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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 8313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8313 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 14465 – 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice, dr.ssa Francesca Console, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg. 14465/2017, emessa tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Ventre dall'Avv. BE TA, ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Ventre sito in NA, in Via G. Carducci, 19;
ATTORI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardomaria Controparte_1 C.F._3
Pasquarella, presso il cui studio in NA alla Via Lucilio 15, elettivamente domicilia;
CONVENUTO/INTERVENTORE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 09/05/2017 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio , esponendo quanto segue: Controparte_1
• Che in data 17/08/2016 decedeva ab intestato in Brescia nata a [...] il Persona_1
10/07/1945;
• Che la de cuius era coniugata con e madre di e Parte_1 Parte_2 _1
, nonché piena proprietaria dell'immobile sito in NA, in Via Monte di Dio n. 25, censito
[...] all'Ufficio dei Servizi Catastali di NA al Foglio, 3; Particella, 438; Sub 12; Zona Cens. 12; Categoria
A/2, con consistenza 6,5 vani;
• Che l'immobile ereditario, situato al piano 5° - ultimo dello stabile – si compone di un ingresso, salotto/soggiorno, camera matrimoniale dotata di bagno padronale, due camere, locale cucina, locale pagina 1 di 16 servizi, veranda e terrazzo panoramico con esposizione trilaterale;
e che la consistenza dell'immobile ereditario include il terrazzo di copertura del fabbricato, per circa 180 mq;
• Che a seguito del decesso della de cuius l'immobile di Via Monte di Dio, n. 25, ricadeva in comunione ereditaria tra e , in misura di 1/3 Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ciascuno;
e che a in qualità di coniuge superstite, spettava il diritto di abitazione Parte_1 sull'immobile;
• Che e manifestavano a la volontà di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 procedere alla divisione, con PEC del 24.02.2017;
• Che, in assenza di riscontri da parte del coerede, gli attori attivavano procedura di mediazione obbligatoria, notificando regolare invito alla stessa a , il quale, tuttavia, nulla Controparte_1 comunicava, né si presentava all'incontro fissato in data 14.04.17;
• Che gli attori commissionavano una stima dell'immobile alla società Gruppo Europeo Immobiliare srl, che stimava il valore commerciale del bene in € 870.000,00.
In esito alle richiamate deduzioni, gli attori rassegnavano le conclusioni che seguono:
• ‹‹Nel merito, accertare e dichiarare la comproprietà dell'immobile de quo, secondo le quote rispettive di 1/3 delle parti in causa, costituitasi in ragione della successione della signora ER
[...]
• Accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di abitazione del Signor Parte_1 sull'immobile de quo.
• Quindi, accertare, dichiarare ed attuare il diritto alla divisione del bene immobile de quo caduto in comunione ereditaria degli attori e e per l'effetto accertare e Parte_1 Parte_2 dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria costituita tra gli stessi ed il convenuto Signor all'apertura della successione della Signora Accertare e dichiarare che Controparte_1 Persona_1
l'immobile sito in NA, Via Monte di Dio n. 25, in comproprietà tra le odierne parti non è materialmente divisibile, ovvero e in ogni caso che una divisione materiale ne comporterebbe un grave pregiudizio del valore economico commerciale, ovvero e ancora, che una divisione materiale in tre frazioni secondo le quote ereditarie renderebbe tre distinte unità immobiliari di valore inferiore all'attuale valore ideale e di mercato delle singole e rispettive quote e, per l'effetto, procedersi allo scioglimento della comunione mediante vendita a soggetti terzi, stabilendo le relative condizioni ex art. 721 codice civile. Assegnare il ricavato della vendita ai comproprietari secondo le rispettive quote ereditarie e valutato il diritto di abitazione del Signor Parte_1
• Con vittoria di diritti onorari e spese››.
Con Comparsa del 05/09/2017 si costituiva , il quale eccepiva, preliminarmente, la Controparte_1 propria carenza di legittimazione passiva e la nullità della procedura di mediazione esperita nei suoi pagina 2 di 16 confronti, in veste di semplice chiamato all'eredità. Nel merito, infatti, il convenuto dichiarava di non essere nel possesso dei beni e di non aver maturato una scelta in proposito alla vocazione ereditaria.
Ancora, chiedeva procedersi alla compiuta determinazione delle componenti attive e Controparte_1 passive del patrimonio ereditario, tenendo conto di eventuali liberalità disposte in vita dalla de cuius, ed altresì considerando:
• I beni mobili e suppellettili presenti nell'immobile oggetto di richiesta di scioglimento;
• L'autovettura Fiat Punto Tg.ER383CD;
• Tre conti correnti accesi presso il il CO di NA e la BA Nazionale del Controparte_2
Lavoro;
• Due cassette di sicurezza delle quali una al n. 7/001007 presso il CO di NA, Via Toledo.
Tanto premesso, il convenuto formulava le seguenti conclusioni:
1. ‹‹Accertare la carenza di legittimazione passiva dello scrivente, risultando esser ancora chiamato all'eredità; - per l'effetto, accertare la nullità della procedura di mediazione attivata e conclusasi con esito negativo;
- per l'effetto, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. - Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
In via gradata:
Ove mai il Giudicante ritenesse fondate le eccezioni ma sanabili, all'esito, in caso di accettazione del convenuto chiamato all'eredità scrivente, voglia così provvedere:
1. Dichiarare aperta la successione di come identificata in atti;
Persona_1
2. Accertare il litisconsorzio obbligatorio di tutti gli eredi;
3. Previa identificazione della massa attiva e passiva ereditaria, esprimersi sulla opportunità di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria stante la sussistenza del diritto di abitazione sull'immobile, sperequante in modo irrevocabile sui valori a beneficio degli eredi nudi proprietari, stante l'opposizione dello scrivente, previa valutazione dell'integrità della legittima per ogni erede legittimario.
In via del tutto gradata,
4. Procedere al suo scioglimento e per l'effetto: - accertare anche a mezzo consulenza tecnica di ufficio, la valorizzazione del patrimonio e proporre un progetto di divisione (che passi anche attraverso eventuale vendita all'asta dei beni residui) con la formazione delle rispettive quote tenendo conto della collazione della liberalità in favore degli altri eredi e di tutte le eventuali altre liberalità dovessero emergere nel corso del Giudizio;
- in caso d'indivisibilità, procedere all'affidamento per la vendita con riserva di prelazione dallo scrivente, da sciogliere contestualmente all'eventuale accettazione dell'eredità; - del pari, disporre anche per i beni residui;
previa valutazione dell'integrità della legittima per ogni erede legittimario. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa››. pagina 3 di 16 Con Ordinanza del 29/03/18 il G.U. fissava un termine perentorio per l'accettazione dell'eredità da parte di , il quale, con atto del 25/06/18, dichiarava puramente e semplicemente la Controparte_1 propria accettazione.
All'udienza del 31/01/19 il G.U. disponeva l'espletamento di CT nominando l'Arch. Persona_2
Attesa la rinuncia all'incarico da parte dell'Arch. il Giudice nominava in sostituzione l'Ing. Per_2
(cfr. Decr. 5/7/21), il quale depositava l'elaborato in data 02/04/22. Persona_3
Rilevata la non comoda divisibilità dell'immobile relitto, il Giudice ne disponeva la vendita, incaricando quale professionista delegato l'Avv. Marcello De Giorgio (cfr. Ord. 19/9/22).
Con comparsa del 06/09/2022 spiegava intervento in veste di creditore di Controparte_1 Parte_1 in base al D.I. n. 2329/2021, emesso dal Tribunale di NA il 22.03.2021, chiedendo
[...]
l'assegnazione dell'immobile ereditario.
Con comparsa del 13/04/2023, anche si costituiva in veste di creditore di Parte_2 Parte_1 in relazione al D.I. n. 7922/2022 del 5.11.2022, emesso dal Tribunale di NA, chiedendo
[...]
l'assegnazione dell'immobile ereditario, o, in subordine, di essere autorizzato a partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita dell'immobile relativamente alla quota dei 2/3 di proprietà del debitore.
In data 09/10/23 interveniva in qualità di creditore di l'Avv. BE TA, Parte_1 deducendo un credito professionale fondato sull'assegno bancario n. 0952276402 – 12 tratto su BA
Monte dei HI di EN, e chiedendo di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dell'immobile ereditario.
In data 12/10/23 spiegava intervento in qualità di creditore di l'Avv. Gargiulo Parte_1
LE, il quale deduceva un credito professionale fondato sull'assegno bancario n. 0952276403 –
00, tratto su BA Monte dei HI di EN, e chiedeva di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita.
In seguito all'aggiudicazione dell'immobile ereditario (cfr. verbale di vendita senza incanto del
6/10/2023, all. alla relazione del professionista delegato del 12/1/24) era, tuttavia, rilevata l'indisponibilità dell'aggiudicatario a farsi carico delle operazioni dirette a sanare le irregolarità urbanistiche e catastali ostative all'emissione del decreto di trasferimento del bene (cfr. all. 3 alla relazione del professionista delegato alla vendita del 05/03/24), sicché l'aggiudicazione era revocata
(cfr. verbale ud. 07/03/24), con assegnazione di un termine di tre mesi per la regolarizzazione a carico delle parti.
Su istanza di (cfr. istanza del 11/7/24) era concesso ulteriore rinvio diretto al Controparte_1 completamento delle operazioni.
pagina 4 di 16 All'udienza del 16/09/24 la causa era trattenuta in decisione con termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Con istanza di rimessione sul ruolo del 07/10/24 parte convenuta comunicava il completamento delle attività indicate dal CT per la regolarizzazione urbanistica e catastale dell'immobile ereditario;
il G.U., pertanto, rimetteva la causa sul ruolo con ordinanza del 17/10/24 demandando al CT la verifica della trasferibilità del bene.
Con integrazione depositata il 15/04/25, il CT comunicava l'avvenuta regolarizzazione degli abusi edilizi e delle difformità catastali ostativi al trasferimento dell'immobile.
All'udienza del 26/05/25 la causa era trattenuta in decisione con termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio verte sull'apertura della successione di , nata a [...] il [...] Persona_1
e deceduta a Brescia il 17/08/2016, e sullo scioglimento della comunione ereditaria sui beni da questa relitti.
La domanda di divisione, formulata dagli istanti e , si fonda sulla Parte_1 Parte_2 asserita qualità di eredi ab intestato della de cuius, rivendicata dagli stessi unitamente al convenuto
, in quanto coniuge e figli della stessa. In proposito, il rapporto di coniugio tra Controparte_1 ER
e nonché il rapporto di filiazione tra la medesima e e
[...] Parte_1 Parte_2
non costituiva oggetto di contestazione tra le parti, sicché va dato seguito al principio _1 secondo cui, nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti (cfr. Cass. civ. n. 6228/2023). A tale stregua, l'estratto dell'atto di matrimonio acquisito dal CT (cfr. all. h alla perizia) comprova il vincolo di coniugio tra ER
e ed altresì, il rapporto di filiazione dalla de cuius di e
[...] Parte_1 Parte_2
, trova conferma nella relazione del Notaio (cfr. nota di deposito attorea del Controparte_1 Per_4
09/08/2018). Accertati, dunque, i rispettivi titoli di vocazione ereditaria, e Parte_1 Parte_2
devono ritenersi eredi ai sensi dell'art. 476, c.c., per effetto della proposizione della presente
[...] azione giudiziaria, mentre dichiarava espressamente la propria accettazione con atto Controparte_1 del 25/06/18 (cfr. istanza depositata in pari data).
pagina 5 di 16 Atteso quanto precede, ai fini della ricostruzione della massa ereditaria occorre esaminare previamente la domanda di collazione proposta da parte convenuta. Ebbene, le allegazioni di parte convenuta in merito alle donazioni eseguite dalla de cuius in favore dei coeredi risultano fondate, nei limiti di quanto segue:
• In relazione alla compravendita per N. LI di Milano, del 30/03/2015 (rep. 24522 racc. 10808, cfr. all. II memoria istruttoria di p. convenuta), tramite cui acquistava la piena Parte_2 proprietà degli immobili collocati in un fabbricato sito al civico 7 di Via Poma in Milano, censiti in
C.F. fol. 393, map. 439, sub 27 e sub 38, parte del prezzo d'acquisto era versato dalla de cuius ER
, per la somma di € 40.000,00, tramite bonifico dal conto a sé intestato presso la BA BN, in
[...] data 26/03/2015 (cfr. doc. 18 all. II memoria istruttoria di p. convenuta);
• In relazione alla compravendita per di Milano, del 20/11/2017 (rep. 26127 racc. 11669, Persona_5 cfr. all. II memoria istruttoria di p. convenuta), tramite cui acquistava la nuda Parte_2 proprietà e acquistava il diritto di usufrutto vitalizio sugli immobili collocati in un Parte_1 fabbricato sito al civico 7 di Via Poma in Milano, censiti in C.F. al fol. 393, map. 439, sub 31 e sub 48, parte del prezzo d'acquisto era versato dalla de cuius , per complessivi € 24.000,00 a Persona_1 titolo di caparra confirmatoria, tramite bonifico del 26/01/2016 dal conto a sé intestato presso la
BA PS (€ 5.000,00) e bonifico del 24/05/2016 dal conto a sé intestato presso la BA BN (€
19.000,00); inoltre, la de cuius pagava direttamente la provvigione di € 9.530,00 in favore dell'intermediario , dal conto a sé intestato presso la BA BN (cfr. doc. 19, 110 Parte_3 bis, 111 bis all. II memoria istruttoria di p. convenuta);
• riceveva dalla de cuius, tramite bonifici bancari emessi dal conto corrente a Parte_2 questa intestato presso il CO di NA, l'erogazione delle seguenti somme di denaro: € 5.000,00 in data 14/04/2008; € 2.000,00 in data 15/11/2010; € 2.000,00 in data 13/02/2015; € 500,00 in data
23/02/2015; € 30.000,00 in data 12/03/2015 (cfr. estratto conto ed ordinativi di bonifico all. II memoria istruttoria di p. convenuta).
A fronte di tanto, parte attrice contrastava l'avversa domanda di collazione allegando, innanzitutto, che avrebbe estinto il proprio debito di € 30.000,00 verso la de cuius, tramite Parte_2 adempimento del debito per pari somma gravante sulla stessa verso tale In relazione Persona_6
a tale ricostruzione, tuttavia, parte attrice non risulta aver offerto sufficiente supporto probatorio. Ed infatti, si rinvengono in atti due ordinativi di bonifico: il primo, datato 02/04/2015, eseguito da in favore di per la somma di € 30.000,00; il successivo, datato Parte_2 Persona_6
18/05/2016, eseguito da in favore di , per € 30.000,00. L'ordine Persona_6 Persona_1 cronologico dei riferiti pagamenti non è compatibile con quanto asserito dalla difesa di Parte_2
, in quanto l'unica dazione di denaro – documentata - eseguita da in favore
[...] Parte_2 pagina 6 di 16 di è anteriore a quella effettuata da quest'ultimo verso la de cuius, e dunque, Persona_6 cronologicamente incompatibile con l'estinzione del debito restitutorio sorto a carico della ER
Per altro verso, parte attrice deduceva come l'ulteriore importo di € 40.000,00 che la de cuius apprestava ai fini della compravendita del 30/03/2015, sarebbe stato ottenuto a mezzo di un contratto di finanziamento, il cui capitale residuo era estinto, a seguito del decesso dell'obbligata, tramite la copertura assicurativa accessoria (cfr. all. II memoria istruttoria di p. attrice). In proposito, deve osservarsi come la modalità di estinzione del finanziamento riguardante le somme fornite al donatario risulti irrilevante, in quanto resta impregiudicato l'arricchimento liberale di quest'ultimo tramite denaro attinto dal patrimonio del donante, per la somma di € 40.000,00, che impone di sussumere tale elargizione nello schema negoziale donativo.
In conclusione, non v'è prova dell'asserita restituzione delle somme apprestate dalla de cuius, che devono costituire oggetto di collazione da parte di . Parte_2
Con riguardo all'oggetto delle liberalità attuate dalla de cuius, occorre osservare che, nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, si configura donazione indiretta dell'immobile e non del denaro impiegato per l'acquisto, sicché, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 c.c., il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile e non il denaro (cfr. Cass. civ., Sez. 2,
Sentenza n. 17604 del 04/09/2015). Peraltro, la liberalità indiretta realizzata con la corresponsione delle somme necessarie a pagare il prezzo da parte del donante, non necessariamente richiede la corresponsione dell'intero prezzo, ma è configurabile anche nel caso di corresponsione di una parte di esso, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme,
e che, laddove queste ultime non siano in grado di coprire per l'intero l'obbligazione gravante sul compratore, l'oggetto della liberalità debba essere identificato, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato corrispondente alla quota parte di prezzo soddisfatta con la provvista fornita dal donante. (cfr. Cass. civ., Sez. 2,
Ordinanza n. 10759 del 17/04/2019; Cass. n. 9194/2015). A mente di tanto, le indicazioni concernenti le modalità di versamento del prezzo, contenute negli atti di compravendita del 30/03/2015 e del
29/11/2017, e la corrispondenza tra queste ed i bonifici emessi dalla de cuius per pari somme ed in pari data, comprovano la diretta corresponsione di parte del prezzo della vendita degli immobili da parte della de cuius . A tale stregua, è certo il collegamento finalistico tra dazione delle Persona_1 somme ed acquisto dei cespiti, cosicché l'oggetto delle rispettive donazioni va correttamente identificato con una quota proprietaria dei medesimi, proporzionale alla quota di prezzo coperta dal donante, e non con la somma di denaro apprestata.
pagina 7 di 16 Conseguenzialmente, valutato il rapporto percentuale tra l'apporto di prezzo corrisposto dalla de cuius
(rispettivamente € 40.000,00 ed € 24.000,00) ed il prezzo complessivo dei cespiti oggetto d'acquisto
(rispettivamente € 675.900,00 ed € 476.500,00) costituiscono oggetto di collazione:
• La percentuale di 5,92% in proprietà degli immobili collocati nel fabbricato sito in Milano, alla Via
Poma, n. 7, riportati al C.F. del Comune al foglio 393, mappale 439, subalterno 27 (appartamento), Via
Carlo Poma n. 7, ZC 2, piano 3-S2, scala B, Cat A72, classe 5, vani 8,5; ed al foglio 393, mappale 439, subalterno 38 (box auto), Via Carlo Poma n. 7, ZC 2, piano S2, cat. C6, classe 7, mq 14;
• La percentuale di 5,04% in proprietà degli immobili collocati nel fabbricato sito in Milano, alla Via
Poma, n. 7, riportati in C.F. del Comune al foglio 393, mappale 439, subalterno 31 (appartamento con annessa cantina), Via Carlo Poma 7, ZC 2, piano 5-S2, scala 2, CAT A/2, CL 4, vani 5,5, superficie catastale totale mq 106; ed al foglio 393, mappale 439, subalterno 48 (box auto), Via Carlo Poma 7, ZC
2, piano S2, CAT C6, classe 7, mq 19.
Osservato, invece, che l'elargizione di € 9.530,00, riguardante il pagamento della provvigione in favore dell' , risultante dall'atto di compravendita del 30/03/2015, non Parte_4 concorreva al pagamento del prezzo dell'immobile, bensì comportava l'arricchimento dell'acquirente tramite estinzione di un debito altrimenti sullo stesso gravante, l'oggetto della Parte_2 collazione deve essere correttamente identificato con la relativa somma di denaro, la quale deve dunque computarsi in aggiunta ai versamenti in denaro ricevuti tramite i bonifici innanzi elencati. In esito a tanto, è tenuto a collazione del complessivo importo in denaro di € Parte_2
49.030,00.
D'altra parte, valutato che la collazione non è un'azione ma un istituto di diritto sostanziale, con la conseguenza che, dal punto di vista processuale, essa, in omaggio al principio di automaticità e obbligatorietà, opera indipendentemente da una domanda giudiziale, essendo sufficiente la domanda di divisione ereditaria proposta da una delle parti e la menzione negli scritti difensivi dell'esistenza di beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione, anche dissimulata, di cui tenere conto per ricostruire il patrimonio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 5920 del 06/03/2025; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23403 del 27/07/2022), occorre assoggettare a collazione anche le somme corrisposte dalla de cuius in favore del convenuto _1
, tramite bonifico del 15/11/2012 di € 2.200,00, in favore di e recante
[...] Controparte_3 causale affitto appartamento Via Generale Parisi 6, NA, mese di ottobre (canone euro 1200) mese novembre canone euro 1000) intestato a (cfr. all. II memoria istruttoria p. attrice), trattandosi di Controparte_1 elargizione in merito alla cui natura liberale, allegata da parte istante, nulla è stato contestato da parte convenuta.
pagina 8 di 16 Quanto alle modalità della collazione, richiamato il disposto dell'art. 740, c.c., si osserva come gli istanti non abbiano formulato richiesta di procedere alla collazione delle quote immobiliari oggetto di donazione indiretta in natura, collazione in natura che, peraltro, contrasterebbe con l'attuazione della finalità divisoria del presente giudizio. Tanto considerato, deve darsi luogo a collazione tramite imputazione del controvalore dei beni alla quota dei donatari (cfr. Cass. civ. n. 19072/2024; Cass. civ.
n. 17409/2023), avendo riguardo, secondo il consolidato indirizzo di legittimità, al valore rivestito da questi al momento dell'apertura della successione. Ed infatti, la collazione, in entrambe le sue forme
(in natura e per imputazione), è funzionale ad assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento in senso relativo tra i coeredi in modo da far sì che non venga alterato il rapporto di valore tra le varie quote e sia garantita a ciascun erede la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota;
tale risultato è raggiunto, nel caso di collazione in natura, mediante un'unica operazione che importa un effettivo incremento dei beni in comunione (Cass. n. 2184/1961), o, nel caso di collazione per imputazione, attraverso due operazioni: l'addebito alla quota dell'erede donatario dei beni che vengono conferiti in quel modo ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari;
affinché venga assolta la funzione tipica della collazione è necessario che le due operazioni in cui si estrinseca la collazione per imputazione avvengano nel medesimo tempo e secondo il medesimo parametro di valutazione e dunque, tanto l'imputazione del debito quanto i prelevamenti, debbono avvenire sulla base di un criterio di stima unitario, riferito al valore che i beni - quello donato e collazionato per imputazione e quelli da prelevare - avevano al tempo di apertura della successione (art. 747 c.c.) (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12068 del
03/05/2024; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3235 del 18/03/2000).
Tenuto conto di quanto innanzi, per gli immobili di cui all'atto di compravendita per N. LI del
20/11/2017 (rep. 26127 racc. 11669), occorre imputare, rispettivamente, alla quota di Parte_1 il controvalore dell'usufrutto vitalizio ed a quella di il controvalore della
[...] Parte_2 nuda proprietà, in entrambi i casi in relazione alla quota immobiliare pari al 5,04%. Quale parametro del valore dei predetti diritti immobiliari al tempo dell'apertura della successione, la scrivente fa riferimento al prezzo versato dalla de cuius (€ 24.000,00), il quale, in virtù della prossimità temporale dell'atto rispetto all'apertura della successione, può ritenersene ragionevolmente indicativo. Su tale base, attesa la tabella dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita, di cui al DM
21 dicembre 2021, il valore da imputare alla quota di attiene alla percentuale di Parte_1 usufrutto del 30%, corrispondente all'età del medesimo al tempo dell'acquisto (76 anni), per €
7.200,00; conseguenzialmente, il valore da imputare alla quota di è quello residuale Parte_2 della nuda proprietà, pari ad € 16.800,00.
pagina 9 di 16 Ancora, occorre imputare alla quota ereditaria di il controvalore della quota Parte_2 proprietaria oggetto di donazione indiretta sugli immobili di cui all'atto di compravendita per N. del 30/03/2015 (rep. 24522 racc. 10808), per la determinazione del quale, in assenza di più Per_5 preciso riscontro ed attesa la prossimità cronologica tra la data del versamento e l'apertura della successione, si assume a parametro quello del prezzo versato dalla de cuius in data 26/03/2015 (€
40.000,00).
In aggiunta, deve imputarsi alla quota ereditaria di l'importo in denaro Parte_2 complessivamente ricevuto tramite bonifici bancari eseguiti dalla de cuius direttamente in suo favore o ad estinzione di obbligazioni dello stesso (€ 49.030,00).
Per quanto innanzi esposto, occorre invece imputare alla quota di la somma di € Controparte_1
2.200,00 donata dalla de cuius con bonifico del 15/11/2012.
Posto tutto quanto innanzi valutato, si dispone:
• L'imputazione alla quota di del controvalore dell'usufrutto per € 7.200,00; Parte_1
• L'imputazione alla quota di del controvalore dei diritti proprietari per € 56.800,00 Parte_2
e dell'importo in denaro di € 49.030,00;
• L'imputazione alla quota di dell'importo in denaro di € 2.200,00. Controparte_1
Conseguenzialmente, occorre ricostruire il complessivo assetto della massa ereditaria, la quale risulta composta come segue:
• Unità immobiliare censita in Catasto Fabbricati del Comune di NA alla sezione SFE, foglio 3, particella 438, subalterno 18 (già subalterno 12), categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), classe 8, consistenza 8 vani, superficie catastale totale 163 mq (totale escluse aree scoperte 142 mq), rendita
1.921,22 €, indirizzo via Monte di Dio n. 25, edificio C, scala E, piano 5-6, interno 11;
• Quota del 5.92% in proprietà sugli immobili siti in Milano, alla Via Poma, n. 7, riportati al C.F. del
Comune al foglio 393, mappale 439, subalterno 27 (appartamento), Via Carlo Poma n. 7, ZC 2, piano
3-S2, scala B, Cat A72, classe 5, vani 8,5 ed al foglio 393, mappale 439, subalterno 38 (box auto), Via
Carlo Poma n. 7, ZC 2, piano S2, cat. C6, classe 7, mq 14;
• Quota del 5,04% in proprietà sugli immobili siti in Milano, alla Via Poma, n. 7, riportato in C.F. del
Comune al foglio 393, mappale 439, subalterno 31 (appartamento con annessa cantina), Via Carlo
Poma 7, ZC 2, piano 5-S2, scala 2, CAT A/2, CL 4, vani 5,5, superficie catastale totale mq 106; ed al foglio 393, mappale 439, subalterno 48 (box auto), Via Carlo Poma 7, ZC 2, piano S2, CAT C6, classe
7, mq 19.
• Autovettura Fiat Punto tg ER383CD;
• € 454,22 depositati su conto corrente n. 4503/1945 della BA BN (cfr. all. II memoria istruttoria di parte attrice); pagina 10 di 16 • € 1.810,78 depositati su conto corrente n. 4503/2019 della BA BN (cfr. all. II memoria istruttoria di parte attrice);
• € 353,97 depositati su conto corrente n. 5435.73 della BA Monte dei HI di EN (cfr. all. II memoria istruttoria di parte attrice);
• € 23,28 depositati su conto corrente n. 0046/115 del CO di NA (cfr. all. II memoria istruttoria di parte attrice);
• € 49.030,00 donati dalla de cuius a;
Parte_2
• € 2.200,00 donati dalla de cuius a . Controparte_1
Verificato che l'esistenza di ulteriori beni ereditari, allegata dal convenuto, è stata contestata dagli istanti e non trova sufficiente riscontro probatorio, la composizione della massa deve essere circoscritta agli elementi che precedono.
Con riferimento ai criteri per la determinazione del valore complessivo della massa, si specifica quanto segue.
Osservato che l'autovettura targata ER383CD risulta intestata alla proprietà esclusiva di Parte_1
a far data dal 12/01/2017 (cfr. certificato di proprietà all. II memoria istruttoria di p.
[...] convenuta) e ritenuta, pertanto, l'opportunità di imputare la stessa alla quota di beni da attribuirsi al predetto, secondo il valore rivestito all'epoca di inizio del godimento esclusivo, si assume a parametro il valore di cui alla stima prodotta da parte attrice, riferita alla data del 18/09/2017, di € 4.010,00 (cfr. all. I memoria istruttoria di parte attrice).
Ritenuto, inoltre, di aderire alla stima dell'immobile di Via Monte di Dio effettuata dal CT (€
706.000,00, cfr. p. 33), per l'assenza di errori o vizi logici e per la puntuale confutazione dei rilievi critici sollevati dalle parti;
il valore di stima del cespite deve essere decurtato di quello del diritto di abitazione spettante ex art. 540, comma 2, c.c., al coerede A tal fine, adottato quale Parte_1 parametro quello dei coefficienti per la determinazione del diritto di usufrutto a vita, di cui al DM del
21 dicembre 2021, utilizzabili anche in riferimento al controvalore dei diritti di abitazione sugli immobili ad uso residenziale (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 Ord. n. 14406/2018), attesa la percentuale riferibile all'età del coniuge superstite al tempo dell'apertura della successione (35% in relazione ad anni 75), corrispondente ad € 247.100,00, il residuo valore attribuibile all'immobile risulta pari ad € 458.900,00.
Atteso tutto quanto innanzi, il valore complessivo della massa è di € 580.782,25.
Verificata la misura delle quote astratte, di 1/3 cadauna, il rispettivo controvalore è di € 193.594,08.
Ne risulta che, al netto delle imputazioni, deve ricevere beni per € 186.394,08, Parte_1
deve ricevere beni per € 87.764,08, mentre per € 191.394,08. Parte_2 Controparte_1
Ciò posto, deve tenersi conto che, con atto di datio in solutum, per Notaio del Persona_7
29.11.2019, repertorio n. 36831, raccolta n. 16987, trascritto a NA 1 in data 05.12.2019 ai nn. pagina 11 di 16 33195/25000, intese trasferire a la quota di comproprietà pari a Parte_2 Parte_1
1/3 dell'immobile sito in NA alla Via Monte di Dio (cfr. all. e alla CT).
In ordine agli effetti del suddetto rogito, tuttavia, deve aderirsi al solido orientamento di legittimità secondo cui l'alienazione, da parte di uno dei coeredi, di un bene rientrante nella comunione ereditaria ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia reale subordinata all'assegnazione del bene medesimo al coerede-venditore attraverso la divisione, giacché, sino a tale momento, il detto bene continua a fare parte della comunione e, finché quest'ultima perdura, il compratore non può ottenere la proprietà esclusiva di una singola parte materiale della cosa né, tantomeno, la quota ideale di uno specifico bene, in proporzione alla quota di eredità che compete al coerede alienante, essendo quest'ultimo titolare esclusivamente di una quota di eredità - intesa come "universitas" e, dunque, di per sé già alienabile - al cui interno non è certo che rientri, in occasione della divisione, la proprietà della "res" alienata. In questo senso, si è anche ritenuto che la vendita di una parte determinata della cosa comune da parte del singolo comunista non abbia immediata efficacia traslativa, ma sia tuttavia fattispecie negoziale perfetta, con efficacia meramente obbligatoria, che di per sé non pregiudica la posizione degli altri comproprietari (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4831 del 19/02/2019; Sez. 2,
Ordinanza n. 25097 del 22/08/2022). Ancora, l'efficacia non immediatamente traslativa di siffatte ipotesi di alienazione ha trovato conferma nell'arresto delle Sezioni Unite, che, ancorché con riferimento all'ipotesi di alienazione scaturente dalla donazione hanno affermato (cfr. Cass. S.U. n.
5068/2016) che la donazione della quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante, potendo al più valere come donazione obbligatoria, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa. A tale stregua, di là dalle specificità legate allo schema negoziale donativo, la Corte ha ribadito che la cessione della quota indivisa vantata su di un bene inserito in una più ampia comunione non può che avere efficacia meramente obbligatoria. D'altra parte, l'indirizzo di legittimità ammette che l'alienazione della quota di un singolo bene indiviso spieghi efficacia reale solo qualora lo stesso rappresenti l'oggetto esclusivo della comunione, dal momento che in tal caso l'alienante è proprietario esclusivo della frazione ideale di cui può dunque liberamente disporre, sicché il compratore subentra, "pro quota", nella comproprietà del bene comune, e solo in tal caso si presume che l'alienazione concerna la quota che lo riguarda, intesa come porzione ideale dell'universum ius defuncti (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25462 del 30/08/2023;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26051 del 10/12/2014).
Alla luce dei richiamati principi ermeneutici, verificato che la comunione ereditaria tra le parti del presente giudizio non è circoscritta al solo cespite immobiliare oggetto dell'atto di datio in solutum per
Notaio la negoziazione della quota di 1/3 realizzata tra le parti dello stesso deve ritenersi Per_4 pagina 12 di 16 esplicativa di effetti meramente obbligatori, ed insuscettibile come tale di influire sui criteri della divisione.
Per quanto attiene ai prelevamenti occorre osservare che, nei casi in cui le donazioni di immobili o mobili vengano restituite per valore, e cioè mediante imputazione, gli eredi non donatari hanno diritto a prelevare dalla massa ereditaria beni, per quanto è possibile, della stessa specie in proporzione delle rispettive quote (art. 725 c.c.); proporzione calcolata sul valore complessivo delle donazioni restituite per valore, e che la mancanza di beni della stessa specie non esclude il diritto al prelevamento da parte dei coeredi (Cass. n. 17022/2017).
Dunque, preso atto che il valore complessivo del donatum è di € 115.230,00, ne risulta che lo stesso andrebbe ripartito tra i coeredi in tre porzioni uguali, del valore ideale di € 38.410,00 ciascuna.
Pertanto, detratto quanto già imputato alle rispettive quote ereditarie, i prelevamenti devono articolarsi come segue:
• ha diritto a prelevare beni dalla massa per € 36.210,00 (38.410,00 - 2.200,00); Controparte_1
• ha diritto a prelevare beni dalla massa per € 31.210,00 (38.410,00 - 7.200,00); Parte_1
• , avendo ricevuto donazioni del complessivo valore di € 105.830,00, secondo Parte_2 quanto illustrato in tema di collazione, non ha diritto ad effettuare prelevamenti, bensì deve conferire beni della massa, in favore dei coeredi, per € 67.420,00 (€ 105.830,00 detratto la quota di 1/3 del donatum che ha diritto di ritenere, di € 38.410,00).
Atteso il valore del relictum, ossia del patrimonio residuo al netto delle donazioni, di € 465.552,25, risultanti dalla somma del valore dell'immobile di Via Monte di Dio (€ 458.900,00), del valore dell'autovettura (€ 4.010,00) e del denaro depositato sui conti correnti (€ 2.642,25), si deve dare atto di come i predetti elementi non si prestino all'esecuzione dei prelevamenti su beni della stessa specie, sicché, occorre attuare gli stessi, principalmente, sull'unico cespite immobiliare relitto.
Per quanto attiene alla divisione dei beni mobili, questa è effettuata mantenendo ferma, per opportunità, la intestazione esclusiva dell'autovettura in capo a e disponendo, in Parte_1 relazione al denaro presente sui conti correnti, l'attribuzione integrale a , in ossequio Controparte_1 al principio di omogeneità delle quote, da intendersi, secondo le indicazioni di legittimità, non come frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizio al diritto preminente dei coeredi di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17862 del 27/08/2020; Cass.
9282/2018; Cass. 29733/2017; Cass. n. 6134/2010, Cass. 3288/1999).
pagina 13 di 16 In relazione alla divisione dell'unico immobile relitto, deve richiamarsi la valutazione di indivisibilità in natura espressa dal CT, non opposta dalle parti, alla luce della quale occorre procedere mediante attribuzione del cespite in favore del coerede titolare della maggiore quota che ne abbia fatto richiesta.
Sul punto, valutate le istanze di attribuzione formulate, rispettivamente, dall'attore e Parte_1 dal convenuto , deve accogliersi l'istanza facente capo al primo, in quanto lo stesso è Controparte_1 titolare dei maggiori diritti ereditari sull'immobile. Ed infatti, oltre alla quota di nuda proprietà, del controvalore, in esito ai prelevamenti ed all'attribuzione dell'autovettura, di € 182.384,08, lo stesso è titolare, in qualità di coniuge superstite, del diritto di abitazione sull'intero, il quale conserva allo stato un valore pari ad € 143.150,00, legato all'attuale età del titolare (84 anni). Tale soluzione risulta, dunque, quella maggiormente rispondente al principio della divisione in natura con contenimento della misura dei conguagli (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 726 del 15/01/2018).
In conclusione, si ritiene di operare la divisione come segue:
• Attribuzione dell'automobile a Parte_1
• Attribuzione della somma di € 2.642,25 complessivamente depositata sui conti correnti ereditari a
; Controparte_1
• Attribuzione dell'immobile sito in NA alla Via Monte di Dio, n. 25, a con Parte_1 pagamento di conguagli in favore dei coeredi, conguagli che si liquidano in:
a. € 188.751,83 in favore di;
Controparte_1
b. € 87.764,08 in favore di . Parte_2
In relazione alle istanze promosse dagli interventori, in qualità di creditori di si osserva Parte_1 quanto segue.
Nei giudizi di scioglimento della comunione l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti, ai sensi dell'art. 1113, c.c., è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate (Cass. n.
10067/20), sicché, ove spieghino intervento, i predetti non sono parti del giudizio, ma hanno solo il diritto di assistere e vigilare, durante tutte le fasi di svolgimento, sul rispetto delle norme di cui agli artt. 713 e s.s.
c.c. (cfr. Cass. civ., sez. VI, 02/03/2023, ord. n. 6228). Si diversifica, in forza del disposto dell'art. 2825, comma 3, c.c., la posizione dei soli creditori ipotecari, ai quali è accordato il diritto di far valere le proprie ragioni sulle somme dovute al condividente a titolo di conguaglio e sulle somme in denaro attribuitegli in luogo dei beni in natura, ivi compreso il ricavato della vendita forzata.
Ciò posto, le istanze di assegnazione, proposte dai condividenti e , in Controparte_1 Parte_2 relazione a crediti non nascenti dalla comunione ereditaria, oltreché chirografari, nonché le istanze di assegnazione proposte dagli Avvocati BE TA e Gargiulo LE, per crediti professionali parimenti non garantiti da ipoteca, non possono trovare accoglimento in questa sede.
pagina 14 di 16 Esaurita la disamina del merito, la disciplina delle spese si adegua al principio secondo cui nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (v. ex multis Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 12068 del 03/05/2024; Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 1635 del 24/01/2020; Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 22903 del 08/10/2013).
A tale stregua, valutato che il prolungamento del giudizio è risultato in massima parte dovuto agli impedimenti personali del perito originariamente nominato, nonché, in seguito, alle tempistiche legate alla sanatoria degli abusi edilizi ed alla regolarizzazione delle difformità catastali presentati dall'immobile in comunione ereditaria, non si ravvisano eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, sicché le spese devono porsi a carico della massa, in proporzione alle rispettive quote, liquidandosi come da dispositivo in base alla II tabella, V fascia, di cui al DM 55/2014, per parte attrice, con riconoscimento di un aumento del
30% ex art. 4, comma 2, DM cit., ed in base alla II Tabella, V fascia, per parte convenuta, in ossequio al valore delle quote ereditarie.
Per quanto riguarda i creditori intervenuti, atteso il disposto dell'art. 1113, comma 1, c.c., secondo cui i creditori dei condividenti possono intervenire nella divisione a proprie spese, tenuto altresì conto degli esiti del giudizio, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, in persona del Giudice, Dr.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia promossa come in narrativa, ogni diversa domanda o eccezione respinta o disattesa, così provvede:
• Dichiara aperta la successione di , nata a [...] il [...] e deceduta in Brescia Persona_1 il 17/08/2016, per 1/3 cadauno in favore di e Parte_1 Parte_2 _1
;
[...]
• Accerta la sussistenza del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., di Parte_1 sull'immobile sito in NA, alla Via Monte di Dio, n. 25;
• Accoglie la domanda di scioglimento della comunione ereditaria e, per l'effetto:
a. Attribuisce a la proprietà dell'autovettura targata ER383CD; Parte_1
b. Attribuisce a la proprietà delle somme di denaro depositate sui conti Controparte_1 correnti intestati a , individuate come segue: € 454,22 depositati su conto corrente Persona_1
n. 4503/1945 della BA BN;
€ 1.810,78 depositati su conto corrente n. 4503/2019 della
BA BN;
€ 353,97 depositati su conto corrente n. 5435.73 della BA Monte dei HI di
EN ed € 23,28 depositati su conto corrente n. 0046/115 del CO di NA;
pagina 15 di 16 c. Attribuisce a la proprietà esclusiva dell'immobile sito in NA, alla Via Monte Parte_1 di Dio, n. 25, individuato al C.F. del Comune alla sezione SFE, foglio 3, particella 438, subalterno 18 (già subalterno 12), categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), classe 8, consistenza 8 vani, superficie catastale totale 163 mq (totale escluse aree scoperte 142 mq), rendita 1.921,22 €, indirizzo via Monte di Dio n. 25, edificio C, scala E, piano 5-6, interno 11;
d. Pone a carico di il pagamento dei seguenti conguagli: Parte_1
d.1) € 188.751,83 in favore di;
Controparte_1
d.2) € 87.764,08 in favore di;
Parte_2
• Pone le spese del giudizio a carico della massa, secondo le rispettive quote, liquidandole come segue:
a. Per gli attori, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, € 545,00 per spese vive, complessivi €
18.333,90 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovuti, come per legge;
b. Per il convenuto, € 545,00 per spese vive, € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovuti, come per legge;
• Pone le spese di CT e della procedura di vendita a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote;
• Compensa le spese tra e in veste di interventore;
Parte_1 Controparte_1
• Compensa le spese tra e in veste di interventore;
Parte_1 Parte_2
• Compensa le spese tra e Gargiulo LE;
Parte_1
• Compensa le spese tra e TA BE. Parte_1
NA, 24/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice, dr.ssa Francesca Console, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg. 14465/2017, emessa tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Ventre dall'Avv. BE TA, ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Ventre sito in NA, in Via G. Carducci, 19;
ATTORI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardomaria Controparte_1 C.F._3
Pasquarella, presso il cui studio in NA alla Via Lucilio 15, elettivamente domicilia;
CONVENUTO/INTERVENTORE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 09/05/2017 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio , esponendo quanto segue: Controparte_1
• Che in data 17/08/2016 decedeva ab intestato in Brescia nata a [...] il Persona_1
10/07/1945;
• Che la de cuius era coniugata con e madre di e Parte_1 Parte_2 _1
, nonché piena proprietaria dell'immobile sito in NA, in Via Monte di Dio n. 25, censito
[...] all'Ufficio dei Servizi Catastali di NA al Foglio, 3; Particella, 438; Sub 12; Zona Cens. 12; Categoria
A/2, con consistenza 6,5 vani;
• Che l'immobile ereditario, situato al piano 5° - ultimo dello stabile – si compone di un ingresso, salotto/soggiorno, camera matrimoniale dotata di bagno padronale, due camere, locale cucina, locale pagina 1 di 16 servizi, veranda e terrazzo panoramico con esposizione trilaterale;
e che la consistenza dell'immobile ereditario include il terrazzo di copertura del fabbricato, per circa 180 mq;
• Che a seguito del decesso della de cuius l'immobile di Via Monte di Dio, n. 25, ricadeva in comunione ereditaria tra e , in misura di 1/3 Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ciascuno;
e che a in qualità di coniuge superstite, spettava il diritto di abitazione Parte_1 sull'immobile;
• Che e manifestavano a la volontà di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 procedere alla divisione, con PEC del 24.02.2017;
• Che, in assenza di riscontri da parte del coerede, gli attori attivavano procedura di mediazione obbligatoria, notificando regolare invito alla stessa a , il quale, tuttavia, nulla Controparte_1 comunicava, né si presentava all'incontro fissato in data 14.04.17;
• Che gli attori commissionavano una stima dell'immobile alla società Gruppo Europeo Immobiliare srl, che stimava il valore commerciale del bene in € 870.000,00.
In esito alle richiamate deduzioni, gli attori rassegnavano le conclusioni che seguono:
• ‹‹Nel merito, accertare e dichiarare la comproprietà dell'immobile de quo, secondo le quote rispettive di 1/3 delle parti in causa, costituitasi in ragione della successione della signora ER
[...]
• Accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di abitazione del Signor Parte_1 sull'immobile de quo.
• Quindi, accertare, dichiarare ed attuare il diritto alla divisione del bene immobile de quo caduto in comunione ereditaria degli attori e e per l'effetto accertare e Parte_1 Parte_2 dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria costituita tra gli stessi ed il convenuto Signor all'apertura della successione della Signora Accertare e dichiarare che Controparte_1 Persona_1
l'immobile sito in NA, Via Monte di Dio n. 25, in comproprietà tra le odierne parti non è materialmente divisibile, ovvero e in ogni caso che una divisione materiale ne comporterebbe un grave pregiudizio del valore economico commerciale, ovvero e ancora, che una divisione materiale in tre frazioni secondo le quote ereditarie renderebbe tre distinte unità immobiliari di valore inferiore all'attuale valore ideale e di mercato delle singole e rispettive quote e, per l'effetto, procedersi allo scioglimento della comunione mediante vendita a soggetti terzi, stabilendo le relative condizioni ex art. 721 codice civile. Assegnare il ricavato della vendita ai comproprietari secondo le rispettive quote ereditarie e valutato il diritto di abitazione del Signor Parte_1
• Con vittoria di diritti onorari e spese››.
Con Comparsa del 05/09/2017 si costituiva , il quale eccepiva, preliminarmente, la Controparte_1 propria carenza di legittimazione passiva e la nullità della procedura di mediazione esperita nei suoi pagina 2 di 16 confronti, in veste di semplice chiamato all'eredità. Nel merito, infatti, il convenuto dichiarava di non essere nel possesso dei beni e di non aver maturato una scelta in proposito alla vocazione ereditaria.
Ancora, chiedeva procedersi alla compiuta determinazione delle componenti attive e Controparte_1 passive del patrimonio ereditario, tenendo conto di eventuali liberalità disposte in vita dalla de cuius, ed altresì considerando:
• I beni mobili e suppellettili presenti nell'immobile oggetto di richiesta di scioglimento;
• L'autovettura Fiat Punto Tg.ER383CD;
• Tre conti correnti accesi presso il il CO di NA e la BA Nazionale del Controparte_2
Lavoro;
• Due cassette di sicurezza delle quali una al n. 7/001007 presso il CO di NA, Via Toledo.
Tanto premesso, il convenuto formulava le seguenti conclusioni:
1. ‹‹Accertare la carenza di legittimazione passiva dello scrivente, risultando esser ancora chiamato all'eredità; - per l'effetto, accertare la nullità della procedura di mediazione attivata e conclusasi con esito negativo;
- per l'effetto, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. - Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
In via gradata:
Ove mai il Giudicante ritenesse fondate le eccezioni ma sanabili, all'esito, in caso di accettazione del convenuto chiamato all'eredità scrivente, voglia così provvedere:
1. Dichiarare aperta la successione di come identificata in atti;
Persona_1
2. Accertare il litisconsorzio obbligatorio di tutti gli eredi;
3. Previa identificazione della massa attiva e passiva ereditaria, esprimersi sulla opportunità di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria stante la sussistenza del diritto di abitazione sull'immobile, sperequante in modo irrevocabile sui valori a beneficio degli eredi nudi proprietari, stante l'opposizione dello scrivente, previa valutazione dell'integrità della legittima per ogni erede legittimario.
In via del tutto gradata,
4. Procedere al suo scioglimento e per l'effetto: - accertare anche a mezzo consulenza tecnica di ufficio, la valorizzazione del patrimonio e proporre un progetto di divisione (che passi anche attraverso eventuale vendita all'asta dei beni residui) con la formazione delle rispettive quote tenendo conto della collazione della liberalità in favore degli altri eredi e di tutte le eventuali altre liberalità dovessero emergere nel corso del Giudizio;
- in caso d'indivisibilità, procedere all'affidamento per la vendita con riserva di prelazione dallo scrivente, da sciogliere contestualmente all'eventuale accettazione dell'eredità; - del pari, disporre anche per i beni residui;
previa valutazione dell'integrità della legittima per ogni erede legittimario. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa››. pagina 3 di 16 Con Ordinanza del 29/03/18 il G.U. fissava un termine perentorio per l'accettazione dell'eredità da parte di , il quale, con atto del 25/06/18, dichiarava puramente e semplicemente la Controparte_1 propria accettazione.
All'udienza del 31/01/19 il G.U. disponeva l'espletamento di CT nominando l'Arch. Persona_2
Attesa la rinuncia all'incarico da parte dell'Arch. il Giudice nominava in sostituzione l'Ing. Per_2
(cfr. Decr. 5/7/21), il quale depositava l'elaborato in data 02/04/22. Persona_3
Rilevata la non comoda divisibilità dell'immobile relitto, il Giudice ne disponeva la vendita, incaricando quale professionista delegato l'Avv. Marcello De Giorgio (cfr. Ord. 19/9/22).
Con comparsa del 06/09/2022 spiegava intervento in veste di creditore di Controparte_1 Parte_1 in base al D.I. n. 2329/2021, emesso dal Tribunale di NA il 22.03.2021, chiedendo
[...]
l'assegnazione dell'immobile ereditario.
Con comparsa del 13/04/2023, anche si costituiva in veste di creditore di Parte_2 Parte_1 in relazione al D.I. n. 7922/2022 del 5.11.2022, emesso dal Tribunale di NA, chiedendo
[...]
l'assegnazione dell'immobile ereditario, o, in subordine, di essere autorizzato a partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita dell'immobile relativamente alla quota dei 2/3 di proprietà del debitore.
In data 09/10/23 interveniva in qualità di creditore di l'Avv. BE TA, Parte_1 deducendo un credito professionale fondato sull'assegno bancario n. 0952276402 – 12 tratto su BA
Monte dei HI di EN, e chiedendo di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dell'immobile ereditario.
In data 12/10/23 spiegava intervento in qualità di creditore di l'Avv. Gargiulo Parte_1
LE, il quale deduceva un credito professionale fondato sull'assegno bancario n. 0952276403 –
00, tratto su BA Monte dei HI di EN, e chiedeva di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita.
In seguito all'aggiudicazione dell'immobile ereditario (cfr. verbale di vendita senza incanto del
6/10/2023, all. alla relazione del professionista delegato del 12/1/24) era, tuttavia, rilevata l'indisponibilità dell'aggiudicatario a farsi carico delle operazioni dirette a sanare le irregolarità urbanistiche e catastali ostative all'emissione del decreto di trasferimento del bene (cfr. all. 3 alla relazione del professionista delegato alla vendita del 05/03/24), sicché l'aggiudicazione era revocata
(cfr. verbale ud. 07/03/24), con assegnazione di un termine di tre mesi per la regolarizzazione a carico delle parti.
Su istanza di (cfr. istanza del 11/7/24) era concesso ulteriore rinvio diretto al Controparte_1 completamento delle operazioni.
pagina 4 di 16 All'udienza del 16/09/24 la causa era trattenuta in decisione con termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Con istanza di rimessione sul ruolo del 07/10/24 parte convenuta comunicava il completamento delle attività indicate dal CT per la regolarizzazione urbanistica e catastale dell'immobile ereditario;
il G.U., pertanto, rimetteva la causa sul ruolo con ordinanza del 17/10/24 demandando al CT la verifica della trasferibilità del bene.
Con integrazione depositata il 15/04/25, il CT comunicava l'avvenuta regolarizzazione degli abusi edilizi e delle difformità catastali ostativi al trasferimento dell'immobile.
All'udienza del 26/05/25 la causa era trattenuta in decisione con termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio verte sull'apertura della successione di , nata a [...] il [...] Persona_1
e deceduta a Brescia il 17/08/2016, e sullo scioglimento della comunione ereditaria sui beni da questa relitti.
La domanda di divisione, formulata dagli istanti e , si fonda sulla Parte_1 Parte_2 asserita qualità di eredi ab intestato della de cuius, rivendicata dagli stessi unitamente al convenuto
, in quanto coniuge e figli della stessa. In proposito, il rapporto di coniugio tra Controparte_1 ER
e nonché il rapporto di filiazione tra la medesima e e
[...] Parte_1 Parte_2
non costituiva oggetto di contestazione tra le parti, sicché va dato seguito al principio _1 secondo cui, nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti (cfr. Cass. civ. n. 6228/2023). A tale stregua, l'estratto dell'atto di matrimonio acquisito dal CT (cfr. all. h alla perizia) comprova il vincolo di coniugio tra ER
e ed altresì, il rapporto di filiazione dalla de cuius di e
[...] Parte_1 Parte_2
, trova conferma nella relazione del Notaio (cfr. nota di deposito attorea del Controparte_1 Per_4
09/08/2018). Accertati, dunque, i rispettivi titoli di vocazione ereditaria, e Parte_1 Parte_2
devono ritenersi eredi ai sensi dell'art. 476, c.c., per effetto della proposizione della presente
[...] azione giudiziaria, mentre dichiarava espressamente la propria accettazione con atto Controparte_1 del 25/06/18 (cfr. istanza depositata in pari data).
pagina 5 di 16 Atteso quanto precede, ai fini della ricostruzione della massa ereditaria occorre esaminare previamente la domanda di collazione proposta da parte convenuta. Ebbene, le allegazioni di parte convenuta in merito alle donazioni eseguite dalla de cuius in favore dei coeredi risultano fondate, nei limiti di quanto segue:
• In relazione alla compravendita per N. LI di Milano, del 30/03/2015 (rep. 24522 racc. 10808, cfr. all. II memoria istruttoria di p. convenuta), tramite cui acquistava la piena Parte_2 proprietà degli immobili collocati in un fabbricato sito al civico 7 di Via Poma in Milano, censiti in
C.F. fol. 393, map. 439, sub 27 e sub 38, parte del prezzo d'acquisto era versato dalla de cuius ER
, per la somma di € 40.000,00, tramite bonifico dal conto a sé intestato presso la BA BN, in
[...] data 26/03/2015 (cfr. doc. 18 all. II memoria istruttoria di p. convenuta);
• In relazione alla compravendita per di Milano, del 20/11/2017 (rep. 26127 racc. 11669, Persona_5 cfr. all. II memoria istruttoria di p. convenuta), tramite cui acquistava la nuda Parte_2 proprietà e acquistava il diritto di usufrutto vitalizio sugli immobili collocati in un Parte_1 fabbricato sito al civico 7 di Via Poma in Milano, censiti in C.F. al fol. 393, map. 439, sub 31 e sub 48, parte del prezzo d'acquisto era versato dalla de cuius , per complessivi € 24.000,00 a Persona_1 titolo di caparra confirmatoria, tramite bonifico del 26/01/2016 dal conto a sé intestato presso la
BA PS (€ 5.000,00) e bonifico del 24/05/2016 dal conto a sé intestato presso la BA BN (€
19.000,00); inoltre, la de cuius pagava direttamente la provvigione di € 9.530,00 in favore dell'intermediario , dal conto a sé intestato presso la BA BN (cfr. doc. 19, 110 Parte_3 bis, 111 bis all. II memoria istruttoria di p. convenuta);
• riceveva dalla de cuius, tramite bonifici bancari emessi dal conto corrente a Parte_2 questa intestato presso il CO di NA, l'erogazione delle seguenti somme di denaro: € 5.000,00 in data 14/04/2008; € 2.000,00 in data 15/11/2010; € 2.000,00 in data 13/02/2015; € 500,00 in data
23/02/2015; € 30.000,00 in data 12/03/2015 (cfr. estratto conto ed ordinativi di bonifico all. II memoria istruttoria di p. convenuta).
A fronte di tanto, parte attrice contrastava l'avversa domanda di collazione allegando, innanzitutto, che avrebbe estinto il proprio debito di € 30.000,00 verso la de cuius, tramite Parte_2 adempimento del debito per pari somma gravante sulla stessa verso tale In relazione Persona_6
a tale ricostruzione, tuttavia, parte attrice non risulta aver offerto sufficiente supporto probatorio. Ed infatti, si rinvengono in atti due ordinativi di bonifico: il primo, datato 02/04/2015, eseguito da in favore di per la somma di € 30.000,00; il successivo, datato Parte_2 Persona_6
18/05/2016, eseguito da in favore di , per € 30.000,00. L'ordine Persona_6 Persona_1 cronologico dei riferiti pagamenti non è compatibile con quanto asserito dalla difesa di Parte_2
, in quanto l'unica dazione di denaro – documentata - eseguita da in favore
[...] Parte_2 pagina 6 di 16 di è anteriore a quella effettuata da quest'ultimo verso la de cuius, e dunque, Persona_6 cronologicamente incompatibile con l'estinzione del debito restitutorio sorto a carico della ER
Per altro verso, parte attrice deduceva come l'ulteriore importo di € 40.000,00 che la de cuius apprestava ai fini della compravendita del 30/03/2015, sarebbe stato ottenuto a mezzo di un contratto di finanziamento, il cui capitale residuo era estinto, a seguito del decesso dell'obbligata, tramite la copertura assicurativa accessoria (cfr. all. II memoria istruttoria di p. attrice). In proposito, deve osservarsi come la modalità di estinzione del finanziamento riguardante le somme fornite al donatario risulti irrilevante, in quanto resta impregiudicato l'arricchimento liberale di quest'ultimo tramite denaro attinto dal patrimonio del donante, per la somma di € 40.000,00, che impone di sussumere tale elargizione nello schema negoziale donativo.
In conclusione, non v'è prova dell'asserita restituzione delle somme apprestate dalla de cuius, che devono costituire oggetto di collazione da parte di . Parte_2
Con riguardo all'oggetto delle liberalità attuate dalla de cuius, occorre osservare che, nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, si configura donazione indiretta dell'immobile e non del denaro impiegato per l'acquisto, sicché, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 c.c., il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile e non il denaro (cfr. Cass. civ., Sez. 2,
Sentenza n. 17604 del 04/09/2015). Peraltro, la liberalità indiretta realizzata con la corresponsione delle somme necessarie a pagare il prezzo da parte del donante, non necessariamente richiede la corresponsione dell'intero prezzo, ma è configurabile anche nel caso di corresponsione di una parte di esso, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme,
e che, laddove queste ultime non siano in grado di coprire per l'intero l'obbligazione gravante sul compratore, l'oggetto della liberalità debba essere identificato, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato corrispondente alla quota parte di prezzo soddisfatta con la provvista fornita dal donante. (cfr. Cass. civ., Sez. 2,
Ordinanza n. 10759 del 17/04/2019; Cass. n. 9194/2015). A mente di tanto, le indicazioni concernenti le modalità di versamento del prezzo, contenute negli atti di compravendita del 30/03/2015 e del
29/11/2017, e la corrispondenza tra queste ed i bonifici emessi dalla de cuius per pari somme ed in pari data, comprovano la diretta corresponsione di parte del prezzo della vendita degli immobili da parte della de cuius . A tale stregua, è certo il collegamento finalistico tra dazione delle Persona_1 somme ed acquisto dei cespiti, cosicché l'oggetto delle rispettive donazioni va correttamente identificato con una quota proprietaria dei medesimi, proporzionale alla quota di prezzo coperta dal donante, e non con la somma di denaro apprestata.
pagina 7 di 16 Conseguenzialmente, valutato il rapporto percentuale tra l'apporto di prezzo corrisposto dalla de cuius
(rispettivamente € 40.000,00 ed € 24.000,00) ed il prezzo complessivo dei cespiti oggetto d'acquisto
(rispettivamente € 675.900,00 ed € 476.500,00) costituiscono oggetto di collazione:
• La percentuale di 5,92% in proprietà degli immobili collocati nel fabbricato sito in Milano, alla Via
Poma, n. 7, riportati al C.F. del Comune al foglio 393, mappale 439, subalterno 27 (appartamento), Via
Carlo Poma n. 7, ZC 2, piano 3-S2, scala B, Cat A72, classe 5, vani 8,5; ed al foglio 393, mappale 439, subalterno 38 (box auto), Via Carlo Poma n. 7, ZC 2, piano S2, cat. C6, classe 7, mq 14;
• La percentuale di 5,04% in proprietà degli immobili collocati nel fabbricato sito in Milano, alla Via
Poma, n. 7, riportati in C.F. del Comune al foglio 393, mappale 439, subalterno 31 (appartamento con annessa cantina), Via Carlo Poma 7, ZC 2, piano 5-S2, scala 2, CAT A/2, CL 4, vani 5,5, superficie catastale totale mq 106; ed al foglio 393, mappale 439, subalterno 48 (box auto), Via Carlo Poma 7, ZC
2, piano S2, CAT C6, classe 7, mq 19.
Osservato, invece, che l'elargizione di € 9.530,00, riguardante il pagamento della provvigione in favore dell' , risultante dall'atto di compravendita del 30/03/2015, non Parte_4 concorreva al pagamento del prezzo dell'immobile, bensì comportava l'arricchimento dell'acquirente tramite estinzione di un debito altrimenti sullo stesso gravante, l'oggetto della Parte_2 collazione deve essere correttamente identificato con la relativa somma di denaro, la quale deve dunque computarsi in aggiunta ai versamenti in denaro ricevuti tramite i bonifici innanzi elencati. In esito a tanto, è tenuto a collazione del complessivo importo in denaro di € Parte_2
49.030,00.
D'altra parte, valutato che la collazione non è un'azione ma un istituto di diritto sostanziale, con la conseguenza che, dal punto di vista processuale, essa, in omaggio al principio di automaticità e obbligatorietà, opera indipendentemente da una domanda giudiziale, essendo sufficiente la domanda di divisione ereditaria proposta da una delle parti e la menzione negli scritti difensivi dell'esistenza di beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione, anche dissimulata, di cui tenere conto per ricostruire il patrimonio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 5920 del 06/03/2025; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23403 del 27/07/2022), occorre assoggettare a collazione anche le somme corrisposte dalla de cuius in favore del convenuto _1
, tramite bonifico del 15/11/2012 di € 2.200,00, in favore di e recante
[...] Controparte_3 causale affitto appartamento Via Generale Parisi 6, NA, mese di ottobre (canone euro 1200) mese novembre canone euro 1000) intestato a (cfr. all. II memoria istruttoria p. attrice), trattandosi di Controparte_1 elargizione in merito alla cui natura liberale, allegata da parte istante, nulla è stato contestato da parte convenuta.
pagina 8 di 16 Quanto alle modalità della collazione, richiamato il disposto dell'art. 740, c.c., si osserva come gli istanti non abbiano formulato richiesta di procedere alla collazione delle quote immobiliari oggetto di donazione indiretta in natura, collazione in natura che, peraltro, contrasterebbe con l'attuazione della finalità divisoria del presente giudizio. Tanto considerato, deve darsi luogo a collazione tramite imputazione del controvalore dei beni alla quota dei donatari (cfr. Cass. civ. n. 19072/2024; Cass. civ.
n. 17409/2023), avendo riguardo, secondo il consolidato indirizzo di legittimità, al valore rivestito da questi al momento dell'apertura della successione. Ed infatti, la collazione, in entrambe le sue forme
(in natura e per imputazione), è funzionale ad assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento in senso relativo tra i coeredi in modo da far sì che non venga alterato il rapporto di valore tra le varie quote e sia garantita a ciascun erede la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota;
tale risultato è raggiunto, nel caso di collazione in natura, mediante un'unica operazione che importa un effettivo incremento dei beni in comunione (Cass. n. 2184/1961), o, nel caso di collazione per imputazione, attraverso due operazioni: l'addebito alla quota dell'erede donatario dei beni che vengono conferiti in quel modo ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari;
affinché venga assolta la funzione tipica della collazione è necessario che le due operazioni in cui si estrinseca la collazione per imputazione avvengano nel medesimo tempo e secondo il medesimo parametro di valutazione e dunque, tanto l'imputazione del debito quanto i prelevamenti, debbono avvenire sulla base di un criterio di stima unitario, riferito al valore che i beni - quello donato e collazionato per imputazione e quelli da prelevare - avevano al tempo di apertura della successione (art. 747 c.c.) (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12068 del
03/05/2024; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3235 del 18/03/2000).
Tenuto conto di quanto innanzi, per gli immobili di cui all'atto di compravendita per N. LI del
20/11/2017 (rep. 26127 racc. 11669), occorre imputare, rispettivamente, alla quota di Parte_1 il controvalore dell'usufrutto vitalizio ed a quella di il controvalore della
[...] Parte_2 nuda proprietà, in entrambi i casi in relazione alla quota immobiliare pari al 5,04%. Quale parametro del valore dei predetti diritti immobiliari al tempo dell'apertura della successione, la scrivente fa riferimento al prezzo versato dalla de cuius (€ 24.000,00), il quale, in virtù della prossimità temporale dell'atto rispetto all'apertura della successione, può ritenersene ragionevolmente indicativo. Su tale base, attesa la tabella dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita, di cui al DM
21 dicembre 2021, il valore da imputare alla quota di attiene alla percentuale di Parte_1 usufrutto del 30%, corrispondente all'età del medesimo al tempo dell'acquisto (76 anni), per €
7.200,00; conseguenzialmente, il valore da imputare alla quota di è quello residuale Parte_2 della nuda proprietà, pari ad € 16.800,00.
pagina 9 di 16 Ancora, occorre imputare alla quota ereditaria di il controvalore della quota Parte_2 proprietaria oggetto di donazione indiretta sugli immobili di cui all'atto di compravendita per N. del 30/03/2015 (rep. 24522 racc. 10808), per la determinazione del quale, in assenza di più Per_5 preciso riscontro ed attesa la prossimità cronologica tra la data del versamento e l'apertura della successione, si assume a parametro quello del prezzo versato dalla de cuius in data 26/03/2015 (€
40.000,00).
In aggiunta, deve imputarsi alla quota ereditaria di l'importo in denaro Parte_2 complessivamente ricevuto tramite bonifici bancari eseguiti dalla de cuius direttamente in suo favore o ad estinzione di obbligazioni dello stesso (€ 49.030,00).
Per quanto innanzi esposto, occorre invece imputare alla quota di la somma di € Controparte_1
2.200,00 donata dalla de cuius con bonifico del 15/11/2012.
Posto tutto quanto innanzi valutato, si dispone:
• L'imputazione alla quota di del controvalore dell'usufrutto per € 7.200,00; Parte_1
• L'imputazione alla quota di del controvalore dei diritti proprietari per € 56.800,00 Parte_2
e dell'importo in denaro di € 49.030,00;
• L'imputazione alla quota di dell'importo in denaro di € 2.200,00. Controparte_1
Conseguenzialmente, occorre ricostruire il complessivo assetto della massa ereditaria, la quale risulta composta come segue:
• Unità immobiliare censita in Catasto Fabbricati del Comune di NA alla sezione SFE, foglio 3, particella 438, subalterno 18 (già subalterno 12), categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), classe 8, consistenza 8 vani, superficie catastale totale 163 mq (totale escluse aree scoperte 142 mq), rendita
1.921,22 €, indirizzo via Monte di Dio n. 25, edificio C, scala E, piano 5-6, interno 11;
• Quota del 5.92% in proprietà sugli immobili siti in Milano, alla Via Poma, n. 7, riportati al C.F. del
Comune al foglio 393, mappale 439, subalterno 27 (appartamento), Via Carlo Poma n. 7, ZC 2, piano
3-S2, scala B, Cat A72, classe 5, vani 8,5 ed al foglio 393, mappale 439, subalterno 38 (box auto), Via
Carlo Poma n. 7, ZC 2, piano S2, cat. C6, classe 7, mq 14;
• Quota del 5,04% in proprietà sugli immobili siti in Milano, alla Via Poma, n. 7, riportato in C.F. del
Comune al foglio 393, mappale 439, subalterno 31 (appartamento con annessa cantina), Via Carlo
Poma 7, ZC 2, piano 5-S2, scala 2, CAT A/2, CL 4, vani 5,5, superficie catastale totale mq 106; ed al foglio 393, mappale 439, subalterno 48 (box auto), Via Carlo Poma 7, ZC 2, piano S2, CAT C6, classe
7, mq 19.
• Autovettura Fiat Punto tg ER383CD;
• € 454,22 depositati su conto corrente n. 4503/1945 della BA BN (cfr. all. II memoria istruttoria di parte attrice); pagina 10 di 16 • € 1.810,78 depositati su conto corrente n. 4503/2019 della BA BN (cfr. all. II memoria istruttoria di parte attrice);
• € 353,97 depositati su conto corrente n. 5435.73 della BA Monte dei HI di EN (cfr. all. II memoria istruttoria di parte attrice);
• € 23,28 depositati su conto corrente n. 0046/115 del CO di NA (cfr. all. II memoria istruttoria di parte attrice);
• € 49.030,00 donati dalla de cuius a;
Parte_2
• € 2.200,00 donati dalla de cuius a . Controparte_1
Verificato che l'esistenza di ulteriori beni ereditari, allegata dal convenuto, è stata contestata dagli istanti e non trova sufficiente riscontro probatorio, la composizione della massa deve essere circoscritta agli elementi che precedono.
Con riferimento ai criteri per la determinazione del valore complessivo della massa, si specifica quanto segue.
Osservato che l'autovettura targata ER383CD risulta intestata alla proprietà esclusiva di Parte_1
a far data dal 12/01/2017 (cfr. certificato di proprietà all. II memoria istruttoria di p.
[...] convenuta) e ritenuta, pertanto, l'opportunità di imputare la stessa alla quota di beni da attribuirsi al predetto, secondo il valore rivestito all'epoca di inizio del godimento esclusivo, si assume a parametro il valore di cui alla stima prodotta da parte attrice, riferita alla data del 18/09/2017, di € 4.010,00 (cfr. all. I memoria istruttoria di parte attrice).
Ritenuto, inoltre, di aderire alla stima dell'immobile di Via Monte di Dio effettuata dal CT (€
706.000,00, cfr. p. 33), per l'assenza di errori o vizi logici e per la puntuale confutazione dei rilievi critici sollevati dalle parti;
il valore di stima del cespite deve essere decurtato di quello del diritto di abitazione spettante ex art. 540, comma 2, c.c., al coerede A tal fine, adottato quale Parte_1 parametro quello dei coefficienti per la determinazione del diritto di usufrutto a vita, di cui al DM del
21 dicembre 2021, utilizzabili anche in riferimento al controvalore dei diritti di abitazione sugli immobili ad uso residenziale (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 Ord. n. 14406/2018), attesa la percentuale riferibile all'età del coniuge superstite al tempo dell'apertura della successione (35% in relazione ad anni 75), corrispondente ad € 247.100,00, il residuo valore attribuibile all'immobile risulta pari ad € 458.900,00.
Atteso tutto quanto innanzi, il valore complessivo della massa è di € 580.782,25.
Verificata la misura delle quote astratte, di 1/3 cadauna, il rispettivo controvalore è di € 193.594,08.
Ne risulta che, al netto delle imputazioni, deve ricevere beni per € 186.394,08, Parte_1
deve ricevere beni per € 87.764,08, mentre per € 191.394,08. Parte_2 Controparte_1
Ciò posto, deve tenersi conto che, con atto di datio in solutum, per Notaio del Persona_7
29.11.2019, repertorio n. 36831, raccolta n. 16987, trascritto a NA 1 in data 05.12.2019 ai nn. pagina 11 di 16 33195/25000, intese trasferire a la quota di comproprietà pari a Parte_2 Parte_1
1/3 dell'immobile sito in NA alla Via Monte di Dio (cfr. all. e alla CT).
In ordine agli effetti del suddetto rogito, tuttavia, deve aderirsi al solido orientamento di legittimità secondo cui l'alienazione, da parte di uno dei coeredi, di un bene rientrante nella comunione ereditaria ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia reale subordinata all'assegnazione del bene medesimo al coerede-venditore attraverso la divisione, giacché, sino a tale momento, il detto bene continua a fare parte della comunione e, finché quest'ultima perdura, il compratore non può ottenere la proprietà esclusiva di una singola parte materiale della cosa né, tantomeno, la quota ideale di uno specifico bene, in proporzione alla quota di eredità che compete al coerede alienante, essendo quest'ultimo titolare esclusivamente di una quota di eredità - intesa come "universitas" e, dunque, di per sé già alienabile - al cui interno non è certo che rientri, in occasione della divisione, la proprietà della "res" alienata. In questo senso, si è anche ritenuto che la vendita di una parte determinata della cosa comune da parte del singolo comunista non abbia immediata efficacia traslativa, ma sia tuttavia fattispecie negoziale perfetta, con efficacia meramente obbligatoria, che di per sé non pregiudica la posizione degli altri comproprietari (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4831 del 19/02/2019; Sez. 2,
Ordinanza n. 25097 del 22/08/2022). Ancora, l'efficacia non immediatamente traslativa di siffatte ipotesi di alienazione ha trovato conferma nell'arresto delle Sezioni Unite, che, ancorché con riferimento all'ipotesi di alienazione scaturente dalla donazione hanno affermato (cfr. Cass. S.U. n.
5068/2016) che la donazione della quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante, potendo al più valere come donazione obbligatoria, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa. A tale stregua, di là dalle specificità legate allo schema negoziale donativo, la Corte ha ribadito che la cessione della quota indivisa vantata su di un bene inserito in una più ampia comunione non può che avere efficacia meramente obbligatoria. D'altra parte, l'indirizzo di legittimità ammette che l'alienazione della quota di un singolo bene indiviso spieghi efficacia reale solo qualora lo stesso rappresenti l'oggetto esclusivo della comunione, dal momento che in tal caso l'alienante è proprietario esclusivo della frazione ideale di cui può dunque liberamente disporre, sicché il compratore subentra, "pro quota", nella comproprietà del bene comune, e solo in tal caso si presume che l'alienazione concerna la quota che lo riguarda, intesa come porzione ideale dell'universum ius defuncti (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25462 del 30/08/2023;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26051 del 10/12/2014).
Alla luce dei richiamati principi ermeneutici, verificato che la comunione ereditaria tra le parti del presente giudizio non è circoscritta al solo cespite immobiliare oggetto dell'atto di datio in solutum per
Notaio la negoziazione della quota di 1/3 realizzata tra le parti dello stesso deve ritenersi Per_4 pagina 12 di 16 esplicativa di effetti meramente obbligatori, ed insuscettibile come tale di influire sui criteri della divisione.
Per quanto attiene ai prelevamenti occorre osservare che, nei casi in cui le donazioni di immobili o mobili vengano restituite per valore, e cioè mediante imputazione, gli eredi non donatari hanno diritto a prelevare dalla massa ereditaria beni, per quanto è possibile, della stessa specie in proporzione delle rispettive quote (art. 725 c.c.); proporzione calcolata sul valore complessivo delle donazioni restituite per valore, e che la mancanza di beni della stessa specie non esclude il diritto al prelevamento da parte dei coeredi (Cass. n. 17022/2017).
Dunque, preso atto che il valore complessivo del donatum è di € 115.230,00, ne risulta che lo stesso andrebbe ripartito tra i coeredi in tre porzioni uguali, del valore ideale di € 38.410,00 ciascuna.
Pertanto, detratto quanto già imputato alle rispettive quote ereditarie, i prelevamenti devono articolarsi come segue:
• ha diritto a prelevare beni dalla massa per € 36.210,00 (38.410,00 - 2.200,00); Controparte_1
• ha diritto a prelevare beni dalla massa per € 31.210,00 (38.410,00 - 7.200,00); Parte_1
• , avendo ricevuto donazioni del complessivo valore di € 105.830,00, secondo Parte_2 quanto illustrato in tema di collazione, non ha diritto ad effettuare prelevamenti, bensì deve conferire beni della massa, in favore dei coeredi, per € 67.420,00 (€ 105.830,00 detratto la quota di 1/3 del donatum che ha diritto di ritenere, di € 38.410,00).
Atteso il valore del relictum, ossia del patrimonio residuo al netto delle donazioni, di € 465.552,25, risultanti dalla somma del valore dell'immobile di Via Monte di Dio (€ 458.900,00), del valore dell'autovettura (€ 4.010,00) e del denaro depositato sui conti correnti (€ 2.642,25), si deve dare atto di come i predetti elementi non si prestino all'esecuzione dei prelevamenti su beni della stessa specie, sicché, occorre attuare gli stessi, principalmente, sull'unico cespite immobiliare relitto.
Per quanto attiene alla divisione dei beni mobili, questa è effettuata mantenendo ferma, per opportunità, la intestazione esclusiva dell'autovettura in capo a e disponendo, in Parte_1 relazione al denaro presente sui conti correnti, l'attribuzione integrale a , in ossequio Controparte_1 al principio di omogeneità delle quote, da intendersi, secondo le indicazioni di legittimità, non come frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizio al diritto preminente dei coeredi di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17862 del 27/08/2020; Cass.
9282/2018; Cass. 29733/2017; Cass. n. 6134/2010, Cass. 3288/1999).
pagina 13 di 16 In relazione alla divisione dell'unico immobile relitto, deve richiamarsi la valutazione di indivisibilità in natura espressa dal CT, non opposta dalle parti, alla luce della quale occorre procedere mediante attribuzione del cespite in favore del coerede titolare della maggiore quota che ne abbia fatto richiesta.
Sul punto, valutate le istanze di attribuzione formulate, rispettivamente, dall'attore e Parte_1 dal convenuto , deve accogliersi l'istanza facente capo al primo, in quanto lo stesso è Controparte_1 titolare dei maggiori diritti ereditari sull'immobile. Ed infatti, oltre alla quota di nuda proprietà, del controvalore, in esito ai prelevamenti ed all'attribuzione dell'autovettura, di € 182.384,08, lo stesso è titolare, in qualità di coniuge superstite, del diritto di abitazione sull'intero, il quale conserva allo stato un valore pari ad € 143.150,00, legato all'attuale età del titolare (84 anni). Tale soluzione risulta, dunque, quella maggiormente rispondente al principio della divisione in natura con contenimento della misura dei conguagli (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 726 del 15/01/2018).
In conclusione, si ritiene di operare la divisione come segue:
• Attribuzione dell'automobile a Parte_1
• Attribuzione della somma di € 2.642,25 complessivamente depositata sui conti correnti ereditari a
; Controparte_1
• Attribuzione dell'immobile sito in NA alla Via Monte di Dio, n. 25, a con Parte_1 pagamento di conguagli in favore dei coeredi, conguagli che si liquidano in:
a. € 188.751,83 in favore di;
Controparte_1
b. € 87.764,08 in favore di . Parte_2
In relazione alle istanze promosse dagli interventori, in qualità di creditori di si osserva Parte_1 quanto segue.
Nei giudizi di scioglimento della comunione l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti, ai sensi dell'art. 1113, c.c., è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate (Cass. n.
10067/20), sicché, ove spieghino intervento, i predetti non sono parti del giudizio, ma hanno solo il diritto di assistere e vigilare, durante tutte le fasi di svolgimento, sul rispetto delle norme di cui agli artt. 713 e s.s.
c.c. (cfr. Cass. civ., sez. VI, 02/03/2023, ord. n. 6228). Si diversifica, in forza del disposto dell'art. 2825, comma 3, c.c., la posizione dei soli creditori ipotecari, ai quali è accordato il diritto di far valere le proprie ragioni sulle somme dovute al condividente a titolo di conguaglio e sulle somme in denaro attribuitegli in luogo dei beni in natura, ivi compreso il ricavato della vendita forzata.
Ciò posto, le istanze di assegnazione, proposte dai condividenti e , in Controparte_1 Parte_2 relazione a crediti non nascenti dalla comunione ereditaria, oltreché chirografari, nonché le istanze di assegnazione proposte dagli Avvocati BE TA e Gargiulo LE, per crediti professionali parimenti non garantiti da ipoteca, non possono trovare accoglimento in questa sede.
pagina 14 di 16 Esaurita la disamina del merito, la disciplina delle spese si adegua al principio secondo cui nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (v. ex multis Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 12068 del 03/05/2024; Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 1635 del 24/01/2020; Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 22903 del 08/10/2013).
A tale stregua, valutato che il prolungamento del giudizio è risultato in massima parte dovuto agli impedimenti personali del perito originariamente nominato, nonché, in seguito, alle tempistiche legate alla sanatoria degli abusi edilizi ed alla regolarizzazione delle difformità catastali presentati dall'immobile in comunione ereditaria, non si ravvisano eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, sicché le spese devono porsi a carico della massa, in proporzione alle rispettive quote, liquidandosi come da dispositivo in base alla II tabella, V fascia, di cui al DM 55/2014, per parte attrice, con riconoscimento di un aumento del
30% ex art. 4, comma 2, DM cit., ed in base alla II Tabella, V fascia, per parte convenuta, in ossequio al valore delle quote ereditarie.
Per quanto riguarda i creditori intervenuti, atteso il disposto dell'art. 1113, comma 1, c.c., secondo cui i creditori dei condividenti possono intervenire nella divisione a proprie spese, tenuto altresì conto degli esiti del giudizio, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, in persona del Giudice, Dr.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia promossa come in narrativa, ogni diversa domanda o eccezione respinta o disattesa, così provvede:
• Dichiara aperta la successione di , nata a [...] il [...] e deceduta in Brescia Persona_1 il 17/08/2016, per 1/3 cadauno in favore di e Parte_1 Parte_2 _1
;
[...]
• Accerta la sussistenza del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., di Parte_1 sull'immobile sito in NA, alla Via Monte di Dio, n. 25;
• Accoglie la domanda di scioglimento della comunione ereditaria e, per l'effetto:
a. Attribuisce a la proprietà dell'autovettura targata ER383CD; Parte_1
b. Attribuisce a la proprietà delle somme di denaro depositate sui conti Controparte_1 correnti intestati a , individuate come segue: € 454,22 depositati su conto corrente Persona_1
n. 4503/1945 della BA BN;
€ 1.810,78 depositati su conto corrente n. 4503/2019 della
BA BN;
€ 353,97 depositati su conto corrente n. 5435.73 della BA Monte dei HI di
EN ed € 23,28 depositati su conto corrente n. 0046/115 del CO di NA;
pagina 15 di 16 c. Attribuisce a la proprietà esclusiva dell'immobile sito in NA, alla Via Monte Parte_1 di Dio, n. 25, individuato al C.F. del Comune alla sezione SFE, foglio 3, particella 438, subalterno 18 (già subalterno 12), categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), classe 8, consistenza 8 vani, superficie catastale totale 163 mq (totale escluse aree scoperte 142 mq), rendita 1.921,22 €, indirizzo via Monte di Dio n. 25, edificio C, scala E, piano 5-6, interno 11;
d. Pone a carico di il pagamento dei seguenti conguagli: Parte_1
d.1) € 188.751,83 in favore di;
Controparte_1
d.2) € 87.764,08 in favore di;
Parte_2
• Pone le spese del giudizio a carico della massa, secondo le rispettive quote, liquidandole come segue:
a. Per gli attori, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, € 545,00 per spese vive, complessivi €
18.333,90 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovuti, come per legge;
b. Per il convenuto, € 545,00 per spese vive, € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovuti, come per legge;
• Pone le spese di CT e della procedura di vendita a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote;
• Compensa le spese tra e in veste di interventore;
Parte_1 Controparte_1
• Compensa le spese tra e in veste di interventore;
Parte_1 Parte_2
• Compensa le spese tra e Gargiulo LE;
Parte_1
• Compensa le spese tra e TA BE. Parte_1
NA, 24/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
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