800,00= (ottocento) mensili, CP_1
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato;
detta somma sarà soggetta, come per legge, ad adeguamento ISTAT a partire dal mese di marzo 2025;
3.
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e essendo già spirati i CP_1 Parte_1 termini di legge dalla data della comparizione personale dei coniugi, addì 06/03/2024;
4.
Disporsi il versamento da parte del sig. a favore della sig.ra quale Parte_1 CP_1 assegno divorzile della somma di €. 800,00= (ottocento), a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato;
detta somma sarà soggetta, come per legge, ad adeguamento ISTAT.
Trattandosi il presente, di procedimento in cui sono allegati abusi familiari e condotte di violenza domestica, se ritenuto opportuno e visti i poteri istruttori del Giudice di cui all'art. 473 bis 44 cpc, voglia il Tribunale acquisire i verbali d'udienza e la produzione documentale e audio del procedimento n.
7797/23 R.G. e del procedimento penale n. 9221/2023 R.G.N.R..
Provvedimenti giurisdizionali ante causam in corso di causa
Con decreto inaudita altera parte emesso in data 201.2.2023 nell'ambito del procedimento per ordine di protezione iscritto a ruolo sub RG 7797/2023 è stata ordinata la cessazione di ogni condotta pregiudizievole per la resistente posta in essere dal ricorrente e è stato ordinato l'allontanamento dello stesso dalla ricorrente con divieto di avvicinamento (cfr. doc. 7 resistente).
Tale provvedimento cautelare è stato in seguito confermato con provvedimento depositato in data
4.1.2024 (cfr. doc. 8 resistente).
In data 5.3.2024 in sede di udienza ex art. 473 bis n. 21 cpc, sulla base della documentazione esistente agli atti e tenuto conto della necessità di eseguire degli accertamenti in ordine alle effettive condizioni pagina 5 di 11 economico patrimoniali della resistente, sono stati emessi i provvedimenti temporanei e urgenti nel senso della sola autorizzazione ai coniugi a vivere separati.
In data 22.3.2024 è stata depositata la sentenza parziale di separazione n. 721/2024.
Decisione in ordine alla domanda di addebito
Parte resistente chiede l'addebito della separazione al marito, allegando una serie di condotte violente dallo stesso asseritamente poste in essere, afferenti soprattutto a violenza psicologica e verbale con imposizione alla moglie e ai figli di lei di un regime di vita assolutamente autoritario che li privava delle più elementari libertà personali, tra cui quella di lavarsi, di stare in casa, di usare la corrente elettrica e l'acqua calda.
Tali condotte del ricorrente hanno trovato riscontro in una serie di elementi acquisiti agli atti:
• ordine di protezione emesso prima dell'inizio del presente procedimento da altro Giudice nel procedimento iscritto a ruolo sub 7797/2023 inaudita altera parte in data 20.12.2023 poi confermato nel contraddittorio in data 4.1.2024 (cfr. doc. 7 e 8 parte resistente);
• audio di minacce e insulti da parte del ricorrente (cfr. doc. 23 resistente);
• provvedimento del Gip di Verona di data 27.11.2023 in cui viene negata la misura cautelare solo sul presupposto dell'interruzione della convivenza tra le parti;
• richiesta di ASO da parte del medico competente in data 21.11.2023 su segnalazione dei
Carabinieri (cfr. doc. 9 resistente);
• provvedimento di accertamento sanitario obbligatorio del 22.11.2023 del Sindaco di SO (cfr. doc. 10 resistente) e del 25.11.2025 (cfr. doc. 12 resistente);
• foto e video in cui si vede il ricorrente intento a danneggiare il giardino della casa di abitazione
(cfr. doc. 29 e 31 resistente);
• annotazione di Polizia giudiziaria dell'8.10.2023 in cui gli operanti danno atto che nonostante la loro presenza, il ricorrente usava un tono di voce accesso e aggressivo nei confronti della moglie per cui in seguito si scusava con i Carabinieri (cfr. fascicolo penale in atti);
pagina 6 di 11 • verbali di sommarie informazioni rese dai figli della resistente e dalla compagna di uno di essi acquisiti nell'ambito del procedimento penale (cfr. verbale sommarie informazioni
[...] di data 20.10.2023, di data 20.10.2023, di data Per_1 Persona_2 Persona_3
31.10.2023);
• avviso di conclusione delle indagini preliminari con articolato capo di imputazione per maltrattamenti in famiglia dal 1998 ad oggi perdurante con udienza dibattimentale fissata a settembre 2026.
Dall'insieme di elementi sopra indicati e valutati da più magistrati nel corso degli anni, emerge un quadro di sopraffazione costante da parte del ricorrente nei confronti della moglie e dei figli della stessa, anche quando gli stessi erano minorenni. Le dinamiche della coppia emergono dai racconti delle parti coinvolte, nonché dai riscontri degli operanti a più riprese intervenuti in quanto chiamati in soccorso, che danno atto di una forte alterazione del ricorrente con atteggiamenti aggressivi nei confronti della moglie, non arginati neanche dalla loro presenza, e appaiono tali da confermare il quadro di violenza psicologica allegato dalla resistente.
Del resto, trattandosi di condotte violente che si sono consumate nell'intimità della vita famigliare, appare normale che gli unici testimoni diretti di tali agiti siano stretti famigliari, i cui racconti sono del tutto concordanti e omogenei, sia pure visti dai diversi angoli visuali dei figli e della compagna di uno di essi.
Non appaiono scalfire tale quadro le deposizioni della madre e della sorella del ricorrente che focalizzano l'attenzione su allegate violazioni da parte della resistente in merito ai doveri di cura e accudimento del marito, o sul forte legame esistente tra di essi, con grande trasporto da parte della resistente (cfr. verbale udienza 27.3.2025 testi e . Tes_1 Testimone_2
Ciò in quanto i comportamenti violenti, ove provati, sono incomparabili con qualsiasi altra violazione dei doveri discendenti dal matrimonio in quanto incidenti sulla stessa dignità della persona. La presenza di violenza, poi, appare anche indipendente dall'eventuale, e normalmente presente, attaccamento emotivo e sentimentale della vittima al soggetto violento, cui si sente indissolubilmente legata. Anzi, è
pagina 7 di 11 proprio tale attaccamento e tale legame che mette in condizione il soggetto violento di esercitare il suo potere sulla stessa.
Sul punto la Cassazione con la pronuncia Sez. 1 - , Ordinanza n. 22294 del 07/08/2024 ha di recente confermato che “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente)”.
Pertanto, la gravità della condotta violenta è tale da travolgere gli equilibri relazionali della coppia in quanto ne sconvolge la necessaria parità dei suoi componenti, rendendo impossibile di fatto la prosecuzione della relazione che può essere solo una relazione tra pari. L'atto violento, invece, minando la dignità di uno dei componenti la coppia, incide in maniera significativa e irrimediabile sulla stessa possibilità di esistenza della famiglia, incrinandola definitivamente.
La stessa Suprema Corte ha più volte ricordato come l'atto violento nella relazione famigliare è inaccettabile e idoneo di per sé ad incidere causalmente in maniera preminente rispetto a qualsiasi altra causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis (cfr. Cass. 7388 del 22.3.2017).
Risulta, pertanto, provato nel presente procedimento che la situazione di intollerabilità della prosecuzione del rapporto famigliare appare riconducibile ad un comportamento sistematico assunto dal ricorrente di violazione dei più elementari doveri di rispetto della dignità dell'altro e di cura del suo benessere, in spregio ai doveri di assistenza morale e di cura nascenti dal matrimonio.
I riscontri ottenuti nel presente procedimento sono tali da ritenere integrata tale fattispecie, con conseguente addebito della separazione al ricorrente. pagina 8 di 11 Decisione in ordine alla domanda di contributo al mantenimento per la moglie
In considerazione della descrizione della condizione economico patrimoniale di parte resistente sopra effettuata, con le lacune documentali e riscontri in merito alla sussistenza di una redditività non dichiarata, che si somma a quella da lavoro dipendente, emerge come parte resistente abbia da sempre messo pienamente a frutto la sua capacità lavorativa, anche specifica, nel settore di suo interesse.
Da ciò emerge l'insussistenza dei presupposti di legge per il richiesto assegno di mantenimento, ovvero l'inadeguatezza reddituale rapportata al tenore di vita famigliare di cui all'art. 156 coma 1 cc.
Da ciò discende anche la revoca dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato con separato provvedimento.
La domanda di assegno di mantenimento deve, pertanto, essere rigettata.
Spese di lite della separazione
In considerazione della pronuncia di addebito al ricorrente della separazione, tutte le spese del procedimento vanno poste a suo carico, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, considerato il valore indeterminabile e lo scaglione medio e l'importo della metà non avendo le parti prodotto atti separati per il procedimento di divorzio.
Decisione in ordine alla domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Nell'ambito del ricorso introduttivo del presente procedimento parte ricorrente ha fin dall'inizio chiesto l'applicazione della disciplina di cui all'art. 473 bis n. 49 cpc di cui ricorrono tutti i presupposti, essendo comparse le parti davanti alla Giudice delegata per la separazione in data 6.3.2024 e avendo concluso per il divorzio in data 23.10.2025, risultando pertanto decorso il termine previsto dalla legge, e risultando passata in giudicato al sentenza di separazione in data 29.11.2024.
pagina 9 di 11 Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Decisione in ordine alla domanda di assegno divorzile
Non può trovare accoglimento la relativa domanda, per gli stessi motivi già illustrati in ordine all'assegno di mantenimento in separazione, ovvero afferenti alla completa indipendenza economica della resistente che mina di base la componente assistenziale dell'assegno divorzile, oltre che per la mancata prova in ordine ai presupposti della componente compensativa perequativa dell'assegno divorzile avendo la resistente sempre lavorato, sia nel settore del lavoro dipendente, sia coltivando le proprie passioni con il lavoro autonomo di insegnante di ginnastica fino ad arrivare ad aprire proprie attività.
Decisione sulle spese di lite del divorzio
In considerazione del carattere neutro della pronuncia sullo status, le spese del procedimento di divorzio vanno compensate per metà, mentre per il resto devono essere poste a carico di parte resistente, soccombente sulla domanda di assegno divorzile, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, considerato il valore indeterminabile e lo scaglione medio e l'importo della metà non avendo le parti prodotto atti separati per il procedimento di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara l'addebito della separazione al ricorrente Parte_1
2. Rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla resistente.
3. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del Parte_1 procedimento di separazione sostenute dalla resistente liquidate nel complessivo importo di euro
2.538,50, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA. pagina 10 di 11 4. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
n data 10.12.2005 a SO (VR), matrimonio trascritto al Registro Atti di matrimonio CP_1 di SO (Verona), nell'anno 2005, al n. 12 , parte I , Serie / , Ufficio 1.
5. Rigetta la domanda di assegno divorzile.
6. Compensa per la metà le spese del procedimento di divorzio e, per il residuo condanna parte resistente al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente liquidate nel complessivo importo di euro 1.269,25, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
7. Dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile territorialmente competente, una volta passata in giudicato, per le annotazioni di legge.
Verona, così deciso nella camera di consiglio dell'11.11.2025
La Giudice est.
VI ON
La Presidente
NT RR
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