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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 06/10/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa IA RI AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa n. 927/2015 R.G. promossa
DA
, in persona del Sindaco pro tempore (C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 in , v. Monte Grappa n. 2, presso lo studio dell'avv. Aldo Giuseppe Bonadonna (C.F. Pt_1
), che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione C.F._1
Attore
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Gela, v. Platani n. 1, presso lo studio dell'avv. Alfio Centamore, rappresentato e difeso dall'avv. IA Giambra (C.F. per procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta
Convenuto ed attore in riconvenzione
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
, esponendo:
[...]
- con delibera del Consiglio Comunale n. 212 del 24/7/1986, modificata e integrata con successiva delibera n.
376 del 30/12/1986, era conferito all'ing. l'incarico di redigere un progetto finalizzato Controparte_1 allo studio e alla individuazione di nuove zone di ampliamento nell'ambito del Piano Regolatore Generale del
Comune di ai sensi della L.R. 71/1978, attività per cui veniva pattuito il compenso di £. 82.000.000; Pt_1
- con successiva delibera n. 5 dell'11/1/1994, a seguito della entrata in vigore della L.R. n. 15/1991 – che imponeva ai Comuni dotati di piano regolatore generale di procedere alla formazione di un nuovo piano o alla revisione di quello esistente - il Consiglio Comunale adottava le direttive generali da impartire al progettista da incaricare per la redazione del P.R.G.;
- con delibera della Giunta Municipale n. 83 dell'1/3/1994 - annullata dal e successivamente CP_2 riproposta con delibera di G.M. n. 233 del 16/5/1994 - veniva conferito ulteriore incarico all'ing. per CP_1 la revisione del piano regolatore generale, dei piani particolareggiati e del regolamento edilizio, con
1 approvazione del relativo disciplinare d'incarico e con previsione di un compenso per il professionista pari a
£ 286.607.320, IVA compresa, somma comprensiva anche di tutte le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sino all'approvazione del piano;
veniva altresì imposto al convenuto un termine per la presentazione dei piani al ed una penale pari all'1 per mille sull'importo complessivo delle Pt_1 competenze stabilite per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati;
- con successive delibere nn. 150 e 151 del 30/3/1994, la Giunta Municipale conferiva incarico ad altri due professionisti – dott. e dott. – per la redazione dello studio geologico e dello Persona_1 Persona_2 studio agricolo-forestale necessari per la revisione del P.R.G. ai sensi dell'art. 3 della L.R. 15/1991;
- con deliberazione n. 40 del 3/5/1999 il Consiglio Comunale adottava il “progetto di revisione del piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive, il regolamento edilizio ed i piani particolareggiati in c.da
Spinello e c.da Geremia”, atti che venivano poi trasmessi, a seguito dell'esame delle osservazioni e delle opposizioni pervenute, all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per la necessaria approvazione;
- che però, con voto n. 415 del 3/5/2001, il Consiglio Regionale dell'Urbanistica (C.R.U.), su proposta della
Regionale dell'Urbanistica (D.R.U.), formulando una serie di specifici rilievi, disponeva la CP_3 rielaborazione totale dello strumento urbanistico per motivi ritenuti dall'attore riconducibili a insufficienze progettuali imputabili al progettista;
- a fronte delle richieste dell'ing. di pagamento di un acconto sulle competenze asseritamente dovute CP_1
e di onorari a saldo per ulteriori lavori effettuati per l'Ente, le parti, al fine di evitare un possibile contenzioso, sottoscrivevano in data 20/10/2003 un atto transattivo, approvato con delibera di G.M. n. 78 del 17/7/2003, in virtù del quale il professionista, dietro pagamento della somma complessiva di € 699.938,28 (comprensiva di
IVA e Cassa previdenza), rinunziava a qualsiasi pretesa derivante da tutte le prestazioni tecniche già espletate e da espletare nell'ambito degli incarichi ricevuti, assumendo anche, tra i vari obblighi, quello di riproporre il
P.R.G. alla luce delle osservazioni del C.R.U. del 2001, di eseguire quanto necessario alla definizione dell'incarico del P.R.G. e dei piani particolareggiati, di procedere alla rielaborazione totale e generale dei piani particolareggiati di , e secondo quanto previsto dal C.R.U., ed in ogni caso CP_4 Pt_2 Parte_3
a compiere l'attività necessaria al fine di ottenere i visti preventivi della , del Genio Civile e CP_5 del C.R.U., a fornire la progettazione delle opere di urbanizzazione relativamente alla rete idrica, fognaria, elettrica, viaria, impianti di depurazione e quanto necessario a rendere operativa la fase di realizzazione;
veniva altresì stabilito per il professionista un termine di 12 mesi a decorrere dalla registrazione della transazione, con previsione, in caso di inosservanza, dell'obbligo del professionista di restituire l'anticipazione ricevuta, esclusa l'IVA;
- nonostante l'Ente si fosse immediatamente adoperato al fine di ottenere presso la Cassa Depositi e Prestiti il mutuo necessario per far fronte agli obblighi assunti con la suddetta transazione, l'ing. non adempiva CP_1 gli obblighi assunti.
Pertanto, il deducendo di essere ancora privo dello strumento urbanistico, imputava al ritardo del Pt_1 professionista nella predisposizione degli elaborati progettuali, trasmessi solo in data 12/3/2007 (ben quattro anni dopo il conferimento dell'incarico), la necessità sopravvenuta di corredare il P.R.G. di adempimenti e
2 studi (Valutazione Impatto Ambientale, Important Bird Areas, Valutazione di Incidenza) successivamente introdotti dalla normativa di settore. Lamentava altresì che gli organi di controllo – CP_5
Genio Civile, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – avessero ancora rilevato lacune CP_6 progettuali negli elaborati inviati. Deduceva quindi che, nonostante il conferimento al convenuto di ulteriori incarichi – di studio per la Valutazione Ambientale Strategica, di redazione della Valutazione di incidenza integrativa del - con nota del 6/10/2010 il professionista aveva comunicato all'Ente che il Parte_1 piano era “azzerato” per i nuovi vincoli nelle more imposti dalla Soprintendenza CP_6
Si doleva che per la condotta del convenuto l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente avesse anche nominato un Commissario ad acta per provvedere, in sostituzione del sindaco, agli adempimenti necessari all'adozione del P.R.G., del R.E. e degli atti necessari (PP.EE.).
Per questi motivi
, deduceva la sussistenza dei presupposti della risoluzione per inadempimento del convenuto dell'incarico professionale conferitogli con l'atto di transazione, avente ad oggetto la redazione e la revisione dello strumento urbanistico dell'Ente, e degli ulteriori incarichi connessi al P.R.G., con richiesta di restituzione delle somme indebitamente corrisposte, tra cui la somma di € 524.953,71, versata in data 28.8.2004, pari al
75% dell'importo pattuito con il contratto di transazione (fattura n. 2/04), e la somma di € 86.092,41 (fattura
39/06), nonché del risarcimento del danno.
Chiedeva pertanto di dichiarare l'inadempimento contrattuale del convenuto con riferimento all'incarico inerente la redazione e revisione del piano regolatore generale e agli altri incarichi collegati al P.R.G. e, conseguentemente, di condannare il predetto a restituire all'Ente le somme incassate per l'espletamento degli incarichi ricevuti, ammontanti a complessivi € 783.609,30, oltre interessi legali dai singoli pagamenti e rivalutazione monetaria fino al soddisfo. Chiedeva altresì di condannare il convenuto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, causati dall'inadempimento contrattuale dello stesso e dalla conseguente mancanza di adeguato strumento urbanistico comunale, con evidenti ricadute negative sull'economia del territorio, nonché dei danni all'immagine causati dalla mancanza del P.R.G. e dalle esternazioni del tecnico nei confronti degli amministratori, danni complessivamente quantificati nella misura di € 1.000.000,00 o nella maggiore o minor somma da determinarsi in via equitativa.
Instauratosi il contradditorio, , costituitosi in giudizio con deposito di comparsa in Controparte_1 cancelleria in data 18/11/2015, previamente ripercorrendo le varie fasi del rapporto intercorso con il
[...]
, contestava le domande di parte attrice deducendo: Parte_1
- che nessun inadempimento poteva essergli imputato in quanto l'esecuzione della transazione del 20/10/2003 dipendeva da una serie di attività e di adempimenti propri del quali la consegna di documenti e Pt_1 cartografie, propedeutici all'attività demandata al progettista, che l'Ente non gli aveva fornito o che comunque non aveva avuto la possibilità di fornirgli, non essendo provvisto di aero-fotogrammetrie aggiornate per tutto il territorio comunale;
- che in ogni caso il P.R.G., completo in ogni sua parte e nella versione definitiva, era stato depositato in data
13/3/2007, nel rispetto del termine annuale assegnatogli con la transazione, a decorrere dalla consegna delle cartografie;
3 - che i successivi adeguamenti resisi necessari a seguito delle modifiche legislative intervenute nel tempo erano da ricondurre alle lentezze burocratiche dell'Ufficio tecnico e degli Organi comunali nella nomina dei professionisti incaricati degli studi geologico ed agricolo – forestale, che avrebbero dovuto coordinarsi con il convenuto.
Deduceva quindi l'inammissibilità della domanda di risoluzione della transazione affermando: che, ai sensi dell'art. 1976 c.c., la risoluzione non poteva essere richiesta se il rapporto preesistente si era estinto per novazione e se la risoluzione non era stata espressamente pattuita;
che tale ipotesi si configurava nel caso di specie, avendo le parti dichiarato di rinunciare al rapporto preesistente dando vita ad un nuovo rapporto obbligatorio, comprensivo della pattuizione di un corrispettivo per le nuove attività progettuali pure contestualmente affidate al professionista.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della medesima domanda di risoluzione del contratto transattivo, evidenziando che il non aveva richiesto – com'era sua facoltà in caso di ritardo nella esecuzione delle Pt_1 prestazioni professionali pattuite – la restituzione dell'anticipo versato (pure prevista, escluso l'importo relativo all'IVA, entro il termine di gg. 30 dalla richiesta dell'Ente) e che, pertanto, non era maturata la condizione per procedere al recupero delle somme in sede giudiziaria.
Contestava la richiesta di restituzione di somme relative a pagamenti già eseguiti per precedenti prestazioni professionali non ricomprese nell'accordo transattivo del 2003 (tra questi, le somme liquidate in acconto e a saldo delle fatture n. 14/03, 06/04, 05/04, 04/04), nonché quelle relative a pagamenti per prestazioni professionali oggetto di incarichi successivi (tra cui la fattura n. 31/07 per incarico relativo allo studio di compatibilità ambientale AS – VIA, la fattura n. 2/2010 emessa per lo studio della valutazione di incidenza integrativa), resi necessari da modifiche normative frattanto intervenute, eccependo al contempo la prescrizione del relativo credito “per quasi tutte le voci di richiesta”.
Contestava ancora la domanda di risarcimento del danno proposta dal ritenuta priva di Parte_1 fondamento sia con riferimento all'an che al quantum, con la precisazione che il non aveva Pt_1 legittimazione a richiedere il risarcimento per un presunto danno all'immagine per la mancata adozione del
P.R.G. o per la lesione dell'immagine degli amministratori.
Chiedeva dunque il rigetto delle domande proposte dal Parte_1
Chiedeva infine, in via riconvenzionale, il completo adempimento della transazione sottoscritta il 20/10/2003
e la condanna del al pagamento dell'importo residuo concordato, pari alla somma di € Parte_1
88.892,16, oltre interessi e rivalutazione, deducendo sul punto che l'Ente non aveva posto in essere le attività necessarie, non aveva fornito la documentazione occorrente ai fini dell'espletamento dell'incarico, ritardando la consegna dei documenti richiesti, aveva omesso di procedere alla nomina dei professionisti che avrebbero dovuto redigere gli elaborati necessari al completamento dell'attività professionale in epoca successiva alla stesura del P.R.G. consegnato il 13/3/2007, e non aveva infine completato le procedure volte alla trasmissione dello strumento urbanistico al C.R.U. per il previsto parere, non facendo in tal modo maturare la condizione sospensiva per il pagamento del saldo residuo.
4 Infine, ancora in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del al risarcimento del danno Parte_1 subito a causa dell'inadempimento dell'Ente per perdita di chances in relazione all'attività professionale che non aveva potuto svolgere nell'ambito del territorio comunale nel periodo in cui aveva ricoperto l'incarico di progettista del P.R.G. – danno che quantificava nella misura di € 258.578,30, in conseguenza della rinuncia ad un nuovo incarico proposto, e di € 450.000,00 per la rinuncia ad incarichi pendenti, per un totale di €
750.000,00, o nella diversa somma da determinarsi in giudizio - avendovi rinunciato per incompatibilità quale professionista incaricato della pianificazione urbanistica rispetto ad altri incarichi professionali nelle medesime zone territoriali interessate dal suo intervento.
La causa, istruita con l'assunzione di prova testimoniale e con l'espletamento di C.T.U., all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte delle parti, era posta in decisione, con l'assegnazione del termine di gg. 30 per il deposito di comparse conclusionali e di gg. 20 per memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il premettendo che con l'ing. erano intercorsi plurimi rapporti Parte_1 Controparte_1 professionali, a partire dall'incarico conferitogli nel 1986 ai fini dello studio e della individuazione di nuove zone di ampliamento nell'ambito del P.R.G. già esistente, nonché a seguito della necessità per l'Ente, con l'entrata in vigore della L.R. Sicilia n. 15 del 30/4/1991, di dotarsi di nuovo P.R.G. o di procedere alla revisione di quello esistente, lamenta l'inadempimento del convenuto ai propri obblighi contrattuali, ritenuto causa della mancata approvazione da parte del Consiglio Regionale Urbanistica (C.R.U.) – con voto n. 415 del 3/5/2001 - del nuovo progetto di revisione del piano regolatore generale per insufficienze progettuali che l'Ente riteneva imputabili al progettista. Deduce quindi di avere stipulato con il convenuto una transazione, approvata con delibera di Giunta Municipale n. 78 del 17/7/2003 e sottoscritta dalle parti in data 20/10/2003, con la quale lo stesso, dietro pagamento del corrispettivo di € 699.938,28, rinunciava a qualsiasi pretesa derivante dalle prestazioni tecniche svolte in precedenza o relative a quelle da svolgere nell'ambito degli incarichi conferitigli dall'Ente. Detta transazione, cui l'Ente sarebbe stato spinto dalla necessità di fare fronte alle plurime richieste del professionista di pagamento delle competenze rivendicate per l'opera svolta (v. nota assunta al protocollo comunale al n. 5875 del 28/5/2001, doc. 13 fascicolo parte attrice, ed ulteriore nota prot. 12057 dell'8/11/2001, all. 14 fascicolo parte attrice), conteneva anche il conferimento di ulteriore incarico per il completamento dell'iter di rielaborazione degli strumenti urbanistici.
In riferimento a tale nuovo incarico, comprensivo dell'obbligo di predisporre anche i PP.PP. delle zone
, e , l'iter di approvazione degli atti subiva tuttavia ulteriori ritardi - imputati dal Parte_3 Pt_2 CP_4 ad inadempimento del convenuto - a seguito dei quali si rendeva necessario corredare il Parte_1
P.R.G. di adempimenti e studi - in particolare V.A.S. (Valutazione Impatto Ambientale), I.B.A. (Important
Bird Areas), V.I.A. (Valutazione di incidenza) - successivamente introdotti dalla normativa di settore.
Per tali studi l'ing. si sarebbe ripetutamente proposto pretendendo ulteriori cospicue somme in CP_1 aggiunta a quelle concordate con l'atto transattivo, per consegnare all'Ente lo strumento urbanistico “chiavi in mano”, salvo poi comunicare con nota del 6/10/2010, dopo avere ottenuto incarico per tali adempimenti (con
5 determinazioni sindacali n. 52 del 28/10/2009 per lo “Studio della Valutazione Ambientale Strategica, AS –
VIA, inerente la redazione del PRG del Comune di e del PUDM” e n. 74 del 14/12/2009 per la Pt_1
“Redazione della Valutazione di incidenza integrativa del ”) che “il piano è azzerato per i Parte_1 nuovi vincoli nelle more apposti da parte della SS.BB.CC.”.
L'Ente deduce dunque l'inadempimento del convenuto agli obblighi assunti con la transazione e con gli ulteriori incarichi conferitigli per la predisposizione del P.R.G. per l'intero territorio comunale e dei Piani
Particolareggiati, evidenziando che il termine previsto in contratto – pari a dodici mesi dalla data di registrazione del contratto medesimo – non è stato rispettato, poiché la consegna degli elaborati è stata effettuata solo nel marzo 2007, ed inoltre perché l'iter per l'approvazione del P.R.G. non si è concluso positivamente, con l'approvazione dello strumento urbanistico. Chiede pertanto la risoluzione dell'incarico professionale conferito al convenuto per la redazione e revisione del P.R.G. e degli altri incarichi collegati e la restituzione delle somme liquidate in suo favore, di seguito elencate:
- acconto fattura n. 14/03 di € 20.540,30 e saldo fattura n. 14/03 di € 16.627,84, per “redazione piano recupero centro storico”, relative all'incarico conferito con determina sindacale n. 85 del 31/12/2002, asseritamente rientrante tra le prestazioni per le quali con la suddetta transazione il professionista aveva rinunciato al compenso;
- fattura n. 6/04 di € 24.028,80, liquidata in data 9/7/2004, relativa a “Redazione piano particolareggiato centro storico”, fattura n. 5/04 di € 11.556,00, liquidata in data 29/7/2004, relativa a “Rimborso somme anticipate volo aerofotogrammetrico piano particolareggiato centro storico”, somme asseritamente rientranti nel compenso previsto unitariamente nella transazione;
- fattura n. 4/04 dell'1/6/2004 di € 2086,08, liquidata in data 10/5/2005, relativa a “c.da Spinello – fognatura e strade”, somma non dovuta perché ritenuta compresa nella transazione;
- fattura n. 2/04 di € 524.953,71, liquidata in data 28/4/2004 per “acconto competenze tecniche atto di transazione P.R.G.”, ritenuta non dovuta per inadempimento del professionista e per mancata approvazione dello strumento urbanistico;
- fattura n. 39/06 di € 86.092,41, liquidata in data 3/10/2006, relativa a “Competenze tecniche revisione P.R.G.”, relativa a somma da versare a saldo solo dopo l'approvazione urbanistica del P.R.G. da parte del C.R.U., conseguentemente non dovuta per inadempimento del convenuto;
- fattura n. 31/07 di € 58.752,00, liquidata in data 9/5/2007, relativa a “Valutazione d'incidenza territorio di
Butera”, fattura n. 1/2010 di € 19.486,08, liquidata in data 16/12/2011, relativa a “Studio per valutazione ambientale strategica (AS – VIA)”, fattura n. 2/2010 di € 19.486,08, liquidata in data 19/12/2011, relativa a
“Studio per la redazione della valutazione di incidenza integrativa”: somme ritenute tutte non dovute a seguito dell'inadempimento del convenuto.
Orbene, con delibera di G.M. n. 78 del 17/7/2003 (v. all. 15 del fascicolo di parte attrice) il Parte_1 premesso che con atti deliberativi di Consiglio Comunale n. 212 del 24/7/1986 e successive integrazioni n.
376 del 30/12/1986 era stato affidato all'ing. l'incarico di redazione del P.R.G. comunale, ad Controparte_1 esclusione della zonizzazione e dei piani particolareggiati della zona a mare - c.de , e Pt_2 CP_4
6 - , che allo stesso professionista era stato affidato ulteriore incarico alla luce delle disposizioni Parte_3 dell'art. 60 L. 9/1993 con G.M. n. 83 dell'1/3/1994 e successiva delibera di G.M. 183 del 12/4/1994, dato atto che “il progettista ha svolto il proprio compito nell'ambito dell'incarico assegnato e ciò in relazione anche alle varie fasi revisionali dipendenti dall'evolversi legislativo e non ultimo dai desiderata del Genio civile successivamente all'evolversi di fenomeni geomorfologici, disgregativi di zone a suo tempo interessate anche da proposte di edificazione”, considerato altresì che, a seguito della revoca dell'incarico in precedenza conferito ad altri professionisti per la zona a mare, stante la necessità di seguire le direttive del C.R.U. - che, tra le proprie prescrizioni, aveva imposto una omogeneizzazione delle zonizzazioni e, conseguentemente, la necessità di affidare la predisposizione del Piano Regolatore Generale per l'intero territorio comunale ad un unico professionista – deliberava di approvare la transazione con l'Ing. (v. all. 16 del fascicolo di CP_1 parte attrice e all. 11 di parte convenuta).
Con la suddetta transazione le parti convenivano di riproporre il P.R.G. nel rispetto delle osservazioni del
C.R.U. del 2001 “non dipendenti dalle modalità di esecuzione dello stesso piano da parte del progettista”, alla luce del rilievo aerofotogrammetrico aggiornato a 10.000 pervenuto all'Amministrazione da parte dell' , CP_7 nonché di procedere alla rimodulazione e all'aggiornamento dei progetti esecutivi ancora non esitati, riferiti alle opere di urbanizzazione dei piani particolareggiati di c.da Geremia e di provvedere alle necessarie Per_3 integrazioni calcolistiche di verifica di stabilità dei pendii e geotecniche richieste dal Genio Civile, non comprese nell'originario disciplinare, di provvedere altresì a quanto necessario alla definizione dell'incarico del P.R.G. e dei piani particolareggiati, “ad esclusione delle relazioni geologiche per le quali l'Amm.ne ha incaricato apposito professionista peraltro già liquidato”, di provvedere alla rielaborazione totale e generale, alla luce delle disposizioni impartite dal C.R.U. nel 2001, dei piani particolareggiati di c.da , CP_4 Pt_2
e , come parte del P.R.G. generale, con previsione della consegna al tecnico degli “elaborati tutti Parte_3 riguardanti varianti allo strumento urbanistico approvate e che rientrino e nei piani particolareggiati a mare
e nel PRG generale”, come anche delle indagini geologiche, svolte da altro tecnico incaricato e liquidato.
Contestualmente il tecnico si impegnava a fornire, successivamente all'approvazione del C.R.U. di tutti i piani particolareggiati, la progettazione delle opere di urbanizzazione relativamente alla rete idrica, fognaria, elettrica, viaria, impianti di depurazione e quanto necessario a rendere immediatamente operativa la fase di realizzazione.
Il tecnico si impegnava altresì a fornire, successivamente all'approvazione dei piani particolareggiati, il relativo programma delle fognature (PARF) e tutti gli elaborati e gli studi ad esso connessi.
Si conveniva quindi tra le parti un corrispettivo di € 571.845,00 per competenze, oltre ad € 11.436,90 per
CNAPIA ed € 116.656,38 per IVA, per un totale di € 699.938,28, “non suscettibili di variazione alcuna e senza che il tecnico possa pretendere ulteriori somme derivanti da prestazioni che potessero essere richieste per la continuazione e definizione totale del PRG e certamente non dipendenti dal suo ambito professionale”.
Il professionista a sua volta si obbligava ad annullare tutte le fatture emesse “di cui alla tabella A” in dipendenza del rapporto pregresso (“che saranno in ogni caso riemesse all'atto dell'effettivo pagamento e per
l'importo concordato ... lo stesso dicasi per le prestazioni descritte e definite di cui ai punti precedenti”).
7 Del corrispettivo pattuito la somma di € 524.953,71, pari al 75% dell'importo stabilito, comprensivo di IVA e
CNPAIA, sarebbe stata corrisposta “ad ottenimento da parte della a parte dell'Ente ed in ogni Parte_4 caso entro e non oltre il 30/11/2003”.
Il tecnico, inoltre, si obbligava a “consegnare e definire nella sua totale assenza, il piano regolatore generale, compreso anche quello della zona a mare ed i relativi piani particolareggiati entro i 12 mesi a decorrere dalla registrazione del presente atto”, con la previsione, in caso di ritardo, della restituzione dell'anticipazione, ad esclusione dell'IVA, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione comunale, e del venir meno del diritto a pretendere alcunché per gli incarichi relativi ai P.P. di recupero delle zone , e Pt_2 CP_4
, salvo le eventuali spese sostenute. Parte_3
Infine, la transazione - approvata dalla Giunta Municipale e sottoscritta dalle parti - prevedeva che “in ogni caso” il professionista sarebbe rimasto “esonerato da eventuali responsabilità allo stesso non imputabili e riferentesi a ritardi della stessa Amministrazione Comunale, Genio Civile, , Ispettorato delle CP_5
Foreste, CRU, consegna delle cartografie e prestazioni dipendenti da altri professionisti (agronomi) direttamente interessati alla redazione dei piani”.
Era, infine, espressamente stabilito che la validità ed efficacia dell'atto di transazione fossero subordinate all'ottenimento da parte della Prestiti di un finanziamento di importo pari al corrispettivo Parte_5 concordato.
La transazione stipulata dal con l'ing. consta dunque di una parte, conforme allo Parte_1 CP_1 schema tipico del disposto di cui all'art. 1965 c.c., con cui il professionista rinuncia al corrispettivo preteso per incarichi pregressi – elencati nella tabella A allegata alla scrittura per la parte relativa alle competenze maturate per prestazioni tecniche già eseguite – e di una parte ulteriore, relativa al conferimento di nuovo incarico di progettazione, finalizzato alla elaborazione del P.R.G. ed esteso anche alla predisposizione dei piani particolareggiati delle zone a mare nelle contrade , e ed alla progettazione delle Pt_2 CP_4 Parte_3 opere di urbanizzazione e del programma delle fognature.
Sebbene la delibera di approvazione dell'atto di transazione (del 17/7/2003) non rechi indicazione della obbligatoria copertura di bilancio relativa al corrispettivo pattuito con l'ing. , il Consiglio Comunale CP_1 nell'adunanza del 30/9/2003 (v. verbale n. 47, all. 12 del fascicolo di parte convenuta) riconosceva la
“legittimità del debito fuori bilancio derivante dalle prestazioni professionali dell'Ing. e di Controparte_1 cui alla transazione allegata all'atto deliberativo della Giunta Municipale n. 78 in data 17/7/2003, istituendo contestualmente il capitolo, nella parte 1° entrate, avente per oggetto “mutuo cassa DD.PP, pagamenti debiti fuori bilancio” ed il corrispondente capitolo nella parte 2° spesa avente per oggetto: “pagamento debiti fuori bilancio”; conseguentemente riconosceva “il debito che ammonta a complessive euro 699.938,28 IVA compresa da liquidare in favore del professionista come sopra richiamato”.
Sennonché la comunicazione della Cassa Depositi e Prestiti del 28/1/2004, prodotta dalla parte attrice (v. all.
19) dà prova della concessione a favore del di un mutuo di complessivi € 611.046,12 per Parte_1
“debiti fuori bilancio acquisizione beni e servizi prestazioni professionali dell'Ing. ”. CP_1
8 Risulta dunque che il ha fatto ricorso per il debito contratto con l'ing. alla Parte_1 CP_1 procedura del riconoscimento di debiti fuori bilancio regolata dall'art. 194 D.Lgs. 267/2000, che alla lett. e) ne prevede l'esperibilità in caso di “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi
1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.
Tale procedura consente di far salvi gli impegni di spesa in precedenza assunti senza copertura contabile, purché sussistano per l'operazione negoziale posta in essere i necessari requisiti di forma. Si è osservato in particolare che “il predetto riconoscimento, presupponendo necessariamente l'esistenza di un'obbligazione validamente assunta dall'ente locale, anche se sprovvista di copertura finanziaria, non può costituire esso stesso fonte di obbligazione” (Cass. Sez. 3, sent. n. 9412 del 27/04/2011; conf. Cass. Sez. 1, sent. n. 25373 del 12/11/2013). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, “il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ex art. 5 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, poi trasfuso nell'art.
194, comma 1, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituisce un procedimento discrezionale che consente all'ente locale di far salvi nel proprio interesse - accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimento che ne derivano, per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza - gli impegni di spesa per l'acquisizione di beni e servizi in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura contabile, ma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi - come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta "ad substantiam" - né apporta una deroga al regime di inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 1510 del 27/01/2015).
Tanto premesso, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, “il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso (cfr. tra le tante, Cass. 15 giugno 2020 n. 11465; Cass. 20 marzo 2014 n. 6555; Cass. 17 gennaio
2013 n. 1167; Cass. 6 luglio 2007 n. 15296; Cass. 26 gennaio 2007 n. 1752). E ancora, i contratti di conferimento di incarico professionale stipulati da un organismo di diritto pubblico sono atti di diritto privato per i quali, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, è prevista la forma scritta, non surrogabile con fatti concludenti, manifestazioni tacite di volontà o comportamenti attuativi, la cui mancanza ne determina la nullità (cfr. Cass. 14 giugno 2018 n. 15645; Cass. 30 settembre 2016 n. 19410)” (Cass. Sez. 2 ord. n.
n. 12164 del 06/05/2024).
Nel caso di specie, va in primo luogo osservato che la transazione stipulata dall'ing. con il CP_1 [...]
, che contiene in parte anche un nuovo incarico per la redazione del P.R.G. per l'intero territorio Parte_1 comunale, comprensivo delle zone a mare, rispetta il requisito della forma scritta ad substantiam previsto per i contratti con la P.A.
9 Il riconoscimento del debito fuori bilancio, riconoscendo l'utilità delle prestazioni professionali espletate dal convenuto per l'interesse pubblico di cui il è portatore, implica il riconoscimento dell'utilità delle Pt_1 prestazioni professionali richieste all'ing. e la convenienza della transazione per gli interessi CP_1 dell'Ente.
Nondimeno, non può sottacersi come la deliberazione del Consiglio Comunale del 30/9/2003, pur riconoscendo il debito fuori bilancio in misura corrispondente all'intero corrispettivo pattuito con l'atto di transazione stipulato con il professionista, dia atto che “alla spesa di cui alla suddetta transazione ammontante
a complessive euro 699.938,28, non può provvedersi con fondi comunali come da attestazione, in allegato, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario”. A copertura del debito fuori bilancio riconosciuto dall'Ente, derivante dall'atto deliberativo di G.M. n. 78 del 17/7/2003, è stato pertanto istituito il capitolo di bilancio in entrata “mutuo Cassa Depositi e Prestiti”, nonché un corrispondente capitolo di spesa denominato “pagamento debiti fuori bilancio”.
La stessa transazione subordina la validità e l'efficacia dell'atto “all'ottenimento da parte della Cassa Depositi
e Prestiti del finanziamento di € 699.938,28”.
Per quanto precede, dunque, la condizione di validità e di efficacia cui la transazione è subordinata risulta senz'altro soddisfatta nella misura di € 611.046,12, pari all'importo del mutuo riconosciuto dalla Cassa
Depositi e Prestiti a copertura del debito fuori bilancio contratto per compensi dovuti al convenuto ed altresì corrispondente alle somme già corrisposte al progettista (€ 524.953,71+86.092,41).
Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del professionista.
Tanto premesso in ordine ai rapporti tra le parti e, in particolare, al rapporto contrattuale relativo alla transazione, avente ad oggetto la revisione e redazione dello strumento urbanistico del Comune di , la Pt_1 domanda di risoluzione del contratto e dei successivi e conseguenti incarichi conferiti allo stesso ing. CP_1 in correlazione con il P.R.G. - nei limiti della validità del suindicato strumento negoziale - è infondata.
Il Comune di in particolare afferma che con la transazione del 2003 il professionista si impegnava a Pt_1 riprogettare ex novo il P.R.G. alla luce delle osservazioni del C.R.U. entro dodici mesi dalla data di registrazione del contratto di transazione. L'Ente lamenta quindi che, pur avendo rispettato i propri impegni provvedendo a liquidare al tecnico in data 28/8/2004 la fattura n. 2/04 di € 524.953,71 – pari al 75% dell'importo pattuito nel contratto di transazione - la consegna degli elaborati da parte del professionista sia avvenuta solo in data 20/3/2007, ben oltre il termine assegnato al tecnico, e che, in ogni caso, lo strumento urbanistico, la cui stesura era stata affidata al convenuto, non è stato esitato favorevolmente dagli organi di controllo.
Deduce altresì:
- che in data 3/12/2006 è stata liquidata al professionista la fattura n. 39/06, con pagamento della somma di €
86.092,41, ritenuta non dovuta perché liquidata nonostante la mancata approvazione dei piani oggetto dell'incarico attribuitogli, pur essendo stato stabilito nel contratto di transazione che il compenso di €
10 174.984,57, pari al 25% dell'importo fissato comprensivo di IVA e di CPNAIA, sarebbe stato corrisposto solo all'esito dell'approvazione da parte del C.R.U. del P.R.G. e dei piani particolareggiati;
- che non sono dovute le somme versate dal Comune per prestazioni inerenti la revisione del P.R.G., tra cui quelle versate al convenuto per la redazione degli studi V.A.S., V.I.A e I.B.S., poiché la necessità di tali studi sarebbe nata solo a causa dell'inadempimento del tecnico;
- che non sono dovute neppure le somme relative ad incarichi conferiti prima della sottoscrizione dell'atto di transazione, avendo questo azzerato i rapporti di dare – avere intercorsi tra le parti fino a quella data.
Quanto al presunto inadempimento del professionista, l'assunto del alla luce dell'istruttoria Parte_1 espletata non può essere condiviso.
Secondo il Comune la mancata approvazione dello strumento urbanistico sarebbe dovuta ad inadempimento del convenuto.
Va in primo luogo osservato che la transazione stipulata tra le parti ha le caratteristiche proprie di una transazione novativa.
Invero, come insegna la Suprema Corte, “la transazione, ..., è novativa sia nel caso in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti, in quanto le stesse abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni giuridiche
(Cass. n. 1946 del 2003), sia nel caso in cui sussista una situazione d'oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti (Cass. n. 21371 del 2020), con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass.
n. 21371 del 2020; Cass. n. 23064 del 2016), ovvero se, al contrario, le stesse, come assume la società ricorrente, si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti ma senza elidere il collegamento con il precedente contratto (Cass. n. 11692 del 2016), il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso (Cass. n. 15444 del 2011).
2.19. La transazione, pur modificando la fonte del rapporto giuridico preesistente, non ne determina, pertanto, necessariamente l'estinzione in quanto, al di fuori dell'ipotesi di un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, l'eventuale efficacia novativa della transazione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti (quello preesistente e quello nuovo) vengono a trovarsi, sicché, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre
l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni (Cass. n. 7830 del 2003), oppure si siano limitate ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali (Cass. n. 13717 del 2006).
11
2.20. Si ha, dunque, transazione novativa qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva - sul piano oggettivo è necessario che le parti, onde risolvere o prevenire una lite, siano addivenute ad una rinunzia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese, volta a modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova in quanto tra i due rapporti, il vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità; - sul piano soggettivo, è necessario che sussista un'inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati (Cass. n. 4455 del 2006)” (Cass. sez. I, 03/03/2025, n.5565).
Si è pertanto osservato che “La novazione oggettiva, del resto, è ravvisabile (esclusivamente) nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto al contempo estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla necessaria volontà dei relativi contraenti di costituire, in sostituzione di quello precedente (che si estingue), un nuovo rapporto obbligatorio (art. 1230, comma 1, c.c.), del quale, pertanto, costituiscono elementi essenziali, oltre l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo sostanziale del rapporto obbligatorio intercorso tra le stesse (ma non anche del termine per il suo adempimento art. 1231 c.c.), anche l'animus novandi, consistente nella comune intenzione delle parti (che può essere anche manifestata in forma tacita purché risulti in modo non equivoco art. 1230, comma 2, c.c.) di estinguere (già per effetto dell'accordo) l'originaria obbligazione (cfr. Cass. n. 6821 del 2023) e di sostituirla con una nuova nel titolo o nell'oggetto (cfr. Cass. n. 27028 del 2022, in motiv.; conf., Cass. n. 7194 del
2019; Cass. n. 16038 del 2004; Cass. n. 1218 del 2008; Cass. n. 15980 del 2010)” (Cass. sez. I 5565/2025 cit.).
Ancora, la Corte di legittimità ha chiarito che “l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbano ritenersi sostanzialmente diverse da quelle preesistenti, sicché le parti, nella composizione del rapporto litigioso, danno vita alla costituzione di un nuovo rapporto, fonte di nuove e autonome situazioni, destinate a sostituirsi a quelle preesistenti” (Cass. sez. III, 20/04/2020, n.7963).
Nel caso di specie, le parti hanno reso esplicita la volontà di superare le pregresse pendenze attraverso una rinuncia da parte del professionista a qualsivoglia pretesa derivante dai precedenti incarichi – come da fatture elencate nell'atto transattivo - per i quali il corrispettivo non era stato ancora saldato. Unitamente alla rinuncia alle spettanze rimaste insolute, il tecnico ha assunto l'obbligo di “riproporre il PRG, alla luce delle osservazioni del CRU del 2001 non dipendenti dalle modalità di esecuzione dello stesso piano da parte del progettista”, rielaborando l'intero P.R.G. alla luce del rilievo aerofotogrammetrico aggiornato al 10.000 pervenuto all'Amministrazione da parte dell' , prestando collaborazione grafica all' anche ai fini CP_7 Pt_6 di un adeguamento della relazione agronomica alle nuove disposizioni di legge, rimodulando ed aggiornando i progetti esecutivi riferiti alle opere di urbanizzazione dei piani particolareggiati di c.da Geremia e Per_3 provvedendo ad eventuali integrazioni calcolistiche di verifica di stabilità dei pendii e alle verifiche geotecniche richieste dal Genio Civile, escluse le sole relazioni geologiche (poiché affidate ad altro
12 professionista), provvedendo altresì alla rielaborazione totale dei piani particolareggiati di c.da , CP_4
e in conformità alle disposizioni impartite dal C.R.U. nel 2001, anche al fine di ottenere Pt_2 Parte_3
i visti preventivi della e del Genio civile, predisponendo, successivamente all'approvazione CP_5 del C.R.U. dei piani particolareggiati, la progettazione delle opere di urbanizzazione relativamente alla rete idrica, fognaria, elettrica e viaria e agli impianti di depurazione necessari, provvedendo infine a fornire il programma delle fognature (PARF).
Le parti quindi, rideterminando il rapporto tra l'Ente ed il professionista con il superamento delle obbligazioni contratte dall'Ente con i precedenti incarichi e conferendo al tecnico un incarico più ampio, per la predisposizione del P.R.G. per intero e dei correlati piani particolareggiati, espressamente sancendo la
“decadenza” di “ogni potenziale motivo del contendere tra l'Amm/ne Comunale di e il tecnico Pt_1 progettista incaricato”, hanno anche concordato un nuovo corrispettivo, che si sostituisce ai precedenti (con conseguente annullamento delle fatture già emesse dal professionista ed elencate nella tabella A e successiva emissione di nuova fattura secondo l'importo da ultimo stabilito).
Dall'insieme delle clausole contenute nell'atto transattivo emerge univocamente la volontà delle parti di definire un nuovo rapporto che si sostituisce ai precedenti.
Stante la natura novativa della transazione stipulata dalle parti, in base all'art. 1976 c.c. la risoluzione per inadempimento, con conseguente reviviscenza della situazione originaria, non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, non essendo stato previsto un diritto alla risoluzione.
Ciò premesso, la domanda di risoluzione del contratto proposta dal tende ad ottenere sia la Parte_1 restituzione delle somme anticipate in forza della suddetta transazione – pari ad € 524.953,71+ € 86.092,41 – sia la restituzione delle somme versate a titolo di liquidazione delle seguenti fatture:
a) n. 14/03 (“Redazione piano recupero centro storico”), n. 6/04 (“Redazione piano particolareggiato centro storico”), n. 05/04 (“Rimborso somme anticipate volo aerofotogrammetrico piano particolareggiato centro storico”), n. 4/04 (“c.da Spinello – fognature e strade”), perché asseritamente rientranti nell'atto di transazione;
b) n. 39/06 (“competenze tecniche revisione P.R.G.”), n. 31/07 (“Valutazione d'incidenza territorio di ”), Pt_1
n. 1/2010 (“Studio per valutazione ambientale strategica (AS – VIA)”, n. 2/2010 (“Studio per la redazione della valutazione di incidenza integrativa”), relative a somme ritenute non dovute per il presunto inadempimento del professionista e per la mancata approvazione dello strumento urbanistico.
Quanto alle fatture sub a), non vi è alcuna evidenza che queste riguardino rapporti contrattuali ricompresi tra quelli – elencati nella tabella A allegata all'atto transattivo – in sostituzione dei quali è stata stipulata la transazione e per i quali il tecnico ha dichiarato di rinunciare a quanto ancora dovutogli.
Con riferimento alle fatture sub b) e, più in generale, all'inadempimento attribuito al professionista incaricato
– ritenuto dall'Ente responsabile della mancata approvazione dello strumento urbanistico – alla luce delle risultanze istruttorie deve ritenersi che l'esito sfavorevole della procedura relativa all'approvazione del P.R.G. non sia imputabile a negligenza o imperizia del tecnico incaricato.
Il C.T.U. ing. incaricato di ricostruire l'attività svolta dal convenuto in esecuzione Persona_4 dell'incarico conferitogli dal con la transazione sottoscritta in data 20/10/2003, ha Parte_1
13 evidenziato che l'ing. ha trasmesso al copie del P.R.G. e dei PP.PP. della zona a CP_1 Parte_1 mare in data 12/3/2007, pur senza avere ricevuto la relazione agronomica e la relazione geologica (la cui mancata trasmissione il tecnico lamentava ancora con nota del 6/10/2010, doc. 59 di parte attrice); ha anche indicato, tra i documenti ritenuti di particolare rilievo, la nota dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta prot. n. 9434 del 28/6/2007 (doc. 51 di parte attrice) in merito alla richiesta di parere ai sensi dell'art. 13 L.
64/74 per P.R.G. e PP.PP., contenente richiesta di adeguamento della documentazione prodotta ai contenuti della Circolare 2222/95 dell'Ass. Territorio e Ambiente e della Sez. H del D.M. 11/3/88 e successive modificazioni, cui facevano seguito ulteriori note del medesimo Ufficio del Genio Civile (v. nota prot. 15608 del 22/10/2008, doc. 53 di parte attrice), che evidenziavano incongruenze nelle integrazioni offerte in relazione a profili afferenti agli studi geologico ed urbanistico.
D'altra parte lo stesso con nota del 25/7/2007 prot. 6672 (v. doc. 207 di parte convenuta), Parte_1 invitava l'ing. e i geologi dott. e dott. “per le rispettive competenze”, a fornire al CP_1 Per_1 Per_5
Genio Civile la documentazione indicata dalla circolare 2222/95 dell'Ass. TT.AA. e della Sez. H del D.M.
11/3/88 e s.m.i. al fine di completare l'istruzione del P.R.G., ed indiceva una riunione con i suddetti tecnici, segnalando che il Genio Civile aveva comunicato di essere impossibilitato a procedere senza la documentazione richiesta.
Indi, con nota prot. 280457 del 12/12/2011, l'Ufficio del Genio Civile comunicava l'archiviazione della pratica relativa alla richiesta di parere ex art. 13 L. 64/74 sul P.R.G. e sui PP.PP. del Comune di , evidenziando Pt_1 di non avere ricevuto le integrazioni richieste e rappresentando che permanevano “una serie di incongruenze nelle tavole geologiche e la necessità di chiarimenti sulla delimitazione di alcune aree a rischio e su alcune previsioni urbanistiche ricadenti in aree classificate come instabili e/o potenzialmente instabili, caratterizzate da variabili livelli di pericolosità” (v. doc. 60 fascicolo di parte attrice).
Dai documenti elencati dal C.T.U. si evince altresì che sin da epoca pressoché coeva al conferimento dell'incarico – v. nota del 22/10/2003 (doc. 93 fascicolo di parte convenuta) - il convenuto aveva richiesto al la trasmissione dei documenti necessari ad assolvere l'incarico conferitogli: concessioni edilizie in Pt_1 variante al P.R.G. (in sanatoria, normali), copie dei progetti in fase di istruzione e preparazione alla concessione edilizia, copia del piano triennale delle OO.PP., elenco delle opere pubbliche realizzate, opere rientranti nei patti territoriali anche se in previsione, aree rientranti nell'ambito dei contratti d'area, aree rientranti nelle previsioni di agenda 2000, aree rientranti nei piani attuativi, mosaico delle varianti al P.R.G. succedutesi dal
1994. Egli aveva altresì richiesto – v. note del 17/11/2003 (doc. 95 fascicolo di parte convenuta), del 2/12/2003
(doc. 96 fascicolo di parte convenuta), del 5/1/2004 (doc. 97 fascicolo di parte convenuta) – la trasmissione delle cartografie necessarie, aveva evidenziato la necessità di avere un rilievo aerofotogrammetrico reale a scala adeguata (v. nota 5/1/2004), aveva anche richiesto la trasmissione dello studio agroforestale e geologico della zona a mare (note del 27/8/2004 e del 7/9/2004, rispettivamente doc. 102 e 103 fascicolo di parte convenuta, in cui peraltro il professionista osserva che lo studio geologico elaborato da altro professionista – geol - e a lui trasmesso si era occupato solo degli oneri necessari alla effettuazione di sondaggi Per_5 propedeutici allo studio) – segnalando – con nota del 17/11/2004 (doc. 106 fascicolo di parte convenuta) – il
14 mancato aggiornamento dello studio agronomico della zona marina e della relazione geologica (della quale lamentava anche il mancato invio di tre copie di perizia redatte al fine di espletare la gara d'appalto per l'esecuzione delle indagini).
D'altra parte anche l'arch. dirigente dell' all'epoca dei fatti, Persona_6 Parte_7 Parte_1 escussa in qualità di teste all'udienza del 4/12/2019, ha confermato che la cartografia in scala 1:2000 era propedeutica alla predisposizione dei piani particolareggiati (cap. 28), che all'atto della sottoscrizione della Per transazione il era in possesso dei piani dell'agronomo dott. e del dott. “tuttavia redatti Pt_1 CP_8 secondo la normativa antecedente alla legge 16 del '94” (cap. 29), che alla stessa data l'Ente disponeva dello studio geologico redatto dal dott. nel 1995, non aggiornato alla circolare ARTA n. 2222/95 (“sì è vero Per_1 avevamo due studi geologici uno era affidato al dott. e l'altro al dott. entrambi antecedenti Per_1 Per_5 alla circolare ARTA del '95”, cap. 30), che nel 2003 all'atto della sottoscrizione della transazione lo studio Per agronomico del dott. (redatto nel 1995) e quello geologico del dott. (del 1995) e lo studio Per_1 geologico della zona a mare redatto dal dott. nel 1995 non erano stati aggiornati allo stato di fatto Per_5 all'epoca esistente come anche alle indicazioni del C.R.U. (cap. 4 memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 di parte convenuta), che il ebbe la disponibilità delle cartografie aggiornate a scala 1:2000 solo nel marzo Pt_1
2006 (“si è vero, ricordo che è stato affidato l'incarico ad una società per la redazione dell'aggiornamento della cartografia a scala 1:2000, nel 2005 anche se non ricordo il mese di preciso”, cap. 31), che conferì
l'incarico per uno studio agronomico aggiornato al dott. solo in data 2009 (cap. 32), che Persona_7
l'incarico per uno studio geologico aggiornato alla circolare ARTA n. 2222/95 fu conferito al dott. Per_1 solo nel 2009, e che tale studio fu consegnato nel 2010 (capp. 35 e 36), che l'Ufficio del Genio Civile in fase istruttoria sollevò obiezioni di natura geologica che richiedevano una modifica alle cartografie tematiche allegate allo studio geologico (“in generale sì perché ha riscontrato delle incongruenze sia di cartografie sia di colori, più volte ha richiesto chiarimenti di natura geologica e indicazioni di colori”, cap. 11 memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 di parte convenuta), che nelle more del rilascio del nulla osta del Genio Civile intervennero numerose modifiche normative da parte dell' che imponevano, nel 2014, un adeguamento dello studio CP_7 geologico elaborato in precedenza dal (cap. 17 memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 di parte convenuta). Per_1
Peraltro, la teste ha anche confermato (v. cap. 43) che la l'Ispettorato Per_6 CP_5 CP_6
Ripartimentale delle Foreste espressero parere favorevole sul P.R.G. e sui PP.PP. redatti dopo la transazione del 2003 senza rilievi sull'operato del professionista (“... ricordo che avevano dato il nulla osta”).
Il teste incaricato della relazione geologica della zona a mare, ha riferito che il suo Testimone_1 studio non era aggiornato alla circolare . CP_7
Il teste , incaricato della redazione della relazione geologica per il PRG ad eccezione dei piani Persona_1 particolareggiati della zona a mare, ha confermato che il Comune gli conferì l'incarico di aggiornare lo studio geologico precedentemente condotto alla circolare , ha altresì confermato che per dare esecuzione a tale CP_7 incarico era necessaria una cartografia aggiornata su scala 1:2000, che tale cartografia gli fu consegnata dall'ing. solo nel 2006, che egli consegnò gli elaborati del proprio studio geologico aggiornato solo CP_1 nel gennaio 2010, che l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta aveva richiesto un ampliamento della zona di
15 pericolosità geologica e che per tale motivo non rilasciava il nulla osta ex art. 13 L. 64/74, che nelle more intervennero ulteriori modifiche normative da parte dell' che imponevano un adeguamento dello studio CP_7 geologico eseguito.
Il teste ha confermato a sua volta di avere ricevuto incarico dal di di redazione Persona_7 Pt_1 Pt_1 dello studio agronomico per il PRG solo nel 2009 e che i relativi elaborati furono da lui presentati solo nel
2014, dopo aver ricevuto nel 2013 chiarimenti dall'arch. dell'oggetto dell'incarico che gli era stato Per_8 conferito (lo studio avrebbe dovuto riguardare l'aggiornamento del piano alla Legge regionale 16/96), ed ancora che prima di tali elaborati il Comune era in possesso della relazione agronomica redatta in precedenza Per dal dott. mai aggiornata.
Inoltre, il teste , nominato Commissario ad Acta per l'approvazione del P.R.G. del Comune Testimone_2 di , ha dichiarato che lo strumento urbanistico “era stato bocciato e doveva essere rimodulato e Pt_1 riveduto”, e che l'ingegnere gli fornì il rapporto preliminare relativo alla AS (“preciso che non furono fatti rilievi su detta collaborazione”, v. cap. 49 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di parte convenuta); ha poi confermato che “l'ing. fornì, altresì, ulteriori copie della documentazione relativa alla AS – VIA, CP_1 già agli atti del Comune ... consentendo al Commissario di attivare le relative procedure di legge”, cap. 50).
La testimonianza resa dall'arch. confuta dunque l'assunto attoreo secondo il quale l'ing. non Per_8 CP_1 avrebbe prestato collaborazione al Commissario ad acta nominato dalla Regione per l'approvazione del P.R.G.
e che la mancata approvazione dello strumento urbanistico sia dipesa da tale inerzia o da un atteggiamento ostruzionistico del progettista.
Risulta quindi che il provvedeva solo in data 6/3/2006 (doc. 202 fascicolo di parte convenuta) a Pt_1 consegnare all'ing. la cartografia aerofotogrammetrica del centro storico, e che nel medesimo periodo CP_1
– v. nota del 28/6/2006 (doc. 117 fascicolo di parte convenuta) – il professionista informava il Comune dell'intervento di modifiche normative, tra cui quelle che rendevano necessario uno studio generale della
Valutazione d'Incidenza e lo studio IBA.
La ricostruzione del complesso iter procedurale per la stesura del P.R.G. relativo all'intero territorio del
Comune di evidenzia che alla realizzazione del risultato finale dell'approvazione del nuovo strumento Pt_1 urbanistico concorreva una pluralità di contributi provenienti da differenti tecnici. Le difficoltà insorte con riferimento agli studi geologici, non di competenza del convenuto, inducono a ritenere non imputabile all'ing.
l'allungamento dei tempi necessari alla stesura del nuovo P.R.G.. CP_1
D'altra parte il convenuto non può essere ritenuto inadempiente per il solo superamento del termine di 12 mesi previsto nell'atto transattivo e di conferimento del nuovo incarico per la consegna del nuovo P.R.G., compreso quello della zona a mare, e dei relativi piani particolareggiati, dovendosi sul punto evidenziare in primo luogo che la decorrenza del termine era ancorata ad un adempimento – la registrazione dell'atto – non effettuato, ed in secondo luogo che il convenuto era espressamente “esonerato da eventuali responsabilità allo stesso non imputabili e riferentisi a ritardi della stessa Amministrazione Comunale, Genio Civile, , CP_5
Ispettorato delle Foreste, CRU, consegna delle cartografie, e prestazioni dipendenti da altri professionisti
(agronomi) direttamente interessati alla redazione dei piani”.
16 Non ricorrono dunque le condizioni di un ritardo colpevole del professionista incaricato da cui possa conseguire l'effetto, previsto dall'atto transattivo, dell'obbligo di restituzione dell'anticipazione ricevuta, ad esclusione dell'IVA, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Amministrazione Comunale e della insussistenza di un diritto ad ottenere il corrispettivo per gli incarichi relativi ai PP.PP. di recupero delle zone , Pt_2
e , salvo le spese documentali sostenute. CP_4 Parte_3
Tanto ha appurato il C.T.U. incaricato in corso di causa, che pure ha evidenziato che “l'impegno al completamento dell'espletamento dell'incarico affidato al professionista era subordinato all'impegno dell'Amministrazione Comunale di fornire gli atti propedeutici di propria competenza”.
Inoltre, in merito all'incidenza, sotto il profilo tecnico, sullo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico degli adempimenti propri dell'Ente e della documentazione richiesta ai fini dello svolgimento dell'attività progettuale – con particolare riguardo alle cartografie e ai rilievi aerofotogrammetrici – tenuto conto dei rilievi formulati dal C.R.U., il C.T.U. ha evidenziato che l'acquisizione da parte del convenuto degli elaborati degli studi geologici ed agronomici di competenza di altri professionisti, “avvenuta in tempi non congrui ed incompatibili con i termini concordati per l'espletamento dell'incarico”, ha inciso negativamente sui tempi della prestazione professionale resa, e che l'attività del progettista non si è conclusa con il risultato previsto nell'atto transattivo per fatti non ascrivibili alla condotta del convenuto: “Dalla lettura della documentazione in atti, dalle risultanze delle prove testimoniali e da valutazioni del contenuto degli atti e della tempistica desumibile dalle date degli atti stessi, si può constatare che gli atti che l'Amministrazione Comunale si era impegnata a fornire al progettista, con particolare riguardo alle cartografie, ai rilievi aerofotogrammetrici ed agli studi geologici ed agroforestali, sono stati consegnati al progettista con ritardi che non hanno consentito al progettista di completare espletamento dell'incarico con tutti i requisiti utili ai fini dell'approvazione finale da parte degli Uffici ed Enti preposti. Tali ritardi, peraltro, hanno, infatti, reso incompatibile la validità degli elaborati prodotti in quanto non conformi anche a sopravvenuti vincoli da parte di enti a ciò preposti che nella pratica corrente, in materia, è noto che possano sopravvenire”.
Alla luce delle risultanze istruttorie deve dunque ritenersi che non ricorrano i presupposti dell'inadempimento del convenuto e di un conseguente suo obbligo di restituzione dei compensi percepiti a titolo di anticipazioni sul corrispettivo complessivo convenuto, non essendo emersi elementi che inducano a ritenere imputabile allo stesso il ritardo che ha comportato un allungamento dei tempi di elaborazione e di consegna del nuovo P.R.G.
e l'esito negativo della mancata approvazione dello strumento urbanistico da parte degli organi competenti.
La domanda proposta in tal senso dal deve, pertanto, essere rigettata. Parte_1
Domanda di risarcimento del danno del . Altre domande. Parte_1
Del pari va rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dal quantificato nella Parte_1 misura di € 1.000.000,00, sia perché risulta infondato il presupposto dell'inadempimento del professionista, posto a fondamento della pretesa risarcitoria, sia perché l'allegazione di parte attrice sul punto è generica e non è stata offerta prova, sia nell'an che nel quantum, del preteso danno derivante, in tesi, dalle ricadute negative sull'economia del territorio derivanti dalla mancata approvazione dello strumento urbanistico, o di
17 un danno all'immagine del e della sua Amministrazione;
ciò alla stregua del consolidato orientamento Pt_1 giurisprudenziale secondo il quale “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (Cass. Sez. 6 - 3, ord.
n. 8941 del 18/03/2022; Cass. Sez. 3 ord. n. 2831 del 05/02/2021; Cass. Sez. 3 ord. n. 31546 del 06/12/2018).
Sono infine inammissibili, avendo carattere di novità rispetto alle domande ritualmente formulate, le domande del e le relative allegazioni, formulate con la comparsa conclusionale, relative ad una presunta Pt_1 responsabilità precontrattuale del convenuto e all'esercizio del potere di recesso ai sensi dell'art. 2237 c.c. dai contratti d'opera intellettuale stipulati con il progettista.
Domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto.
Il convenuto ha proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna del al Parte_1 pagamento del residuo del corrispettivo concordato con la transazione stipulata in data 20/10/2003, pari alla somma di € 88.892,16, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ha chiesto altresì la condanna del al risarcimento del danno subito a causa Parte_1 dell'inadempimento dell'Ente per perdita di chances, considerate le opportunità di guadagno nel territorio del perdute dal professionista nel periodo in cui ha ricoperto l'incarico di progettista del P.R.G., Parte_1 in ragione della incompatibilità in relazione all'assunzione di altri incarichi professionali nelle medesime zone territoriali interessate dal suo intervento come tecnico incaricato dal Controparte_9
e dell'impegno formalmente assunto in seno al consiglio Comunale del 30/9/2003 (verbale n. 47) di rinunciare agli incarichi in corso e di rifiutare le proposte contrattuali per incarichi futuri provenienti da privati.
Orbene, la domanda di adempimento del contratto proposta dal convenuto in via riconvenzionale presuppone la validità dell'obbligazione contrattuale assunta dall'Ente locale.
Invero la domanda di condanna del al pagamento del residuo convenuto, pari alla somma di € Pt_1
88.892,16, implica il riconoscimento della validità dell'obbligazione assunta dall'Ente, tenuto conto del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del nei limiti del mutuo erogato dalla Controparte_10
Cassa Depositi e Prestiti – attesa l'attestazione di cui al verbale n. 47 della seduta del Consiglio comunale del
30/9/2003 della indisponibilità di fondi comunali e la clausola finale dell'atto transattivo, nel quale era espressamente previsto che “la validità ed efficacia del presente atto di transazione, resta subordinato, a pena di decadenza, all'ottenimento da parte della del finanziamento di € 699.938,28”. Parte_8
Premesso che il mutuo è stato concesso nella misura di € 611.046,12, che tale somma è stata già corrisposta al professionista mediante pagamento dell'anticipazione di € 524.953,71 prevista nell'atto transattivo, e della ulteriore somma di € 86.092,41, e che in relazione al residuo importo di € 88.892,16, oggetto della spiegata domanda riconvenzionale, occorre verificare la sussistenza di adeguata copertura nel bilancio dell'Ente, va sollevata d'ufficio come da separata ordinanza questione di nullità parziale dell'atto transattivo alla stregua del disposto di cui all'art. 191 D.L.vo 267/2000, T.U. Enti Locali - secondo il quale “gli enti locali possono
18 effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5” – e va quindi riservata all'esito ogni ulteriore decisione.
Le statuizioni sulle spese di lite e di C.T.U. vanno riservate alla decisione definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 927/2015 R.G. promossa da in persona del Sindaco pro tempore, contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1 rigetta le domande proposte dal con l'atto di citazione;
Parte_1 dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dal in seno alla comparsa Parte_1 conclusionale;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Gela il 5/4/2025.
Il giudice
IA RI AR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa IA RI AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa n. 927/2015 R.G. promossa
DA
, in persona del Sindaco pro tempore (C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 in , v. Monte Grappa n. 2, presso lo studio dell'avv. Aldo Giuseppe Bonadonna (C.F. Pt_1
), che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione C.F._1
Attore
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Gela, v. Platani n. 1, presso lo studio dell'avv. Alfio Centamore, rappresentato e difeso dall'avv. IA Giambra (C.F. per procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta
Convenuto ed attore in riconvenzione
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
, esponendo:
[...]
- con delibera del Consiglio Comunale n. 212 del 24/7/1986, modificata e integrata con successiva delibera n.
376 del 30/12/1986, era conferito all'ing. l'incarico di redigere un progetto finalizzato Controparte_1 allo studio e alla individuazione di nuove zone di ampliamento nell'ambito del Piano Regolatore Generale del
Comune di ai sensi della L.R. 71/1978, attività per cui veniva pattuito il compenso di £. 82.000.000; Pt_1
- con successiva delibera n. 5 dell'11/1/1994, a seguito della entrata in vigore della L.R. n. 15/1991 – che imponeva ai Comuni dotati di piano regolatore generale di procedere alla formazione di un nuovo piano o alla revisione di quello esistente - il Consiglio Comunale adottava le direttive generali da impartire al progettista da incaricare per la redazione del P.R.G.;
- con delibera della Giunta Municipale n. 83 dell'1/3/1994 - annullata dal e successivamente CP_2 riproposta con delibera di G.M. n. 233 del 16/5/1994 - veniva conferito ulteriore incarico all'ing. per CP_1 la revisione del piano regolatore generale, dei piani particolareggiati e del regolamento edilizio, con
1 approvazione del relativo disciplinare d'incarico e con previsione di un compenso per il professionista pari a
£ 286.607.320, IVA compresa, somma comprensiva anche di tutte le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sino all'approvazione del piano;
veniva altresì imposto al convenuto un termine per la presentazione dei piani al ed una penale pari all'1 per mille sull'importo complessivo delle Pt_1 competenze stabilite per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati;
- con successive delibere nn. 150 e 151 del 30/3/1994, la Giunta Municipale conferiva incarico ad altri due professionisti – dott. e dott. – per la redazione dello studio geologico e dello Persona_1 Persona_2 studio agricolo-forestale necessari per la revisione del P.R.G. ai sensi dell'art. 3 della L.R. 15/1991;
- con deliberazione n. 40 del 3/5/1999 il Consiglio Comunale adottava il “progetto di revisione del piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive, il regolamento edilizio ed i piani particolareggiati in c.da
Spinello e c.da Geremia”, atti che venivano poi trasmessi, a seguito dell'esame delle osservazioni e delle opposizioni pervenute, all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per la necessaria approvazione;
- che però, con voto n. 415 del 3/5/2001, il Consiglio Regionale dell'Urbanistica (C.R.U.), su proposta della
Regionale dell'Urbanistica (D.R.U.), formulando una serie di specifici rilievi, disponeva la CP_3 rielaborazione totale dello strumento urbanistico per motivi ritenuti dall'attore riconducibili a insufficienze progettuali imputabili al progettista;
- a fronte delle richieste dell'ing. di pagamento di un acconto sulle competenze asseritamente dovute CP_1
e di onorari a saldo per ulteriori lavori effettuati per l'Ente, le parti, al fine di evitare un possibile contenzioso, sottoscrivevano in data 20/10/2003 un atto transattivo, approvato con delibera di G.M. n. 78 del 17/7/2003, in virtù del quale il professionista, dietro pagamento della somma complessiva di € 699.938,28 (comprensiva di
IVA e Cassa previdenza), rinunziava a qualsiasi pretesa derivante da tutte le prestazioni tecniche già espletate e da espletare nell'ambito degli incarichi ricevuti, assumendo anche, tra i vari obblighi, quello di riproporre il
P.R.G. alla luce delle osservazioni del C.R.U. del 2001, di eseguire quanto necessario alla definizione dell'incarico del P.R.G. e dei piani particolareggiati, di procedere alla rielaborazione totale e generale dei piani particolareggiati di , e secondo quanto previsto dal C.R.U., ed in ogni caso CP_4 Pt_2 Parte_3
a compiere l'attività necessaria al fine di ottenere i visti preventivi della , del Genio Civile e CP_5 del C.R.U., a fornire la progettazione delle opere di urbanizzazione relativamente alla rete idrica, fognaria, elettrica, viaria, impianti di depurazione e quanto necessario a rendere operativa la fase di realizzazione;
veniva altresì stabilito per il professionista un termine di 12 mesi a decorrere dalla registrazione della transazione, con previsione, in caso di inosservanza, dell'obbligo del professionista di restituire l'anticipazione ricevuta, esclusa l'IVA;
- nonostante l'Ente si fosse immediatamente adoperato al fine di ottenere presso la Cassa Depositi e Prestiti il mutuo necessario per far fronte agli obblighi assunti con la suddetta transazione, l'ing. non adempiva CP_1 gli obblighi assunti.
Pertanto, il deducendo di essere ancora privo dello strumento urbanistico, imputava al ritardo del Pt_1 professionista nella predisposizione degli elaborati progettuali, trasmessi solo in data 12/3/2007 (ben quattro anni dopo il conferimento dell'incarico), la necessità sopravvenuta di corredare il P.R.G. di adempimenti e
2 studi (Valutazione Impatto Ambientale, Important Bird Areas, Valutazione di Incidenza) successivamente introdotti dalla normativa di settore. Lamentava altresì che gli organi di controllo – CP_5
Genio Civile, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – avessero ancora rilevato lacune CP_6 progettuali negli elaborati inviati. Deduceva quindi che, nonostante il conferimento al convenuto di ulteriori incarichi – di studio per la Valutazione Ambientale Strategica, di redazione della Valutazione di incidenza integrativa del - con nota del 6/10/2010 il professionista aveva comunicato all'Ente che il Parte_1 piano era “azzerato” per i nuovi vincoli nelle more imposti dalla Soprintendenza CP_6
Si doleva che per la condotta del convenuto l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente avesse anche nominato un Commissario ad acta per provvedere, in sostituzione del sindaco, agli adempimenti necessari all'adozione del P.R.G., del R.E. e degli atti necessari (PP.EE.).
Per questi motivi
, deduceva la sussistenza dei presupposti della risoluzione per inadempimento del convenuto dell'incarico professionale conferitogli con l'atto di transazione, avente ad oggetto la redazione e la revisione dello strumento urbanistico dell'Ente, e degli ulteriori incarichi connessi al P.R.G., con richiesta di restituzione delle somme indebitamente corrisposte, tra cui la somma di € 524.953,71, versata in data 28.8.2004, pari al
75% dell'importo pattuito con il contratto di transazione (fattura n. 2/04), e la somma di € 86.092,41 (fattura
39/06), nonché del risarcimento del danno.
Chiedeva pertanto di dichiarare l'inadempimento contrattuale del convenuto con riferimento all'incarico inerente la redazione e revisione del piano regolatore generale e agli altri incarichi collegati al P.R.G. e, conseguentemente, di condannare il predetto a restituire all'Ente le somme incassate per l'espletamento degli incarichi ricevuti, ammontanti a complessivi € 783.609,30, oltre interessi legali dai singoli pagamenti e rivalutazione monetaria fino al soddisfo. Chiedeva altresì di condannare il convenuto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, causati dall'inadempimento contrattuale dello stesso e dalla conseguente mancanza di adeguato strumento urbanistico comunale, con evidenti ricadute negative sull'economia del territorio, nonché dei danni all'immagine causati dalla mancanza del P.R.G. e dalle esternazioni del tecnico nei confronti degli amministratori, danni complessivamente quantificati nella misura di € 1.000.000,00 o nella maggiore o minor somma da determinarsi in via equitativa.
Instauratosi il contradditorio, , costituitosi in giudizio con deposito di comparsa in Controparte_1 cancelleria in data 18/11/2015, previamente ripercorrendo le varie fasi del rapporto intercorso con il
[...]
, contestava le domande di parte attrice deducendo: Parte_1
- che nessun inadempimento poteva essergli imputato in quanto l'esecuzione della transazione del 20/10/2003 dipendeva da una serie di attività e di adempimenti propri del quali la consegna di documenti e Pt_1 cartografie, propedeutici all'attività demandata al progettista, che l'Ente non gli aveva fornito o che comunque non aveva avuto la possibilità di fornirgli, non essendo provvisto di aero-fotogrammetrie aggiornate per tutto il territorio comunale;
- che in ogni caso il P.R.G., completo in ogni sua parte e nella versione definitiva, era stato depositato in data
13/3/2007, nel rispetto del termine annuale assegnatogli con la transazione, a decorrere dalla consegna delle cartografie;
3 - che i successivi adeguamenti resisi necessari a seguito delle modifiche legislative intervenute nel tempo erano da ricondurre alle lentezze burocratiche dell'Ufficio tecnico e degli Organi comunali nella nomina dei professionisti incaricati degli studi geologico ed agricolo – forestale, che avrebbero dovuto coordinarsi con il convenuto.
Deduceva quindi l'inammissibilità della domanda di risoluzione della transazione affermando: che, ai sensi dell'art. 1976 c.c., la risoluzione non poteva essere richiesta se il rapporto preesistente si era estinto per novazione e se la risoluzione non era stata espressamente pattuita;
che tale ipotesi si configurava nel caso di specie, avendo le parti dichiarato di rinunciare al rapporto preesistente dando vita ad un nuovo rapporto obbligatorio, comprensivo della pattuizione di un corrispettivo per le nuove attività progettuali pure contestualmente affidate al professionista.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della medesima domanda di risoluzione del contratto transattivo, evidenziando che il non aveva richiesto – com'era sua facoltà in caso di ritardo nella esecuzione delle Pt_1 prestazioni professionali pattuite – la restituzione dell'anticipo versato (pure prevista, escluso l'importo relativo all'IVA, entro il termine di gg. 30 dalla richiesta dell'Ente) e che, pertanto, non era maturata la condizione per procedere al recupero delle somme in sede giudiziaria.
Contestava la richiesta di restituzione di somme relative a pagamenti già eseguiti per precedenti prestazioni professionali non ricomprese nell'accordo transattivo del 2003 (tra questi, le somme liquidate in acconto e a saldo delle fatture n. 14/03, 06/04, 05/04, 04/04), nonché quelle relative a pagamenti per prestazioni professionali oggetto di incarichi successivi (tra cui la fattura n. 31/07 per incarico relativo allo studio di compatibilità ambientale AS – VIA, la fattura n. 2/2010 emessa per lo studio della valutazione di incidenza integrativa), resi necessari da modifiche normative frattanto intervenute, eccependo al contempo la prescrizione del relativo credito “per quasi tutte le voci di richiesta”.
Contestava ancora la domanda di risarcimento del danno proposta dal ritenuta priva di Parte_1 fondamento sia con riferimento all'an che al quantum, con la precisazione che il non aveva Pt_1 legittimazione a richiedere il risarcimento per un presunto danno all'immagine per la mancata adozione del
P.R.G. o per la lesione dell'immagine degli amministratori.
Chiedeva dunque il rigetto delle domande proposte dal Parte_1
Chiedeva infine, in via riconvenzionale, il completo adempimento della transazione sottoscritta il 20/10/2003
e la condanna del al pagamento dell'importo residuo concordato, pari alla somma di € Parte_1
88.892,16, oltre interessi e rivalutazione, deducendo sul punto che l'Ente non aveva posto in essere le attività necessarie, non aveva fornito la documentazione occorrente ai fini dell'espletamento dell'incarico, ritardando la consegna dei documenti richiesti, aveva omesso di procedere alla nomina dei professionisti che avrebbero dovuto redigere gli elaborati necessari al completamento dell'attività professionale in epoca successiva alla stesura del P.R.G. consegnato il 13/3/2007, e non aveva infine completato le procedure volte alla trasmissione dello strumento urbanistico al C.R.U. per il previsto parere, non facendo in tal modo maturare la condizione sospensiva per il pagamento del saldo residuo.
4 Infine, ancora in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del al risarcimento del danno Parte_1 subito a causa dell'inadempimento dell'Ente per perdita di chances in relazione all'attività professionale che non aveva potuto svolgere nell'ambito del territorio comunale nel periodo in cui aveva ricoperto l'incarico di progettista del P.R.G. – danno che quantificava nella misura di € 258.578,30, in conseguenza della rinuncia ad un nuovo incarico proposto, e di € 450.000,00 per la rinuncia ad incarichi pendenti, per un totale di €
750.000,00, o nella diversa somma da determinarsi in giudizio - avendovi rinunciato per incompatibilità quale professionista incaricato della pianificazione urbanistica rispetto ad altri incarichi professionali nelle medesime zone territoriali interessate dal suo intervento.
La causa, istruita con l'assunzione di prova testimoniale e con l'espletamento di C.T.U., all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte delle parti, era posta in decisione, con l'assegnazione del termine di gg. 30 per il deposito di comparse conclusionali e di gg. 20 per memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il premettendo che con l'ing. erano intercorsi plurimi rapporti Parte_1 Controparte_1 professionali, a partire dall'incarico conferitogli nel 1986 ai fini dello studio e della individuazione di nuove zone di ampliamento nell'ambito del P.R.G. già esistente, nonché a seguito della necessità per l'Ente, con l'entrata in vigore della L.R. Sicilia n. 15 del 30/4/1991, di dotarsi di nuovo P.R.G. o di procedere alla revisione di quello esistente, lamenta l'inadempimento del convenuto ai propri obblighi contrattuali, ritenuto causa della mancata approvazione da parte del Consiglio Regionale Urbanistica (C.R.U.) – con voto n. 415 del 3/5/2001 - del nuovo progetto di revisione del piano regolatore generale per insufficienze progettuali che l'Ente riteneva imputabili al progettista. Deduce quindi di avere stipulato con il convenuto una transazione, approvata con delibera di Giunta Municipale n. 78 del 17/7/2003 e sottoscritta dalle parti in data 20/10/2003, con la quale lo stesso, dietro pagamento del corrispettivo di € 699.938,28, rinunciava a qualsiasi pretesa derivante dalle prestazioni tecniche svolte in precedenza o relative a quelle da svolgere nell'ambito degli incarichi conferitigli dall'Ente. Detta transazione, cui l'Ente sarebbe stato spinto dalla necessità di fare fronte alle plurime richieste del professionista di pagamento delle competenze rivendicate per l'opera svolta (v. nota assunta al protocollo comunale al n. 5875 del 28/5/2001, doc. 13 fascicolo parte attrice, ed ulteriore nota prot. 12057 dell'8/11/2001, all. 14 fascicolo parte attrice), conteneva anche il conferimento di ulteriore incarico per il completamento dell'iter di rielaborazione degli strumenti urbanistici.
In riferimento a tale nuovo incarico, comprensivo dell'obbligo di predisporre anche i PP.PP. delle zone
, e , l'iter di approvazione degli atti subiva tuttavia ulteriori ritardi - imputati dal Parte_3 Pt_2 CP_4 ad inadempimento del convenuto - a seguito dei quali si rendeva necessario corredare il Parte_1
P.R.G. di adempimenti e studi - in particolare V.A.S. (Valutazione Impatto Ambientale), I.B.A. (Important
Bird Areas), V.I.A. (Valutazione di incidenza) - successivamente introdotti dalla normativa di settore.
Per tali studi l'ing. si sarebbe ripetutamente proposto pretendendo ulteriori cospicue somme in CP_1 aggiunta a quelle concordate con l'atto transattivo, per consegnare all'Ente lo strumento urbanistico “chiavi in mano”, salvo poi comunicare con nota del 6/10/2010, dopo avere ottenuto incarico per tali adempimenti (con
5 determinazioni sindacali n. 52 del 28/10/2009 per lo “Studio della Valutazione Ambientale Strategica, AS –
VIA, inerente la redazione del PRG del Comune di e del PUDM” e n. 74 del 14/12/2009 per la Pt_1
“Redazione della Valutazione di incidenza integrativa del ”) che “il piano è azzerato per i Parte_1 nuovi vincoli nelle more apposti da parte della SS.BB.CC.”.
L'Ente deduce dunque l'inadempimento del convenuto agli obblighi assunti con la transazione e con gli ulteriori incarichi conferitigli per la predisposizione del P.R.G. per l'intero territorio comunale e dei Piani
Particolareggiati, evidenziando che il termine previsto in contratto – pari a dodici mesi dalla data di registrazione del contratto medesimo – non è stato rispettato, poiché la consegna degli elaborati è stata effettuata solo nel marzo 2007, ed inoltre perché l'iter per l'approvazione del P.R.G. non si è concluso positivamente, con l'approvazione dello strumento urbanistico. Chiede pertanto la risoluzione dell'incarico professionale conferito al convenuto per la redazione e revisione del P.R.G. e degli altri incarichi collegati e la restituzione delle somme liquidate in suo favore, di seguito elencate:
- acconto fattura n. 14/03 di € 20.540,30 e saldo fattura n. 14/03 di € 16.627,84, per “redazione piano recupero centro storico”, relative all'incarico conferito con determina sindacale n. 85 del 31/12/2002, asseritamente rientrante tra le prestazioni per le quali con la suddetta transazione il professionista aveva rinunciato al compenso;
- fattura n. 6/04 di € 24.028,80, liquidata in data 9/7/2004, relativa a “Redazione piano particolareggiato centro storico”, fattura n. 5/04 di € 11.556,00, liquidata in data 29/7/2004, relativa a “Rimborso somme anticipate volo aerofotogrammetrico piano particolareggiato centro storico”, somme asseritamente rientranti nel compenso previsto unitariamente nella transazione;
- fattura n. 4/04 dell'1/6/2004 di € 2086,08, liquidata in data 10/5/2005, relativa a “c.da Spinello – fognatura e strade”, somma non dovuta perché ritenuta compresa nella transazione;
- fattura n. 2/04 di € 524.953,71, liquidata in data 28/4/2004 per “acconto competenze tecniche atto di transazione P.R.G.”, ritenuta non dovuta per inadempimento del professionista e per mancata approvazione dello strumento urbanistico;
- fattura n. 39/06 di € 86.092,41, liquidata in data 3/10/2006, relativa a “Competenze tecniche revisione P.R.G.”, relativa a somma da versare a saldo solo dopo l'approvazione urbanistica del P.R.G. da parte del C.R.U., conseguentemente non dovuta per inadempimento del convenuto;
- fattura n. 31/07 di € 58.752,00, liquidata in data 9/5/2007, relativa a “Valutazione d'incidenza territorio di
Butera”, fattura n. 1/2010 di € 19.486,08, liquidata in data 16/12/2011, relativa a “Studio per valutazione ambientale strategica (AS – VIA)”, fattura n. 2/2010 di € 19.486,08, liquidata in data 19/12/2011, relativa a
“Studio per la redazione della valutazione di incidenza integrativa”: somme ritenute tutte non dovute a seguito dell'inadempimento del convenuto.
Orbene, con delibera di G.M. n. 78 del 17/7/2003 (v. all. 15 del fascicolo di parte attrice) il Parte_1 premesso che con atti deliberativi di Consiglio Comunale n. 212 del 24/7/1986 e successive integrazioni n.
376 del 30/12/1986 era stato affidato all'ing. l'incarico di redazione del P.R.G. comunale, ad Controparte_1 esclusione della zonizzazione e dei piani particolareggiati della zona a mare - c.de , e Pt_2 CP_4
6 - , che allo stesso professionista era stato affidato ulteriore incarico alla luce delle disposizioni Parte_3 dell'art. 60 L. 9/1993 con G.M. n. 83 dell'1/3/1994 e successiva delibera di G.M. 183 del 12/4/1994, dato atto che “il progettista ha svolto il proprio compito nell'ambito dell'incarico assegnato e ciò in relazione anche alle varie fasi revisionali dipendenti dall'evolversi legislativo e non ultimo dai desiderata del Genio civile successivamente all'evolversi di fenomeni geomorfologici, disgregativi di zone a suo tempo interessate anche da proposte di edificazione”, considerato altresì che, a seguito della revoca dell'incarico in precedenza conferito ad altri professionisti per la zona a mare, stante la necessità di seguire le direttive del C.R.U. - che, tra le proprie prescrizioni, aveva imposto una omogeneizzazione delle zonizzazioni e, conseguentemente, la necessità di affidare la predisposizione del Piano Regolatore Generale per l'intero territorio comunale ad un unico professionista – deliberava di approvare la transazione con l'Ing. (v. all. 16 del fascicolo di CP_1 parte attrice e all. 11 di parte convenuta).
Con la suddetta transazione le parti convenivano di riproporre il P.R.G. nel rispetto delle osservazioni del
C.R.U. del 2001 “non dipendenti dalle modalità di esecuzione dello stesso piano da parte del progettista”, alla luce del rilievo aerofotogrammetrico aggiornato a 10.000 pervenuto all'Amministrazione da parte dell' , CP_7 nonché di procedere alla rimodulazione e all'aggiornamento dei progetti esecutivi ancora non esitati, riferiti alle opere di urbanizzazione dei piani particolareggiati di c.da Geremia e di provvedere alle necessarie Per_3 integrazioni calcolistiche di verifica di stabilità dei pendii e geotecniche richieste dal Genio Civile, non comprese nell'originario disciplinare, di provvedere altresì a quanto necessario alla definizione dell'incarico del P.R.G. e dei piani particolareggiati, “ad esclusione delle relazioni geologiche per le quali l'Amm.ne ha incaricato apposito professionista peraltro già liquidato”, di provvedere alla rielaborazione totale e generale, alla luce delle disposizioni impartite dal C.R.U. nel 2001, dei piani particolareggiati di c.da , CP_4 Pt_2
e , come parte del P.R.G. generale, con previsione della consegna al tecnico degli “elaborati tutti Parte_3 riguardanti varianti allo strumento urbanistico approvate e che rientrino e nei piani particolareggiati a mare
e nel PRG generale”, come anche delle indagini geologiche, svolte da altro tecnico incaricato e liquidato.
Contestualmente il tecnico si impegnava a fornire, successivamente all'approvazione del C.R.U. di tutti i piani particolareggiati, la progettazione delle opere di urbanizzazione relativamente alla rete idrica, fognaria, elettrica, viaria, impianti di depurazione e quanto necessario a rendere immediatamente operativa la fase di realizzazione.
Il tecnico si impegnava altresì a fornire, successivamente all'approvazione dei piani particolareggiati, il relativo programma delle fognature (PARF) e tutti gli elaborati e gli studi ad esso connessi.
Si conveniva quindi tra le parti un corrispettivo di € 571.845,00 per competenze, oltre ad € 11.436,90 per
CNAPIA ed € 116.656,38 per IVA, per un totale di € 699.938,28, “non suscettibili di variazione alcuna e senza che il tecnico possa pretendere ulteriori somme derivanti da prestazioni che potessero essere richieste per la continuazione e definizione totale del PRG e certamente non dipendenti dal suo ambito professionale”.
Il professionista a sua volta si obbligava ad annullare tutte le fatture emesse “di cui alla tabella A” in dipendenza del rapporto pregresso (“che saranno in ogni caso riemesse all'atto dell'effettivo pagamento e per
l'importo concordato ... lo stesso dicasi per le prestazioni descritte e definite di cui ai punti precedenti”).
7 Del corrispettivo pattuito la somma di € 524.953,71, pari al 75% dell'importo stabilito, comprensivo di IVA e
CNPAIA, sarebbe stata corrisposta “ad ottenimento da parte della a parte dell'Ente ed in ogni Parte_4 caso entro e non oltre il 30/11/2003”.
Il tecnico, inoltre, si obbligava a “consegnare e definire nella sua totale assenza, il piano regolatore generale, compreso anche quello della zona a mare ed i relativi piani particolareggiati entro i 12 mesi a decorrere dalla registrazione del presente atto”, con la previsione, in caso di ritardo, della restituzione dell'anticipazione, ad esclusione dell'IVA, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione comunale, e del venir meno del diritto a pretendere alcunché per gli incarichi relativi ai P.P. di recupero delle zone , e Pt_2 CP_4
, salvo le eventuali spese sostenute. Parte_3
Infine, la transazione - approvata dalla Giunta Municipale e sottoscritta dalle parti - prevedeva che “in ogni caso” il professionista sarebbe rimasto “esonerato da eventuali responsabilità allo stesso non imputabili e riferentesi a ritardi della stessa Amministrazione Comunale, Genio Civile, , Ispettorato delle CP_5
Foreste, CRU, consegna delle cartografie e prestazioni dipendenti da altri professionisti (agronomi) direttamente interessati alla redazione dei piani”.
Era, infine, espressamente stabilito che la validità ed efficacia dell'atto di transazione fossero subordinate all'ottenimento da parte della Prestiti di un finanziamento di importo pari al corrispettivo Parte_5 concordato.
La transazione stipulata dal con l'ing. consta dunque di una parte, conforme allo Parte_1 CP_1 schema tipico del disposto di cui all'art. 1965 c.c., con cui il professionista rinuncia al corrispettivo preteso per incarichi pregressi – elencati nella tabella A allegata alla scrittura per la parte relativa alle competenze maturate per prestazioni tecniche già eseguite – e di una parte ulteriore, relativa al conferimento di nuovo incarico di progettazione, finalizzato alla elaborazione del P.R.G. ed esteso anche alla predisposizione dei piani particolareggiati delle zone a mare nelle contrade , e ed alla progettazione delle Pt_2 CP_4 Parte_3 opere di urbanizzazione e del programma delle fognature.
Sebbene la delibera di approvazione dell'atto di transazione (del 17/7/2003) non rechi indicazione della obbligatoria copertura di bilancio relativa al corrispettivo pattuito con l'ing. , il Consiglio Comunale CP_1 nell'adunanza del 30/9/2003 (v. verbale n. 47, all. 12 del fascicolo di parte convenuta) riconosceva la
“legittimità del debito fuori bilancio derivante dalle prestazioni professionali dell'Ing. e di Controparte_1 cui alla transazione allegata all'atto deliberativo della Giunta Municipale n. 78 in data 17/7/2003, istituendo contestualmente il capitolo, nella parte 1° entrate, avente per oggetto “mutuo cassa DD.PP, pagamenti debiti fuori bilancio” ed il corrispondente capitolo nella parte 2° spesa avente per oggetto: “pagamento debiti fuori bilancio”; conseguentemente riconosceva “il debito che ammonta a complessive euro 699.938,28 IVA compresa da liquidare in favore del professionista come sopra richiamato”.
Sennonché la comunicazione della Cassa Depositi e Prestiti del 28/1/2004, prodotta dalla parte attrice (v. all.
19) dà prova della concessione a favore del di un mutuo di complessivi € 611.046,12 per Parte_1
“debiti fuori bilancio acquisizione beni e servizi prestazioni professionali dell'Ing. ”. CP_1
8 Risulta dunque che il ha fatto ricorso per il debito contratto con l'ing. alla Parte_1 CP_1 procedura del riconoscimento di debiti fuori bilancio regolata dall'art. 194 D.Lgs. 267/2000, che alla lett. e) ne prevede l'esperibilità in caso di “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi
1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.
Tale procedura consente di far salvi gli impegni di spesa in precedenza assunti senza copertura contabile, purché sussistano per l'operazione negoziale posta in essere i necessari requisiti di forma. Si è osservato in particolare che “il predetto riconoscimento, presupponendo necessariamente l'esistenza di un'obbligazione validamente assunta dall'ente locale, anche se sprovvista di copertura finanziaria, non può costituire esso stesso fonte di obbligazione” (Cass. Sez. 3, sent. n. 9412 del 27/04/2011; conf. Cass. Sez. 1, sent. n. 25373 del 12/11/2013). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, “il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ex art. 5 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, poi trasfuso nell'art.
194, comma 1, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituisce un procedimento discrezionale che consente all'ente locale di far salvi nel proprio interesse - accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimento che ne derivano, per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza - gli impegni di spesa per l'acquisizione di beni e servizi in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura contabile, ma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi - come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta "ad substantiam" - né apporta una deroga al regime di inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 1510 del 27/01/2015).
Tanto premesso, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, “il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso (cfr. tra le tante, Cass. 15 giugno 2020 n. 11465; Cass. 20 marzo 2014 n. 6555; Cass. 17 gennaio
2013 n. 1167; Cass. 6 luglio 2007 n. 15296; Cass. 26 gennaio 2007 n. 1752). E ancora, i contratti di conferimento di incarico professionale stipulati da un organismo di diritto pubblico sono atti di diritto privato per i quali, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, è prevista la forma scritta, non surrogabile con fatti concludenti, manifestazioni tacite di volontà o comportamenti attuativi, la cui mancanza ne determina la nullità (cfr. Cass. 14 giugno 2018 n. 15645; Cass. 30 settembre 2016 n. 19410)” (Cass. Sez. 2 ord. n.
n. 12164 del 06/05/2024).
Nel caso di specie, va in primo luogo osservato che la transazione stipulata dall'ing. con il CP_1 [...]
, che contiene in parte anche un nuovo incarico per la redazione del P.R.G. per l'intero territorio Parte_1 comunale, comprensivo delle zone a mare, rispetta il requisito della forma scritta ad substantiam previsto per i contratti con la P.A.
9 Il riconoscimento del debito fuori bilancio, riconoscendo l'utilità delle prestazioni professionali espletate dal convenuto per l'interesse pubblico di cui il è portatore, implica il riconoscimento dell'utilità delle Pt_1 prestazioni professionali richieste all'ing. e la convenienza della transazione per gli interessi CP_1 dell'Ente.
Nondimeno, non può sottacersi come la deliberazione del Consiglio Comunale del 30/9/2003, pur riconoscendo il debito fuori bilancio in misura corrispondente all'intero corrispettivo pattuito con l'atto di transazione stipulato con il professionista, dia atto che “alla spesa di cui alla suddetta transazione ammontante
a complessive euro 699.938,28, non può provvedersi con fondi comunali come da attestazione, in allegato, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario”. A copertura del debito fuori bilancio riconosciuto dall'Ente, derivante dall'atto deliberativo di G.M. n. 78 del 17/7/2003, è stato pertanto istituito il capitolo di bilancio in entrata “mutuo Cassa Depositi e Prestiti”, nonché un corrispondente capitolo di spesa denominato “pagamento debiti fuori bilancio”.
La stessa transazione subordina la validità e l'efficacia dell'atto “all'ottenimento da parte della Cassa Depositi
e Prestiti del finanziamento di € 699.938,28”.
Per quanto precede, dunque, la condizione di validità e di efficacia cui la transazione è subordinata risulta senz'altro soddisfatta nella misura di € 611.046,12, pari all'importo del mutuo riconosciuto dalla Cassa
Depositi e Prestiti a copertura del debito fuori bilancio contratto per compensi dovuti al convenuto ed altresì corrispondente alle somme già corrisposte al progettista (€ 524.953,71+86.092,41).
Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del professionista.
Tanto premesso in ordine ai rapporti tra le parti e, in particolare, al rapporto contrattuale relativo alla transazione, avente ad oggetto la revisione e redazione dello strumento urbanistico del Comune di , la Pt_1 domanda di risoluzione del contratto e dei successivi e conseguenti incarichi conferiti allo stesso ing. CP_1 in correlazione con il P.R.G. - nei limiti della validità del suindicato strumento negoziale - è infondata.
Il Comune di in particolare afferma che con la transazione del 2003 il professionista si impegnava a Pt_1 riprogettare ex novo il P.R.G. alla luce delle osservazioni del C.R.U. entro dodici mesi dalla data di registrazione del contratto di transazione. L'Ente lamenta quindi che, pur avendo rispettato i propri impegni provvedendo a liquidare al tecnico in data 28/8/2004 la fattura n. 2/04 di € 524.953,71 – pari al 75% dell'importo pattuito nel contratto di transazione - la consegna degli elaborati da parte del professionista sia avvenuta solo in data 20/3/2007, ben oltre il termine assegnato al tecnico, e che, in ogni caso, lo strumento urbanistico, la cui stesura era stata affidata al convenuto, non è stato esitato favorevolmente dagli organi di controllo.
Deduce altresì:
- che in data 3/12/2006 è stata liquidata al professionista la fattura n. 39/06, con pagamento della somma di €
86.092,41, ritenuta non dovuta perché liquidata nonostante la mancata approvazione dei piani oggetto dell'incarico attribuitogli, pur essendo stato stabilito nel contratto di transazione che il compenso di €
10 174.984,57, pari al 25% dell'importo fissato comprensivo di IVA e di CPNAIA, sarebbe stato corrisposto solo all'esito dell'approvazione da parte del C.R.U. del P.R.G. e dei piani particolareggiati;
- che non sono dovute le somme versate dal Comune per prestazioni inerenti la revisione del P.R.G., tra cui quelle versate al convenuto per la redazione degli studi V.A.S., V.I.A e I.B.S., poiché la necessità di tali studi sarebbe nata solo a causa dell'inadempimento del tecnico;
- che non sono dovute neppure le somme relative ad incarichi conferiti prima della sottoscrizione dell'atto di transazione, avendo questo azzerato i rapporti di dare – avere intercorsi tra le parti fino a quella data.
Quanto al presunto inadempimento del professionista, l'assunto del alla luce dell'istruttoria Parte_1 espletata non può essere condiviso.
Secondo il Comune la mancata approvazione dello strumento urbanistico sarebbe dovuta ad inadempimento del convenuto.
Va in primo luogo osservato che la transazione stipulata tra le parti ha le caratteristiche proprie di una transazione novativa.
Invero, come insegna la Suprema Corte, “la transazione, ..., è novativa sia nel caso in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti, in quanto le stesse abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni giuridiche
(Cass. n. 1946 del 2003), sia nel caso in cui sussista una situazione d'oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti (Cass. n. 21371 del 2020), con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass.
n. 21371 del 2020; Cass. n. 23064 del 2016), ovvero se, al contrario, le stesse, come assume la società ricorrente, si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti ma senza elidere il collegamento con il precedente contratto (Cass. n. 11692 del 2016), il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso (Cass. n. 15444 del 2011).
2.19. La transazione, pur modificando la fonte del rapporto giuridico preesistente, non ne determina, pertanto, necessariamente l'estinzione in quanto, al di fuori dell'ipotesi di un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, l'eventuale efficacia novativa della transazione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti (quello preesistente e quello nuovo) vengono a trovarsi, sicché, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre
l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni (Cass. n. 7830 del 2003), oppure si siano limitate ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali (Cass. n. 13717 del 2006).
11
2.20. Si ha, dunque, transazione novativa qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva - sul piano oggettivo è necessario che le parti, onde risolvere o prevenire una lite, siano addivenute ad una rinunzia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese, volta a modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova in quanto tra i due rapporti, il vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità; - sul piano soggettivo, è necessario che sussista un'inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati (Cass. n. 4455 del 2006)” (Cass. sez. I, 03/03/2025, n.5565).
Si è pertanto osservato che “La novazione oggettiva, del resto, è ravvisabile (esclusivamente) nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto al contempo estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla necessaria volontà dei relativi contraenti di costituire, in sostituzione di quello precedente (che si estingue), un nuovo rapporto obbligatorio (art. 1230, comma 1, c.c.), del quale, pertanto, costituiscono elementi essenziali, oltre l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo sostanziale del rapporto obbligatorio intercorso tra le stesse (ma non anche del termine per il suo adempimento art. 1231 c.c.), anche l'animus novandi, consistente nella comune intenzione delle parti (che può essere anche manifestata in forma tacita purché risulti in modo non equivoco art. 1230, comma 2, c.c.) di estinguere (già per effetto dell'accordo) l'originaria obbligazione (cfr. Cass. n. 6821 del 2023) e di sostituirla con una nuova nel titolo o nell'oggetto (cfr. Cass. n. 27028 del 2022, in motiv.; conf., Cass. n. 7194 del
2019; Cass. n. 16038 del 2004; Cass. n. 1218 del 2008; Cass. n. 15980 del 2010)” (Cass. sez. I 5565/2025 cit.).
Ancora, la Corte di legittimità ha chiarito che “l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbano ritenersi sostanzialmente diverse da quelle preesistenti, sicché le parti, nella composizione del rapporto litigioso, danno vita alla costituzione di un nuovo rapporto, fonte di nuove e autonome situazioni, destinate a sostituirsi a quelle preesistenti” (Cass. sez. III, 20/04/2020, n.7963).
Nel caso di specie, le parti hanno reso esplicita la volontà di superare le pregresse pendenze attraverso una rinuncia da parte del professionista a qualsivoglia pretesa derivante dai precedenti incarichi – come da fatture elencate nell'atto transattivo - per i quali il corrispettivo non era stato ancora saldato. Unitamente alla rinuncia alle spettanze rimaste insolute, il tecnico ha assunto l'obbligo di “riproporre il PRG, alla luce delle osservazioni del CRU del 2001 non dipendenti dalle modalità di esecuzione dello stesso piano da parte del progettista”, rielaborando l'intero P.R.G. alla luce del rilievo aerofotogrammetrico aggiornato al 10.000 pervenuto all'Amministrazione da parte dell' , prestando collaborazione grafica all' anche ai fini CP_7 Pt_6 di un adeguamento della relazione agronomica alle nuove disposizioni di legge, rimodulando ed aggiornando i progetti esecutivi riferiti alle opere di urbanizzazione dei piani particolareggiati di c.da Geremia e Per_3 provvedendo ad eventuali integrazioni calcolistiche di verifica di stabilità dei pendii e alle verifiche geotecniche richieste dal Genio Civile, escluse le sole relazioni geologiche (poiché affidate ad altro
12 professionista), provvedendo altresì alla rielaborazione totale dei piani particolareggiati di c.da , CP_4
e in conformità alle disposizioni impartite dal C.R.U. nel 2001, anche al fine di ottenere Pt_2 Parte_3
i visti preventivi della e del Genio civile, predisponendo, successivamente all'approvazione CP_5 del C.R.U. dei piani particolareggiati, la progettazione delle opere di urbanizzazione relativamente alla rete idrica, fognaria, elettrica e viaria e agli impianti di depurazione necessari, provvedendo infine a fornire il programma delle fognature (PARF).
Le parti quindi, rideterminando il rapporto tra l'Ente ed il professionista con il superamento delle obbligazioni contratte dall'Ente con i precedenti incarichi e conferendo al tecnico un incarico più ampio, per la predisposizione del P.R.G. per intero e dei correlati piani particolareggiati, espressamente sancendo la
“decadenza” di “ogni potenziale motivo del contendere tra l'Amm/ne Comunale di e il tecnico Pt_1 progettista incaricato”, hanno anche concordato un nuovo corrispettivo, che si sostituisce ai precedenti (con conseguente annullamento delle fatture già emesse dal professionista ed elencate nella tabella A e successiva emissione di nuova fattura secondo l'importo da ultimo stabilito).
Dall'insieme delle clausole contenute nell'atto transattivo emerge univocamente la volontà delle parti di definire un nuovo rapporto che si sostituisce ai precedenti.
Stante la natura novativa della transazione stipulata dalle parti, in base all'art. 1976 c.c. la risoluzione per inadempimento, con conseguente reviviscenza della situazione originaria, non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, non essendo stato previsto un diritto alla risoluzione.
Ciò premesso, la domanda di risoluzione del contratto proposta dal tende ad ottenere sia la Parte_1 restituzione delle somme anticipate in forza della suddetta transazione – pari ad € 524.953,71+ € 86.092,41 – sia la restituzione delle somme versate a titolo di liquidazione delle seguenti fatture:
a) n. 14/03 (“Redazione piano recupero centro storico”), n. 6/04 (“Redazione piano particolareggiato centro storico”), n. 05/04 (“Rimborso somme anticipate volo aerofotogrammetrico piano particolareggiato centro storico”), n. 4/04 (“c.da Spinello – fognature e strade”), perché asseritamente rientranti nell'atto di transazione;
b) n. 39/06 (“competenze tecniche revisione P.R.G.”), n. 31/07 (“Valutazione d'incidenza territorio di ”), Pt_1
n. 1/2010 (“Studio per valutazione ambientale strategica (AS – VIA)”, n. 2/2010 (“Studio per la redazione della valutazione di incidenza integrativa”), relative a somme ritenute non dovute per il presunto inadempimento del professionista e per la mancata approvazione dello strumento urbanistico.
Quanto alle fatture sub a), non vi è alcuna evidenza che queste riguardino rapporti contrattuali ricompresi tra quelli – elencati nella tabella A allegata all'atto transattivo – in sostituzione dei quali è stata stipulata la transazione e per i quali il tecnico ha dichiarato di rinunciare a quanto ancora dovutogli.
Con riferimento alle fatture sub b) e, più in generale, all'inadempimento attribuito al professionista incaricato
– ritenuto dall'Ente responsabile della mancata approvazione dello strumento urbanistico – alla luce delle risultanze istruttorie deve ritenersi che l'esito sfavorevole della procedura relativa all'approvazione del P.R.G. non sia imputabile a negligenza o imperizia del tecnico incaricato.
Il C.T.U. ing. incaricato di ricostruire l'attività svolta dal convenuto in esecuzione Persona_4 dell'incarico conferitogli dal con la transazione sottoscritta in data 20/10/2003, ha Parte_1
13 evidenziato che l'ing. ha trasmesso al copie del P.R.G. e dei PP.PP. della zona a CP_1 Parte_1 mare in data 12/3/2007, pur senza avere ricevuto la relazione agronomica e la relazione geologica (la cui mancata trasmissione il tecnico lamentava ancora con nota del 6/10/2010, doc. 59 di parte attrice); ha anche indicato, tra i documenti ritenuti di particolare rilievo, la nota dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta prot. n. 9434 del 28/6/2007 (doc. 51 di parte attrice) in merito alla richiesta di parere ai sensi dell'art. 13 L.
64/74 per P.R.G. e PP.PP., contenente richiesta di adeguamento della documentazione prodotta ai contenuti della Circolare 2222/95 dell'Ass. Territorio e Ambiente e della Sez. H del D.M. 11/3/88 e successive modificazioni, cui facevano seguito ulteriori note del medesimo Ufficio del Genio Civile (v. nota prot. 15608 del 22/10/2008, doc. 53 di parte attrice), che evidenziavano incongruenze nelle integrazioni offerte in relazione a profili afferenti agli studi geologico ed urbanistico.
D'altra parte lo stesso con nota del 25/7/2007 prot. 6672 (v. doc. 207 di parte convenuta), Parte_1 invitava l'ing. e i geologi dott. e dott. “per le rispettive competenze”, a fornire al CP_1 Per_1 Per_5
Genio Civile la documentazione indicata dalla circolare 2222/95 dell'Ass. TT.AA. e della Sez. H del D.M.
11/3/88 e s.m.i. al fine di completare l'istruzione del P.R.G., ed indiceva una riunione con i suddetti tecnici, segnalando che il Genio Civile aveva comunicato di essere impossibilitato a procedere senza la documentazione richiesta.
Indi, con nota prot. 280457 del 12/12/2011, l'Ufficio del Genio Civile comunicava l'archiviazione della pratica relativa alla richiesta di parere ex art. 13 L. 64/74 sul P.R.G. e sui PP.PP. del Comune di , evidenziando Pt_1 di non avere ricevuto le integrazioni richieste e rappresentando che permanevano “una serie di incongruenze nelle tavole geologiche e la necessità di chiarimenti sulla delimitazione di alcune aree a rischio e su alcune previsioni urbanistiche ricadenti in aree classificate come instabili e/o potenzialmente instabili, caratterizzate da variabili livelli di pericolosità” (v. doc. 60 fascicolo di parte attrice).
Dai documenti elencati dal C.T.U. si evince altresì che sin da epoca pressoché coeva al conferimento dell'incarico – v. nota del 22/10/2003 (doc. 93 fascicolo di parte convenuta) - il convenuto aveva richiesto al la trasmissione dei documenti necessari ad assolvere l'incarico conferitogli: concessioni edilizie in Pt_1 variante al P.R.G. (in sanatoria, normali), copie dei progetti in fase di istruzione e preparazione alla concessione edilizia, copia del piano triennale delle OO.PP., elenco delle opere pubbliche realizzate, opere rientranti nei patti territoriali anche se in previsione, aree rientranti nell'ambito dei contratti d'area, aree rientranti nelle previsioni di agenda 2000, aree rientranti nei piani attuativi, mosaico delle varianti al P.R.G. succedutesi dal
1994. Egli aveva altresì richiesto – v. note del 17/11/2003 (doc. 95 fascicolo di parte convenuta), del 2/12/2003
(doc. 96 fascicolo di parte convenuta), del 5/1/2004 (doc. 97 fascicolo di parte convenuta) – la trasmissione delle cartografie necessarie, aveva evidenziato la necessità di avere un rilievo aerofotogrammetrico reale a scala adeguata (v. nota 5/1/2004), aveva anche richiesto la trasmissione dello studio agroforestale e geologico della zona a mare (note del 27/8/2004 e del 7/9/2004, rispettivamente doc. 102 e 103 fascicolo di parte convenuta, in cui peraltro il professionista osserva che lo studio geologico elaborato da altro professionista – geol - e a lui trasmesso si era occupato solo degli oneri necessari alla effettuazione di sondaggi Per_5 propedeutici allo studio) – segnalando – con nota del 17/11/2004 (doc. 106 fascicolo di parte convenuta) – il
14 mancato aggiornamento dello studio agronomico della zona marina e della relazione geologica (della quale lamentava anche il mancato invio di tre copie di perizia redatte al fine di espletare la gara d'appalto per l'esecuzione delle indagini).
D'altra parte anche l'arch. dirigente dell' all'epoca dei fatti, Persona_6 Parte_7 Parte_1 escussa in qualità di teste all'udienza del 4/12/2019, ha confermato che la cartografia in scala 1:2000 era propedeutica alla predisposizione dei piani particolareggiati (cap. 28), che all'atto della sottoscrizione della Per transazione il era in possesso dei piani dell'agronomo dott. e del dott. “tuttavia redatti Pt_1 CP_8 secondo la normativa antecedente alla legge 16 del '94” (cap. 29), che alla stessa data l'Ente disponeva dello studio geologico redatto dal dott. nel 1995, non aggiornato alla circolare ARTA n. 2222/95 (“sì è vero Per_1 avevamo due studi geologici uno era affidato al dott. e l'altro al dott. entrambi antecedenti Per_1 Per_5 alla circolare ARTA del '95”, cap. 30), che nel 2003 all'atto della sottoscrizione della transazione lo studio Per agronomico del dott. (redatto nel 1995) e quello geologico del dott. (del 1995) e lo studio Per_1 geologico della zona a mare redatto dal dott. nel 1995 non erano stati aggiornati allo stato di fatto Per_5 all'epoca esistente come anche alle indicazioni del C.R.U. (cap. 4 memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 di parte convenuta), che il ebbe la disponibilità delle cartografie aggiornate a scala 1:2000 solo nel marzo Pt_1
2006 (“si è vero, ricordo che è stato affidato l'incarico ad una società per la redazione dell'aggiornamento della cartografia a scala 1:2000, nel 2005 anche se non ricordo il mese di preciso”, cap. 31), che conferì
l'incarico per uno studio agronomico aggiornato al dott. solo in data 2009 (cap. 32), che Persona_7
l'incarico per uno studio geologico aggiornato alla circolare ARTA n. 2222/95 fu conferito al dott. Per_1 solo nel 2009, e che tale studio fu consegnato nel 2010 (capp. 35 e 36), che l'Ufficio del Genio Civile in fase istruttoria sollevò obiezioni di natura geologica che richiedevano una modifica alle cartografie tematiche allegate allo studio geologico (“in generale sì perché ha riscontrato delle incongruenze sia di cartografie sia di colori, più volte ha richiesto chiarimenti di natura geologica e indicazioni di colori”, cap. 11 memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 di parte convenuta), che nelle more del rilascio del nulla osta del Genio Civile intervennero numerose modifiche normative da parte dell' che imponevano, nel 2014, un adeguamento dello studio CP_7 geologico elaborato in precedenza dal (cap. 17 memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 di parte convenuta). Per_1
Peraltro, la teste ha anche confermato (v. cap. 43) che la l'Ispettorato Per_6 CP_5 CP_6
Ripartimentale delle Foreste espressero parere favorevole sul P.R.G. e sui PP.PP. redatti dopo la transazione del 2003 senza rilievi sull'operato del professionista (“... ricordo che avevano dato il nulla osta”).
Il teste incaricato della relazione geologica della zona a mare, ha riferito che il suo Testimone_1 studio non era aggiornato alla circolare . CP_7
Il teste , incaricato della redazione della relazione geologica per il PRG ad eccezione dei piani Persona_1 particolareggiati della zona a mare, ha confermato che il Comune gli conferì l'incarico di aggiornare lo studio geologico precedentemente condotto alla circolare , ha altresì confermato che per dare esecuzione a tale CP_7 incarico era necessaria una cartografia aggiornata su scala 1:2000, che tale cartografia gli fu consegnata dall'ing. solo nel 2006, che egli consegnò gli elaborati del proprio studio geologico aggiornato solo CP_1 nel gennaio 2010, che l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta aveva richiesto un ampliamento della zona di
15 pericolosità geologica e che per tale motivo non rilasciava il nulla osta ex art. 13 L. 64/74, che nelle more intervennero ulteriori modifiche normative da parte dell' che imponevano un adeguamento dello studio CP_7 geologico eseguito.
Il teste ha confermato a sua volta di avere ricevuto incarico dal di di redazione Persona_7 Pt_1 Pt_1 dello studio agronomico per il PRG solo nel 2009 e che i relativi elaborati furono da lui presentati solo nel
2014, dopo aver ricevuto nel 2013 chiarimenti dall'arch. dell'oggetto dell'incarico che gli era stato Per_8 conferito (lo studio avrebbe dovuto riguardare l'aggiornamento del piano alla Legge regionale 16/96), ed ancora che prima di tali elaborati il Comune era in possesso della relazione agronomica redatta in precedenza Per dal dott. mai aggiornata.
Inoltre, il teste , nominato Commissario ad Acta per l'approvazione del P.R.G. del Comune Testimone_2 di , ha dichiarato che lo strumento urbanistico “era stato bocciato e doveva essere rimodulato e Pt_1 riveduto”, e che l'ingegnere gli fornì il rapporto preliminare relativo alla AS (“preciso che non furono fatti rilievi su detta collaborazione”, v. cap. 49 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di parte convenuta); ha poi confermato che “l'ing. fornì, altresì, ulteriori copie della documentazione relativa alla AS – VIA, CP_1 già agli atti del Comune ... consentendo al Commissario di attivare le relative procedure di legge”, cap. 50).
La testimonianza resa dall'arch. confuta dunque l'assunto attoreo secondo il quale l'ing. non Per_8 CP_1 avrebbe prestato collaborazione al Commissario ad acta nominato dalla Regione per l'approvazione del P.R.G.
e che la mancata approvazione dello strumento urbanistico sia dipesa da tale inerzia o da un atteggiamento ostruzionistico del progettista.
Risulta quindi che il provvedeva solo in data 6/3/2006 (doc. 202 fascicolo di parte convenuta) a Pt_1 consegnare all'ing. la cartografia aerofotogrammetrica del centro storico, e che nel medesimo periodo CP_1
– v. nota del 28/6/2006 (doc. 117 fascicolo di parte convenuta) – il professionista informava il Comune dell'intervento di modifiche normative, tra cui quelle che rendevano necessario uno studio generale della
Valutazione d'Incidenza e lo studio IBA.
La ricostruzione del complesso iter procedurale per la stesura del P.R.G. relativo all'intero territorio del
Comune di evidenzia che alla realizzazione del risultato finale dell'approvazione del nuovo strumento Pt_1 urbanistico concorreva una pluralità di contributi provenienti da differenti tecnici. Le difficoltà insorte con riferimento agli studi geologici, non di competenza del convenuto, inducono a ritenere non imputabile all'ing.
l'allungamento dei tempi necessari alla stesura del nuovo P.R.G.. CP_1
D'altra parte il convenuto non può essere ritenuto inadempiente per il solo superamento del termine di 12 mesi previsto nell'atto transattivo e di conferimento del nuovo incarico per la consegna del nuovo P.R.G., compreso quello della zona a mare, e dei relativi piani particolareggiati, dovendosi sul punto evidenziare in primo luogo che la decorrenza del termine era ancorata ad un adempimento – la registrazione dell'atto – non effettuato, ed in secondo luogo che il convenuto era espressamente “esonerato da eventuali responsabilità allo stesso non imputabili e riferentisi a ritardi della stessa Amministrazione Comunale, Genio Civile, , CP_5
Ispettorato delle Foreste, CRU, consegna delle cartografie, e prestazioni dipendenti da altri professionisti
(agronomi) direttamente interessati alla redazione dei piani”.
16 Non ricorrono dunque le condizioni di un ritardo colpevole del professionista incaricato da cui possa conseguire l'effetto, previsto dall'atto transattivo, dell'obbligo di restituzione dell'anticipazione ricevuta, ad esclusione dell'IVA, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Amministrazione Comunale e della insussistenza di un diritto ad ottenere il corrispettivo per gli incarichi relativi ai PP.PP. di recupero delle zone , Pt_2
e , salvo le spese documentali sostenute. CP_4 Parte_3
Tanto ha appurato il C.T.U. incaricato in corso di causa, che pure ha evidenziato che “l'impegno al completamento dell'espletamento dell'incarico affidato al professionista era subordinato all'impegno dell'Amministrazione Comunale di fornire gli atti propedeutici di propria competenza”.
Inoltre, in merito all'incidenza, sotto il profilo tecnico, sullo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico degli adempimenti propri dell'Ente e della documentazione richiesta ai fini dello svolgimento dell'attività progettuale – con particolare riguardo alle cartografie e ai rilievi aerofotogrammetrici – tenuto conto dei rilievi formulati dal C.R.U., il C.T.U. ha evidenziato che l'acquisizione da parte del convenuto degli elaborati degli studi geologici ed agronomici di competenza di altri professionisti, “avvenuta in tempi non congrui ed incompatibili con i termini concordati per l'espletamento dell'incarico”, ha inciso negativamente sui tempi della prestazione professionale resa, e che l'attività del progettista non si è conclusa con il risultato previsto nell'atto transattivo per fatti non ascrivibili alla condotta del convenuto: “Dalla lettura della documentazione in atti, dalle risultanze delle prove testimoniali e da valutazioni del contenuto degli atti e della tempistica desumibile dalle date degli atti stessi, si può constatare che gli atti che l'Amministrazione Comunale si era impegnata a fornire al progettista, con particolare riguardo alle cartografie, ai rilievi aerofotogrammetrici ed agli studi geologici ed agroforestali, sono stati consegnati al progettista con ritardi che non hanno consentito al progettista di completare espletamento dell'incarico con tutti i requisiti utili ai fini dell'approvazione finale da parte degli Uffici ed Enti preposti. Tali ritardi, peraltro, hanno, infatti, reso incompatibile la validità degli elaborati prodotti in quanto non conformi anche a sopravvenuti vincoli da parte di enti a ciò preposti che nella pratica corrente, in materia, è noto che possano sopravvenire”.
Alla luce delle risultanze istruttorie deve dunque ritenersi che non ricorrano i presupposti dell'inadempimento del convenuto e di un conseguente suo obbligo di restituzione dei compensi percepiti a titolo di anticipazioni sul corrispettivo complessivo convenuto, non essendo emersi elementi che inducano a ritenere imputabile allo stesso il ritardo che ha comportato un allungamento dei tempi di elaborazione e di consegna del nuovo P.R.G.
e l'esito negativo della mancata approvazione dello strumento urbanistico da parte degli organi competenti.
La domanda proposta in tal senso dal deve, pertanto, essere rigettata. Parte_1
Domanda di risarcimento del danno del . Altre domande. Parte_1
Del pari va rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dal quantificato nella Parte_1 misura di € 1.000.000,00, sia perché risulta infondato il presupposto dell'inadempimento del professionista, posto a fondamento della pretesa risarcitoria, sia perché l'allegazione di parte attrice sul punto è generica e non è stata offerta prova, sia nell'an che nel quantum, del preteso danno derivante, in tesi, dalle ricadute negative sull'economia del territorio derivanti dalla mancata approvazione dello strumento urbanistico, o di
17 un danno all'immagine del e della sua Amministrazione;
ciò alla stregua del consolidato orientamento Pt_1 giurisprudenziale secondo il quale “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (Cass. Sez. 6 - 3, ord.
n. 8941 del 18/03/2022; Cass. Sez. 3 ord. n. 2831 del 05/02/2021; Cass. Sez. 3 ord. n. 31546 del 06/12/2018).
Sono infine inammissibili, avendo carattere di novità rispetto alle domande ritualmente formulate, le domande del e le relative allegazioni, formulate con la comparsa conclusionale, relative ad una presunta Pt_1 responsabilità precontrattuale del convenuto e all'esercizio del potere di recesso ai sensi dell'art. 2237 c.c. dai contratti d'opera intellettuale stipulati con il progettista.
Domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto.
Il convenuto ha proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna del al Parte_1 pagamento del residuo del corrispettivo concordato con la transazione stipulata in data 20/10/2003, pari alla somma di € 88.892,16, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ha chiesto altresì la condanna del al risarcimento del danno subito a causa Parte_1 dell'inadempimento dell'Ente per perdita di chances, considerate le opportunità di guadagno nel territorio del perdute dal professionista nel periodo in cui ha ricoperto l'incarico di progettista del P.R.G., Parte_1 in ragione della incompatibilità in relazione all'assunzione di altri incarichi professionali nelle medesime zone territoriali interessate dal suo intervento come tecnico incaricato dal Controparte_9
e dell'impegno formalmente assunto in seno al consiglio Comunale del 30/9/2003 (verbale n. 47) di rinunciare agli incarichi in corso e di rifiutare le proposte contrattuali per incarichi futuri provenienti da privati.
Orbene, la domanda di adempimento del contratto proposta dal convenuto in via riconvenzionale presuppone la validità dell'obbligazione contrattuale assunta dall'Ente locale.
Invero la domanda di condanna del al pagamento del residuo convenuto, pari alla somma di € Pt_1
88.892,16, implica il riconoscimento della validità dell'obbligazione assunta dall'Ente, tenuto conto del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del nei limiti del mutuo erogato dalla Controparte_10
Cassa Depositi e Prestiti – attesa l'attestazione di cui al verbale n. 47 della seduta del Consiglio comunale del
30/9/2003 della indisponibilità di fondi comunali e la clausola finale dell'atto transattivo, nel quale era espressamente previsto che “la validità ed efficacia del presente atto di transazione, resta subordinato, a pena di decadenza, all'ottenimento da parte della del finanziamento di € 699.938,28”. Parte_8
Premesso che il mutuo è stato concesso nella misura di € 611.046,12, che tale somma è stata già corrisposta al professionista mediante pagamento dell'anticipazione di € 524.953,71 prevista nell'atto transattivo, e della ulteriore somma di € 86.092,41, e che in relazione al residuo importo di € 88.892,16, oggetto della spiegata domanda riconvenzionale, occorre verificare la sussistenza di adeguata copertura nel bilancio dell'Ente, va sollevata d'ufficio come da separata ordinanza questione di nullità parziale dell'atto transattivo alla stregua del disposto di cui all'art. 191 D.L.vo 267/2000, T.U. Enti Locali - secondo il quale “gli enti locali possono
18 effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5” – e va quindi riservata all'esito ogni ulteriore decisione.
Le statuizioni sulle spese di lite e di C.T.U. vanno riservate alla decisione definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 927/2015 R.G. promossa da in persona del Sindaco pro tempore, contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1 rigetta le domande proposte dal con l'atto di citazione;
Parte_1 dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dal in seno alla comparsa Parte_1 conclusionale;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Gela il 5/4/2025.
Il giudice
IA RI AR
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