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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 27/2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv.to Simonetta Cerri che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato presso la propria sede e rappresentata e difesa dall'avv.to Maria
Antonietta Tuminelli in virtù di delega in atti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ex art. 445bis comma 6 - Parte_1 esponendo di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'accertamento del proprio diritto ad essere riconosciuta totalmente inabile (100%) e portatrice di handicap grave ex art. 3, comma
3, della legge n. 104/92 e successivamente all'esito negativo di avere
1 esperito il procedimento di a.t.p.o. e di avere tempestivamente contestato le conclusioni del ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistenti i requisiti - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del CP_1 requisito sanitario della inabilità totale e dello stato di handicap in situazione di gravità ed il pagamento di quanto dovuto per la prestazione richiesta.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
Ritenutolo necessario sulla scorta delle contestazioni operate nonché alla luce del dedotto aggravamento delle condizioni del ricorrente anche ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. mediante il deposito di nuova documentazione, il giudice ha disposto la comparizione del Ctu medico legale per rendere chiarimenti e integrare l'elaborato peritale rispetto alla nuova documentazione depositata e all'esito del deposito dell'elaborato peritale integrativo e della comparizione del CTU in udienza, state il deposito di nuova documentazione, la causa è stata rinviata per la discussione.
All'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte e lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa con la presente pronuncia.
***
La domanda è in parte fondata e va accolta, nei termini di seguito specificati e in conseguenza di intervenuto aggravamento.
Il Ctu medico-legale nominato nella fase di a.t.p.o. (dr.ssa ) ha Per_1 accertato che la parte ricorrente presentava, all'epoca della fase di a.t.p.
“Esiti di tiroidectomia totale (luglio 2022) per carcinoma papillifero pT1Nx, in follow-up e attuale terapia ormonale sostitutiva. Esiti di isterectomia subtotale con salpingectomia parziale bilaterale a scopo profilattico per fibromatosi a noduli multipli (settembre 2022); asma bronchiale allergico”,
e pur considerando un disturbo depressivo certificato solo da aprile 2024, alla stessa andrebbe riconosciuta l'inabilità nella misura dell'86% da tale data e portatrice di handicap non grave di cui all'art. 3 comma 1 l. 104/1992 confermando l'originaria valutazione espressa in sede amministrativa. Le
2 argomentazioni contenute nell'elaborato peritale integrativo risultano coerenti e approfondite, e ad esse può farsi integralmente rinvio in merito all'assenza dei requisiti sanitari richiesti fino a luglio del 2024.
A fronte tuttavia dell'aggravamento della condizione della ricorrente, la
CTU è stata convocata per rendere ulteriori chiarimenti in relazione alla documentazione prodotta con le note del 5.9.2024, e la stessa ha dichiarato, all'udienza del 2.10.2024, che: “la documentazione da ultimo depositata dalla parte ricorrente, rappresenta l'emergere di una patologia oncologica importante, come certificata ad agosto del 2024 ma che trova un precedente riferimento in una refertazione per una risonanza che già a fine luglio lasciava intendere l'esistenza della patologia. Emerge dunque da tale documentazione che la ricorrente è affetta da “mieloma multiplo mircomolecolare K – stadiazione ISS 2”, con prognosi non favorevole, riconducibile alla previsione tabellare relativa alle patologie oncologiche 9325 e per cui può essere riconosciuto il 100% di invalidità civile. A fronte di tale evidenza, la consulente ritiene che la ricorrente si trovi, con decorrenza da luglio del 2024, Parte_1 invalida civile nella misura del 100%, e che l'incidenza di tale patologia nella sfera di autonomia del soggetto integri il requisito dell'handicap in condizione di gravità”.
Tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, essendo tali considerazioni immuni da profili di censurabilità, peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti, e motivate sulla base della documentazione in atti e dei certificati medici prodotti, che hanno giustificato.
Deve pertanto essere dichiarato che la parte ricorrente possiede il requisito sanitario per il riconoscimento della totale inabilità (invalidità civile 100%) e deve considerarsi soggetto portatore di handicap in condizioni di gravità con decorrenza da luglio 2024, in conseguenza della sopravvenuta patologia oncologica.
Con riferimento all'oggetto del giudizio, deve precisarsi che secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la
3 pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (cfr. Cass. 26.8.2020 n. 17787).
Pertanto, la pronuncia va limitata all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario.
Vista la decorrenza dei richiamati requisiti medici (entrambi successivi sia alla proposizione della domanda amministrativa, sia alla visita medica effettuata in fase amministrativa, e uno dei due anche successivo al deposito del ricorso in opposizione) le spese del giudizio vanno integralmente compensate.
E' infatti principio giurisprudenziale consolidato quello per il quale con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale (come nella specie con riferimento alla domanda introdotta con il procedimento di a.t.p.), sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (cfr. Cass. 30.3.2011, n. 7307; Cass. 16.4.2009, n.
9080; Cass. 10.8.2005, n. 16821; Cass. 27.9.2004, n. 19343 e Cass.
16.5.2003, 7716).
Pertanto, in applicazione di tale orientamento, ed anche in virtù del notevole lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e l'effettiva sopravvenienza dell'aggravamento accertato dal ctu che ha determinato la sussistenza del requisito sanitario le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
4 Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto anche con riferimento alla fase di a.t.p., devono essere poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, non potendo la parte ricorrente godere del beneficio dell'irripetibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- dichiara che la ricorrente è in possesso del Parte_1 requisito medico per il riconoscimento della totale inabilità
(invalidità civile nella misura del 100%), nonché di quello previsto per lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità
(ex art. 3, comma 3, legge n. 104/92) con decorrenza da luglio
2024;
- compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti;
- spese di Ctu medico-legale a definitivo carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Così deciso in Cassino il 20/03/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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