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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 3726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3726 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 26 GIUGNO 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 4210/2022 RG Lavoro vertente
TRA
nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Piedimonte - S. Angelo n.88, C.F: , rappresentato e difeso in C.F._1 virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio in atti dall'avv. Giuseppe Versaci ( ) ed elett.te dom.to presso il suo studio in C.F._2
Alife (CE) alla Via ale difensore dichiara ai sensi degli artt. 136, 140 IV co. e 176 II co. c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni, in via alternativa e discrezionale per l'Ufficio, presso il proprio numero di fax 08231877182 o indirizzo di posta elettronica certificata così indicati ai sensi e per gli effetti di cui Email_1 all'art. 2 del D.p.r. 11.02.2005 n. 68
- Appellante
E
in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa ai sensi Controparte_1 dell'art. 47 e 51 dello Statuto dall'avv. Angelo Marzocchella, giusta procura generale del 14.5.2018, col quale è elett.te dom.ta in Napoli, alla via S.Lucia n. 81, pec:
[...]
Email_2
- Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.10.2022 l'epigrafata parte appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. n. 855/2022 che aveva
Corte di Appello di Napoli
respinto l'opposizione proposta ex artt. 22 e ss. L. n. 689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 25 del 5.02.2019, con la quale la aveva Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di € 6.108,50, per la violazione degli artt. 124 comma 1 e 133 comma 2 del d. lgs 152/06 (assenza di autorizzazione allo scarico). Il Tribunale aveva ritenuto infondata la tesi difensiva nel merito, non essendo stata fornita adeguata prova dell'autorizzazione allo scarico delle acque. L'appellante, ripercorsi i fatti, ha reiterato la preliminare eccezione relativa al vizio di notifica, in quanto effettuata a mezzo Pec, perché contenente un file .pdf invece che nel previsto formato .p7m; si è lamentato dell'omessa pronuncia del Tribunale sul punto. Nel merito ha censurato la sentenza per l'erroneo apprezzamento del materiale istruttorio. Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi in via preliminare la nullità della notifica e di converso la inesistenza dell'atto; nel merito, in via subordinata, annullare la suddetta Ordinanza – ingiunzione di pagamento ex art. 18 l. 689/81 s.m.i n. 25 del 05.02.2019, in quanto illegittima, nulla e/o inefficace nonché palesemente infondata per tutte le ragioni esposte in premessa;
in via gradata, in caso di superamento delle suesposte eccezioni e deduzioni, ridurre la sanzione ai minimi edittali;
con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Notificato l'atto, l'appellato si è costituito, resistendo al gravame.
La causa era stata incardinata, in seguito al deposito dell'appello, presso la sezione Civile di questa Corte.
Disposta la trattazione scritta per l'udienza del 3 maggio 2023 come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., erano state depositate le note;
quindi, con ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione, ne era stato disposto il rinvio per la discussione all'udienza del 23.9.2026.
Nelle more, per effetto del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
La Corte ha fissato l'odierna udienza ed ha disposto la trattazione scritta;
quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è infondato.
1.L'appello si sottrae all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla CP_1 contenendo l'individuazione dei punti di motivazione della sentenza sottoposti a censura e delle argomentazioni difensive tese a confutarli.
________________________________________________________________________ 2
Corte di Appello di Napoli
2.Infondata è l'eccezione preliminare di nullità della notifica dell'ordinanza- ingiunzione oggetto di impugnazione, eseguita mediante posta elettronica certificata in formato .pdf, senza l'estensione ".p7m". La parte l'ha riproposta, lamentando l'omessa pronuncia sul punto da parte del Tribunale. Come ritenuto dalla Suprema Corte con orientamento ormai consolidato (v. da ultimo Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30922 del 2024 in motivazione) “L'equivalenza dei due formati ".p7m" e ".pdf", affermata, sotto il profilo della firma digitale, per gli atti del processo civile telematico, non può non valere “a fortiori” per gli atti notificati telematicamente dall'Amministrazione, con particolare riguardo alle cartelle di pagamento, rispetto alle quali, oltretutto, il requisito della sottoscrizione non è neppure richiesto, men che meno “ad substantiam”: invero, come ritenuto da consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Sez. 5, n. 19327 del 15/07/2024, Rv. 671642-01). Talché, in definitiva, a venire in linea di conto è la mera riferibilità della cartella al soggetto emittente, di per sé assicurata, salvo specifiche contestazioni (nella specie non rappresentate), dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata (PEC). Più particolarmente, “in tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Sez. 5, n. 35541 del 19/12/2023, Rv. 669868-02; Sez. 5, n30948 del 27/11/2019, Rv. 656343-01)” E' stato quindi enunciato il seguente principio di diritto “È valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato '.pdf', senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario”.
3.Alla disamina del merito deve premettersi che “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre ________________________________________________________________________ 3
Corte di Appello di Napoli
persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell'INPS, i cui funzionari avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)” (C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014 - Rv. 633239 - 01).
Le risultanze degli accertamenti effettuati in sede ispettiva rimandano infatti a
“circostanze fattuali direttamente constatate attraverso tali accertamenti, onde il verbale di che trattasi, essendo in grado di esprimere gli elementi da cui trae origine, riveste una particolare attendibilità, suscettibile di essere infirmata soltanto da una prova contraria (cfr. Cass., nn. 15702/2004; 405/2004 cit.)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4558 del 2009).
4. Nella fattispecie, si controverte della realizzazione di un by pass nel canale di scolo del depuratore, con alterazione dello scarico autorizzato delle acque reflue e quindi – secondo la contestazione – di un'ipotesi di scarico non autorizzato sanzionato dall'art. 124 del d.lgs. 152/2006.
L'ordinanza-ingiunzione opposta è stata emessa all'esito dell'accesso eseguito dall' presso gli impianti di depurazione del – Ente di cui CP_2 Controparte_3
l' rivestiva la qualità di Sindaco - in data 9.6.2015 in località Fusaro e Pt_1
Totari.
Come è pacifico in quanto è incontestato, gli accertatori avevano riscontrato che il titolare degli scarichi era sprovvisto di autorizzazione;
per il Fusaro l'impianto era fermo e i reflui della rete fognaria si immettevano direttamente nel ricettore attraverso lo scaricatore di piena. Per la località Totari era stata riscontrata l'assenza di annotazione sul registro carico-scarico dei rifiuti cod. CER 190801 e non erano stati esibiti formulari attestanti il regolare smaltimento. Nel corso del sopralluogo nessuno – per conto e nell'interesse del – è stato in grado di CP_3 riferire sull'affidamento degli impianti di depurazione a ditta esterna. Gli impianti, per quanto riscontrato, erano in stato di abbandono e gli scarichi erano costituiti da acque reflue provenienti da rete fognaria.
A fronte di tali evidenze, del tutto insufficiente appare la difesa di Pt_1 incentrata sull'affermazione secondo cui “i tecnici dell' non hanno eseguito CP_2 alcuna attività di indagine per verificare la effettiva funzione del citato bypass e se lo stesso costituisse effettivamente uno scarico non autorizzato”, essendo stati svolti tali accertamenti, riportandone gli esiti nella relazione in atti.
Le autorizzazioni di cui i suddetti impianti sarebbero muniti non sono state precisate in atti né allegate nel fascicolo.
La difesa è ancora assertiva laddove afferma che il presunto scarico non autorizzato (“bypass”) si riferisce ad una condotta esistente da decenni che ________________________________________________________________________ 4
Corte di Appello di Napoli
“esplica la stesse funzione dei fossi di maltempo presenti ai lati della strada comunale, cioè, quella di recapitare le acque di pioggia provenienti dalla piattaforma stradale attraverso le caditoie di raccolta”. Non sono offerti elementi tecnici per confutare l'accertamento condotto sul posto dall' in merito alla CP_2 tipologia di acque reflue ed alla provenienza dalla fogna pubblica;
né è stata articolata istruttoria al riguardo ovvero per dimostrare che non fosse necessaria una specifica autorizzazione.
5.Infine la parte si è lamentata della mancata allegazione della documentazione indicata in comparsa difensiva di primo grado della e del mancato CP_1 rispetto dell'ordine di esibizione del Giudice all'udienza del 09.09.2021.
La doglianza è fine a sé stessa. Inoltre non sono indicati i documenti in questione né tantomeno l'utilità (peraltro inverosimile, trattandosi di atti di controparte) degli stessi ai fini della tesi dell'appellante.
Da quanto sopra esposto discende il rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 1.984,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA CPA come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 26 giugno 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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Corte di Appello di Napoli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 26 GIUGNO 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 4210/2022 RG Lavoro vertente
TRA
nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Piedimonte - S. Angelo n.88, C.F: , rappresentato e difeso in C.F._1 virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio in atti dall'avv. Giuseppe Versaci ( ) ed elett.te dom.to presso il suo studio in C.F._2
Alife (CE) alla Via ale difensore dichiara ai sensi degli artt. 136, 140 IV co. e 176 II co. c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni, in via alternativa e discrezionale per l'Ufficio, presso il proprio numero di fax 08231877182 o indirizzo di posta elettronica certificata così indicati ai sensi e per gli effetti di cui Email_1 all'art. 2 del D.p.r. 11.02.2005 n. 68
- Appellante
E
in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa ai sensi Controparte_1 dell'art. 47 e 51 dello Statuto dall'avv. Angelo Marzocchella, giusta procura generale del 14.5.2018, col quale è elett.te dom.ta in Napoli, alla via S.Lucia n. 81, pec:
[...]
Email_2
- Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.10.2022 l'epigrafata parte appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. n. 855/2022 che aveva
Corte di Appello di Napoli
respinto l'opposizione proposta ex artt. 22 e ss. L. n. 689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 25 del 5.02.2019, con la quale la aveva Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di € 6.108,50, per la violazione degli artt. 124 comma 1 e 133 comma 2 del d. lgs 152/06 (assenza di autorizzazione allo scarico). Il Tribunale aveva ritenuto infondata la tesi difensiva nel merito, non essendo stata fornita adeguata prova dell'autorizzazione allo scarico delle acque. L'appellante, ripercorsi i fatti, ha reiterato la preliminare eccezione relativa al vizio di notifica, in quanto effettuata a mezzo Pec, perché contenente un file .pdf invece che nel previsto formato .p7m; si è lamentato dell'omessa pronuncia del Tribunale sul punto. Nel merito ha censurato la sentenza per l'erroneo apprezzamento del materiale istruttorio. Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi in via preliminare la nullità della notifica e di converso la inesistenza dell'atto; nel merito, in via subordinata, annullare la suddetta Ordinanza – ingiunzione di pagamento ex art. 18 l. 689/81 s.m.i n. 25 del 05.02.2019, in quanto illegittima, nulla e/o inefficace nonché palesemente infondata per tutte le ragioni esposte in premessa;
in via gradata, in caso di superamento delle suesposte eccezioni e deduzioni, ridurre la sanzione ai minimi edittali;
con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Notificato l'atto, l'appellato si è costituito, resistendo al gravame.
La causa era stata incardinata, in seguito al deposito dell'appello, presso la sezione Civile di questa Corte.
Disposta la trattazione scritta per l'udienza del 3 maggio 2023 come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., erano state depositate le note;
quindi, con ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione, ne era stato disposto il rinvio per la discussione all'udienza del 23.9.2026.
Nelle more, per effetto del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
La Corte ha fissato l'odierna udienza ed ha disposto la trattazione scritta;
quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è infondato.
1.L'appello si sottrae all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla CP_1 contenendo l'individuazione dei punti di motivazione della sentenza sottoposti a censura e delle argomentazioni difensive tese a confutarli.
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Corte di Appello di Napoli
2.Infondata è l'eccezione preliminare di nullità della notifica dell'ordinanza- ingiunzione oggetto di impugnazione, eseguita mediante posta elettronica certificata in formato .pdf, senza l'estensione ".p7m". La parte l'ha riproposta, lamentando l'omessa pronuncia sul punto da parte del Tribunale. Come ritenuto dalla Suprema Corte con orientamento ormai consolidato (v. da ultimo Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30922 del 2024 in motivazione) “L'equivalenza dei due formati ".p7m" e ".pdf", affermata, sotto il profilo della firma digitale, per gli atti del processo civile telematico, non può non valere “a fortiori” per gli atti notificati telematicamente dall'Amministrazione, con particolare riguardo alle cartelle di pagamento, rispetto alle quali, oltretutto, il requisito della sottoscrizione non è neppure richiesto, men che meno “ad substantiam”: invero, come ritenuto da consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Sez. 5, n. 19327 del 15/07/2024, Rv. 671642-01). Talché, in definitiva, a venire in linea di conto è la mera riferibilità della cartella al soggetto emittente, di per sé assicurata, salvo specifiche contestazioni (nella specie non rappresentate), dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata (PEC). Più particolarmente, “in tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Sez. 5, n. 35541 del 19/12/2023, Rv. 669868-02; Sez. 5, n30948 del 27/11/2019, Rv. 656343-01)” E' stato quindi enunciato il seguente principio di diritto “È valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato '.pdf', senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario”.
3.Alla disamina del merito deve premettersi che “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre ________________________________________________________________________ 3
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persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell'INPS, i cui funzionari avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)” (C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014 - Rv. 633239 - 01).
Le risultanze degli accertamenti effettuati in sede ispettiva rimandano infatti a
“circostanze fattuali direttamente constatate attraverso tali accertamenti, onde il verbale di che trattasi, essendo in grado di esprimere gli elementi da cui trae origine, riveste una particolare attendibilità, suscettibile di essere infirmata soltanto da una prova contraria (cfr. Cass., nn. 15702/2004; 405/2004 cit.)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4558 del 2009).
4. Nella fattispecie, si controverte della realizzazione di un by pass nel canale di scolo del depuratore, con alterazione dello scarico autorizzato delle acque reflue e quindi – secondo la contestazione – di un'ipotesi di scarico non autorizzato sanzionato dall'art. 124 del d.lgs. 152/2006.
L'ordinanza-ingiunzione opposta è stata emessa all'esito dell'accesso eseguito dall' presso gli impianti di depurazione del – Ente di cui CP_2 Controparte_3
l' rivestiva la qualità di Sindaco - in data 9.6.2015 in località Fusaro e Pt_1
Totari.
Come è pacifico in quanto è incontestato, gli accertatori avevano riscontrato che il titolare degli scarichi era sprovvisto di autorizzazione;
per il Fusaro l'impianto era fermo e i reflui della rete fognaria si immettevano direttamente nel ricettore attraverso lo scaricatore di piena. Per la località Totari era stata riscontrata l'assenza di annotazione sul registro carico-scarico dei rifiuti cod. CER 190801 e non erano stati esibiti formulari attestanti il regolare smaltimento. Nel corso del sopralluogo nessuno – per conto e nell'interesse del – è stato in grado di CP_3 riferire sull'affidamento degli impianti di depurazione a ditta esterna. Gli impianti, per quanto riscontrato, erano in stato di abbandono e gli scarichi erano costituiti da acque reflue provenienti da rete fognaria.
A fronte di tali evidenze, del tutto insufficiente appare la difesa di Pt_1 incentrata sull'affermazione secondo cui “i tecnici dell' non hanno eseguito CP_2 alcuna attività di indagine per verificare la effettiva funzione del citato bypass e se lo stesso costituisse effettivamente uno scarico non autorizzato”, essendo stati svolti tali accertamenti, riportandone gli esiti nella relazione in atti.
Le autorizzazioni di cui i suddetti impianti sarebbero muniti non sono state precisate in atti né allegate nel fascicolo.
La difesa è ancora assertiva laddove afferma che il presunto scarico non autorizzato (“bypass”) si riferisce ad una condotta esistente da decenni che ________________________________________________________________________ 4
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“esplica la stesse funzione dei fossi di maltempo presenti ai lati della strada comunale, cioè, quella di recapitare le acque di pioggia provenienti dalla piattaforma stradale attraverso le caditoie di raccolta”. Non sono offerti elementi tecnici per confutare l'accertamento condotto sul posto dall' in merito alla CP_2 tipologia di acque reflue ed alla provenienza dalla fogna pubblica;
né è stata articolata istruttoria al riguardo ovvero per dimostrare che non fosse necessaria una specifica autorizzazione.
5.Infine la parte si è lamentata della mancata allegazione della documentazione indicata in comparsa difensiva di primo grado della e del mancato CP_1 rispetto dell'ordine di esibizione del Giudice all'udienza del 09.09.2021.
La doglianza è fine a sé stessa. Inoltre non sono indicati i documenti in questione né tantomeno l'utilità (peraltro inverosimile, trattandosi di atti di controparte) degli stessi ai fini della tesi dell'appellante.
Da quanto sopra esposto discende il rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 1.984,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA CPA come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 26 giugno 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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Corte di Appello di Napoli
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