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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 28/07/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
NRG. 781/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERINA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Vittorio Cobianchi Bellisari – presidente relatore, dott.ssa Elvira Puleio – giudice, dott. Marco Ponsiglione – giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. NRG. 781/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenica Varone, giusta procura in atti;
- ricorrente
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Ciamarra, giusta procura in atti;
- resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.10.2023, rappresentava di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 20.07.2019, con Parte_2 regime patrimoniale della comunione dei beni, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2019 del Comune di Gaeta con Atto n. 54 Parte II Serie A Anno 2005 deleg.; che dall'unione era nata (in data 15.10.2019); che nel Persona_1 periodo immediatamente dopo il matrimonio, data la giovane età dei coniugi, la loro attività di studenti universitari, la nascita della bambina e la mancanza di autonomia economica, i coniugi hanno ricevuto sostegno economico e supporto materiale e logistico dalle rispettive famiglie di origine, presso le quali il giovane nucleo familiare ha dimorato;
che dopo aver iniziato a lavorare la prendeva in locazione un Pt_1 appartamento a Cassino in Via San Giacomo n. 2 da destinare a dimora del nucleo familiare;
che tuttavia, i rapporti si deterioravano per ragioni di incompatibilità che avevano reso intollerabile la convivenza coniugale.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione dal coniuge con affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre in Persona_1
Montaquila alla Via S.S. 158; chiedeva altresì la corresponsione da parte dello di Per_1 un assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento della figlia minorenne Per_1 nonché la partecipazione dello stesso alle spese straordinarie e sanitarie non prevedibili nella misura del 50%.
Con comparsa di risposta del 26.01.2024 si è costituito in giudizio , il Parte_2 quale non si è opposto alla richiesta di separazione e di affidamento condiviso della figlia minore, ma ha chiesto disporsi la collocazione paritaria alternativamente presso ciascun genitore, con periodi di permanenza della minore di due settimane per genitore, e con conseguente esclusione del contributo di mantenimento.
All'udienza del 18.02.2025, la causa veniva assegnata alla decisione del Collegio in ordine alla pronuncia di stato.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente sostanzialmente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia;
non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti. Alla luce del contenuto degli scritti difensivi, emerge un quadro familiare logorato, che non pare lasciare adito ad alcuna possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta. Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande proposte dalle parti, la presente causa dovrà proseguire e, pertanto, va rimessa sul ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
- dichiara la separazione personale di (c.f. Parte_1
), nata a [...] il [...] e (c.f. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...]; C.F._2
- riserva ogni altro aspetto, eventuali addebiti inclusi, alla sentenza definitiva;
- dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
- spese alla sentenza definitiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Gaeta (LT) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 18.02.2025
Il presidente estensore dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERINA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Vittorio Cobianchi Bellisari – presidente relatore, dott.ssa Elvira Puleio – giudice, dott. Marco Ponsiglione – giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. NRG. 781/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenica Varone, giusta procura in atti;
- ricorrente
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Ciamarra, giusta procura in atti;
- resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.10.2023, rappresentava di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 20.07.2019, con Parte_2 regime patrimoniale della comunione dei beni, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2019 del Comune di Gaeta con Atto n. 54 Parte II Serie A Anno 2005 deleg.; che dall'unione era nata (in data 15.10.2019); che nel Persona_1 periodo immediatamente dopo il matrimonio, data la giovane età dei coniugi, la loro attività di studenti universitari, la nascita della bambina e la mancanza di autonomia economica, i coniugi hanno ricevuto sostegno economico e supporto materiale e logistico dalle rispettive famiglie di origine, presso le quali il giovane nucleo familiare ha dimorato;
che dopo aver iniziato a lavorare la prendeva in locazione un Pt_1 appartamento a Cassino in Via San Giacomo n. 2 da destinare a dimora del nucleo familiare;
che tuttavia, i rapporti si deterioravano per ragioni di incompatibilità che avevano reso intollerabile la convivenza coniugale.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione dal coniuge con affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre in Persona_1
Montaquila alla Via S.S. 158; chiedeva altresì la corresponsione da parte dello di Per_1 un assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento della figlia minorenne Per_1 nonché la partecipazione dello stesso alle spese straordinarie e sanitarie non prevedibili nella misura del 50%.
Con comparsa di risposta del 26.01.2024 si è costituito in giudizio , il Parte_2 quale non si è opposto alla richiesta di separazione e di affidamento condiviso della figlia minore, ma ha chiesto disporsi la collocazione paritaria alternativamente presso ciascun genitore, con periodi di permanenza della minore di due settimane per genitore, e con conseguente esclusione del contributo di mantenimento.
All'udienza del 18.02.2025, la causa veniva assegnata alla decisione del Collegio in ordine alla pronuncia di stato.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente sostanzialmente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia;
non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti. Alla luce del contenuto degli scritti difensivi, emerge un quadro familiare logorato, che non pare lasciare adito ad alcuna possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta. Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande proposte dalle parti, la presente causa dovrà proseguire e, pertanto, va rimessa sul ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
- dichiara la separazione personale di (c.f. Parte_1
), nata a [...] il [...] e (c.f. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...]; C.F._2
- riserva ogni altro aspetto, eventuali addebiti inclusi, alla sentenza definitiva;
- dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
- spese alla sentenza definitiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Gaeta (LT) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 18.02.2025
Il presidente estensore dott. Vittorio Cobianchi Bellisari